PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E LAVORO IRREGOLARE: NOTE SUL CASO DELL AGRICOLTURA

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1 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E LAVORO IRREGOLARE: NOTE SUL CASO DELL AGRICOLTURA Iceberg n. 6/2006

2 L Osservatorio Veneto sul lavoro sommerso è stato costituito nel gennaio 2001, per iniziativa dell Inps regionale, con protocollo d intesa tra un ampia partnership: Regione Veneto, parti sociali, Università venete, istituti di ricerca regionali. L Osservatorio, guidato da un Comitato esecutivo che elabora annualmente il programma di attività, si avvale di un gruppo di studio il cui coordinamento scientifico è affidato a Veneto Lavoro. Finalità dell Osservatorio sono lo studio e la valutazione degli aspetti giuridici, sociali ed economici connessi direttamente ed indirettamente al fenomeno del sommerso. L Osservatorio realizza ricerche, promuove seminari di studio, mette a disposizione del pubblico tramite il Centro di Documentazione aperto presso la sede regionale dell Inps i materiali bibliografici che raccoglie o produce. Nel 2003 l Osservatorio ha realizzato un ampio rapporto. Attorno al lavoro sommerso in Veneto. Una ricognizione. La collana monografie Iceberg raccoglie gli approfondimenti successivamente prodotti. I firmatari del protocollo d intesa sono: Regione Veneto, Università di Padova, Università di Venezia, Università di Verona, Unioncamere regionale del Veneto, Federazione regionale industriali Veneto, Federveneto Api, Confcommercio Veneto, Confesercenti Veneto, Federazione regionale artigianato Veneto, Cna Veneto, Casa, Unione regionale agricoltori, Cia Veneto, Federazione regionale coltivatori diretti Veneto, Federalberghi Veneto, Ance Veneto, Confcooperative unione regionale Veneto, Lega nazionale cooperative, Cgil regionale Veneto, Cisl regionale Veneto, Uil regionale Veneto, Ugl Veneto, Cisal, Centro Studi Cgia Mestre, Fondazione G. Corazzin, Coses, Crel, Ires Veneto, Veneto Lavoro, Inail - Direzione regionale Veneto, Inps - Direzione regionale Veneto, Inps - Comitato regionale Veneto. Questo Iceberg è stato redatto dall Osservatorio veneto sul lavoro sommerso sintetizzando e rielaborando un più ampio documento predisposto dalla dott.ssa Elisa Rosteghin sul tema Utilizzo degli ammortizzatori sociali in agricoltura e problematiche dell economia sommersa. I riferimenti normativi e statistici sono aggiornati essenzialmente alle informazioni disponibili nell autunno 2005.

3 Sommario 1. IL LAVORO AGRICOLO Tipologie di rapporto di lavoro dipendente utilizzate in agricoltura Disciplina previdenziale I lavoratori autonomi agricoli GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: IL QUADRO GENERALE La cassa integrazione guadagni L indennità di mobilità L indennità di disoccupazione ordinaria L indennità di disoccupazione a requisiti ridotti GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL AGRICOLTURA Indennità ordinaria di disoccupazione agricola Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli Cassa integrazione salari agricola Casi particolari Uno schema di sintesi CONSISTENZA E DINAMICA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CRONOLOGIA DI UN PERCORSO. VERSO UNA RIFORMA SEMPRE RINVIATA ALTRE PROPOSTE DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI E LOTTA AL SOMMERSO IN AGRICOLTURA IDEE E PROPOSTE RACCOLTE IN ALCUNE INTERVISTE AD ESPERTI Sintesi dell intervista al prof. Geroldi La specificità del settore Il lavoro in agricoltura e gli ammortizzatori sociali Parti sociali e riforme L uso distorto degli ammortizzatori nel settore agricolo CONCLUSIONI...63 Riferimenti bibliografici...65 Allegato: Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura

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5 1. IL LAVORO AGRICOLO Il settore agricolo comprende tutte le produzioni primarie ed in particolare i seguenti comparti: cereali, ortofrutta, florovivaismo, zootecnia, pesca e itticoltura, olio e vini. È lavoratore agricolo colui che presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo; imprenditore agricolo è colui che esercita una delle attività inerenti ai comparti precedentemente elencati o ad essi connesse. Al lavoro subordinato in agricoltura si applica la stessa classificazione prevista per il resto dei lavoratori dipendenti: dirigenti, quadri, impiegati e operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, ai sensi dell art. 12 d.lgs. n. 375 del Il rapporto di lavoro è soggetto ad una speciale regolamentazione, soprattutto per quel che riguarda il regime di sicurezza sociale. La disciplina del rapporto di lavoro vero e proprio è contenuta principalmente nei contratti collettivi, cui occorre fare riferimento. In particolare: per gli operai agricoli, il Ccnl 10 luglio 2002; per i quadri e gli impiegati agricoli, il Ccnl 5 aprile Le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro sono uguali a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 1.1 Tipologie di rapporto di lavoro dipendente utilizzate in agricoltura Lavoro a termine Il rapporto di lavoro agricolo è normalmente a tempo determinato, in relazione ai cicli stagionali dell attività. Nel caso di assunzione a termine di impiegati, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 368 del 2001 per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tali norme non si applicano, all opposto, per il personale operaio, per il quale occorre fare riferimento alla disciplina contrattuale, che consente l assunzione a termine nei seguenti casi: 5

6 per l esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto; per l esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate, nell arco di 12 mesi dalla data di assunzione; per un impiego di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell ambito di un unico rapporto continuativo. Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Tale diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito richiesto, attraverso una comunicazione scritta da esibire al datore di lavoro. Il diritto alla trasformazione del rapporto non spetta agli operai a tempo determinato: assunti inizialmente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate; assunti inizialmente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di lavoro effettivo, da svolgersi in un unico rapporto continuativo; assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Lavoro part-time Nel settore agricolo vi è la possibilità di instaurare un contratto di lavoro parttime con il lavoratore. La legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale (d.lgs. n. 61 del 2000), affidava le modalità di applicazione delle disposizioni sui rapporti di lavoro del settore agricolo ( anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale 1 ), ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati 1 D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art.7. 6

7 comparativamente più rappresentativi. Successivamente il d.lgs. n. 276 del 2003, che ha dato attuazione alla legge 30/2003, ha esteso integralmente le disposizioni del d.lgs. 61/2000 anche al settore agricolo. Apprendistato e Cfl (contratti di formazione lavoro) I lavoratori agricoli possono essere assunti anche con contratto di apprendistato. Questa tipologia contrattuale è stata ampiamente modificata dal d.lgs. n. 276 del Con l entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 (24 ottobre 2003) è stato abrogato il contratto di formazione lavoro che quindi non è più applicabile al settore. Sempre con il medesimo dispositivo legislativo è stato introdotto il contratto di inserimento. Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera Con l abrogazione delle disposizioni legislative sul lavoro temporaneo il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto la somministrazione di manodopera applicabile alla generalità dei lavoratori, inclusi quindi quelli agricoli. 2 2 Fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale conservano ancora efficacia le clausole limitative contenute nei CCNL in vigore alla data del 24 ottobre In particolare esse prevedevano che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo in agricoltura può essere concluso nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e alla vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626/94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all aumento temporaneo dell attività e/o a commesse e ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all assunzione di lavoratori iscritti presso il Centro per l impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. 7

8 La proroga del contratto di lavoro temporaneo è ammessa: nel caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l intera durata dell assenza; negli altri casi, una sola volta e per non più della durata inizialmente convenuta, qualora persistano le condizioni che hanno dato origine all utilizzo del lavoro temporaneo. Altre tipologie contrattuali Le nuove forme contrattuali introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 (lavoro a progetto, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro ripartito, lavoro intermittente) sono applicabili anche al settore agricolo. 1.2 Disciplina previdenziale Contributi previdenziali Per i lavoratori agricoli, il sistema di protezione sociale presenta delle specificità con riferimento agli operai, mentre per gli impiegati trovano applicazione le regole in vigore per la totalità dei dipendenti (con la particolarità che, oltre ai contributi che devono essere versati all Inps, è dovuta all Enpaia Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Impiegati Agricoli una specifica contribuzione a titolo di accantonamento Tfr, previdenza integrativa e assicurazione infortuni). In base alla normativa previdenziale si individuano due classi di lavoratori agricoli subordinati, escludendo quelli con qualifica impiegatizia: 1. Operai a tempo indeterminato (Oti); 2. Operai a tempo determinato (Otd). Nella categoria degli operai a tempo indeterminato rientrano i seguenti soggetti: lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissazione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di un impresa singola o associata; operai a tempo determinato che hanno eseguito presso la stessa azienda, nell arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro e che hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello 8

9 a tempo indeterminato, con la stessa disciplina stabilita per gli operai assunti originariamente con detta qualifica. 3 La categoria degli operai agricoli a tempo determinato comprende gli operai assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure assunti per fasi lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conservazione del posto. Per l accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato l Inps provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali e quelli trimestrali sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata inviate dai datori di lavoro. Gli elenchi trimestrali, con l indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per 15 giorni all albo pretorio del comune di residenza del lavoratore. L elenco nominativo annuale compilato e pubblicato dall Inps entro il 31 maggio dell anno successivo contiene l indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Viene notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per 15 giorni all albo pretorio del loro comune di residenza. L Inps invia al datore di lavoro il modello F24, già compilato con l indicazione dei contributi dovuti, calcolati sulla base delle retribuzioni effettive degli Oti e di quelle convenzionali o contrattuali degli Otd vigenti nella provincia. Indennità di malattia e di maternità L indennità di malattia e quella di maternità sono corrisposte agli operai agricoli direttamente dall Inps. Tali indennità spettano anche agli Otd a condizione che essi risultino iscritti negli appositi elenchi nominativi, nell anno precedente, per almeno 51 giornate. 3 La Cassazione, infatti, nonostante non ci sia la volontà contrattuale per la creazione di un rapporto di lavoro senza limite di durata, riconosce come indice di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ex art. 8, l. n. 457 del 1972, il superamento appunto delle 180 giornate di lavoro nell anno presso la stessa azienda agricola. 9

10 Assegno per il nucleo familiare L erogazione dell assegno familiare effettuata direttamente dall Inps è soggetta alle medesime regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 1.3 I lavoratori autonomi agricoli In agricoltura si possono trovare diversi tipi di lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli. Essi si aggiungono alla platea dei lavoratori subordinati ma hanno tutele diverse rispetto a questi ultimi. I coltivatori diretti sono proprietari, affittuari oppure usufruttuari o enfiteuti con almeno 20 anni di godimento del fondo, ma sono anche pastori o assegnatari di fondi nonché appartenenti ai nuclei familiari che direttamente o abitualmente si dedicano alla coltivazione dei campi, all allevamento e governo del bestiame e allo svolgimento di tutte quelle attività che risultano connesse a queste ultime. L impresa coltivatrice diretta è a conduzione familiare mentre il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore. L attività dei coltivatori diretti deve essere svolta in modo prevalente ed esclusivo (per maggior impegno di lavoro e maggior reddito); può essere svolta da parenti o affini entro il quarto grado. Il fabbisogno di lavoro dell azienda agricola non deve essere inferiore a 104 giornate annue e la capacità lavorativa del nucleo familiare deve essere superiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente nell azienda 4. I mezzadri sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al proprietario del fondo apportando all impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della loro famiglia, la quale è tenuta a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali e deve risiedere nel fondo in maniera stabile. I coloni svolgono il loro lavoro solo con un impegno di tempo parziale e non devono risiedere stabilmente nel fondo. Se il lavoro dei coloni è inferiore alle 120 giornate annue essi vengono equiparati ai lavoratori subordinati e si dicono piccoli coloni. Se invece il fondo richiede un fabbisogno superiore alle Artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n

11 giornate annue essi sono equiparati ai lavoratori autonomi e sono soggetti alla disciplina prevista per tali lavoratori. 5 Imprenditori agricoli a titolo principale (Iatp) sono coloro che svolgono autonomamente attività di conduzione dell azienda agricola finalizzata a una qualsiasi utilità economica. L imprenditore agricolo, dunque, è titolare dell azienda e svolge una funzione di direzione dell impresa stessa. La sua attività consiste nell organizzare e coordinare in modo sistematico ed abituale la produzione, con l utilizzo di mezzi adeguati a tale scopo. Essendo un attività tipicamente a carattere direzionale non necessita l esecuzione materiale dei lavori. L imprenditore agricolo dedica all attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavandone non meno di due terzi del proprio reddito globale. Nelle zone di montagna e nelle aree svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono ad un mezzo. Ai fini pensionistici, sono iscritti alla gestione solamente i titolari delle aziende e non i familiari degli stessi che eventualmente collaborino alla gestione dell impresa. Le fonti normative principali per quanto riguarda i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli sono: l. 22 gennaio 1954, n. 1136; l. 26 ottobre 1957, n. 1047; l. 9 gennaio 1963, n. 9; l. 30 aprile 1969, n. 153; l. 3 giugno 1975, n. 160; l. 13 maggio 1988, n. 154; l. 2 agosto 1990, n. 233 ed infine il d.lgs. 16 aprile 1997, n GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: IL QUADRO GENERALE Per ammortizzatori sociali si intendono gli strumenti di sostegno e di tutela del reddito dei lavoratori che, per vari motivi, si trovano a dover affrontare periodi più o meno lunghi di disoccupazione involontaria. L assetto degli ammortizzatori sociali in Italia ha privilegiato ampiamente la tutela degli occupati dal rischio di perdita del posto di lavoro, mentre non ha mai compreso le persone alla ricerca del primo impiego, per quanto lungo fosse il loro periodo di effettiva disoccupazione. 5 Bisogna sottolineare che la mezzadria e il contratto di colonia sono in via di estinzione a seguito della legge 203 del 1982 che ha stabilito la conversione di tutti i contratti di mezzadria e colonia, stipulati dopo l entrata in vigore di tale legge, in contratti d affitto. Rimangono in vigore, infatti, solo quelli antecedenti a tale legge. 11

12 2.1 La Cassa integrazione guadagni La Cassa integrazione guadagni (Cig) rappresenta l istituto di tutela dei redditi dei lavoratori in caso di sospensione temporanea dell attività produttiva, per situazioni non imputabili all impresa o ai lavoratori mantenendo dunque in essere il rapporto di lavoro. La Cig risulta essere, pertanto, lo strumento tradizionalmente utilizzato per gestire le crisi occupazionali. La normativa generale riguardante la Cig si è sviluppata a partire dalla legge n. 164 del 1975 e con le successive leggi n. 675 del 1977 e n. 160 del Infine la Cig, mediante la legge 233 del 1991, ha subito una rilevante ristrutturazione che ne ha razionalizzato i criteri di concessione e limitato le durate massime di utilizzo. La Cassa integrazione guadagni ordinaria La Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) si configura come uno strumento per ammortizzare le oscillazioni cicliche della domanda. La sua funzione è quella di garantire il salario ai lavoratori sottoccupati, sollevando contemporaneamente il datore di lavoro dal pagamento di retribuzioni per prestazioni non necessarie. Le caratteristiche imprescindibili che devono esservi per l applicazione della Cigo sono: l involontarietà e la brevità della situazione che determina la sospensione o la contrazione dell attività; la certezza della ripresa dell attività lavorativa. La durata dell intervento è per la maggior parte dei casi di 3 mesi, prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, con un massimo di 52 settimane in un arco temporale biennale. Il trattamento è erogato dall Inps nella misura dell 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. La Cassa integrazione guadagni straordinaria Con caratteristiche simili all ordinaria ma con funzioni diverse opera la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs). 12

13 La Cassa integrazioni guadagni straordinaria può essere richiesta per finalità diverse da quelle previste per l ordinaria e cioè nei seguenti casi: 1. ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni aziendali; 2. crisi aziendali 6 di particolare rilevanza sociale (l. 675/77); 3. casi di dichiarazioni di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale con cessazione dell attività, qualora la continuazione dell attività non sia stata disposta o cessata (art. 31, l. 223/91). A differenza dell intervento ordinario, la Cigs si concretizza per la mancanza di certezza di una definitiva ripresa dell attività lavorativa al termine del periodo che essa copre. Tra i beneficiari del trattamento sono inclusi operai, impiegati e quadri intermedi 7, con almeno 90 giorni di anzianità di servizio. L intervento di Cigs opera per un massimo di 36 mesi nell arco di un quinquennio. L integrazione salariale avviene in misura pari all 80% dell ultima retribuzione lorda. 2.2 L indennità di mobilità L indennità di mobilità è stata introdotta con la legge 23 luglio 1991, n. 223, con l obiettivo di facilitare il trasferimento della forza lavoro in caso di eccedenze strutturali di imprese del settore industriale con almeno 15 addetti. In base alla legge 223/1991, un impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego ai lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. 6 I criteri che definiscono lo stato di crisi sono fissati dal Ministero del lavoro (art. 1, co. 6, l. 223/91 d.l. 185/94). 7 Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il trattamento di Cigs gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro. 13

14 L indennità di mobilità spetta ai lavoratori (operai, impiegati e quadri intermedi) a seguito di: licenziamenti per cessazione dell attività dell azienda; licenziamenti per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; esaurimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria. I lavoratori posti in mobilità hanno diritto ad una prestazione economica di entità corrispondente al 100% del trattamento di integrazione straordinaria previsto con la Cigs, ma si riduce poi all 80% a partire dal tredicesimo mese. La durata del trattamento varia a seconda dell età del lavoratore e della localizzazione geografica dello stesso. 2.3 L indennità di disoccupazione ordinaria Il trattamento ordinario di disoccupazione costituisce la più generale delle coperture vigenti contro la disoccupazione, con riferimento sia alle cause di perdita di lavoro che danno diritto alla prestazione, sia ai lavoratori che ne possono beneficiare. L indennità di disoccupazione interessa tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione di qualifica o di caratteristiche del datore di lavoro (può trattarsi infatti di qualsiasi forma giuridica operante in qualsiasi settore di attività). Rimangono comunque esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, i titolari di rapporti di lavoro con elementi associativi, i lavoratori soci di cooperative, gli apprendisti di tutti i settori, il personale artistico, teatrale e i sacerdoti. L indennità di disoccupazione garantisce un trattamento in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, cioè in caso di cessazione dell impiego per licenziamento individuale o collettivo, a meno che non intervenga un altro trattamento specifico. La legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha stabilito, all art. 34, co. 5, che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà diritto alla corresponsione dell indennità 14

15 di disoccupazione, né ordinaria, né a requisiti ridotti, con l eccezione rappresentata dalle dimissioni volontarie per giusta causa. 8 I requisiti necessari per l ottenimento del sussidio di disoccupazione sono: avere lavorato almeno 52 settimane, anche non consecutive, nel biennio antecedente la data di risoluzione dell ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, maternità e festività); avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l Inps 9 ; essere effettivamente disoccupati. A questo proposito valgono attualmente le disposizioni varate con il d.lgs. n. 297 del 19 dicembre Tale decreto ha abrogato le liste di collocamento e il libretto di lavoro ed ha previsto che, per accedere all indennità ordinaria di disoccupazione, è necessario essere nello stato di disoccupazione con il quale ci si riferisce a un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per l impiego nel territorio del proprio domicilio e firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. Il d.lgs. 297/2002 prevede il sostegno del disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori. Il lavoratore per ottenere l erogazione dell indennità deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, alla sede dell Inps o al Centro per l impiego competente per residenza. L Indennità ordinaria di disoccupazione ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nell ultimo trimestre antecedente il licenziamento. Tale indennità viene riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi (180 giorni); per i lavoratori che hanno un età uguale o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. 8 Si ha giusta causa nei seguenti casi: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc. 9 Ai fini della maturazione dell anno e dell anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido. 15

16 2.4. L indennità di disoccupazione a requisiti ridotti L indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che, non potendo fare valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell anno precedente. I requisiti rimangono gli stessi previsti in caso di disoccupazione ordinaria. La domanda per l ottenimento va presentata all Inps competente entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. L ammontare del trattamento è pari al 30% del reddito imponibile mediamente percepito nelle giornate lavorate. Per quanto riguarda la durata dell indennizzo, essa è pari ad un numero di giornate corrispondente a quelle effettivamente lavorate nell anno precedente. L indennità di disoccupazione a requisiti ridotti non spetta al lavoratore che abbia già percepito durante l anno l indennità ordinaria di disoccupazione. 3. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL AGRICOLTURA In Italia gli operatori agricoli sono coperti da trattamenti specifici contro la disoccupazione: 1. Indennità ordinaria di disoccupazione agricola; 2. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola; 3. Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli; 4. Cassa integrazione salari agricola. Se il disoccupato del settore agricolo ha persone a carico, può beneficiare, oltre che di queste indennità, anche degli assegni per il nucleo famigliare. Vediamo ora in dettaglio i tipi di sostegno al reddito riservati agli operatori del settore agricolo. 3.1 Indennità ordinaria di disoccupazione agricola L indennità di disoccupazione ordinaria agricola 10 spetta a tutti quei lavoratori 10 Art. 32, legge 264 del

17 che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 11, ma anche a coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell anno. Tale indennità, tuttavia, non viene più riconosciuta a quegli operai la cui situazione di inattività sia la conseguenza di dimissioni volontarie, a meno che esse non derivino da giusta causa. Dal gennaio 2001 (mess. Inps n. 125 del 23/01/2001 e mess. Inps n. 244 del 21/02/2001) l indennità di disoccupazione interessa anche i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti al Fondo gestione separata dell Inps, nel senso che l iscrizione all apposita gestione previdenziale non impedisce l erogazione dei trattamenti per disoccupazione agricola 12. I requisiti necessari per l ottenimento dell indennità ordinaria di disoccupazione sono: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell anno solare per il quale viene richiesta l indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); aver maturato almeno due anni (anche non consecutivi) di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria; avere una prevalente contribuzione in agricoltura nell anno per il quale è stata richiesta l indennità e in quello precedente, con un accredito complessivo nel biennio di almeno 102 contributi giornalieri. Ai sensi dell art. 3, dpr n del 1970, il requisito dei 102 contributi giornalieri si può maturare anche sommando i contributi non agricoli. Il minimo contributivo può essere raggiunto anche con l utilizzo, a determinate condizioni, di alcuni contributi figurativi come il servizio militare, la maternità, il lavoro all estero Ai sensi dell art. 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. Detti elenchi erano altresì previsti in precedenza dall art. 12 del regio decreto legge 24 settembre 1940, n. 1949, secondo cui essi dovevano essere redatti dalle commissioni locali e l iscrizione a tali elenchi condizionava il godimento delle prestazioni previdenziali. 12 Il periodo utile per determinare diritto e misura della prestazione di disoccupazione va determinato con le sole giornate di lavoro dipendente e le stesse devono essere prevalenti sul periodo di lavoro parasubordinato o autonomo. 13 I contributi figurativi per malattia e infortunio sono esclusi. Essi determinano la retrodatazione del biennio di un periodo pari a quello della malattia o infortunio, diventando perciò periodi neutri. 17

18 Nel caso di contribuzione mista, agricola e non agricola, occorre valutare la prevalenza dell attività nel biennio. La domanda di disoccupazione va presentata su apposito modulo alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce l indennità. Per gli operai a tempo determinato l importo dell indennità di disoccupazione corrisposto ammonta al 30% della retribuzione media convenzionale su cui è calcolata la contribuzione (salario congelato al 1996 oppure, se superiore, salario previsto dalla contrattazione collettiva provinciale o quello effettivo). 14 Per gli operai a tempo indeterminato l indennità è pari al 30% della retribuzione effettivamente percepita (salario giornaliero). La durata della prestazione corrisposta dall Istituto di previdenza per il sostegno al reddito in caso di disoccupazione ordinaria è pari al numero di giornate lavorate nell anno precedente. L indennità per i lavoratori agricoli viene erogata l anno seguente a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, indipendentemente dalla condizione di occupazione o disoccupazione del lavoratore nel momento in cui il sussidio viene chiesto e liquidato. I periodi di fruizione del trattamento di disoccupazione sono validi ai fini del diritto alla pensione. 3.2 Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti agricola L indennità di disoccupazione a requisiti ridotti 15 è rivolta ai lavoratori cosiddetti stagionali ai quali la legge 16 ha esteso i benefici del trattamento ordinario di disoccupazione. Sono considerati stagionali ai fini del trattamento di disoccupazione i seguenti lavoratori dei settori agricoli e non agricoli (art. 40 rdl. n del 1935): coloro che prestano lavoro occasionale; coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell anno. 14 La retribuzione convenzionale media sulla quale si calcola il trattamento ordinario di disoccupazione per i braccianti agricoli è quella dell anno che precede il periodo di presentazione della domanda, come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6455/ Legge 160 del Art.7, l. 160/1988 e art. 1, l. 169/91. 18

19 Risultano esclusi dai benefici della disoccupazione a requisiti ridotti, come avviene per quella ordinaria, i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, ma anche quei lavoratori che vengono assunti con contratto part-time verticale (Inps circolare n. 198 del ). L indennità di disoccupazione a requisiti ridotti viene corrisposta a quei lavoratori che presentano i medesimi requisiti richiesti per l erogazione dell indennità di disoccupazione ordinaria, dunque: abbiano maturato due anni di anzianità assicurativa per la disoccupazione; non potendo fare valere 102 contributi nel biennio, abbiano svolto almeno 78 giornate di lavoro dipendente nel settore agricolo nell anno a cui si riferisce la domanda. Con messaggio 1133 del 15 dicembre 2003, l'inps ha fornito chiarimenti sulla indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti. L'Istituto ha, infatti, escluso che possano rientrare nel requisito minimo delle 78 giornate di occupazione necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennità anche le giornate rientranti nel rapporto di lavoro agricolo ma non effettivamente lavorate. L'unica eccezione riguarda le ipotesi di maternità, malattia o infortunio indennizzate ove risultino susseguenti all'attività agricola dipendente. Anche per questo ammortizzatore sociale la domanda va presentata alle competenti sedi Inps entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione. Sono da rilevare comunque alcune differenze rispetto all indennità ordinaria: l importo corrisposto è determinato in relazione al numero dei giorni effettivamente lavorati nell anno precedente, entro un limite prefissato che non può essere superiore a 156 giorni. Questo rimedio si è reso necessario per evitare il ripetersi della pratica diffusa nel settore agricolo di non denunciare le giornate di lavoro effettivo eccedenti la soglia minima stabilita per accedere alla prestazione; l ammontare del trattamento corrisposto agli operai agricoli assunti a tempo determinato è pari al 30% della retribuzione effettivamente percepita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 791,21, elevato a euro 950,95 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1.711,71. 19

20 3.3 Trattamento speciale di disoccupazione operai agricoli Questo tipo di trattamento è stato istituito nel 1972 per esigenze di ordine sociale piuttosto che economico (l. n. 457 del 1972) 17. Esso spetta esclusivamente ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Viene corrisposto quando il lavoratore ha: 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; almeno 102 contributi giornalieri nel biennio; lavorato a tempo determinato nell anno cui si riferisce la prestazione; prestato almeno 151 giornate da lavoratore dipendente ovvero risulta iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate comprese tra 101 e 150 nell anno cui si riferisce la prestazione. L importo del trattamento speciale è pari: al 66% del salario medio convenzionale fissato annualmente con decreto ministeriale (o del salario effettivo se superiore) per coloro che hanno lavorato nell anno almeno 151 giorni 18 ; al 40% del salario medio convenzionale fissato con decreto ministeriale per coloro che hanno lavorato nell anno per un numero di giornate compreso tra 101 e La durata massima di fruizione del trattamento è di 90 giorni (le giornate residue rispetto a quelle in totale lavorate nell anno precedente danno diritto alla sola contribuzione figurativa 20 ). Per gli operai a tempo determinato che abbiano lavorato tra 101 e 150 giornate vengono comunque accreditati 270 contributi giornalieri (pari ad un anno di contribuzione) ai fini del trattamento previdenziale delle pensioni di vecchiaia e anzianità. 17 Disciplinano questo istituto l art. 7, l. 37 del 1977 e l art. 25 della già citata l. 457 del Per il trattamento speciale i centocinquantunisti possono sommare le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, a condizione che le giornate di lavoro agricolo risultino prevalenti (come avviene per l indennità ordinaria). 19 Questo accade solamente dal Contribuzione figurativa: sono i contributi fittizi riconosciuti agli assicurati per periodi durante i quali (malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione guadagni ecc.) non c è stata attività di lavoro e di conseguenza non c è stato il versamento dei contributi obbligatori. 20

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