7 SEMINARIO NAZIONALE

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1 7 SEMINARIO NAZIONALE Riccione, 10 e 11 Febbraio 2011 Relatore: Dott. Marco Palma

2 STRESS LAVORO-CORRELATO SINTESI DELLE AZIONI DA REALIZZARE

3 La valutazione del rischio da stress lavorocorrelato Accordo europeo 8 ottobre 2004 D.lgs. n. 81/2008 Accordo interconfederale 9 giugno 2008 Linee-Guida Commissione Consultiva del

4 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- confindustria europea ; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) Lo stress può colpire ogni ambiente di lavoro a prescindere dalla dimensione il campo di attività e la mansione assegnata Tale malessere deriva dal non sentirsi capaci di superare il gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti (analisi riduttiva) Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l efficienza sul lavoro e causare problemi di salute L obiettivo è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro

5 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 2 : DEFINIZIONI Comma 1 lett. o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; Articolo 6 : COMMISSIONE CONSULTIVA Comma 1 presso il Ministero del Lavoro è costituita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro tra i suoi compiti vi è: -c. 8 lett.m quater: L elaborazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da SLC

6 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. La valutazione., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (MC). 2. La valutazione deve essere immmediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative [..]

7 IL DVR Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è quel documento che contiene l'analisi di tutti i rischi per la salute dei lavoratori nei luoghi in cui essi prestano il proprio lavoro; nel documento è contenuta l'individuazione e la descrizione dei rischi generici e specifici e dei lavoratori esposti, nonché il programma delle misure che occorre prendere per eliminare o ridurre al minimo i rischi Dal punto di vista tecnico, il contenuto minimo del DVR è quello dettagliatamente descritto all'art. 28, comma 2, lett. da a) a f); Qualora il datore di lavoro adotti un DVR dai contenuti difformi da quelli previsti dal legislatore, le pene previste sono quelle alternative dell'arresto o dell'ammenda nei limiti edittali di cui art. 55 del T.U.S. Oltre a quanto stabilito all'art. 28, comma 2, il documento deve obbligatoriamente contenere gli elementi previsti nel T.U.S. per la valutazione dei rischi specifici per ogni singolo settore di produzione.

8 IL DVR L'art. 17, comma 1, lett. a) del T.U.S. pone l'elaborazione del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 28 tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e la sanzione prevista in caso di violazione di tale obbligo è quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 55). Questo significa che chi deve procedere alla valutazione dei rischi è sempre il datore di lavoro, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La non delegabilità non implica l'obbligo per il datore di procedere alla redazione del DVR autonomamente e in prima persona: egli può, anzi deve (vista la responsabilità ascrittagli e l'alto tecnicismo del documento) avvalersi dell'opera di ausiliari: in primis, l'rspp; poi, parlando del rischio stress lavoro correlato, quantomeno del medico competente

9 Evoluzione dell'organizzazione del lavoro: nuovi rischi da stress lavorativo emergenti evoluzione dell'organizzazione del lavoro negli ultimi decenni organizzazioni d'impresa sempre più flessibili e sempre più bisognose di dare risposte immediate ai nuovi assetti di mercato con forme "atipiche" di lavoro maggiore attenzione sul piano sociale alle condizioni di lavoro capaci di produrre, sotto vari aspetti, danni all'integrità psicofisica del lavoratore nuovo quadro socioeconomico in cui si afferma la cd. società della conoscenza in cui i lavoratori sono impegnati in attività che richiedono un crescente sforzo mentale, continuo aggiornamento e capacità di adattamento costi crescenti sia per i paesi che per le aziende e che sono stati quantificati nel 2002 dall'unione europea per una cifra pari a 20 miliardi di euro Questo fenomeno, fonte anche di nuove responsabilità per i datori di lavoro, appare destinato ad un'ulteriore crescita e in tal senso gli studi condotti dalla European Agency for Safety and Health at Work hanno identificato ben 5 aree critiche di variabili che rendono emergenti tali rischi, ossia: 1) ricorso a nuove forme di contratti di lavoro instabili combinato con l'incertezza e l'insicurezza del lavoro stesso (scarsità del lavoro); 2) impiego di forza lavoro sempre più anziana, quindi poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti organizzativi, per la mancanza di un adeguato turnover; 3) alti carichi di lavoro, con l'effetto di significative pressioni sui lavoratori da parte del management; 4) tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro; 5) interferenze e squilibrio tra il lavoro e la vita privata.

10 SLC rischio specifico La valutazione dello SLC avviene sulla base di specifiche metodologie e secondo una precisa procedura che sia conforme: 1. All Accordo Europeo Indicazioni commissione consultiva permanente del 17 novembre 2010 Inoltre, in quanto VDR, deve essere: 1. Globalizzata 2. Partecipata 3. Efficace 4. Documentata 5. Aggiornata 6. indelegabile

11 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) Per procedere alla valutazione dello stress da lavoro correlato, i datori di lavoro devono effettuare una serie di attività, alcune obbligatorie, altre invece facoltative o eventuali. Cos'è lo stress da lavoro correlato La definizione di stress da lavoro è tratta da un Accordo Europeo e cioè: "Una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative". Attenzione: sono rilevanti solo le manifestazioni di stress correlate al senso di inadeguatezza del lavoratore nei confronti del proprio ruolo lavorativo. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DI STRESS DA LAVORO Attraverso un analisi di fattori quali l organizzazione e i processi di lavoro: pianificazione dell orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc. le condizioni e l ambiente di lavoro: esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc. la comunicazione: incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc. i fattori soggettivi: pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.

12 Gli elementi sintesi dell Accordo Interconfederale rischio potenziale non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati da stress (art. 1, comma 2) 2. non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2) 3. lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3) 4. non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come SLC (art. 3, comma 4) 5. l individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma 2) 6. il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo SLC spetta al datore di lavoro e sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4, comma 5) 7. la gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2) 8. La gestione del problema stress può essere altresì condotta con l adozione di una separata politica sullo stress 9. laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2).

13 Dall Accordo Europeo alle Linee-Guida della Commissione consultiva Commissione Consultiva elabora le linee-guida del 17 novembre 2010 Si completa il quadro regolamentare della valutazione dei rischi SLC in aggiunta ai contenuti dell Accordo Europeo 2004 Le linee-guida prevedono due fasi fondamentali con gruppo di lavoro base (dl,rspp, rls,mc): 1. Valutazione preliminare (obbligatoria) 2. Valutazione approfondita (facoltativa)

14 Chi deve adeguarsi I datori di lavoro devono effettuare la valutazione del rischio, coinvolgendo il medico competente (se nominato) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst) deve essere consultato. La valutazione riguarda tutti i settori e tutte le aziende di qualsiasi dimensione. E la cooperazione? -associazioni -cooperative Per quanto interessa il nostro settore

15 Alcuni ruoli chiave Il dirigente: - Attua le direttive - Competenze prof.li - Poteri gerarchici - Può ricevere delega prev. Direttore tecnico Direttore stabilimento Il preposto: - Sovrintende attività lavoro - Nei limiti gerarchici/prof.li - Garante attuazione direttive - Controllo esecuzione - Potere di iniziativa Capo ufficio / squadra /cantiere Gioca un ruolo importante 1. Nel processo VDR 2. Attuazione delle MDS - Gioca un ruolo importante 1. Org.ne/form.ne anche SLC

16 Chi sono i destinatari Tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti e i soggetti preposti alla sicurezza, devono essere coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di lavoro La valutazione deve essere rivolta non ai singoli lavoratori ma ai gruppi omogenei individuati dal datore di lavoro, come i turnisti, i dipendenti di reparti esposti alle stesse tipologie di rischi o i pendolari. Una particolare distinzione dovrebbe riguardare anche la categoria di lavoratori flessibili/atipici Situazioni di distacco e somministrazione: gli obblighi ricadono su distaccatario ed utilizzatore

17 I termini e la programmazione temporale Tutte le imprese, pubbliche e private di ogni dimensione, a partire dal 1 gennaio 2011* (art. 28 c.1-bis) devono: 1. avviare le attività di valutazione dello SLC 2. inserire nel Dvr la programmazione e il termine finale di svolgimento I datori di lavoro che abbiano già effettuato la valutazione in base a quanto previsto nell'accordo del 2004 non devono rieffettuare la valutazione, ma dovranno aggiornarla in caso di significativi scostamenti o di riorganizzazione del processo produttivo. Nelle Linee-guida si precisa che gli organi di vigilanza terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale Di qui l importanza del verbale a data certa in cui si programmano gli interventi da parte dei soggetti collegiali e la verbalizzazione documentata delle fasi successive * è stato differito nuovamente dalla legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

18 Linee Guida: Due fasi per adeguarsi I fase obbligatoria La prima fase, obbligatoria, è caratterizzata da un'indagine sulla valutazione rischio SLC e parte con l adozione di liste di controllo rilevando indicatori oggettivi e verificabili quali: - dati statistici az. (indici su infortuni, assenze per malattia, turn over); - caratteristiche del contesto del contenuto dell'attività lavorativa, come orari e carichi di lavoro, svolgimento di turni, corrispondenza tra le competenze e i requisiti professionali richiesti; - i cosiddetti "eventi sentinella"; - il ruolo svolto dal lavoratore all'interno dell'organizzazione, l'evoluzione e lo sviluppo della carriera, le relazioni e gli eventuali conflitti interpersonali. La definizione degli strumenti attraverso i quali devono essere rilevati i dati suddetti è lasciata all'autonomia dei datori di lavoro e degli eventuali consulenti di cui questi si avvalgono.

19 IN CONCRETO: Il gruppo aziendale della prevenzione può compilare una scheda unica per l azienda oppure, per livelli di complessità organizzativa più elevata, decidere di utilizzare la check per partizioni organizzative o mansioni omogenee. La compilazione delle tre aree della Check identifica la condizione di rischio BASSO MEDIO ALTO in riferimento agli indicatori. AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori): AREA CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori) AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) INDICATORI AZIENDALI CONTESTO DEL LAVORO CONTENUTO DEL LAVORO Infortuni Assenza per malattia Funzione e cultura organizzativa Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro Assenteismo Ferie non godute Ruolo nell ambito dell organizzazione Pianificazione dei compiti Rotazione del personale Evoluzione della carriera Carico di lavoro ritmo di lavoro Turnover Procedimenti/ Sanzioni disciplinari Richieste visite straordinarie Segnalazioni stress lavoro Istanze giudiziarie Autonomia decisionale controllo del lavoro Rapporti interpersonali sul lavoro Interfaccia casa lavoro conciliazione vita/lavoro Orario di lavoro Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell area. I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. AREA CONTESTO DEL LAVORO CONTENUTO DEL LAVORO INDICATORI AZIENDALI TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO TOTALE PUNTEGGIO PER AREA

20 Rischio basso/medio/alto La somma attribuita alle 3 aree (contesto lavoro/contenuto lavoro/indicatori Consente di identificare il posizionamento aziendale esprimendo un punteggio ottenuto in valore percentuale rispetto a quello massimo BASSO: <= a 25% non vi sono particolari condizioni di SLC - ripetere la valutazione ex art. 29 TUS o < 2 anni MEDIO:> a 25% <= 50% presenza di fattori che possono dare SLC - adozione di azioni di miglioramento mirate se entro un anno non miglioramento passaggio al secondo livello di approfondimento coinvolgendo direttamente i lavoratori ESEMPIO: rapporti interpersonali ALTO:> a 50% condizioni organizzative con sicura presenza di SLC-per ogni condizione adottare azioni di miglioramento mirate. Se entro un anno non miglioramento passaggio al secondo livello di approfondimento coinvolgendo direttamente i lavoratori

21 Cosa sono gli eventi sentinella Sono degli indicatori dai quali si deduce l'esistenza di potenziali fattori di rischio: assenze per malattia, segnalazioni del medico competente, specifiche lamentele provenienti dai lavoratori, eventuali sanzioni disciplinari Questi eventi vanno valutati in base alle caratteristiche del luogo di lavoro e alla frequenza degli indici infortunistici

22 Gli esiti della I fase obbligatoria Se in base alla valutazione preliminare non rilevano elementi di rischio da SLR con caratteristiche tali da dover richiedere l'adozione di misure correttive, i datori di lavoro devono procedere con l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), allegando una nota nella quale possono descrivere l'avvenuto svolgimento della verifica e indicare un piano di monitoraggio. Se autocertificazione:attestazione in documento i risultati di questa fase Nel caso in cui il monitoraggio effettuato rilevi la presenza di casi di SLC, i datori di lavoro devono adottare le necessarie misure correttive, di carattere organizzativo e formativo Nel caso in cui tali interventi siano inefficaci, si deve procedere ad una valutazione che verifichi, attraverso un esame approfondito, la condizione soggettiva del (o dei) lavoratore.

23 II fase: lo svolgimento della valutazione approfondita Nel caso in cui occorra effettuare la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, è necessario procedere con la somministrazione di questionari, lo svolgimento di focus group* e di interviste. I destinatari sono i gruppi di lavoratori, omogenei rispetto alle criticità emerse nella prima fase. Da ciò discendono due specifici aspetti riguardanti le dimensioni delle imprese: 1. nelle aziende con un elevato numero di occupati, l'indagine può essere condotta attraverso un campione rappresentativo dei lavoratori; 2. nelle aziende fino a 5 lavoratori, non si procede con le valutazioni approfondite, ma i datori di lavoro possono optare per una soluzione operativa che preveda lo svolgimento di una riunione con i lavoratori, finalizzata alla ricerca delle migliori soluzioni e a verificarne in seguito la loro concreta efficacia. * Il focus group nasce come tecnica usata nella ricerca sociale per arrivare a comprendere gli atteggiamenti, i comportamenti e i significati degli attori riguardo un certo tema d analisi (il focus): compito del ricercatore è favorire la discussione e dirigerla verso i temi ritenuti più interessanti per l oggetto di studio. Attraverso questa tecnica basata molto sulla libertà di espressione dei membri del gruppo può accadere spesso che emergano aspetti del tema dibattuto non ancora considerati dallo studioso.

24 Segue: la valutazione approfondita Questo livello di intervento implica procedere con identificazione delle figure aziendali, responsabili aziendali (direttori di struttura), responsabili qualità ed eventuali consulenti che devono essere coinvolti per la definizione di: 1. campione/settori/unità operative in cui intervenire in modo prioritario 2. scelta del questionario 3. modalità di rilevazione che garantiscano a tutti i lavoratori l informazione, la partecipazione e l anonimato 4. modalità di analisi dei risultati per aggregazioni di interesse aziendale 5. pianificazione delle azioni di miglioramento

25 Diagramma flusso valutazione SLC

26 Lo stress nella giurisprudenza In diverse pronunce la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art c.c. per l'infortunio fisico ovvero per il danno alla salute psichica subito dal lavoratore a causa dello stress da lavoro derivato: da condizioni lavorative esorbitanti rispetto a quelle ordinarie: ad esempio, mansioni svolte in orario di lavoro superiore a quello previsto dalla legge o dal contratto, a causa di sottodimensionamento dell'organico (Tribunale Foggia, 11 aprile 2008 e Cass., 14 febbraio 2006, n per il caso di un autista costretto a guidare per 14 ore ininterrottamente senza pause), ovvero esecuzione prolungata nel tempo di mansioni supplementari: ad esempio straordinari in giorni feriali e festivi con conseguente mancata fruizione del riposo settimanale e delle ferie (Cass., 3 luglio 2001 n e 7 giugno 2000 n. 7713); dal demansionamento, consistente nella violazione del diritto di ogni lavoratore (ex art c.c.) allo svolgimento della prestazione lavorativa secondo la tipologia propria della qualifica di appartenenza (Cass., 12 maggio 2009, n ).

27 Una simulazione metodologica 1. Ogni valutazione, compresa quella dei rischi va inserita in un processo più ampio articolato con ipotesi da verificare e monitorare sostenuta da una robusta metodologia 2. Per questo si deve parlare di progetto e non di analisi (che ne è parte) 3. Il metodo: - progettazione con azienda - indagine e analisi - prime azioni 4. Non partire in modo erroneo - conosciamo i nostri polli - lo stress c è comunque non c è niente da fare - abbiamo scaricato un programma da internet - non coinvolgiamo la dirigenza perché ce l hanno con loro - non hanno capito bene le domande del formulario - non chiediamo il loro punto di vista altrimenti vengono fuori i problemi

28 Una simulazione metodologica Coinvolgimento campione di dipendenti nel focus group Comunicazione i dipendenti parlano tra loro/voci di corridoio Gruppo di lavoro - risorse umane/rspp/rls/mc/altri ESPERTI Processo miglioramento - soluzione non definitiva/tanto va finire come... Nomina responsabile - per organizzazione e monitoraggio Formazione alla gestione dello stress per ridurlo Integrazione con altri strumenti quali codice etico/analisi clima/mog ACT / PLAN / CHECK / DO

29 POSSIBILI AZIONI Che tipo di cambiamento? 1. Cambiamento efficace: - condiviso - comunicato preventivamente - flessibile nel recepire modifiche da ascolto - chiaro negli obiettivi e nelle tempistiche 2. Esempio: - formazione del middle management - gruppi di miglioramento

30 Le piccole realtà - Siamo cooperatori o caporali? - Non delegare solo all esterno gli aspetti del DVR - Valutare tra colleghi la situazione aziendale in sistema domande/risposte da riportare sul DVR insieme al piano di monitoraggio di prima fase - Provvedere ad aggiornamento annuale con monitoraggio documentato per il DVR - Se la situazione è critica:recepire proposte/ricorso a esperto

31 Schema implementazione DVR 1. Indicazione del processo effettuato fasi/ascolto/gruppi 2. Principali dati analizzati suddivisi per famiglia (eventi sentinella/fattori di contesto e contenuto del lavoro) 3. Esplicitare come sono stati sentiti i lavoratori e/ RLS rispetto a fattori di contesto e contenuto del lavoro 4. Priorità e tempistiche rispetto agli obiettivi anche in funzione di revisione e controllo 5. Inclusione della prevenzione del rischio SLC all interno della formazione sulla sicurezza 6. Piano di monitoraggio

32 Nel testo del DVR Nome Azienda Il Presente documento è redatto ai sensi dell art 21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Il presente Documento Valutazione Rischi da Stress Lavoro Correlato è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 28. Dati Impresa Comune di: Impresa: Sede: Attività Svolta: Datore di Lavoro: Ambiente di Lavoro: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Medico Competente: Numero di dipendenti: Redatto il: Tabella 1: Tabella riassuntiva dati dell impresa

33 segue Normativa di Riferimento Ai fini della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato si è provveduto a far riferimento alle linee guida del Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro pubblicato nel marzo 201, inoltre sono pienamente rispettate le indicazioni approvate il 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Si rispettano quindi i contenuti dell accordo europeo del 8 ottobre 2004 e l art. 28 comma 1 del D.lgs. 81/08. Azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate Con lo scopo di sensibilizzare tutti i lavoratori relativamente ai pericoli relativi allo stress lavoro correlato, durante la riunione tenuta il giorno gg/mm/aaaa presso i locali della presente impresa, si è provveduto a distribuire opuscoli informativi, inoltre è stato spiegato quali possono essere i problemi stress lavoro correlato: natura, cause, effetti e soluzioni. Soggetti Coinvolti Durante la riunione sopra citata alla presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono stati incontrati e coinvolti tutti i lavoratori in forza al gg/mm/aaaa. Strumenti adottati Gli strumenti adottati al fine di sensibilizzare ed informare i lavoratori sono i seguenti: -Guida al mobbing prevenzione e tutela (INAS-CISL) -Fattori di stress al VTC (estratto sito INAIL) - Il materiale adottato è riportato anche in formato elettronico nel CD-ROM allegato al presente documento. Analisi documentale Al fine di descrivere l organizzazione aziendale e la sua integrazione con il sistema di gestione della sicurezza sono stati effettate le analisi documentali di seguito riportate. -Documento di Valutazione Rischi -Organigramma -Valutazione del Rischio Chimico -Planimetria Locali

34 segue Organizzazione del lavoro Per meglio comprendere l organizzazione del lavoro è stato analizzato l organigramma che viene riportato in Figura 1. Tutela della Salute e sicurezza Nel analizzare le informazioni sulla gestione della salute e sicurezza si è provveduto ad esaminare i seguenti documenti: -verbali riunioni periodiche -piani di intervento annuali/pluriennali -corsi formazione informazione precedentemente effettuati -registro infortuni I verbali delle riunioni precedente svolte sono opportunamente redatti e conservati presso i locali della presente impresa. I piani di intervento sono riportati al interno del documento di valutazione dei rischi. I corsi svolti sono riportati nel successivo capitolo 5. Il registro infortuni risulta vidimato dalla ASL competente e conservato nei locali aziendali. Flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato Per meglio analizzare lo stress da lavoro correlato sono stati considerati i seguenti indicatori: -assenze per malattia -turn-over -richieste cambio mansione -Dal analisi effettuata non si sono evidenziate richieste di cambio mansione, ne turn-over ne assenze dovute a malattie professionali/infortuni sul lavoro. Azioni formative intraprese Il datore di lavoro, nei sui confronti e in quello dei dipendenti, ha intrapreso le seguenti azioni formative:

35 segue Tipo di Corso: Seguito da: Data: Corso di Formazione per addetti all emergenza Antincendio Rischio Basso Corso di Formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nome Cognome Nome Cognome Giorno Mese Anno Giorno Mese Anno Corso di Primo soccorso Nome Cognome Giorno Mese Anno Corso di Formazione e Informazione Nome Cognome Giorno Mese Anno

36 Conclusioni Lo stress è un problema complesso che deve risolvere con metodi semplici ed economici Le cooperative, soprattutto di lavoro, dovrebbero avere questa cura già presente ed applicarla Occorre implementare ed ufficializzare prassi e comportamenti conformi alla legge al fine di migliorare il clima aziendale

37 Alcune FAQ sugli adempimenti relativi allo stress lavoro-correlato Oggetto Quesito Risposta Riferimenti normativi Ambito della valutazione Cosa s'intende per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato? L'analisi di un insieme di indicatori al fine di accertare l'esistenza di condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro e le eventuali azioni da attuare Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Cmlavoro e Ps Entrata in vigore delle nuove disposizioni Imprese familiari Studi professionali Eventuali esenzioni Nuove attività Qual è il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni? Il titolare di un'impresa che impiega solo collaboratori familiari è tenuto alla valutazione dello Slc? Il titolare di uno studio professionale è tenuto ad effettuare la valutazione dello Slc? L'obbligo della valutazione riguarda tutte le imprese o sono escluse quelle al di sotto di una certa soglia numerica? Ho iniziato una nuova attività d'impresa. Posso effettuare la valutazione entro 90 giorni? I nuovi obblighi sono in vigore dal Secondo le indicazioni della Commissione consultiva del tale termine è da intendersi come di avvio del processo di valutazione in virtù delle particolarità dei rischi da stress lavoro- correlato No, in quanto si applica un regime più limitato di tutela Sì, se utilizza lavoratori ed equiparati Sì, riguarda i datori di lavoro di tutte le imprese e gli enti, sia pubblici che privati, anche se non svolgono un'attività commerciale, che impiegano lavoratori subordinati, soci lavoratori, associati in partecipazione ecc. secondo la definizione del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, tranne alcuni casi marginali non sono previste esenzioni No, in caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, tenuto anche conto delle Indicazioni della Commissione consultiva del , elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività Art. 28, comma 1-bis, Dlgs n. 81/2008; Art. 8, comma 12, Dl n. 78/2010; Cmlavoro e Ps Artt. 3, 21, Dlgs n. 81/2008 Art. 2, comma 1, lett. a), Dlgs n. 81/2008 Art. 2, comma 1, lett. a) e art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008 Art. 28, comma 3-bis, Dlgs n. 81/2008; Cmlavoro e Ps

38 Segue FAQ Attività stagionali Le attività stagionali (ad esempio stabilimenti balneari, ristoranti, frantoi, ecc.) possono essere considerate esenti dall'obbligo di valutare lo Slc in virtù del ridotto periodo di svolgimento? No, in quanto il Dlgs n. 81/2008 non prevede l'esclusione per tali attività Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008 Delega dell'obbligo a consulenti esterni La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato può essere delegata dal datore di lavoro a una società esterna? No, trattasi di un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Pertanto, una società e, più in generale, un consulente può assumere l'incarico di assistenza ma in ogni caso rimane responsabile il datore di lavoro Art. 17, comma 1, lett. a), Dlgs n. 81/2008 Data certa Anche il Dvr da stress lavorocorrelato deve avere data certa? Sì, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008. Art. 28, comma 2, Dlgs n. 81/2008 Utilizzo di software Ai fini della valutazione è sufficiente l'utilizzo di un software specifico? No, è obbligatoria anche la collaborazione del Rspp, del medico competente e del Rls ed è necessaria quella di specialisti qualora trattasi di problematiche che richiedano degli approfondimenti (ad esempio, psicologo del lavoro, esperto in organizzazione aziendale, consulente della sicurezza sul lavoro) Art. 29, Dlgs n. 81/2008 Autocertificazione dell'avvenuta valutazione Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori è possibile in alternativa al documento di valutazione dei rischi redigere l'autocertificazione? Sì, ma resta fermo l'obbligo di valutare i rischi ed è pertanto necessario documentare, ad esempio, la disponibilità degli indicatori oggettivi Art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008 Obbligatorietà dei questionari L'utilizzo di questionari somministrati ai lavoratori è obbligatorio? No, anche se sono lo strumento più pratico per rilevare i vissuti, la percezione soggettiva e le condizioni organizzative. In ogni caso devono essere validati nel campo della ricerca Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008

39 Segue FAQ Questionari e tutela dei lavoratori Quali principi devono essere osservati nella predisposizione e somministrazione dei questionari? I questionari devono essere anonimi o, comunque, devono essere garantite le tutele previste dal Dlgs n. 196/2003. Pertanto, non può essere utilizzata, ad esempio, la rete internet o intranet che rende identificabile la postazione del lavoratore. Inoltre, deve essere osservato il divieto di indagini sulle opinioni ed è necessario che siano preceduti da un'attività informativa e di sensibilizzazione Dlgs n. 196/2003; Art. 8, legge n. 300/1970; Garante prot. dati personali, Com Visite mediche E' obbligatoria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori qualora sia accertato l'esistenza di rischi da stress Lc? No, in quanto l'attuale sistema normativo non prevede l'assoggettamento alla stessa in relazione all'esposizione a rischi da stress lavoro- correlato. Infatti, solo qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi sarà possibile attuarla nel rispetto dei vincoli posti dallo Statuto dei lavoratori Art. 41, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Art. 5, legge n. 300/1970 Assistenza di figure specialistiche esterne E' obbligatoria l'assistenza di figure specialistiche esterne (ad esempio psicologo) nella valutazione dello Slc? Il Dlgs n. 81/2008 non dispone nulla in merito mentre le Indicazioni della Commissione consultiva del privilegiano le figure della prevenzione interna. Tuttavia, la natura complessa di tale valutazione rende raccomandabile il ricorso a collaborazioni specialistiche, specie nel caso di organizzazioni complesse Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Cmlavoro e Ps

40 Segue FAQ Lavoratori operanti all'esterno dell'azienda Nella valutazione dei rischi dello Slc vanno considerati anche i lavoratori operanti all'esterno dell'azienda (ad esempio autisti, venditori, lavoratori impiegati in appalti)? Sì, in quanto anche tali lavoratori sono tutelati e inquadrabili in macro gruppi omogenei Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Cmlavoro e Ps Aziende in liquidazione Un'azienda in liquidazione che deve cessare l'attività tra 6 mesi è tenuta alla valutazione dei rischi da Slc? Sì, in quanto tale obbligo sussiste fin quando sono svolte attività lavorative sia ordinarie che straordinarie Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008 Valutazione preliminare Cosa s'intende per valutazione preliminare? La rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: eventi sentinella (I), fattori di contenuto del lavoro (II) e fattori di contesto del lavoro (III) Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Cmlavoro e Ps Valutazione approfondita dei rischi da Slc La valutazione approfondita della percezione soggettiva è sempre obbligatoria? Le Indicazioni della Commissione consultiva del ne prevedono l'obbligatorietà solo qualora la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Cmlavoro e Ps Imprese fino a 10 lavoratori Le imprese fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione approfondita solo tramite un'apposita riunione? Solo per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo degli strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia come la riunione Cmlavoro e Ps

41 Segue FAQ Programmazione temporale La programmazione temporale delle fasi della valutazione deve risultare dal Dvr? Sì, anche se si ritiene che possa risultare anche da un documento a parte da considerare parte integrante e sostanziale del Dvr esistente Cmlavoro e Ps Valutazioni dei rischi da Slc già effettuate Un'azienda già ha effettuato la valutazione sulla base dell'accordo Europeo dell'8 ottobre 2004; è tenuta a ripeterla nuovamente per effetto delle Indicazioni della Commissione consultiva del 17 novembre 2010? No, se effettuata prima del In tale caso è tenuta solo all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del Dlgs n. 81/2008 Artt. 28, comma 1, 29, comma 3, Dlgs n. 81/2008; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Cmlavoro e Ps Registro degli infortuni mancati Il registro degli infortuni mancati è obbligatorio e a cosa serve? No, la sua adozione è facoltativa ma è uno strumento molto importante di miglioramento in quanto consente di registrare gli eventi avvenuti nei luoghi di lavoro dell'azienda che pur non avendo prodotto danni a persone o cose testimoniano la sussistenza di pericoli che potrebbero essere dovuti proprio a carenze organizzative del lavoro Artt. 15, 28, Dlgs n. 81/2008 Formazione dei preposti La formazione sullo Slc deve essere garantita anche a preposti? Certamente. Tenuto anche conto del loro ruolo strategico ai fini della prevenzione Art. 37, comma 7, Dlgs n. 81/2008 Sanatoria delle violazioni L'omessa valutazione dei rischi e gli altri obblighi previsti dal Dlgs n. 81/2008 in materia di Slc sono sanabili? Sì, tramite l'istituto della prescrizione obbligatoria disciplinata dal Dlgs n. 758/1994 per le ipotesi penali contravvenzionali, e per quelle amministrative tramite la regolarizzazione prevista dall'art. 301-bis del Dlgs n. 81/2008 Artt. 55, 301, 301-bis, Dlgs n. 81/2008; Dlgs n. 758/1994

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