NOTA INFORMATIVA. Prodotto Agricola SASA Polizza multirischi dell agricoltore e dell allevatore Mod. 0932/C Ed. 12/2010

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1 _footers[jpiepag_con1] $c1$ Milano Via Senigallia n.18/2 c:\form\logo\ 22 JMILANODIVSASA.png PROVA_M ILANOSASADATISOC.bmp JFIRMANOI_39.bmp JTESTOLOGOM ILANO_BN_150.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. firma_milano_divsasa.png JM ARCH.bmp c:\form\logo\milanodivsasa.jpg FIRMA_milanodir.png NOTA INFORMATIVA Prodotto Agricola SASA Polizza multirischi dell agricoltore e dell allevatore Mod. 0932/C Ed. 12/2010 (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA società per azioni di diritto italiano del gruppo assicurativo FONDIARIA SAI (iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 030). Sede Legale in Milano: Via Senigallia 18/2, tel. (+39) 02/64021 Direzione di Trieste: Riva Tommaso Gulli 12, tel. (+39) 040/ Sito Internet: milass@milass.it La società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l Isvap al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell Impresa è pari ad , con capitale sociale pari ad e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di s olvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 244,1%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Apparecchiature elettroniche Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo Pag. 1 di 10

2 elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter. Armadio corazzato Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano, purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Arredamento Mobilio, cancelleria e macchine per ufficio non rientranti nella definizione di Apparecchiature elettroniche. Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. Autocombustione Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. Azienda agricola L insieme di poderi ed appezzamenti, anche separati tra loro, di proprietà o condotti dall Assicurato, con i relativi fabbricati e loro contenuti, bestiame, macchine, attrezzature e macchinari agricoli che costituiscono il fondo agricolo. Azienda agrituristica Azienda che svolge la sua attività secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 730/85 e per la quale l azienda è in possesso oppure ha già presentato domanda di autorizzazione comunale. Beni strumentali I beni, adibiti all attività dichiarata, così intesi: - Arredamento così come definito alla specifica definizione, compreso moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, tendoni, antenne radiotelevisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto. S intendono compresi effetti d uso personale dei prestatori di lavoro, nonché gli oggetti per uso personale degli ospiti. - Macchinari e/o attrezzature così come definito alla specifica definizione. - Cose particolari archivi, documenti, registri, disegni, libri e pubblicazioni. - Oggetti d arte tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non prodotti e/o lavorati dall assicurato; sono esclusi i preziosi. - Valori denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio; sono esclusi i preziosi. Bestiame Bovini, equini, ovini, suini, struzzi, animali da cortile, api e relative arnie. Sono esclusi i cavalli da corsa e gli animali da pelliccia. Cassaforte Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: murata, purché munita di alette di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; non murata, purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Contraente Pag. 2 di 10

3 Il soggetto che stipula la polizza. Cumulo L insieme di foraggio separato da altro foraggio da spazio vuoto inferiore a 20 mt, posto sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti o all aperto. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. Fabbricato L insieme dei locali adibiti all esercizio dell attività assicurata e l abitazione incluse le minori dipendenze poste in ambito dell attività stessa. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d aria, allarme, comunicazione, segnalazione), ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune, nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quant altro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di Beni strumentali. Fermentazione La decomposizione cui le sostanze organiche vanno soggette per azione di microrganismi. Foraggio Foraggio, paglia e stramaglie in genere, sia sottotetto che all aperto nell ambito dell azienda. Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Pag. 3 di 10

4 Infiammabili Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre Allegato V. Lastre Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali assicurati (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Lastre antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da uno unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Macchinari e attrezzature Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A., mietitrebbiatrici, impianti per la produzione di biogas), essicatoi ed altri impianti di pertinenza dell attività dichiarata; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica. Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi. Parti Il Contraente, l Assicurato e la Società. Polizza Il contratto d assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). Preziosi Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo rischio assoluto Forma d assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del c.c.. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone. Pag. 4 di 10

5 Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al Terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Scippo Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto Percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Scorte e prodotti Vini, olio, cereali, trinciato di mais, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legna da ardere e da opera, carburanti, prodotti del suolo (esclusi tabacchi, frutti pendenti, granaglie non trebbiate), mangimi, imballaggi. Serre Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. Società Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione SASA. Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell edificio, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto L insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore a nuovo Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell area. Per i beni strumentali: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo, uguale od equivalente per rendimento e prestazioni economiche. Valore commerciale Pag. 5 di 10

6 Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione valore a nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valore intero Forma d assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall art del c.c.. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: In caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 7 Tacito rinnovo delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: Incendio ed altri danni ai beni. Garantisce il fabbricato adibito all esercizio dell attivitàassicurata contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici ed altri vari eventi, secondo quanto indicato all art.11 Oggetto dell assicurazione della Sezione A Incendio ed altri danni ai beni delle condizioni di assicurazione. E inoltre garantito il bestiame contro il rischio di asfissia, ed altro nonché il foraggio contro il rischio di eccessiva fermentazione, combustione spontanea ed altro secondo quanto indicato agli artt. 13 Foraggio e 14 Bestiame della Sezione A Incendio ed altri danni ai beni delle condizioni di assicurazione; Danni ai Macchinari agricoli (acquistabile solo in abbinamento all assicurazione Incendio). Garantisce i beni assicurati contro il rischio di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi socio politici, eventi atmosferici ed altri vari eventi, secondo quanto indicato all art. 17 Oggetto dell assicurazione della Sezione B Danni ai Macchinari agricoli delle condizioni di assicurazione; Furto e rapina. Garantisce i beni (arredamento, macchinari e/o attrezzature, cose particolari, oggetti d arte) contenuti nei locali assicurati, gli animali di proprietà dell Assicurato, nonchè la perdita di valori avvenuta durante il trasporto esterno contro il rischio di furto e rapina secondo quanto indicato all art. 21 Oggetto dell assicurazione della Sezione C Furto e rapina delle condizioni di assicurazione. Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell attività assicurata ed a varie altre ipotesi, secondo quanto indicato all art. 36 Oggetto dell assicurazione della Sezione D Responsabilità Civile delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle suddette Sezioni. AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell art del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. E altresì prevista la sospensione in corso di contratto qualora i locali contenenti le cose assicurate rimangano incustoditi; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 23 Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Pag. 6 di 10

7 delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle suddette Sezioni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 450,00. Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Scoperto con minimo e massimo: danno pari ad Euro ,00, Scoperto 10% minimo Euro 250,00 massimo Euro 2.500,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro ,00. Esempio di Limite di Indennizzo: danno pari ad Euro ,00, Limite di Indennizzo pari ad Euro ,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro ,00. Nelle garanzie Incendio ed altri danni ai beni e Danni ai Macchinari agricoli può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art del codice civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 53 Assicurazione parziale e regola proporzionale delle condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 5 Aggravamento e diminuzione del rischio delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio o diminuzione di rischio una variazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili a beni assicurati (garanzia Incendio ed altri danni ai beni ). Ad esempio si dichiara in polizza che il fabbricato dove si svolge l attività dell assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell immobile, le nuove pareti esterne e le strutture portanti verticali risultano edificate con l utilizzo di materiali combustibili, o viceversa. 6. Premi Pag. 7 di 10

8 La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Il Premio - se superiore ad Euro 150 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (senza aumento del premio annuo lordo). L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata nella scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi ed alle condizioni illustrate dall art. 58 Rinuncia alla rivalsa delle norme di assicurazione. 8. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate La Polizza non è indicizzata. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 6 Recesso in caso di sinistro delle condizioni di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. L assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro i giorni previsti dal successivo punto 13. del presente documento Sinistri Liquidazione dell indennizzo, pena la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 11. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 12. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. Pag. 8 di 10

9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro : 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza per i danni di cui alla Sezione A Incendio ed altri danni ai beni, B Danni ai Macchinari agricoli e C Furto e rapina. Le spese per la ricerca del danno di cui alla Sezione A Incendio ed altri danni ai beni sono a carico della Società, entro i limiti previsti. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 45 Obblighi in caso di sinistro, 46 Esagerazione dolosa del danno, 47 Procedura per la valutazione del danno e 48 Mandato dei periti delle condizioni di assicurazione. 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza per i danni di cui alla Sezione D Responsabilità civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativi si rinvia a quanto previsto dall art. 59 Denuncia sinistro e obblighi relativi delle condizioni di assicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a : Società: Milano Assicurazioni S.p.A. Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, Firenze Fax: (+ 39) reclami@milass.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Pag. 9 di 10

10 Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Milano Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Pag. 10 di 10

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