A cura di Bruno Pierozzi Uff. politiche fiscali e di bilancio Spi Cgil naz. (giugno 2011)

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1 Nota di lettura del Decreto Legislativo Diposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario A cura di Bruno Pierozzi Uff. politiche fiscali e di bilancio Spi Cgil naz. (giugno 2011) La presente nota ha per oggetto il Decreto 6 maggio 2011 Diposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011 n Sul provvedimento era già stata inviata alle strutture una nota nel mese di novembre 2011, poiché sono state introdotte alcune modifiche sostanziali nel testo approvato in via definitiva, è da considerarsi superata la nota precedente che è sostituita dalla presente. Sono di conseguenza aggiornati anche gran parte dei commenti e dei dati relativi al quadro finanziario e tributario. Capo I AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO Art. 1 (oggetto) Il provvedimento ha per oggetto le fonti che devono assicurare l autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con la contestuale soppressione dei trasferimenti di parte statale. Le fonti di entrata della Regione sono determinate da: compartecipazioni al gettito di tributi erariali, tributi propri, definizione dei meccanismi di perequazione per il finanziamento delle funzioni regionali. La politica di entrata delle regioni I dati che seguono sono tratti dalla Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni 2009 e forniscono un quadro di sintesi delle fonti di entrata delle regioni negli esercizi presi in esame Dall analisi dei bilanci delle Regioni a statuto ordinario per l esercizio 2009 emerge che il volume complessivo delle entrate effettive (con esclusione delle contabilità speciali) previste ammonta a 136 miliardi di euro, in incremento rispetto al precedente esercizio 2008 (135 miliardi di euro) ed anche rispetto al 2007 (121 miliardi di euro). Sulla base dei rendiconti regionali (2008) e dei dati forniti dalle amministrazioni regionali (2009), le previsioni definitive di entrata relative all esercizio 2009 sono pari a 152 miliardi di euro e mostrano un differenziale negativo rispetto all esercizio precedente pari a circa 2 miliardi e mezzo di euro. Mostrano una contrazione nel 2009 rispetto al precedente esercizio anche gli accertamenti complessivi (122,4 miliardi di euro). ( ) Le entrate totali sono aumentate dell 1,7%, come risultato di una flessione di quelle tributarie (-10,9% le imposte indirette e -9,9% le imposte dirette) e una forte crescita (+16,2%) dei trasferimenti pubblici correnti. All interno delle Amministrazioni locali, il risultato delle Amministrazioni regionali vede una riduzione dell indebitamento netto dallo 0,3% del 2008 allo 0,15% del Le spese complessive (al netto di una operazione contabile tra Stato e Regioni) sono cresciute nell anno dello 0,8% (contro il 7% dell esercizio 2008). Le spese correnti permangono in crescita (+2,6%), ma con una dinamica più 1

2 contenuta rispetto al biennio precedente. Nell ambito della spesa corrente la maggior crescita si registra nella spesa per consumi intermedi (+4,7%), mentre si riduce la spesa per interessi. Diminuisce la spesa in conto capitale, con una flessione di poco meno del 10%, per il venir meno di alcune poste straordinarie. Gli investimenti fissi si confermano in crescita con una variazione del 5,1%.. Le entrate regionali (anch esse al netto della regolazione contabile Stato Regioni) aumentano del 2,3% (+2,9% nel 2008), ma come risultato di un forte aumento dei trasferimenti (+21,4%) e una riduzione delle entrate fiscali: le imposte indirette si riducono del 13,5% (-4% nel 2008) e le dirette dell 11%. Le entrate tributarie costituiscono circa il 35 per cento delle entrate totali e presentano aumenti nel 2009, rispetto al 2007, principalmente per IRAP ed addizionale IRPEF, che insieme continuano a rappresentare il pilastro fondamentale dell autonomia tributaria delle Regioni, assicurando il 95 per cento del gettito dei tributi propri.( ). La lettura dei risultati del 2009 sembra dunque indicare, nella fase recessiva, una tenuta dei saldi nelle Amministrazioni locali maggiore che nelle Amministrazioni centrali. Va tuttavia considerato che il valore del disavanzo degli Enti locali dipende dall ammontare dei trasferimenti ricevuto dallo Stato. Il risultato dei livelli decentrati di governo riflette, quindi, anche la decisione, da parte dell Amministrazione centrale, di mantenere l impegno finanziario nei loro confronti, nonostante il calo delle entrate. La tendenza al sostegno da parte dello Stato verso le autonomie (nella parte sottolineata del testo precedente) è stata rimessa in discussione con la manovra correttiva attuata con il Decreto n. 78/ 2010 convertito nella legge 122/2010 imponendo un taglio massiccio verso le autonomie, che per l ambito regionale nel 2011 impone un taglio di 4 miliardi di euro per le regioni a statuto ordinario e di 500 milioni per le Regioni e Province autonome; nel 2012 un taglio di 4,5 miliardi di euro per le Regioni a statuto ordinario e 1 miliardo per le Regioni e Province autonome. Art. 2 (rideterminazione dell addizionale all Irpef delle regioni a statuto ordinario) A partire dal 2013 l addizionale regionale all Irpef è rideterminata con apposito Decreto del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme ed il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni. L addizionale deve assicurare alle regioni le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi (art. 6) e della soppressione della compartecipazione regionale all accisa sulla benzina (art. 7 comma 3). L aliquota è rideterminata nelle percentuali a partire dal 2014 ovvero all 1,1% nel 2014, al 2,1% a partire dal 2015 (art. 5 lettere b e c). Per l anno 2012 il fabbisogno standard sanitario corrisponde al livello della normativa vigente riferita al finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato. L addizionale regionale all Irpef - a cosa serve e come funziona E una addizionale istituita e disciplinata dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, art. 50, comma 3. E dovuta, dal 1998, alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale nel caso in cui, per lo stesso anno, sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si calcola sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. come si pagano le addizionali Lavoratori dipendenti e pensionati: Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all Irpef vengono determinate dai sostituti d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. 2

3 Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre,oppure in un unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d imposta. Il versamento deve essere effettuato direttamente all ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure recandosi ad uno sportello bancario o postale. Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell Irpef. Le aliquote attuali L aliquota dell addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all 1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l applicazione dell aliquota massima dell 1,4%. Con la Finanziaria 2010 è stata inserita una clausola ulteriore per le regioni che non siano riuscite a contenere il disavanzo sanitario che prevede un ulteriore incremento dell addizionale Irpef regionale dello 0,30 e dell Irap dello 0,15. La legge Finanziaria 2010 prevede, oltre il mantenimento dell attuale aliquota massima, un ulteriore incremento per quelle Regioni che, trovandosi in deficit, non rispetteranno gli impegni di risanamento. E possibile verificare le aliquote attualmente in vigore nelle singole regioni collegandosi al seguente link dell Agenzia delle Entrate: Art. 3 Fabbisogno sanitario Per l anno 2012 il fabbisogno sanitario standard corrisponde al livello stabilito dalla normativa vigente che prevede il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sono confermate le forme di premialità così come in materia di fondo di garanzia e di recuperi. Al finanziamento della spesa sanitaria fino al 2013 concorrono le entrate proprie come stabilite nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l anno 2010 e le ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni della normativa vigente. Art. 4 (compartecipazione regionale all IVA) Ad ogni regione spetta la compartecipazione al gettito dell imposta sul valore aggiunto (IVA). Per gli anni l aliquota è calcolata in base alla normativa vigente. Dal 2013 le modalità di attribuzione della compartecipazione IVA è determinata secondo le modalità individuate nell articolo 15 del presente provvedimento. Il gettito della compartecipazione IVA è determinato in base al criterio della territorialità, avendo a riferimento il luogo di consumo (dove avviene la cessione dei beni), in caso di servizi il riferimento è quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione Come funziona l IVA attualmente A decorrere dall anno 2001 è stata istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell IVA (art.2 del decreto legislativo n. 56/2000). Questo è dovuto al fatto che lo stato ha soppresso dal 2001 alcuni trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario, tra i quali spiccano quelli destinati al finanziamento del sistema sanitario regionale (art. 1 del decreto legislativo n. 56). La perdita di entrata dovuta alla soppressione dei trasferimenti suddetti viene compensata non solo dalla compartecipazione regionale all IVA ma anche con l aumento dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF e con l aumento della compartecipazione regionale all accisa sulle benzine. La compartecipazione all IVA ha raggiunto nel 2008 la quota 44,72% per cento del gettito complessivo 3

4 (Fonte- Relazione del governo sul federalismo fiscale - giugno 2010). L importo è attribuito alle regioni utilizzando come riferimento la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. Tale compartecipazione viene di fatto ripartita tra le regioni secondo determinati criteri che da un lato applicano la solidarietà interregionale e d altro lato, considerano oggettivamente la situazione di ogni singola regione per dimensione geografica, spesa sanitaria e capacità fiscale. Laddove l IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, scatterà la solidarietà interregionale che consente di attingere all apposito fondo, che è alimentato, viceversa, dalle regioni con surplus di IVA. Si registra un calo delle entrate dell Iva negli ultimi tre anni Elaborazione in base ai dati forniti dalla Relazione unificata sullo stato dell economia 2010, lo Stato rispetto all Iva ha registrato il seguente andamento negli incassi: (in milioni) La perdita di gettito dell IVA è stata: milioni di euro dal (pari al 2,2%) milioni di euro dal ( pari al 4,9%) Art. 5 (Riduzione dell IRAP) A decorrere dal 2013 le regioni a statuto ordinario con propria legge potranno ridurre l IRAP fino al completo azzeramento, nonché disporre deduzioni sulla base imponibile nel rispetto della normativa europea. Rimane comunque valido il potere di variazione dell aliquota come previsto (art. 16 comma 3 Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446) (*) Non può essere disposta la riduzione dell Irap se la maggiorazione dell addizionale Irpef è superiore allo 0,5 per cento (art. 5 comma 1). (* ) Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre Supplemento Ordinario n. 252 Quanto pesa l Irap nel bilancio regionale L Irap ha un peso notevole nel quadro dell imposizione regionale essendo il suo peso pari all 8,4% delle entrate tributarie statali complessive. Nella proposta legislativa sarebbero le regioni a dover valutare le possibili variazioni di aliquota o il completo azzeramento dell imposta. Questo dato è molto 4

5 importante, infatti il prelievo dell Irap garantisce un gettito di 36,8 mld di euro e finanziando per il 33,7% la spesa sanitaria (dati 2009). Pare quindi molto improbabile il suo azzeramento in sede locale, in quanto attraverso altre fonti di entrata propria la regione dovrebbe garantire di incamerare quel 34% necessario a garantire la copertura della spesa sanitaria. Essendo vincolata la riduzione dell Irap al non aumento dell addizionale Irpef oltre lo 0,5% è difficile pensare che le regioni riducano significativamente o azzerino questa imposta. Art. 6 (addizionale regionale all Irpef) A decorrere dal 2013 ogni regione a statuto ordinario può con propria legge aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale all Irpef di base. L aliquota base è pari allo 0,9%. Le maggiorazioni non possono essere superiori al seguente andamento: 0,5% per il ,1% per il ,1% per il 2015 Resta vigente il limite della maggiorazione dello 0,5% se la regione abbia disposto la riduzione dell IRAP. In ogni caso la maggiorazione dello 0,5% non deve comportare un aggravio del prelievo fiscale per il primo scaglione di reddito a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione. In caso di riduzione l aliquota deve comunque assicurare un gettito non inferiore all ammontare dei precedenti trasferimenti regionali ai comuni. Le regioni possono stabilire aliquote dell addizionale regionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Le regioni con propria legge possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall articolo 12 del D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 (*) Le regioni con propria legge possono disporre l erogazione di misure di sostegno economico diretto per i soggetti che a causa del basso reddito non godono di benefici fiscali (incapienti). Le regioni con propria legge - in attuazione dell articolo 118 comma 4 della Costituzione - possono stabilire forme di detrazione dell addizionale, in alternativa a voucher, buoni servizio, o altre forme di sussidi previsti dalla normativa regionale. Le regioni impegnate nei piani di rientro della eccedente spesa sanitaria non possono stabilire le detrazioni per carichi familiari e in sostituzioni di sussidi e sostegni economici previste ai commi 4 e 5 del provvedimento. Le eventuali riduzioni dell addizionale regionale sono a carico del bilancio regionale e non possono essere sostenute da risorse dei fondi perequativi. (*) Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (G.U. n. 302 del 31 dicembre) Art. 12Detrazioni per carichi di famiglia Addizionale regionale all Irpef - come cambia il prelievo L applicazione dell Irpef nazionale ha avuto il seguente andamento per le dichiarazioni dei redditi 2010: Per i Redditi da 0 a euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al 23% del reddito 5

6 Per i Redditi da ,01 a il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro % sulla parte eccedente i euro Per i Redditi da ,01 a euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro % sulla parte eccedente i euro Per i Redditi da ,01 a euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro % sulla parte eccedente i euro Per i Redditi oltre euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a % sulla parte eccedente i euro L addizionale regionale attualmente ha una aliquota massima (per le regioni senza debito sanitario dello 0,9) con il presente provvedimento potrà essere elevata fino al 2,% nel 2015 portando il prelievo regionale sino ad un massimo del 3,0%. Il Dlgs sul federalismo municipale prevede la possibilità di manovra dell addizionale comunale Irpef fino allo 0,4%, ma con un limite annuo dello 0,2% per i comuni che sinora non l hanno adottata in quanto bloccati dalla normativa vigente. Sono ben i comuni che ora hanno facoltà di introdurre l addizionale Irpef. Va da sé che a fronte dei tagli imposti dalla manovra (25 miliardi) e di quelli ancor più pesanti (35 40 miliardi) previsti dalla nuova manovra , gran parte dei comuni utilizzerà la possibilità di innalzamento dell addizionale Irpef comunale. Il vero problema è la ricaduta di questo prelievo aggiuntivo. Il mix tra prelievo regionale e comunale delle addizionali Irpef avrà infatti pesanti ricadute sui bassi e medi redditi da lavoro e da pensione. Si pone quindi con forza la questione della progressività del prelievo, in linea con l Irpef nazionale, al fine di garantire anche per le addizionali la tutela dei redditi più erosi dal costo della vita e dal prelievo fiscale. Tale possibilità è già in vigore per quanto concerne l addizionale regionale Irpef ed è ribadita anche dal presente provvedimento per quanto concerne l aumento che non deve comportare un aggravio del prelievo fiscale per il primo scaglione di reddito a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Se la maggiorazione supererà lo 0,5%, per la parte eccedente essa non sarà applicata sui redditi del primo scaglione IRPEF e non sarà di conseguenza possibile la riduzione dell IRAP. E evidente che se non vi saranno adeguate forme di salvaguardia tutti i redditi, anche se di poco superiori ai 15 mila euro, saranno colpiti dall addizionale Irpef regionale. Se inoltre, al prelievo regionale, sommiamo quello dell addizionale comunale Irpef, magari portata all aliquota massima (0,8%) avremo un possibile prelievo Irpef aggiuntivo pari al 3,8%. Si pone quindi come priorità la tutela dei bassi e medi redditi da lavoro e pensione rispetto al prelievo delle addizionali Irpef sia di parte regionale che comunale. La clausola di salvaguardia sul primo scaglione Irpef rispetto all addizionale regionale non trova medesima applicazione per quanto riguarda l addizionale comunale, in quanto per i comuni la normativa prevede l individuazione di una soglia di esenzione da individuare tramite regolamento comunale. Non è prevista nell ambito dell addizionale comunale la possibilità di utilizzate aliquote e scaglioni di reddito differenziati in linea con la progressività dell Irpef nazionale. Alcuni comuni hanno comunque adottato regolamenti che prevedono scaglioni di reddito e aliquote differenziate. Su questo punto sarebbe quindi necessario fare chiarezza, a partire dalla normativa nazionale, affinché siano al meglio garantite e tutelate le fasce reddituali medio basse dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che vedono continuamente eroso il potere d acquisto delle loro retribuzioni e pensioni. 6

7 Art. 7 (soppressione dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario) A decorrere dal 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle regioni a statuto ordinario. Per le regioni è aumentata la dipendenza dai trasferimenti I dati della Ragioneria Generale dello Stato sulla Spesa statale regionalizzata presentano il presente quadro in materia di trasferimenti alle amministrazioni locali: la Spesa per aggregato complessivo è pari a milioni, di cui: Regioni mln Comuni e Province mln Enti produttori di servizi sanitari 179 mln Enti produttori di servizi economici assistenziali e culturali mln Trasferimenti alle regioni La spesa per il suddetto aggregato, pari a milioni, è stata regionalizzata per un importo di milioni, di cui milioni attraverso l analisi dei dati presenti all interno del Data Warehouse della R.G.S., e 2 milioni mediante l elaborazione dei dati forniti dalla Cassa Depositi e Prestiti per il Fondo Sanitario Nazionale. La restante parte, pari a 153 milioni, non è stata regionalizzata, e concerne spesa non regionalizzabile per un importo di 19 milioni, mentre la somma residua di 134 milioni riguarda trasferimenti alla Croce Rossa Italiana, la cui spesa per il 2009 sarà regionalizzata nella versione definitiva della pubblicazione. Le voci di spesa non regionalizzabile riguardano: per 10 milioni, costruzione e ristrutturazione di unità abitative da locare a canone speciale nei comuni ad alta densità abitativa; per 5 milioni, versamenti al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie; per 4 milioni, versamenti al Fondo per l inclusione sociale degli immigrati. I dati della Corte dei Conti relativi all esercizio finanziario 2009 delle regioni indicano che c è ancora oggi (nonostante il federalismo sin qui realizzato) una forte dipendenza dai trasferimenti di parte statale. Ciò è certamente in netta controtendenza con un processo, che seppure non ancora definito compiutamente (a questo sono finalizzati i provvedimenti emanati in attuazione alla legge 42/09) vede già una consistente autonomia d entrata locale, attuata attraverso il Dlgs 56/00 e successive modifiche per quanto concerne le regioni. Il sostegno statale alle finanze regionali non sarà più possibile e dunque tale ruolo dovrà essere affidato alla perequazione e ai fondi previsti sia in ambito regionale che per gli enti locali. Ad oggi il vero problema è quello di avere dei dati più o meno affidabili su quale sia la reale possibilità di copertura da parte delle entrate proprie di ogni regione e quale parte assume la perequazione per ogni ambito regionale. 7

8 Art. 8 (ulteriori tributi regionali) A decorrere dal 1 gennaio 2013 (ferma la facoltà delle regioni di sopprimerli) sono trasformati in tributi propri regionali i seguenti tributi: Tassa per l abilitazione all esercizio professionale; Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; Imposta regionale sulle concessioni statali per l occupazione e uso dei beni del patrimonio indisponibile; Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; Tasse sulle concessioni regionali; Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili Le regioni possono disciplinare la tassa automobilistica regionale nei limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale. A decorrere dal 2013 e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico è soppressa la compartecipazione regionale all accisa sulla benzina; E contestualmente rideterminata l addizionale regionale all Irpef (art. 2) in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa. Tributi propri aggiuntivi Il provvedimento concede la possibilità di sopprimere o trasformare i tributi sopra elencati in tributi propri regionali. Si tratta di un processo di devoluzione di alcune forme impositive in favore delle regioni che sono chiamate a disciplinarle con legge regionale. La manovrabilità su tali tributi in sede regionale può comportare diversificazioni sia in termini impositivi che di gettito. Art. 9 Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all evasione fiscale In coerenza con quanto previsto dall articolo 9 comma 1 lettera c numero 1 della legge 42/2009 (*) (*) c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; Le regioni concorrono all attività di contrasto all evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali (Irpef). E attribuita alle regioni una quota del gettito riferito al concorso della regione nell attività di recupero fiscale in materi di IVA commisurata all aliquota di compartecipazione prevista (l articolo 15 prevede che sia emanato uno specifico decreto 8

9 che individui la quota di compartecipazione). Qualora siano assegnate alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito di tributi erariali, le regioni beneficeranno in questo caso dei proventi derivanti dal recupero fiscale riferito ai suddetti tributi. Ulteriori risorse dal contrasto all evasione Il provvedimento in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale in merito al ruolo dei comuni nel contrasto all evasione fiscale e contributiva (Legge 248/2005 Art. 83 della Legge 133/2008 Art. 18 Legge 122/2010) stabilisce forme di incentivazione alle regioni che concorrono al recupero dell evasione riferita ai tributi regionali. Il provvedimento all articolo 10 stabilisce che la quota degli introiti derivanti dalla lotta all evasione venga stabilita da un atto convenzionale da sottoscrivere d intesa con il Ministero dell Interno e con l Agenzia delle Entrate. Su questo versante, analogamente a quanto si sta attuando nei confronti dei comuni, è possibile sviluppare un processo di negoziazione con le amministrazioni regionali, affinché siano definiti tavoli negoziali e dove possibile percorsi di concertazione tra istituzioni locali e parti sociali, affinché una parte delle risorse recuperate sia destinata ad interventi in favore del welfare territoriale, in particolare sulla parte relativa alla spesa per i servizi sociali e per l assistenza. Su questo versante sono infatti sempre più scarse le risorse a disposizione, sia quelle di parte propria regionale, sia quelle derivanti dai trasferimenti attinenti al Fondo sociale nazionale, fondo che negli anni recenti è stato costantemente ridotto. Tale riduzione avrebbe avuto senso - nell ottica federalista - se ai minori trasferimenti di parte statale avesse corrisposto una reale autonomia di entrata regionale che avesse consentito di disporre di risorse pari o superiori a quelle del Fondo sociale nazionale, avendo a ovviamente riferimento la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne le politiche dei servizi sociali. Art. 10 gestione dei tributi regionali Nel rispetto dell autonomia organizzativa delle regioni, queste possono stabilire con specifico atto convenzionale sottoscritto con il Ministero dell economia e delle finanze e con l Agenzia delle Entrate le modalità gestionali operative dei tributi regionali, nonché la ripartizione degli introiti derivanti dall attività di recupero dell evasione fiscale (art. 9 commi 2 3) Art.11 Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali (art. 7 comma 1 lettera b) numeri 1 e 2 della legge 42/2009 sono possibili a parità di funzioni amministrative conferite solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. Sono quantificate le misure attraverso specifico Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri d intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 9

10 Art 12 soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione e compartecipazione comunale all addizionale regionale all Irpef Ciascuna regione a statuto ordinario a partire dal 2013 assicura la soppressione dei trasferimenti di parte corrente e ove non finanziati, tramite indebitamento, in conto capitale diretti alle spese dei comuni. A decorrere dal 2013 con atto amministrativo, previo accordo con il Consiglio delle autonomie locali e d intesa con i comuni del territorio regionale è introdotta la compartecipazione ai tributi regionali e prioritariamente all addizionale regionale all Irpef. Possono anche essere individuati tributi che vengono totalmente devoluti in modo tale da garantire entrate pari ai trasferimenti regionali soppressi. Per garantire una corretta attuazione di quanto previsto in forma progressiva e territorialmente equilibrata si prevede l attivazione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio sul quale confluisce una percentuale non superiore al 30% del gettito delle compartecipazioni individuate. Il fondo sperimentale ha una durata di tre anni. Soppressi i trasferimenti ai comuni e sostituiti con compartecipazioni I trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni sono soppressi dal 2013 e sostituiti con quote derivanti dalla compartecipazione ai tributi regionali all addizionale regionale Irpef. Si prevede l attivazione di un Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito delle compartecipazioni dei tributi individuati. Anche su questo versante l auspicio è che si trovi un equilibrio dopo la fase di sperimentazione che consenta di mantenere inalterata la pressione fiscale. Art. 13 Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio La legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi comunitari, della cornice finanziaria relativa al finanziamento dei fabbisogni standard nazionali. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell efficienza e dell appropriatezza dei servizi. Nel rispetto della legge di stabilità e con apposito Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi delineati nel Documento di economia e finanza, previo parere della Conferenza Unificata, propone norme di coordinamento dinamico finalizzate a realizzare l obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni - Costituzione - art. 117 comma 2 lettere m) e p). Con specifico Dpcm d intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: assistenza istruzione trasporto pubblico locale. Per lo sviluppo della metodologia atta ad individuare i livelli essenziali è utilizzata la Società per gli studi di settore (SOSE S.p.a.) in collaborazione con l Istat e avvalendosi della struttura tecnica di 10

11 supporto alla Conferenza delle regioni e province autonome attraverso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO). I livelli essenziali delle prestazioni Sono individuate gli ambiti oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori della sanità, dell assistenza sociale, dell istruzione scolastica, del trasporto pubblico locale e ulteriori materie determinate da legge statale. Data la situazione determinata a seguito dei tagli operati dalla manovra correttiva attuata con il DL 78 convertito nella legge 122/10 le regioni avevano già manifestato la difficoltà a garantire nei bilanci 2011 i fondi per il sostegno sia alle politiche sociali - con adeguati trasferimenti ai comuni - sia per l istruzione scolastica e ancor più sul versante dei trasporti locali soprattutto in relazione alla spesa per investimenti. Stante le promesse, senza adeguate risorse, sarà certamente difficile garantire i livelli essenziali in tutti i settori individuati dal provvedimento. L autonomia impositiva dovrebbe quindi recuperare le somme necessarie a rendere operativi i livelli essenziali in un regime di totale autonomia di entrata delle regioni, che non godranno più dei trasferimenti statali a partire dal 2013 (nella prima stesura del testo i trasferimenti erano soppressi entro il 201). La proroga di un anno seppure utile non mette comunque riparo alle incertezze applicative del provvedimento. Si sta delineando una ulteriore manovra correttiva che prenderà corpo proprio a partire dal 2013, manovra che avrà una portata compresa tra i 35 e i 40 miliardi. E palese che con questa nuova pesante manovra sarà molto difficile per le regioni e per gli enti locali destinare risorse per il mantenimento della attuale spesa sociale e per i servizi e dunque per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Art. 14 Classificazione delle spese regionali Le spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni interessano i seguenti ambiti: a) sanità b) assistenza c) istruzione d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale e) ulteriori materie individuate (art. 20 comma 2 legge 42/2009) Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo A decorrere dal 2013 il finanziamento delle regioni in conseguenza dell avvio del percorso verso i costi standard è sostenuto attraverso le seguenti entrate: a) compartecipazione all IVA b) quote dell addizionale regionale all Irpef c) Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi. d) quote del fondo perequativo e) entrate proprie La percentuale di compartecipazione all IVA è stabilita tramite DPCM su proposta del Ministro dell economia e finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni. E istituito dal 2013 un Fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito IVA in modo da garantire il finanziamento integrale delle spese 11

12 individuate all articolo 14 comma 1 (sanità assistenza istruzione trasporto pubblico locale ulteriori materie) Nel primo anno di funzionamento del Fondo perequativo le spese sono computate sulla base della spesa storica e dei costi standard ove stabiliti, nei successivi 4 anni devono convergere gradualmente verso i costi standard. La copertura di eventuale differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura deigli interventi sulle materie individuate all art. 14 comma 1 è determinato escludendo delle variazioni di gettito prodotte dalla autonomia tributaria nonché dal gettito dell articolo 9 (lotta all evasione fiscale). Nel caso in cui il gettito dei tributi sia superiore alle previsioni il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato. Le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero dove il gettito per abitante dell addizionale regionale Irpef supera la media nazionale, alimentano il fondo perequativo. Le regioni con minore capacità fiscale, ovvero dove il gettito dell addizionale regionale Irpef risulta inferiore al gettito nazionale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo. Il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato al fine di ridurre le differenze in misura non inferiore al 75% tra i territori con diversa capacità fiscale, senza alterarne la graduatoria in termini di capacità per abitante. La ripartizione del fondo perequativo tiene conto delle regioni con minor numero di abitanti. Entrate autonome delle regioni e perequazione la ricerca di un equilibrio difficile Il provvedimento stabilisce quali debbano essere le fonti del finanziamento delle spese regionali. Per quanto attiene i livelli essenziali delle prestazioni le fonti derivano da: Compartecipazione all Iva Addizionale Irpef Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi Quote del fondo perequativo di cui al comma 5 Le entrate proprie Il sistema della nuova fiscalità regionale che deve garantire l autosufficienza delle regioni poggia essenzialmente sulla compartecipazione all Iva, sull addizionale regionale all Irpef e sull Irap fino al suo previsto superamento. Va sottolineato che il provvedimento come già esplicitato nella legge 42/2009 non deve comportare un aumento della pressione fiscale sui cittadini. In realtà questo importante presupposto è vanificato sia dal presente provvedimento che da quello relativo al federalismo municipale. Entrambe i decreti legislativi infatti individuano tra le forme di finanziamento l addizionale Irpef. Come è evidente trattandosi di un prelievo aggiuntivo al prelievo nazionale comporta di per sé l aumento della pressione fiscale. Rispetto alla prima versione del provvedimento sono state apportate importanti modifiche grazie agli interventi dei rappresentanti dell opposizione nella Commissione bicamerale. La perequazione infatti era prevista al 2014, ora la fiscalizzazione dei trasferimenti e l avvio del nuovo sistema di finanziamento e perequazione è invece riallineato al Il fondo perequativo è delineato in base ai fabbisogni standard e non rispetto alla capacità fiscale. Quindi a partire dal 2013 dovrà essere garantito il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni per sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale (della parte in conto capitale) e delle altre materie che ricadono nella lettera m) dell articolo 117 della Costituzione. (*) 12

13 (*) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; CAPO II AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE Art- 16 oggetto Le disposizioni in oggetto individuano le fonti di finanziamento delle province. Art. 17 Tributi propri connessi al trasporto su gomma A decorrere dal 2012 l imposta sulle assicurazioni dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori costituisce tributo proprio derivato delle province. L aliquota è pari al 12,5%. A decorrere dal 2011 le province possono aumentare o diminuire l aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l Agenzia delle Entrate finalizzate all accertamento e riscossione dell imposta. Art. 18 Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all Irpef A decorrere dal 2012 l aliquota di compartecipazione provinciale all Irpef (art. 31 comma 8 Legge 27 dicembre 2002 n 289) è stabilita con DPCM in modo da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi. L aliquota di compartecipazione può essere successivamente incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione, A decorrere dal 2012 è soppressa l addizionale provinciale sull energia elettrica. E devoluto alla provincia un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale sull energia elettrica attribuita nell anno di entrata in vigore del decreto. La compartecipazione all IRPEF provinciale Dal Rapporto 2010 della Corte dei Conti: ( ) è rimasta immutata per l esercizio 2008, è attribuita alle province nella misura dell 1% a partire dal Il gettito, come per i comuni, è ripartito dal Ministero dell Interno sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Le quote di compartecipazione spettanti vengono erogate in due rate per ciascun anno. La compartecipazione non costituisce un entrata aggiuntiva per i bilanci provinciali, in quanto i trasferimenti statali ordinari sono ridotti in misura corrispondente.( ) Dal 2012 sarà definita da uno specifico Dpcm per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti soppressi. 13

14 L autonomia tributaria provinciale a rischio Nella normativa vigente le entrate delle Province derivano i tributi provinciali sono: l imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RcAuto), l imposta provinciale di trascrizione (IPT), l addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per usi non domestici, il Tributo per l esercizio delle funzioni di tutela ambientale,. IPT Oggetto dell imposta IPT è l acquisto di un veicolo da registrarsi al PRA per i rilascio del certificato di proprietà (comma 1, art. 56, Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Le tariffe stabilite con dm 435/98 (e dunque bloccate da oltre 10 anni) stabiliscono le misure dell imposta per tipo e potenza dei veicoli. Le Province possono incrementare la misura base delle singole tariffe fino ad un massimo del 30%. Attualmente, ai sensi dell art. 77ter, c.19, del dl 112/08, è congelato il potere delle Province di deliberare aumenti dei tributi locali. Imposta RC Auto Non si tratta di un tributo proprio provinciale, bensì di una devoluzione di gettito prima di competenza statale, attribuito alle Province dall art. 60 del dlgs , n.446. L imposta sui premi assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore (esclusi ciclomotori) e della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli è pari al 12,50% (Art. 1 bis, Legge 29/10/1961, n. 1216). I dati della Relazione della Corte dei Conti sull esercizio 2008 indicano che: ( ) gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza delle entrate per RC auto e per I.P.T. hanno segno negativo; di maggiore consistenza è la flessione nel 2008 delle entrate per I.P.T. complessivamente 6,24% per gli accertamenti (+3,67% nel 2007) e 6,82% per le riscossioni (+3,86 % nel 2007), rispetto al dato riguardante la R.C. auto: -3,69% per gli accertamenti (+0,86% nel 2007) e -4,29% per le riscossioni (+1,81% nel 2007); si tratta all evidenza di un effetto della forte flessione del mercato dei veicoli nel 2008.( ) Art. 19 Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale. Dal 2013 sono soppressi i trasferimenti di parte regionale alle province. Le regioni devolvono alle province una compartecipazione della tassa automobilistica regionale in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi, Art. 20 Ulteriori tributi regionali Fatto salvo quanto previsto agli articoli spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti. Con regolamento da adottare d intesa con la Conferenza stato Città può essere istituita l Imposta di scopo provinciale, individuando gli ambiti sui quali questa deve intervenire. 14

15 Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale Per consentire la realizzazione equilibrata territorialmente dell autonomia di entrata provinciale è istituito a decorrere dal 2012 un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo ha durata biennale e cessa di esistere alla data di attivazione del fondo perequativo previsto (art. 13 legge 42/2009). Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all Irpef. Le entrate provinciali legate al trasporto privato In base alle disposizioni del provvedimento l autonomia di entrata delle province dovrà essere assicurata a partire dal 2012 essenzialmente attraverso il gettito della RC Auto relativo al trasporto su gomma e dall Imposta di trascrizione. Di fatto l autonomia poggia su entrate suscettibili delle variazioni del mercato automobilistico, mercato attraversato da una forte contrazione dei consumi dovuta alla crisi economica. Il Fondo sperimentale di riequilibrio territoriale dovrà garantire appunto l equilibrio delle entrate provinciali. Art. 22 Classificazione delle spese provinciali Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province per garantire il finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l articolo 21 comma 4 della legge (*) (*) Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. CAPO 3 PEREQUAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO Art. 23 Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane Il Fondo perequativo (art. 13 decreto n ) è alimentato per le province e le città metropolitane dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all Irpef (art. 18 presente decreto) non devoluto alle province e città metropolitane competenti per territorio. Il Fondo è articolato in due componenti una destinata a finanziare le funzioni fondamentali e l altra quelle non fondamentali. 15

16 Art. 24 Sistema finanziario delle città metropolitane Sono attribuite alle città metropolitane con apposito DPCM le seguenti fonti di entrata: a) una compartecipazione al gettito Irpef prodotto sul territorio della città metropolitana; b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale c) l imposta sulle assicurazioni sulla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori d) l IPT (Imposta provinciale di trascrizione) - secondo le modalità previste all articolo 17. e) I tributi previsti all articolo 20 La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l abbia soppressa ai sensi dell articolo 8. Le città metropolitane ancora da attuare Le Città metropolitane previste sia dalla Legge 267/00 (Testo unico degli enti locali) che dalla modifica del Titolo V della Costituzione (art. 114) non hanno ancora trovato concreta attuazione. Sono previste per i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Per Roma è stato previsto uno status particolare in quanto Capitale ed è stato emanato in proposito il Decreto legislativo 17 settembre 2010, n Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Ma anche questo provvedimento, come molti altri dell attuale governo, rimane sinora sulla carta perché privo di finanziamenti. Nei comuni nei quali si darà vita alla Città metropolitana verrà abrogato l ente provincia. Per i grandi comuni la Città metropolitana può essere una opportunità di razionalizzazione degli interventi in aree sub urbane (piccoli comuni, frazioni) che attualmente ricadono sotto l egida della provincia, i cui poteri sono limitati. La città metropolitana se ben programmata potrebbe consentire di rendere più efficienti i servizi sulla propria area e razionalizzare anche le spese per il personale. CAPO IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO Art. 25 Oggetto Il presente capo disciplina, a decorrere dall anno 2013, la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario. Il fabbisogno è determinato nei rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dagli obblighi assunti in sede Comunitaria e costituisce l ammontare delle risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza. I costi e i fabbisogni sanitari standard definiti al presente Capo costituiscono il riferimento al quale rapportare progressivamente partendo dalla fase transitoria fino a giungere a regime il finanziamento integrale della spesa sanitaria nel rispetto della programmazione nazionale e dei vicoli della spesa. 16

17 Art. 26 Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale A decorrere dal 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e dei vincoli di finanza pubblica e dal fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizione di efficienza e di appropriatezza. Per gli anni il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello individuato nell intesa stato regioni in materia sanitaria per il triennio (art. 2 comma 67 della legge 23 dicembre 2009 n. 191). Modifiche sui fabbisogni sanitari Rispetto al primo testo del provvedimento il fabbisogno sanitario nazionale è definito per il triennio successivo invece che per un solo anno, in tale modo si concede maggiore certezza alle Regioni e continuità rispetto a quanto definito nell attuale Patto per la salute. Art. 27 Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali Per la determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Gli indicatori percentuali del finanziamento della spesa sanitaria sono così ripartiti: a) 5% per l assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro b) 51% per l assistenza distrettuale c) 44% per l assistenza ospedaliera Il fabbisogno sanitario standard a decorrere dall anno 2013 è determinato applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. Le regioni di riferimento sono tre regioni (di cui obbligatoriamente la prima) tra le cinque indicate dal Ministero della salute do concerto con il Ministero dell economia e finanze e sentito il Ministero per i rapporti con le regioni, in quanto le migliori cinque regioni che abbiano garantito livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico non essendo assoggettate al piano di rientro e risultando adempienti all intesa stato regioni del 23 marzo I costi standard sono computati a livello di aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli. Il livello di spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento è computato: a) al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale; b) depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie c) depurato dalla quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali d) depurato dalle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del SSN e) è applicato per ciascuna regione rispetto alla relativa popolazione pesata regionale Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono svolte tenendo conto delle classi di età. 17

18 La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l anno precedente al netto delle variazioni di popolazione. Il processo di convergenza previsto (art. 20 comma 1 lettera b) legge 42/2009) avviene in un arco temporale di cinque anni Qualora nell individuazione delle 5 migliori regioni di riferimento non si raggiungano risultati ottimali per tutte e cinque le regioni, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell anno di riferimento depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette al piano di rientro. Fabbisogni standard e livelli essenziali sono connessi Rispetto ai fabbisogni standard e alle modifiche apportate rispetto alla prima stesura del provvedimento ci pare utile a tal fine riportare una parte della nota disposta dall On. Marco Causi, del PD e Vicepresidente della Commissione per il federalismo fiscale, che ha predisposto parte degli emendamenti al testo che sono stati accolti in sede di Commissione bicamerale. ( ) Per definire i fabbisogni standard occorre partire dai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e uno dei difetti del decreto originario era l assenza, appunto, di ogni riferimento ai Lep. Le modifiche introdotte in Commissione bicamerale su iniziativa PD sono state rilevanti, contenute in un nuovo intero articolo, il n. 9. Poiché la fissazione dei Lep è demandata a legge dello Stato, e i decreti di attuazione della legge 42 non possono ad essa sostituirsi, l ostacolo è stato affrontato facendo tutti i passi avanti possibili. Primo, è stata definita una metodologia per la fissazione dei Lep nei settori che ne sono ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori). Per ciascun settore saranno individuate macro-aree omogenee per i servizi offerti e definiti indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, oltre che indicatori per il monitoraggio e la valutazione. Secondo, si impegna il Governo a emanare un Dpcm di ricognizione dei Lep esistenti. Terzo, fino alla legge (leggi) statali che determineranno i Lep la stima dei fabbisogni standard è legata ai livelli di servizio da erogare, stabiliti tramite intesa in Conferenza unificata. Quarto, si attiva un processo di analisi per la stima dei fabbisogni standard e dei Lep, con ricadute nell ambito del processo di decisione della finanza pubblica (legge di stabilità e disegni di legge ad essa collegati). Grazie all insieme di queste condizioni, il fondo perequativo per i servizi essenziali delle Regioni, che verrà finanziato da una compartecipazione all Iva, ha tutte le caratteristiche per essere migliore di quello preesistente, nato dal decreto legislativo 56 del ( ) CAPI IV COSTI E FABBISOGNI NEL SETTORE SANITARIO Art. 28 Interventi strutturali straordinari in materia di sanità Sono previsti interventi atti a rimuovere le carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali che possono incidere sul costo delle prestazioni. Le carenze sono individuate sulla base di specifici indicatori socio- economici e ambientali. 18

19 Art. 29 revisione a regime dei fabbisogni standard I criteri per la determinazione dei costi standard e dai fabbisogni standard sono oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di garantire l efficacia dell organizzazione sanitaria. Art. 30 disposizioni relative alla prima applicazione In fase di prima applicazione restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Restano ferme le altre disposizioni in materia di finanziamento non disciplinate dal presente decreto. Art. 31 Disposizioni per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano Le regioni a statuto speciale e le province autonome garantiscono la comunicazione dei dati ed elementi informativi necessari all attuazione del presente decreto. Art. 32 Misure in materia di finanza pubblica L autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. Questioni ancora aperte nell ambito sanitario Tra le questioni rimaste aperte che sono state individuate in sede di discussione della Commissione bicamerale: l introduzione fra i parametri di riferimento dei costi standard di indicatori di tipo socio economico, con la prioritaria finalità di contribuire alla razionalizzazione e alla modernizzazione delle reti di offerta tramite adeguati investimenti; superamento della incongruità con la quale si definisce il fabbisogno standard con lo stesso termine con cui si definisce la quota di riparto; implementare il sistema informativo della sanità (NSIS) con i dati relativi ai percorsi di cura individuali, mantenendo procedure che garantiscano la privacy, come primo passo per una più efficace valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari. 19

20 CAPO V CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ART. 34 Composizione La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Art. 35 modalità di funzionamento Sono individuate le modalità operative della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. Art. 36 Funzioni La conferenza avanza proposte: per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi; assicura e verifica le relazioni finanziarie e le risorse necessarie tra i diversi livelli di governo assicura la verifica periodica del funzionamento dell ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni locali; Verifica periodicamente il percorso di convergenza tra costi e fabbisogni standard; mette a disposizione di Camera e Senato, dei consigli regionali e provinciali tutti gli elementi informativi utili; promuove la conciliazione degli interessi tra livelli di governo per l attuazione del federalismo fiscale; vigila sull applicazione dei meccanismi di premialità, di quelli sanzionatori e loro funzionamento; Art. 37 Supporto tecnico E istituita una specifica struttura di segreteria. La Conferenza ha accesso diretto alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. Art. 38 Tributi previsti dall articolo 2, comma 2, lettera q) della legge 42/2009 Dal 2013 la legge regionale può istituire tributi regionali e locali e intervenire sui tributi vigenti per determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell esercizio della loro autonomia. Art. 39 Disposizioni finali di coordinamento In base a quanto stabiliti all articolo 10 della legge 196/2009 in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza avvalendosi del contributo della Commissione tecnica 20

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