Università di Pisa DOTTORATO IN LETTERATURE STRANIERE MODERNE (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) REGOLAMENTO
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1 Università di Pisa DOTTORATO IN LETTERATURE STRANIERE MODERNE (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) REGOLAMENTO Art. 1 Istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca Il corso di Dottorato di Ricerca in Letterature Straniere Moderne (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) è istituito dai Dipartimenti di Anglistica, Lingue e Letterature Romanze e Linguistica, ed ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Linguistica. Art. 2 Pratiche amministrative L espletamento delle pratiche amministrative è affidato all amministrazione del Dipartimento di Linguistica. Art. 3 Durata del Corso di Dottorato anni. La durata del corso di Dottorato in Letterature Straniere moderne, è fissata in tre Art. 4 Articolazioni del Corso di Dottorato Il Corso di Dottorato è articolato in curricula, in prima applicazione in numero di quattro (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Nel bando di concorso per l ammissione ai singoli corsi sarà specificato il numero di posti e di borse che ogni anno verranno attivate (attivate per ciascuno dei quattro curricula) È prevista la possibilità di istituire indirizzi all interno dei singoli curricula. Art. 5 Organi del Corso del Dottorato di Ricerca Sono organi del Dottorato il Consiglio di Dottorato, il Presidente (Coordinatore), la Giunta di Dottorato. Art. 6 Compiti del Consiglio di Dottorato Il Consiglio di Dottorato, costituito a norma dell art. 6 del Regolamento per i Dottorati di ricerca dell Università di Pisa, ha i seguenti compiti: 1) eleggere il Presidente e i membri della Giunta, uno per ciascun curriculum, con mandato quadriennale, 2) predisporre annualmente il programma delle attività didattiche, di ricerca, organizzative e finanziarie,
2 3) designare annualmente i membri della Commissione di concorso per l ammissione al Corso di Dottorato e quelli delle Commissioni giudicatrici per l esame finale di Dottorato, a norma degli artt. 10 e 12 del Regolamento d Ateneo per i Dottorati di ricerca, predisponendo quanto è necessario per l espletamento delle relative procedure, 4) verificare e valutare annualmente l attività dei singoli dottorandi, deliberando la loro ammissione, esclusione o motivata sospensione dal proseguimento del corso, 5) designare per ciascun dottorando, in accordo con l interessato, un tutore esperto nelle tematiche di ricerca del dottorando stesso, 6) deliberare sui programmi individuali di studio e di ricerca (per periodi non superiori, nell insieme, a un quarto della durata complessiva del corso) presso Università, Biblioteche, Archivi e altri Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, 7) deliberare, sulla base della domanda presentata dai singoli dottorandi a conclusione del corso, sull ammissibilità della dissertazione alla discussione finale, 8) presentare ai Dipartimenti interessati, per l inoltro al Senato Accademico, le richieste annuali di finanziamento per le borse e per le altre spese connesse al funzionamento del Dottorato, 9) esprimere il proprio parere sulle domande di afferenza al Consiglio medesimo, presentate da docenti dell Università di Pisa, a norma dell art. 4, comma 2, del Regolamento d Ateneo per i Dottorati di Ricerca, 10) deliberare, su proposta della Giunta, sull afferenza al Consiglio di dottorato di Professori, Ricercatori ed altri esperti italiani e stranieri, universitari e non universitari, a norma dell art. 4, comma 3, del citato Regolamento d Ateneo, 11) proporre ai Dipartimenti afferenti la stipula di convenzioni e consorzi con altre Università o Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, 12) \deliberare l attivazione o la disattivazione di curricula o indirizzi, 13) predisporre, approvare e trasmettere una relazione triennale sulle attività svolte ai Dipartimenti istituenti per le misure di loro competenza, 14) dare mandato revocabile al Presidente e alla Giunta per l espletamento di tutte le normali attività relative al funzionamento del corso, 15) deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Regolamento. Art. 7 Modalità di convocazione e di voto del Consiglio di Dottorato Il Consiglio di Dottorato viene convocato di norma all inizio e alla fine di ciascun anno di corso per gli adempimenti non delegati al Presidente e alla Giunta, e altresì: - ogni volta che il Presidente o la Giunta ne ravvisino l opportunità - qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio ne faccia richiesta scritta e motivata con preavviso di almeno 15 giorni. Le sedute del Consiglio del Dottorato sono valide se la somma dei presenti e degli assenti giustificati raggiunge la metà più uno degli aventi diritto al voto. Per le delibere di cui ai punti 1)(in prima votazione), 11), 12), 15) dell art. 6, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Art. 8 Il Presidente Il Presidente assicura la gestione didattica, di ricerca, finanziaria e organizzativa del corso di Dottorato, con la collaborazione della Giunta.
3 Art. 9 La Giunta La Giunta è composta dal Presidente e da un docente per ciascun curriculum. Uno dei componenti della Giunta svolge le funzioni di Segretario, anche ai fini della verbalizzazione. L elezione di un nuovo Presidente comporta la decadenza della Giunta in funzione. Alle sedute della Giunta può prendere parte con diritto di voto un Vice-Presidente, designato a norma del successivo art. 10. Alle sedute della Giunta può essere invitato, senza diritto di voto, un rappresentante dell amministrazione del Dipartimento, sede amministrativa del Dottorato. La Giunta coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di cui all art. 8. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, o anche su richiesta presentata da metà dei suoi membri. Art. 10 Il Vice-Presidente Il Presidente può designare fra i componenti del Consiglio di Dottorato un Vice-Presidente che: - prende parte a pieno titolo ai lavori della Giunta, - coadiuva il Presidente nel disbrigo degli affari correnti, - può sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Art. 11 Concorsi di ammissione al Corso di Dottorato Le procedure relative alla designazione della Commissione di concorso per l ammissione ai corsi del Dottorato di ricerca, all espletamento delle relative prove e alla definizione della graduatoria di merito sono quelle previste all art. 10 del vigente Regolamento d Ateneo per i Dottorati di Ricerca, secondo le modalità di attuazione previste dall art. 4 del presente Regolamento. Nella domanda di iscrizione al concorso di ammissione, ciascun candidato indicherà il curriculum che intende seguire, nonché una seconda letteratura fra quelle indicate nella titolatura del corso di Dottorato. Alla domanda di ammissione, oltre a ogni altro documento richiesto a norma del Regolamento dell Università di Pisa per i Dottorati di ricerca, verranno allegati: - 1 copia della tesi di laurea, - 5 copie di un esposizione sintetica (non più di dieci cartelle) dei risultati scientifici raggiunti nella tesi di laurea, - facoltativamente un Progetto di ricerca (corredato da una bibliografia ragionata) che potrà riguardare a scelta del candidato: a) ulteriori sviluppi della ricerca svolta nella tesi di laurea, b) altri temi di ricerca. Il tema proposto nell eventuale progetto allegato alla domanda non sarà vincolante per la definizione del tema della dissertazione finale di Dottorato. Il concorso è per titolo ed esami. Le prove d esame mireranno ad accertare le conoscenze di base dei candidati e la loro attitudine alla ricerca. Il punteggio massimo previsto per il concorso è di 100 punti. Ai titoli potrà venire attribuito un punteggio massimo di 45/100, così ripartiti:
4 - fino a un massimo di 40 punti per la tesi di laurea, - fino a un massimo di 3 punti per la media delle votazioni nei singoli esami del corso di laurea seguito, - fino a 1 punto per ogni corso di perfezionamento o specializzazione pertinente all ambito culturale del Dottorato (fino a un massimo complessivo di 2 punti). Alle prove d esame potrà venire attribuito un massimo di punti 55/100 (25 punti per lo scritto, 30 punti per l orale). Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver conseguito non meno di 18 punti su 25 nella prova scritta. La valutazione dei titoli dei candidati presentatisi agli scritti verrà resa nota mediante affissione all albo (pubblicazione on-line), almeno 7 giorni prima della prova orale. Per superare la prova orale il candidato dovrà aver raggiunto un punteggio di almeno 21 punti su 30. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alla prova d esame. La prova scritta, consistente in un elaborato di argomento letterario, verrà svolta in lingua italiana. Il colloquio orale si svolgerà parte in lingua italiana, parte in una delle lingue pertinenti a uno dei curricula a scelta del candidato. Nel corso del colloquio verrà comunque accertata un adeguata conoscenza di una seconda lingua straniera, sempre pertinente al corso di dottorato. I candidati che avranno accluso un Progetto di ricerca alla domanda di ammissione al concorso avranno la possibilità di discuterlo con la Commissione nel corso del colloquio orale. Art. 12 Attività didattica e di ricerca I e II ANNO Il Consiglio di Dottorato organizza ogni anno: a) cicli seminariali intercurriculari vertenti su problemi di metodo, o su problematiche storico-letterarie trasversali, con proiezioni analitiche ed esercitazioni di ricerca mirata in diversi ambiti linguistico-letterari; b) cicli seminariali relativi allo specifico ambito linguistico-letterario di ciascun curriculum. Entro il I anno di corso ogni dottorando dovrà aver frequentato: 1) un seminario curriculare 2) un seminario connesso alla seconda letteratura, organizzato nell ambito di un curriculum diverso da quello prescelto a norma dell art. 11, comma 2. 3) un seminario organizzato dalla Scuola di Letterature e Filologie Moderne. Entro il II anno di corso ogni dottorando dovrà aver frequentato: - un seminario del proprio curriculum Per ogni seminario ogni dottorando dovrà: - partecipare alle attività seminariali previste, - mantenere necessari contatti con un docente designato fra i docenti che partecipano ai lavori seminariali, - preparare una relazione scritta su un argomento concordato, - discutere la propria relazione in apposita seduta, - sottoporla alla valutazione finale dei docenti.
5 Se didatticamente opportuno, a giudizio del Consiglio di Dottorato, è possibile rinviare la partecipazione a un seminario al terzo anno (II biennio). Per specifiche e documentate ragioni, connesse con il progetto di addestramento alla ricerca di un singolo dottorando, i docenti del curriculum potranno concordare con l interessato, sentita la Giunta, modalità particolari di partecipazione alle attività didattiche, anche sulla base di quanto previsto al terz ultimo e al penultimo comma del presente articolo. Entro la fine del secondo anno di corso, ogni dottorando, sulla base di un progetto presentato di norma entro il mese di aprile concorderà con i docenti del curriculum (o, se didatticamente opportuno, con il Consiglio di Dottorato): - l argomento della propria dissertazione di dottorato, - il nome del tutore che lo assisterà più direttamente nell elaborazione della dissertazione. III ANNO La discussione e valutazione delle singole fasi dell elaborazione e della stesura definitiva della dissertazione è di competenza (oltre che del docente a ciò designato alla fine del secondo anno dei docenti del curriculum o, se scientificamente opportuno, dell intero Consiglio di Dottorato. È prevista la possibilità di ricorrere alla consulenza di esperti italiani e stranieri esterni al Consiglio di Dottorato. Le dissertazioni potranno essere scritte anche in lingua diversa dall italiano. Il profitto di ciascun dottorando è documentato dalle attestazioni di frequenza e di profitto da parte del docente o dei docenti responsabili per il singolo seminario. Le attività di studio svolte al di fuori dell Università di Pisa saranno documentate attraverso attestazioni e valutazioni di docenti italiani e stranieri esterni all Università di Pisa sulla base di accordi presi in precedenza con il Consiglio di Dottorato. Le attività di ricerca svolte presso Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali italiani e straniere saranno documentate attraverso relazioni scritte, elaborati scientifici, colloqui consuntivi che consentano ai docenti competenti di valutarne i frutti. Il Consiglio di Dottorato, sulla base delle valutazioni dei docenti competenti per le diverse attività curriculari e intercurriculari delibererà il passaggio, o il non passaggio, del singolo dottorando, al successivo anno di corso. Art. 13 Esame finale Le procedure relative all espletamento dell esame finale, compresa la designazione della Commissione giudicatrice, sono quelle previste all art. 12 del Regolamento d Ateneo per i Dottorati di ricerca. Il titolo di Dottore in Letterature Straniere Moderne, conterrà l esplicita indicazione del curriculum seguito da ciascuno candidato. Art. 14 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del vigente Regolamento dell Università di Pisa per il Dottorati di Ricerca (con particolare riguardo ai casi in esso previsti all art. 13).
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