Filiera agricola italiana

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1 Filiera agricola italiana Manuale di corretta prassi per l etichettatura dei prodotti agricoli di Campagna Amica CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI Area Sicurezza Alimentare e Produttiva Ufficio Nutrizione e Sicurezza Alimentare

2 Prodotti inclusi Indice Scopo 5 Legenda 6 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 8 MIELE 22 MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE 28 SUCCHI DI FRUTTA 34 FRUTTA E VERDURA 42 PANE 48 RISO, FARRO, CEREALI 58 FARINE 61 PRODOTTI DA FORNO 66 ACETO 73 VINO 82 PASSATA 94 BIRRA 98 GRAPPA 104 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 109 UOVA 116 LATTE 126 YOGURT 137 BURRO 143 FORMAGGI 148 CARNE BOVINA 155 CARNE AVICOLA 179 CARNE SUINA/SALUMI 188 PESCE E CROSTACEI 196 Note legali 203 2

3 Filiera agricola italiana PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE A partire dal Decreto Ministero Economia e Finanze del , nuovo elenco delle attività agricole connesse OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (p. MIELE MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE SUCCHI DI FRUTTA FRUTTA E VERDURA PANE RISO, FARRO, CEREALI FARINE PRODOTTI DA FORNO ACETO VINO PASSATA BIRRA GRAPPA UOVA LATTE YOGURT BURRO FORMAGGI CARNE BOVINA CARNE AVICOLA CARNE SUINA/SALUMI PESCE E CROSTACEI 3

4 Il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze dello scorso 17 giugno ha aggiornato l elenco delle c.d. attività agricole connesse. La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO Ecco l elenco aggiornato: produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( ); produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex ); lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex ); produzione di succhi di frutta e di ortaggi ( ); produzione e conservazione di frutta e di ortaggi ( ); produzione di olio di oliva e di semi oleosi ( ); produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex ); trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte ( ); lavorazione delle granaglie (da a ); produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex ); produzione di pane ( ); produzione di vini ( ); produzione di grappa (ex ); produzione di aceto (ex ); produzione di sidro e di altri vini a base di frutta ( ); produzione di malto ( ) e birra ( ); disidratazione di erba medica (ex ); lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex ); produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex ); manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. 4

5 Scopo Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di etichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possono favorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano. Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quelle volontarie (in blu). E in ogni caso auspicabile che certe indicazioni volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione degli elementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e del differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici. Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari (legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioni in etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle vendite tramite l illustrazione delle qualità di prodotto. Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto reale pronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guida interpretativa BLU Indicazioni volontarie Indicazioni obbligatorie ROSSO 5

6 Legenda Denominazione di vendita E il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc) Lotto: Identifica l unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all unità di produzione da considerarsi omogenea. E in caratteri alfanumerici. Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura Da consumarsi preferibilmente entro : Indica il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata: Senza indicare l anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio ) Senza l indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011) Senza l indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014 ) L olio extravergine va confezionato con una data di consumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantire l apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche. E sempre bene indicare mese e anno entro cui è preferibile consumare, meglio se insieme all annata del raccolto (es, Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa. 6

7 Legenda Data di scadenza: E la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura da consumarsi entro. Tale modalità di designazione vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita. In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.». Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l alimento o è unito a esso). Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all origine in via automatica). E considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92). Marchio e : rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile. 7

8 Olio Extravergine di oliva 8

9 Format etichetta Olio DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» TERRA DI BARI DOP Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 DENOMINAZIONE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l origine Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore 0,75 l e 1 l e Modalità conservazione QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Riconoscimento ministeriale 9

10 Format etichetta Olio IGP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIO NE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Olio Toscano IGP Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l origine Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore 0,75 l e 1 l e Modalità conservazione QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Riconoscimento ministeriale 10

11 Format etichetta Olio 100% Italiano OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIO NE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO OLIO 100% ITALIANO Olio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive coltivate e frante in Italia Origine ex Regolamento n. 182/2009 Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto 0,75 l e 1 l e QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Modalità conservazione 11

12 Format etichetta Olio Biologico OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIONE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Termine minimo di conservazione AGRICOLTURA UE Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Logo biologico a norma (format vari scaricabili da Produttore Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a quello della denominazione di vendita Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno Lotto Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Codice indentificativo e organismo di controllo Modalità conservazione L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) 12

13 Olio extravergine di oliva Denominazione di vendita, D.Lgs 109/92 «olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall art. 3 reg Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto, etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circa proprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti o proprie di tutti i prodotti analoghi) Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari, l indicazione dell origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm. 13

14 Altri aspetti di etichetta - l indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche - l indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive; Vai al disciplinare UNAPROL per un corretto uso della produzione ed etichettatura ( - le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d analisi previsto all articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91; - l indicazione dell acidità o dell acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell indice dei perossidi, del tenore in cere e dell assorbimento nell ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE 14

15 Caratteristiche organolettiche Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII) Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine, e descritto all allegato XII del Reg. Ce 2568/91. Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi leggero, medio, intenso E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni dolce ed equilibrato. Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto. 15

16 Le informazioni nutrizionali Tali informazioni vanno adeguatamente supportate da puntuali esami analitici. Indicazioni più generali ed indicative sulla tabella nutrizionale possono essere rinvenute presso INRAN: tabelle_di_composizione _degli_alimenti.html?idal imento=009210&quant= 100 Per 100 grammi Valore energetico 900 kilocal Proteine 0 0 Grassi 90 gr 27gr di cui monoinsaturi di cui saturi 14,5 4,35 di cui 7,52 2,25 polinsaturi carboidrati 0 0 di cui zuccheri 0 0 Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai) assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata 3762 kjoule Indicazione di salute volontaria ammessa 72,95 21,9 In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo LDL nel sangue" fibre 0 0 sodio 0 0 Vitamina E 22,4 mg 6,7 mg, pari al 33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata Polifenoli dell'olio di oliva 5 mg di idrossitirosolo (consumabili entro una dieta bilanciata) "In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto contenuto naturale di vitamina E (oppure: fonte naturale di vitamina E ), riconosciuta proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress ossidativo 16

17 Le informazioni nutrizionali (II) Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE indicazioni sulla salute riferite a protezione cardiovascolare, regolazione del glucosio del sangue, mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue mantenimento di una pressione sanguigna normale, mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel sangue proprietà anti-infiammatorie difesa del corpo dagli agenti esterni, aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore 17

18 Altre indicazioni aggiuntive - cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà Moraiolo, Frantoio, Leccino ) -anno di produzione ( Raccolto 2011 ) Dicitura riciclaggio imballi Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi. 18

19 Giustificazione info volontarie etichetta L impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi: a) dati di fatto o dati scientificamente provati; b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali. Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione (considerando 11 reg. 1019/2002) 19

20 Altre informazioni utili per la vendita diretta Obbligo di fornire prodotti: Ermeticamente sigillati In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la collettività 20

21 Riferimenti normativi D. lgs 109/92 Reg.CE 182/2009 (origine) Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-. Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche decreto 5464 del 3 agosto 2011 Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel) Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche) Reg. CE 834/2007 (biologico) Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni) 21

22 Miele 22

23 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA MIELE DENOMINAZIONE DI VENDITA ITALIANO Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere MIELE di ACACIA TIPOLOGIA, floreale o vegetale Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Produttore Termine minimo di conservazione Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) XXXX Anno di produzione L XXXXX (numero di lotto) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente Lotto Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 0,5 Kg e 500 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 23

24 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA MIELE BIOLOGICO oppure Da Agricoltura Biologica ITALIANO MIELE di ACACIA DENOMINAZIONE DI VENDITA Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere TIPOLOGIA, floreale o vegetale Logo biologico a norma (format vari scaricabili da Termine minimo di conserva zione Produttore AGRICOLTURA UE Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,) a quello della denominazione di vendita Stabilimento (se diverso dalla sede legale del produttore) Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Codice indentificativo e organismo di controllo Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) XXXX Anno di produzione L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 0,5 Kg e 500 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 24

25 Oltre all origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati. La denominazione obbligatoria miele può essere completata da origine quale miele di fiori, miele di nettare, miele di melata. 25

26 Riferimenti normativi La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (la nuova Direttiva dispone l obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni Miele Italiano ). Il D.lgs 109/92 26

27 Riferimenti normativi (II) In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari, l indicazione dell origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm. 27

28 Marmellate, confetture e gelatine 28

29 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MARMELLATAE, CONFETTURE, GELATINE FORMAT ETICHETTA CORRETTA CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE e LAMPONI DENOMINAZIONE DI VENDITA (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Responsabile commerciale e sede di stabilimento Termine minimo di conservazione Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua Zuccheri totali: 60 g per 100 g Frutta utilizzata: 80 g per 100 g. Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti. L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 400 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 29

30 Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.50 Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana. DENOMINAZIONE DI VENDITA I prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo di lavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguono in: confettura un preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi. confettura extra un preparato a base di almeno il 45 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi. gelatina La gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo. gelatina extra E' un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo. I prodotti che non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 per cento si chiamano anch'essi marmellata: per legge, devono contenere almeno 20 per cento di frutta. DIRETTIVA 2001/113/CE 30

31 Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua Zuccheri totali: 60 g per 100 g Frutta utilizzata: 80 g per 100 g. Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli all allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004 Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione deve figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo della denominazione di vendita Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la tabella nutrizionale Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno. A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (= zucchero ) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es zucchero di mela, zucchero di pera, zucchero d uva, etc 31

32 Casi particolari Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del range 20%-35% previsto per la designazione marmellata si chiamano in ogni caso marmellata (vedi 37) ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati. 32

33 Riferimenti normativi Direttiva 2001/113 D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004 D. lgs 109/92 D. Lgs 50 del 20 febbraio

34 Succhi di frutta 34

35 Modalità conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente SUCCO DI/NETTARE DI XXXX (nome frutta) OTTENUTO PER SPREMITURA DIRETTA Oppure DA CONCENTRATO (solo se il succo viene da concentrato) CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro. Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi.. Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (1 anno di conservabilità) DENOMINAZIONE DI VENDITA Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed acqua Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono - ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o anche aromi o addtivi, e la lista degli ingredienti risulta obbligatoria Termine minimo di conservazione (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Responsabile commerciale e sede di stabilimento Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente L XXXXX (numero di lotto) Lotto 400 ml e QUANTITÀ Netta (in Litri, decilitri, 35 millilitri)

36 Succo o nettare? Oltre il 50% è SEMPRE succo? Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo. Nettare di frutta: Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25% al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito. 36

37 Succhi, divieto di aggiungere zuccheri (nuova norma) Secondo la nuova regolamentazione che riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l utilizzo in etichetta della dicitura senza zuccheri aggiunti non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti. Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione). Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l indicazione senza zuccheri aggiunti. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi. INFO: nuoveregoleperl etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx 37

38 Nettare, contenuto minimo frutta o purea Tipo di frutta Quantità minima(per 100 ml) Ribes (nero, bianco, rosso) Uva spina Prugne Marasche Altre ciliegie Mirtilli Sambuco Lamponi Albicocche Fragole More 25 ml 30 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 50 ml 40 ml 40 ml 40 ml 40 ml Mele, pere, pesche, agrumi 50 ml Limoni e limette 25 ml Ulteriori dati rinvenibili all Allegato IV della Direttiva 2001/112/CE 38

39 Miscele Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare nella denominazione di vendita la dicitura succo di pere e mele ; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella denominazione di vendita (che può essere Succo di più specie di frutta, ma solo nell elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente). 39

40 SPREMUTA Al posto di succo di frutta, e solo per gli agrumi, si può usare la dicitura spremuta, che permette di sottolineare le qualità di freschezza del prodotto ottenuto. 40

41 Riferimenti normativi D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all alimentazione umana (attuazione direttiva europea 2001/112/CE D.lgs 109/92 RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal Consiglio e da recepire in Italia :EN:PDF 41

42 Frutta e verdura 42

43 PRODOTTO SFUSO (CARTELLO ESPOSITIVO PRESSO LA MERCE) PREZZO/KG DENOMINAZION E DI VENDITA (es, Mele, Pere..) Gala, Golden, Stark.. ITALIA (paese + facoltativo regione/luogo) Categoria: Extra, 1 categoria, 2 categoria (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive) Calibro: facoltativo nelo sfuso Additivi se presenti 43

44 Frutta in confezioni - Azienda XXX Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) - Ragione Sociale dell operatore (e del confezionatore se diverso dall operatore) -Denominazione di vendita ( arance ) - Varietà prodotto (es navelinas ) - Origine (paese + facoltativo regione/luogo) Marchio ufficiale UE Categoria: Extra, 1 categoria, 2 categoria (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive) Calibro: solo per alcune tipologie di frutta -Peso netto -Lotto di produzione -Prezzo (al Kg e per unità di vendita) -Additivi se presenti 44

45 Prodotti in confezioni -IV gamma* -Denominazione di vendita - Azienda XXX Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) - Ragione Sociale dell operatore (e del confezionatore se diverso dall operatore) ( * crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente già pronti all uso) - Ingredienti (in ordine ponderale decrescente) --Istruzioni uso e modalità conservazione -- data di scadenza -Peso netto - Lotto di produzione/data di confezionamento --Origine -Varietà --additivi se presenti 45

46 Extra, 1 categoria, 2 categoria A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la categoria extra dalla I categoria e II categoria. Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO per a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori. Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, sviluppo dell epidermide, lievi difetti cicatrizzati Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell epidermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione. 46

47 Riferimenti normativi Direttiva materia (Ce 2200/96). Decreto legislativo n. 306 del 2002 Reg. (CE) n. 1580/2007 Reg. (CE) 1221/

48 Pane 48

49 Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina, acqua, lievito e sale Denominazi one commercial e (volontaria, tipo Rosetta, Filone. Denominazione di vendita: (vedi slide successiva) Peso netto Ingredienti volontari : latte, olio. E nel caso, % dell ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in denominazione di vendita* - Prodotto/confezionato da XXX - con farina macinata presso Mulino XXX Data di confezionamento Termine minimo di conservazione

50 Denominazione di vendita Farina impiegata Denominazione Grano tenero tipo 00 Pane di tipo 00 Grano tenero tipo 0 Pane di tipo 0 Grano tenero tipo 1 Pane di tipo 1 Grano tenero tipo 2 Pane di tipo 2 Grano integrale Semola di grano duro Semolato di grano duro Rimacine di semola Rimacine di semolato Pane di tipo integrale Pane di semola Pane di semolato Pane di semola rimacinata Pane di semolato rimacinato 50

51 Tipi di farina (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187) Denominazio ne del prodotto (in Italia) Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 0 Farina di grano tenero tipo 1 Farina di grano tenero tipo 2 Farina integrale di grano tenero Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min USA Germania Francia 14,50% 0,55% 9,00% pastry flour ,50% 0,65% 11,00% 14,50% 0,80% 12,00% 14,50% 0,95% 12,00% 14,50% 1,30% 1,70% 12,00% all-purpose flour high gluten flour first clear flour white whole wheat

52 Integrazione obbligatoria In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a farina, acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita integrata dall ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, pane all olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quantitativo % dell ingrediente caratterizzante, come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine decrescente In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DI BASE (farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di vendita integrata che sottolinei l aspetto (es, Pane di tipo 0 senza sale, senza lievito.) *in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione per il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell ingrediente 52 caratterizzante.

53 Integrazione volontaria della denominazione di vendita Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il pane è denominato Pane al XXX (farro, avena ). 53

54 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: pane integrale (I) La denominazione di vendita pane integrale può essere fatta valere sia nel caso di uso di - Farina integrale tal quale - Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello 54

55 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: pane integrale (II) Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito. La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero. 55

56 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: pane integrale (III) Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare, è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta: FONTE DI FIBRE L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 56

57 Altre indicazioni volontarie In base al Reg. (UE) 1047/2012, è possibile indicare senza sale aggiunto a patto che il contenuto finale di sodio non ecceda gli 0,12 gr/100 gr nel prodotto finito. PDF 57

58 Riferimenti normativi Legge 580/67 (denominazione di vendita) Decreto PdR 502/97 D.m. del 20 dicembre 1994 Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari fornisce chiarimenti sull uso del termine integrale nell etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE ( fonte di fibra ) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) 58

59 Riso, farro, cereali 59

60 Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Denominazione di vendita riso + varietà ( arborio, roma, carnaroli ) Termine minimo di conservazione Lotto/data confezionamento Ragione sociale e stabilime nto di produzio n Quantità netta Indicazioni di cottura FONTE DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 60

61 Riferimenti normativi D. Lgs 109/92 Reg. CE 1169/

62 Farine 62

63 Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Denominazione di vendita Termine minimo di conservazione Lotto/data confezionamento Ragione sociale e stabilime nto di produzio n Quantità netta FONTE DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 63

64 Riferimenti normativi Legge 580/67 (denominazione di vendita) Decreto PdR 502/97 D.m. del 20 dicembre 1994 Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari fornisce chiarimenti sull uso del termine integrale nell etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE ( fonte di fibra ) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) 64

65 Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta FARINA DI FRUMENTO TIPO OO Per 100 gr Calorie 340 kcal Grassi 0,7 Grassi saturi (0,3) Carboidrati 77,3 Zuccheri 1,7 Proteine 11 sodio 3 Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN 65

66 Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187) Denominazione del prodotto (in Italia) Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 0 Farina di grano tenero tipo 1 Farina di grano tenero tipo 2 Farina integrale di grano tenero Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min 14,50% 0,55% 9,00% 14,50% 0,65% 11,00% 14,50% 0,80% 12,00% 14,50% 0,95% 12,00% 14,50% 1,30% 1,70% 12,00% 66

67 Prodotti da forno 67

68 Denominazione di vendita (es biscotti alle mandorle : in tal caso, indicare nello stesso campo la % del prodotto caratterizzante ) Termine minimo di conservazione Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Lotto/data confezionamento Ragione sociale e stabiliment o di produzione Quantità netta FONTE DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o ingredienti almeno 3 g di fibre per Modalità di conservazione 100 kcal. 68

69 Indicazione ingredienti Nei prodotti da forno (es biscotti) come in genere negli alimenti composti da più di un ingrediente, questi vanno indicati: -In ordine ponderale decrescente (dall ingrediente contenuto in maggiori quantità a quello contenuto in minori quantità) - per l ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di vendita (es, biscotti al farro ), oppure messo in evidenza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale di farro presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denominazione di vendita - farina di. (specificando il tipo di farina, es, di farro, di grano tenero, ) legge 4 luglio 1967, n (art. 6) 69

70 Indicazione ingredienti composti Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordine ponderale decrescente. Una volta arrivati all ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre in ordine ponderale decrescente, i sotto-ingredienti. ES, Torta alla pesca. Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio) 70

71 Aromi -GLI AROMI vanno indicati -- in forma generale (aromi naturali/ aromi) (Laddove aromi # aromi naturali ed implicano sostanze non presenti in natura che mimano un sentore invece presente in natura) -In forma specifica (es, vanillina ) -come estratto estratto di menta 71

72 Additivi -GLI ADDITIVI comprendono: -Coloranti -Edulcoranti -Conservanti Possono essere indicati: -con il nome della categoria di appartenenza generale (es, Conservante ) - seguito dal nome specifico ( carbonato di sodio ) oppure dal numero CE ( E500 ) 72

73 Riferimenti normativi D.m. del 20 dicembre 1994 Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari fornisce chiarimenti sull uso del termine integrale nell etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE ( fonte di fibra ) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato chiaramente (in %) Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi) 73

74 Aceto 74

75 Aceto comune Le quantità obbligatorie di vendita dell aceto sono: ml se destinate al mercato nazionale. Denominazione di vendita Ingredienti: Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l acqua se si indica il contenuto acetico ( ) Aceto di vino 6,5 0,25 cl e Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe- via Fanti Medesano- Parma Quantità netta Sede produttore (nome produttore via, Comune- Provincia Data di scadenza o TMC non richiesti Modalità di conservazione Lotto/data di confezionamento 75

76 Aceto balsamico di Modena IGP La designazione della denominazione Aceto Balsamico di Modena deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione Indicazione Geografica Protetta scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione. Alla denominazione Aceto Balsamico di Modena è vietata l aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico od altro similare. È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno. 76

77 Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP/Reggio Emilia DOP Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta) La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena /di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta. La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione "denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione. In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine protetta" o "D.O.P.". Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari. La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione. È vietato per l'"aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni. Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto. 77

78 Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (*etichetta preposta dal Consorzio) Denominazione di vendita Invecchiamento (possibile vantare extravecchio come menzione speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l Aceto che è stato invecchiato almeno 12 anni nel rispetto del Disciplinare Produttivo Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008 Riconoscimento ministeriale Quantità netta Sede produttore (nome produttore via, Comune- Provincia Ingredienti: Elenco ingredienti: non e obbligatorio indicare l acqua se si indica il contenuto acetico ( ) ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA EXTRAVECCHIO (25 ANNI) DOP Denominazione di Origina Protetta 6,5 Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 0,25 cl e Prodotto da Azienda Agricola Via Fanti 6, Modena Data di scadenza / TMC non richiesti Lotto/data di confezionamento Modalità di conservazione (volontaria) 78

79 Le bottiglie L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro, e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP I contenitori in cui e' confezionato l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate: tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato. tipo B: bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate nel disciplinare produttivo L aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica (vedi slide seguente) e solo quella 79

80 Fascette, pendagli ed etichetta Le informazioni obbligatorie e diverse nel caso dell aceto comune o dell aceto DOP/IGP- vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta ordinaria. Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia non possono essere considerati sostitutivi dell etichetta in quanto tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; non forniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali 80

81 Accorgimenti volontari per valorizzare il prodotto (IGP) L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette. Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azione, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20 e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%. È consentito l'uso di caramello, fino al 2%. Nel caso dell aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli produttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli possibili per legge Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adeguatamente il prodotto La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredienti usati e sui metodi di lavorazione. È ammessa la dicitura "invecchiato" per il prodotto di almeno 3 anni. Si può volontariamente indicare in etichetta senza aggiunta di caramello Si può volontariamente specificare la % di mosto 81

82 Riferimenti normativi Legge 82/2006 Legge n 1151 del 14/12/1950 D. lgs 109/92 Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP) Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP) Aceto aromatizzante All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti [ ] o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107). E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...) Aceto balsamico Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M. 9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazione della materia prima 82

83 Vino 83

84 Obbligo di indicare gli allergeni in etichetta Dal 1 luglio 2012 così come disposto dal Reg. 579 del 29 giugno 2012 e scattato l obbligo di indicare in etichetta l impiego dei derivati dell uovo (albumina) e del latte (caseina) Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi, ed etichettati dopo il 30 giugno Così come già previsto per i solfiti, anche l indicazione delle due nuove sostanze allergeniche dovrà essere riportata dopo la scritta contiene. Le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012, a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già imbottigliati, a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nel mercato europeo prima del 1 luglio 2012; Si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna vendemmiale 2012, ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno Il regolamento riporta anche i nuovi loghi che i produttori potranno utilizzare in aggiunta alle diciture. L etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elaborazione dei vini è obbligatoria solo quando gli allergeni sono ancora presenti nel prodotto finale e rilevabili con l impiego dei metodi di analisi approvati dall Oiv. 84

85 Loghi 85

86 10. Denominazione commerciale INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGP) 1. Nome del vino con espressione Denominazione di Origine Controllata (DOC) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) 3. Origine e provenienza 4. Nome o marchio con inidirizzo dell imbottigliatore 6. Lotto 9. Annata Obbligatoria per DOC e DOCG Facoltativa per IGT 5. Indicazione su allergenti (solfiti) 7. Quantità netta 2. Tenore di alcol in volume % (8. tenore zuccherino solo per spumanti) 86

87 Origine: i vini con denominazione DAL 2009 I VINI con legame territoriale (a denominazione di origine) possono essere alternativamente menzionati sia come DOP- IGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT Origine e provenienza: l indicazione dell origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica. 87

88 Origine: I vini senza denominazione I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità: - Vino di o Prodotto in o Prodotto di in caso di vino ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese Membro/Stato terzo - Vino della Comunità europea o Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea in caso di vini originari di diversi Stati Membri; Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea o Miscela di vini di in caso di vini originari da uno o più Paesi Terzi; Vino ottenuto in da uve vendemmiate in completato dal nome dello Stato Membro /Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia. I vini DOP/IGP devono riportare Vino di o Prodotto in o Prodotto di indicando il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve. I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l indicazione Vino di o Prodotto in o Prodotto di o Sekt di seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono state vendemmiate e vinificate le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II fermentazione. 88

89 ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGT/ IGP) 89

90 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE VINI COMUNI (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE) 90

91 INFORMAZIONI FACOLTATIVE VINO COMUNE (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE) 91

92 integralmente prodotto da il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che, raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le diciture sulle etichette. Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: integralmente prodotto e imbottigliato da la qual cosa consente a quei vignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uve AUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino. 92

93 Riferimenti normativi e allegati Reg. CE 607/2009 Reg. CE 606/2009 Reg. 436/2009 Reg. CE 479/2008 (OCM vino) Reg. Ce 555/2008 Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine) DM 6 agosto 2009 DM 31 luglio 2009 Circolare Mipaaf 30 luglio

94 Allegati Numero dei vini DOCG, DOC e IGT al 19 ottobre 2011 (sito Mipaaf) 94

95 Passata di pomodoro 95

96 Passata di pomodoro DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco" (G.U. n. 57 del 9/3/2006) Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno con Regione/Stato). Quando non coincida con la zona di confezionamento e con il confezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nome azienda, Comune, Provincia) Passata di pomodoro I LEONI Prodotta con pomodoro fresco Ingredienti: pomodori, sale Prodotto e confezionato da: Azienda agricola Carpi via Polesine 3- Noceto- PR Data di scadenza: mm/aa LXXXXX 600 g e Denominazione di vendita: PASSATA DI POMODORO può essere usata solo per pomodoro fresco spremuto Nome commerciale -marchio di fantasia Lavorazione Ingredienti (solitamente, pomodori, sale) Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia Data di scadenza Non vanno indicati riferimenti REA come Lotto/data di confezionamento codici Peso Netto 96

97 Origine in etichetta In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari, art. 6. L indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - pari all altezza della minuscola x, è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm 97

98 Riferimenti normativi Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro. Il decreto riserva la denominazione passata di pomodoro al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta del pomodoro fresco, sano e maturo Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero delle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di passata. Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernente l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità delle etichette 98

99 BIRRA 99

100 Box tratteggiati: Le indicazioni entro tali box vanno nello stesso campo visivo principale Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Birrificio a XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) L XXXXX (numero di lotto) Ragione sociale e sede del produttore Lotto/ data di confezionamento Non disperdere il contenitore nell ambiente BIRRA Ingredienti: acqua, malto d orzo, luppolo Denominazione di vendita: Elenco ingredienti Quantità (cl) 33 cl 6 alc Volume alcolometrico (nello stesso campo visivo della Denominazione di vendita Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) Termine minimo di conservazione (TMC) 100

101 Denominazione di vendita Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR 272/98), che definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono: 1. BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%) 2. BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e 3,5%) 3. BIRRA 4. BIRRA SPECIALE 5. BIRRA DOPPIO MALTO (Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100 grammi di mosto da cui la birra è derivata) 101

102 Birra Artigianale Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazione di vendita ammessa = birra, birra speciale, birra doppio malto, etc ), PENA SANZIONI 102

103 Quantità di vendita ammesse La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl, 33 cl, 50 cl, 66 cl Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite 103

104 Riferimenti normativi Legge n 1354; Legge n 329; Legge n 454; Legge n 141; D.M n 519; D.M n 682; D.P.R n. 272; D.M ; D.M n

105 GRAPPA 105

106 L XXXXX (numero di lotto) Lotto Puo' essere specificato il nome del vitigno o del vino a denominazione di origine (es, Chianti) Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; Ragione sociale e sede del produttore STRAVECCHIA Da uve nebbiolo Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come stravecchia, invecchiata, vecchia, riserva) Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta Volume alcolometrico (minimo 37,5 ) Quantità (l, cl) 106

107 Presentazione in etichetta (I) Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale. E' consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno diciotto mesi. Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume; Nella lavorazione sono consentiti l aggiunta di: (*- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito; - caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti) 107

108 Presentazione in etichetta (II) il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento: a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica; c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) o (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco; 2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita; 108

109 Riferimenti normativi DECRETO 1 agosto Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio - Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione - Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234) - Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante modalità di applicazione del reg. 479/2008) - Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; - Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee, - Regolamento (CEE) n. 1576/89 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166; - Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; - Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria. 109

110 Prodotti di origine animale 110

111 BOLLINO SANITARIO/ MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato solo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale regolamento non preveda l applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004. *Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche * il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele. BOLLINO SANITARIO SULLA CARCASSA ANIMALE, E NECESSARIO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI FRESCHE, MA NON VA IN ETICHETTA MARCHIO IDENTIFICATIVO SULLA ETICHETTATURA O SUL PRODOTTO, SULL INVOLUCRO O SULL IMBALLAGGIO, PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE RAPPRESENTATO DA UNA TARGHETTA FISSA DI MATERIALE RESISTENTE 111

112 MARCHIO IDENTIFICATIVO: Reg.CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C Etichetta o imballaggio si equivalgono Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio. 112

113 Bollo sanitario Il bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili: -il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO); - il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all interno della Comunità, l abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE. - L altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di almeno 0,8 cm e 1 cm. Nel caso di agnelli, capretti e porcellini le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitario possono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse. La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal veterinario ufficiale. Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell animale, ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano. *Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ogni singola parte ottenuta. 113

114 Marchio di identificazione Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare: 1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente); 2. il numero di riconoscimento dello stabilimento; 3. l abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE se applicato in uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all esterno della stessa. NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l identificazione dei fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito. 114

115 Esempio di Marchio di identificazione 115

116 Qual è la procedura per poter operare con il bollo sanitario/marchio di identicazione? - Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione, localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III). - Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse richiesto, riconosciute dall autorità competente come previsto dall art. 4 del Regolamento CE n. 853/04. In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'asl (Azienda Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione. - A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità. Attualmente è presente elenco dei marchi 116

117 Uova 117

118 Aspetti di vendita diretta È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell allevamento o nelle immediate pertinenze; nella regione di produzione, ossia in un territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta. Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all acquirente nel caso di vendita porta a porta 118

119 Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in caso in cui le uova siano vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione, o b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi. Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso. Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione» REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, A 119

120 INDICAZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA (O SUL LATO O NELLA PARTE SUPERIORE) DENOMINAZIONE DI VENDITA QUALITA (A= UOVA FRESCHE DA CONSUMO) E MODALITA ALLEVAMETO cat A Allevamento a terra XL Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale CATEGORIA (PESO) XL = GRANDISSIME (73 G e più) L= g M= g S= < 53 g Produttore Data di scadenza (MAX 28 GG DA DEPOSIZIONE) NUMERO CENTRO IMBALLAGGIO (O NUMERO MIPAAF) RILASCIATO DA ASL COMPETENTE SUL TERRITORIO (modulo entro il D.M ) SUGLI IMBALLAGGI PUÒ ESSERE APPOSTA LA DICITURA «EXTRA» O «EXTRA FRESCHE», A CONDIZIONE CHE SULL IMBALLAGGIO STESSO VENGA ANCHE INDICATA IN MANIERA VISIBILE: - LA DATA DI DEPOSIZIONE - IL TERMINE DI NOVE GIORNI DALLA PREDETTA DATA DI DEPOSIZIONE Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 120

121 MODALITA DI ALLEVAMENTO 0= BIOLOGICO 1= ALL APERTO 2= A TERRA 3= GABBIA o BATTERIA NAZIONE DI PRODUZIONE CODICE ISTAT COMUNE DI PRODUZIONE hivio/ IT 001 PR 036 Giorno/mese PROVINCIA DI PRODUZIONE CODICE DI ALLEVAMENTO (ASSEGNATO DALL ASL) Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione) o in alternativa anche solo Data di deposizione. Le uova devono essere ritirate dal commercio il 7 giorno precedente il TMC 121

122 Indicazioni obbligatorie Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate al consumatore finale) Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro apposita domanda alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogni regione ha una propria modulistica che l azienda deve richiedere e compilare ll codice distintivo dell allevamento viene rilasciato dal servizio veterinario dell ASL competente per territorio che ha funzione di autorità sanitaria di controllo 122

123 Indicazioni volontarie Extra o Extra fresche : deposte al massimo da 9 giorni. Cosa accade alle uova di categoria A extra o extra fresche a partire dal 10 giorno? Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al consumatore finale o all utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova di categoria A. 123

124 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione. (GU n. 41 del ) Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda per il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n Per consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazione per via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamente al MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti. 124

125 Codice identificativo Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf (sulla confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo (cd stampigliatura ) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio, anche se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale; l unica eccezione a questa regola è costituita dall ipotesi di allevamenti con meno di 50 galline: in tal caso il produttore può omettere l apposizione di un proprio codice identificativo. 125

126 Normativa vigente D.M DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF. Modalità applicazione Modalità per l applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n Reg. CE 598/2008 Reg CE 589/2008 DGR 738/2008 Legge comunitaria 34/2008 Reg. CE 1243/2007 Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio delle uova (modulo scaricabile) 126

127 Latte 127

128 Data di scadenza/ (sostitutiva del Lotto) Latte intero pastorizzato di alta qualità 1 l Prodotto o confezionato da Clarabella srl, Via XXXX Topolinia ( da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte fresco) Denominazione di vendita va indicato: la materia grassa, ovvero intero, scremato, parzialmente scremato; Va indicato il trattamento termico subito (PASTORIZZATO) Va Indicato se risponde ai criteri per ALTA QUALITA Quantità netta Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città) Termine minimo di conservazione (in caso di latte a lunga conservazione da consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX) Confezionato il XX/XX/XXXX Latte proveniente da allevamenti italiani Origine- zona di mungitura Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale 128

129 Latte fresco pastorizzato di alta qualità Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente: a) requisiti di composizione; tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%; tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro; b) requisiti igienico-sanitari: tenore in germi a +30 C (per ml): non superiore a [1]; tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a [2]; contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m. (D.M. 9 maggio 1991 n. 185) 129

130 Latte fresco pastorizzato Art. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino Latte fresco pastorizzato 1. Viene definito latte fresco pastorizzato il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo: a) prova della fosfatasi alcalina negativa; b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali; c) prova della perossidasi positiva. 130

131 Latte fresco (EX ARTICOLO 5 DECRETO MINISTERIALE NUMERO 5464 DEL 3 AGOSTO 2011) L INDICAZIONE GEOGRAFICA RELATIVA ALLA ZONA DI MUNGITURA E ALLA PROVENIENZA DEL LATTE SONO STAMPATE CON CARATTERI TIPOGRAFICI LA CUI PARTE MEDIANA/ALTEZZA DELLA MINUSCOLA X E PARI O SUPERIORE A 1,2 mm E SONO APPOSTE IN ETICHETTA NELLO STESSO CAMPO VISIVO ED IN PROSSIMITA DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA. NEL CASO DI IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE MAGGIORE RISULTA MENO DI 80 CM2, L ALTEZZA MINIMA DELLA X E PARI O SUPERIORE A 0,9 mm. 131

132 Info su zona mungituraprovenienza 132

133 Latte crudo INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE INFORMAZIONI SULLA BOTTIGLIA 133

134 Latte crudo, indicazioni sul distributore * AL DISTRIBUTORE SULLA BOTTIGLIA Denominazione vendita (Latte crudo) Ragione sociale e sede (anche nell insegna) Data di mungitura Data di fornitura all erogatore Data di scadenza del latte posto in vendita (gg/mm/ aa) Istruzioni conservazione domestica: tra 0 e 4 C Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e relativi adempimenti, che non sono trattati in questa sede Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture: LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. PRODOTTO DA CONSUMARSI SOLO DOPO BOLLITURA (tale dicitura deve essere ben visibile, con caratteri di colore rosso e di almeno 4 centimetri ) Nel caso l erogatore disponga di sistema di imbottigliamento o il latte sia confezionato dal distributore, le bottiglie dovranno riportare in etichetta anche le seguenti diciture: Quantità netta in Litri Data di confezionamento (gg/mm/aa) Data di scadenza (da consumarsi entro gg/mm/aa) 134

135 Riferimenti normativi (I) Legge 204/2004 DPR 54 del D.M. 9 maggio 1991 n Reg Ce 2597 del 1997 D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti l origine dei prodotti alimentari Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l alimentazione umana); Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto latte ) d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore); d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte); d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco); d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità); d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore); 135

136 Riferimenti normativi (II) DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive) Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori. Circolare Ministero Attività Produttive n agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco); d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare); d.p.r. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte); D. lgs 109/92 d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità ); l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24 e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in riferimento alla legge

137 Latticini 137

138 Yogurt 138

139 - Per legge si definisce yogurt quell'alimento che contiene i fermenti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus. - Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale, che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente questo influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali. 139

140 Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Yogurt alla fragola Denominazione di vendita Quantità nominale (L/cl/ml) Il Latticello Azienda agricola XXX, Via dei lattai 11- Parma (PR) 125 g Da consumarsi entro 12/12/2011 Ingredienti: Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus termophilus, Lactobacillus bulgaricus, fragole 10%, zucchero) Nome di fantasia Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione Data di scadenza da consumarsi entro XX/XX/XXXX) Ingredienti Conservare in frigorifero a C Non disperdere il contenitore nell ambiente Lotto (numero) Condizioni di conservazione Non disperdere il contenitore nell ambiente 140

141 Caratteristiche Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo. La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve essere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt Il base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in: Magri (< 1%) Parzialmente scremati (1,5%/2%) Interi (> 3%) Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare le seguenti indicazioni: yogurt con... o yogurt al... : quando gli ingredienti evidenziati sono effettivamente presenti nel prodotto finito, per esempio yogurt alla banana deve contenere il frutto banana, in pezzi o purea;. 141

142 Altri micro-organismi Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai microrganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, anche in associazione con questi, il prodotto assume la generica denominazione di "latte fermentato". 142

143 Riferimenti normativi Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt Circolare n. 40 del 12 marzo 1974 Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l alimentazione umana (resta proibito produrre yogurt da latte in polvere) Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3 febbraio 1986, n

144 Burro 144

145 Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Denominazione di vendita burro tradizionale può essere usata in certi casi* Termine minimo di conservazione da consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX) N Lotto Eventuale nome di fantasia Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione Quantità netta Il sale (se aggiunto) 145

146 Quantità netta Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Modalità di conservazione Denominazione di vendita burro tradizionale può essere usata in certi casi * Quantità netta Le condizioni di conservazione N Lotto Data di scadenza Il sale (se aggiunto) Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione 146

147 Denominazione E denominato burro il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieri tra l 82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso lattiero del 2% (reg. CE 2991/1994) * La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a tradizionale quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autorità competenti per territorio Le denominazioni del burro sono: - burro tre quarti con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62% - burro a ridotto tenore di grassi o alleggerito se la % di grassi lattieri è tra il 62% e il 41% - burro a basso tenore di grassi, o leggero, o light, se il tenore di grassi lattieri è inferiore al 40% - burro metà se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39% e il 41% - burro salato al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale; il quantitativo di materia grassa può diminuire fino all 80%. Questi burri possono contenere anche grassi diversi dal latte ma il contenuto dei grassi lattieri non deve essere inferiore al 75% 147

148 Riferimenti normativi Legge 23 dicembre 1956, n Difesa della genuinità del burro Legge 202/83 Reg. CE 2991/

149 Formaggi 149

150 Criteri di classificazione I formaggi si possono classificare: 1. in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino ) 2. Formaggi erborinati (che presentano formazione di muffe nella pasta, ottenute con l aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate) 3. Formaggi a pasta filata (prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella) 4. Formaggi fusi ottenuti con l ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti 5. In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta): a pasta molle (dal 45% al 60%) Semidura (40%-45%) Dura (< 40%) 6. In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: pasta cruda (nessuna cottura dopo il taglio), semicotta (cottura inferiore ai 48 C dopo il taglio) e cotta (cottura tra i 48 e 56 C) 7. Per il tenore di grassi - Magri (< 20%) - Leggeri (tra il 20% e il 35%) Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che superino il 35% di grassi (la normativa prevede che un formaggio generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore al 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP. 8. In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi) 150

151 Formaggi a pasta filata PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (ES mozzarella) se destinati al consumatore finale devono secondo l articolo 23 del D. lgs del 109/1992 ed essere posti in vendita preconfezionati Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso 151

152 Formaggi Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano ) + eventuale nome fantasia Parmigiano Reggiano La Biada Ingredienti Denominazione di vendita Sede produttore (nome produttore via, Comune- Provincia Formaggio stagionato di latte vaccino Prodotto da Azienda Agricola I pioppi, Medesano- Parma Ingredienti: Latte, caglio, sale Peso netto: 500 g Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa Confezionato il gg/mm/aa Conservare tra +0 e 4 C Quantità Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e semistagionati Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l identificazione della partita Modalità di conservazione 152

153 Formaggi- Biologico Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Codice indentificativo e organismo di controllo Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano ) + eventuale nome fantasia e menziona BIOLOGICO Denominazione di vendita Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 AGRICOLTURA UE Parmigiano Reggiano La Biada Da agricoltura biologica/biologico Formaggio stagionato di latte vaccino Logo biologico a norma (format vari scaricabili da Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a quello della denominazione di vendita Ingredienti Sede produttore (nome produttore via, Comune- Provincia Prodotto da Azienda Agricola I pioppi, Medesano- Parma Ingredienti: Latte, caglio, sale Peso netto: 500 g Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa Confezionato il gg/mm/aa Conservare tra +0 e 4 C Quantità Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e semistagionati Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l identificazione della partita Modalità di conservazione 153

154 Ingredienti Se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti. 154

155 Normativa di riferimento R. d. n del 1925 D. Lgs 109/92 L n 142 del DPR n 54 del CIRC MIN n 167 del CIRC MIN n 168 del DLGS n 181 del (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in genere alla normativa specifica per determinati tipi di formaggi) 155

156 Carne bovina 156

157 Informazioni obbligatorie carne bovina Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Denominazione di vendita : Taglio commerciale e animale (bovino adulto, vitellone, vitello, etc) Data confezion amento/d ata scadenza/ peso Quantità Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l identificazione della partita - Prezzo unitario per kg - Quantità netta Modalità di conservazione Stato di macellazione e numero di approvazione del macello Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio Stato di nascita e di allevamento ( NATO E ALLEVATO IN ITALIA ) Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13) 157

158 Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO*) Razza, menzioni Dop/IGP Stato di nascita e di allevamento ( NATO E ALLEVATO IN ITALIA ) Codice riferimento/rintr acciabilità Stato di macellazione e numero di approvazione del macello - Prezzo unitario per kg - Quantità netta Data confezionamento/ data scadenza/ peso Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali (animale/lott0). 158

159 Le specie sono: Specie bovine: vitello o bovino adulto bufaline suine ovine: agnello o ovino adulto caprine: capretto o caprino adulto avicunicole: pollo, coniglio ed altri. 159

160 Categoria Il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi. L obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alle indicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere classificate al momento della macellazione come: * Categoria V, identificata da una lettera V, se provenienti da bovini di età non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello) * Categoria Z, identificata da una lettera Z, se provenienti da animali di età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone). 160

161 *Tagli anatomici 161

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