Commissione Regionale per l Artigianato

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1 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Ai sigg. componenti la CRA Napoli, lì 29 febbraio 2012 Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Oggetto: nota di indirizzo Riconoscimento requisiti professionali fuori regione Loro indirizzi fax ed La Commissione Regionale per l'artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Salerno in data 16/01/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 19/01/2012 ha deciso quanto di seguito. premesso che la CPA di Salerno, partendo da un caso specifico chiede che la C.R.A. si esprima sull opportunità di effettuare il riconoscimento di una qualifica professionale di estetista residente in altra provincia. precisato che il conseguimento dei requisiti professionali vuoi per l estetica, per l acconciatura, l autoriparazione, l impiantistica, la tintolavanderia e altre professioni ad eccezione del tatuaggio e pearcing (in via di regolamentazione con la nuova legge dell estetica) sono disciplinati da normative nazionali, e che queste si conseguono vuoi con un periodo di lavoro subordinato vuoi con il conseguimento di un attestato di qualifica riconosciuto da una Regione con validità nell ambito dell Unione Europea considerato che l interessato richiede il riconoscimento della qualifica professionale presso la CPA della provincia dove auspicabilmente intende avviare successivamente l attività e che non necessariamente lo stesso debba avere residenza e che l evento abbia seguito. P. Q. M. La CRA ritiene che le CPA debbano accettare ed avviare le procedure di riconoscimento delle qualifiche da parte degli utenti, accertandosi in caso di attestati di qualifica della corrispondenza-autenticità dello stesso presso il settore professionale della Regione convalidante il titolo. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

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6 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Ai sigg. componenti la CRA Napoli, lì 29 febbraio 2012 Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo Nomina responsabile tecnico per attività secondarie e complementari nelle imprese Artigiane La Commissione Regionale per l'artigianato presa visione del quesito posto da alcune CPA in merito alla designazione da parte di imprese Artigiane di un responsabile tecnico per l aggiunzione di attività. premesso che alcune imprese già iscritte all Albo Artigiani designano un responsabile tecnico per far fronte al completamento del proprio processo produttivo e erogazione di servizi, aggiungendo nel caso di attività regolamentate, come per l Impiantistica una o più lettere relative a settori di cui non si è in possesso di qualifica o nel caso di Acconciatori e/o Estetiste che voglio arricchire i propri servizi con l offerta del tatuaggio considerato che ad oggi le imprese Artigiane che designano un responsabile tecnico per quello che può essere definito un ramo d azienda perdono lo status di Artigiani con delibera di cancellazione da parte delle CPA e realtivo passaggio al Registro delle Imprese, sospendendo di fatto l INPS anche il versamento dei contributi previdenziali per il titolare. valutato che l impresa precedentemente iscritta all Albo Artigiani ad ogni buon conto resta immutata, e che la designazione del responsabile tecnico è voluta per completare, consolidare ed accrescere i servizi e la produzione strettamente correlata all attività principale a beneficio dell utenza, valutato altresì che tale prassi può essere attuata per analogia così come già disposto per le imprese Artigiane esercenti in parte residuale attività di commercio, dove viene valutata l attività prevalente. P. Q. M. La CRA ritiene che le imprese Artigiane che designano un responsabile tecnico per quello che può essere considerato un ramo d azienda finalizzato al completamento, consolidamento ed arricchimento dell attività principale, non perdono lo Status di Artigiani e non decadano dall iscrizione all Albo Artigiani e conseguenzialmente dal diritto-dovere del versamento dei contributi previdenziali INPS, purché l attività di cui al responsabile tecnico rimanga un aspetto secondario e/o complementare all attività in campo al titolare Artigiano che deve essere accertata come attività prevalente. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

7 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Ai sigg. componenti la CRA Napoli, lì 29 febbraio 2012 Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo esercizio dell'attività di odontotecnico presso terzi La Commissione Regionale per l'artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Salerno in data 16/01/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 19/01/2012 ha deciso quanto di seguito. Preso atto che la CPA di Salerno, partendo da un caso specifico chiede che la C.R.A. si esprima su un'attività, quella di manutenzione delle protesi dentarie presso studi dentistici ovvero avente sede dell impresa presso la sua residenza ed esercitando l attività presso terzi. precisato che l attività di manutenzione delle protesi dentarie presso studi dentistici non esiste così come definita esistendo la sola figura professionale denominata odontotecnico, ci si deve interrogare se nel caso di un'impresa che stabilmente svolge la propria attività presso un'altra in regime di autonomia e con una propria organizzazione (con materiali, personale, attrezzatura), si possa parlare o meno di attività esercitata in forma ambulante o itinerante. considerato che l'ambulante è colui che svolge l'attività su aree pubbliche o presso il domicilio del cliente/committente. Tali caratteristiche quindi non sussistono nella fattispecie di cui sopra, inoltre, l'art. 6 del R.D. 31/5/1928 n dispone esattamente "è vietato l'esercizio dell'attività ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze." Pertanto, nella citata fattispecie non si incorre in violazione del R.D. 1334/1928. Ciò chiarito, il quesito che rimane da affrontare è se eventualmente due imprese esercenti una l'attività odontotecnica e l altra di odontoiatra possano svolgerla negli stessi locali.

8 Le due imprese-professioni, entrambe in possesso dei requisiti occorrenti allo svolgimento dell'attività, devono essere completamente autonome (una con la propria iscrizione al Registro Imprese o all'albo Imprese Artigiane, l altra all ordine dei medici odontoiatri), ciascuna con una propria clientela e gestisce direttamente il rapporto col cliente ovvero pazienti e medici odontoiatri. In questo caso non sembrano esservi ostacoli al riconoscimento della qualifica Artigiana dell impresa e alla sua iscrizione all Albo, fatta salva la verifica del possesso del certificato di idoneità dei locali rilasciato dall' A.S.L. di competenza. Anche nel caso l attività di odontotecnico sia esercitata presso il domicilio-residenza dello stesso imprenditore, vanno fatto salve le autorizzazioni sanitarie. La CRA ritiene di riconosce la qualifica Artigiana a quelle imprese che, svolgendo l'attività presso il committente, si avvalgono dei locali e di parte delle attrezzature fornite dallo stesso, ma che agiscono in regime di autonomia con riferimento alla possibilità di contrattare di volta in volta i lavori da eseguire, il prezzo, i tempi di consegna, al non dover sottostare ad orari imposti dal committente, ecc. Si tratta, però di attività in cui il confine fra lavoro autonomo, lavoro subordinato e attività d'impresa è molto labile, quindi, richiedono particolari attenzioni e valutazioni da effettuare caso per caso. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

9 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Napoli, lì 23 dicembre 2011 Prot. CRA n. 001 del Ai sigg. componenti la CRA Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo D.M. 22 gennaio 2008 n.37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. - Orientamenti della CRA. La Commissione Regionale per l Artigianato della Campania nella seduta del 19 dicembre 2011, visto quanto sancito dal D.M. 37/2008, tenuto conto del parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico giusta nota n del , con la presente nota di indirizzo integra e sostituisce il precedente orientamento CRA Campania del , come di seguito riportato: 1) Attività già disciplinate dalla legge n. 46/90. Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è auspicabile salvaguardare i diritti acquisiti sulla base del principio tempus regit actum che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. A parere di questa Commissione, pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento D.M. 37/2008), devono essere abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008. L aggiornamento all Albo delle imprese Artigiane, (più precisamente l abilitazione a continuare a svolgere l attività ai sensi del D.M. 37/2008 e non più Legge 46/90) dovrà avvenire su espressa richiesta di parte alle CPA senza il pagamento di tassa di concessione governativa. 2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto Ministeriale 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto

10 citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del tempus regit actum, viene proposto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all Albo delle Imprese Artigiane alla data del 27 marzo 2008, che abbiano già svolto l attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla previa richiesta di abilitazione alle CPA competenti per territorio e pagamento della tassa di concessione governativa. Saranno le CPA a verificare, con richiesta di copie di fatture o altri documenti ritenuti idonei, l effettivo svolgimento dell attività. Si ribadisce altresì che, trattandosi di imprese Artigiane, l abilitazione all esercizio dell attività d istallazione è dovuta solo nei casi in cui i requisiti tecnico-professionali richiesti dall art. 4 del D.M. 37/2008 siano dimostrabili e quindi riconducibili al titolare d impresa nel caso di ditta individuale, al socio accomandatario nel caso di società in accomandita, all amministratore in caso di società di capitale e almeno uno dei soci partecipanti al lavoro nel caso di altre tipologie societarie iscrivibili all albo delle imprese Artigiane. 3) Requisiti tecnico-professionali A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in conformità al generale principio dell ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (L.46/90), sarà riconosciuta la qualificazione tecnico-professionale. Si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera a comma 1, dell art. 4 del suddetto provvedimento normativo. 4) Nuove definizioni abilitanti E importante tener conto del fatto che il D.M. 37/2008 ha apportato anche un riordino delle abilitazioni per lettere, rispetto alla legge 46/90, introducendo tra l altro anche nuove diciture abilitanti che non agevolano una fluida traslazione all abilitazione secondo il nuovo regolamento delle imprese già abilitate in vigenza della legge 46/90. Di seguito sono riportati una serie di casi già riscontrati in questi primi anni di applicazione del D.M. 37/2008 con i relativi suggerimenti: a) Impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere (non previsto dalla Legge 46/90) Questa autorizzazione non contemplata nella legge 46/90 ricade oggi sotto la lettera a del D.M. 37/2008. Tutte le imprese che in vigenza della L.46/90 erano abilitate alla lettera a possono fare richiesta alle CPA competenti per territorio per essere abilitate all istallazione di impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere, previo pagamento di tassa di concessione governativa e dimostrando il possesso dei requisiti professionali richiesti, secondo le modalità che le CPA riterranno più opportune. In caso contrario saranno abilitate per le sole voci contemplate sotto la lettera a della L. 46/90 con espressa limitazione dell automazione di porte, cancelli e barriere, sempre previa richiesta alla CPA competente per territorio senza il pagamento di tassa di concessione governativa. b) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b della L 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal D.M.37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a, limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera a limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa richiesta alla CPA competente per territorio, senza pagamento della tassa di concessione governativa. c) Impianti di refrigerazione Relativamente a tale tipologia d impiantistica si riscontra l esistenza di imprese che prima dell entrata in vigore del D.M. 37/08 svolgevano detta attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali. Vale solo la pena ricordare che con il termine impianti di refrigerazione si deve intendere l impiantistica del freddo come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l abilitazione di cui alla lettera c, limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, del D.M. 37/08 previo pagamento della tassa di concessione governativa.

11 Anche in questo caso si suggerisce alle CPA di richiedere all impresa documentazione atta a comprovare l installazione, l ampliamento e/o la manutenzione straordinaria di detti impianti. d) Opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione ed aereazione dei locali e opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed areazione dei locali Queste nuove definizioni, non previste nella L. 46/90, sono contemplate dal D.M. 37/2008 e ricadono rispettivamente nell ambito della lettera c e della lettera e. Tutte le imprese che sono in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti per richiedere questa abilitazione, devono fare richiesta alla CPA territoriale, previo pagamento della tassa di concessione governativa. Saranno le CPA a richiedere l opportuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti abilitanti. 5) Modulistica Al fine di uniformare ed agevolare l interlocuzione telematica con utenti ed enti istituzionali preposti, conformemente a quanto stabilito dalla L. 40/2007, dal D.P.C.M. del 6 maggio 2009 e alla delibera di orientamento della CRA Campania del 29 0ttobre 2009 è opportuno, se non indispensabile, utilizzare la modulistica allegata ( Allegato 1, SCIA impiantisti ), per ogni richiesta da inoltrare alle CPA. 6) Precisazioni Constatata le difficoltà d interpretazione sull obbligo o meno del pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno evidenziare che la normativa vigente sancisce che la tassa di concessione governativa è dovuta per ogni atto amministrativo legato a concessioni, licenze, autorizzazioni ecc. rilasciati dagli organi dell Amministrazione pubblica, il cui importo è determinato dall attività dell Amministrazione e dai vantaggi e benefici derivanti dal provvedimento amministrativo stesso, e che a carico di chi esercita un attività soggetta a tassa di concessione governativa (se non versata) si applica una sanzione che va dal cento al duecento per cento dell importo dovuto; che a carico del funzionario che emette l atto va applicata una sanzione fino a 516,00 euro; e cosa ancor più grave per l impresa, l atto va ritenuto nullo. Per cui in sintesi la tassa di concessione governativa è dovuta ogni qual volta si rilasci una nuova abilitazione (es. automazione porte, cancelli., refrigerazione, ecc..) mentre non è dovuta nei casi in cui l aggiornamento della posizione delle imprese richiedenti non preveda il riconoscimento di nuove abilitazioni. Infine, così come indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2011 Prot , si suggerisce l opportunità che le CPA informino con i mezzi ritenuti più idonei, tutte quelle imprese del settore dell installazione d impianti che a tutt oggi non hanno fatto richiesta di aggiornamento della loro posizione rispetto alle nuove disposizioni del DM 37/2008, invitandole a procedere in tal senso, informando altresì che in mancanza le stesse imprese saranno ritenute irregolarmente iscritte con conseguente nocumento all attività dell impresa stessa. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

12 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Napoli, lì 31 maggio 2011 Prot CRA n. 007 del Ai sigg. componenti la CRA Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo D.M 22 gennaio 2008 n.37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. - Orientamenti della CRA. La Commissione Regionale per l Artigianato della Regione Campania nella seduta del 23 maggio 2011 ha espresso il proprio orientamento in materia di installazione di impianti di seguito riportato.. 1) Attività già disciplinate dalla legge n. 46/90. Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è auspicabile salvaguardare i diritti acquisiti sulla base del principio tempus regit actum che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. A parere di questa Commissione, pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), devono essere abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base dell iscrizione al registro imprese o all Albo delle imprese Artigiane. L aggiornamento dell iscrizione all Albo delle imprese Artigiane dovrà avvenire d ufficio, senza pagamento della tassa di concessione governativa. 2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto Ministeriale 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del tempus regit actum, viene proposto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all Albo delle Imprese Artigiane alla data del 31/12/2007, che abbiano già svolto l attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla. Saranno le CPA a decidere se verificare con fatture o altri documenti l effettivo svolgimento dell attività. Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell abilitazione di cui all articolo 3 del decreto per l esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato

13 di iscrizione al Registro delle Imprese o all Albo provinciale delle Imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare. Opera, quindi, il riconoscimento d ufficio, quale forma di traslazione automatica delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come la richiesta di certificazioni o fatture sia delle installazioni eseguite, che dell acquisto dei componenti installati) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l esperienza lavorativa. E' evidente che laddove nello stato di iscrizione pregressa dell impresa non sia del tutto palese l oggetto dell attività specifica svolta, le Commissioni Provinciali per l Artigianato (CPA) avranno la facoltà di accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all impresa (es. fatture), in quale ramo di attività impiantistica sia stata effettivamente esercitata l attività da parte dell impresa interessata, al fine di determinare la giusta corrispondenza tra abilitazione da riconoscere e classificazione degli impianti secondo le varie lettere, nonché le eventuali voci, di cui all art. 1, comma 2 del DM 37/08. Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle tipologie di imprese che devono presentare il modello di cui sopra. Si evidenzia che quest ultima è dovuta solo nel caso di rilascio, anche d ufficio, di un abilitazione di cui l impresa non era precedentemente in possesso. A. Imprese impiantistica industriale, ovvero imprese non prima ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. Va premesso che questa fattispecie non coinvolge le imprese abilitate alla lettera a) della L 46/90 in quanto il D.P.R 447/91 - Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti segnatamente l articolo 1, comma 2 estendeva l applicazione della L. 46/90 a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d uso degli edifici nei quali erano installati. Nelle rimanenti situazioni si tratta delle imprese che svolgono, ad esempio, l attività di impiantistica nel settore non civile che, stante la precedente L 46/90, non avevano la necessità di dimostrare il possesso di particolari requisiti professionali, pur dovendo attenersi alla normativa tecnica applicabile secondo il caso, mentre ora, in applicazione del DM 37/08, devono possedere e dimostrare i requisiti prescritti dall art. 4 del citato decreto. Quest ultime imprese saranno abilitate d ufficio, secondo le modalità sopra individuate, previo versamento della tassa di concessione governativa, dal momento che alle stesse viene riconosciuta ed attribuita un abilitazione professionale di cui erano prive in precedenza. B. Impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere. Tutte le imprese che in vigenza della legge n. 46/90 hanno espressamente dichiarato di esercitare l attività di automazione di porte e cancelli saranno transitate nella lettera a) del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato e senza pagamento della tassa di concessione governativa; ciò anche nel caso in cui risultassero abilitate ai sensi della lettera b) della legge 46/90. Le imprese abilitate ai sensi della lettera a) della legge 46/90, ma che non hanno mai dichiarato di svolgere l attività di automazione di porte e cancelli, potranno precisarne l effettivo esercizio utilizzando il modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa. Al riguardo, si suggerisce alle C.P.A. di richiedere documentazione comprovante l effettivo esercizio dell attività; le imprese abilitate genericamente ai sensi della lettera b) della legge n. 46/90, che intendano automatizzare porte e cancelli, dovranno presentare una D.I.A. con riferimento alla lettera a) del D.M. 37/08 dimostrando il possesso dei prescritti requisiti professionali e pagando la tassa di concessione governativa. Le suddette imprese, una volta dimostrato il possesso dei prescritti requisiti e pagato la tassa di concessione governativa, saranno abilitate con la specifica limitazione. C. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) della L 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal DM 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a), limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera a), limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione, senza pagamento della tassa di concessione governativa. D. Impianti di refrigerazione Relativamente a tale tipologia d impiantistica si riscontra l esistenza di imprese che prima dell entrata in vigore del DM 37/08 svolgevano detta attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali. Vale solo la pena ricordare che con il termine impianti di refrigerazione si deve intendere l impiantistica del freddo come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l abilitazione di cui alla lettera c), limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi

14 natura e specie, del D.M. 37/08 senza pagamento della tassa di concessione governativa; Anche in questo caso si suggerisce alle CPA di richiedere all impresa documentazione atta a comprovare l installazione, l ampliamento e/o la manutenzione straordinaria di detti impianti. 3) Maturazione dei requisiti tecnico-professionali A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in conformità al generale principio dell ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (L.46/90), sarà riconosciuta la qualificazione tecnico-professionale. 4) Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti. Il Decreto ha rafforzato il rapporto esclusivo di immedesimazione del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Questa norma, già in vigore, potrebbe provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. In sostanza, quando le CPA rilevano situazioni in cui un medesimo soggetto ha assunto eccezionalmente l incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese, si deve applicare la nuova imposizione con una ragionevole flessibilità, ammettendo un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto, fissando un termine congruo, pari a 24 mesi a far data dalla segnalazione, per la soluzione del caso. Trascorso tale periodo, senza che l impresa abbia provveduto a quanto indicato, si avvia la procedura, tramite audizione, per la cancellazione dall Albo di tutte le Imprese Artigiane che condividono il responsabile tecnico, con conseguente segnalazione al Registro delle Imprese. L indicazione temporale di due anni è motivata dal fatto che, come è intuibile, la fase, intercorrente tra la progettazione dell impianto e la certificazione della sua conformità, spesso necessita di molto tempo e non è ammissibile che il soggetto che progetta, ovvero dimensiona l impianto come disponeva la L 46/90, non si assuma le conseguenti responsabilità dichiarandolo conforme ai sensi dell artico 7 del DM 37/08. 5) Principi di unicità e incompatibilità del Responsabile Tecnico Con riferimento all art. 2, commi 1 e 2 si ritiene che il suddetto comma 1 individui due distinte fattispecie tra loro alternative: quella dell imprenditore individuale o legale rappresentante e quella del responsabile tecnico preposto. Le limitazioni introdotto dal comma 2 (unicità ed incompatibilità) debbono di conseguenza essere applicate unicamente alla figura del responsabile tecnico, esplicitamente richiamata dall articolato, e non all imprenditore individuale o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali. 6) Requisiti tecnico-professionali: diploma di laurea Si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera a comma 1, dell art. 4 del suddetto provvedimento normativo. 7) L.25/90 Si ritiene inapplicabile quanto disposto dall art. 6 della L. 25/90 in quanto, essendo stata abrogata la L. 46/90 a cui era rifeita, non ha titolo per essere riferita alle nuove disposizioni. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

15 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Prot. CRA n. 023 del Ai sigg. componenti la CRA Napoli, lì 30 giugno 2011 Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo Legge 84/2006 Tintolavanderie riconoscimento della qualifica professionale - Orientamenti della CRA. La Commissione Regionale per l Artigianato della Regione Campania nella seduta del 16 giugno 2011 ha espresso il proprio orientamento in materia di riconoscimento della qualifica di Tintolavanderie.. Il Ministero dello Sviluppo Economico interviene a chiarire l operatività della legge n 84/2006 sulle Tintolavanderie per confermare la piena applicabilità della norma nazionale anche dopo l approvazione del dlgs n 597/2010. La legge n 84/2006 preveda all art. 4 la presenza presso ogni sede dell impresa di un responsabile tecnico in possesso dell idoneità professionale in possesso dei requisiti professionali previsti nell art. 2 comma 2 e così riassunti : a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell arco di un anno; b) attestato di qualifica in materia attinente l attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell arco di tre anni dal conseguimento dell attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. Secondo la precisazione del comma 3, il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore.

16 A seguito dell approvazione del dlgs n 59/2010 è stata modificata la lettera a) in quanto la precedente così disponeva : a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore. Inoltre è stato modificato il comma 4 dello stesso articolo 2 che attualmente prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l identificazione dei diplomi inerenti l attività, di cui al comma 2, siano stabiliti dalle regioni. Con il dlgs n 59 è stato soppresso il riferimento alla necessità di previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.questo significa che la modifica apportata alla preesistente normativa per effetto del D.lgs N 59/2010 oltre a ridurre in misura consistente la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale di cui alla lettera a), opera una netta semplificazione con riferimento al comma 4I nel prevedere che le Regioni stabiliscano i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi e identifichino i diplomi interenti l attività senza una previa determinazione dei criteri generali in sede di conferenza stato-regioni nell intento di consentire a queste ultime un più rapido intervento attuativo. Smentendo ogni visione che taluno ha voluto fornire circa la non applicabilità della legge n 84 fintanto che le Regioni non avessero istituito i corsi professionali per direttore tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico nella propria nota prot. n del 18 febbraio 2011 afferma che non si possa impedire o affermare l operatività delle disposizioni della legge n 84 per il solo fatto che le Regioni non abbiano determinato i requisiti professionali che devono essere posseduti dal direttore tecnico. In modo esplicito il Ministero afferma che non può essere vanificato o comunque rinviato a data indeterminata, rimessa alla volontà di attuazione regionale, il principio dell obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell attività, in considerazione dei possibili rischi professionali dell attività di tintolavanderia, ma al tempo stesso la mancata attivazione da parte delle Regioni dei corsi professionali per direttore tecnico non può e non deve costituire un ostacolo ingiustificato all apertura di nuove imprese del settore. E possibile pertanto individuare tre modalità per sopperire alla mancata determinazione dei requisiti professionali del direttore tecnico da parte delle Regioni : In primo luogo la normativa attualmente vigente consente l assunzione dell incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un esperienza professionale specifica maturata attraverso l inserimento rispettivamente di 1, 2 o 3 anni ai sensi della lettera d) dell articolo 2. In secondo luogo la mancata disciplina dei corsi qualificanti da parte di una singola Regione non impedisce che possa essere utilizzata la frequenza di un corso i cui contenuti siano già stati riconosciuti validi da una diversa Regione. In terzo luogo il Ministero afferma che le nuove imprese che iniziano la loro attività in regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura : 1) in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio cui fa riferimento la lettera c) dell articolo 2 della legge n 84, vale a dire il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l attività, fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità ; 2) in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio di cui sopra, con l impegno dell interessato a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale conseguito attraverso la frequenza ai corsi quando istituiti dalla Regione. Nella medesima circolare n il Ministero dello Sviluppo Economico si pronuncia anche sulla individuazione dell ente competente ad accertare i requisiti professionali del direttore tecnico, affermando che poiché l ente destinatario della segnalazione certificata di inizio attività di Tintolavanderia è l Amministrazione comunale, la stessa sarà responsabile dell accertamento suddetto. Acquisito il parere dell Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. A00DRCA/RU/8378 DEL , su richiesta della CRA, si individuano per una maggiore trasparenza i percorsi scolastici ritenuti idonei per il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della L.84/2006, valutate le competenze relative alle materie fondamentali indicate dalla norma:

17 PRECEDENTE ORDINAMENTO A. Istruzione Tecnica Industriale Indirizzo Tessile con specializzazione nella Produzione dei tessili. Indirizzo Tessile con specializzazione nella Confezione industriale. Disegnatori di tessuti. Industria Tintoria B. Istruzione Tecnica settore Tecnologico NUOVO ORDINAMENTO Indirizzo Sistema Moda articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda. Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie articolazione Chimica e materiali con integrazione di competenze di Chimica tintoria e Tecnologie Tessili. Non sono previsti ad oggi titoli di Istruzione Professionale e di Istruzione/Formazione professionale con tutte le competenze richieste. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

18 Giunta Regionale della Campania Commissione Regionale per l Artigianato Il Presidente Ai sigg. componenti la CRA Napoli, lì 1 luglio 2011 Alle Federazioni regionali dell Artigianato Alle Commissioni Provinciali per l Artigianato - Avellino - Caserta - Benevento - Napoli - Salerno Prot. CRA n. 024 del Loro indirizzi fax ed Oggetto: nota di indirizzo titolo habia riconoscimento della qualifica professionale - Orientamenti della CRA. La Commissione Regionale per l Artigianato della Regione Campania nella seduta del 30 giugno 2011 ha espresso il proprio orientamento in materia di riconoscimento dei titolo Habia in riferimento alla qualifica di acconciatore. Premesso - che la qualifica di Acconciatore è normata dall art.3 della L.174/05 che riordina e disciplina il settore (ex L.1142/70); - che la Regione Campania disciplina i corsi di qualifica con L.R. 19/87 e L.Q. 845/78; - che al termine dell attività formativa finalizzata al conseguimento della qualifica professionale di Acconciatore, previo accertamento delle competenze e superamento di esami finali, le Regioni rilasciano attestati di qualifica realizzati su modello europeo che riportano in evidenza il numero progressivo di convalida, registrato presso gli uffici del settore formazione professionale della Regione; - che l Habia non risulta, alla luce della nota dell AGC 17 Settore Formazione professionale della Regione Campania, tra gli organismi di formazione accreditati presso la Regione per l attuazione di percorsi formativi regolarmente riconosciuti a livello regionale e nazionale; Preso atto - che gli Accordi di reciprocità tra l Italia e altre nazioni prevedono la possibilità di convalidare titoli e qualifiche conseguite presso scuole e centri riconosciuti all estero, qualora frequentati da cittadini stranieri in quel determinato territorio; - che l art. 3 comma 1 del D.Lgvo 206 del attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce gli effetti del riconoscimento ovvero che persone qualificate nello Stato membro d origine possano esercitare la professione alle stesse condizioni previste dall ordinamento italiano, recitando altresì al comma 2 la professione che l interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d origine, se le attività sono compatibili

19 - che l art. 21 comma 1 lettera a) del D.Lgvo 206 del regolamenta gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento che soddisfano le seguenti condizioni, col essere stati rilasciati da un autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato Considerato - che non è ben chiaro il riconoscimento dato dal Governo Britannico all Habia, operando quest ultima per il tramite di soggetti terzi sul territorio italiano per la realizzazione di percorsi formativi in materia di acconciatura; - che il percorso formativo habia non avviene su territorio inglese bensì su suolo italiano; - che la frequentazione di tali corsi è di cittadini italiani su suolo nazionale; - che i corsi formativi non sono sottoposti a controlli di frequenza da parte delle autorità ispettive e di controllo; - che il Settore formazione della Regione Campania con nota non riconosce l Habia tra gli enti autorizzati al rilascio di qualifiche professionali abilitanti l attività di acconciatore; - che il D.Lgvo n 206 del attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce gli effetti del riconoscimento non è applicabile ai titoli Habia conseguiti su suolo Italiano da cittadini italiani. Ritiene - I titoli habia non idonei al riconoscimento della qualifica professionale abilitante all esercizio dell attività di Acconciatore. IL PRESIDENTE dott. Fabrizio LUONGO NAPOLI Centro Direzionale (Isola A/6) tel fax

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