La gestione internazionale dei processi d impresa

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1 La gestione internazionale dei processi d impresa Riflessi giuridici e fiscali per l imprenditore italiano Con riferimento alle società maltesi, alle partnership Scozzesi e all'istituto del Trust J&M Partner s Limited Registered Trust Company Company n MLR nr th Floor, Gracechurch Street London EC3V OEH United Kingdom Business Address 6 th Floor, 32 Ludgate Hill London EC4M 7DR United Kingdom Tel. +44 (0) Fax +44 (0)

2 La gestione internazionale dei processi d impresa, riflessi giuridici e fiscali per l imprenditore italiano Con riferimento alle società maltesi, alle partnership Scozzesi ed all'istituto del Trust Marco Silvio Jäggi 1-27 gennaio 2012 La competizione internazionale impone all impresa di raggiungere la massima efficienza. Questo obiettivo richiede l'analisi ed il confronto tra le diverse nazioni e giurisdizioni candidate ad ospitare tutto o parte del processo di business. I requisiti confrontabili tra locazioni destinabili ad ospitare un centro di affari possono essere elencati, non esaustivamente, in: 1. Vicinanza geografica al bacino di approvvigionamento o al mercato di sbocco. 2. Collegamenti e trasporti efficaci ed efficienti. 3. Amichevolezza della lingua di comunicazione all'interno del paese. 4. Rapporto di efficienza tra: a. costi immobiliari e accesso al mercato; b. competenza e capacità del personale disponibile e costo del lavoro. 5. Libertà economica e di accesso alle professioni. 6. Libera circolazione dei capitali. 7. Ampia rete di accordi di libero scambio e di convenzioni fiscali. 8. Burocrazia efficiente ed a bassa intensità. 9. Quadro giuridico e fiscale di riferimento non invasivo e pervasivo. 10. Prassi di applicazione delle norme proattiva all'economia imprenditoriali. 11. Agevolazioni in conto fiscale, patrimoniale ed economico. 12. Assenza o minima percezione dei fenomeni di corruttela. L'obiettivo di questo documento è quello di indicare le fiscal best practices da seguire per raggiungere l'obiettivo del promotore: ottenere la massima efficienza possibile nella gestione dei suoi affari internazionali. Obiettivo legittimo, anzi eticamente obbligatorio, per l'imprenditore che riceve il "mandato" dagli associati, dai dipendenti, dai creditori, dalla società e dai propri 1 CEO J&M Partner s Coordinatore Dipartimento di Scienze Economiche Ludes - Lugano 2/16

3 discendenti di gestire i propri affari creando il valore necessario alla difesa degli investimenti e all'incremento del patrimonio. L'imprenditore italiano, quale cittadino dell'unione Europea, ha il diritto di stabilire la propria impresa in qualunque Stato dell'unione 2. Il trattato è molto chiaro in merito, limitando questo diritto solo nel caso della difesa di norme o prassi di ordine pubblico, sanità o sicurezza, escludendo esplicitamente la correttezza dei controlli fiscali. Malgrado ciò giurisprudenza europea accreditata sanziona la scelta di stabilimento d'impresa motivata solo dalla ricerca di efficienza fiscale. L'entrata in vigore delle direttive europee sullo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni degli Stati Membri dovrebbero ridare la dignità originale al Trattato. Nell'ambito del bacino mediterraneo Malta risponde favorevolmente ai requisiti elencati nei 12 punti precedenti. Di conseguenza In questo documento si esaminano i tratti essenziali di argomenti fondamentali come: la fiscalità maltese; le agevolazioni previste dalla norma maltese nell'ambito delle partnership internazionali; La responsabilità dei partners nella partnership scozzese; gli adempimenti richiesti dalla norma italiana in relazione agli investimenti internazionali; i requisiti di residenza fiscale delle società; l'adeguatezza di istituti di segregazione per ottenere privacy e protezione patrimoniale. 2 Artt Trattato CE - allegato al termine di questo documento 3/16

4 La fiscalità d'impresa maltese Il reddito attivo 3 in capo ad una società di capitali residente a Malta è tassato con una aliquota pari al 35%. Il pagamento dell'imposta da diritto ad un credito d'imposta dei 6/7 esercitabile dal socio del soggetto giuridico maltese. L'esercizio del credito d'imposta da diritto al rimborso in specie al socio dell'imposta pagata dalla società. Di conseguenza si ha questo risultato: Reddito dichiarato dalla società 100 a) Imposte pagate dalla società 35 b) = a) * 35% Credito d'imposta esercitabile dal socio 30 c) = b) / 7 * 6 La richiesta formale, da parte del socio, di rimborso del credito d'imposta attiva la procedura di bonifico, da parte dell'amministrazione finanziaria, del valore del credito maturato. La procedura richiede 4 settimane. Il socio percipiente resta responsabile fiscalmente del valore del rimborso nella giurisdizione fiscale di residenza. Se il socio è una società di capitali registrata a Malta, ad esempio una holding, il rimborso non è imponibile secondo la norma maltese, che prevede una possibile ulteriore tassazione solo nel caso di distribuzione di dividendi dal soggetto proprietario - la holding citata - a persone fisiche, naturalmente sottoposte alla giurisdizione maltese. è 3 Si intende il reddito derivante da transazioni richiedenti ognuna attività di gestione. Ad esempio, si intende reddito attivo quello risultante da una attività di produzione e vendita di beni, oppure di acquisto e vendita di beni, oppure di vendita di servizi. Il "reddito passivo" prodotto dall'esecuzione di contratti di commissione, prestito o licenza, oppure da diritti di proprietà sociale come nel caso dei dividendi. L"amministrazione fiscale statunitense aggiunge a queste due specie una terza denominata "portfolio", riguardante principalmente i redditi da investimenti finanziari. 4/16

5 La fiscalità maltese dei redditi di una partnership internazionale La partnership è un soggetto giuridico che associa più partners per uno scopo preciso, suddividendo i redditi derivanti dalle attività svolte per raggiungere lo scopo tra i partners. Nel caso la partnership svolga a Malta le attività generanti il reddito, questo sarà imponibile secondo la norma maltese, essendo considerato un contribuente residente 4. I redditi distribuiti da una partnership ad un soggetto giuridico maltese sono trattati fiscalmente come fossero dividendi distribuiti da una società di capitali al proprio socio 5. 4 "body of persons means any body corporate, including a company, and any fellowship, society or other association of persons, whether corporate or unincorporate, and whether vested with legal personality or not;" Malta Income Act, Part I, Preliminary, section 2. 5 "dividend includes - (a) bonus shares (b) any distribution made by a partnership en commandite the capital of which is divided into shares, or by a partnership anonyme, to its partners or shareholders, respectively, and any amount credited to them as partners or shareholders;" Malta Income Act, Part I, Preliminary, section 2. 5/16

6 La responsabilità dei partners della partnership scozzese Il "caso" dei redditi passivi Secondo la normativa del Regno Unito una partnership è un accordo contrattuale registrato tra due soggetti 6. Quella stessa norma definisce una differenza importante riguardante la giurisdizione scozzese 7, secondo cui le responsabilità della partnership risalgono ai partners, implicitamente comprese quelle fiscali. Di conseguenza una partnership registrata in Scozia e che vi svolga attività atte a definirne la residenza dovrà assolvere le proprie responsabilità verso l'amministrazione fiscale del Regno Unito. In caso contrario le responsabilità fiscali sono da assolvere in capo ai partners. Ad esempio i "redditi passivi", cioè quelli prodotti da diritti contrattuali, come interessi, royalities, commissioni, canoni, o da diritti di proprietà come dividendi, buoni o cedole, subiscono la loro imposizione in capo ai partners. 6 "Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit." Partnership Act 1890, United Kingdom. 7 "In Scotland a firm is a legal person distinct from the partners of whom it is composed, but an individual partner may be charged on a decree or diligence directed against the firm, and on payment of the debts is entitled to relief pro rata from the firm and its other members." Section 4(2), Partnership Act /16

7 Norme fiscali relative agli investimenti internazionali effettuati da contribuenti italiani Il quadro giuridico italiano riferito alla fiscalità degli investimenti esteri di pertinenza di contribuenti italiani si basa su tre fonti: 1. l'insieme di norme derivanti dall'acquis communautaire europeo applicabili in Italia, 2. gli accordi bilaterali con altre nazioni che l'italia ha ratificato, 3. la normativa fiscale italiana, racchiusa nel Testo Unico Imposte e Redditi o TUIR. Le tre fonti citate permettono la definizione dei comportamenti fiscalmente legittimi e gli adempimenti che il contribuente italiano deve assolvere. Di conseguenza il quadro giuridico di riferimento può suddividersi in queste parti essenziali: a. Le regole sulla residenza fiscale delle società, questione dove recentemente l'italia si è allineata all'interpretazione internazionale che privilegia "il luogo di direzione effettiva" di un soggetto giuridico come sede di dichiarazione e contribuzione dei redditi. b. La normativa definita CFC 8, entrata in vigore una decina di anni fa e emendata ancora recentemente, richiedente al contribuente italiano proprietario di società registrate all'estero, di verificare le condizioni che rendono applicabili gli adempimenti fiscali italiani ai redditi maturati dal soggetto estero, ancorché non ancora distribuiti. I requisiti che rendono obbligatori gli adempimenti previsti da questa norma fanno rientrare nel raggio di applicabilità tutti i soggetti giuridici esteri ai cui redditi viene applicata una tassazione inferiore alla metà di quella applicata in Italia per lo stesso reddito. Questa interpretazione estensiva della prassi internazionale, definita dall'ocse 9, pone la CFC italiana in una posizione confliggente con le norme europee e i trattati fiscali bilaterali ratificati. c. Le norme sul "monitoraggio fiscale" che obbligano il contribuente italiano a dichiarare gli investimenti esteri in essere. 8 Acronimo di Controlled Foreign Companies. 9 Vedi HARMFUL TAX COMPETITION, capitolo Recommendations concerning domestic legislation and practices - pag. 40, OCSE Aprile /16

8 Requisiti di residenza fiscale delle società Il luogo dove un soggetto giuridico deve assolvere alle proprie responsabilità fiscali è legato a quello dove le persone nominate esercitano i loro poteri e prendono le loro decisioni. Quel luogo può non essere il domicilio legale o il sito di registrazione della società. La norma di riferimento per poter dirimere i conflitti di attribuzione tra autorità fiscale italiana e maltese è il trattato fiscale ratificato dai due paesi 10. La definizione della residenza fiscale di un soggetto giuridico è risolta dall'art. 4 paragrafo 3 dell'accordo, recitante: "Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva." Di conseguenza la residenza fiscale di una società è il luogo da cui partono gli impulsi volitivi determinanti l'utilizzo delle risorse e gli obiettivi del soggetto giuridico 11. I conflitti di attribuzione tra amministrazioni fiscali nazionali sono sempre dolorosi per il soggetto contribuente, classico "vaso di coccio tra vasi di ferro". A differenza di altri commentatori si ritiene determinante la composizione del Consiglio di Amministrazione, come prova determinante di residenza fiscale della società. Il promotore italiano desidera evitare questo tipo di conflitti, quindi definirà un Consiglio dove la maggior parte di consiglieri non sia contribuente in un luogo diverso da quello di registrazione della società, agli atti della società saranno rinvenibili le prove che "l'impulso volitivo" è espressione del Consiglio che si è riunito nel luogo corretto nella data definita. 10 Accordo Tra Il Governo Della Repubblica Italiana E Il Governo Della Repubblica Di Malta Per Evitare Le Doppie Imposizioni In Materia Di Imposte Sul Reddito E Per Prevenire Le Evasioni Fiscali - firmato il 16 luglio A sostegno di questa tesi si cita dottrina italiana preminente. "Ne consegue che, in via esemplificativa, il place of effective management deve essere situato nel paese della holding stessa e da questo deve promanare l'impulso volitivo inerente l'attività della società" Esterovestizione e residenza - Piergiorgio Valente - IPSOA 2008 "... ha individuato una serie di indicatori per l'attribuzione della residenza, riconducibili a: Se tutti gli amministratori della società hanno residenza in Italia, la società avrà la sua sede di amministrazione in Italia. Ma qualora sussistessero prove dello spistamento effettivo di tutti gli amministratori nella sede estera (biglietti aerei, ricevute di taxi e simili) nel giorno fissato per l'adunanza dell'organo, non potrebbe negarsi la residenza fiscale all'estero." Manuale di Fiscalità Internazionale - Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini, Anna Sfondrini - Wolters Kluwer Italia /16

9 La stabile organizzazione È possibile che la gestione del business possa richiedere che particolari operazioni siano svolte in una giurisdizione fiscale diversa da quella di residenza della società. Anche in questo caso la norma vincolante per i contribuenti e le amministrazioni è, nel caso Malta/Italia, l'accordo citato in precedenza. In particolare l'art. 5 definisce le fattispecie entro cui ricade la Stabile Organizzazione (vedi allegato). Non è consigliabile esercitare le attività ricomprese nella lista definita nell'art. 5 dell'accordo citato, senza adempiere alla norma interna del paese dove queste attività sono svolte. Come consuetudine le "stabili organizzazioni" devono essere registrate,o quantomeno l'autorità fiscale dove le attività sono svolte deve esserne informata. Da ciò discenderà la necessità di elaborate una contabilità delle attività svolte dalla "stabile organizzazione" ed una dichiarazione dei redditi. In questo modo si ottiene la formazione di un nuovo soggetto fiscale - in alcune giurisdizioni denominata branch, Zweigniederlassung, succursale - che dovrà onorare le responsabilità fiscali in giurisdizione diversa da quella di residenza della società. Si consiglia la progettazione accurata di questa fattispecie, evitando in questo modo conflitti, purtroppo tipici, di attribuzione del reddito tra la società e la stabile organizzazione. La progettazione accurata deve produrre un documento impegnativo per l'amministrazione fiscale di residenza della stabile organizzazione e per la società, con l'obiettivo di evitare futuri conflitti di attribuzione. 9/16

10 Istituti di segregazione per ottenere privacy e protezione patrimoniale. La necessità sempre più sentita, soprattutto dagli imprenditori italiani, di proteggere il loro patrimonio e la privacy eticamente legittima si esprime nell'esigenza di segregare il patrimonio. Il Trust, riconosciuto sia dall'ordinamento maltese sia da quello italiano, è certamente l'istituto più adattabile alle esigenze patrimoniali del imprenditore e della sua famiglia. Il Trust è un istituto di segregazione patrimoniale. La segregazione separa il patrimonio dal precedente proprietario, il settlor, assegnandolo ai beneficiari. Questa transizione di proprietà protegge il patrimonio dai rischi generabili dagli eventi della vita del settlor. Il Trust istituito con beneficiari individuabili solo alla fine rende il patrimonio inaggredibile ai terzi per tutta la durata dell'istituto. Gli elementi che rendono giuridicamente riconoscibile un Trust di protezione patrimoniale sono: la volontà del settlor di conferire del patrimonio in un Trust; la possibilità di individuare i beneficiari del patrimonio, del reddito e dei diritti patrimoniali; l'esistenza di un trustee che controlli il patrimonio conferito; la produzione a cura del settlor di un deed descrivente le regole di gestione e suddivisione del patrimonio tra i beneficiari e le regole per la loro individuazione. Ovviamente la presenza di un patrimonio conferito è condizione essenziale all'esistenza di un Trust. In presenza dei requisiti citati nel paragrafo precedete gli Stati che hanno ratificato la relativa Convenzione dell'aja sono in grado di riconoscere l'istituto e gli effetti segregativi sul patrimonio. Le giurisdizioni anglosassoni dispongono nel proprio ordinamento, da secoli, degli strumenti giuridici atti a riconoscere il trust ed i suoi effetti. Al contrario le giurisdizioni civil law non dispongono di mezzi, nell'ordinamento nazionale, per poter riconoscere l'istituto, per alcuni di questi paesi il riconoscimeno passa necessariamente attraverso le statuizioni della Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. Le giurisdizioni civil law che hanno ratificato la Convenzione sono: Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, San Marino, Svizzera. Le giurisdizioni common law che hanno ratificato la convenzione, malgrado riconoscessero già l'istituto ed i suoi effetti, sono: 10/16

11 Australia, Canada (tranne Quebec), Regno Unito. Stati Uniti d'america, Cipro e Francia hanno firmato la convenzione ma non l'hanno ancora ratificata. La Repubblica Popolare Cinese riconosce il trust limitatamente alla zona di Hong Kong. Come è possibile segregare un patrimonio utilizzando l'istituto del Trust? Il metodo più semplice è quello di conferire il patrimonio nel capitale sociale di un soggetto giuridico registrato in una giurisdizione che riconosce il Trust. Una volta registrato il soggetto giuridico, ad esempio una holding residente a Malta, conferendo il patrimonio nel capitale sociale della novella società, sarà possibile conferire in trust le quote della società testé registrata per ottenere che il patrimonio sia segregato, destinato agli obiettivi definiti dal settlor, e protetto. Dal punto di vista della responsabilità fiscale, questa deve essere assolta dal trustee, nella sua giurisdizione di residenza, ad esempio Malta o il Regno Unito. Il settlor residente in Italia non ha più responsabilità fiscali verso l'amministrazione italiana, avendo egli "donato" il patrimonio ai propri discendenti. I beneficiari del Trust, discendenti del settlor, adempiranno alle proprie responsabilità fiscali, nel paese dove risiederanno nel momento in cui riceveranno il patrimonio o i redditi da esso prodotto. La scelta di conferire sequenzialmente il patrimonio nel capitale di una società e le quote della società nel trust permette al patrimonio di essere investito in beni mobili od immobili anche in Italia. Dà la possibilità al settlor di sedere nel consiglio di amministrazione della holding maltese (vedi esempio sopra), anche a tutela degli obiettivi del settlor e dei diritti dei beneficiari. 11/16

12 ALLEGATI TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA CAPO 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO Articolo 43 Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla liberta di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresi alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La liberta di stabilimento importa l'accesso alle attivita non salariate e al loro esercizio, nonche la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. Articolo Per realizzare la liberta di stabilimento in una determinata attivita, il Consiglio, in conformita della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. 2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu delle disposizioni che precedono, in particolare: a) trattando, in generale, con precedenza le attivita per le quali la liberta di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi; b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di cono- scere le situazioni particolari all'interno della Comunita delle diverse attivita interessate; c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta di stabilimento; d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attivita non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita di cui trattasi; 12/16

13 e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2; f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta di stabilimento in ogni ramo di attivita considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. Articolo 45 Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivita che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo escludere talune attivita dall'applicazione delle disposizioni del presente capo. Articolo Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu di queste ultime lasciano impre- giudicata l'applicabilita delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita pubblica. 2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni. Articolo Al fine di agevolare l'accesso alle attivita non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformita della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalita, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra- tive degli Stati membri relative all'accesso alle attivita non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimita, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 13/16

14 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppres- sione delle restrizioni sara subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri. Articolo 48 Le societa costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita principale all'interno della Comunita, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa si intendono le societa di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa che non si prefiggono scopi di lucro. 14/16

15 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Articolo 5 - Stabile organizzazione Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi; h) la prestazione di servizi, ivi comprese l'attivita di consulenza, effettuata da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale se tale attivita si protrae nel Paese, per lo stesso progetto o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi nel corso di un biennio. 3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al 15/16

16 paragrafo 5 - e considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita. 6. Il fatto che una societa residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa residente di uno Stato contraente ovvero svolga la sua attivita in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa una stabile organizzazione dell'altra. 16/16

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