REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. Articolo 125 Decreto legislativo n. 163/2006

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1 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA Articolo 125 Decreto legislativo n. 163/2006 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 settembre 2011

2 Indice Art. 1 Scopo... 3 Art. 2 Oggetto... 3 Art. 3 Ulteriori ipotesi di affidamento in economia... 6 Art. 4 Affidamento diretto... 6 Art. 5 Programmazione... 6 Art. 6 Responsabile del Procedimento... 7 Art. 7 Compiti del Responsabile del procedimento Art. 8 Direttore dell esecuzione... 9 Art. 9 Forme della procedura... 9 Art. 10 Amministrazione diretta... 9 Art. 11 Cottimo fiduciario... 9 Art. 12 Albo Fornitori Art. 13 Procedura di scelta del contraente Art. 14 Invito ed offerta Art. 15 Criteri di aggiudicazione ed anomalie delle offerte Art. 16 Esame dell offerta e aggiudicazione Art. 17 Contratto Art. 18 Garanzia fideiussoria Art. 19 Collaudo, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione Art. 20 Pagamento..15 Art. 21 Termine di conclusione del procedimento Art. 22 Pubblicità e comunicazioni 15 Art. 23 Rinnovo dei contratti..16 Art. 24 Modifiche al regolamento Art. 25 Entrata in vigore

3 Art. 1 Scopo 1. Il presente Regolamento disciplina l acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ai sensi degli artt. 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163) 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare tempestività ed efficienza nell acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei principi di economicità dell azione amministrativa, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dall art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Art. 2 Oggetto 1. L acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è consentita per i beni e servizi di seguito elencati, quando l importo della spesa sia inferiore ad Euro ,00 1 (centonovantatremila/00), IVA esclusa. Beni: - acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; - materiale di cancelleria, carta, modulistica, materiale di rappresentanza e materiale tipografico; - materiale di facile consumo (toner, carta igienica, detergenti); - libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere e abbonamenti a periodici, anche on line, e ad agenzie di informazione; - fotocopiatrici, stampanti, fax, distruggi-documenti, lettori di badge, calcolatrici, climatizzatori, apparecchi telefonici ed accessori e altre apparecchiature e attrezzature d ufficio necessarie al corretto svolgimento dell attività aziendale; - acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di prodotti hardware, reti e sistemi informatici, materiale informatico di consumo, prodotti software e relative licenze d uso, aggiornamenti e canoni di manutenzione; 1 Importo così modificato dal Regolamento (CE) n. 1177/

4 - locazione di beni mobili, immobili; - locazione finanziaria; - acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di arredi e complementi di arredo, ivi compresi armadi, scrivanie, lampade da tavolo, poltrone, divani, tappeti, appendiabiti, piante, segnaletica per uffici, targhe e quant altro necessario per l arredamento e la funzionalità degli uffici; - impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio - casseforti ed armadi blindati; - beni per l igiene e la pulizia dei locali aziendali; - beni ed apparecchiature necessarie per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali; - bevande, derrate alimentari ed erogatori/distributori di cibi e/o bevande; - divise e capi di vestiario per il personale; - somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, smaltimento rifiuti; - colori, vernici, materiale di ferramenta e per l elettricità; - fideiussioni. Servizi: - corsi di formazione, partecipazione e organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, ivi compreso il supporto alla realizzazione di stand, fiere e simili; - consulenza ed incarichi professionali di carattere legale, gestionale, fiscale, contabile, tributario, amministrativo e tecnico; - supporto specialistico, assistenza tecnica e realizzazione di prodotti software ivi compresi i sevizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; - servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio; - servizi telefonici; - servizi di selezione del personale; - 4 -

5 - servizi di manodopera specializzata; - servizi logistici (esercizio impianti, utenze, pulizie, derattizzazione, disinfestazione); - servizi postali e telegrafici, di spedizione, agenzie di recapito, corrieri, imballaggio e facchinaggio, comprensivi di trasporto di rifiuti speciali; - spese di rappresentanza, agenzie viaggi e servizi alberghieri; - servizi di ristorazione e catering; - servizi di informazione, consultazione, elaborazione dati, data entry e archiviazione di documenti su supporti informatici; - servizi di stampa, tipografia, litografia, registrazione, proiezione audio-video e fornitura dei relativi materiali e apparecchiature; - servizi di traduzione e interpretariato; - servizi bancari, assicurativi, di brokeraggio, finanziari e notarili; - servizi di sorveglianza e vigilanza; - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell opinione pubblica; - servizi di comunicazione e divulgazione attività societarie, pubblicità su giornali televisioni e radio; - servizi di formazione del personale (tra cui corsi di perfezionamento); - servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro; - servizi per il personale (trasferte, mensa, servizi bancari e simili); - servizi medici e sanitari; - servizi relativi agli asili nido aziendali; - servizi ricreativi e sportivi; - servizi di rilascio di certificati ed esecuzione di pratiche amministrative. 2. L importo indicato al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie di cui all art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici. 3. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina contenuta nel presente Regolamento

6 Art. 3 Ulteriori ipotesi di affidamento in economia 1. Il ricorso alla procedura di acquisto in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi: - risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; - acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; - interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fini di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. Art. 4 Affidamento diretto 1. E consentito l affidamento diretto quando l importo della spesa sia inferiore a Euro ,00 (quarantamila/00), IVA esclusa 2. Art. 5 Programmazione 1. Ciascuna Funzione predispone, entro il 15 (quindici) ottobre di ogni anno, il Piano dei Fabbisogni relativo alle acquisizioni di beni e servizi di interesse della Funzione da effettuarsi nell anno successivo. Detto Piano dei Fabbisogni rappresenta i beni e i servizi da acquistare, i quantitativi massimi, la durata della fornitura o del servizio ed il termine entro il quale la detta fornitura deve essere disponibile. Il Piano dei Fabbisogni della Funzione è inviato alla Funzione Affari legali e generali che, entro i successivi 15 (quindici) giorni, redige il Piano dei Fabbisogni di Equitalia Giustizia S.p.A. aggregando tutti i fabbisogni per 2 Art. 125, comma 10, D.Lgs. 163/06. Importo modificato dalla Legge del 12 luglio 2011, n. 106 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011, n

7 categorie merceologiche omogenee e definendo, nel rispetto delle priorità di ciascuna Funzione, il calendario degli acquisti per l anno successivo. Art. 6 Responsabile del procedimento 1. Con il provvedimento con cui si avvia il procedimento di acquisto, l Amministratore delegato o, per gli acquisti non oggetto di delega, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Responsabile del procedimento. 2. Il Responsabile del procedimento è un dipendente di ruolo di Equitalia Giustizia S.p.A., anche di qualifica non dirigenziale, con adeguata competenza in relazione ai compiti per cui è nominato. Art. 7 Compiti del Responsabile del procedimento 1. Il Responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, assume in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza dell intero procedimento. In particolare, il Responsabile del procedimento 3 : a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1, del D.P.R. 207/2010 curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; b) formula proposta ad Equitalia Giustizia S.p.A. sul sistema di affidamento dell'intervento; c) coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento; d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire; e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice ed Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; 3 Specifiche previste dall art. 273 del D.P.R. 207/

8 f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti di Equitalia Giustizia S.p.A. eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente di Equitalia Giustizia dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'osservatorio dei Contratti pubblici degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; j) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti. 2. Salva diversa determinazione dell organo competente, il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell esecuzione del contratto. 3. Il Responsabile del procedimento ha, inoltre, l obbligo di collaborare costantemente all aggiornamento del Repertorio dei contratti, cartaceo o informatico, contenente l elenco, con numerazione progressiva, di tutti i contratti stipulati da Equitalia Giustizia S.p.A., tenuto dalla Funzione Affari legali e generali. 4. Il suddetto Repertorio deve riportare le seguenti informazioni: - oggetto del servizio o della fornitura; - denominazione del soggetto aggiudicatario; - data di aggiudicazione; - 8 -

9 - data di scadenza del servizio o termine previsto per l esecuzione della fornitura; - importo, IVA esclusa, dell affidamento. 5. Il Responsabile del procedimento collabora con la Funzione Affari legali e generali, la pubblicazione dell esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sul sito internet.equitaliagiustizia.it. Art. 8 Direttore dell esecuzione 1. Il Direttore dell esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Art. 9 Forme della procedura 1. Ai sensi del presente Regolamento, l acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire: - mediante amministrazione diretta; - mediante cottimo fiduciario. Art. 10 Amministrazione diretta 1. L amministrazione diretta è una procedura per cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio di Equitalia Giustizia S.p.A., o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento. Art. 11 Cottimo fiduciario 1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui l acquisizione di beni e servizi avviene mediante affidamento a terzi

10 2. Per le forniture dei beni e servizi di cui all articolo 3 di importo pari o superiore a Euro ,00 (quarantamila/00) ed inferiore ad ,00 (centonovantatremila/00) oltre IVA, l affidamento avviene attraverso la consultazione di operatori economici individuati da Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi del presente Regolamento. 3. L affidamento dei servizi e l acquisizione dei beni mediante cottimo fiduciario avviene anche mediante il ricorso al mercato elettronico di cui all art. 328, del D.P.R. 207/2010 4, attraverso la consultazione degli operatori economici scelti da Equitalia Giustizia S.p.A.. Art. 12 Albo Fornitori 1. Nel rispetto della vigente normativa, Equitalia Giustizia S.p.A. istituirà un proprio Albo Fornitori suddiviso per categorie merceologiche contenente l elenco degli operatori economici dotati di requisiti predeterminati, che possono partecipare alle procedure di acquisto in economia. 2. L iscrizione in tale Albo non sarà, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. 3. Equitalia Giustizia S.p.A., in alternativa ovvero in concorso con quanto previsto dal precedente comma 1, potrà stipulare Convenzioni con altre Società del Gruppo Equitalia per la costituzione e la gestione in forma aggregata di un Albo Fornitori comune ovvero per l adesione ad un Albo Fornitori già costituito. Art. 13 Procedura di scelta del contraente 1. Sulla base degli elementi individuati con determina dell Amministratore delegato o con delibera del Consiglio di Amministrazione, Equitalia Giustizia S.p.A. invita almeno 5 operatori economici a presentare offerta. 2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di cui all art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero utilizzando l Albo Fornitori di Equitalia Giustizia S.p.A. ovvero l Albo Fornitori delle Società del gruppo Equitalia S.p.A.. 4 Così come previsto dall art. 335 del D.P.R. 207/

11 Art. 14 Invito ed offerta 1. La lettera d invito sottoscritta anche con firma digitale, è trasmessa mediante raccomandata a/r, fax o Posta Elettronica Certificata. 2. La lettera d invito deve contenere le seguenti informazioni: - l oggetto della prestazione; - le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto; - il nominativo del Responsabile del procedimento; - il codice identificativo gara (CIG); - il prezzo base, IVA esclusa; - le modalità di scelta del contraente; - il criterio di aggiudicazione; - gli elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; - il termine di presentazione dell offerta, non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi e, comunque, un termine congruo in relazione alla complessità della fornitura o del servizio richiesti, dal ricevimento della richiesta dell offerta stessa; - i riferimenti del committente; - le modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio tra cui il termine di esecuzione della prestazione; - le modalità e i termini di pagamento; - il termine (in giorni) di validità delle offerte; - le garanzie richieste; - le penali; - l eventuale clausola con la quale Equitalia Giustizia S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida, ovvero nell ipotesi in cui l offerta migliore non possa considerarsi idonea a soddisfare alle esigenze di Equitalia Giustizia S.p.A.;

12 - la richiesta di dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria richiesti all operatore economico invitato; - la richiesta di fornire, prima dell eventuale stipula del contratto, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA ed il DURC; - l obbligo di redigere l offerta secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito; - l obbligo dell appaltatore di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; - la richiesta della dichiarazione con cui l appaltatore accetta, in caso di affidamento, le condizioni contrattuali e le penali; - l avvertenza che il contratto sarà registrato solo in caso d uso; - gli ulteriori elementi necessari in relazione al bene o servizio da acquisire. Art. 15 Criteri di aggiudicazione ed anomali delle offerte Congruità dei prezzi 1. Gli acquisti di beni e servizi disciplinati nel presente Regolamento sono aggiudicati secondo uno dei seguenti criteri: - Criterio del prezzo più basso: in tal caso, la fornitura del bene o l esecuzione del servizio oggetto del contratto dovrà conformarsi alle prescrizioni tecnicooperative contenute nell invito; - Criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa: da valutarsi in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, l assistenza tecnica. In tal caso il criterio applicato per l aggiudicazione della gara dovrà essere menzionato nella lettera di invito. 2. In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso rispetto all importo fissato a base d asta

13 3. L accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, avvalendosi anche dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, del D.P.R. 207/ Nel caso in cui talune offerte presentino carattere anormalmente basso, Equitalia Giustizia S.p.A. procede in conformità agli artt. 88, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. Art. 16 Esame dell offerta e aggiudicazione 1. L esame, la valutazione e l aggiudicazione delle offerte sono effettuate, per l aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, dal Responsabile del procedimento, mentre per l aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell articolo 84, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici. 2. Delle attività svolte in sede di esame delle offerte ed aggiudicazione viene redatto apposito processo verbale che, oltre a dar conto delle attività svolte di cui al comma che precede, deve contenere le seguenti informazioni: - nome e indirizzo dell amministrazione aggiudicatrice; - oggetto e valore del contratto; - nomi dei candidati/offerenti presi in considerazione; - nome dei candidati/offerenti esclusi e motivi dell esclusione; - nome dell aggiudicatario e motivi della scelta; - motivazione dell eventuale mancata aggiudicazione. Art. 17 Contratto 1. A seguito dell aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, e previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione, si procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge. 5 Così come previsto dall art. 336 del D.P.R. 207/

14 2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali, l aggiudicatario dovrà produrre la documentazione indicata nella lettera di aggiudicazione. 3. Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata e può anche consistere in apposito scambio di lettere che riportano i medesimi contenuti della lettera di invito. 4. Il contratto è sottoscritto dall Amministratore delegato ovvero da altro soggetto delegato dall Amministratore stesso, ovvero, nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione stesso. 5. Le eventuali spese di contratto (bollo, registrazione, copie, e simili) sono a carico del Fornitore. Art. 18 Garanzia fideiussoria 1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei Contratti Pubblici. 2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Art. 19 Collaudo, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione 1. I servizi e i beni acquisiti sono soggetti rispettivamente a verifica di conformità o a collaudo al fine di accertare l esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. 2. Il collaudo o la verifica di conformità sono eseguiti, entro 20 (venti) giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione o nel diverso termine previsto dal contratto, dal Direttore dell esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità

15 e ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti. 3. Il collaudo non potrà, in ogni caso, essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione. 4. Qualora le particolari caratteristiche dei servizi e dei beni non consentano il collaudo e la verifica di conformità delle prestazioni nel loro insieme, Equitalia Giustizia S.p.A. effettua adeguati controlli a campione. 5. Al termine delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità, è redatto sintetico verbale, sottoscritto dal Direttore dell esecuzione, ai sensi dell art. 319, del D.P.R. 207/2010. Art. 20 Pagamento 1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto, a decorrere dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Art. 21 Termine di conclusione del procedimento 1. Il procedimento deve concludersi entro 120 (centoventi) giorni dall inoltro della lettera di invito salvo che, per la complessità della valutazione, non sia necessario un termine superiore, eventualmente stabilito nella determina a contrarre, ovvero salvo che, nel corso della procedura, non si renda necessario disporre una proroga. Art. 22 Pubblicità 1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. Art. 23 Rinnovo dei contratti 1 Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi

16 Art. 24 Modifiche al regolamento 1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 25 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet.equitaliagiustizia.it

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