Capitolo Terzo I profili processuali: il raccordo con gli istituti codicistici
|
|
- Giorgiana Vaccaro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capitolo Terzo I profili processuali: il raccordo con gli istituti codicistici Sommario: 1. Potere di iniziativa investigativa motu proprio dell organo di polizia e atti di investigazione simulata 2. Il ruolo del pubblico ministero nello svolgimento delle operazioni sotto copertura finalizzate all acquisizione della notizia di reato: i discussi rapporti tra autonomia dell organo amministrativo e poteri d indagine dell organo inquirente 3. La configurazione processuale dell agente provocatore: la compatibilità con la qualifica di testimone 4. Dubbi sull applicabilità del divieto di cui all articolo 62 c.p.p. alle dichiarazioni rese dall indagato all agente sotto copertura e sulla testimonianza de relato ex art. 195, comma 4 c.p.p. 5. Le dichiarazioni indizianti e la questione della compatibilità con le operazioni undercover 6. La testimonianza anonima: la novità legislativa nazionale 7. Le relazioni di servizio dell ufficiale di polizia giudiziaria infiltrato e la loro utilizzabilità processuale 8. Le registrazioni fonografiche dell agente sotto copertura 9. Prove illecite e prove illegittime acquisite dall agente provocatore 10. L utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti per reati diversi da quelli per i quali l attività sotto copertura è stata autorizzata 11. La conformità tra la disciplina delle indagini sotto copertura e la CEDU nella giurisprudenza europea e nazionale 1. Potere di iniziativa investigativa motu proprio dell organo di polizia e atti di investigazione simulata Gli interventi legislativi che dagli anni 90 in poi hanno riguardato le operazioni sotto copertura, pur se non hanno inciso direttamente sul codice di rito, hanno inevitabilmente sortito effetti riflessi sullo stesso, creando agli interpreti non pochi problemi di coordinamento sia con la disciplina concernente la fase delle indagini preliminari che con quella del dibattimento. Non è da dimenticare, inoltre, la questione relativa alla dialettizzazione tra iniziativa motu proprio della polizia e i diritti fondamentali. In particolare, con riferimento alle indagini preliminari si è discusso in passato sul ruolo assunto dalla notitiza criminis nel caso di operazioni sotto copertura.
2 70 l agente sotto copertura Detto altrimenti si è cercato di verificare, e sul punto si sono fronteggiati due orientamenti contrapposti, se le operazioni sotto copertura della polizia giudiziaria potessero essere svolte solo a seguito dell acquisizione di una notitia criminis 1 oppure prescindendo da quest ultima. La questione è tutt altro che meramente teorica poiché nell uno o nell altro caso la notitia criminis assumerebbe una funzione diversa. Nella prima ipotesi sarebbe presupposto di legittimità delle operazioni sotto copertura, mentre nella seconda, lungi dal qualificarsi quale presupposto, assumerebbe il ruolo di scopo cui le indagini medesime sono dirette. La previsione di una scriminante rivolta esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e la funzione delle operazioni rivolte all acquisizione di elementi di prova, dimostrerebbero che le operazioni sotto copertura possano effettuarsi soltanto a seguito dell integrazione della notizia di reato 2. Ciò verrebbe corroborato anche dai principi generali del nostro sistema dai quali è evidente che le funzioni repressive della polizia giudiziaria sono tutte finalizzate a svolgere indagini e a raccogliere elementi necessari per consentire al pubblico ministero di determinarsi in ordine all azione penale; le funzioni preventive, invece, si esauriscono sul piano dell impedimento di conseguenze ulteriori dei reati di cui abbia notizia, non estendendosi alla possibilità della commissione di reati in funzione della prevenzione di altrui 3. La stessa giurisprudenza della Cassazione ha sostenuto sul punto che non può farsi discendere dall obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e assicurare i colpevoli alla giustizia l esclusione, ex art. 51 c. p., della responsabilità del cosiddetto agente provocatore di polizia giudiziaria, giacché è adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori 4. Tuttavia la legislazione emergenziale che ha caratterizzato gli anni 90 e che ha riguardato le operazioni sotto copertura, è stata 1 Vedi S. Zeuli, Terrorismo internazionale, Simone, Napoli, 2002, In tal senso A. Filippini, Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profili processuali, in Dir. pen. proc., 2002, Cfr. D. Bertaccini, sub art. 4-terdecies, D.L. 272/2005, in Legisl. pen., 2006, 406; R. Minna, Terrorismo 2001, in Dir. pen. proc., 2002, Vedi Cass. pen., , Carista, in CED Cass,
3 Capitolo III I profili processuali 71 l argomentazione su cui ha fatto leva altro orientamento 5 per giustificare l esperibilità di tali particolari tecniche investigative, sia come mezzi di ricerca della prova, e quindi in conformità a quanto sostenuto dall altro orientamento, sia come attività di prevenzione e di ricerca della notizia di reato 6. Del resto questo si ricaverebbe anche dalla duttilità temporale dell articolo 348 c.p.p. che è norma programmatica in base alla quale qualora il pubblico ministero, all esito dell avvenuta trasmissione della notizia di reato ad opera della polizia giudiziaria, non provveda ad impartire proprie direttive, troverebbe applicazione la disposizione di cui all articolo 348, comma 1 c.p.p. legittimante l organo di polizia al compimento di autonomi atti investigativi 7. È di tutta evidenza che la questione, come precedentemente detto, è legata a filo doppio con la tematica dei rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero e con quella relativa all ampiezza del potere della polizia giudiziaria di intraprendere attività investigative motu proprio. La disamina delle norme che disciplinano le attività undercover 8, correlativamente alla disciplina del codice del 1988, nonché le indicazioni contenute nella delegazione governativa 9, evidenziano come in entrambi i casi la polizia giudiziaria abbia un autonomo potere di iniziativa investigativa senza che necessiti la previa autorizzazione dell autorità giudiziaria e tale da poter definire le attività sotto co- 5 Ad esempio la legge n. 289 del 1998, per contrastare la criminalità nel mondo informatico, prevede l utilizzo di chat, siti, liste di conversazione, al fine di provocare reati di pedopornografia e, quindi, per acquisire una notitia criminis prima inesistente. Ancora è il caso del d.l. n. 374 del 2001 che in sede di conversione ha visto escludere dall art. 4 l inciso per cui procedono, con la conseguenza, quindi che se tale inciso giustificava un utilizzo delle operazioni sotto copertura solo a procedimento penale instaurato, la sua espunzione ammette il loro utilizzo anche prima. In tale senso C. Piemontese, sub. art. 4, d.l. 374/2001, in Legisl. pen. 2002, 791; G. Melillo, Le recenti modifiche alla disciplina dei procedimenti relativi ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione, op. cit., Vedi A. Landolfi, L acquisto simulato di stupefacente: analisi di esperienze giudiziarie, in Quaderni C.S.M., 1994, n. 71, 182; G. Amato, I traffici illeciti di sostanze stupefacenti, Giuffrè, Milano, 1999, In tal senso F. P. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria, Cedam, Padova, 2002, 509; nello stesso senso in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 1999, Bartoli, in C.E.D. Cass., n Il riferimento è in particolare all articolo 9, comma 11 della legge n. 146 del Il riferimento è alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
4 72 l agente sotto copertura pertura come un corollario del generale potere di iniziativa investigativa della polizia giudiziaria 10. Ciò sarebbe desumibile dalla particolare duttilità dell articolo 348, comma 2 c.p.p. che, nel definire l attività investigativa come quella volta all identificazione dell autore e alla ricerca di fonti e di elementi probatori, è capace di accludere in seno a se stessa ogni disposizione concernente attività motu proprio della polizia giudiziaria, ivi comprese quelle sotto copertura. Tale norma, quindi, è da considerare come norma programmatica che non si sovrappone alle specifiche disposizioni fondative delle facoltà particolari 11. Tuttavia, però, se è vero che la polizia giudiziaria gode di un potere di iniziativa investigativa autonoma, è pur vero che tale discrezionalità non è assoluta giacché attiene all an ma non anche il quomodo. Difatti, in base al codice di rito 12 e nel pieno rispetto della riserva di legge, l organo suddetto può decidere in merito all opportunità di utilizzo di uno dei mezzi investigativi previsti per legge e, comunque, in conformità alle condizioni e alle forme anch esse stabilite a priori dal legislatore. Allo stesso modo anche in tema di operazioni sotto copertura c è una tipizzazione delle stesse da parte del legislatore oltre che una previsione sempre ex lege delle condizioni e delle forme di utilizzabilità. Al contempo, però, come previsto dall articolo 9, comma 5 della legge n. 146 del 2006, si riconosce alla polizia giudiziaria il potere di disporle autonomamente, salvo l obbligo di informazione al pubblico ministero. 10 Vedi G. Amato M. D andria, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1990; G. Conti A. Macchia, voce Indagini preliminari, in Enc. Giur. Treccani, XVI, Roma, 1990, 1 ss; L. D ambrosio P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, Cedam, Padova, 1998; A. Scaglione, L attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, Giappichelli, Torino, 2000; P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e pubblico ministero nelle indagini preliminari: acquisizione della notitia criminis e ricerca delle fonti di prova, in Giust. pen., 1990, III, 388 ss; G. P. Voena, voce Investigazioni ed indagini preliminari, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, 264 ss. 11 In tal senso F. P. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria, op. cit., 508; analogamente E. Cesqui, Sub art. 348 c.p.p., in AA. VV., Codice di procedura penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, G. Lattanzi-E. Lupo (a cura di), I, Giuffrè, Milano, 1998, Il riferimento è al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale intitolato Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria.
5 Capitolo III I profili processuali 73 Che l articolo 348 c.p.p. si presti ad essere letto in modo così duttile senza che rappresenti alcun problema l assenza di un elencazione degli atti da poter compiere, è confermato anche dalla giurisprudenza. Sul punto, infatti, la Cassazione afferma che alla stregua del combinato disposto degli articoli 55 e 348 c.p.p., si afferma il principio di atipicità degli atti investigativi della polizia giudiziaria; di conseguenza, per tale soggetto processuale, competerebbe il potere dovere di compiere di propria iniziativa, sino a quando il pubblico ministero non abbia impartito al medesimo apposite direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, ogni atto investigativo reputato necessario per l accertamento del fatto illecito e per l identificazione del reo, non esclusi quegli atti ricognitivi che quest ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l individuazione di persone o di cose, ancorché non espressamente indicati nell elencazione contenuta nell articolo 348 predetto, che deve considerarsi meramente esemplificativo 13. Da quanto finora detto si evince in modo lapalissiano che la libertà d iniziativa investigativa della polizia giudiziaria non dialoghi in modo del tutto conforme con le libertà fondamentali dell individuo. Si tratta di una tematica particolarmente delicata e più volte oggetto di disquisizione anche con riferimento alla stessa autorità giudiziaria. Non poche sono state le discussioni aventi ad oggetto l opportunità di riconoscere all autorità giudiziaria poteri di emanare, prima della formazione del giudicato penale, provvedimenti che sebbene legittimi fossero limitativi delle libertà fondamentali. Per non dire delle questioni che in dottrina si sono poste con riferimento alla presunta costrizione del principio costituzionale di non colpevolezza ex art. 27 Cost 14. È chiaro che se dubbi si sono posti in riferimento a provvedimenti posti in essere dall autorità giudiziaria, a maggior ragione gli stessi si pongono con riferimento all iniziativa investigativa intrapresa motu proprio da chi non è annoverabile nell ambito dell ordine giudiziario Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 settembre 1997, Chirico, in C.E.D. Cass., n Cfr. A. Dalia, voce, Sequestro penale, in Dizionario di diritto e procedura penale, G. Vassalli (a cura di), Giuffrè, Milano, 1986, 961; V. Garofoli, Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1168 ss. 15 Vedi B. Bruno, voce, Polizia giudiziaria, in Enc. Dir., XXXIV, Milano, 1985, 6; D. Siracusano, Pubblico ministero e polizia giudiziaria, in Giust. pen., 1989, III, 147; P.
6 74 l agente sotto copertura Tuttavia, se il problema di compressione dei diritti fondamentali è innegabile, è altrettanto non trascurabile il dato che gli strumenti investigativi, ed in particolare quelli undercover, soddisfano inderogabili esigenze specialpreventive. Si tratta di esigenze di tutela della collettività che è parso da subito opportuno bilanciare e contemperare con evidenti sacrifici e disagi individuali. Proprio per tali ragioni si esclude la possibilità che la polizia giudiziaria possa assumere decisioni inopinate dovendo la stessa agire con oculatezza, con rigore e nel pieno rispetto delle condizioni e dei presupposti che il legislatore richiede perché possano disporsi tali strumenti investigativi. 2. Il ruolo del pubblico ministero nello svolgimento delle operazioni sotto copertura finalizzate all acquisizione della notizia di reato: i discussi rapporti tra autonomia dell organo amministrativo e poteri d indagine dell organo inquirente Con le riforme degli anni 90 i rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero hanno subito sensibili modifiche, vedendo quest ultimo partecipare in modo attivo alla ricerca della notizia del reato e non più solo alla ricerca delle prove di una notizia di reato già formulata. Viene meno, quindi, quel distinguo cronologico che vedeva l organo amministrativo impegnato nella gestione dell attività di prevenzione e l organo inquirente entrare in scena solo per svolgere attività di repressione post delictum, e cioè solo a seguito della ricezione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria 16. Del resto, come accorta dottrina ha evidenziato, lo stesso codice, prevedendo all articolo 330 c.p.p. che il pubblico ministero che la Giordano, Le forze dell ordine tornano al centro delle indagini, in Guida al dir., 2001, n. 16, 60; M. Maddalena, I rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero: una riforma inutile, in AA. VV., Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini (legge 26 marzo 2001, n. 128) P. Gaeta (a cura di), Cedam, Padova, 2001, Cfr. G. Melillo, L agire provocatorio fra ricerca della notizia di reato e ricerca della prova, in Arch. nuova proc. pen., 1999, 100; F. De Leo, Il pubblico ministero tra completezza investigativa e ricerca dei reati, in Cass. pen., 1995, 1440 in cui l A. evidenzia come la stasi del pubblico ministero nella fase precedente all acquisizione della notizia di reato per tramite della polizia giudiziaria, impedisse all organo inquirente di conoscere le problematiche ad essa sottese.
7 Capitolo III I profili processuali 75 polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa, si è orientato in tal senso poiché ha eliso il distinguo tra le fasi pregresse all esercizio dell azione penale, ossia tra quella pre-procedimentale e quella delle indagini preliminari 17. Ne deriva di conseguenza una partecipazione attiva del pubblico ministero anche nella fase antecedente alla ricezione della notizia di reato. L incidenza della legislazione degli anni 90 verso questa più fattiva partecipazione del pubblico ministero nell attività di prevenzione, si coglie negli obblighi incombenti sull organo amministrativo, allorquando lo stesso reputi opportuno svolgere operazioni sotto copertura. In particolare la legge n. 146 del 2006, all articolo 9, comma 3, prevede che le attività undercover possano essere disposte dagli organi di vertice del corpo di appartenenza dell ufficiale sotto copertura. Nello specifico quindi l organo amministrativo opera secondo una chiara bipartizione. Da un lato, vi sono gli ufficiali delegati ad assumere le vesti di agenti provocatori e, dall altro, gli organi di vertice delle forze dell ordine che impartiscono gli incarichi. La stessa disposizione prevede che di tale scelta l organo amministrativo debba dare preventiva comunicazione al pubblico ministero. Tuttavia parte della dottrina ha reputato che questa forma di coinvolgimento del pubblico ministero, come operato dalla legislazione in tema di operazioni sotto copertura, non fosse appagante. L autonomia investigativa della polizia giudiziaria, e quindi l accentramento del potere decisionale in capo a quest ultima, congiuntamente all assenza di poteri dispositivi in capo all organo inquirente, non sarebbero perfettamente il linea con il nostro sistema e in particolare con l articolo 327 c.p.p. e l articolo 112 Cost. Tale timore verrebbe corroborato anche a seguito della legge n. 128 del 2001 la quale all articolo 7 ha previsto che la polizia giudiziaria possa intraprendere di propria iniziativa attività investigativa anche successivamente alla comunicazione della notitia criminis al pubblico ministero e, quindi, anche dopo che quest ultimo abbia assunto il ruolo che gli è proprio nell iter procedimentale. 17 In tal senso F. De Leo, op. cit., 1441.
INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)
INDICE SOMMARIO Premessa... vii Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) Capitolo I DALLA RIFORMA DELL ART. 111 DELLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001 1.1. Premessa... 3 1.2. La
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliI rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi
I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCaratteristiche della prestazione intellettuale:
LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliPREMESSO CHE: CONSIDERATO CHE:
PREMESSO CHE: - la sicurezza, quale diritto primario ad essi riconosciuto, costituisce per i cittadini una componente che caratterizza la qualità della vita esistente in un dato ambito territoriale; -
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliPiccolo imprenditore
Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliCOMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliUso delle attrezzature di lavoro
COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliNorme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO
REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004
DettagliC O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como
C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati
28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliDirezione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio III Coordinamento USMAF. LA POLIZIA SANITARIA Dott. Virgilio COSTANZO
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio III Coordinamento USMAF LA POLIZIA SANITARIA Dott. Virgilio COSTANZO UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA I Medici e il personale Tecnico addetto ai servizi
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliCOMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliLA TUTELA DELLA SALUTE
CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo
DettagliCORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE
,VWLWX]LRQ G GLULWWR SULYDWR CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE 3URJUDPP GH FRUVR 01 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 02 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell
DettagliModelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015
Modelli ex d.lgs. 21/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 L impatto immediato e diretto della L. 190/2012 sul d.lgs. 21/01 La Legge 190
DettagliRISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici
DettagliAzienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliPENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE
PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente
DettagliREGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI
REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliIntroduzione: scopo del documento, organizzazione e funzioni dell amministrazione
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' art. 10 d. lgs. 33/2013 Sommario Introduzione: scopo del documento, organizzazione e funzioni dell amministrazione... 1 1. Procedimento di elaborazione
DettagliDisposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune. (Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006) Disposizioni
DettagliQuadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.
L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria
DettagliPRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE
PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE Roma, 23 marzo 2011 Hotel dei Congressi Sala dei Congressi Viale Shakespeare n. 29 DEFINIZIONI (Art. 183, lett. f) DLgs
DettagliLA FORMAZIONE DELLA PROVA PENALE
T E O R I A E P R A T I C A DEL D I R I T T O SEZIONE III: DIRITTO E PROCEDURA PENALE 120 ERCOLE APRILE PIETRO SILVESTRI LA FORMAZIONE DELLA PROVA PENALE DOPO LE LEGGI SÜLLE INDAGINIDIFENSIVE E SUL "GIUSTO
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliCOMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)
COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA
DettagliScelte gestionali e diligenza degli amministratori
7/2009 Il Caso Scelte gestionali e diligenza degli amministratori IN BREVE Una recentissima sentenza della Cassazione conferma il sistema della responsabilità degli amministratori di società delineato
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliIl nuovo CAD L atto pubblico informatico
Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione
DettagliREGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL
REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 07.08.2014 INDICE
DettagliPROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA
PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliPROGRAMMA. Consiglio Superiore della Magistratura. dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati 2000
1-46-107.ps 13-10-1999 8:21 Pagina 3 Consiglio Superiore della Magistratura PROGRAMMA dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati 2000 1-46-107.ps 13-10-1999 8:21 Pagina 5
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliStudio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliProfessionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro
Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliRuolo e compiti della polizia giudiziaria
1 Ruolo e compiti della polizia giudiziaria SOMMARIO 1. Funzioni di polizia giudiziaria. 2. Attività di iniziativa. 3. Attività delegata. 3.1. Notificazioni. 1. Funzioni di polizia giudiziaria Il nuovo
DettagliTesto Unico Ambientale: La disciplina transitoria sulla bonifica dei siti contaminati. Approfondimento. Diverse interpretazioni possibili
Testo Unico Ambientale: La disciplina transitoria sulla bonifica dei siti contaminati. Approfondimento. Diverse interpretazioni possibili Federico Vanetti In un precedente commento sulle disposizioni transitorie
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliIl protocollo informatico
Il protocollo informatico Università di Pisa - Ufficio legale Ambito normativo L. n. 241/1990 D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 31/10/2000 D.Lgs. n. 165/2001 D.Lgs. n. 82/2005 Università di Pisa Ufficio legale
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 4 SETTEMBRE 2014 435/2014/A INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE, NONCHÉ DEI DOCUMENTI ANALOGICI ORIGINALI UNICI AI FINI DELLA LORO REGISTRAZIONE NEL SISTEMA
DettagliManuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l Ambiente INDICE
Pag. 1 di 5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE INDICE 1. Scopo... 2 2. Principi guida... 2 3. Politica per la qualità e l Ambiente... 2 4. Pianificazione... 2 5. Responsabilità, autorità e comunicazione...
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliI reati Tributari. 2. La tesi contraria all inclusione dei reati tributari
Newsletter 231 n. 3/2014 I reati Tributari 1. Premessa I reati Tributari di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non sono ancora - contemplati tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli
DettagliRegolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento
DettagliAlbo pretorio on line Regolamento
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Direzione amministrativa Servizio affari generali Albo pretorio on line Regolamento Allegato alla Determinazione del Direttore del
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliAZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 2008/31934 Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliLe funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale.
ARPA EMILIA-ROMAGNA Le funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale. Selezione pubblica per collaboratore amministrativo professionale (Cat. D) A cura
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell
Dettagli