Difesa d'ufficio: liquidazione degli onorari non ricomprende il recupero del credito ( Tribunale di Padova )

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1 Difesa d'ufficio: liquidazione degli onorari non ricomprende il recupero del credito ( Tribunale di Padova ) Con il decreto di pagamento num. 1693/01 il Tribunale di Padova, sez. Penale, nel riconosce al difensore d ufficio la liquidazione degli onorari relativi allo svolgimento del processo penale, stabilisce che tale liquidazione non si può estendere alle spese delle procedure di recupero degli stessi presso il proprio assistito. L art. 116 del T.U. Spese di Giustizia pone a carico del difensore d'ufficio l'onere di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali affinchè il magistrato possa liquidare gli onorari e le spese spettantigli. Secondo il Tribunale, poichè principio generale è quello secondo il quale il difensore d ufficio deve essere retribuito dalla persona (indagato, imputato o condannato) che fruisce della sua opera professionale (v. art. 31 disp. att. c.p.p. nonché art. 369 bis c.p.p.), la disposizione contenuta nell art. 116 D.P.R. 115/2002 deve ritenersi di natura eccezionale e non può essere interpretata estensivamente. La ratio dell onere imposto al difensore deve ricercarsi nella necessità di dimostrare l impossidenza dell imputato che, se dimostrata ab origine, avrebbe consentito allo stesso di beneficiare del patrocinio per i non abbienti, con pagamento diretto da parte dello Stato dei soli onorari maturati dal Difensore. Inoltre, là ove si estendesse la liquidazione a tali somme, si correrebbe il rischio che venga a mancare la copertura finanziaria prevista dall art. 81 Cost.; ciò a maggior ragione, là ove il difensore potrebbe in ipotesi scegliere la strada più lunga ed onerosa (causa civile con incarico affidato ad altro professionista effettivamente pagato per tale prestazione). (Altalex, 13 aprile Si ringrazia il dott.vincenzo Sgubbi) N. 1693/01 r.g. TRIBUNALE DI PADOVA Sezione Penale DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO AL DIFENSORE EX ARTT. 82 E 117 D.P.R. 115/2002 Il Tribunale in composizione monocratica letta la richiesta di liquidazione delle proprie competenze depositata il dall avv. E. P. del Foro di Padova, Difensore d ufficio di L. A. nel procedimento intestato; rilevato che il Difensore ha richiesto la somma di euro 1609,24 oltre accessori quale onorario per la Difesa svolta nel processo a favore dell imputato L. A. nonché l ulteriore somma di euro 2783,86 a titolo di ulteriori spese per il tentativo, non pervenuto a buon fine, di recupero coattivo del proprio credito presso il cliente, secondo quanto dispone l art. 116 D.P.R. 115/2002; ritenuto dunque che si debbano affrontare nell ordine tre questioni: 1. se il Difensore abbia assolto compiutamente all onere impostogli dall art. 116 cit.;

2 2. se a questo punto lo Stato debba anticipare al Difensore, oltre agli onorari maturati nel corso del processo penale, anche le spese delle esperite procedure di recupero, salva la rivalsa nei confronti del L.; 3. se gli onorari richiesti siano congrui alla luce dei criteri di cui all art. 82 D.P.R. 115/2002, criteri richiamati dal medesimo art. 116; ritenuto, con riguardo alla prima questione, che certamente il Difensore abbia esperito in maniera corretta le procedure per il recupero dei crediti professionali di cui è menzione nell art Infatti l Avvocato P., dopo aver richiesto un parere di congruità al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di appartenenza (parere emesso in data ), ha ottenuto dal Giudice di Pace di Padova una sentenza di condanna a carico del L., rimasto contumace nella causa civile intentata contro di lui dall Avvocato che in quella sede si è difeso in proprio, per la complessiva somma di euro 1968,49 (per onorari e accessori maturati nel processo penale e costituenti il credito azionato) oltre a 740 euro più accessori quali spese di lite sopportate dall attore. Di seguito l Avvocato si è munito di atto di precetto in data ed ha eseguito senza esito un pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore in Crema (CR) il Nel verbale di pignoramento si dà altresì atto dello sfratto esecutivo cui è sottoposto il debitore. Pertanto il Difensore ha adempiuto il proprio onere e dimostrato, attraverso le richieste procedure, l insolvenza del proprio cliente; ritenuto, con riguardo alla seconda questione, quanto segue: la norma di cui all art. 116 stabilisce che l onorario e le spese spettanti al difensore d ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall articolo 82 quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. La dizione usata ( l onorario e le spese spettanti al difensore ) è la medesima che si rinviene nell art. 82 che si riferisce al patrocinio a spese dello Stato, nell art. 115 che si occupa del difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ed infine nell art. 117 che tratta la liquidazione delle spettanze al difensore delle persone irreperibili. Non vi è ragione di ritenere che la medesima formula sia stata usata per riferirsi a realtà sensibilmente diverse: nei casi citati il difensore avrebbe diritto a ricevere dallo Stato il compenso maturato nell ambito del processo penale, nel caso in esame il diritto si estenderebbe oltre i confini del processo penale per ricomprendervi altre somme, spesso ingenti. Si aggiunga che laddove il legislatore ha voluto far riferimento alle procedure per il recupero del credito lo ha detto espressamente: l art. 32 I co. disp. att., introdotto dall art. 17 l. 60/2001 che ha per la prima volta previsto il diritto del difensore d ufficio ad essere a determinate condizioni retribuito dallo Stato salva rivalsa dell Erario nei confronti del debitore, ha affrontato il problema specifico del regime privilegiato cui devono essere sottoposte le procedure esecutive poste in essere dal Difensore nel tentativo di recuperare il proprio credito ( esenti da bolli, imposte e spese ). Tale norma è stata espressamente presa in considerazione dal legislatore del 2002, che ha trasfuso nell art. 116 in esame le residue disposizioni contenute nell art. 32 cit., abrogando quest ultimo con espressa eccezione del primo comma, ancora in vigore (v. art. 299 D.P.R. 115/2002). Anche questo argomento sostiene dunque l interpretazione secondo la quale il legislatore, se avesse voluto affiancare alle spettanze maturate nel processo penale le spese della procedura per il recupero del credito, lo avrebbe detto. Del resto, soccorrono anche altri argomenti. Il primo si riferisce al carattere eccezionale della norma in esame: il principio generale è quello secondo il quale il difensore d ufficio deve essere retribuito dalla persona (indagato, imputato o condannato) che fruisce della sua opera professionale (v. art. 31 disp. att. c.p.p. nonché art. 369 bis c.p.p., introdotto

3 proprio dalla già richiamata l. n. 60/2001, che ha previsto l avvertimento specifico alla persona indagata circa l obbligo di retribuire il difensore d ufficio). Ritiene pertanto questo giudice che la disposizione eccezionale contenuta nell art. 116 D.P.R. 115/2002 (come pure quella di cui all art. 117, essa pure eccezionale: v. Trib. Pisa ord ) non possa essere interpretata estensivamente (art. 14 disp. sulla legge in generale). Passando dal piano del tenore letterale della legge a quello dell intenzione del legislatore (art. 12 disp. sulla legge in generale), va ricordato che secondo i lavori parlamentari che hanno preceduto l approvazione della l. 60/2001 (v. resoconto stenografico della seduta in Assemblea) la ratio ispiratrice delle disposizioni introdotte da tale legge è la necessità di dare attuazione ai principi sanciti dall articolo 24 della Costituzionale, alla luce dell osservazione secondo la quale una difesa d ufficio non retribuita non sarebbe nella prassi, di solito, una reale difesa (così il relatore del disegno di legge nel corso della seduta citata). C è da chiedersi allora se la tutela del diritto di difesa dell imputato nel processo penale contempli una tutela del diritto di credito del professionista incaricato di tale difesa che non avrebbe eguali nell ordinamento: il diritto di difesa è tutelato nel momento in cui si assicurano all avvocato i propri onorari, allo stesso modo in cui si provvede nei casi analoghi previsti dagli artt D.P.R. cit., ovvero tale tutela deve spingersi sino a garantire all avvocato la soddisfazione anticipata, a cura dell Erario, dell intero (o quasi, come si vedrà) suo credito professionale, anche nella parte eventuale e successiva maturata fuori del processo e dopo la sua conclusione? Certo, il Difensore d ufficio è sicuramente assoggettato all onere di dimostrare il previo esperimento infruttuoso delle procedure di recupero del proprio credito ed in assenza di tale dimostrazione non può ottenere dallo Stato il compenso del quale è creditore nei confronti del cliente. Tale onere deriva dalla considerazione che per le persone non considerate non abbienti (per le quali ultime è previsto l istituto del patrocinio a spese dello Stato, che comporta la totale assunzione da parte dell Erario dei costi del processo, con esonero del Difensore dall anticipazione di spese e trasferimento dall imputato allo Stato dell obbligazione nei confronti dell avvocato etc.) non vi è ragione di postulare una presunzione di non solvibilità, come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale con sentenza n. 266 del Se cioè il legislatore non avesse imposto tale onere al Difensore d ufficio di persona per la quale non v è ragione di postulare una presunzione di non solvibilità, avrebbe deliberatamente posto a carico dell Erario tutti i costi del processo penale, anche quando si tratta di onorari maturati da Difensori di persone possidenti. In tale evenienza la norma -a parere di questo giudice- non si sarebbe sottratta a censure d illegittimità costituzionale. Al contrario, il legislatore ha posto a carico del Difensore interessato un onere, che come tale incombe all interessato adempiere nella prospettiva di ottenere il trattamento riservatogli dall art. 116 D.P.R. 115/2002. L adempimento dell onere non può portare alla conseguenza di porre a carico dell Erario le conseguenze economiche sopportate per farvi fronte. Pertanto si ritiene che il dettato normativo debba essere interpretato come segue: il Difensore può chiedere al proprio assistito i compensi ritenuti congrui alla luce della tariffa professionale -si badi, anche per importi superiori a quelli che il giudice può liquidare ai sensi degli artt. 82 e 116-; in caso di mancato pagamento, egli può attivare la procedura di recupero ritenuta più opportuna (liquidazione della nota e decreto ingiuntivo seguito da precetto ovvero causa civile ordinaria e precetto a seguito della sentenza di condanna) ed all esito, pur rimanendo creditore del proprio cliente per l intero importo sino a quel momento maturato, potrà ottenere in via anticipata la soddisfazione da parte dello Stato di una parte del proprio credito, vale a dire dalla parte costituita dagli onorari maturati nel processo penale peraltro decurtati ai sensi degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 (ma degli onorari restanti, si badi, il professionista rimarrà creditore nei confronti del cliente: lo Stato si accolla una parte soltanto del debito dell imputato). Quest ultima osservazione fornisce lo spunto per qualche ulteriore considerazione. Se si ammettesse che il Difensore possa ottenere dallo Stato il pagamento di tutto il suo credito professionale aumentato degli accessori maturati durante le procedure di recupero del credito, si otterrebbe una situazione paradossale rispetto alla quale ancora una volta la norma, così interpretata,

4 potrebbe presentare aspetti d illegittimità costituzionale. Sarebbe sostanzialmente lo stesso creditore a poter scegliere entro certi limiti di quanto aumentare la parcella da presentare all Erario: egli infatti è libero di scegliere la strada ritenuta più opportuna per recuperare il suo credito, ma è evidente che a seconda che si preferisca una strada (ricorso per decreto ingiuntivo) oppure un altra (causa civile ordinaria) saranno di diverso ammontare gli onorari maturati (magari dallo stesso avvocato che potrebbe difendersi in proprio in sede civile) e posti formalmente a carico della parte soccombente (cioè del cliente-imputato), ma sostanzialmente sopportati dallo Stato. Né sembra che a tale inconveniente possa ovviarsi da parte del giudice penale incaricato dell emissione del decreto di pagamento (giudice che potrebbe, per esempio, sindacare la scelta dell avvocato di instaurare una causa civile ordinaria anziché un ricorso per decreto ingiuntivo, o che potrebbe ritenere eccessivi gli onorari liquidati dal giudice civile): l art. 82 richiamato dall art. 116 D.P.R. 115/2002 detta il criterio-guida per il giudice incaricato della liquidazione indicando il limite insuperabile costituito dal valore medio della tariffa professionale, che si riferisce ad onorari, diritti ed indennità e non certo alle spese. Il difensore potrebbe in ipotesi scegliere la strada più lunga ed onerosa (causa civile con incarico affidato ad altro professionista effettivamente pagato per tale prestazione) e dimostrare l effettiva spesa ed appare difficile calmierare detto importo ai sensi dell art. 82 D.P.R. 115/2002. Se così la norma fosse interpretata, infine, difetterebbe con ogni probabilità la copertura finanziaria prevista dall art. 81 Cost.. E noto infatti che la Corte costituzionale ha già respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dalla Corte d Appello di Venezia (si veda la già citata sentenza n. 266/2003), ma per far ciò ha recepito le osservazioni dell Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale rilevò che la norma censurata è integrativa e specificativa di quella sulla difesa dei non abbienti, sicché ben può affermarsi che essa trova adeguata copertura finanziaria nell art. 22 della legge n. 134 del 2001, essendone sostanzialmente assimilabile la ratio. Infatti, l infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali da parte del difensore è di per sé rivelatore di uno stato di non possidenza dell assistito d ufficio. Dunque, sembra di comprendere che l infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito serva essenzialmente a dimostrare l impossidenza dell imputato (impossidenza che, se dimostrata ab origine, avrebbe consentito allo stesso di beneficiare del patrocinio per i non abbienti, con pagamento diretto da parte dello Stato dei soli onorari maturati dal Difensore) ed a salvare così la norma dalla censura di illegittimità ex art. 81 Cost. essendo la copertura finanziaria da ricercare nello stesso serbatoio previsto per gli oneri derivanti dal patrocinio per i non abbienti. Il ragionamento dell Avvocatura dello Stato, come si diceva, è stato condiviso dalla Corte costituzionale che ha osservato come la disciplina introdotta dall art. 17 l. 60/2001 e trasfusa nell art. 116 D.P.R. cit. non comporti maggiori oneri destinati a rimanere in via definitiva a carico dello Stato. Per i non abbienti, infatti, v è la copertura finanziaria, mentre per gli abbienti (rectius, per coloro che non sono non abbienti ai sensi della normativa in esame) non v è ragione di postulare una presunzione d insolvibilità e dunque di mancato recupero. Che poi lo stesso sia in concreto aleatorio, ha aggiunto la Corte, non incide sulla legittimità della norma impugnata ove, come nel caso in esame, la valutazione del legislatore non sia manifestamente irragionevole. Dunque, la questione può dirsi superata soltanto se la valutazione del legislatore appare non manifestamente irragionevole. Sul punto non può omettersi di ricordare come nella Relazione del Ministro della Giustizia ai sensi dell art. 295 D.P.R. 115/2002 sia stato messo in evidenza l aumento dell 830% in sette anni delle somme destinate alla retribuzione dei difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (cioè somme che dovrebbero servire anche, in concreto, a coprire le spese derivanti dalla necessità di retribuire, salva rivalsa nei confronti di un soggetto per definizione impossidente come colui dal quale il difensore abbia invano tentato di ottenere il pagamento dovuto, i Difensori d ufficio) e come il relativo capitolo di spesa sia ormai insufficiente. A ciò si aggiungano i seguenti rilievi notori: - la maggior parte degli imputati risulta difesa d ufficio;

5 - buona parte degli imputati appartiene a categorie di persone socialmente ed economicamente deboli. Non è pertanto irragionevole pensare che buona parte dei compensi liquidati dallo Stato ai Difensori d ufficio, ferma restando la facoltà di questi ultimi di agire per il recupero degli onorari residui e delle spese delle procedure di recupero e salva rimanendo la rivalsa dello Stato nei confronti del debitore per quanto anticipato, rimarrà in via definitiva a carico dell Erario. Se a questa considerazione dovesse aggiungersi l affermazione della possibilità per l avvocato di ottenere dallo Stato anche le spese di recupero del credito, esse pure sostanzialmente poste a carico dell Erario con conseguenze assai notevoli (nel caso sottoposto all esame di questo giudice tali spese incrementano di quasi il 200% il credito del professionista istante), la norma di cui all art. 116 D.P.R. cit. sarebbe manifestamente irragionevole, circostanza che la Corte costituzionale ha invece escluso. L interpretazione che si ritiene costituzionalmente corretta dell art. 116, in definitiva, postula che, una volta assolto l onere di dimostrare l impossidenza dell imputato, il Difensore abbia diritto di ottenere dall Erario ciò che avrebbe ottenuto se, dimostrata ab origine tale impossidenza, l imputato medesimo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ritenuto, con riguardo alla terza questione, che gli onorari richiesti dal Difensore siano congrui in quanto rispettosi del criterio di cui all art. 82 D.P.R. 115/2002 (nel senso che non viene superato il valore medio della tariffa, valore che costituisce per il giudice il limite massimo da tenere in considerazione e che nel caso di specie si ritiene congruo data la complessità dei fatti che hanno portato il P.M. a formulare un accusa articolata in numerosi capi d imputazione), eccezion fatta per le seguenti voci: - esame e studio (definita dal Difensore esame pratica ): la voce è stata correttamente chiesta per tre volte, in occasione di ciascuna udienza dibattimentale, come previsto dal punto 2 della tabella C allegata al d.m. 585/1994, ma è stata indicata nella misura massima prevista dalla tariffa (euro 51,65) mentre non può per legge essere in questa sede liquidato un importo superiore ad euro 36,15, importo corrispondente al valore medio; - diritti : a tale titolo il Difensore ha chiesto la somma complessiva di euro 82,84, ma la voce non è prevista dalla tariffa penale e dunque non può essere liquidata. Fatte queste premesse, dunque, l onorario che si ritiene congruo è pari ad euro 1474,45 (euro 1316,94 per onorari, 131,69 per rimborso forfettario spese generali, euro 25,82 per indennità) oltre accessori di legge. P.Q.M. visti gli artt. 82 e 117 D.P.R. 115/2002, 1 e ss. D.M n.585 e le tabelle allegate liquida per la prestazione professionale dell'avv. E. P., Difensore d ufficio di L. A. nel procedimento intestato la somma complessiva lorda di euro 1474,45 oltre accessori di legge. Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 82 D.P.R. 115/2002 e per gli ulteriori adempimenti di competenza. Ordina all UFFICIO POSTALE di Padova, succ. 10 via Tommaseo, 68/ A di pagare all avv. E. P. la somma netta risultante dal modello di pagamento che verrà compilato dall ufficio, ai sensi dell art. 177 D.P.R. 115/2002, sulla base del presente decreto, e di imputare detto importo sul cap del Ministero

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