TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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1 1 [APP Giud Pace] Professioni intellettuali Compensi ed onorari Compensi professionali ingiunti Geometra - Parcella opinata da Consiglio dell Ordine Rilevanza ai fini del decreto ingiuntivo Irrilevanza probatoria nel giudizio di opposizione CTU Inutilizzabilità per carenza di motivazione dei risultati Valore dei lavori dedotti in parcella - Onere della prova a carico del professionista Inottemperanza Determinazione della parcella in base al valore dedotto dall opponente Sussistenza - Rif.Leg.art.342 cpc;artt.2956,2959 cc;art.15 L.144/49; Sentenza n.856/06 Deciso il 03/10/2005 Deposito il 13/05/2006 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri 1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente 2) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel. 3) - dr.ssa CAROLINA GENTILI - Giudice ha emesso la seguente S E N T E N ZA nella causa civile iscritta col n 4087/93 al Ruolo Generale il 7 ottobre 1993 e vertente TRA XX, elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell avv. Paolo Andreoli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell atto di appello; -APPELLANTE- E YY, elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell avv. Agostino Ascari, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione nel grado; -APPELLATO - oggetto: appello CONCLUSIONI DELLE PARTI: L avv. Paolo Andreoli per l appellante (come da foglio allegato al verbale d udienza 13 maggio 1999): dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove e/o tardive: Contrariis reiectis -in via preliminare, dichiararsi prescritto il presunto credito vantato dal geom. YY. -nel merito
2 2 in via principale, in totale riforma della impugnata sentenza, assolversi il sig. XX dalle domande tutte contro lo stesso spiegate in primo grado; in via subordinata, ridursi gli importi a titolo di onorari del geom. YY nella misura che risulterà di giustizia, anche in considerazione della già espletata CTU; in ogni caso con il favore di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. -In via istruttoria, ammettersi prova per testi sui capitoli già formulati e dedotti in comparsa conclusionale di 2 grado 3 maggio 1998, con i testi vi indicati. L avv. Agostino Ascari per l appellata (come da verbale d udienza 13 maggio 1999) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta. Respingersi l appello, con condanna di controparte all ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi ex art.15 legge n 144/49; Subordinatamente, condannarsi XX al pagamento della minor somma risultata all esito della CTU o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata istruttoria, ammettersi la prova per interrogatorio e testi formulata nel giudizio di primo grado e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni con foglio allegato al verbale d udienza 4 marzo Con riserva di deferire all appellante il giuramento ex art.2960 cc. In ogni caso si oppone all ammissione dei mezzi istruttori dedotti da controparte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 1993, XX conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena YY, dichiarando di appellare la sentenza n 178 resa dal Pretore di Modena in data 4 giugno 1993 e notificatagli il 22 luglio 1993, con cui era stato condannato al pagamento, in favore di controparte, della somma di oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo del compenso ex adverso rivendicato per l attività professionale di geometra concernente la trasformazione d uso di un fabbricato da industriale a civile. Deduceva all uopo, concludendo di conseguenza, che: a) l altrui credito doveva ritenersi prescritto ex art.2956 co.2 cc; b) il compenso già corrisposto, pacificamente pari a , doveva ritenersi corrispondente all intero ovvero a gran parte dell onorario dovuto, considerando l effettivo ammontare dei lavori, per la cui più puntuale determinazione veniva richiesta indagine tecnica; c) la rivalutazione, liquidata dal primo giudice nella percentuale del 25% del compenso residuo, non era dovuta, trattandosi di obbligazione di valuta. Si costituiva in giudizio YY, che contestava le avverse deduzioni e, fatte proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice nell impugnata sentenza, chiedeva il rigetto del gravame, con condanna di controparte agli ulteriori accessori medio tempore maturati ex art.15 legge n 144/49, ovvero in subordine che si desse corso all istruttoria per testi e CTU richiesta in primo grado, riservandosi di deferire giuramento ex art.2960 cc. Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva eseguita indagine tecnica- la causa, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, veniva rimessa al collegio che, all udienza del 27 ottobre 2004, la tratteneva in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) L eccezione di prescrizione dell altrui credito ex art.2956 n 2) cc va rigettata ex art.2959 cc, poichè la parte che l ha opposta -nel sostenere che la somma oggetto di causa, ex adverso rivendicata quale saldo dei propri onorari professionali, non è affatto dovuta- ha inequivocabilmente ammesso di non aver estinto in parte qua l obbligazione. L eccezione in
3 3 questione, infatti, appartiene alla categoria delle prescrizioni presuntive, in cui il decorso del tempo è valorizzato dalla legge esclusivamente quale presunzione di già avvenuto adempimento. Se, quindi, è certo che l adempimento non vi è stato, l eccezione va per ciò solo rigettata, come testualmente previsto dall art.2959 cc. 2) Per ciò che attiene al merito della controversia, va considerato che: a) non v è prova nè è mai stata richiesta una integrazione istruttoria a tal proposito- del fatto che le parti si siano accordate per uno specifico compenso, e la circostanza che il professionista abbia agito dopo vario tempo per ottenere il saldo del suo onorario non costituisce dato istruttorio in grado di fondare ex se la dimostrazione dell intervenuto accordo. La liquidazione, quindi, va fatta in base alle tariffe professionali; b) la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha -costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista- valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (giurisprudenza pacifica. Così, di recente, Cass., sez.ii, sent. n del 30 luglio 2004). Nel giudizio ordinario, di conseguenza, il fatto che la parcella sia opinata non pone alcuna facilitazione probatoria al professionista, che in caso di contestazione è tenuto a dare altrimenti prova del suo credito, e quindi a dimostrare l entità dell attività svolta e la sua rispondenza all incarico affidatogli. Ciò è vero in relazione ad ogni professionista, compresi i geometri: se è vero, infatti, che l art.5 della legge professionale di settore (n 144/49) dà facoltà all organo deputato alla revisione delle parcelle di entrare anche nel merito dell entità del lavoro, è altrettanto vero che tale facoltà non risulta nella specie esercitata, visto che la commissione ha omologato la specifica del professionista dopo aver riscontrato la semplice conformità a tariffa dei compensi per le operazioni che il tecnico afferma di avere eseguite su incarico della committenza, e dunque senza alcuna verifica diretta sulle dichiarazioni del tecnico; c) se nel corso del primo grado di giudizio è sufficiente una contestazione di carattere generico per mantenere inalterato l onere probatorio pieno a carico del professionista, la regola della specificità dei motivi di gravame, posta dall art.342 cpc, impone però all appellante di contestare analiticamente ogni singolo punto, esplicito od implicito, della decisione del primo giudice, dovendo in difetto ritenersi le questioni non espressamente riproposte coperte da giudicato interno. Poichè, nella specie, la sentenza impugnata ha accolto integralmente la domanda di pagamento del professionista, in ciò facendo proprio il calcolo delle spettanze da costui effettuato nel preavviso di fattura del 14 marzo 1988 in atti, mentre con l atto di appello il cui contenuto non può essere utilmente integrato nel corso del giudizio- l unico specifico rilievo sollevato in proposito dall appellante attiene al costo dell opera su cui il professionista ha calcolato il suo onorario, questo collegio del gravame non può spingersi a rivalutare la determinazione del compenso del professionista sotto altri profili diversi da quello specificamente denunciato -e quindi non può, ad esempio, valutare se alcuna delle prestazioni parziali elencate in detto preavviso di fattura non sia stata in realtà svolta dal professionista, etc.; d) naturalmente, se l intangibile salvo che per il dato relativo al costo dell opera- fonte del diritto del professionista è rappresentato dal suo preavviso di fattura, questo va considerato nelle sue effettive emergenze, depurate degli intrinseci errori di calcolo. Pertanto: -le spese vanno considerate per (e non ), che è la reale somma degli importi ivi esposti;
4 4 -il parametro percentuale per il calcolo delle prestazioni parziali è 0,80 (e non 0,90), costituente la reale somma degli addendi ivi esposti correttamente mutuati dalla tab.1 cat.1, lett.d, relativa a restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati, nella specie applicabile, sicchè deve ritenersi erroneo il riferimento alla lett.c dell intestazione; e) nelle difese conclusive, entrambe le parti ritengono inattendibili le conclusioni rese dal CTU nominato in questa sede di gravame, che si è limitato ad indicare una probabile stima dei lavori per mq senza dare alcun conto dei parametri utilizzati per giungere alla soluzione proposta. In particolare l appellato, dopo aver definito tale stima campata in aria e fine a se stessa, ha espressamente invitato il giudice a del tutto prescindere dalle conclusioni cui, sulla base di una forzatura verosimilmente dettata dal dovere d ufficio, è giunto il CTU. Il collegio condivide tale concorde giudizio negativo dell operato del suo CTU, che si è limitato ad esporre una propria stima sintetica dei lavori, senza dar conto di alcun parametro oggettivo in grado di rafforzare quella che, pertanto, resta una opinione personale dell ausiliare, inidonea a fondare la decisione della causa; f) esclusa l utilizzabilità della CTU, viene pertanto nuovamente in rilievo la regola di giudizio dell art.2697 cc, che pone a carico del professionista l onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa giudiziale; onere che, rispetto all entità dei lavori su cui effettuare il calcolo del compenso, non è stato in alcun modo assolto, stante la già ricordata inidoneità assoluta dell opinamento a costituire fonte di prova a tal fine, e posto che il professionista non ha in altro modo provato nè chiesto di provare- l entità di detti lavori, indicati nel preavviso di parcella in in assenza di esecuzione di una loro misura e contabilità, e dopo aver indicato in l importo dei lavori nell iniziale computo metrico estimativo; g) non resta, quindi, che determinare il compenso dovuto al professionista considerando il valore dell opera riconosciuto da controparte, pari a (vedi sua CTP Miani), essendo ovviamente fino a detto importo la controparte esonerata dalla relativa prova. L importo dovuto per onorari è quindi il seguente: 5,395 5,104 = 0,291 (differenza fra le percentuali degli scaglioni relativi a valore di 100 e 75 milioni); 0,291/25 x 6,55065 = 0,0762 (incremento della percentuale sulle somme eccedenti 75 milioni, fino a ) 5,395 0,0762 = 5,318% (percentuale da applicarsi nella specie) 5,318% x 0,80 x = Sommate le spese ( ), l importo complessivamente dovuto all appellato risulta pari a Conseguentemente, l importo residuo a costui dovuto detratto l acconto di pacificamente corrisposto ante causam- ammonta a ; h) su tale importo sono dovuti soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria liquidata dal primo giudice, in quanto, trattandosi di credito di valuta ai sensi dell'art. 1224, cpv., cod. civ., era risarcibile, se richiesto, l'eventuale maggior danno derivante dal mancato pagamento della somma dovuta, maggior danno che poteva anche coincidere con la misura della svalutazione della moneta nelle more verificatasi, a condizione, però, che un'allegazione in tal senso fosse stata fatta dal creditore e che del maggior danno fosse stata data la prova, almeno indiziaria (Cass.,sez.II, sent. n del 13 settembre 2004), il che non è avvenuto nella specie; i) gli interessi legali, già liquidati dal primo giudice con decorrenza qui non contestata- dal 2 dicembre 1988 al saldo (con pronuncia che va confermata in relazione al diverso importo capitale come sopra riconosciuto al professionista), trattandosi di credito per prestazioni professionali rese da geometra, sono quelli specialmente determinati dall'art. 15 della legge n 144 del 1949 e succ. mod., e cioè "ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'italia" (Cass. sez.ii, sentt.
5 5 n del 13 settembre 2004 e n del 2 dicembre 1994). Ciò perchè quando la misura degli interessi è prevista dalla legge, per alcuni crediti, in misura diversa da quella del 5%, a meno che il creditore non abbia manifestato, esplicitamente od anche implicitamente, rinuncia ai maggiori interessi dovutigli, il giudice è tenuto ad attribuirglieli, per cui se la pronuncia impugnata riconosce al geometra il diritto agli interessi legali sulla somma capitale attribuitagli, non v'è ragione per ritenere che essi non siano stati concessi al tasso previsto dalla legge menzionata (Cass., sez.ii, sent. n 7901 del 6 agosto 1990). 3) In definitiva, in riforma dell impugnata sentenza, l appellante va condannato al pagamento, in favore di controparte, dell importo capitale di corrispondente ad.497,03-, maggiorato degli interessi maturati e maturandi al tasso legale fissato dall art.15 della legge n 144/949 dal 2 dicembre 1988 al saldo. 4) Valutata la complessiva soccombenza, XX va condannato al rimborso di metà delle spese ex adverso sopportate per il doppio grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione di quelle residue ivi compresi i costi di CTU, che si pongono definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 178 resa dal Pretore di Modena in data 4 giugno 1993 e notificata il 22 luglio 1993, proposto da XX nei confronti di YY con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1993, così provvede: in riforma dell impugnata sentenza CONDANNA XX al pagamento, in favore di controparte, dell importo capitale di.497,03 (quattrocentonovantasette/03), maggiorato degli interessi maturati e maturandi al tasso legale fissato dall art.15 della legge n 144/949 dal 2 dicembre 1988 al saldo; CONDANNA XX al rimborso di metà delle spese sopportate da controparte per il doppio grado di giudizio, quota che liquida in complessivi.1.561,09 oltre spese forfettarie ed accessori di legge, di cui.51,65 per esborsi,.206,58 per diritti ed.400 per onorario in relazione al primo grado, e.160 per esborsi,.292,86 per diritti ed.450 per onorario in relazione al presente; COMPENSA fra le parti ogni spesa residua, ivi compresi i costi di CTU, che si pongono definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 3 ottobre 2005 IL PRESIDENTE -Guido Stanzani- IL GIUDICE ESTENSORE -Michele Cifarelli- Dep. in Cancelleria il 13/05/2006
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