POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CORSICO Via Roma Corsico MI Codice Fiscale P. IVA e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del Alle ore 24,00 del Con scadenza annuale al Tutela Legale 1 Inser S.p.A.

2 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL RISCHIO TUTELA GIUDIZIARIA - SPESE LEGALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURAZIONE: per POLIZZA: per CONTRAENTE: per ASSICURATO: per SOCIETA : per BROKER: per PREMIO: per RISCHIO: per SINISTRO: per INDENNIZZO: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il Comune di Corsico la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione pertanto: Il Comune di Corsico i Dirigenti e Responsabili amministrativi e tecnici l'impresa assicuratrice; Società quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione del contratto riconosciuto dalla Società la somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società; il verificarsi del fatto dannoso, cioè l insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa Il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 2

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente mendaci e le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto (artt. 1892,1893 e 1894 Codice Civile). Tuttavia, l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell Art CC sia durante il corso di validità della presente polizza che all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto dell indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. ART. 2 EFFICACIA DEL CONTRATTO PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incarico l accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 60 giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 60 giorno, l effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010 ART. 3 REGOLAZIONE DEL PREMIO Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comprovata presentazione alla Contraente dell appendice di regolazione premio emessa dalla Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 3

4 ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Il presente contratto decorre dalle ore del e termina alle ore del con rateazioni annuali al Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti. E, tuttavia, facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del richiedere alla Compagnia, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 giorni La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall inizio della proroga. ART. 5 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia prestata dal contratto è valida in tutti i Paesi europei, ma i risarcimenti verranno pagati in Italia in Euro al cambio in vigore nel giorno in cui è avvenuto l evento che ha dato origine all azione legale promossa. ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni stipulate dalla Contraente per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C. C. ART.9 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE FORO COMPETENTE Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite dal presente testo, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile. Eventuali altre condizioni riportate a stampa debbono intendersi esplicitamente abrogate. Per l esecuzione del presente contratto si dichiara competente il Tribunale del luogo della sede del contraente. ART.10 DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C., fermo tuttavia quanto previsto al 2 comma del presente articolo. La mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo. Ai soli fini della presente clausola sono equiparati alla Contraente i suoi amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge. 4

5 La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede. ART. 11-DIMINIZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART.12 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO Dl SINISTRO In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società solo nel momento in cui viene ritenuto necessario l intervento di un legale. Unitamente alla denuncia l'assicurato, tramite la Contraente, è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato, sempre tramite la Contraente, deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli ed ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro ART.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle Condizioni normative del presente contratto verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente. ART.14 A.T.I e DELEGA Qualora l assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandante ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandatarie che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento. La Società Mandante si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo dell indennizzo. Sempre nel caso in cui l assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandatarie danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società compartecipanti al rischio. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. 15 SCELTA DEL LEGALE L assicurato ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La società non è responsabile dell operato dei legali, consulenti e periti. 5

6 ART.16 - PAGAMENTO INDENNIZZO La Società si impegna a rimborsare entro 45 giorni dalla data di presentazione della documentazione le spese di volta in volta sostenute dagli Assicurati per oneri legali. ART.17 - RECESSO IN CASO Dl SINISTRO Dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. ART.18 INFORMAZIONI PERIODICHE La Società si impegna a fornire, ogni 6 (sei) mesi, alla Contraente un tabulato dal quale risulti il numero dei sinistri denunciati, l importo di definizione o, se non definito, l importo a riserva. ART. 19 CLAUSOLA BROKER Resta inteso tra le parti che, in attesa di espletamento della nuova gara Broker cui l Amministrazione comunale affiderà tale incarico, sarà affidata la gestione e l esecuzione della presente polizza al Broker in carica. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute dovranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall una all altra Parte, anche ai fini dell Articolo 1913 del Codice Civile. Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, deve essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell Articolo 1901 del Codice Civile. La Società delega quindi esplicitamente il Broker all incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall Articolo 118 del D.Lgs 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti dal 1 comma del medesimo articolo. La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del.. da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante. CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA e SPESE LEGALI ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La garanzia viene prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente e dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alle attività istituzionali dell Ente assicurato nonché alle mansioni e/o funzioni esercitate per conto dell Ente. Sono comprese le spese connesse a: - controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti al libro paga e matricola; - controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 2.500,00. La garanzia è operante per azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile o penale aperti a carico degli Assicurati in conseguenza di fatti e atti connessi all espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio. Sono altresì comprese le spese connesse con l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dagli assicurati per fatto illecito di Terzi. ART. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA a) L assicurazione vale per le richieste di copertura delle spese relative alla tutela giudiziaria e legale presentate per la prima volta dalla Contraente o dagli Assicurati nel corso del periodo di validità dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel suddetto periodo 6

7 di validità dell assicurazione oppure non oltre cinque anni prima della data di decorrenza della polizza purché non sia stata a conoscenza della Contraente o degli Assicurati l inizio o la minaccia di inizio di azioni legali nei loro confronti; b) alla scadenza del contratto è in facoltà della Contraente richiedere alla Società la copertura delle spese per la tutela giudiziaria e legale nei 5 anni successivi purché riguardanti comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento con incasso del premio che verrà concordato fra le parti prima della scadenza del contratto. ART. 3 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI: L assicurazione viene prestata a favore del Comune di Corsico, i Dirigenti e Responsabili Amministrativi e Tecnici e gli Amministratori (Sindaco, Vice, Assessori e Segretario Generale). La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere delle spese giudiziali in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi sede o autorità civile o penale, amministrativa e tributaria e stragiudiziali. Esse sono: - le spese per l intervento di un legale; - le spese peritali; - le spese di giustizia nel processo penale; - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transitivamente in favore dell Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all art C.C. Le prestazioni a favore di Assicurati con la stessa polizza per fatti connessi tra loro per tempo d avvenimento e per causalità si considerano effettuate nell ambito di un unico evento assicurativo. Lo stesso vale per le prestazioni riferite a più casi assicurativi tra loro collegati per tempo d avvenimento e per causalità. ART. 4 - ESCLUSIONI La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) i procedimenti giudiziari originati da fatti non strettamente connessi al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'assicurato; c) vertenze tra più persone assicurate con la stessa polizza; d) fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate. ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino alla concorrenza di ,00 per sinistro ,00 per anno ART. 6 FONDO SPESE ED ONORARI- ANTICIPO INDENNIZZI La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese ed onorari richiesto dal legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: - euro 5.000,00 per persona; - euro ,00 per evento. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. 7

8 La società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell Assicurato stesso nell evento che ha dato origine alla controversia. DETERMINAZIONE DEL PREMIO Quale parametro per il calcolo del premio viene adottato ed accettato dalla Società il seguente: Categorie Premi pro-capite annuo lordo Premio finito anticipato Ente nr 1 Dirigenti e Responsabili Amministrativi nr.14 Dirigenti e Responsabili Tecnici (anche con mansioni amm.ve) nr. 4 Sindaco, Vice Sindaco e Assessori nr 8 Segretario Generale nr. 1 Scomposizione del premio Premio annuo imponibile Imposte TOTALE L'ASSICURATO LA SOCIETÀ 8

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