I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, CASERTA
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1 Polizza Tutela Giudiziaria I.A.C.P. I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO N. 3 UNICOVER S.p.A. Sede Legale: Piazza Francese n Napoli Sede di Caserta: Via E. Rossi n Caserta Tel Fax
2 Tutela giudiziaria, spese legali e peritali Costituiscono oggetto del presente capitolato le garanzie e le coperture assicurative per i rischi, più oltre specificati, relativamente a tutti i soggetti di seguito indicati. SOGGETTI ASSICURATI: N 1 Presidente N 12 Consiglieri N 1 Direttore Generale N 5 Dirigenti SOMME ASSICURATE MAX RISARCIMENTO PER SINISTRO euro ,00 MAX RISARCIMENTO PER ANNUALITA ASSICURATIVA euro ,00 Si precisa che il massimale per sinistro è prestato per il fatto che ha originato la controversia o l apertura del procedimento penale qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Numero assicurati 19 con regolazione premio a fine anno. Tutela Legale/IACP Pagina 2 di 8
3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI IN GENERALE: 1 Dichiarazioni relative alle circostanze dei rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C. 2 Altre assicurazioni Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art 1910 C.C. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall art del codice civile, verrà versata entro 45 giorni dalla di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in caso di mancato pagamento del premio la garanzia verrà sospesa dalla fine di tale periodo e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 (quarantacinquesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dei rischi non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione, ai sensi dell'art C.C. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. o al Broker. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. Tutela Legale/IACP Pagina 3 di 8
4 8 Recesso bilaterale in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione nei confronti della persona cui il sinistro si riferisce, oppure di recedere dal contratto, con preavviso di novanta giorni e, comunque, con efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima rimborserà al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 9 Durata della polizza Si precisa che il presente contratto ha durata di 3 anni, al termine dei quali la polizza cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta fra le parti. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 11 Foro competente Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE). 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Tutela Legale/IACP Pagina 4 di 8
5 SEZIONE I 12 Assicurati Rivestono la qualifica di Assicurato, ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza: - l Ente Contraente rappresentato dal Presidente e/o da propri amministratori e/o Dirigenti/funzionari dotati di necessari poteri; - il Presidente, i Consiglieri e/o delegati, il Direttore Generale; - i dirigenti e/o responsabili di servizio 13 Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente sezione, l onere delle spese giudiziali in ogni stato e grado, avanti qualsiasi e Autorità - e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: - le spese per l intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con la società; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese processuali nel processo pernale art. 535 codice di procedura penale - il contributo unificato (D.L n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all art C.C. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente La garanzia è estesa altresì: a) per l assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dal Assicurato, nell esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti dei terzi in relazione ai medesimi fatti; b) per l assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell Assicurato in conseguenza di fatti connessi al espletamento della funzione esercitata dall Assicurato stesso; c) per l assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati; Tutela Legale/IACP Pagina 5 di 8
6 d) per opposizione e/o impugnazione sanzioni amministrative pecuniarie e non; la presente garanzia vale nei confronti del Contraente/assicurato che debba presentare Ricorso Gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale ancorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00. La garanzia non opera: a) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); b) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l Assicurato; c) se la controversia deriva da fatto doloso dell Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questo decada per proscioglimento con formula piena o si trasformi in imputazione per reato colposo; l archiviazione è equiparata al proscioglimento. d) per responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all espletamento delle funzioni dichiarate; e) per controversie derivanti dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l Ente di appartenenza; f) per detenzione di sostanze radioattive; g) colpa grave dell Assicurato; h) di natura contrattuale fra la Società Assicuratrice e il Contraente; i) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; j) vertenze e/o procedimenti originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati. 15 Limiti territoriali L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazione di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi CE e in Svizzera. 16 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile Qualora coesiste un assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di responsabilità civile di spese di resistenza e di soccombenza. Tutela Legale/IACP Pagina 6 di 8
7 17 Decorrenza della garanzia L assicurazione vale anche per le imputazioni relative a fatti avvenuti non oltre 3 (tre) anni prima della stipula del contratto e che non siano state ancora notificate. L assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 2 (due) anni successivi alla cessazione dell assicurazione a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell assicurazione. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento iniziale della violazione della norma o dell.'inadémpimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in. cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 18 Denuncia del sinistro Unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. 19 Gestione del sinistro L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questi sostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale. documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata al un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Tutela Legale/IACP Pagina 7 di 8
8 20 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per tutta la sua durata, a UNICOVER SPA con sede in Napoli alla Piazza Francese, 3 e rrapresentata dalla filiale di Caserta con sede in via Rossi, 41. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti perconto della Contraente dalla UNICOVER SPA. Pertanto, ai fini della gestione della presente polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla UNICOVER SPA devono intendersi come fatte dalla Compagnia. Si conviene, altresì, che la UNICOVER SPA si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Tutela Legale/IACP Pagina 8 di 8
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