Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione, con l'avv.to C. Previdi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione, con l'avv.to C. Previdi"

Transcript

1 Pegno Contratto di apertura di credito - Costituzione in pegno di crediti commerciali Mancata riscossione del credito da parte del creditore pignoratizio Mancata consegna dei documenti attinenti i crediti ex art.2801 al creditore pignoratizio Effetti - Deroghe al disposto dell art.2803 cc Volontà delle parti - Escussione dei crediti Diritto rinunciabile - Inadempimento per mancato incasso dei crediti costituiti in pegno Esclusione - Rif.Leg.artt.2801,2803 cc; Sentenza n. 1514/07 Pronunziata il 14/08/2007 Depositata il 10/09/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1081/03 R.G. promossa DA Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione, con l'avv.to C. Previdi CONTRO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA s.p.a., con l'avv.to R. Pozzi del Foro di Milano e l'avv.to R. Paolillo * * * CONCLUSIONI ATTORE CONVENUTA Di cui al verbale d'udienza in data 06/03/2007 di seguito richiamate. * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione regolarmente notificati, il Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione (d'ora innanzi IFIM) conveniva in giudizio per l'udienza del 10/06/2003 le seguenti Banche o società di Factoring: Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c.r.l., Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola s.p.a., A.B.F. Factoring s.p.a., Banca di Roma divenuta Capitalia s.p.a., Banca Carige s.p.a., Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., Banca Agricola Mantovana s.p.a., Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Cassa di Risparmio di Carpi s.p.a., Unicredit Banca s.p.a. Esponeva l'attrice che nel quadro delle

2 intese raggiunte al fine di evitare il proprio fallimento era intervenuto un complesso accordo, da ultimo sancito nel protocollo d'intesa firmato nel settembre 1997, con le banche creditrici che prevedeva la concessione di due rilevanti aperture di credito assistite da garanzie reali immobiliari e mobiliari; per quanto qui interessa, un pool di banche evocate nel presente giudizio aveva assunto l'obbligo di erogare nuova liquidità alla società IFIM, obbligo adempiuto con la stipula del contratto di apertura di credito in data 25/09/1997, in favore dell'attrice, dell'importo complessivo di lire garantito da pegno su crediti commerciali della società complessivamente ammontanti a lire , oltre ad ulteriori crediti verso il fisco e diversi. In tale assetto ed al fine di tutelare maggiormente le banche finanziatrici veniva designata nella Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c.r.l. l'istituto capofila, con compiti di raccordo fra il pool e la società IFIM, nonché la figura del depositario mandatario dei crediti. Poiché in seguito le predette banche si erano astenute colpevolmente dall'escutere i crediti pignorati, l'attore concludeva affinché dichiarato l'inadempimento delle stesse, le convenute venissero condannate solidalmente a risarcire il danno subito da IFIM, quantificato in Euro , pari all'importo dei crediti oggetto di pegno diminuito precauzionalmente del 30%. Nel corso del giudizio, a fronte delle plurime contestazioni ed eccezioni mosse dalla convenute, le parti raggiungevano diversi accordi transattivi cui seguivano reciproche rinunce ed accettazioni di cui si dava atto con provvedimenti ex art. 306 c.p.c. in data 22/06/2004, 23/11/2004 ed 08/02/2005. La causa, quindi, proseguiva nei confronti dell'unica convenuta rimasta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. che contestava integralmente ogni pretesa attorea. Espletati gli incombenti di cui all'artt. 183 e 184 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, istante la sua natura documentale. La causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice all'udienza del 9 gennaio 2007, previa concessione di termini per comparse conclusionali e repliche. In detta sede l'attore ribadiva le proprie domande e, a seguito della rinuncia alla solidarietà passiva, concludeva affinché la condanna di Cariparma venisse contenuta nei limite dell'iniziale partecipazione percentuale al contratto di finanziamento (pari all' 1,5639%) e, quindi, nell'importo di Euro ,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della decisione della controversia occorre partire dall'analisi dell'art c.c. invocato da parte attrice secondo cui, letteralmente "il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno ". Detta disposizione, tuttavia, non può essere applicata sic et simpliciter nel caso di specie, avendo le parti minuziosamente disciplinato, anche in deroga a detta norma, le formalità relative alla costituzione del pegno e l'attività esattivi successiva con il contratto di apertura di credito del 25/09/1997 a ministero Notaio dott. Vezzi (doc. 6 fascicolo attoreo). Che la norma di cui all'art c.c. sia derogabile appare fuori di discussione. E'pertinente ricordare come il pegno sia una forma di garanzia reale che non incide sulla titolarità del bene mobile (nel caso di specie una miriade di crediti commerciali derivanti

3 dall'attività di leasing di IFIM s.p.a.) ma si sostanzia nel garantire al creditore pignoratizio un diritto di sequela sul bene che, per la particolare natura dei crediti, attribuisce se ed in quanto allo stesso sia ritenuto conveniente, il diritto di procedere alla loro esazione salvo restituzione all'originario creditore-debitore pignorato dell'eventuale surplus rispetto alle ragioni garantite. Ma a detto diritto di escussione diretta il creditore pignoratizio può rinunciare, tanto è vero che l'attività di esazione da parte del creditore (al cui svolgimento "è tenuto" in forza della disciplina naturale del rapporto), presuppone che anche l'art c.c. precedente, non sia derogato. Quale necessario contraltare dell'attività esattiva concessa (o meglio imposta se le parti non abbiano previsto diversamente) codicisticamente al creditore pignoratizio di crediti, infatti è previsto che a sua volta il creditore originario pignorato sia "tenuto" a consegnare i documenti relativi al credito (art c.c.). Nel caso di specie, tuttavia, proprio la deroga espressa al disposto dell'art c.c. (e quindi la divisata e voluta impossibilità materiale prima ancora che giuridica che le banche potessero procedere direttamente all'esazione dei crediti pignorati) costituisce la migliore riprova della sancita e parimenti voluta deroga al disposto dell'art c.c. Con il citato accordo del 25/09/1997, il cui effettivo valore negoziale va ricercato sulla scorta di un'analisi complessiva delle clausole letteralmente previste (artt c. 1 e 1363 c.c.) nel dubbio adottando un'interpretazione secondo buona fede, le parti hanno infatti sostanzialmente lasciato alla originaria creditrice IFIM la piena disponibilità dei crediti pignorati e la necessità di porre le proprie strutture materiali ed umane al servizio attivo dell'attività di recupero dei crediti medesimi, prevedendo quale contropartita in favore del gruppo numeroso di banche aderenti all'accordo la figura di un mandatario con compiti di vigilanza, direttiva e, al più, di eventuale e sussidiaria capacità di attivazione dell'attività esattiva, senza alcuna creazione in favore dello stesso di una struttura organizzativa tale da consentire al medesimo di operare direttamente su crediti neppure valutati o vagliati preventivamente da parte del c.d. pool bancario. Quale evidente deroga all'art c.c. dianzi citato, infatti, il contratto del 25/09/1997 prevedeva che tutta la documentazione inerente ai crediti non venisse consegnata né al predetto mandatario né, tantomeno, alle banche finanziatrici, essendo invece stabilito che "i fascicoli concernenti dette posizioni creditorie devono essere tenuti a disposizione del personale addetto al recupero" (con tale espressione intendendosi chiaramente il personale dell'ifim) precisandosi che al pool era semplicemente concessa la facoltà di accedere ai locali della propria debitrice, stante che "presso la sede dell'ifim sono e restano depositati e custoditi i fascicoli concernenti le posizione creditorie" costituite in pegno (doc. 6 cit., punto 16). La deroga all'art., 2801 c.c. si spiega ed acquista tutta la sua importanza anche ai fini della disciplina dell'attività di riscossione e recupero dei crediti, valendo a rafforzare già a livello ermeneutica la contestualmente disposta deroga al diritto (rinunciabile) del creditore pignoratizio di procedere direttamente all'incasso sancito dall'art c.c. Se, infatti, le banche ed il loro mandatario non avevano ricevuto in consegna la documentazione rappresentativa dei crediti pignorati e se all'attività di recupero doveva provvedere il personale addetto di IFIM (vds. a tal riguardo anche il punto 27 del citato doc. 6), non si vede quale diretta attività di escussione avrebbero potuto porre in essere

4 gli istituti creditizi senza la collaborazione della società IFIM medesima e del suo personale, al più soggetto all'attività di vigilanza e direttiva del mandatario. Del resto, il punto 14 del citato contratto 25/09/1997 (doc. 6) ha cura di ricordare esattamente quale fosse il limitato potere di controllo delle stesse banche se è vero che ivi si trova affermato che "le BANCHE non potendo conoscere la qualità dei crediti né le possibilità di recupero, anche per la difficoltà di contattare una clientela numerosa e sparsa su tutto il territorio nazionale, prendono atto delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle tre suddette società circa il valore di realizzo dei crediti costituiti in pegno". Non appare quindi configurabile a carico delle banche il preteso inadempimento derivante dal mancato incasso dei crediti pignorati, posto che a detta attività avrebbe dovuto provvedere la stessa IFIM con le proprie strutture organizzative materiali ed umane sottoposte unicamente, per volere delle parti, oltre che al potere gerarchico dei dirigenti "interni" alla vigilanza ed alle direttive del mandatario. In ogni caso, si deve rilevare che sotto il profilo causale e con valenza assorbente è proprio a tale inerzia di IFIM che va ricondotta in via esclusiva la verificazione dell'eventuale pregiudizio subito, risultando a tal punto irrilevante la mancata sostituzione da parte del gruppo bancario aderente del mandatario all'esito delle dimissioni del dott. Della Casa. Del resto, che l'apparato dell'ifim medesimo non fosse seriamente compromesso è ammesso dalla stessa parte attrice, la quale, cercando di dimostrare l'entità del danno subito, ammette che nello stesso periodo in cui, a termini del noto accordo 25/09/1997 (doc. 6 cit.) la società avrebbe dovuto provvedere alle notifiche e comunicazioni ai terzi dell'avvenuto pegno (con un solo potere di verifica in capo al mandatario: vds. punti 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del citato doc. 6) e procedere quindi all'esazione, preferiva dedicarsi all'incasso di lire di crediti non oggetto di pegno (vds. punto 19 dell'atto di citazione). Con il che è lo stesso Fallimento ad ammettere l'inadempimento della società all'epoca in bonis, inadempimento descritto anche nella nota 1 marzo 1999 (doc. 7), nella quale la Banca Agricola Mantovana non sollecita tanto la sostituzione del dimissionario dott. Della Casa, quanto, piuttosto, evidenzia come la società debitrice IFIM abbia tenuto un comportamento per nulla rispondente al contenuto degli accordi intercorsi, provvedendo ad esigere crediti rilevanti per oltre tre miliardi di lire verso Nazionale Finanziaria e Parfinco senza includerli fra i crediti oggetto di pegno, non dando alcuna collaborazione all'attività di esazione di questi ultimi, non provvedendo neppure a fornire informazioni sulle rate in scadenza dei crediti ceduti tanto che la Banca scrivente chiudeva la citata missiva chiedendo una "assolutamente necessaria verifica sull'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti dalla debitrice". Le considerazioni di cui sopra appaiono assorbenti rispetto alla valutazione della consistenza del pregiudizio, rispetto al quale, per completezza, va comunque ricordato che l'onere probatorio circa la sussistenza e la misura del danno preteso va comunque dimostrato dall'asserito danneggiato, indipendentemente dalla fonte contrattuale od extracontrattuale vantata: "Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva

5 esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale" (Cass. 18 marzo 2005, n. 5960). Al rigetto delle domande di parte attrice consegue la liquidazione delle spese in favore dell'unica convenuta resistente, avuto riguardo alla riduzione della domanda operata dal Fallimento. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 1081/03, ogni diversa istanza od eccezione respinta, - Rigetta ogni domanda proposta dal Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione e lo condanna, in persona del suo Curatore p.t., a rifondere alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. come in atti rappresentata le spese di lite, che liquida, complessivamente, in Euro ,25 (di cui. 87,25 per spese, per competenze ed per onorari) oltre a spese generali, ad IVA e CPA se dovute come per legge. Modena, 14/08/2007 Il Giudice Dott. Alessandro Farolfi Depositata in Cancelleria il 10 SET 2007

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Luogo e data PREMESSO CHE

Luogo e data PREMESSO CHE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.. Luogo e data PREMESSO CHE a) L art. 4, comma 1, della

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE Tra - *************** S.p.a., con sede legale in ******* (***), Via ******* n. ***, C.F. ************, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig.

TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig. TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig...., con sede a... in Via..., n..., p.i.:., rappresentata e difesa, come da

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 973 del 11-12-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 999 del 10-12-2012 Determinazione n. 158 del 10-12-2012 Settore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO FATTO

COLLEGIO DI MILANO FATTO COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

Opponibilità di crediti futuri ed eventuali alla procedura di concordato preventivo

Opponibilità di crediti futuri ed eventuali alla procedura di concordato preventivo Opponibilità di crediti futuri ed eventuali alla procedura di concordato preventivo Tribunale di prato, 30 settembre 2014. Presidente relatore Maria Novella Legnaioli. Concordato preventivo - Cessione

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO Redatto ai sensi dell articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di un accordo

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO FIDEJUSSIONE/POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI FAC-SIMILE

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori Art.1 Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione Oggetto della procedura di conciliazione sono le

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI Si rende noto che nel fallimento n. 138/13 il Curatore Dott. Alberto Maurino ha disposto la vendita mediante gara informale del seguente lotto: LOTTO 1:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Il Decreto Balduzzi - L. 8 novembre 2012 n.189 Art. 3 1 L'esercente

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. Il Tribunale adito, relativamente all eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli