Opzione Irap entro il 3 marzo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Opzione Irap entro il 3 marzo"

Transcript

1 Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N Opzione Irap entro il 3 marzo A cura di Devis Nucibella Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile Entro il prossimo 3 marzo 2014 (il 01/03 cade di sabato) le società di persone (snc, sas ed equiparate) e le ditte individuali, in contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile Irap, in base al c.d. metodo da bilancio (art. 5, D.lgs 446/97). L'opzione va esercitata per via telematica, con trasmissione dell apposito modello approvato con provvedimento delle Entrate del 31 marzo 2008 (ComIrap scaricabile dal sito dell'agenzia). Non vale, quindi, il comportamento concludente. Premessa Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, la Finanziaria 2008 ha introdotto regole differenziate, applicabili generalmente dal 2008, in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo. Infatti: per i SOGGETTI IRES assumono rilevanza i valori di bilancio. I componenti positivi e negativi rilevano per l ammontare risultante dal Conto economico, senza considerare le variazioni fiscali; per le DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE assumono rilevanza i valori fiscali. La base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing. 1

2 I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali. Opzione ditte individuali e società di persone Le ditte individuali e le società di persone (S.n.c., S.a.s ed equiparate), solo se si trovano in contabilità ordinaria (condizione posta per entrambi i soggetti citati): possono, comunque, scegliere di determinare il valore della produzione netta, ai fini Irap, applicando le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. Infatti, l'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997, prevede, a loro favore la, facoltà di: optare per il calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio (come disposto dall'art. 5, D.Lgs. 446/1997 per i soggetti). L opzione non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata, per le quali la modalità fiscale rimane l unica a disposizione per la determinazione della base imponibile Irap. In sostanza, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono utilizzare uno dei due seguenti metodi alternativi: a valori fiscali, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97,ovvero a valori civili, ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un apposita opzione. Soggetti Ires I componenti positivi e negativi del valore della produzione assumono rilevanza in base al bilancio. BASE IMPONIBILE IRAP Soggetti Irpef I componenti positivi e negativi del valore della produzione, assumono rilevanza in base alle regole previste per il reddito d'impresa (i soggetti in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione dell'imponibile con le regole dei soggetti Ires). L esercizio dell opzione La comunicazione dell opzione: deve essere inoltrata all Agenzia delle Entrate, entro il termine di 60 giorni dall inizio del periodo d imposta, per il quale si intende applicare 2

3 la disciplina in parola (3 marzo 2014), pena l inefficacia dell opzione stessa; è irrevocabile per tre periodi d'imposta; al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta, secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali; anche in quest ultimo caso, l opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Opzione Irap triennio Revoca opzione Irap esercitata per il triennio Entro il Per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. Entro il 1 marzo 2017 sarà necessario ripresentare l istanza, soltanto se si intende revocare l opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste dall art. 5-bis del D.Lgs. 446/97), revoca che avrà effetto anche per il 2018 e il 2019 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro. Soggetti costituiti nel 2014 I soggetti costituiti nel 2014 devono esercitare l opzione entro 60 giorni decorrenti: - per le società di persone, dall inizio del primo periodo d imposta; - per le imprese individuali, dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11. IMPRESE NEOCOSTITUITE TERMINE per l'esercizio dell'opzione IRAP Esempio n. 1 - Ditta individuale 3

4 La ditta Alfa, che ha iniziato in data (come risulta dal Mod. AA9/11) un'attività commerciale in regime di contabilità ordinaria, se intende esercitare l'opzione Irap, deve trasmettere il modello di comunicazione entro l' (vale a dire 60 giorni dall' ). Esempio n. 2 - Società di persone La Beta S.n.c. in regime di contabilità ordinaria, con primo periodo d'imposta , se intende esercitare l'opzione Irap, deve inviare il modello di comunicazione entro il (vale a dire 60 giorni dall' ). Qualora un soggetto Ires che si trasforma in società di persone, intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile, disciplinato dall art. 5 del decreto IRAP, dovrà esercitare l opzione prevista dal comma 2 dell art. 5-bis, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima, ossia dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. In caso di mancato esercizio dell opzione, si intenderà, naturalmente ed automaticamente, adottato il regime, di cui all art. 5-bis. Resta valida, in tal caso, la possibilità di optare per l applicazione del regime, di cui all art. 5, nei termini ordinari, ossia entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile, esclusivamente, in base all art. 5 del decreto IRAP, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile, in precedenza applicate dalla società trasformanda. DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE Comunicazione entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima. DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI Non è necessaria alcuna comunicazione. Il modello da utilizzare L opzione va esercitata utilizzando il modello per la Comunicazione dell opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 approvato, con le relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. 4

5 Il modello per l esercizio dell opzione, è costituito da 5 riquadri, nei quali vanno indicati: tramite la barratura dell apposita casella OPZIONE o REVOCA, la tipologia di comunicazione effettuata: i dati del contribuente; i dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione (rappresentante legale o, in mancanza, soggetto che ha l amministrazione anche di fatto, o rappresentante negoziale); la firma della comunicazione; l impegno alla trasmissione telematica da parte dell intermediario abilitato. 5

6 Il modello, utilizzabile sia per l opzione che per la revoca, deve essere presentato telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati (quali professionisti, associazioni di categoria, CAF), attraverso il software denominato COMIRAP, disponibile gratuitamente sul sito dell Agenzia delle Entrate. Gli intermediari, eventualmente incaricati della trasmissione telematica, devono rilasciare al soggetto: una copia cartacea della comunicazione; una copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate, che ne attesta l avvenuto ricevimento, e che costituisce prova dell avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall interessato, deve essere conservata a cura di quest ultimo. MODELLO OPZIONE Presentazione esclusivamente telematica Direttamente dal contribuente o Tramite soggetti abilitati In tal caso, il contribuente dovrà ricevere: copia cartacea della comunicazione; ricevuta dell Agenzia. DA CHI È UTILIZZABILE ADEMPIMENTO: OPZIONE IRAP A QUALE SCOPO SCADENZA Società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria. Per usufruire della possibilità di determinare il valore della produzione netta Irap, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta per il quale si esercita l opzione. Per il 2014 il termine scade il 3 marzo

7 ESEMPIO La Gamma sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo di bilancio per il triennio A tal fine, entro il , deve inviare l apposito modello compilando il riquadro COMUNICAZIONE come segue: Gamma sas X Roma 8010 H501 Via Remo 1 NCBMRA70L55B962I 1 Nucibella Maria Scandicci F X Nucibella Maria TMPCRL64P03D612A Carlo 7

8 La Alfa snc in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio A tal fine, la società presenterà il sopraesposto modello, entro il barrando la seguente casella: La Beta sas in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio Ora intende revocare tale opzione. A tal fine, la società presenterà il sopraesposto modello, entro il , barrando la seguente casella: Regime contabilità Dal i limiti di ricavi conseguiti nell anno precedente, il cui mancato superamento consente alle imprese individuali e società di persone la tenuta della contabilità semplificata, sono stati innalzati nelle seguenti misure: attività di prestazioni di servizi ricavi non superiori a ; altre attività ricavi non superiori a Di conseguenza, qualora un impresa abbia conseguito, nel periodo precedente, ricavi non superiori ai predetti limiti, potrebbe ritornare alla contabilità semplificata. Tale possibilità, tuttavia, incontra un limite qualora l impresa opti/abbia optato per la determinazione della base imponibile Irap, a valori di bilancio, subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione. Calcolo della convenienza Sussistono diversi elementi che possono influire o meno sulla scelta da operare. La convenienza all esercizio dell opzione è collegata alla presenza di voci di spesa per le quali, a fronte della totale rilevanza civilistica, è prevista solo una parziale deducibilità fiscale. A titolo esemplificativo, in caso di opzione per il metodo di calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio: sono totalmente deducibili: l ammortamento e le spese per le autovetture; le spese telefoniche; 8

9 le spese di rappresentanza; le manutenzioni eccedenti il 5%; gli oneri diversi di gestione. con riguardo agli immobili patrimonio, i relativi ricavi/costi rilevano sulla base di quanto imputato a Conto economico, e non invece secondo le risultanze catastali, utilizzabili nell ipotesi di applicazione del metodo fiscale; le plus/minusvalenze rilevano per l intero ammontare, a prescindere dall eventuale rateizzazione fiscale. ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLA DECISIONE ammortamento e le spese per le autovetture; spese telefoniche; spese di rappresentanza; manutenzioni eccedenti il 5%; oneri diversi di gestione; immobili patrimonio; plus/minusvalenze. Gli elementi che risultano tassabili o indeducibili a prescindere dal metodo di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, non influiscono sull esercizio dell'opzione. Ad esempio: concorrono sempre al calcolo di tale valore, i maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore; sono sempre indeducibili: i costi del personale; gli interessi dei canoni leasing; le perdite su crediti. ELEMENTI CHE NON INFLUISCONO SULLA DECISIONE Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione, come stabilito dall art. 2, D.P.R. n. 195/99, i maggiori ricavi derivanti dall adeguamento agli studi di settore 9

10 Sono, in ogni caso, indeducibili ai fini Irap, per effetto di quanto disposto dagli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97: i costi del personale dipendente e assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla B.9), i compensi per i collaboratori a progetto, occasionali e per gli amministratori e gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota degli interessi dei canoni di leasing; le perdite su crediti. PLUS/MINUSVALENZE METODO FISCALE Non concorrono alla base imponibile Irap In particolare, secondo la CM 60/2008 sono le plus/minusvalenze relative: a beni strumentali, anche di natura ordinaria; a beni patrimonio, ossia diversi da quelli strumentali e non beni merce. PLUS/MINUSVALENZE METODO BILANCIO Risultano pienamente rilevanti ai fini Irap (cioè tassabili e deducibili): sia quelle ordinarie (iscritte nella voce A.5/B.14 di Conto Economico), che straordinarie (iscritte DA CESSIONE BENI STRUMENTALI nella voce E.20/E.21 di Conto economico). Sono, invece, irrilevanti (non tassabili/indeducibili Irap) le plus/minusvalenze che emergono in sede di valutazione civilistica dei beni strumentali. Risultano rilevanti ai fini Irap (cioè tassabili e deducibili). DA CESSIONE DI IMMOBILI Si tratta degli immobili ad uso PATRIMONIO abitativo che, ai fini reddituali, sono disciplinati dall art. 90 TUIR. 10

11 DA CESSIONE D AZIENDA Sono irrilevanti ai fini Irap, in quanto la cessione d azienda è un operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP (CM 27/2009). Inerenza L imputazione delle spese a bilancio, prevede che le stesse seguano il principio di inerenza (ex art. 5 D.Lgs.446/97). In merito, l Agenzia ha chiarito che (CM 39/2009): il principio di inerenza ai fini Irap è quello civilistico e pertanto: i componenti positivi/negativi sono individuati sulla base della corretta imputazione a Conto economico (cd principio di derivazione ); un costo non può essere stanziato in bilancio (e così dedotto ai fini Irap) se attiene alla sfera personale dei soci o dell'imprenditore; con riferimento ai costi per i quali il TUIR prevede una parziale inerenza (spese telefoniche, spese relative ai veicoli a motore, spese di rappresentanza, ecc.), se esse: sono interamente inerenti all'attività: è ammesso dedurre interamente tali costi ai fini Irap (per tale imposta non sono applicabili le presunzioni disposte ai fini dei redditi); sono parzialmente inerenti: l'impresa può evitare di calcolare la quota inerente, adottando le stesse percentuali di deducibilità, valide ai fini dei redditi (evitando in tal modo che i verificatori vadano ad indagare la quota effettiva CM 36/2009). Mancata comunicazione e remissione in bonis L omesso/tardivo invio della comunicazione dell opzione/revoca, per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio, può essere regolarizzata tramite la c.d. remissione di bonis introdotta dal D.L. n. 16/2012, a condizione che: la violazione non sia stata constatata, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza. 11

12 La regolarizzazione della comunicazione/adempimento omesso è, comunque, consentita, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 38/E, se l accesso/ispezione/verifica o altra attività amministrativa di accertamento, ha ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale/regime opzionale. alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione o effettuare l adempimento formale siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento. Ai fini della regolarizzazione, è necessario: effettuare la comunicazione/adempimento formale; versare contestualmente la sanzione pari a 258 con il mod. F24 (codice tributo 8114 e anno di riferimento l anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Di conseguenza, l eventuale omesso/tardivo invio della comunicazione relativa all opzione/revoca con effetto dal 2014, potrà essere regolarizzata entro il , ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione Irap, successiva al termine previsto per l adempimento in esame. REMISSIONE IN BONIS OPZIONE IRAP ADEMPIMENTI effettuazione della comunicazione/adempimento formale; versamento contestuale della sanzione pari a 258, utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8114 e anno di riferimento l anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di compensazione. TERMINE Entro il Riepilogo SOGGETTI INTERESSATI o Persone fisiche esercenti attività commerciali o Società di persone. In contabilità ordinaria 12

13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA ALCUNI ELEMENTI DA VALUTARE TERMINI DI PRESENTAZIONE Le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal conto Società economico, senza apportare le di capitali variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dalla normativa fiscale. - I proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile Imprenditori continuano a rilevare nella individuali e società di persone commerciali stessa misura, prevista ai fini delle imposte sui redditi. - È concessa la possibilità di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali. Vi sono alcuni elementi che sono particolarmente collegati alla convenienza a esercitare l opzione: o possibilità di dedurre al 100% i costi soggetti a limiti di deducibilità (spese telefoniche, spese di rappresentanza, spese riferite alle autovetture, spese di manutenzione eccedenti il 5%, ecc.); o sono deducibili/imponibili le minusvalenze/plusvalenze, se classificate rispettivamente nelle voci B.14 e A.5 di conto economico; o sono deducibili alcuni oneri diversi di gestione, iscritti alla voce B.14 del conto economico. La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta per il quale si esercita: - l opzione per la determinazione del valore della produzione netta, secondo le regole dell art. 5 D.Lgs. 466/1997 (regole previste per società di capitali); - la revoca dell opzione precedentemente comunicata. Per il periodo d imposta 2014, la comunicazione deve essere inviata entro il

14 DURATA DELL OPZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL OPZIONE SOGGETTI DI NUOVA COSTITUZIONE - L opzione è irrevocabile per 3 periodi d imposta. - Al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali. - La comunicazione deve essere presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. - La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall Agenzia delle Entrate; tramite i soggetti incaricati. Il termine di 60 giorni Imprese decorre dalla data di individuali inizio attività comunicata nel mod. AA9. Società L opzione può essere di persone esercitata entro 60 giorni di nuova dall inizio del 1 periodo costituzione d imposta. - Riproduzione riservata - 14

Dentro la Notizia. 15 Febbraio 2013

Dentro la Notizia. 15 Febbraio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 23/2013 FEBBRAIO/9/2013 (*) 15 Febbraio 2013 LE IMPRESE INDIVIDUALI

Dettagli

Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap

Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap Numero 43/2014 Pagina 1 di 11 Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap Numero : 43/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IMPOSTE DIRETTE OPZIONE IRAP ARTT.

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 45 20.05.2015 Nuove opzioni IRAP. Casi particolari Opzione per il metodo da bilancio Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: IRAP L articolo

Dettagli

Presupposto soggettivo/oggettivo

Presupposto soggettivo/oggettivo IRAP Principi generali Irap: acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive. È un'imposta reale che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

Regime contabile: ordinario o semplificato

Regime contabile: ordinario o semplificato Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 02 20.01.2014 Regime contabile: ordinario o semplificato A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in

Dettagli

La convenienza ad esercitare l opzione Irap per i soggetti Irpef

La convenienza ad esercitare l opzione Irap per i soggetti Irpef Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La convenienza ad esercitare l opzione Irap per i soggetti Irpef Premessa Il D.Lgs. n.446/97 distingue i criteri di determinazione della base

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

L opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012

L opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012 Numero 228/2011 Pagina 1 di 8 L opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012 Numero : 228/2011 Gruppo : ADEMPIMENTI Oggetto : OPZIONE TRASPARENZA FISCALE Norme e prassi : ARTT. 115 E 116 DEL TUIR ; DM

Dettagli

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti,

Dettagli

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Contribuenti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

IRAP determinazione imponibile

IRAP determinazione imponibile Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda

Dettagli

MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI

MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI Riferimenti Art. 30, DL n. 185/2008 Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010 Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E Circolare

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

Circolare informativa area tributaria. La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Circolare informativa area tributaria. La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Circolare informativa area tributaria La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Uscita dal regime dei minimi

Uscita dal regime dei minimi Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 08 03.03.2014 Uscita dal regime dei minimi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dopo

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: CEDOLARE SECCA La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: l Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti l imposta

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 30.05.2014 I canoni di leasing in Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico-Società di capitali Con specifico riferimento

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Ripristinata l'opzione per la tassazione catastale

Ripristinata l'opzione per la tassazione catastale Numero 18/2014 Pagina 1 di 6 Ripristinata l' per la tassazione catastale Numero : 18/2014 Gruppo : Oggetto : AGEVOLAZIONI REGIMI AGEVOLATI IMPRESE AGRICOLE Norme e prassi : D.P.R. 442/1997; DECRETO 213

Dettagli

MODELLO EAS - VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI

MODELLO EAS - VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI MODELLO EAS - VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI Riferimenti Art. 30, DL n. 185/2008 Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010 Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E Circolare Agenzia Entrate 24.2.2011,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa

Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa 18.2015 Ottobre Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE...

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

Novità per imprese e professionisti

Novità per imprese e professionisti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Informativa. N. 10 del 15.05.2013. OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea

Informativa. N. 10 del 15.05.2013. OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea Informativa N. 10 del 15.05.2013 OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è ancora possibile beneficiare

Dettagli

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione A tutti i clienti Loro sedi OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione PREMESSA Come noto il D.L.

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il prossimo 30 Ottobre 2014 come

Dettagli

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro

Dettagli

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011 Circolare informativa n. 15 del 13 Aprile 2011 LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011 Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

DALLA CONTABILITA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DALLA CONTABILITA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Corso Aggiornamento Redditi 20 Aprile 2012 DALLA CONTABILITA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1 DALLA CONTABILITA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI OPERAZIONI PRELIMINARI DI RAGGRUPPAMENTO VERIFICA PARAMETRI

Dettagli

Anno 2013 N. RF160. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI EX MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Anno 2013 N. RF160. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI EX MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Anno 2013 N. RF160 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 12/07/2013 CONTRIBUENTI E MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ART.

Dettagli

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 60/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 ottobre 2008 OGGETTO: Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive per

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 3 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

L utilizzo della riserva da rivalutazione

L utilizzo della riserva da rivalutazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 26.03.2014 L utilizzo della riserva da rivalutazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riserve L'art. 15, comma 18, D.L. 185/2008

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE Circolare n. 12.2011 Perugia, 14 aprile 2011 Oggetto: IRPEF

Dettagli

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Giugno 2013 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Gabriella Antonaci, Studio Legale e Tributario

Dettagli

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2014 al 15 2014, con il commento

Dettagli

La cedolare secca dovrebbe servire a semplificare il pagamento delle imposte sui contratti di locazione.

La cedolare secca dovrebbe servire a semplificare il pagamento delle imposte sui contratti di locazione. Milano, 22 aprile 2011 Egregi Signori Clienti Loro indirizzi Circolare n. 05-2011 OGGETTO: CEDOLARE SECCA AFFITTI In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini

Dettagli

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI

L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI INFORMATIVA N. 253 10 NOVEMBRE 2011 IMPOSTE DIRETTE - IVA L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI Art. 1, commi 96 e seguenti, Legge n. 244/2007 Circolari Agenzia Entrate 21.12.2007,

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) 31 Gennaio 2013 LA RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ

Dettagli

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 1 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Imposta proporzionale sui redditi complessivi delle società. Risultato di bilancio

Dettagli

LE NUOVE REGOLE (DAL 2012) PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE

LE NUOVE REGOLE (DAL 2012) PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE INFORMATIVA N. 094 09 APRILE 2013 IMPOSTE DIRETTE LE NUOVE REGOLE (DAL 2012) PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE Art. 102, comma 6, TUIR Art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012 Dal 2012 ai fini

Dettagli

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO INDICE 1. PREMESSA 2. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA Trasmissione

Dettagli

Circolari per la clientela

Circolari per la clientela Circolari per la clientela Circolare n. 19 del 31 luglio 2014 Modelli 770/2014 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso Pag. 1 di 5 INDICE 1 Premessa... 3 2 Obbligo

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 15 E/O DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 15 E/O DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006 genzia ntrate ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 15 E/O DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006 La legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (di seguito denominata legge comunitaria 2005), agli articoli

Dettagli

Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata

Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata In tema di semplificazione fiscale il c.d. Decreto sviluppo, in vigore dallo scorso 14.5.2011, è intervenuto sul regime della contabilità semplificata

Dettagli

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è entrato

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI Milano 12 marzo 2013 Fedart Relatore: Dott. Ferruccio Dal Lin Determinazione Base Imponibile Trattamento delle ritenute sui frutti di capitale Ace Altre considerazioni

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013 COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013 Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dell adempimento

Dettagli

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI SICILIA CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI Art. 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n.98 Enrico Licciardello Catania 9 febbraio 2012 Dottore Commercialista AGA Hotel

Dettagli

ART. 1 - DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI 15

ART. 1 - DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI 15 TITOLO I - DICHIARAZIONE ANNUALE ART. 1 - DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI 15 PREMESSA 16 1. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CO. 1) 17 2. NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

prot. n. 31.23 Spett.le LORO SEDI

prot. n. 31.23 Spett.le LORO SEDI Roma 4 settembre 2007 prot. n. 31.23 Spett.le LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C LEGA NAZIONALE DILETTANTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C. LORO SEDI Si trasmette, in allegato,

Dettagli

CIRCOLARE N.17/E. OGGETTO: Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16

CIRCOLARE N.17/E. OGGETTO: Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 CIRCOLARE N.17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 maggio 2013 OGGETTO: Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 INDICE Premessa... 3 1 La nuova disciplina fiscale dei

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli