ESERCIZIO 1 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE
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- Filiberto Di Marco
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1 RECESSO DEL SOCIO ESERCIZIO 1 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE A) Valore di liquidazione della quota superiore al corrispondente valore contabile del patrimonio netto Consideriamo il caso in cui: la società ha un capitale sociale di euro ,00; il socio che recede partecipa al 20%; il valore dell intera azienda societaria è pari ad euro ,00, di cui: euro 5.000,00 relativi a riserve di utili di precedenti esercizi non distribuiti; euro ,00 relativi ad utili in corso di maturazione nel periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di efficacia del recesso; euro ,00 relativi ad un maggior valore rispetto a quello contabile degli impianti; euro ,00 per avviamento latente. La contabilizzazione della liquidazione della quota può essere eseguita sulla base degli orientamenti precedentemente visti nel capitolo dedicato agli aspetti fiscali. Abbiamo le seguenti possibilità. a) Iscrizione nell attivo di bilancio della differenza tra valore di liquidazione e quello contabile a titolo di avviamento La liquidazione della quota potrebbe essere così contabilizzata: Diversi a Debiti per liquidazione ,00 quota Capitale sociale ,00 Riserva utili esercizi 1.000,00 precedenti Avviamento ,00 Il conto Avviamento va iscritto alla voce B) I 5) nell attivo dello stato patrimoniale, e sarà ammortizzato in più esercizi.
2 260 Parte II: Eserciziario b) Rivalutazione dei beni recanti plusvalenze latenti L intera operazione di liquidazione della quota potrebbe essere così contabilizzata: b1) rivalutazione di beni Impianti a Riserva di rivalutazione ,00 Il conto Riserva di rivalutazione va iscritto nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A) III, e costituisce una posta del patrimonio netto. b2) liquidazione della quota. Diversi a Debiti per liquidazione quota ,00 Capitale sociale ,00 Riserva utili esercizi 1.000,00 precedenti Utili in corso di formazione 6.000,00 Riserva di rivalutazione 2.000,00 Avviamento 6.000,00 c) Iscrizione di un credito verso gli altri soci Diversi a Debiti per liquidazione quota ,00 Capitale sociale ,00 Riserva utili esercizi precedenti 1.000,00 Crediti verso soci ,00 d) Imputazione a conto economico La liquidazione della quota potrebbe essere così contabilizzata: Diversi a Debiti per liquidazione quota ,00 Capitale sociale ,00 Riserva utili esercizi precedenti 1.000,00 Utili in corso di maturazione 6.000,00 Costi di avviamento 8.000,00 per liquidazione quota I conti Costi di avviamento per liquidazione quota e Utili in corso di maturazione costituiscono componenti negativi di reddito di competenza dell esercizio nel quale ha efficacia il recesso, di natura straordinaria, da allocare alla voce E) 21) del conto economico.
3 Recesso del socio 261 Nel caso in cui, in luogo di utili, stiano invece maturando perdite nel periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di efficacia del recesso (ad esempio, euro ,00), la scrittura contabile che si propone è la seguente: Diversi a Diversi Capitale sociale ,00 Riserva utili esercizi precedenti 1.000,00 Costi di avviamento 8.000,00 per liquidazione quota ,00 a Debiti per liquidazione quota ,00 a Rimborso perdite infrannuali 3.000,00 Il conto Rimborso perdite infrannuali costituisce un componente positivo di reddito, di natura straordinaria, da allocare alla voce E) 20) del conto economico. Negli esempi fatti, si è sempre considerato che la liquidazione della quota del socio receduto abbia comportato anche una riduzione del capitale sociale, corrispondente all ammontare sottoscritto dal socio receduto. Per evitare il possibile problema causato dall art c.c., ossia l opposizione alla riduzione del capitale sociale da parte dei creditori sociali (problema invero più teorico che pratico, in quanto è molto difficile che i creditori consultino il registro delle imprese, oltretutto con cadenza quasi trimestrale, per informarsi sulle operazioni compiute dalla società), è opportuno evitare di procedere a tale riduzione, ed utilizzare finché possibile le riserve. Per esemplificare consideriamo il seguente caso: la società ha un capitale sociale di euro ,00; il socio che recede partecipa al 20%; gli altri due soci partecipano al 40% ciascuno; il valore dell intera azienda societaria è pari ad euro ,00, di cui: euro ,00 relativi a riserve di utili di precedenti esercizi non distribuiti; euro ,00 relativi ad utili in corso di maturazione nel periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di efficacia del recesso; euro ,00 relativi ad un maggior valore rispetto a quello contabile delle immobilizzazioni materiali e ad avviamento. La scrittura contabile della liquidazione della quota che si propone è la seguente: Diversi a Debiti per liquidazione quota ,00 Riserva utili esercizi precedenti ,00 Utili in corso di maturazione 2.000,00 Costi di avviamento 2.000,00 per liquidazione quota
4 262 Parte II: Eserciziario L uscita del socio con invarianza del capitale sociale determina una variazione della misura della partecipazione ai diritti patrimoniali e amministrativi dei soci rimasti. In pratica, la quota di capitale sociale del receduto viene ripartita tra i restanti soci in proporzione alla quota di capitale sociale da essi posseduta prima dell uscita. Nell esempio considerato, ciascun socio superstite parteciperà al 50%. Quest ultima scrittura contabile è identica a quella che va eseguita quando a recedere è il socio d opera, dato che tale socio non ha una partecipazione al capitale sociale. B) Valore di liquidazione della quota inferiore al corrispondente valore contabile del patrimonio netto. Consideriamo il caso in cui: la società ha un capitale sociale di euro ,00; non sono presenti perdite pregresse portate a nuovo; il socio che recede partecipa al 20%; il valore dell intera azienda societaria è pari ad euro ,00, per effetto di minusvalenze latenti sui beni aziendali e di perdite in corso di maturazione. Tenuto conto di quanto indicato nel principio contabile n. 28 approvato dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, secondo cui la differenza negativa rispetto al valore contabile della quota va accreditata alle perdite portate a nuovo o a riserva, la liquidazione della quota potrebbe essere così contabilizzata: Capitale sociale a Diversi ,00 a Debiti per liquidazione quota 8.000,00 a Riserva straordinaria 4.000,00 da liquidazione quota Il conto Riserva straordinaria da liquidazione quota va iscritto nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A) III, e costituisce una posta del patrimonio netto. ESERCIZIO 2 PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI IN CORSO La partecipazione alle operazioni in corso può produrre un risultato positivo o negativo a favore del socio, dipendente dal loro esito. Considerando l esempio precedente, nel caso in cui le operazioni in corso al momento del recesso abbiano prodotto un utile di euro ,00 la scrittura sarà la seguente: Utili su operazioni in corso a Debiti per liquidazione 2.000,00 operazioni in corso
5 TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI SCHEMA DI SVOLGIMENTO: 1. Aspetti essenziali della trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni. 2. Impostazioni contabili 3. Analisi di un caso pratico. 1. ASPETTI ESSENZIALI DELLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI Alcuni lineamenti giuridici L istituto della trasformazione è stato notevolmente rinnovato con la riforma del diritto societario. Il previgente art c.c. permetteva la trasformazione di società di persone in società di capitali (c.d. trasformazione evolutiva) per eliminare la responsabilità patrimoniale dei soci. Può essere attuata la trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale (purché non esista incompatibilità con le finalità della stessa). Il primo comma dell art conferma l obbligo dell atto pubblico per la trasformazione in società di capitali. L art stabilisce che con la trasformazione l ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali del soggetto giuridico che ha effettuato la trasformazione. Il principio di continuità dei rapporti giuridici comporta il riconoscimento, all istituto della trasformazione, di una mera vicenda modificativa dell originario contratto sociale mutamento dell atto costitutivo e non estinzione della società preesistente con creazione di un nuovo soggetto, anche se assume personalità giuridica; assenza quindi di novazione soggettiva che non implica trasferimenti di elementi patrimoniali. La società trasformata continua l attività d impresa con una veste giuridica diversa. L art ter disciplina la trasformazione di società di persone. La trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni comporta solamente una nuova organizzazione della stessa con un nuovo regime giuridico (trasformazione omogenea). Per questo motivo non è necessario versare in un istituto di credito il 25% del denaro presente nella società che si trasforma. Tale versamento dovrà essere effettuato se con l operazione di trasformazione vi sarà l ingresso di nuovi soci. La decisione di trasformare una società di persone in società di capitali può essere presa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (prima era necessario il consenso unanime dei soci). In ogni caso, al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Per le obbligazioni anteriori all iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione, i
6 448 Parte III: Temi svolti soci a responsabilità illimitata non sono liberati dai loro obblighi inadempiuti, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il consenso alla trasformazione consenso che si presume se i creditori sociali, ai quali la delibera di trasformazione deve essere comunicata per raccomandata (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento) o non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni. I creditori sociali non possono opporsi alla trasformazione, ma solamente alla liberazione del socio dalla responsabilità per le obbligazioni precedenti. In caso di fallimento della società trasformata, i soci illimitatamente responsabili falliscono anch essi (art. 147 l.f.) in riferimento ai debiti insoluti risalenti agli esercizi anteriori alla trasformazione. Il fallimento non può essere dichiarato decorso un anno dall iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese o se i creditori sociali hanno liberato i soci per le obbligazioni precedenti). 2. IMPOSTAZIONI CONTABILI Capitale risultante dalla trasformazione In maniera diversa da quanto indica il nuovo art c.c. (che regola la trasformazione stabilendo la continuità dei rapporti giuridici), l art ter (trasformazione di società di persone in società di capitali) prescrive che il capitale sociale della società trasformata debba essere determinato sulla base dei valori attuali (o correnti) degli elementi e del passivo, come stabiliti nella relazione di stima redatta dall esperto nominato dal tribunale (per evitare che le attività non siano sopravalutate e le passività sottostimate), in modo tale che il patrimonio iniziale presente nella società risultante dalla trasformazione sia almeno uguale al valore indicato come capitale nominale (che non potrà mai superare la valutazione patrimoniale indicata dall esperto). Se la perizia attesta una consistenza effettiva del patrimonio inferiore ai valori di libro dei beni, la società che deve trasformarsi è obbligata ad adeguare questi valori a quelli di perizia mediante l iscrizione di un apposito fondo svalutazione in riduzione delle voci dell attivo sopravvalutate e consequenziale riduzione del capitale netto. Il valore del patrimonio netto risultante dalla trasformazione non deve essere, comunque, imputato interamente al capitale sociale, ma potrà essere ripartito in capitale nominale e riserve. Nell ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non esiste alcuna prescrizione legislativa che imponga di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone, di ammontare superiore al capitale preesistente (e attestato dal perito). La disposizione in esame permette, quindi, di rivalutare i beni (in deroga a quanto previsto dall art c.c. criteri di valutazione; rivalutazioni possibili con l applicazione degli IAS) che nei precedenti bilanci erano iscritti al valore di costo, sebbene permanga l unicità dell azienda trasformata e non esista alcun trasferimento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Il 2 comma dell art quater (con significativa innovazione) stabilisce che il socio d opera ha diritto all assegnazione di un numero di azioni (o di una quota) in misura corrispondente alla partecipazione che l atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d accordo tra i soci ovvero, in assenza di patto, determinata dal giudice. Le azioni (o quote) assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. Sostanzialmente la norma indica che la presta-
7 Trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni 449 zione lavorativa conferita dal socio, valutata (attraverso la stima del valore attuale delle prestazioni future) e imputata al capitale della S.n.c. che si trasforma, la corrispondente partecipazione viene proporzionata al capitale della società trasformata. In caso contrario, al socio d opera vengono assegnate azioni riducendo proporzionalmente quelle attribuite ai soci che avevano conferito beni in proprietà. Pertanto, con la trasformazione viene mantenuta la pregressa posizione del socio d opera, che non viene escluso per impossibilità sopravvenuta a prestare la propria opera a causa del divieto posto dall ultimo comma dell art c.c. («Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d opera e di servizi»). Ad esempio, nella S.n.c. che si trasforma vi sono tre soci di cui: due hanno conferito beni in proprietà per un valore pari a euro 99 ciascuno; il terzo la propria opera valutata anch essa 99. Il capitale della S.n.c. risulta di euro 297 (è stata capitalizzata l attività lavorativa). Se la S.n.c. si trasforma (con stima peritale), le azioni assegnate al socio d opera avranno un valore di euro 99 (così pure quelle attribuite agli altri soci). In maniera diversa, se il contratto sociale della S.n.c. non contiene la valutazione dell attività lavorativa (è necessario, comunque, che il capitale sociale accolga tutte le entità conferibili) e il socio d opera partecipa agli utili (art c.c.), l assegnazione delle azioni della società trasformata verrà ripartita riducendo quelle attribuite ai soci non prestatori d opera. Nel caso esaminato: valore azioni emesse euro 198; al socio d opera saranno assegnate azioni per euro 66; uguali a quelle distribuite agli altri soci. Bilancio di chiusura Poiché con la trasformazione in esame si verifica una modifica del regime giuridico e fiscale (la società trasformata è soggetta ad IRES, la prima ad IRE), è necessario separare la gestione svolta prima del cambiamento della forma societaria, da quella svolta successivamente. La società trasformanda procede alla formazione del bilancio di chiusura. Trattasi di un bilancio ordinario infrannuale finalizzato alla determinazione dei valori contabili delle attività e passività che compongono il patrimonio sociale e del calcolo del risultato economico ante trasformazione. La società trasformata riapre la contabilità con i valori di trasformazione risultanti dal bilancio straordinario. Le operazioni contabili attinenti alla trasformazione possono riassumersi nel modo seguente: 1) rettifiche dei valori attivi e passivi del patrimonio, 2) determinazione del capitale netto di trasformazione; 3) eventuale conguaglio fra i soci; 4) trasferimento delle attività e passività alla società trasformata; 5) apertura dei conti della società trasformata. Numerosi autori rilevano in un conto speciale, avente natura di netto e denominato «Rettifiche di trasformazione», i valori di assestamento al fine di armonizzare i valori esposti nella contabilità prima della trasformazione, con quelli evidenziati dal perito. Il saldo di questo conto è successivamente imputato al conto «Capitale netto di trasformazione» (aumentandolo o riducendolo). Riteniamo che se tali rettifiche de-
8 450 Parte III: Temi svolti rivino dall assunzione di valori correnti, esse non devono influenzare la contabilità della società trasformanda, la quale deve procedere alla chiusura dei conti e alla determinazione dell utile o della perdita per il periodo che precede la trasformazione, con i criteri valevoli per il bilancio ordinario di esercizio, dal momento che con l operazione in esame non si verifica un trasferimento di beni. 3. ANALISI DI UN CASO PRATICO La società in nome collettivo Y, composta dai soci A, B, C, ha un capitale sociale di euro Il socio A ha conferito euro (67%); il socio B euro (16,5%); il socio C euro (16,5%). In data 1/7/n, di comune accordo, viene decisa la trasformazione in una società per azioni. Situazione contabile Impianti e macchinari Fondo ammortamento impianti Crediti clienti Denaro in cassa Capitale sociale Riserva Debiti v/fornitori Banca c/c Costi di esercizio: oneri diversi di gestione Ricavi di esercizio Scritture di assestamento relative al periodo fra inizio di esercizio e data di effetto della trasformazione, necessarie per la tassazione dei redditi della S.n.c. Si rilevano le quote di ammortamento per 6/12 (con aliquota del 12%). Registrazione in partita doppia. Ammortamento a Fondo ammortamento impianti e macchinari impianti e macchinari Si registrano interessi passivi maturati sullo scoperto bancario. Interessi passivi a Banca c/c Si quantificano rimanenze prodotti finiti. Magazzino prodotti finiti a Variazioni rimanenze prodotti finiti
9 Trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni 451 Effettuate le operazioni di assestamento, la situazione contabile appare così espressa: Attivo Stato Patrimoniale Passivo B) Immobilizzazioni: A) Patrimonio netto: II - Immobilizzazioni materiali: 2) impianti e macchinari I - Capitale Fondo ammortamento VII - Altre riserve C) Attivo circolante: I - Rimanenze: IX Perdita d esercizio in corso ) prodotti finiti D) Debiti: II Crediti: 4) verso banche ) verso clienti ) verso fornitori IV Disponibilità liquide: 3) denaro in cassa Conto Economico A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite ) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti B) Costi della produzione: 10) ammortamenti e svalutazioni: b) ammortamento impianti e macchinari ) Oneri diversi di gestione Differenza fra valore e costi di produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 17) interessi e altri oneri finanziari ) Perdita d esercizio in corso I soci decidono di reintegrare totalmente la perdita provvisoria d esercizio in proporzione alle percentuali di partecipazione. Diversi a Perdita d esercizio Socio A c/reintegro Socio B c/reintegro Socio C c/reintegro Cassa a Diversi a Socio A c/reintegro a Socio B c/reintegro a Socio C c/reintegro 6.401
10 452 Parte III: Temi svolti Reintegrata la perdita, la situazione patrimoniale (che viene consegnata al perito), risulta così aggiornata, secondo l art. 2500ter c.c.: Attivo Stato Patrimoniale Passivo A) Patrimonio netto: B) Immobilizzazioni: II - Immobilizzazioni materiali: I - Capitale ) impianti e macchinari fondo ammortamento VII - Altre riserve C) Attivo circolante: D) Debiti: I - Rimanenze: 4) prodotti finiti ) debiti verso banche II - Crediti: 1) verso clienti ) debiti verso fornitori IV) Disponibilità liquide: 3) denaro in cassa Epilogo di alcune parti ideali a patrimonio netto di trasformazione. Diversi a Patrimonio netto di trasformazione Capitale sociale Altre riserve Trasferimento delle attività e passività alla società trasformata. Diversi a Diversi Banca c/c Fornitori Socio A c/trasformazioni Socio B c/trasformazioni Socio C c/trasformazioni a Impianti a Magazzino prodotti finiti a Crediti v/clienti a Cassa Chiusura dei conti. Patrimonio netto a Diversi di trasformazione a Socio A c/trasformazioni a Socio B c/trasformazioni a Socio C c/trasformazioni Situazione patrimoniale redatta dal perito. Successivamente, l esperto nominato dal Tribunale, redige la seguente situazione patrimoniale (bilancio straordinario di trasformazione).
11 Trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni 453 Attività Stato patrimoniale Passività e netto Impianti e macchinari Fondo imposte Fondo ammortamento Magazzino prodotti finiti Crediti clienti Banca c/c Fondo svalutazione Fornitori Cassa Capitale netto di trasformazione Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: prestazioni socio d opera Scritture contabili della società trasformata Le immobilizzazioni materiali sono state svalutate in relazione al maggior grado di usura. I prodotti finiti sono stati adeguati al valore di realizzo sul mercato, al netto dei costi di commercializzazione. I crediti sono stati svalutati in base al presumibile valore di realizzo. Si è proceduto ad un accantonamento al fondo imposte per accertamenti tributari. È stata capitalizzata la residua prestazione d opera di un socio (socio B); prestazione prevista nel contratto della S.n.c. e inizialmente capitalizzata. Le rettifiche di trasformazione non sono transitate nella contabilità generale della società in nome collettivo. Sono state inserite in un prospetto extracontabile e successivamente iscritte in un nuovo libro giornale della società trasformata, come parte del bilancio d apertura. Apertura dei conti della società trasformata nei suoi nuovi libri contabili (bilancio straordinario di trasformazione). Contabilizzazione. Diversi a Diversi Impianti e macchinari Magazzino prodotti finiti Crediti clienti Cassa Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti prestazioni socio d opera a Fondo ammortamento a Fondo svalutazione crediti a Fondo imposte a Fornitori a Banca c/c a Capitale netto di trasformazione
12 454 Parte III: Temi svolti Imputazione integrale del capitale netto di trasformazione al capitale sociale. Capitale netto a Capitale sociale di trasformazione Di seguito verranno assegnate le azioni emesse agli ex soci della S.n.c. in proporzione alle precedenti partecipazioni (con eventuali conguagli). Bilancio d apertura della società trasformata È opportuno che venga redatto il bilancio d apertura della società trasformata, sebbene non esplicitamente richiesto. Sostanzialmente, esso coincide con la situazione patrimoniale compilata dall esperto, in quanto accoglie i valori da costui stimati. Problematiche relative all iscrizione del capitale nel bilancio della società trasformata Persistono ancora dei dubbi sulla possibilità d iscrizione nel bilancio della società trasformata di valori inferiori a quelli risultanti dalla perizia ex art c.c. Alcuni studiosi lo ritengono possibile attraverso la stessa lettura del citato articolo, che prevede l adozione di criteri prudenziali con il controllo, entro 180 giorni dalla iscrizione della trasformazione, delle valutazioni contenute nella perizia da parte degli amministratori, i quali devono procedere alla revisione della stima se sussistono fondati motivi (norma richiamata dal 2 comma, art ter c.c). Altri affermano che sia necessario non superare il valore complessivo attribuito dal perito al patrimonio aziendale, ritenendo valida la possibilità di valutare i singoli beni in misura maggiore o minore di quella evidenziata dall esperto; altri ancora sostengono che la società è obbligata ad adeguare i valori di bilancio a quelli di perizia solamente se da questa risultano valutazioni inferiori a quelli di libro attraverso l iscrizione di un apposito fondo svalutazione delle voci dell attivo sopravvalutate. Reputiamo che il bilancio di apertura della società trasformata debba accogliere i valori attuali degli elementi dell attivo e del passivo indicati nella perizia, come prescritto dal menzionato art ter, 2 comma, che indica la discontinuità dei valori. Aspetti tributari Imposte dirette L art. 170 TUIR dispone che la trasformazione della società non costituisca realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell avviamento. Il legislatore tributario, sul presupposto che la trasformazione salvaguarda il patrimonio esistente, stabilisce il principio di neutralità fiscale. L operazione non genera materia imponibile purché la società trasformata assuma i beni ai medesimi valori fiscali precedentemente riconosciuti. Ne consegue che i maggiori valori iscritti nella contabilità della trasformata, validi ai fini civili, non concorrono a formare il suo reddito (le plusvalenze emergeranno successivamente all atto dell eventuale cessione di tali beni). Nella stessa maniera risultano fiscalmente irrilevanti le minusvalenze riscontrate.
13 Trasformazione di una società in nome collettivo in una società per azioni 455 In ottemperanza al sopra indicato art. 170, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci (art. 5 TUIR), se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (riserve ex s.n.c.), non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione. L imputazione di esse a capitale e successiva distribuzione non implica la loro tassazione come dividendi percepiti. Il primo bilancio della nuova società trasformata comprenderà il periodo di esercizio relativo alla gestione della ex s.n.c. (già tassato) e quello successivo all operazione (da assoggettare ad IRES). Riporto delle perdite nella trasformazione. Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, dal momento che le perdite prodotte dalla società trasformanda prima dell operazione sono già state imputate ai vari soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, esse non potranno più essere riportate dalla società trasformata. IRAP Per le dichiarazioni ai fini dell IRAP si osserveranno le disposizioni e i termini previsti per le dichiarazioni dei redditi. Imposte indirette IVA L operazione di trasformazione è ininfluente ai fini IVA. Le «cessioni» di beni effettuate in occasione di questa operazione non sono soggette ad imposta. La variazione intervenuta deve essere comunicata all ufficio competente entro 30 giorni. La dichiarazione annuale IVA, presentata dalla società trasformata, conterrà le operazioni ante e post trasformazione. Imposta di registro La lettera C dell art. 4 della tariffa allegata, parte I, al D.P.R , n. 131, assoggetta ad imposta fissa le trasformazioni societarie (euro 168). La registrazione la deve effettuare il notaio. L atto non è soggetto a valutazione da parte dell Ufficio.
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