ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

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1 ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Tra CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l., con sede in Cavenago Brianza, strada Comunale Basiano Cavenago, rappresentata dal suo legale rappresentante Giancarlo Brunato NIdiL CGIL Milano nelle persone di: Davide Ferrario, Amedeo Iacovella ALAI CISL Milano nella persona di: Elda Sartirana I rappresentanti dei collaboratori: Laura Fazi, Alessio Iacomini PREMESSA Nello stipulare il presente Accordo quadro (di seguito denominato Accordo) le parti hanno inteso tener conto di tutte le risorse umane esterne impegnate a vario titolo in CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l.. Ciò in ragione del fatto che CS&L utilizza competenze specifiche, in particolare nella forma di collaborazione a progetto, per lo svolgimento di attività riconducibili a progetti e/o programmi di lavoro o fasi di esso. Si rende quindi necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione dei rapporti di lavoro sviluppati con nuove modalità non riconducibili al lavoro dipendente. LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte La premessa è parte integrante dell accordo. Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione a progetto presso tutte le sedi di CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l., così come definito nel D. Lgs 276/03 titolo VII capo I. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di collaborazione e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo ed il contratto di collaborazione in forma scritta, sulla base della bozza di cui all allegato n.1. Il suddetto contratto di collaborazione scritto, così come riportato nell allegato 1, deve contenere le seguenti informazioni: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) Il profilo tipo entro il quale il Collaboratore è inserito, l individuazione delle prestazioni richieste al Collaboratore, la riconducibilità della prestazione a uno più progetti, programmi di lavoro o fasi di esso; c) La durata del contratto di collaborazione, l individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente; d) L entità dei compensi base, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; e) Le forme assicurative previste; f) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

2 Art. 3 Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione a progetto, programma di lavoro o fase di esso e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n 276 e art. 409 del Codice di Procedura Civile. Il collaboratore potrà svolgere la sua attività a favore di più committenti. Resta inteso che l attività resa nell ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore di CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l., quindi non in conflitto di interessi. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio a CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l.. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. Nell ambito del contratto di collaborazione individuale potrà essere inserita una clausola remunerata d esclusività dell attività svolta dal Collaboratore. Art. 4 Informazione Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine il Committente e i collaboratori si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di una delle due parti. Art. 5 Modalità di espletamento delle collaborazioni Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione e di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione da CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l., salvo nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente una disponibilità codificata del Collaboratore presso una sede d attività indicata da CS&L. Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all incarico ricevuto. Periodicamente, secondo quanto previsto dal progetto, il collaboratore svolgerà una relazione sulle fasi di realizzazione e di avanzamento del progetto

3 Art. 6 Durata del contratto di collaborazione La durata del contratto di collaborazione sarà correlata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso e concordata tra le parti all atto della sua stipula. I contratti di collaborazione a progetto, di cui all Art.1, dovranno avere una durata, di norma, pari a quella del progetto, programma di lavoro o fase di esso. Nel caso in cui il/i progetto/i, programmi di lavoro o fasi di esso, vengano sospesi in corso d opera per cause non imputabili all operatore, lo stesso si impegna ad informare il committente, con un preavviso di almeno 60 giorni dall'interruzione del progetto. Entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione, CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. si impegna ad indicare al collaboratore un nuovo progetto/i, programmi di lavoro o fasi di esso. Nel caso in cui non fosse possibile indicare un nuovo progetto/i, programmi di lavoro o fasi di esso, CS&L Consorzio Sociale s.c. a r.l. si impegna a corrispondere al collaboratore il 20% delle ore contrattualmente previste, ma non eseguite per cause a lui non imputabili. Art. 7 Rinnovo contratto L esistenza della possibilità di dare continuità ai contratti di collaborazione a progetto è strettamente connessa all effettiva possibilità di definire un nuovo progetto, programma di lavoro o fase di esso. Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, per lo svolgimento di mansioni anche in parte assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori e ad attivare l assunzione solo previo il loro assenso. Allo stesso modo qualora il Committente attivi nuove collaborazioni per le stesse professionalità in cui siano stati impegnati Collaboratori che hanno già lavorato, il Committente si impegna, di norma, a proporre in via prioritaria ad essi tale possibilità. Art. 8 Compenso Le parti, nel tentativo di determinare un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, così come disposto dall Art.63, comma 1 del D.LGS. n 276 del 2003, concordano che, avendo analizzato i trattamenti retributivi attualmente in essere, e avendo verificato non essere disponibili quelli praticati nel lavoro autonomo per le prestazioni e professionalità utilizzate dal Committente, concordano che i parametri minimi dei corrispettivi non potranno essere inferiori a quelli praticati attualmente. (vedi allegato 2). Il pagamento dei compensi avverrà entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di inizio della collaborazione mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Ai compensi lordi CS&L si impegna ad applicare le trattenute e le ritenute stabilite dalle normative in materia di fisco, previdenza ed assicurazione contro gli infortuni escluse quelle a carico del committente. Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione Ai sensi degli Artt. 61, comma 4 e 66 comma 2 del D.LGS n 276/03, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione:

4 Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, la prestazione stessa resterà sospesa: 1. nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica; 2. nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare; 3 per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio, entro un limite massimo di 30 giorni all anno, durante i quali non gli spetterà alcun compenso. Nel caso di maternità o paternità, per il periodo compreso nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. In questi casi il contratto si intende prorogato per un periodo pari a quello dell astensione. Nel caso in cui il progetto non fosse più in essere la proroga avverrà attraverso un nuovo contratto a progetto su un nuovo progetto. Il Collaboratore dovrà comunicare al responsabile di CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere di intervenire con soluzioni alternative per garantire il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso in cui la malattia o l infortunio superino i periodi massimi previsti contrattualmente o nel caso in cui il contratto abbia superato la sua scadenza naturale, CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. valuterà la possibilità di inserire il collaboratore in altri progetti. Art. 10 Formazione/Aggiornamento Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere all aggiornamento professionale anche attraverso attività specifiche e corsi di formazione organizzati dal Consorzio. Art Risoluzione del contratto Il contratto individuale potrà essere risolto dal committente solo nei seguenti casi: a) per scadenza del termine concordato; b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico; c) per giusta causa quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali, - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 559/90 e successive modificazioni, - danneggiamento o furti dei beni, - in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti relativi alla riservatezza e alle regole del segreto più sopra indicati, - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 10 giorni. Rimane fermo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Il Committente fornirà motivata comunicazione del verificarsi di una delle suddette cause alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 10 giorni.

5 Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. Art. 12 Commissione paritetica Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che ha compiti di esaminare l applicazione di istituti e clausole di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e i collaboratori di cui all art. 1. La commissione si esprimerà entro 10 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all art. 410 del c. p. c.e al Giudice Ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo. La commissione è composta da 2 membri nominati dal Committente e da 2 membri nominati dalle O.S. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Art Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle O.S. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti con un preavviso di 5 giorni lavorativi. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso CS&L hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti secondo le regole definite unitariamente dalle O.S. firmatarie del presente accordo e dai collaboratori. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni sindacali. d) Il committente si impegna all atto dell accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo. Art Obblighi del Committente Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il Committente assume la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni che siano strettamente connesse all incarico conferito, ai sensi dell art.2049 del c.c. Spese relative a telefonia mobile, viaggio, vitto e alloggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dall apposito progetto. Art. 15 Durata Il presente Accordo ha validità dal 1 giugno 2005 al 31 maggio 2007, e resterà in vigore sino al suo rinnovo. Tutte le condizioni di miglior favore che scaturiranno dalla contrattazione nazionale sulle forme di collaborazione a progetto nelle cooperative legate al C.C.N.L. delle cooperative sociali, avranno efficacia immediata.

6 Art. 16 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Art. 18 Allegati Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Fa parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: - modello tipo di contratto individuale, Allegato 1 - parametri minimi dei compensi, Allegato 2 Per CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l.. Per NIdiL CGIL Milano Per ALAI CISL Milano I collaboratori

7 Allegato 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Tra * CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l., con sede in Cavenago Brianza, strada Comunale Basiano Cavenago, rappresentata dal suo legale rappresentante Brunato Giancarlo * il Sig.( )Nato a ( ), residente in ( ), via( ) partita iva (ove ci fosse).., qui di seguito denominato Collaboratore. * VISTO il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n 276 VISTO l art.47, co.1, lett.c-bis del T.U.I.R.- D.P.R. 917/86, come modificato dall art. 34 del L.342/00 che inserisce tra i Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 1 Gennaio 2001; VISTO l art.2,co.26 della Legge 335/95 e successive modifiche, relativo all iscrizione presso un apposita Gestione separata, presso l INPS, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; PREMESSA - CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l.svolge servizi legati principalmente alle differenti forme attraverso cui si manifesta il disagio sociale - i settori principali in cui opera sono legate principalmente al reinserimento lavorativo di fasce deboli - CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l. lavora principalmente su progetti specifici - per tali motivi CS&L Consorzio Sociale s.c.a r.l. ha deciso di utilizzare un collaboratore esterno per tutti i progetti che verranno svolti - il collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento dei compiti sopra enunciati - le parti sono concordi nello stipulare un contratto di lavoro a progetto programma di lavoro o fase di esso, senza vincolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione sottoposta alle norme di cui al Decreto Legislativo 276/03. Si conviene e si stipula quanto segue: 1. Conferimento dell incarico Il Collaboratore dovrà svolgere a favore del Committente la seguente prestazione nell ambito del programma di lavoro oppure progetto, oppure fase di programma di lavoro di seguito dedotto nel suo contenuto caratterizzante e, comunque, allegato al presente contratto:

8 I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore. 2. Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione a progetto programma di lavoro o fase di esso e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 276/03, tali contratti devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente. Il collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. 3. Modalità di svolgimento dell incarico L incaricato programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi prefissati dal progetto e in accordo con i responsabili. L incaricato, nell espletamento della sua attività, avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione, che andranno comunque preventivamente concordati con il committente; qualora sorgessero esigenze da ambo le parti di modificare il piano di attività e/o le fasce di disponibilità precedentemente concordate, la revisione sarà frutto di un confronto tra i soggetti coinvolti e dovrà portare ad individuare la fascia di disponibilità ritenuta più idonea, tenuto conto delle esigenze del collaboratore e del committente. Se necessario e/o richiesto, per far fronte ad esigenze particolari, un impegno maggiore rispetto alla disponibilità concordata, il collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, in accordo concs&l Consorzio Sociale e con il committente esterno, la sua disponibilità successiva. Il collaboratore nell espletamento della attività richiesta utilizzerà metodologie e strumenti (capacità di relazione, mediazione, ecc.) condivisi con CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l., pur in condizioni di autonomia e indipendenza (vedi carta dei servizi). Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi o fasi del progetto o dei progetti, il collaboratore potrà avvalersi dello staff amministrativo della CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l.. Il collaboratore per l esecuzione del proprio incarico potrà utilizzare, previo accordo con il responsabile del progetto, i mezzi di proprietà della CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l., ivi comprese le autovetture, con idonea copertura assicurativa. Durante le equipe periodiche il collaboratore riferirà, al coordinatore responsabile del progetto, sullo svolgimento dell incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione ed individuando e proponendo eventuali modifiche finalizzate al miglioramento del progetto e della sua realizzazione. 4. Durata dell incarico La durata del presente contratto è legata alla durata del progetto di cui all art.1 del presente contratto. In particolare il contratto decorre dal... al Nel caso in cui alla data di scadenza, il progetto assegnato non fosse terminato, le parti si riservano la possibilità di ridiscutere le pattuizioni stabilite nel presente contratto e il nuovo termine di consegna del progetto richiesto.

9 5. Monte ore In accordo con i responsabili di CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l., in sede di programmazione delle attività relative al presente incarico, il progetto programma di lavoro o fase di esso verrà suddiviso su un monte ore complessivo congruo a soddisfare e portare a termine gli obiettivi del progetto come da allegato. Il suddetto monte ore dovrà garantire il raggiungimento del progetto programma di lavoro o fase di esso. Nel caso in cui il collaboratore si trovi nelle condizioni di non poter raggiungere l obiettivo posto dal progetto o dal programma di lavoro o dalla fase di progetto, per cause a lui non imputabili, per malattia, per infortunio, per maternità, per congedi parentali, per matrimonio, sarà riconosciuta la fase del progetto programma di lavoro o fase di esso svolta dal collaboratore per la corresponsione del compenso sulla base delle ore svolte. Se alla scadenza contrattuale non fosse stato raggiunto il monte ore stabilito per il raggiungimento del progetto, le parti ricontratteranno le condizioni per portare a compimento il progetto. 6. Compenso Per tale incarico il Committente si impegna a corrispondere al sig./ra il seguente compenso lordo complessivo di al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali e previdenziali, ed assicurative nella misura prevista dalla Legge. La corresponsione avverrà, con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione. I compensi orari sono stabiliti dall art. 8 dell accordo quadro del 24 giugno 05 sottoscritto tra CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. e NIdiL Cgil Milano. Il collaboratore entro il giorno tre (3) del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione trasmetterà all ufficio preposto di CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. la nota completa della indicazione delle ore effettuate affinché si raggiunga il monte orario previsto contrattualmente per il raggiungimento del progetto programma di lavoro o fase di esso. 7. Rimborsi spese Spese relative a telefonia mobile, viaggio, vitto e alloggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal responsabile del progetto, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dall apposito progetto. 8. Commissione paritetica Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente contratto o interpretazione delle clausole dello stesso, si farà ricorso ad una Commissione composta da rappresentanti delle parti firmatarie dell'accordo stesso, ferme restando le procedure giudiziali e stragiudiziali previste dalla legge per la composizione delle controversie individuali.

10 9. Clausola di salvaguardia Il presente accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo a livello individuale 10. Rinvio Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si applica l accordo collettivo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione sottoscritto tra CS&L Consorzio Sociale s.c. a. r.l. e NIdiL Cgil Milano. Tale intesa è parte integrante della presente scrittura privata. L incaricato dichiara espressamente di essere esente da IVA ai sensi dell art. 5 comma 2 DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all INPS per l iscrizione nella gestione separata. In caso di controversie in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti, previa definizione del tentativo di conciliazione ad opera della commissione paritetica di cui all articolo 12, dichiarano di accettare la competenza del Foro di riferimento previsto dalla legge Letto, confermato e controfirmato. Cavenago Brianza, il.. Il Presidente Il Collaboratore

11 Allegato 2 Dichiarazione a verbale congiunta. Le parti, sulla base di quanto previsto dall art. 8, concordano che l attuale quota oraria minima è di 12,40 euro per l operatore e di 16,55 euro per il coordinatore. Tali compensi orari potranno essere rivisti ed incrementati sulla base della qualità dei progetti e soprattutto delle possibilità che offrono il mercato e le gare di appalto delle commesse.

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