CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Con la presente scrittura privata, redatta in tre esemplari, di cui uno, in caso d uso, sarà depositato

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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Con la presente scrittura privata, redatta in tre esemplari, di cui uno, in caso d uso, sarà depositato presso il competente Ufficio del registro di Bologna che ne curerà la registrazione a norma di legge, TRA ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA, nella persona del Presidente, Elisa Valeriani, nata a Reggio Emilia (RE) il 22/08/1972, domiciliato per la carica in via Morgagni 6, Bologna, C.F. e P.IVA , di seguito definita Committente (o ERVET), E la Sig.ra Roberta Frisenda, nata a Galatina (Lecce) l 11 dicembre 1974, e residente a Bologna (BO), viale XII Giugno 16, C.F. FRSRRT74T51D862D, di seguito denominato Collaboratore (o la Sig.ra Roberta Frisenda), PREMESSO che, conformemente alle disposizioni di cui alle leggi regionali e al proprio statuto sociale, ERVET rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale dell Emilia-Romagna; che, per far fronte alle esigenze sorte nell ambito dell attività medesima e in particolare B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia Romagna dell Emilia Romagna, integrazione al Programma annuale 2013 (DGR 1207/2013); B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo e alle politiche formative e del lavoro, Programma annuale 2014, si rende necessaria la collaborazione di persona in possesso di avanzate capacità gestionali, 1

2 attitudine al problem solving ed autonomia progettuale; che il Collaboratore è in possesso dei requisiti e disponibile per fornire la collaborazione di cui sopra; che il Collaboratore ha concordato con ERVET la realizzazione del progetto descritto al successivo punto 1) in coordinamento con l attività della medesima; in esecuzione degli accordi verbali intercorsi SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Oggetto del contratto Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e pertanto si intendono esplicitamente richiamate. ERVET conferisce al Collaboratore l incarico di realizzare i seguenti progetti: B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia Romagna dell Emilia Romagna, integrazione al Programma annuale 2013 (DGR 1207/2013) B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo e alle politiche formative e del lavoro, Programma annuale Attività da realizzare: B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia Romagna dell Emilia Romagna, integrazione al Programma annuale 2013 (DGR 1207/2013). Assistenza tecnica all Autorità di Gestione per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo, con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e a quelli finanziari. B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo e alle politiche formative e del lavoro, Programma annuale

3 Assistenza tecnica all Assessorato regionale mediante un supporto fornito nelle fasi conclusive del POR e nell attuazione del Programma Operativo Regione Emilia Romagna FSE , con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e a quelli finanziari. In particolare le attività consistono: a) Attività di verifica rendicontuale sui sistemi informativo/contabili dei soggetti gestori accreditati dal sistema regionale della formazione professionale che seguono le procedure di rendicontazione da bilancio: - Verifica di bilancio: verifica sul sistema informativo contabile del bilancio d'esercizio e degli allegati rendicontuali finalizzata alla validazione degli esiti delle verifiche dei rendiconti già effettuate su operazioni terminate nell anno di riferimento del bilancio. b) Attività di verifica su Operazioni Formative di titolarità regionale e provinciale approvati nelle annualità : - Verifica Rendiconti : verifica spese su Rendiconti di Operazioni , da svolgersi in coppia di verificatori, di norma presso gli uffici amministrativi del Beneficiario; - Verifica Semplificata Rendiconti : verifica spese su Rendiconti di Operazioni già significativamente controllate nel corso delle verifiche campionarie sulle domande di rimborso, da svolgersi in singolo di norma presso gli uffici dell Amministrazione Regionale; - Valore Maturato : verifica da svolgersi a cura di un singolo verificatore sui registri delle attività formative e finalizzata alla determinazione del Valore Maturato dei Rendiconti di Operazioni ; - Verifica Campionaria in loco su Domande di Rimborso : verifica integrale delle spese elencate nella domanda di rimborso campionata ai fini del controllo campionario preliminare alla certificazione delle spese alla UE estesa alla verifica di gestione in itinere 3

4 sul sistema informativo contabile da parte del Beneficiario - da svolgersi di norma presso gli uffici amministrativi del Beneficiario, a cura di una coppia di verificatori). Prodotti attesi: B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia Romagna dell Emilia Romagna, integrazione al Programma annuale 2013 (DGR 1207/2013). Verbali di verifica per ogni tipologia di controllo effettuato B.2 Supporto all operatività del Fondo Sociale Europeo e alle politiche formative e del lavoro, Programma annuale 2014 Verbali di verifica per ogni tipologia di controllo effettuato L'incarico dovrà essere svolto in collaborazione e coordinamento con l Area Operativa Unità Società della Conoscenza, lavoro e welfare e con le specifiche strutture aziendali, intrattenendo gli opportuni contatti e scambiando le necessarie informazioni con il personale incaricato. Il collaboratore si impegna a predisporre relazioni periodiche bimestrali in merito alle fasi di avanzamento del progetto assegnato, nonché, all'esclusivo fine di rendicontazione agli enti finanziatori, le time sheets dei relativi periodi. 2. Assenza di subordinazione La collaborazione oggetto del presente contratto è resa dal Collaboratore nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, nel contesto di un rapporto che, le modalità di esecuzione e per esplicita volontà delle parti, deve essere considerato, a tutti gli effetti, un rapporto di prestazione autonoma per l attuazione di uno specifico progetto. Tale rapporto non avrà pertanto alcun carattere del rapporto di lavoro subordinato, bensì comporterà, nell attuazione dell incarico affidatogli e nella realizzazione del progetto, di cui al punto 1, l operare in autonomia da parte del Collaboratore, con le modalità che riterrà più opportune, in totale libertà di svolgimento dell incarico, senza alcun vincolo di subordinazione e 4

5 senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro, salvo il necessario coordinamento di carattere organizzativo. Il Collaboratore si impegna ad eseguire l incarico di cui sopra in via continuativa, anche se non esclusiva, con l impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l esecuzione dell incarico affidatogli, e senza che l assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, con terzi committenti possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito il presente accordo. Il Collaboratore pertanto non sarà vincolato all osservanza di un orario prestabilito, essendo libero di spostare, modificare, ampliare o ridurre l orario di presenza a suo insindacabile giudizio, ma sempre nel rispetto dell organizzazione aziendale e dei periodi di chiusura feriale degli uffici. Al collaboratore è consentito l'utilizzo delle strutture aziendali ai soli fini strettamente necessari per l'espletamento dell'incarico. Le parti concordano sulla comune volontà di confermare in ogni più opportuna sede il carattere di lavoro autonomo così come peraltro regolamentato, non sussistendo alcun interesse in capo ai contraenti ad instaurare un rapporto di diversa natura da quello che qui si vuole concordemente instaurato e definito. 3. Corrispettivo 3.1 Compenso e modalità di pagamento. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è determinato e confermato di comune accordo fra le parti in complessivi ,00 (ventimila/00), al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Tale compenso complessivo sarà corrisposto in n. 3 rate bimestrali di eguale importo alle seguenti scadenze: 10 settembre 2014, 10 novembre 2014 e 10 gennaio Le parti si danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, d.lgs. n. 276/2003, che il corrispettivo pattuito è proporzionato alla qualità e quantità della prestazione dedotta in contratto ed è stato determinato tenendo conto della retribuzione minima prevista dal CCNL per i quadri direttivi e per 5

6 il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali per figure professionali analoghe per profilo di competenza ed esperienza. 3.2 Prospetto riepilogativo - annotazioni La Committente provvederà, all atto del pagamento, a rilasciare regolare prospetto riepilogativo, dal quale sia possibile ricavare e riscontrare il calcolo delle competenze come pure delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali a carico del Collaboratore. ERVET provvederà, altresì, ad assicurare il Collaboratore con la polizza assicurativa n stipulata con la Compagnia RAS Riunione Adriatica di Sicurtà con sede in Milano, per le prestazioni sanitarie integrative dalla stessa previste. La Committente si impegna altresì a mettere a disposizione del Collaboratore le informazioni e i documenti relativi alle modalità di iscrizione all INPS, alla polizza di assicurazione integrativa, e alle modalità di gestione delle trasferte. 3.3 Rimborsi spese La Committente provvederà al rimborso di tutte le spese documentate in originale e fiscalmente regolari per viaggi, vitto e alloggio relative a prestazioni rese fuori dal territorio del Comune in cui ha sede la Committente, purché preventivamente autorizzate e rientranti nel normale svolgimento del contratto. 4. Durata del contratto Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con inizio dal 19 giugno 2014 e termine il 22 dicembre 2014, esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà comunque risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva e avrà in ogni caso valore di novazione del presente accordo. 5. Recesso del contratto Ciascuna parte può recedere per giusta causa dal presente contratto, prima della scadenza del termine, con effetto immediato. 6

7 ERVET potrà altresì recedere prima della scadenza del termine con effetto immediato secondo quanto previsto dall art. 67 comma 2 D.Lgs 276/2003. Il Collaboratore potrà recedere, prima della scadenza del termine, dando un preavviso di gg. 30 a mezzo di raccomandata A.R. In tali casi il collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso relativo allo stato di avanzamento del progetto e al risultato utile conseguito alla data del recesso. In caso di cessazione del rapporto per morte del Collaboratore, i suoi aventi causa avranno titolo al corrispettivo maturato alla data del decesso ed al rimborso delle spese sostenute dal Collaboratore fino alla suddetta data. 6. Diritti del Collaboratore a progetto 6.1 Assenze per malattia, infortunio, maternità Nel rispetto delle norme di cui all art. 66 del D. Lgs 276/2003, in caso di sopravvenuta incapacità al lavoro per malattia e infortunio, il contratto può essere sospeso, a discrezione del Collaboratore; se tale sospensione si protrae per un periodo di assenza superiore ai 3 mesi su base annua, riparametrati in relazione alla durata del contratto, il Committente può recedere dal contratto stesso. Il Collaboratore riceverà il compenso maturato fino alla data in cui è stata resa la prestazione lavorativa nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute, debitamente autorizzate. In presenza di obbligatoria astensione al lavoro per gravidanza, il contratto è sospeso per un periodo di 180 giorni e il termine del contratto è prorogato per pari periodo, fermo restando l ammontare del corrispettivo pattuito, nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute, debitamente autorizzate. In caso di gravidanza a rischio, debitamente certificata, il periodo di sospensione sopra indicato può essere ampliato, tramite accordo sottoscritto dalle parti. 6.2 Sicurezza sul lavoro In relazione all'attività svolta presso la sede della Committente, troverà applicazione la normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/

8 7. Riservatezza Segretezza Non concorrenza Il Collaboratore si impegna a mantenere, la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni riservate concernenti la Committente, che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto potrà costituire causa di risoluzione immediata del contratto e di contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del contratto, fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio. Ai fini del presente Contratto per informazione riservata si intende una informazione non resa pubblica dalla Committente relativamente alla propria attività, all organizzazione, alle operazioni, alle situazione economica e finanziaria, inclusi i nomi, le denominazioni ed i dati relativi, di cui il Collaboratore sia entrato in possesso nello svolgimento della collaborazione. Inoltre, il Collaboratore non può svolgere attività in concorrenza con quella della Committente e, pertanto, si impegna a non accettare incarichi da parte di terzi per attività che possano generare, in relazione ai contenuti del presente contratto, conflitti di interesse con ERVET. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei propri dati personali ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati dall'informativa sulla privacy che si allega onde formarne parte integrante e sostanziale. 8. Invenzioni e opere di ingegno del Collaboratore a progetto ERVET riconosce al Collaboratore la titolarità dell invenzione fatta nello svolgimento del rapporto ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del d.lgs. n. 276/ Attestazione del lavoro svolto ERVET, se e in quanto consentitole, si rende disponibile a indicare, nei diversi prodotti realizzati, il nome del Collaboratore per le specifiche prestazioni fornite dallo stesso. Alla conclusione dell incarico, e su richiesta dell interessato, ERVET predisporrà una lettera che 8

9 specifichi le attività svolte. 10. Dichiarazioni del Collaboratore Il Collaboratore, nel consegnare copia del proprio curriculum vitae aggiornato alla data del presente contratto, dichiara che: a) nello svolgere l attività non viola diritti di terzi o impegni nei confronti di terzi, sia in Italia che all estero; b) non gli è inibito di svolgere la suddetta attività ai sensi di legge o altre disposizioni applicabili, sia in Italia che all estero; c) la collaborazione in oggetto è resa nell esercizio di attività per la quale non è indispensabile l iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali, in nessuno dei quali il Collaboratore risulta iscritto; Ai fini dell assicurazione previdenziale, il Collaboratore dichiara inoltre di essere: non iscritto a forme di previdenza obbligatoria; non titolare di alcuna pensione. 11 Diritti sindacali ERVET agevola l esercizio dei diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee. 12. Normative Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e si impegnano al puntuale adeguamento alle modifiche che verranno successivamente introdotte. 13. D.lgs. n. 231 del 2001 Il Collaboratore dichiara di avere piena conoscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché del contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione adottati da ERVET S.p.A. ai sensi del medesimo d.lgs. n. 231 del 2001, consultabili sul sito internet e si impegna, anche per i propri dipendenti e collaboratori, a rispettarne i principi e ad adottare comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. 9

10 In caso di violazione di quanto previsto nel presente articolo, ERVET potrà risolvere, con effetto immediato, il presente contratto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito. Letto, confermato e sottoscritto. Fatto a Bologna il 19 giugno 2014 Il Presidente Il Collaboratore 10

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