Lavoro parasubordinato e lavoro a proge2o. Piera Loi
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- Giacinta Ferraro
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1 Lavoro parasubordinato e lavoro a proge2o Piera Loi
2 LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C Prestatore di lavoro subordinato E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. LAVORO AUTONOMO ART.2222 C.C Contratto d opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispe7vo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
3 LAVORO PARASUBORDINATO ART.409 C.P.C. Controversie individuali di lavoro Si osservano le norme del presente capo nelle controversie reladve a 1) RapporD di lavoro subordinato privato anche se non inerend all esercizio di una impresa. 2) [ ] 3) rappord di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rappord di collaborazione che si concredno in una prestazione d opera condnuadva e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a cara2ere subordinato - La norma ammette che ai fini processuali, esista una categoria di rapporti di lavoro autonomo, che in virtù della continuità della prestazione e del coordinamento, meritino di essere destinatari della medesima disciplina processuale del lavoro subordinato.
4 LAVORO PARASUBORDINATO Le Co.co.co. IntervenD di natura previdenziale: 1) isdtuzione della cd. gesdone separata presso l Inps 2) Versamento dei contribud per due terzi da parte del commi2ente (inizialmente il 10%, poi gradualmente aumentato al 27% circa del compenso ) e per un terso da parte del collaboratore Esplosione del numero dei co.co.co: nel 2000 si sdmano in In buona parte si tra2a di lavoro subordinato mascherato
5 Art.61 D.Lgs.10 se2embre 2003, n. 267 I rappord di collaborazione coordinata e condnuadva, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'ardcolo 409, n. 3, c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più proge7 specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinad dal commi2ente e gesdd autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispe2o del coordinamento con la organizzazione del commi2ente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della a7vità lavoradva Tra gli elementi costitutivi della fattispecie il progetto o programma assumeva importanza centrale. N.B. La circolare Ministeriale n.1/2004 aveva chiarito che per progetto dovesse intendersi un risultato finale e che per programma dovesse intendersi un risultato parziale, da sommare ad altrettanti risultati parziali
6 La nuova definizione della fa7specie ex art. 1, co. 21 L. 92/2012 che modifica l art. 61 D. Lgs. 276/2003 Il contratto sarà solo a progetto, non vi è più il riferimento al programma o alla fase fase di questi (art.61 co. 1). Il progetto: 1. Deve essere funzionalmente collegato a un risultato finale. 2. Non può consistere nella riproposizione dell oggetto sociale del committente 3. Deve tener conto del coordinamento con l organizzazione del committente. 4. Non dipende dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa 5. Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (che possono essere individuati dai Ccnl stipulati dalla OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) (art. 61 comma 1).
7 Dlgs n. 276/203 Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3.Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commisini nonchè coloro che percepiscono la pesnione di vecchiaia 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto Art. 61 Legge n. 92/ Ferma restando la disciplina degli agend e rappresentand di commercio, i rappord di collaborazione coordinata e condnuadva prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'ardcolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' proge7 specifici determinad dal commi2ente e gesdd autonomamente dal collaboratore. Il proge2o deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'ogge2o sociale del commi2ente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del commi2ente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'a7vita' lavoradva. Il proge2o non puo' comportare lo svolgimento di compid meramente esecudvi o ripeddvi, che possono essere individuad dai contra7 colle7vi sdpulad dalle organizzazioni sindacali comparadvamente piu' rappresentadve sul piano nazionale Nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso call center per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento ( l. 134/2012, art. 24 bis, c. 7)
8 Il lavoro a progetto LAVORO A PROGETTO Sono esclusi dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro a progetto: AgenD e rappresentand di commercio Professioni intelle2uali per le quali è necessaria l iscrizione ad albi esistend C.C.C. rese e udlizzate a fini isdtuzionali in favore di società spordve dile2andsdche affiliate a federazioni e end di promozione spordva riconosciud dal CONI (L: , n. 289, art. 90). ComponenD di organi di amministrazione e controllo delle società PartecipanD a collegi e commissioni Coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Coloro che svolgono a7vità di vendita dire2a di beni e servizi a2raverso call center per le quali il ricorso ai contra7 di collaborazione a proge2o è consendto sulla base del corrispe7vo definito dalla contra2azione colle7va nazionale di riferimento ( l. 134/2012, art. 24 bis, c. 7) - Circolari
9 Conversioni del contratto e Presunzioni di lavoro subordinato Art. 69 D.Lgs. 276/2003 Presunzione relativa di subordinazione(salva la prova contraria): Il rapporto è considerato rapporto di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione: nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Conversione in contratto a tempo indeterminato: l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
10 Art. 69 Dlgs n. 276/203 Legge n. 92/ Divieto di rapporti di collaborazione coordianta e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Art Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
11 Presunzione relativa di lavoro a progetto Al fine di distinguere il genuino lavoro autonomo dalle collaborazioni coordinate e continuative il legislatore ha stabilito delle presunzioni relative di lavoro a progetto Le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare (continuità); b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno Solare (monocommittenza); c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
12 Presunzione relativa di lavoro autonomo La presunzione di lavoro a progetto non opera quando la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n c) sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
13 CriDche alle tecniche di presunzione Indisponibilità del tipo Eccessiva compressone dell autonomia privata Gravemente incostituzionale perché impedisce ogni forma di lavoro parasubordianto diverso dal progetto equiparandola, con effetto legale sostitutivo, al lavoro a tempo indeterminato (Vallebona) Aspe7 problemadci La trasformazione è necessaria perché l invalidità produca effetti socialmente apprezzabili Qualificazione del rapporto senza accertamento dei requisiti tipici della subordinazione Applicazione della disciplina tipica oltre i confini della fattispecie di cui all art c.c. ( Novella) Applicazione della disciplina tipica ad una fattispecie che non è subordinata, qualificazione ex lege indipendentemente dal concreto svolgimento del rapporto come ci ricorda Corte Cost. n. 115/1994
14 Apparato sanzionatorio art. 69 co. 2 Sussistenza di modalità di svolgimento che consentano la qualificazione del rapporto come subordinato. Il rapporto si trasforma. Ma in questo caso non sussiste la presunzione assoluta. Svolgimento con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dell impresa commi2ente Il rapporto si considera come subordinato a tempo indeterminato sin dalla cosdtuzione. Anche in questo caso la presunzione è reladva. Son fa2e salve le prestazioni di elevata professionalità individuate dalla contra2azione colle7va.
15 La forma LAVORO A PROGETTO La forma Art. 62 D.Lgs. 276/2003 La forma scri2a (ad probadonem) dovrà indicare: o Durata (determinata o determinabile) della prestazione o Indicazione del proge2o, individuato nel suo contenuto cara2erizzante. o Corrispe7vo o criteri per la determinazione o Tempi e modalità del pagamento e disciplina dei rimborsi spese e le forme di coordinamento per l esecuzione (tali da non pregiudicare l autonomia dell obbligazione lavoradva) o Eventuali misure di tutela della salute e sicurezza. L applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza (T.U. sicurezza D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del commi2ente.
16 Dlgs n. 276/203 Legge n. 92/ La forma 1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. Art. 62 b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire
17 Disciplina Si applica ai lavoratori a proge2o solo la disciplina degli ar2.61 e ss. Del D.Lgs. 276/2003 Ai lavoratori a proge2o è riconosciuta qualche tutela Dpica del lavoro subordinato, ma non è possibile estendere in via analogica altre tutele non esplicitamente previste Il contra2o individuale o la contra2azione colle7va possono stabilire clausole più favorevoli
18 Disciplina: i diri6 del lavoratore a proge8o Diri2o ad un compenso proporzionato alla quandtà e qualità del lavoro svolto Recesso prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero con preavviso Sospensione del rapporto in caso di maternità e mala7a Diri2o del lavoratore ad essere riconosciuto autore delle invenzioni QuesD diri7 possono essere ogge2o di rinunzie o transazioni tra le pard in sede di cerdficazione del rapporto di lavoro
19 Corrispe6vo Art. 63 D.lgs. 276/2003 Si riprende il concetto di proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro eseguito tipico del lavoro subordinato Riferimento ai minimi salariali del lavoro subordinato per mansioni equiparabili in luogo dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Nel caso in cui non vi sia uno specifico contratto collettivo si fa riferimento a contratti collettivi relativi a figure professionali il cui profilo sia analogo a quello del collaboratore a progetto
20 Dlgs n. 276/203 Il corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Legge n. 92/ Il corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a proge2o deve essere proporzionato alla quandta' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla pardcolare natura della prestazione e del contra2o che la regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabilid in modo specifico per ciascun se2ore di a7vita', eventualmente ardcolad per i reladvi profili professionali Dpici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicad nel se2ore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinad, dai contra7 colle7vi so2oscri7 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparadvamente piu' rappresentadve sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrad. 2. In assenza di contra2azione colle7va specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale dell'a7vita' ogge2o della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contra7 colle7vi nazionali di categoria applicad nel se2ore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a proge2o
21 Sospensione del rapporto Art. 66 D.Lgs. 276/2003 La gravidanza, la mala7a e l'infortunio del collaboratore a proge2o non comportano l'esdnzione del rapporto contra2uale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispe7vo. Salva diversa previsione del contra2o individuale, in caso di mala7a e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contra2o, che si esdngue alla scadenza. Il commi2ente puo' comunque recedere dal contra2o se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contra2o, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contra7 di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di cento2anta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contra2o individuale. La lavoratrice a proge2o ha diri2o ad un tra2amento previdenziale
22 Dlgs n. 276/203 LAVORO A PROGETTO Sospensione del rapporto Art. 66 D.Lgs. 276/2003 Altri diritti del lavoratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo Legge n. 92/ Non ha apportato alcuna modifica
23 L es/nzione del rapporto I contra7 di lavoro a proge2o si risolvono al momento della realizzazione del proge2o che ne cosdtuisce l'ogge2o. Le pard possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il commi2ente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi ogge7vi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del proge2o. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contra2o individuale di lavoro
24 Rinunce e transazioni Nella riconduzione a un proge2o, programma di lavoro o fase di esso dei contra7 di cui all'ardcolo 61, comma 1, i diri7 derivand da un rapporto di lavoro già in essere possono essere ogge2o di rinunzie o transazioni tra le pard in sede di cerdficazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del presente decreto legisladvo».
25 Art. 71. D.Lgs. 276/2003 Prestatori di lavoro accessorio 1. Possono svolgere a7vita' di lavoro accessorio: a) disoccupad da oltre un anno; b) casalinghe, studend e pensionad; c) disabili e sogge7 in comunita' di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornand in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro 2. sogge7 di cui al comma 1, interessad a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai sogge7 accreditad di cui all'ardcolo 7. A seguito della loro comunicazione i sogge7 interessad allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnedca dalla quale risuld la loro condizione.
26 Art. 72 D. Lgs. 276/2003 (Disciplina del lavoro accessorio) 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerad progressivamente e datad per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle PoliDche Sociali da ado2arsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istru2orie del confronto con le pard sociali. 2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le abvità lavora/ve affini a quelle di cui all ar/colo 70, comma 1, nonché del costo di ges/one del servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all alo della res/tuzione dei buoni ricevu/ dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spelanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i da/ anagrafici ed il codice fiscale, effelua il versamento per suo conto dei contribu/, per fini previdenziali, all INPS, alla Ges/one Separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicura/vi contro gli infortuni all INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trabene l importo autorizzato, dal Decreto di cui al comma 1, a /tolo di rimborso spese.4. La percentuale reladva al versamento dei contribud previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle polidche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incremend delle aliquote contribudve per gli iscri7 alla gesdone separata dell'inps 4 bis. Con riferimento all impresa familiare, di cui all art. 70, comma 1, lel e bis), trova applicazione la normale disciplina contribu/va e assicura/va del lavoro subordinato. 5. Il Ministro del lavoro e delle poli/che sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio alraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contribu/ di cui al comma 4 e delle rela/ve coperture assicura/ve e previdenziali. Il termine per l adozione del decreto di cui al comma 1, dell art. 72, del decreto legisla/vo 10 selembre 2003 n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legisla/vo.
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