La competenza funzionale nei giudizi riguardanti l accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.

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1 La competenza funzionale nei giudizi riguardanti l accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Sovente, i lavoratori autonomi (agenti, collaboratori a progetto, consulenti ecc.) che intendono promuovere un giudizio teso ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, radicano la controversia avanti al Tribunale competente ai sensi dell art. 413 IV comma c.p.c. e cioè nella circoscrizione ove si trova il domicilio del ricorrente. L art. 413 IV comma c.p.c. dispone invero che: Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo Le controversie previste dal n. 3 dell art. 409 sono appunto quelle riguardanti rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Tale scelta di foro è però radicalmente errata se si considera che il criterio da adottare per stabilire la competenza è il titolo della domanda (principale) del ricorrente. Ove il ricorrente rivendichi appunto la natura subordinata del rapporto di lavoro, sarà competente il giudice del luogo in cui il rapporto è sorto, l azienda ha sede od ove si trova una sua dipendenza presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Ciò ai sensi del II comma dell art. 413 c.p.c. Spesso il luogo in cui il rapporto sorge, vale a dire in cui le parti sottoscrivono il contratto, coincide con quello in cui ha sede l azienda. Detto questo, occorre infine aggiungere che il criterio della dipendenza aziendale cessa di operare decorsi sei mesi dalla chiusura di tale dipendenza, o sede secondaria, a mente del III comma dell art. 413 c.p.c. Il Tribunale di Salerno, Sez. lavoro, ha di recente deciso con sentenza sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall azienda convenuta, dichiarandosi incompetente in favore del giudice del luogo in cui quest ultima ha la propria sede legale. Si trattava nella specie di controversia promossa da un ex agente, il quale, invia principale chiedeva l accertamento della natura subordinata del rapporto ed in via gradata, in caso di reiezione della domanda principale ed in alternativa, il pagamento di alcune integrazioni delle indennità conferite dalla mandante sulla base del rapporto di agenzia. La pronuncia citata è interessante perché tocca davvero tutti gli aspetti dell argomento, che

2 sono quattro. il radicamento della competenza sulla base del contenuto della domanda del ricorrente. La non rilevanza della presenza di altra domanda subordinata in base al cui titolo risulterebbe competente il Tribunale adito. Il caso della dipendenza aziendale di cui al II comma dell art. 413 c.p.c. ravvisata in forma embrionale ma significativa nel domicilio di alcuni lavoratori quali agenti, piazzisti ecc. La cessazione della dipendenza come sopra considerata con il venire meno del rapporto di lavoro dopo sei mesi dalla risoluzione del contratto. Circa il primo dei punti individuati, il principale, occorre dire che vi è copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, anche se in molti casi piuttosto risalente, la quale ravvede nel contenuto della domanda attorea, di chi instaura la lite, il riferimento da cui partire per stabilire il giudice competente. In altre parole, la rappresentazione dei fatti fornita dal ricorrente, non avendo alcuna rilevanza le obiezioni avverse e l eventuale indagine di merito del giudice, fonda la competenza. E naturale che, dovendo il criterio essere fermo e chiaro sin dall inizio, affidare la sua determinazione a congetture, quali le eccezioni avverse o l iter logico ancora sconosciuto che condurrà il giudice alla sentenza, non risponde ad alcuna logica ed inficia la esigenza di certezza che si è ricordata. La sentenza in commento affronta l argomento e statuisce che: alla stregua della prospettazione contenuta nel ricorso, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall art. 413, co. 2, cpc, e in particolare al luogo della sede aziendale oppure al luogo della dipendenza cui è assegnato il lavoratore (Causa P.Z. contro M. s.p.a. sent. n del , inedita, cit.). Ciò fa il Tribunale dopo avere richiamato due precedenti in argomento riferibili alla Suprema Corte, di cui uno abbastanza recente per cui: La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore. (Cass. civ. (Ord.), Sez. lavoro, , n ). Il richiamo di questa decisione ci porta al punto n. 2.

3 Anche in presenza di una domanda riconvenzionale, la competenza non muta purché il giudice competente per la causa principale possa decidere anche per la riconvenzionale. la Suprema Corte ha sul punto statuito che: La competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia; pertanto, ove l'attore deduca la simulazione di un contratto di agenzia, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, e chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive inerenti al contratto dissimulato, deve farsi riferimento - ai fini dei criteri determinativi della competenza per territorio - al 2 c o m m a H Y P E R L I N K " l n k : / / / A P P = I N F O U T E T O P E R A = C O D ID_DOC=05AC " dell'art. 413 c.p.c., che riguarda i rapporti di lavoro subordinato, e non al successivo 4 comma (nel testo introdotto dalla HYPERLINK "lnk:///app=infoutet OPERA=LEX ID_DOC=61LX " l. 11 febbraio 1992 n. 128, inerente ai rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale o di collaborazione di cui al 3 comma HYPERLINK "lnk:///app=infoutet OPERA=COD ID_DOC=05AC " dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, , n. 9929). Anche nel caso di più domande alternative, la competenza dovrà dunque essere sempre radicata con riferimento a quella principale attorea. Quanto al terzo punto in analisi, è noto come la dottrina e la giurisprudenza abbiano individuato nel domicilio di alcune tipologie di collaboratori dell azienda, come ad es. gli agenti di commercio, una dipendenza aziendale per il fatto che nel domicilio il collaboratore custodisce beni aziendali, quali computer portatile, materiale pubblicitario, campioni omaggio ecc. La Suprema Corte ha in effetti statuito che: Nelle controversie individuali di lavoro, il foro della dipendenza può identificarsi col luogo ove si trova l'abitazione del lavoratore, qualora presso la stessa sia rinvenibile quel minimo di beni aziendali necessari alla prestazione lavorativa. (Cass. civ. (Ord.), Sez. lavoro, , n ). Tuttavia, anche questo criterio non soccorre ove il ricorrente abbia instaurato la controversia ad oltre sei mesi dalla fine del rapporto poiché e innegabile che, ove il rapporto cessi, cessa anche la qualità di dipendenza del domicilio dell ex agente. Come infatti afferma il giudice di legittimità: In tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la "prorogatio" del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il "forum contractus" e quello dell'azienda, e, solo sussidiariamente, il Foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui HYPERLINK "lnk:///app=infoutet OPERA=COD ID_DOC=05AC " all'art. 33 c.p.c., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai Fori speciali previsti per il

4 processo del lavoro. (Cass. civ. (Ord.), Sez. lavoro, , n ) Alla stregua di ciò, il Tribunale di Salerno, visto il decorso dei sei mesi, applicava il criterio della sede aziendale e si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Milano. Si aggiunga infine per completezza che, per quanto l ipotesi non sia stata considerata dalla sentenza in commento, il periodo di sei mesi può subire una sospensione per effetto del tentativo di conciliazione azionato dal ricorrente nel periodo intercorrente tra la notifica del ricorso ex art. 410 c.p.c. ed i venti gg. successivi la convocazione presso la Direzione provinciale del lavoro, poiché, ai sensi del II comma della norma da ultimo citata, la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.. Rileva infatti la Suprema Corte che: In tema di competenza territoriale in materia di lavoro, l'art. 410 c.p.c. (come novellato dall'art. HYPERLINK "lnk:///app=infoutet OPERA=LEX ID_DOC=61LX ART37" 36 D.Lgs. n. 80 del 1998) prevede l'interruzione della prescrizione e la sospensione dei termini di decadenza, connesse all'instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione; da ciò consegue che il termine semestrale entro cui vale il foro della dipendenza, previsto dall'art. 413, comma 3, c.p.c., deve essere prorogato per un periodo di tempo pari al termine di sessanta giorni di cui all'art. 410 bis c.p.c., maggiorato di ulteriori venti giorni a norma dell'art. 410, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, , n ). Trib. Salerno, n. 3590/09 del , inedita. Nello stesso senso si ricordano: Cass. civ., Sez. lavoro, , n. 6639; Cass. civ., Sez. lavoro, , n. 3546; Cass. civ., Sez. lavoro, , n ; Cass. civ., Sez. lavoro, , n. 9929; Cass. civ., , n. 6512; Cass. civ., Sez. lavoro, , n Quanto alla giurisprudenza di merito si veda: Trib. Brindisi, , in Giurisprudenza di merito, 2004, I, P. RESCIGNO, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, a cura di G. SANTORO PASSARELLI, Torino, 2007, Si veda anche: Cass. civ., Sez. lavoro, , n e nella giurisprudenza di merito: Trib. Torino, ; Eliseo C. Canon Italia s.p.a. Giur. piemontese, 2004, 303.

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