Mutuo Ipotecario Privati a Tasso Variabile

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1 Foglio N MC informativo Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 72 del 27 marzo del 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'italia - Parte prima, Sezione II, Capitolo 1, Paragrafo 3 -. Data aggiornamento 06/04/2009 Mutuo Ipotecario Privati a Tasso Variabile VERSIONE N.5 Cassa di Risparmio di Alessandria Spa Sede legale: Alessandria - Via Dante n.2 Sede amministrativa: Alessandria - Via Dante n.2 - Tel.:0131/ Indirizzo telematico: Codice ABI: Numero di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'italia: 5095 C.F./P.IVA/Nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale: interamente versato Riserve: Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il mutuo in esame è un mutuo fondiario concesso dalla Banca ai sensi dell art. 38 D.Lgs. n. 385, ed ha per oggetto un finanziamento, a medio / lungo termine, generalmente finalizzato all acquisto/ristrutturazione di un immobile. A garanzia del rimborso del finanziamento viene iscritta ipoteca, nei limiti previsti dalla normativa citata. Il debitore rimborserà le somme erogate mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi a tasso, nella specie, variabile, secondo un piano di ammortamento prestabilito. Il tasso di interesse varia in relazione all andamento del mercato finanziario, secondo l indice di riferimento contrattualmente previsto. Tale forma consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli stessi all andamento reale del costo del denaro. Importo finanziato: non può superare l 80% del valore dell immobile ipotecato Durata: massima 360 mesi Erogazione somme: UNICA SOLUZIONE o A TRANCHES Finalità : acquisto/ristrutturazione di un immobile di tipologia civile abitazione che viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento.

2 PAG. 2/7 Il pagamento delle rate avviene solo con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la quale viene a ciò espressamente autorizzata. Le rate possono essere mensili, trimestrali e semestrali con scadenza fine periodo solare (mese,trimestre,semestre) Oltre all ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di una fideiussione ovvero di altra garanzia reale da parte di terzi a garanzia del rimborso del finanziamento. E previsto : l obbligo per il cliente di assicurare l immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori con polizza vincolata a favore della Banca. l obbligo per il cliente di stipulare una assicurazione sulla vita con polizza vincolata a favore della Banca. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di partenza; la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche relativamente alle spese incasso rata rischio di espropriazione del bene ipotecato nell ipotesi di inadempimento del contratto Condizioni economiche TASSO INDICIZZATO Mutui a privati fino a 30 anni EURIBOR + 3,00 p.p. ( * ) ( * ) Rideterminato mensilmente in misura pari alla media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri " 3 mesi lettera ", relativi al mese solare precedente quello di applicazione. Sempre comunque nel rispetto della misura massima consentita dalla legge 108/96 e relativa normativa di attuazione. Per l'andamento dei valori assunti dal parametro di riferimento vedasi F.I. n

3 PAG. 3/7 Spese Istruttoria Privati 0,40% dell'importo min. euro 250,00 max. euro 800,00 Compenso per rimborso anticipato Commissioni di riduzione esente, per acquisto o ristrutturazione unità immobiliari adibite ad uso abitazione, 1,00% del capitale residuo negli altri casi esente, per acquisto o ristrutturazione unità immobiliari adibite ad uso abitazione, 1,00% del capitale rimborsato negli altri casi Percentuale di mora 2 p.p. oltre il tasso applicato Rilascio lettera di assenso a cancellazione d'ipoteca euro 150,00 Commissioni annue per addebito rate euro 24,00 Spese di invio e produzione Documento di Sintesi euro 1,50 Polizza vita (1) 0,160% calcolata sull'importo erogato Età max del richiedente all'erogazione del mutuo: 65 anni. Termine copertura ass. al superamento del 70 anno di vita Assicurazione RC 0,055% calcolato su costo ricostruzione immobile Spese per singola verifica situazione immobiliare (importo che potra' variare in base alla complessita' dell'indagine) 250,00 Spese annue per singola verifica monitoraggio situazione immobiliare 21,00 massimo euro massimo euro (1) Capitale assicurato - pari all'importo erogato con un massimale di euro ,00 (capitale massimo per Assicurato con la convenzione 2220 in corso) per ogni singolo Assicurato. In caso di due o più intestatari, il capitale assicurato sarà diviso in parti uguali tra tutti i cointestatari. Fermo il massimale per Assicurato, il capitale assicurato all'erogazione è pari al debito residuo e successivamente è pari, per tutto l'anno, al debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 1 gennaio di ogni anno. Premio - Ogni anno il premio viene determinato per ciascun intestatario moltiplicando il capitale assicurato per il tasso di premio dello 0,16%. Nel caso in cui la durata iniziale è inferiore ad un anno, il premio relativo viene determinato riducendo, in misura proporzionale alla durata della copertura, il premio corrispondente alla durata di un anno.

4 PAG. 4/7 PIANI DI AMMORTAMENTO capitale di euro ,00 (I tassi dei parametri di riferimento sono aggiornati trimestralmente il 1 giorno lavorativo del trimestre di competenza) A TASSO INDICIZZATO EURIBOR + 3,000% * tasso indicativo Euribor media mese precedente Aprile 2009 pari a 1,700 % TASSO DURATA 30 ANNI rata mensile sem.le 4,700% 519, ,09 Indicatore Sintetico di Costo "ISC" 4,884% - 4,836% Calcolato sulla base dell'anno commerciale / 360 ISC calcolato facendo riferimento ai seguenti elementi : - TASSO ANNUO NOMINALE 4,700% - DURATA 30 ANNI - IMPORTO FINANZIAMENTO ,00 - SPESE ISTRUTTORIA 400,00 - POLIZZA VITA 160,00 - COMMISSIONI INCASSO SINGOLA RATA 2,00

5 PAG. 5/7 Principali condizioni che regolano l operazione o il servizio Addebito sul conto corrente delle rate di rimborso finanziamento ed eventuali interessi di mora La parte finanziata autorizza l addebito sul proprio conto corrente presso la Banca, alle scadenze convenute, dell importo delle rate di rimborso del finanziamento in linea capitale e degli interessi maturati, nonché dell importo relativo ad eventuali interessi di mora, obbligandosi pertanto di far confluire su detto conto corrente, per le singole scadenze, i fondi necessari. Detti addebiti, peraltro, non rappresentano novazione del rapporto originario, per cui costituiranno liberazione delle rate dovute soltanto nella ipotesi che a fronte di essi vi sia la corrispondente copertura dei fondi. Normativa contrattuale e di legge applicabile al contratto Il mutuo è concesso ai patti e sotto gli obblighi recati dall atto di finanziamento e dal Capitolato delle condizioni generali che costituisce allegato al contratto stesso, perché ne formi parte integrante e sostanziale. La parte finanziata dichiara di ben conoscere tale Capitolato e di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, agli effetti del secondo comma dell'art del codice civile, quelle di cui ai seguenti articoli: 1 (Condizioni per la erogazione del mutuo e risoluzione), 2 (Dimissione di precedenti oneri e passività e depositi) 3 (Imposte), 4 (Rimborsi anticipati del mutuo), 5 (Imputazione pagamenti), 6 (Pagamenti effettuati da terzi), 7 (Avvisi di pagamento), 8 (Cessioni e delegazioni), 9 (Obblighi relativi agli immobili ipotecati ed agli altri beni in garanzia), 10 (Obblighi relativi alla parte finanziata) 11 (Efficienza della garanzia e priorita' del credito), 12 (Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine) 14 (Estraneità ai rapporti fra parte finanziata e terzi), 15 (Accolli), 16 (Compensazione). Il mutuo sarà altresì regolato dalle norme sul credito fondiario e, in mancanza di speciali pattuizioni e norme, dal codice civile. Si precisa che, in caso di contrasto fra le clausole del citato Capitolato delle condizioni generali (come pure fra quelle di cui ad ogni Allegato del contratto) e quelle dell atto di finanziamento, troveranno sempre prevalenza queste ultime. Obbligo di rispettare le condizioni contrattuali La possibilità, per la parte finanziata, di non incorrere in risoluzioni e/o decadenze dal beneficio del termine del presente mutuo, salvo le altre cause risolutive o decadenziali previste, vi sarà solo dopo che dalla parte finanziata medesima siano state adempiute le condizioni di cui al presente contratto ed al Capitolato allegato ed, in particolare, sia stato giustificato che l'ipoteca, da iscriversi a garanzia del mutuo, non è preceduta da iscrizioni, privilegi, trascrizioni e/o altre formalità pregiudizievoli. Il presente mutuo viene concesso per finanziare l acquisto integrale dell'immobile costituito in ipoteca. Garanzia ipotecaria A garanzia del puntuale pagamento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto e dal Capitolato, la parte finanziata concede alla Banca ipoteca da iscriversi presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a proprio carico, sopra l'immobile, con tutti i diritti, pertinenze ed accessori. La parte finanziata dichiara che la costituzione d'ipoteca viene fatta con la sua formale garanzia che essa dichiarante gode della piena proprietà e disponibilità dell'immobile che ne è oggetto, nonché con la formale garanzia della libertà dell'immobile stesso da iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U., la somma per la quale viene iscritta l'ipoteca si intende aumentata di pieno diritto dell'importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto dell'applicazione di clausole di indicizzazione, per capitale, interessi, spese ed accessori. Restituzione Anticipata del mutuo All'art. 4 del Capitolato è facoltà nei casi di restituzione anticipata del mutuo, totale o parziale, volontaria o forzata,anche se il mutuo è in fase di preammortamento (comprese, quindi, le ipotesi di risoluzione del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine), quanto dovuto alla Banca ai sensi di legge e di contratto. Obblighi della Parte Finanziata La parte finanziata salva, in caso d inadempimento anche degli obblighi di cui al presente articolo, la possibilità per la Banca di risolvere il contratto e di determinare la decadenza del beneficio del termine in danno della Parte finanziata stessa - dovrà inoltre, più in particolare: a) produrre una relazione notarile da cui risulti che gli immobili ipotecati sono di piena proprietà della Parte finanziata e/o della Parte Datrice d ipoteca e che l ipoteca iscritta e le altre garanzie eventualmente acquisite si sono, secondo le intese intercorse, validamente perfezionate, consolidate, anche ai sensi della legge fallimentare e sono opponibili ai terzi e che comunque non sono precedute da formalità pregiudizievoli; b) produrre relazione notarile da cui risulti che la Parte finanziata e la Parte datrice d ipoteca è/sono regolarmente intervenuto/i nel contratto e si trova/no nel pieno e libero godimento dei propri diritti.

6 PAG. 6/7 Elezione di domicilio Per l'esecuzione delle presenti stipulazioni ed ai fini anche delle notifiche di qualsiasi atto, pure di esecuzione, le parti eleggono il proprio domicilio quanto alla Banca, in Alessandria, presso la propria sede, e quanto alla parte finanziata presso la Casa Comunale del luogo dove ha sede il Tribunale nella cui circoscrizione ricade l'immobile ipotecato. Agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, la Banca elegge domicilio in Alessandria, presso la propria sede, ai sensi dell articolo 39 del T.U.. Spese e Imposte Sono a carico della parte finanziata l'imposta sostitutiva, di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutte le spese inerenti al presente contratto e agli atti e formalità conseguenti (comprese quelle per la copia esecutiva per la Banca e quelle per qualsiasi eventuale atto o annotamento di svincolo o di frazionamento), nonché tutte le altre connesse alla presente operazione ovvero da questa dipendenti od occasionate. Al riguardo, stante quanto previsto dal titolo VI capo I del T.U. (artt. 115 e seguenti), si allega all atto tabella dalla quale risultano le misure e le modalità di pagamento delle voci di spesa imputabili alla parte finanziata in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del finanziamento. La parte finanziata soddisferà direttamente la parcella notarile relativa al contratto ed ai conseguenti atti e formalità. La parte finanziata prende atto che la copia del presente contratto, di sua spettanza, le viene consegnata dal Notaio. Inoltre la parte finanziata, ai sensi dell'art. 117 del T.U. e successive modifiche, approva specificatamente che, nel periodo di durata del finanziamento, possono variare in senso a lei sfavorevole gli oneri relativi alle spese riportate nella corrispondente tabella allegata e che dette eventuali variazioni le verranno comunicate nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni. Interessi di mora e risoluzione per mancato pagamento di una rata entro 180 giorni dalla scadenza La parte finanziata prende atto ed approva specificamente che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo, anche quindi a seguito di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del termine, in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l interesse di mora a carico della parte finanziata e a favore della Banca. Il tasso di mora è determinato nella misura contrattualmente stabilita. In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell art. 40 del T.U. e, salvo le particolari previsioni dell art c.c. e le altre del presente contratto e capitolato, la Banca potrà considerare il presente contratto risolto di diritto qualora siano decorsi 180 giorni dalla scadenza di ogni rata senza che questa sia stata in tutto o in parte pagata. Assicurazione sugli immobili ipotecati per danni derivanti da incendio, fulmine, scoppio ed altri rischi accessori. Gli immobili compresi nella garanzia ipotecaria devono essere assicurati contro i danni da incendio, fulmine, scoppi ed altri rischi accessori a spese della Parte Finanziata. A tal fine la Parte Finanziata dichiara di aderire all apposita convenzione stipulata all uopo dalla Banca con Primaria Compagnia e conferisce sin da ora ampio mandato alla Banca di corrispondere in nome e per conto il premio di assicurazione dovuto. L ammontare di detto premio è pari allo 0,55 per mille annuo calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo degli immobili (il valore di ricostruzione a nuovo verrà aggiornato di anno in anno con decorrenza 1/1, secondo quanto previsto in polizza per la quale la parte finanziata dà atto di avere ricevuto la relativa documentazione contrattuale), salvo eventuali future variazioni disposte dalla Compagnia assicuratrice e di cui la Banca provvederà a dare comunicazione alla Parte Finanziata. La Parte Finanziata rimborserà alla Banca i premi annui di detta assicurazione per quote mensili posticipate unitamente alle rate di rimborso del finanziamento. Decorso il periodo di ammortamento del finanziamento stesso i premi anzidetti dovranno parimenti essere rimborsati, per gli anni successivi, sino a completa estinzione di ogni credito della Banca. In caso di sinistro, le indennità liquidate potranno essere riconosciute all assicurato soltanto previo assenso scritto della banca e qualora in dipendenza del sinistro non sia venuta meno ovvero venga contestualmente ripristinata la congruità del valore del bene in garanzia del proprio credito. Nel caso di insolvenza o di morosità della Parte Finanziata, le indennità saranno imputate a totale o parziale estinzione del credito vantato dalla Banca. Obbligo di assicurazione sulla vita - La Parte Finanziata, a condizione che l'età alla data di erogazione tutti gli intestatari abbiano compiuto i 18 anni e non dovrà superare il 65 anno compiuto e che in ogni caso la copertura assicurativa cessa alla data di scadenza annuale dell'assicurazione (31 dicembre) nei confronti degli assicurati che abbiano compiuto il 70 anno di età, e purche' abbiano i requisiti di salute previsti all'art.9 delle Condizioni di Assicurazione, è tenuta a contrarre una polizza sulla vita, aderendo alla Convenzione che la Banca ha stipulato con Bipiemme Vita S.p.A:, Compagnia di Assicurazione del Gruppo Bipiemme della quale la Parte Finanziata da atto di avere ricevuto la relativa documentazione contrattuale. La polizza, avente ad oggetto la copertura temporanea per il caso di morte, prevede il pagamento da parte di Bipiemme Vita spa di un capitale pari al debito residuo in linea capitale del prestito alla data dell erogazione, e successivamente all inizio di ogni anno solare, il cui massimale è espressamente indicato sulle Condizioni di polizza in caso di decesso per qualsiasi causa dell Assicurato, durante il periodo di vigenza della copertura assicurativa, salve le esclusioni e/o limitazioni previste dalle Condizioni di Polizza. In caso di due o più cointestatari, il capitale assicurato sarà diviso in parti uguali tra tutti i cointestatari. Il contratto di assicurazione in questione si rinnova di anno in anno per tutta la durata del mutuo e la relativa prestazione, per la parte di competenza dell intestatario assicurato colpito da sinistro, nel limite del capitale assicurato, è vincolata a favore della Banca per provvedere all estinzione del mutuo per capitale, interessi, interessi di mora e spese. Solo l eventuale ulteriore eccedenza viene liquidata a favore dei Beneficiari indicati dalla Parte finanziata all atto di sottoscrizione della "Richiesta di adesione alla Polizza". Nell ipotesi di eventuali garanzie fideiussorie o reali, diverse dall ipoteca indicata in atto, si rinvia ai relativi Fogli Informativi. La Banca aderisce al Codice di Condotta Europeo per i Mutui Casa, il cui Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (ESIS) è a disposizione presso le dipendenze della Banca.

7 PAG. 7/7 Legenda delle principali nozioni dell operazione Spese di istruttoria Spese di perizia Commissione per chiusura della pratica Rata Preammortamento Ammortamento Parametro di indicizzazione ISC Tasso variabile Interessi di mora Spese per l'analisi di concedibilità Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia Commissione per la cancellazione dell'ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); -una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo) Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. E un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria; -di revisione del finanziamento; -di apertura e chiusura della pratica di credito; -le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore); -le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; -il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. N.B. Indicare l'isc in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Indicare il tasso effettivo in relazione alla diversa durata del finanziamento e periodicità delle rate Interessi per il periodo di ritardato pagameneto delle rate

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