Direzione tecnica e qualificazione Soa Augusto Severi, Dario Zanardelli, Olga Bussinello
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- Albina Meloni
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1 Direzione tecnica e qualificazione Soa Augusto Severi, Dario Zanardelli, Olga Bussinello Con il DPR n.34 del 25 gennaio 2000 è stato disciplinato il sistema unico di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici di importo superiore ai euro, in attuazione di quanto previsto dalla L. 109/94 e la cui entrata a regime, cioè obbligo di essere qualificati, decorre già dal 1 gennaio L unicità è da intendersi nel senso che l attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente per dimostrare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria nei soggetti esecutori di lavori pubblici. L impresa è qualificata per una o più categorie (cioè con riferimento alla tipologia delle singole lavorazioni) e per relative classifiche (si individua per ciascuna categoria l'importo massimo di ogni singola commessa che l'impresa può realizzare). Il compito di verificare la presenza di tali requisiti e conseguentemente di attestarne la sussistenza è affidato dalla Legge 109/94 a società di diritto privato, denominate Soa (società organismi di attestazione), autorizzate dall'autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, così come prescritto dall'art. 8 comma 3 della Legge citata. Fra gli elementi strutturali dell'impresa il regolamento sulla qualificazione n. 34/00 richiede la presenza di una direzione tecnica fornita di adeguate capacità professionali e di accertata moralità. Infatti ai sensi del comma 1 dell'art. 26, la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempi menti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Il direttore tecnico è perciò la persona che all'interno dell'impresa, solidalmente con l'imprenditore (quando non si tratti della medesima persona), assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. La normativa per le mansioni che si trova ad espletare e quindi per il ruolo che ricopre, richiede necessariamente che il soggetto a cui viene affidato l'incarico di direttore tecnico: sia in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario o diploma di maturità tecnica) o alternativamente di esperienza acquisita nello specifico settore di costruzione quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione; l'art.26, u.c., del DPR 34/2000 stabilisce che, i soggetti che alla data dell'entrata in vigore del DPR 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa e ciò sia per evitare discontinuità dell'attività imprenditoriale che per tutelare i direttori tecnici. sia unico nel senso che la direzione tecnica di un impresa può essere assunta anche da più soggetti che però non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e a tal fine devono produrre alle Soa una dichiarazione di unicità di incarico. debba essere stabilmente legato all'impresa cioè se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. debba essere sempre presente per cui l'impresa per continuare a svolgere la
2 propria attività ha l'obbligo di sostituire il direttore tecnico uscente con soggetti aventi analoga idoneità e deve darne comunicazione alla Soa che l'ha qualificata e all'osservatorio dei Lavori Pubblici. Da quanto precisato emerge chiaramente la similitudine fra le disposizioni contenute nel DPR 34/00 e la precedente disciplina normativa dell'albo Nazionale Costruttori in merito ai requisiti di questa figura che permangono tuttora come nel caso dell'iscrizione per apporto di idonea direzione tecnica. Oltre all'argomento appena citato pare opportuno fare cenno anche ad altri due aspetti quali la direzione tecnica nelle imprese impiantistiche ex legge 46/90 e le responsabilità riconnesse al ruolo. Apporto del direttore tecnico Il regolamento all'art. 18, comma 14, prevede la possibilità per un'impresa di attestarsi anche avvalendosi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale beneficio veniva già riconosciuto alle imprese anche nel sistema previgente. Infatti l art. 14 del D.M. 172/89 Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori, disciplinava in termini pressochè analoghi l'iscrizione avvalendosi della dimostrazione dello svolgimento delle funzioni di direttore tecnico. In base all'attuale disciplina la qualificazione può essere conseguita fino alla III classifica (cioè fino a 2 miliardi) e solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico: per conto di imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per conto di imprese qualificate ai sensi del Regolamento n. 34 del 2000 per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Fra il 31 dicembre 1999 ed il1 marzo 2000 cioè per il periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell'albo Nazionale Costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, il ruolo ricoperto deve risultare dal Certificato del Registro delle Imprese. La normativa prescrive poi che tale facoltà può essere esercitata solo se sono trascorsi cinque anni da un'eventuale precedente utilizzo. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione:.dei certificati di iscrizione all Albo o dell'attestazione delle imprese presso cui ha lavorato;.dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta il direttore tecnico è stato responsabile. Tali certificati non hanno limiti temporali nel senso che possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi (di cui però si potrà utilizzare solo la quota necessaria a raggiungere la III categoria). La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, è perciò collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. Ciò significa che qualora il direttore tecnico si dimetta, la stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione solo se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità e provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione. Se invece l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si potranno configurare due diverse situazioni:
3 la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti; la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica. Direzione tecnica e legge 46/90 Un aspetto particolare riguarda la direzione tecnica nelle imprese impiantistiche che svolgono attività per il cui esercizio è necessaria l'abilitazione ex legge 46/90. L. autorità nella determinazione n. 6/2001 ha infatti precisato che, "ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, 083, 084, 085, 089, 0814, 0816, 0817, 0819, 0822, 0827, 0828 e 0830, la presenza nella direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990". l requisiti indicati all'art.3 della L. 46/90 sono quelli tecnico - professionali il cui possesso consente l'iscrizione all'albo istituito presso le Camere di Commercio e cioè: A. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; B. oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; C. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; D. oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1. La posizione espressa dall'autorità è stata recentemente recepita dallo stesso legislatore. Infatti il T.U. dell'edilizia al capo V dal titolo" Norme per la sicurezza degli impianti ", all'art. 108 individua fra i soggetti abilitati all'esercizio delle attività oltre alle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane e a quelle iscritte al registro delle imprese anche le imprese attestate Soa anch'esse iscritte in un elenco ufficiale tenuto da una pubblica amministrazione qual'è il Casellario informatico delle imprese qualificate. Brevi cenni alle responsabilità riconnesse al ruolo di direttore tecnico Le imprese, oltre ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, devono altresì dimostrare di possedere affidabilità morale, finanziaria e professionale. Tale condizione deve sussistere sia alla data della sottoscrizione del contratto con la Soa sia al momento della partecipazione alle gare di appalto. Infatti mentre l'art.17 del D.P.R.25 gennaio 2000, n.34 e s.m., disciplina i requisiti di carattere generale occorrenti per l ottenimento dell'attestazione di qualificazione, l'art.75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., disciplina i requisiti di carattere generale occorrenti per la partecipazione alle singole gare e riguarda il potere di esclusione da parte delle singole stazioni appaltanti.
4 Quindi anche se le singole prescrizioni degli articoli citati sono difformi e logicamente si collocano in fasi diverse della gestione degli appalti perseguono il medesimo obiettivo: garantire la persistenza nell'esecutore del lavoro di tutti quei requisiti che caratterizzano nel contratto d'appalto il rapporto fiduciario fra I'appaltatore e l'ente aggiudicatore. Due sono gli aspetti che nella normativa in esame riguardano specificamente la figura del direttore tecnico in quanto organo dell'azienda: la verifica sulla pericolosità sociale e sulla affidabilità morale e professionale di tale organo. Infatti I'art. 17 comma 1, lett. b) e c) e l art. 75 comma 1, lett. b) e c), richiedono per tale figura sia l'assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personale ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 1423/1956 e della legge 575/1975, sia l'assenza di sentenze di condanna o applicazione di pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità professionale dello stesso. Una prima considerazione di natura operativa riguarda la modalità attraverso cui entrambi i requisiti vengono accertati. Mentre prima dell'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n.3 occorreva produrre i certificati dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziario generale, entrambi requisiti ora possono essere autocertificati. Per assurdo ciò assicura una maggiore tutela per l'ente pubblico circa la sussistenza dei requisiti di legge. In effetti l autocertificazione, elimina i problemi che erano sorti per la verifica di certificati con scarsa valenza probatoria spostando la responsabilità penale della veridicità delle dichiarazioni rese sullo stesso dichiarante. Sussiste infatti ancora il divieto del rilascio ai privati di certificati indicanti le annotazioni operate nei registri presso le procure dei tribunali come pure il beneficio della non menzione nel certificato del casellario per le pene patteggiate. Con riferimento invece gli aspetti sostanziali dei requisiti richiesti a chi ricopre il ruolo particolare attenzione meritano le considerazioni sulle fattispecie che danno luogo alla condanna per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore. L Autorità, conformemente a quanto espresso nella circolare Ministero dei Lavori Pubblici marzo 2000 n182/00093, ritiene quelli contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e la fede pubblica, se relativi a fatti la cui natura e il cui contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. L assenza però di parametri fissi e predeterminati e la genericità del dettato normativo lasciano spazio a valutazioni discrezionali sia da parte delle Soa quando devono attestare l'impresa sia nella fase di prequalificazione della gara ad opera delle stazioni appaltanti. Entrambi in presenza di un illecito potrebbero trovarsi a valutarne l'incidenza prendendo in considerazione circostanze quali la gravità del fatto, la recidiva, l'elemento psicologico, il tempo trascorso dalla condanna. Altro aspetto particolare riguarda l interpretazione che l autorità fornisce della lett. C), comma 1, dell art. 75 nella parte in cui dispone che.. il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio". "In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Per l'autorità, sposando I'indirizzo giurisprudenziale più intransigente, sussiste preclusione alla partecipazione alle gare anche in ipotesi di condanne del direttore tecnico o amministratore in epoca anteriore all'assunzione in carica nell'impresa, ritenendosi, quindi, ininfluente il fatto che la condanna dello stesso sia o meno temporalmente e funzionalmente correlata alla carica ricoperta in seno all impresa. Allo stesso modo sembra ininfluente la circostanza che l impresa abbia cessato di avvalersi
5 dell amministratore o del direttore tecnico condannati, a meno che non dimostrino di averli per tale ragione estromessi dall incarico, dando così prova di dissociazione dalla relativa condanna criminosa. In vero tale rigidità si riscontra da parte della giurisprudenza anche in merito all interpretazione della irregolarità fiscale di cui lett. g) dell'art. 75 comma 1 del DPR 554/99 ( C.di S. sez. V, sent. n del 8 agosto 2003), con particolare riguardo ai soggetti autori dell'infrazione in argomento. Per il Collegio deve ritenersi che il riferimento ai "soggetti" che "abbiano commesso irregolarità" riguardi, indistintamente, tutti coloro nei cui confronti le stesse siano state, come nella specie, definitivamente accertate; e ciò indipendentemente dal fatto che gli stessi stiano amministrando la medesima società presso la quale hanno commesso l'illecito fiscale, oppure una società nuova e diversa rispetto a quella presso la quale hanno commesso l'illecito. Il legislatore, in effetti, non ha differenziato tra soggetto societario e amministratore, avendo fatto generico riferimento ai "soggetti" che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate; soggetti tra i quali rientrano, quindi, non solo le società beneficiarie dell'illecito in quanto tali, ma, evidentemente, anche i loro amministratori. E ciò risponde ad una evidente esigenza di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, dovendosi, logicamente, avere riferimento anche alla "personalità" denotata in passato dal legale rappresentante di una impresa, indipendentemente dal fatto che le irregolarità fiscali dallo stesso commesse siano entrate, per così dire, nel "patrimonio" della società concorrente o di un soggetto diverso. Ne consegue che, in presenza della accertata irregolarità fiscale, l'amministrazione non può sottrarsi all'onere di escludere l'impresa dalla gara; la norma (che, tra l'altro, non fa riferimento alla gravità della violazione, ma solo al suo definitivo accertamento) si limita a disporre l'esclusione in caso di accertamenti definitivi.
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