INDAGINE SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI (ANATOCISMO) NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
|
|
- Aniello Ferro
- 2 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Anatocismo e contratti di conto corrente INDAGINE SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI (ANATOCISMO) NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE 1. Il divieto di anatocismo introdotto dalla legge di Stabilità per il 2014 L articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha sostituito l art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari. L attuale articolo 120 t.u.b. prevede che Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1 gennaio Non v è dubbio che a far data dall entrata in vigore della l. 143/2013 sia fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati per le seguenti ragioni. 1) La sostituzione e quindi l immediata abrogazione del previgente art. 120, secondo comma, t.u.b. (introdotto dall articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha reso direttamente applicabile l art c.c. che, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite, comporta il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi se non pattuiti successivamente al sorgere del debito e se dovuti per almeno sei mesi (Cass., 2 dicembre 2010, n ). L anatocismo è stato infatti ammesso nel nostro ordinamento solo nel settore bancario, perché il precedente art. 120 t.u.b. conteneva una deroga al generale divieto previsto nel Codice civile; una volta eliminata tale norma speciale, non può che trovare applicazione il principio generale che vieta l anatocismo nei rapporti bancari (per una più dettagliata ricostruzione delle 1
2 evoluzioni normative e giurisprudenziali si rinvia alla Scheda Tecnica allegata). 2) La ratio sottostante all introduzione del nuovo art. 120 t.u.b è chiaramente indicata, fin nei lavori preparatori della legge di Stabilità, nell introduzione del divieto di ogni forma di anatocismo o capitalizzazione degli interessi. Il legislatore ha poi ribadito il divieto di anatocismo eliminando in sede di conversione la norma (d.l. 24 giugno 2014 n. 14, art. 31) che cercava di reintrodurre la capitalizzazione annuale degli interessi passivi (cfr. Scheda Tecnica allegata). 3) Anche la formulazione letterale della norma è conforme alla ratio e al coordinamento con il codice civile. Il nuovo art. 120 t.u.b precisa infatti che gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. L espressione capitalizzazione è quindi utilizzata impropriamente col significato di conteggio degli interessi. 4) La sostituzione del precedente art. 120 t.u.b. ha determinato la consequenziale abrogazione e comunque l inefficacia della delibera CICR 9 febbraio 2000 (che indicava le condizioni per l applicazione dell anatocismo) per tutti i rapporti bancari partire dal 1 gennaio Tale disposizione, quale fonte secondaria, ha perso ogni legittimità una volta abrogata la norma primaria che ne consentiva l applicazione. 5) Il nuovo articolo 120 t.u.b, e quindi il divieto di anatocismo, è in vigore dal 1 gennaio 2014, e non richiede la pubblicazione della delibera del CICR la quale dovrà regolare non più la produzione di interessi sugli interessi, come era previsto in passato, ma più in generale modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In ogni caso il CICR dovrà attenersi al principio secondo cui gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale non potendo quindi consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nemmeno in via transitoria. 2. La diffusa violazione del divieto di anatocismo Come accertato dal Movimento Consumatori nell indagine su anatocismo e conti correnti, nonostante l entrata in vigore della nuova formulazione dell art. 120 t.u.b., fin dal 1 gennaio 2014 (da un anno!), tutte le banche continuano a capitalizzare gli interessi periodicamente maturati e, una volta capitalizzate tali 2
3 poste, ad applicare gli interessi anche sulla quota iscritta nei conti correnti a debito per gli interessi maturati. Movimento Consumatori ha analizzato tutti i fogli informativi dei contratti di conto corrente di 30 banche rilevando che tutte le banche continuano a capitalizzare gli interessi passivi. L indagine condotta dall associazione ha riguardato tutti i principali gruppi italiani (IntesaSanpaolo, Unicredit, MPS, BNL Paribas, Banco Popolare, UBI, Carige), alcuni gruppi di origine estera (Deutsche Bank e ING), banche popolari, banche di credito cooperativo e banche c.d. del territorio. La violazione del divieto di anatocismo riguarda tutti i conti correnti con facoltà di sconfinamento o con affidamenti senza nessuna eccezione. BANCHE ANALIZZATE GRUPPO 1 WEBANK S.p.A. BPM 2 ING BANK NV 3 IW BANK S.p.A. UBI 4 DEUTSCHE BANK S.p.A. 5 BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL 6 FINECOBANK S.p.A. UNICREDIT 7 INTESA SANPAOLO S.p.A. 8 BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. 9 BANCA SELLA S.p.A. 10 BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. UBI 11 BCC ALBA 12 BANCOPOSTA POSTE ITALIANE S.p.A. 13 BANCO POPOLARE s.c. 14 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 15 MONTE DEI PASCHI DI SIENA MPS 16 BANCA CARIGE 17 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 18 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA 19 BANCO DI NAPOLI INTESA 20 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 21 CREDITO EMILIANO 22 BANCO DI SARDEGNA 24 VENETO BANCA 25 BANCA POP. DI BERGAMO UBI 25 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE 26 BANCO DI BRESCIA UBI 27 BANCA ALPI MARITTIME 28 UNICREDIT S.p.A. 29 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 30 BANCA POP. DI SONDRIO Tabella 1 3. La dimensione del fenomeno: gli interessi anatocistici del 2014 ammontano a circa 2 miliardi di euro 3
4 La stima dell ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti sulle operazioni di credito regolate in conto corrente nel corso del 2014 può essere effettuata grazie ad un confronto con i medesimi benefici per l intero sistema bancario negli anni precedenti. Come rilevato in una recente analisi (Marcelli, La ripetizione dell indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative, 12 aprile 2013, in nel corso del decennio , dall applicazione trimestrale anziché annuale degli interessi e delle CMS è derivato un beneficio per il sistema bancario stimato prudenzialmente tra 1,635 miliardi di euro nel 2002 e 2,219 nel Nella Tabella sotto riportata è evidenziato l effetto economico relativo all anatocismo infrannuale. Partendo dai dati risultanti dal Bollettino Statistico della Banca d'italia sugli impieghi in conto corrente, con esclusione delle operazioni salvo buon fine (cessione di fatture e crediti commerciali) e degli anticipi su carta di credito, sono determinati gli interessi conseguenti agli interessi e alle CMS addebitati negli anni precedenti. ANATOCISMO INFRANNUALE (INTERESSI E CMS): IMPORTI ANNUALI (mil.ni/euro) Tav. 1 TRIMESTRE Impieghi in c/c, esclusi s.b.f.* Totale impieghi in c/c Tasso medio B.I. (ap. cred. > 5.000) CMS Interessi e CMS anatocismo nell'anno Anno ,24% 0,50% Anno ,68% 0,55% Anno ,46% 0,61% Anno ,46% 0,70% Anno ,48% 0,79% Anno ,56% 0,79% Anno ,94% 0,72% Anno ,92% 0,67% Anno ,64% 0,66% Anno ,43% 0,50% Totale anatocismo infrannuale (interessi e CMS): Valore composto al 2011 dell'anatocismo infrannuale (interessi e CMS) del decennio: * Fonte Bollettino Statistico della Banca d'italia. Nei dati non sono comprese le sofferenze, gli anticipi su effetti s.b.f. e gli anticipi su carta di credito. La dimensione del fenomeno trova conferma anche nei dati relativi al ventennio precedente che vedono una media annuale degli interessi anatocistici di circa 2,345 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1990 e 1,825 miliardi per il periodo compreso tra il 1990 ed il 4
5 2000 (così Marcelli, cit., 11 s.). ANATOCISMO INFRANNUALE. (mil.ni/euro) Tav. 2 Anno Totale impieghi in c/c (media annua) Interessi e CMS (valore medio annuo) Incidenza capitalizzazione infrannuale Ammontare capitalizzazione infrannuale (media annua) ,80% 1,83% ,07% 0,91% Per determinare l ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti in Italia nel 2014, considerando un ammontare complessivo del credito regolato in conto corrente più basso rispetto agli anni 2007 e 2008 ed un tasso medio più alto, si può stimare che nel 2014 gli interessi anatocistici corrisposti in Italia si assestino in un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro (Marcelli, L anatocismo e le vicissitudini della delibera cicr 9/2/00, 5 dicembre 2014, in 4. Le diffide e le azioni collettive avviate da Movimento Consumatori. Tra la fine di novembre e dicembre Movimento Consumatori ha inviato alle banche indicate nella Tabella 1 una diffida invitandole a cessare ogni forma di capitalizzazione degli interessi in quanto (i) comportamento lesivo degli interessi dei consumatori (ii) pratica commerciale scorretta e (iii) applicazione di clausole nulle o inefficaci. Nessuna delle banche intimate ha cessato i comportamenti contestati. Le banche che hanno riscontrato le diffide del Movimento Consumatori hanno tutte sottolineato che il divieto di anatocismo non sarebbe in vigore fino all approvazione della delibera del CICR indicata nel nuovo art. 120 t.u.b. e che nel frattempo continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni della Delibera CICR del Si tratta, ad avviso del Movimento Consumatori, di argomenti infondati in quanto il CICR, in assenza di una norma primaria che lo consenta, in ogni caso non potrà consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi nemmeno in via transitoria. Il divieto di anatocismo è quindi immediatamente applicabile. 5
6 Movimento Consumatori ha promosso ai sensi dell art. 140 del codice del consumo le prime tre azioni collettive cautelari avanti il Tribunale di Milano per chiedere (i) l inibitoria di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, (ii) l inibitoria delle relative clausole dei contratti di conto corrente e (iii) la condanna delle banche ad informare la propria clientela che dal 1 gennaio 2014 ogni forma di capitalizzazione degli interessi è illegittima e che tutti i correntisti hanno diritto di ottenere la restituzione degli interessi corrisposti. Le azioni inibitorie sono state proposte nei confronti delle banche per i contratti di conto corrente sotto indicati con la procedura d urgenza. E presumibile che dopo la metà di gennaio il Tribunale di Milano si pronunci sulle domande proposte in via d urgenza dall associazione. ING BANK NV Nome conto corrente (per consumatori) Conto Corrente Arancio Periodicità capitalizzazione Trimestrale Prima udienza 9 gennaio 2015 DEUTSCHE BANK Nome conto corrente (per consumatori) Ordinario DB componi DB componi online DB online plus Private Club DB Private Club DB Private Club Promo 2 DB Conto Premio Zerocanone 2013 nuovi clienti DB Conto Premio Più Investimenti 2013 per nuovi cl. DB Conto Premio per titolari di altro conto corrente DB Zero Canone 2013 DB Più Investimenti 2013 Conto di Base Deutsche Bank DB Perform DB Saggetà DB Sostegno ANITA DB Private Banking DB Private Banking news clients DB Online B2e B2e DB partner B2e SB Performance B2e DB Partner Studenti B2e DB Solution NEW B2e DB Privilegio DB Privilegio Zuritel DB Privilegio Inter DB Privilegio FAI Conto Corrente Estero Periodicità capitalizzazione Trimestrale Prima udienza 8 gennaio
7 BANCA POPOLARE DI MILANO (E WEBANK, dopo fusione ora BPM) Nome conto corrente (per consumatori) Conto Contante Conto Corrente Ordinario Consumatore Flexiconto Conto in euro per non residenti consumatori Conto Millenium Conto New Welcome Primo assoluto Rossonero per sempre Conto you do Contratti di conto corrente webank Periodicità capitalizzazione Trimestrale Prima udienza 8 gennaio 2015 BREVE SCHEDA TECNICA Il divieto di anatocismo dagli anni 90 a oggi: il braccio di ferro tra il legislatore salva-banche e la giurisprudenza salva-consumatori L art Codice Civile L art Cod. Civ. prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. L art c.c. disciplina l anatocismo, ovvero la produzione di interessi su interessi (o capitalizzazione=trasformazione in capitale degli interessi), fenomeno che determina l effetto di una crescita esponenziale del debito a svantaggio di imprese e consumatori che abbiano fatto ricorso al credito bancario. La fattispecie degli interessi anatocistici vietati dall art c.c., viene ritenuta dalla Cassazione norma imperativa, che presidia l interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura (Cfr. Cass. 3479/71 e n. 1724/77). La prassi bancaria precedente al
8 Le Banche fino a oggi hanno costantemente applicato interessi anatocistici nei conti correnti, sulla base di specifiche clausole, contenute nelle condizioni generali di contratto, che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi con cadenza trimestrale, semestrale o annuale. Il mutamento della giurisprudenza nel 1999 La Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (Cass., 16/3/99, n. 2374; Cass., 30/3/99; Cass., 11/11/99, n ), ha riconosciuto che gli usi contrari che, ai sensi dell art c.c., possono consentire l anatocismo devono esclusivamente essere normativi e non negoziali, quali quelli conseguenti all adesione non negoziabile a clausole predisposte unilateralmente. Le clausole che consentivano la capitalizzazione degli interessi sono state pertanto ritenute nulle e l anatocismo illegittimo. Il primo intervento Salvabanche, d.lgs 342/99 (Governo D Alema) Dopo le sentenze della Cassazione del 1999, il Legislatore, su richiesta del sistema bancario, è intervenuto con l art. 25 d.lgs. n. 342/99, modificando l art. 120 del Testo Unico Bancario 1 demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie 2. Per i contratti successivi all entrata in vigore della legge veniva così nuovamente legalizzato l anatocismo, a condizione che le Banche prevedessero specifiche pattuizioni e che ci fosse la stessa periodicità, trimestrale, semestrale o annuale, nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Non solo. Con il comma 3 dell art. 25 d.lgs. 342/99 3 veniva anche riconosciuta la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici applicata prima dell entrata in vigore della delibera CICR (con 1 L originario art. 120 t.u.b. prevedeva che: Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 2 Art. 120 d.lgs. 385/1993 modificato dal d.lgs. 342/99: Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (1). Vigente dal 19/10/1999 al 18/09/ Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (2). 3 Cfr. art. 25, 3 comma, d.lgs. 342/99: Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. 8
9 obbligo di adeguamento dei contratti, a pena di inefficacia), emessa in data 8 febbraio : la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il Decreto Salva Banche Con la sentenza, n. 425 del 17 ottobre 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità del colpo di spugna retroattivo posto in essere con l introduzione del terzo comma dell art. 25 d.lgs. 342/99 5, riaprendo così la possibilità di ottenere la restituzione di interessi anatocistici corrisposti prima del 2000 (così come quelli pagati successivamente in caso di mancata specifica approvazione della clausola). 2010: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mette la parola fine all anatocismo Nel 2010, per i contratti non adeguati alla deliberazione Cicr del 2000, la Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n del 2 dicembre 2010 ha escluso non solo la legittimità della capitalizzazione trimestrale, ma anche semestrale e annuale : il secondo intervento Salvabanche (Governo Berlusconi) Con la legge milleproroghe (art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010) il Legislatore è intervenuto nuovamente in 4 L art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie ) detta la disciplina dell anatocismo applicabile ai rapporti, quale quello oggetto del caso di specie, sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/ Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. 5 Cfr. Corte Cost., 17/10/2000, n. 425: Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati nella delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega. Ebbene da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega. 6 Cass., S.U., 2 dicembre 2010 n : L interpretazione data dal giudice di merito all art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall art c.c. (il quale osterebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. 9
10 tema di anatocismo 7, al fine restringere il termine di prescrizione delle azioni di ripetizione degli interessi anatocistici, secondo i principi enunciati solo qualche mese prima dalle Sezioni Unite della Cassazione. Tale norma, di interpretazione autentica, faceva infatti decorrere la prescrizione dal giorno dell annotazione delle singole operazioni a prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente. Veniva così eliminata ogni chance di ottenere in restituzione gli interessi indebitamente pagati oltre i dieci anni precedenti. 2012: il secondo intervento della Corte Costituzionale: l incostituzionalità del decreto mille proproghe La Corte Costituzionale con sentenza del 5 aprile 2012 n. 78 ha dichiarato incostituzionale il Decreto Mille Proroghe (art. 2, co. 61 l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/ ) in quanto contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti all art. 3 della Costituzione. 2013: La legge di Stabilità per il 2014: fine all anatocismo? (Governo Letta) Con la l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) entrata in vigore il 1 gennaio 2014 è stato introdotto il nuovo articolo 120 t.u.b 9. che, seppur con una formulazione non proprio limpida, ha definitivamente vietato l anatocismo, come confermato anche dai lavori preparatori e dalla relazione dell originaria proposta di legge Cfr. art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010 in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8 La Consulta ha riconosciuto che tale disposizione di interpretazione autentica incorre nel divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e non riceve nell ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., ledendo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3): Invero, essa è intervenuta sull'art cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione. La stessa norma, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finiva per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010). La Corte ha rileva altresì l incostituzionalità per un secondo profilo, ovvero per l inesistenza di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare l effetto retroattivo, da cui la violazione del parametro di cui all art. 117 primo comma Cost., in relazione all art. 6 della Convenzione europea Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 10 La relazione illustrativa della P.D.l. chiariva che La presente proposta di legge intende stabilire l illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli 1 0
11 2014: Salvabanche, un nuovo tentativo fallito in sede di conversione del decreto legge (Governo Renzi) Con il d.l. 24 giugno 2014 n. 14, art. 31 si è cercato di sostituire il nuovo articolo 120 t.u.b. con altra norma che legittimava la capitalizzazione annuale degli interessi 11. In sede di conversione della legge tale disposizione è stata stralciata. interessi la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore 11 Tale disposizione prevedeva che: Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 1 1
Convegno del 8 ottobre 2015 L'elaborazione giurisprudenziale in tema di anatocismo Avvocato Massimiliano Elia
Il tema dell'anatocismo ha acceso in questi anni un vivace dibattito alimentato tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza, sull'inciso contenuto nell'art. 1283 c.c. - usi contrari- nel quadro della
IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO
IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali,
INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
Contenzioso Bancario
Contenzioso Bancario Convegno GAM 26 novembre 2014 Dott.ssa Barbara Cardia studiobarbaracardia@gmail.com Corso Stati Uniti 53, Torino Anatocismo nei rapporti bancari Anatocismo: produzione di interessi
PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) SOMMARIO
PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) INTESTARIO CONTO...XXX BANCA...YYY NUMERO C.C...123456 TIPOLOGIA CONTO...ORDINARIO DATA APERTURA CONTO/PRIMO ESTRATTO DISPONIBILE...01/01/2004 DATA CHIUSURA/ULTIMO
PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) SOMMARIO
PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E ) INTESTARIO CONTO...XXX BANCA...YYY NUMERO C.C...123456 TIPOLOGIA CONTO...ORDINARIO DATA APERTURA CONTO/PRIMO ESTRATTO DISPONIBILE...01/01/2004 DATA CHI/ULTIMO ESTRATTO
L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
L ANATOCISMO (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Materia: tecnica professionale Mercoledì 02/03/2016 Docente: Dott.ssa Simona
L applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi della rata del mutuo fondiario integra un ipotesi di anatocismo.
L applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi della rata del mutuo fondiario integra un ipotesi di anatocismo. Nota alla sentenza Cassazione, sez. I Civile, n. 11400 15 gennaio
GUIDA ALLE OPZIONI DI RICALCOLO PIU FREQUENTI
1 GUIDA ALLE OPZIONI DI RICALCOLO PIU FREQUENTI Per l illustrazione delle opzioni di ricalcolo ex Cass. SU 24418/10 si veda l apposita guida Per ricevere assistenza, segnalare eventuali malfunzionamenti
L attività del consulente tecnico
II Giornata Il contenzioso con le banche: rilievi pratici e giurisprudenziali L attività del consulente tecnico 1) Il ruolo del consulente tecnico: differenza tra CTP e CTU del Tribunale. 2) CTP: stretta
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
SEGNALAZIONE E RICHIESTA INTERVENTO. ai sensi dell art. 27 d.lgs. 206/2005 ai sensi dell art. 14 l. 287/1990
SEGNALAZIONE E RICHIESTA INTERVENTO ai sensi dell art. 27 d.lgs. 206/2005 ai sensi dell art. 14 l. 287/1990 L ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI (di seguito per brevità AMC ) con sede in Roma, Via Piemonte
QUESITI IN TEMA BANCARIO
QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 21.12.2014 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. Se il rapporto è costituito ANTE 29.01.2009 12. Se il rapporto è costituito POST
Linee guida per i consulenti tecnici giudiziari: l'anatocismo bancario
Linee guida per i consulenti tecnici giudiziari: l'anatocismo bancario intervento a cura del Rag. Alberto Leggi INTRODUZIONE Da qualche tempo cercavo sulla rete qualche sito che fosse di ausilio ai consulenti
1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE...3 2. PREMESSA...3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO...5 4. RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C...
Relazione finale 26 ottobre 2010 Cliente: Pippo S.r.l. Istituto bancario: Banca S.p.A. C/C n.4177739 2 SOMMARIO 1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE...3 2. PREMESSA...3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO...5
C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
Le analisi tecniche e le problematiche connesse al calcolo degli interessi: l anatocismo nei contratti bancari
Il contenzioso bancario ilano, 18 marzo 2015 Le analisi tecniche e le problematiche connesse al calcolo degli interessi: l anatocismo nei contratti bancari Prof. ario Comana Ordinario di Economia degli
Studio Legale Giorgio Sardella studiosardella@tiscali.it
LA PRESCRIZIONE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA LUCE DELLE SENTENZE N.78/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E N.24418/2010 DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA DISTINZIONE
DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2000
DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2 Modaliti e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attiviti bancaria e finanziaria (art. 12, comma
Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. www.ifa-nordest.it
Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta www.ifa-nordest.it Anatocismo Interessi ultralegali Commissioni di massimo scoperto Usura bancaria Di cosa si tratta? Anatocismo: Costituisce il criterio di
Roma 28 maggio 2015. Spett.le Banca d Italia Via Pec bancaditalia@pec.bancaditalia.it
Roma 28 maggio 2015 Spett.le Banca d Italia Via Pec bancaditalia@pec.bancaditalia.it Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio tca@pec.bancaditalia.it Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da MARTIGNAGO ADRIANO (C.F. MRTDRN64C02F443X)
20. ISTRUZIONI AI CONSULENTI CONTABILI PREDISPOSTA DAL TRIBUNALE DI ROMA - ESECUZIONI IMMOBILIARI. Tribunale di Roma
20. ISTRUZIONI AI CONSULENTI CONTABILI PREDISPOSTA DAL TRIBUNALE DI ROMA - ESECUZIONI IMMOBILIARI Tribunale di Roma Sezione IV Civile Esecuzioni Immobiliari Si invitano i sigg. Consulenti contabili ad
FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE
FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE Il contenzioso bancario alla luce delle recenti novità normative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 Il quesito per il C.T.U. RELATORE:
Tentativo di reintrodurre come lecita la pratica dell anatocismo.
1 Tentativo di reintrodurre come lecita la pratica dell anatocismo. Prima di illustrare la modifica che avrebbe (il condizionale è d obbligo in quanto che è possibile che il decreto legge non sia convertito)
Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè
Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè Anatocismo Interessi ultralegali Commissione di massimo scoperto ARGOMENTI Usura bancaria Costituisce il criterio di calcolo degli interessi applicato dalle
Il recupero degli interessi bancari: anatocismo e usura
Il recupero degli interessi bancari: anatocismo e usura Avv. Lanfranco Biasiucci Dipartimento Bancario Finanziario Contenzioso: presente e futuro Conto Corrente e finanziamenti operativi (fidi, aperture
Da una prima lettura del testo il tecnico deduce che il conto corrente è stato ricondotto ad un finanziamento ad interesse semplice.
Riflessioni sul documento di consultazione della Banca d Italia in merito all attuazione dell articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste
Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo
IL NUOVO ART. 120 DEL TUB ALL ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: RICOSTRUZIONI E POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE Milano, 27 maggio 2015 Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo
Incontro di formazione venerdì 16 dicembre 11. Centro Congressi dell Università Sapienza di Roma di via Salaria 113
Incontro di formazione venerdì 16 dicembre 11 Centro Congressi dell Università Sapienza di Roma di via Salaria 113 ANATOCISMO E USURA NEI RAPPORTI BANCARI. A seguito della sentenza della Cassazione S.U.
OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO Mario Pisano
OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO Mario Pisano Diritto e processo.com Non è chiaro quale sia il momento dal quale il correntista
COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
come da accordi Le inviamo qui di seguito alcune massime tratte da altrettante sentenze emesse da
Egr. Sig. Tommaso Bortolomiol, come da accordi Le inviamo qui di seguito alcune massime tratte da altrettante sentenze emesse da diversi Tribunali Italiani in materia di ripetibilità di quanto addebitato
Decisione N. 535 del 26 gennaio 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
USURA BANCARIA: COME SI DETERMINA IL REALE TASSO APPLICATO DALLA BANCA NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE (c.d. TAEG o Tasso Annuo Effettivo)
USURA BANCARIA: COME SI DETERMINA IL REALE TASSO APPLICATO DALLA BANCA NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE (c.d. TAEG o Tasso Annuo Effettivo) Se vuoi acquistare questo interessantissimo ebook clicca qui SCHEDA
PROCEDURE INTERNE PER L APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.) AI SENSI DEL D.M. n. 644/2012
PROCEDURE INTERNE PER L APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.) AI SENSI DEL D.M. n. 644/2012 Delibera CdA del 01.08.2012 Aggiornamento del 22 Gennaio 2014 INDICE PREMESSA... 3 1. CARATTERISTICHE
Dr. Giovanni Battista Frescura *
Dr. Giovanni Battista Frescura * Centro servizi peritali (immobili e contratti bancari) Valdagno (VI) Via Bellini 6,Tel/fax 0445.412545, Email csvaldagno@assimai.it P.iva 022225740246 - N. rea 216490 Illustrazione
IL QUESITO IN TEMA DI CONTO CORRENTE BANCARIO 1
IL QUESITO IN TEMA DI CONTO CORRENTE BANCARIO 1 di LUCIANO M. QUATTROCCHIO - BIANCA M. OMEGNA Il Consulente Tecnico d Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e soltanto con
L USURA BANCARIA NEL CONTO CORRENTE E NEL MUTUO Torino, 27 marzo 2015 CAPITALIZZAZIONE E ANATOCISMO: L'INCOMPRENSIONE FRA MATEMATICA EDIRITTO
L USURA BANCARIA NEL CONTO CORRENTE E NEL UTUO Torino, 27 marzo 2015 CAPITALIZZAZIONE E ANATOCISO: L'INCOPRENSIONE FRA ATEATICA EDIRITTO Prof. ario Comana Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari,
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONVENZIONE CONTO IMPRESE (TITOLARI DI PARTITA IVA)
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONVENZIONE CONTO IMPRESE (TITOLARI DI PARTITA IVA) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA COOPERATIVA
Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza. Gli orientamenti dell Arbitro Bancario Finanziario
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza Gli orientamenti dell Arbitro Bancario Finanziario Valerio Sangiovanni 22 febbraio
FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo Società Cooperativa per azioni Via Vittorio Emanuele III, 34
Oggetto: modalità di partecipazione al corso di formazione sul tema Anatocismo e usura nei rapporti bancari Roma, 16 dicembre 2011.
Agli iscritti al Forum Nazionale Antiusura Bancaria Oggetto: modalità di partecipazione al corso di formazione sul tema Anatocismo e usura nei rapporti bancari Roma, 16 dicembre 2011. L Asso CTL (Associazione
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
La procedura è improseguibile ed è sospesa fino all omologazione
(Tribunale di Bari, G.E. dott. N.Magaletti, ord. del 18.11.2013) MUTUO FONDIARIO CONCORDATO PREVENTIVO DIVIETO AZIONI ESECUTIVE La procedura è improseguibile ed è sospesa fino all omologazione di Walter
AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI
L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti di tutela dei consumatori di cui all articolo 47 della legge 23 luglio
L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti di tutela dei consumatori di cui all articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intende formulare alcune osservazioni in
Anatocismo e Usura Bancaria. Stefano Gennari stefanogennari.sdl@gmailcom
Anatocismo e Usura Bancaria Stefano Gennari stefanogennari.sdl@gmailcom 1 ANATOCISMO USURA RILEVAZIONI CONTABILI ERRATE COSTI OCCULTI INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI CONTI CORRENTI MUTUI LEASING DERIVATI
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da MARTIGNAGO ADRIANO (C.F. MRTDRN64C02F443X)
S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418) NOTA 13 DICEMBRE 2010
La Suprema Corte torna a Sezioni Unite sull anatocismo bancario: le associazioni dei consumatori festeggiano, ma trascurano di leggere attentamente il principio espresso dalla Corte (Cass. S.U. 2 dicembre
FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano (SA) - Via
FOGLIO INFORMATIVO relativo alla APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO relativo alla APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TARSIA (CS) SOC. COOP. Sede legale e amministrativa: Tarsia (CS) - Via Olivella,
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla
RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento -
RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento - SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE Articolo 1 In attuazione dell Articolo 1 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
ORDINANZA N. R.G. 2015/28522
N. R.G. 2015/28522 Accoglimento totale del 01/07/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28522/2015 promosso da: ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI
LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e
1. Introduzione Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e contabile del rapporto di conto corrente, dedichiamo il presente al tema della pattuizione del tasso
FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE Qualora il titolare sia un consumatore, si avverte che questo conto è particolarmente adatto a chi al momento dell apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo
RISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia
COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini
FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE Qualora il titolare sia un consumatore, si avverte che questo conto è particolarmente adatto a chi al momento dell apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo
Portabilità del mutuo e surrogazione dopo l articolo 8 del D.L. sulla concorrenza (cd. Bersani-bis)
Portabilità del mutuo e surrogazione dopo l articolo 8 del D.L. sulla concorrenza (cd. Bersani-bis) Decreto Legge 25 gennaio 2007 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO RIBA AL SALVO BUON FINE (SBF) E/O IMMEDIATA DISPONIBILITA
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO RIBA AL SALVO BUON FINE (SBF) E/O IMMEDIATA DISPONIBILITA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Maierato (Provincia di Vibo Valentia)
CircolariABI 27.2. 2001 1. serie Legale n. 12. BILANCI BANCARI (pos. 1205)
BILANCI BANCARI (pos. 1205) Bilanci delle banche con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati Richiesta di informazioni ai sensi dell art. 114 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Premessa La
Certificazione energetica, legge di stabilità,destinazione Italia, mille proroghe
DECRETO DESTINAZIONE ITALIA, LEGGE DI STABILITÀ, DECRETO MILLEPROROGHE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il comma 139 dell art. unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 3872/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO Sezione Quinta Civile / Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, nella persona del Giudice
NOVITA LEGISLATIVE. Aprile 2014. 2. Pubblica amministrazione (PA) e fattura in formato digitale. pag. 4 sommario
NOVITA LEGISLATIVE Aprile 2014 1. Obbligo di POS - proroga 2. Pubblica amministrazione (PA) e fattura in formato digitale 3. Sospensione ritenuta sui bonifici esteri 4. Locazioni abitative e contanti pag.
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A. Estratti ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e dell art. 130 del Regolamento
10AC_ap_credito_cc_Vilibero_SPV.doc 1/5 VIBanca Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro
INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione legale: - Sede legale e Amministrativa: Via Provinciale Lucchese, 125/b Tel.: 0573/91391 Fax: 0573/572442 Sito Internet: www.vibanca.it - E-mail: info@vibanca.it
TRIBUNALE DI PERUGIA. I Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. È nulla la clausola che impone la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi all interno di un contratto di conto corrente bancario stipulato prima dell entrata in vigore del d.lgs
TRACCIA N. 1 Caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con
TRACCIA N. 1 Caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l importo comprensivo
Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale
Indice degli argomenti Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario Valutazioni preliminari del legale Come si affronta il contenzioso
ORDINANZA N. R.G. 2015/28404
N. R.G. 2015/28404 Accoglimento totale del 13/07/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28404/2015 promosso da: ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via G.Garibaldi, 46 - C.P. 47-31010 Orsago TV- Tel. 0438/9931
FOGLIO INFORMATIVO. 4a Apertura di credito in conto corrente
Pagina 1/5 FOGLIO INFORMATIVO 4a Apertura di credito in conto corrente Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nella fattispecie prevista dal D. Lgs. 141/2010 INFORMAZIONI
FOGLIO INFORMATIVO relativo agli AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (APERTURE DI CREDITO)
FOGLIO INFORMATIVO relativo agli AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (APERTURE DI CREDITO) Informazioni sulla banca Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c. Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D
FOGLIO INFORMATIVO. 4aIm Apertura di credito in conto corrente offerta a Imprese
Pagina 1/5 FOGLIO INFORMATIVO 4aIm Apertura di credito in conto corrente offerta a Imprese INFORMAZIONI SULLA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione Società Cooperativa Via Roma, 83-01037- Ronciglione(VT) Tel.:0761650065 -Fax:0761627859 Email: Banca@Ronciglione.bcc.it Sito internet:
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) PROCEDURA INTERNA
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) PROCEDURA INTERNA Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2015 INDICE 1. PREMESSA... 3 1.1. Scopo del documento... 3 1.2.
Foglio Informativo Conto Deposito
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Terra d Otranto Società Cooperativa. Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 Carmiano (Lecce) Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100,
Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
L aggiornamento del canone nelle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo
L aggiornamento del canone nelle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo Con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III, del 15 aprile 2011, n. 8733, la Corte di Cassazione si è pronunciata
INDICE. Introduzione... pag. XV CAPITOLO 1 PRESTITO AD INTERESSE E USURA: L EVOLUZIONE DI UN RAPPORTO CONTRASTATATO
Introduzione... pag. XV CAPITOLO 1 PRESTITO AD INTERESSE E USURA: L EVOLUZIONE DI UN RAPPORTO CONTRASTATATO 1. Premessa... p. 1 2. Dalla gratuità del mutuo romano al divieto delle usurae nella legislazione
FOGLIO INFORMATIVO N. 60/002 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GIOVANI IMPRENDITORI PER INIZIO NUOVA ATTIVITA - - SOCI -
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.10.1997)
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.10.1997) REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art.1 Art.2 Art.3 Oggetto Il presente regolamento
IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE
IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente Inoltre ai commi
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
Affidamenti in conto corrente e castelletto s.b.f.
Aggiornamento n. 023 Data ultimo aggiornamento 04.10.2011 FOGLIO INFORMATIVO Affidamenti in conto corrente e castelletto s.b.f. Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime
INFORMAZIONI SULLA BANCA
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail
Circolare N.82 del 1 Giugno 2012. Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli
Circolare N.82 del 1 Giugno 2012 Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli Gentile cliente con la presente desideriamo informarla
Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia. 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.?
Milano, 4 febbraio 2015 Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.? 1.1 L intervento interpretativo della Corte di Giustizia della
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE Data aggiornamento: 08/02/2011 } {_Documento} INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Tuttavia, il passaggio dal regime di TFS al nuovo regime di TFR non è avvenuto in modo lineare. Sentenza della Corte costituzionale e personale a TFR
La Consulta dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale in merito alla disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in TFR e tra assunti post e ante 2001. La recente
Decisione N. 2667 del 30 aprile 2014
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO
RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO ARTICOLO 1 In attuazione dell art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI LOCALI
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI LOCALI INDICE DELLE SCHEDE 1) LIMITI NUMERICI - PROSSIME SCADENZE (art. 14, comma 32, d.l. 78/2010) 1.1) INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PREFETTO (art. 16, comma 28, d.l.