ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Michelangelo Buonarroti
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1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Michelangelo Buonarroti FIUGGI (FR) VADEMECUM PER LO SCRUTINIO AL TERZO ANNO Alla luce delle recenti novità introdotte con la riforma degli Istituti Professionali ed in prossimità della chiusura del corrente anno scolastico appare necessario fornire alcune sintetiche indicazioni per lo scrutinio finale del terzo anno di corso. Il percorso dei nuovi professionali è, ormai, un percorso quinquennale che non prevede più un unico corso di cinque anni costituito dall eventuale diploma professionale con tappa intermedia al terzo anno per il conseguimento della qualifica professionale. Oggi si possono seguire due percorsi in parallelo : il primo obbligatorio per chi si iscrive nel nostro Istituto quinquennale, senza soluzione di continuità che porta al Diploma di istruzione Professionale; il secondo parallelo al primo ma solo per i primi tre anni facoltativo a scelta dello studente che, al termine del terzo anno di corso, permette il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale. Alla luce di quanto esposto, come riporta la Nota Ministeriale qui di seguito, al termine di questo anno scolastico per le Classi terze trova applicazione la vigente normativa che ci chiede una doppia valutazione: una per il passaggio alla classe quarta con i criteri e metodi utilizzati per gli altri scrutini intermedi (promozione o bocciatura o sospensione del giudizio con recupero debiti e attribuzione del credito scolastico), l altra per l ammissione all Esame di Qualifica (rimasto invariato nelle sue modalità di svolgimento-almeno fino alla data odierna), per quegli alunni che hanno fatto specifica richiesta di frequenza dei corsi di Enogastronomia o Servizi di Sala e Vendita o Accoglienza turistica. Un ultima osservazione: alla luce del fatto che le poche e semplici modifiche apportate al curricolo del primo biennio e del terzo anno sono state applicate omogeneamente su tutte le classi parrebbe che tutti gli alunni potrebbero affrontare l esame di qualifica che, comunque, per chi ha fatto la scelta è obbligatorio mentre per chi tale scelta non ha fatto potrebbe intendersi facoltativo, ma questa è materia del Collegio Docenti. Istruzione Professionale Formazione professionale (opzionale) I Biennio II Biennio Monoennio I anno II anno III anno IV anno V anno Corso triennale I anno II anno III anno Diploma Diploma di Qualifica In sintesi Ammissione Esame di Qualifica Ammissione Classe Quarta Nessuna insufficienza Ammesso Ammesso 1 insufficienza Ammesso se voto > = 50 Giudizio sospeso 2 insufficienze Ammesso se voto > = 50 Giudizio sospeso 3 insufficienze Non ammesso Non ammesso 4 insufficienze Non ammesso Non ammesso
2 Scrutinio di fine anno classi terze Ammissione all Esame Il docente presenta il candidato con un voto espresso in decimi anche, eventualmente, con i decimali- comprensivo anche della valutazione della prova strutturata o semi-strutturata (c.d. pre-esame ) cui ha sottoposto gli alunni negli ultimi giorni dell anno scolastico (quest anno a partire da Lunedì 26 maggio 2014). Tale voto costituirà l elemento di valutazione, per ogni singola materia, ai fini dell ammissione o meno all esame di qualifica. Ai fini, quindi, dell ammissione agli esami di qualifica i voti, così calcolati per tutte le materie e la condotta, fanno media aritmetica; tale media, rapportata in centesimi, rappresenta il voto di ammissione globale all esame di qualifica (purchè non inferiore a 50/100 e con massimo due insufficienze). Tale voto peserà sul voto finale di qualifica per il 50%. Il rimanente 50% del voto finale sarà attribuito sulla base delle prove d esame cui gli alunni ammessi saranno successivamente sottoposti: a) una prova di Abilità linguistica (scritta in aula - Martedì 3 giugno) e ad una prova di Abilità professionale per singolo alunno ( pratica in laboratorio - secondo il calendario allegato). Ad ogni singola prova andrà attribuito un voto sempre in centesimi - che peserà per il 10% ( da 0 a 10 punti massimo) per la prima prova e per il 40% (da 0 a 40 punti massimo) per la seconda. b) Eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di: - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto; - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. Tale, eventuale, colloquio potrà assegnare al massimo 5 punti di bonus. Si conseguirà l attestato di qualifica solo con il conseguimento della votazione minima di 60/100. Esempio: (Ammissione 75/100) Punteggio Ammissione 38/100 Punteggio Abil.Linguistica 8/100 Punteggio Abil. Prof. 35/100 Voto Qualifica: 81/100 ****** Il giorno Lunedì 9 giugno si svolgerà lo scrutinio finale per deliberare il conseguimento o meno della qualifica. Ammissione alla classe Quarta Negli scrutini del 9/6 si deciderà anche l esito ai fini dell ammissione, della non ammissione o della sospensione di giudizio alla classe Quarta. Il Collegio Docenti del 19/05/2014 ha stabilito, per le classi quarte, il limite di due insufficienze ai fini dell ammissione o meno; pertanto con tre o più insufficienze non si viene ammessi alla classe quarta mentre con una o due insufficienze si delibera la sospensione del giudizio. In tale sede si attribuirà anche il credito scolastico. Resta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di derogare ai limiti suesposti in casi particolari in cui se ne ravveda la necessità. Appendice A Calendario Maggio Dal 26 maggio al 30 maggio Ore 8,30 Inizio prove strutturate classi terze Venerdì 30 maggio 15,30 Scrutinio ammissione classi terze (quattro classi) 3AK 3BK 3CK 3DK Sabato 31 maggio 8,30 Scrutinio ammissione classi terze (quattro classi) 3EK 3FK 3AS 3Art. Pubblicazione esiti ammissioni Giugno Lunedì 2 giugno Festa della Repubblica Martedì 3 giugno 8,30 15,00 Prova scritta Abilità Linguistica Prova pratica di Abilità Professionale 3AK Mercoledì 4 giugno 8, Prova pratica di Abilità Professionale 3BK+ 3AS + 3 Art.(Ric.) Prova pratica di Abilità Professionale 3CK Giovedì 5 giugno 8, Prove di Abilità Professionale 3DK + 3Art. (Sala) Prove di Abilità Professionale 3EK Venerdì 6 giugno 8,30 Prove di Abilità Professionale 3FK Lunedì 9 giugno 15,00 Scrutini finali classi Terze Ipsseoa Livelli Appendice B - Griglia di valutazione Esami Abilità linguistica Abilità professionale Eccellente 9/ Ottimo Buono Discreto Sufficiente Mediocre Insufficiente Scarso Gravemente insufficiente Nullo Totale Esame (somma algebrica - da aggiungere al voto di ammissione)
3 Appendice C - Normativa Nota MIUR n.254 del QuickTime e un decompressore sono necessari per visualizzare quest'immagine. omissis
4 QuickTime e un Qu ic ktim e e u n decompressore so n o n ec ess ari pe r vi su al iz za re qu e st' im ma gi ne. decompressore sono necessari per visualizzare quest'immagine. QuickTime e un decompressore sono necessari per visualizzare quest'immagine. omissis VALUTAZIONE AI FINI DELL ESAME DI QUALIFICA (Ordinanza Ministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2001, n. 90 estratto) "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico " (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167) Art. 27 Esami di qualifica professionale 1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti. A - Prove strutturate e scrutinio. 2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove. 3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
5 4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione. 5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari. 6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze. B - Prove d'esame. 1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste. 2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione. 3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo. 4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali. 5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di: a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto; b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. 7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio. 8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. 9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento. 10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove. 11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti. Art.28 Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni 1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà
6 conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo. 5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata. 6. omissis 7. omissis 8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 10. omissis VALUTAZIONE PER L AMMISSIONE AL QUARTO ANNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2 009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n (09G0130) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA omissis Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico oda suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della
7 religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
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