1 Trib. Roma 17 dicembre 1976, in motiv., in Giur. it., 1977, II, 26.

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1 1 Il danno all immagine della persona giuridica nella giurisprudenza di legittimità di Antonio Lamorgese (ufficio del Massimario della Corte di Cassazione) 1.- Nel lontano 1976 il Tribunale di Roma 1 affermava che non sarebbe concepibile un risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, in quanto incapaci di provare sentimenti e sensazioni. Questa tesi costituiva espressione della ritenuta (allora) identificazione tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo (pecunia doloris), che rifletteva l idea di atipicità della categoria del danno patrimoniale, contrapposta alla rigorosa tipicità del danno non patrimoniale di cui all art c.c. (quest ultimo riconosciuto nei soli casi specificamente previsti dalla legge, cioè prevalentemente in presenza di reato). Evidente era l influenza della nota concezione patrimonialistica del codice civile, a sua volta fondata su una visione naturalistica o ontologica del danno in funzione del suo oggetto (beni patrimoniali da una parte, beni non patrimoniali dall altra). Ai problemi di risarcibilità dei danni non patrimoniali riguardanti le persone giuridiche se ne aggiungono altri quando a subirli sono le persone giuridiche di diritto pubblico. Infatti, quando si parla di immagine della pubblica amministrazione non si fa riferimento alla nozione di cui all art. 10 c.c., poiché essa non ha un immagine in senso fisico né una identità analoga a quella (anche psichica) delle persone fisiche (intesa come patrimonio di valori, credenze, orientamenti filosofici, religiosi, politici, ecc.). In tal caso, la nozione di immagine si compendia in una miscela di valori (patrimoniali e non) che trovano radice e giustificazione nell essere la P.A. rappresentata (spesso) da enti esponenziali di collettività insediate nel territorio e 1 Trib. Roma 17 dicembre 1976, in motiv., in Giur. it., 1977, II, 26.

2 2 nell incidere il fatto lesivo sulle funzioni proprie di cura e di salvaguardia degli interessi di quelle collettività. Non viene in rilievo solo il prestigio o la reputazione (in una dimensione statica), ma la idoneità ad esercitare i poteridoveri che attengono alle proprie funzioni; la rappresentazione che l ente pubblico ha nella coscienza collettiva si traduce nella capacità di attrazione di investimenti finanziari, visitatori, turisti, ecc. Sebbene la persona giuridica non possa per sua natura subire dolore o turbamento, è comunque portatrice dei diritti della personalità compatibili con l assenza di fisicità: cioè del diritto all esistenza, all identità, al nome, all immagine, alla reputazione 2. Ciò spiega perché, quando si parla di lesione dell immagine di una persona giuridica (privata o pubblica), non si dovrebbe fare riferimento (se non utilizzando una fictio iuris) ai caratteri propri della lesione dell immagine subita dalle persone fisiche che la rappresentano, manifestandone la volontà nei rapporti con i terzi. La Carta costituzionale ha dato un impulso decisivo al riconoscimento dei valori inviolabili dell uomo sia come singolo sia in quanto partecipe delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), traducendosi per le persone giuridiche pubbliche nei valori di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), la cui violazione assume rilevanza sempre maggiore sub specie damni. 2.- Le correlative istanze risarcitorie, però, hanno dovuto fare i conti con la strettoia codicistica che ostacolava il risarcimento del danno non patrimoniale. Al fine di ammetterlo, con riguardo alle persone fisiche, la Cassazione, ribadita la struttura dualistica del nostro sistema di responsabilità civile (danno patrimoniale da una parte, pecunia doloris dall altra), mentre considerava illimitata la risarcibilità del danno patrimoniale, sebbene prodotto dalla lesione del diritto d autore (anche inteso come diritto alla paternità dell opera) ed in presenza di ripercussioni sulla sfera patrimoniale del soggetto, limitava il 2 Tra le tante, Cass. 2 agosto 2002 n , in Foro it., 2003, I, 838; 29 ottobre 2002 n , inedita.

3 3 risarcimento del danno non patrimoniale (inteso come morale soggettivo) soltanto nell ipotesi che il fatto lesivo integrasse un reato 3. Nel 1991 una sentenza della Cassazione (nel caso Lockeed) 4, molto importante ed avanzata per quei tempi, sebbene in un certo senso agevolata dalla rilevanza penale del fatto lesivo, affermò per la prima volta il diritto al risarcimento del danno all immagine e alla credibilità dello Stato. In particolare, la Corte negò l identificazione tra danno morale soggettivo e danno non patrimoniale; riconobbe che nella più vasta categoria del danno non patrimoniale dovevano rientrare conseguenze lesive di diritti non patrimoniali (onore, reputazione, immagine) insuscettibili di valutazione economica basata su criteri di mercato; riconobbe che dovevano essere risarciti come danno non patrimoniale effetti lesivi subiti dal danneggiato a prescindere dalla personalità psicologica dello stesso, essendo innegabile che, ove anche gli enti personificati siano titolari di diritti non patrimoniali (come quelli alla tutela dell onore, della reputazione, dell identità personale), possano allora anch essi conseguentemente subire un pregiudizio non patrimoniale della correlativa aggressione, indipendentemente, quindi, dal fatto che realisticamente è impossibile appurare che l ente abbia effettivamente sentito l aggressione del proprio diritto immateriale; e senza neppure cadere nell astrazione di ritenere che la persona giuridica avverta l offesa attraverso i soggetti fisici che ne fanno parte. Nel 1992 la Corte ribadì che, in presenza del reato di diffamazione, era ammissibile la responsabilità di una casa cinematografica per le conseguenze lesive non patrimoniali all immagine e alla credibilità subite dalla Repubblica dell Iran 5. Successivamente, peraltro, la Cassazione è ritornata a utilizzare la fictio iuris dell ente che subisce un danno non patrimoniale (risarcibile) a causa delle 3 Ad es., Cass. 17 gennaio 1967 n. 159, inedita; 26 aprile 1968 n. 1274, in Giust. civ., 1968, I, 1880; 10 novembre 1979 n. 5790, in Foro it., 1980, I, Cass. 10 luglio 1991 n. 7642, in Giust. civ., 1991, I, Cass. 5 dicembre 1992 n , in Foro it., 1994, I, 561.

4 4 sofferenze delle persone che lo rappresentano in quanto preposte alla sua gestione: in tema di ragionevole durata del processo e applicazione della c.d. legge Pinto 6 e in caso di lesione dell immagine di una società privata per effetto dell indebita segnalazione da parte di istituto bancario alla Centrale Rischi della Banca d Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza 7. In quest ultima sentenza, la Corte ha ritenuto che il danno fosse riferito alla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell ente sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell ente e, quindi, nell agire dell ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il danno all immagine assume, per così dire, una connotazione bi-direzionale quanto agli effettivi lesivi del comportamento illecito, per la loro incidenza negativa sia (in modo diretto ed oggettivo) sull immagine presso i terzi (per l offesa alla reputazione di cui l ente gode tra i consociati, per la diminuita credibilità, ecc.), sia sulla considerazione che lo stesso ente, tramite le persone fisiche che lo rappresentano, ha della propria reputazione, riducendone lo slancio e la capacità operativa nella realizzazione delle proprie attività sociali. 3.- Il problema della risarcibilità del danno all immagine, in quanto danno non patrimoniale, si poneva per tutte le fattispecie nelle quali non fosse ravvisabile un reato: bisognava fare i conti con la limitazione dell art c.c. La giurisprudenza, che già era approdata a collocare il danno biologico sotto l ombrello protettivo dell art c.c., ebbe conferma dalla Corte 6 Cass. 30 agosto 2005 n , in Giust. civ., 2006, I, 1247; Cass. 28 ottobre 2005 n , in Mass. Foro it., 2005, 1482; Cass. 29 marzo 2006 n. 7145, in Mass. Foro it, 2006, Cass. 4 giugno 2007 n , in Danno e resp., 2007, 1236.

5 5 costituzionale nel , la quale, com è noto, limitò la nozione di danno non patrimoniale ex art c.c. ai soli danni morali soggettivi, escludendo quelli che, pur avendo radice in offese alla personalità morale, direttamente o indirettamente menomano il patrimonio. Si determinò così una fuga verso l art c.c. e l adesione ad una concezione allargata di danno patrimoniale, cioè riferito alle conseguenze anche indirette di lesioni a beni o valori intrinsecamente non patrimoniali. La patrimonializzazione del danno all immagine (anche come conseguenza di lesioni di interessi non patrimoniali) serviva a sfuggire alle strettoie dell art Com è ben noto, questa materia è stata investita dallo tsunami delle sentenze della III Sezione civile della Cassazione del e, poi, delle Sezioni Unite del , cui è da aggiungere la Corte costituzionale nel , che (superando la ricostruzione in termini di danno-evento e rifiutando la nozione di danno in re ipsa) hanno interpretato il danno non patrimoniale ex art c.c. come danno-conseguenza e categoria unitaria, ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In particolare, la risarcibilità del danno non patrimoniale è stata ammessa (anche nell ambito della responsabilità contrattuale), oltre che in presenza di reato o di altra previsione legislativa espressa, in caso di lesione grave di interessi costituzionali della persona (peraltro, nella giurisprudenza successiva della Corte, a volte si è richiesta la gravità della lesione dell interesse costituzionale 12 ; a volte, quando si è ammessa la risarcibilità dei pregiudizi conseguenti alla lesione di interessi 8 Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184, in Foro it., 1986, I, Cass. 31 maggio 2003 n e n. 8828, in Foro it., 2003, I, 2273,. 10 Cass. S.U. 11 novembre 2008 n , in Danno e resp., 2009, Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233, in Foro it., 2003, I, Cass. 25 marzo 2009 n. 7212, inedita, ha escluso che possa considerarsi in re ipsa il danno non patrimoniale (alla reputazione) causato da protesto illegittimo.

6 6 costituzionali della persona, non si è espressamente richiesto che la lesione fosse anche grave, pur precisandosi che si prescindeva dalla circostanza che il fatto lesivo costituisse o meno reato 13 ). 4.- Con riguardo alle persone giuridiche di diritto privato, la Cassazione, alla luce della suddetta evoluzione giurisprudenziale, ha considerato il danno all immagine come danno non patrimoniale: poiché anche nei confronti delle persone giuridiche e, in genere, degli enti collettivi è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l immagine della persona giuridica o dell ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell ente nel che si esprime la sua immagine 14. Per le pubbliche amministrazioni, la caratterizzazione sostanziale del danno (all immagine e al prestigio) causato dal comportamento di un dipendente o di una persona legata da un rapporto di servizio, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti: ne consegue che la deduzione di insussistenza del danno erariale in concreto non introduce una questione di giurisdizione e, pertanto, il relativo ricorso avverso la sentenza della Corte dei conti è inammissibile 15. Le Sezioni Unite, comunque, precisano che, pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, tale danno derivante anche dal clamore dell illecito presso l opinione pubblica sulla base delle notizie divulgate dai mezzi di comunicazione di massa 16 e dalla conseguente perdita di prestigio 13 Nelle ipotesi considerate da Cass. 19 febbraio 2009 n e 20 ottobre 2009 n , inedite, è vero che si trattava di lesione di valori tutelati anche dalla legge penale (reputazione e onore offesi da diffamazione), ma è anche vero che la Corte ha ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale dichiarando espressamente di prescindere dal fatto che il comportamento lesivo costituisse o meno reato. 14 Cass. n /2007 cit. 15 Cass. S.U. 25 novembre 2008 n Cass. S.U. 20 giugno 2007 n , in Foro it., 2008, I, 188.

7 7 dell ente 17 è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso 18 e, pertanto, deve qualificarsi come patrimoniale 19 ed erariale 20. La valutazione del danno nei suddetti termini patrimoniali consente di superare la strettoia dell art. 2059, che persiste nonostante l allargamento concettuale (operato tra il 2003 e il 2008) della categoria del danno non patrimoniale risarcibile, sino a comprendere la lesione (grave) degli interessi costituzionali. Infatti, se è vero che il danno all immagine delle pubbliche amministrazioni ha ad oggetto la lesione di un preciso interesse costituzionale (art. 97 Cost.), non necessariamente tale lesione assume il carattere della gravità, allo stesso modo in cui non necessariamente può ritenersi grave la lesione dei valori costituzionali della persona fisica (le Sezioni Unite escludono la risarcibilità dei danni futili, vale a dire che consistano in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità ). Si può, peraltro, obiettare che proprio il superamento della concezione fondata sul danno-evento, in favore di quella fondata sul danno-conseguenza, potrebbe far ritenere che, nonostante la natura intrinsecamente non patrimoniale del bene o interesse offeso (art. 97 Cost.), possa ancora predicarsi, in senso lato, la natura patrimoniale del danno all immagine 21, per le conseguenze lesive che devono essere provate, seppure in via presuntiva del mancato conseguimento delle finalità pubbliche, della inefficacia e inefficienza dell organizzazione dell ente 17 Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4582, in Foro it., 2006, I, 1386 (nel caso di un parlamentare che aveva percepito illeciti contributi per il compimento di atti parlamentari o di governo). 18 Ad. es., Cass. S.U. 25 giugno 1997 n. 5668, in Foro it., 1997, I, 2872 (nel caso Poggiolini); S.U. 12 novembre 2003 n , in Giust. civ., 2004, I, 2287; S.U. 27 settembre 2006 n , in Foro it., 2007, I, Cass. S.U. 25 ottobre 1999 n. 744, in Gazzetta giur., 1999, fasc. 42, Cass. S.U. 4 agosto 2000 n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790 (in caso di pagamento o promessa di pagamento di tangenti in relazione alla conclusione di contratti da parte di un ente pubblico) e S.U. 15 luglio 2005 n , in Mass. Foro it., 2005, A. JANNARELLI, Perdita di chance degli enti territoriali, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, 2003, 90, osserva, infatti, che il prestigio dell ente concorre in misura significativa all efficienza ed al successo dell attività istituzionale: è dunque una posta attiva delle sue potenzialità che l attività illecita ha compromesso.

8 8 pubblico, anche sotto il profilo delle spese occorrenti per il ripristino dell immagine compromessa 22. Una conferma dell ipotesi che il carattere della patrimonialità attiene, di per sé, al danno-conseguenza e non al bene intrinsecamente offeso, si desume dalla giurisprudenza, la quale, ad esempio, qualifica come danno patrimoniale risarcibile la diminuzione della funzione masticatoria subita da una persona in conseguenza dell errato intervento dentistico, a prescindere dall avere o meno il danneggiato concretamente sostenuto la spesa necessaria per il ripristino della funzione 23 ; in caso di illecita pubblicazione dell immagine di una persona fisica, la parte lesa ha diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo assenso alla pubblicazione 24. In altri termini, la patrimonialità si misura in ragione della oggettiva traducibilità del danno in valori monetari, a prescindere dalla effettiva presenza di esborsi pecuniari. Poiché la giurisprudenza considera la tecnica risarcitoria del pagamento della somma (astrattamente) necessaria per effettuare il ripristino del bene leso come un ipotesi di risarcimento del danno in forma specifica ex art c.c. 25, la eccessiva onerosità per il debitore del costo della riparazione potrebbe costituire un ostacolo alla risarcibilità. Si tratta però di un ostacolo solo apparente, dal momento che il giudice può comunque disporre la condanna al risarcimento per equivalente (art. 2058, comma 2, c.c.), ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore che il bene aveva prima e dopo la lesione. 22 C. SCOGNAMIGLIO, Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, cit., 116, osserva che la pretesa risarcitoria dell ente pubblico territoriale potrà ritenersi sussistente solo nel caso in cui la violazione della norma si accompagni alla individuazione di perdite, alle quali la prestazione risarcitoria posta a carico del responsabile dovrà dunque commisurarsi: la lesione della situazione giuridica soggettiva, della quale l ente pubblico sia titolare, assume rilevanza nel circuito aquiliano solo quando la stessa si risolva altresì a carico della vittima in una privazione di utilità (sia pure non patrimonialmente apprezzabili, quale l immagine dell ente presso i membri della collettività, la sua capacità di aggregare consensi ecc.). 23 Cass. 5 luglio 2002 n. 9740, in Giust. civ., 2002, I, Cass. 16 maggio n n , in Mass. Foro it., 2008, Cass. 4 marzo 1998 n. 2402, in Foro it., 1998, I, 1438.

9 9 Invero, quello all immagine, in particolare delle pubbliche amministrazioni, costituisce danno polifunzionale, proprio in ragione della pluralità degli interessi offesi coinvolgenti funzioni e interessi pubblici primari. Ciò conferma l intuizione di quella dottrina che considera il rimedio risarcitorio di cui all art c.c. come strumento di identificazione di una tipologia di danni che, sfuggendo alla tradizionale dicotomia patrimoniale-non patrimoniale, trova la sua migliore riparazione in via preventiva e in natura 26 (si parla di danno reale o concreto, cioè di pregiudizio subito dalla sfera patrimoniale complessiva del danneggiato, il cui risarcimento prescinde da un oggettiva rispondenza in valori di mercato). 5.- Recentemente, il legislatore (art. 17, comma 30 ter, della legge n. 102/2009, in sede di conversione del decreto-legge n. 78/2009, modificato dal decretolegge n. 103/2009, convertito nella legge n. 141/2009), disponendo che il P.M. contabile possa esercitare l azione per il risarcimento del danno all immagine «nei soli casi e nei modi previsti dall articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97», cioè in presenza di sentenza penale irrevocabile di condanna per determinati reati, ha limitato l ambito della giurisdizione contabile, di fatto escludendo il potere della Corte dei conti di rendere la tutela risarcitoria nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei reati e nelle fattispecie (potenzialmente dannose) che non raggiungono la soglia di punibilità penale. Non mi soffermo sull interpretazione dell attuale ambito dell azione risarcitoria per danno all immagine dinanzi al giudice contabile e sui problemi derivanti dal non facile coordinamento tra l art. 7 della legge n. 97 del 2001 e il richiamato art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p., anche ai fini dell individuazione dei reati per i quali la sentenza penale di condanna può dare impulso all azione del P.M. contabile. Dal punto di vista sostanziale, mi limito ad osservare che, in presenza di reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale non presuppone quella valutazione di gravità della lesione dell interesse leso che è richiesta, invece, in 26 A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 2003, 264 ss.

10 10 caso di lesione degli interessi costituzionali della persona, non rilevando l eventuale coincidenza tra l interesse protetto dalla norma penale e quello costituzionalmente rilevante. Raccolgo, infine, la sollecitazione del V. Procuratore generale Sfrecola, il quale ha osservato che «la restrizione della giurisdizione della Corte dei conti inevitabilmente pone il problema di valutare se questa decisione del legislatore costituisce un opzione in favore del giudice civile dinanzi al quale può agire la stessa amministrazione danneggiata con ampia discrezionalità sull an e sul quantum del risarcimento». A mio avviso, non v è ragione per dare al quesito una risposta negativa. Infatti, un interpretazione della norma da ultimo ricordata nel senso di escludere in radice la stessa tutelabilità in via risarcitoria (davanti a qualunque giurisdizione) di lesioni aventi rilevanza polifunzionale, certamente incidenti anche su interessi di rango primario (artt. 2, 24 e 97 Cost.), potrebbe essere non conforme alla Costituzione.

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