ORDINANZA TRIBUNALE TORINO SEZ. FER. 19 AGOSTO 2011 (ORD.) EST. Pochettino

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1 ORDINANZA TRIBUNALE TORINO SEZ. FER. 19 AGOSTO 2011 (ORD.) EST. Pochettino BANCA (ISTITUTI DI CREDITO) - Banca d Italia - Illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d Italia per il protesto di un assegno - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza. C.C., ARTT. 1226, 2043, 2059 Sussiste l obbligo di risarcire i danni d immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l inserimento del nominativo della società nell apposito registro della camera di commercio. TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FERIALE Ordinanza in procedimento Ex art. 700 c.p.c. Il Giudice designato, sciogliendo la riserva, visti gli atti ed assunte sommarie informazioni RILEVA IN FATTO - Che con ricorso depositato in data , notificato il , la spa (...) in persona del suo amministratore, ha chiesto inibirsi alla Camera dì Commercio la pubblicazione dei protesto dell assegno bancario n. (...) emesso per Euro 2.870,00 in favore di (...), avente sede in (...) - posto all incasso presso l agenzia di Settimo Torinese della Banca Popolare dì Movara - ed ove già pubblicato disporsi la sospensione della pubblicazione; ed inoltre disporsi la sospensione della iscrizione del proprio nominativo nella Centrale Rischi interbancaria ai sensi dell art 10 bis legge 386/90, deducendo la nullità dell assegno perché emesso privo di data, in quanto rifasciato in garanzia di rapporto contrattuale poi risolto fra le parti; - Che costituendosi nei presente procedimento la (...) ne ha eccepito la improcedibilità, per non essere essa destinataria di alcuna domanda cautelare; ha eccepito inoltre che tra le parti erano stati già definiti i rapporti obbligatori, producendo a tale proposito missiva attestante l avvenuto pagamento dopo il protesto dell assegno in questione con imputazioni: a rapporti contrattuali pregressi o per futuri crediti, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell istanza. - Che risulta documentalmente provato che l assegno bancario n. (...) di Euro 2.870,00 è stato ricevuto da (...) a garanzia di presentazione di Fideiussione in relazione a rapporto contrattuale conclusosi tra le parti in data (doc. 5 di parte ricorrente), e che l assegno venne emessi privo di data; - che il suddetto assegno è stato quindi posto all incasso del (...) in pagamento di fatture emesse in relazione a rapporti contrattuali ulteriori e diverso da quello di cui sopra; RITENUTO IN DIRITTO - che nel caso di specie non vi è necessità di integrare il contradditorio con la Camera di commercio, In tema di pubblicazione degli elenchi protesti, l operato della C.C.I.A,A. si caratterizza infatti quale mero atto materiale, con fasi indicate in maniera particolareggiata dalia legge e non è riconosciuto all Ente camerate alcun tipo di discrezionalità. Trattasi di atto divulgativo di notizie e non autoritativo. Non è pertanto configurabile un interesse giuridico della Camera di commercio a stare in giudizio, se non le vengono mossi specifici rimproveri, in quanto il contenzioso civile ha il solo scopo di tutelare il soggètta ingiustamente protestato a causa dì comportamenti estranei alla C.C.I.A.A. (cfr. Tribunale di Latina, Sez. distaccata di Terracina (Lf), ord. n del 19/10/2005). Ne deriva inoltre che non essendo configurabile nei confronti dell Ente camerale alcuna azione di merito, non è ipotizzabile neppure una sua chiamata in causa nei procedimento cautelare in quanto anticipatone della prima. (Tribunale di Bologna, Sez. III, ord. del 14/11/2005). In tal senso si inquadra l insegnamento detta Suprema Corte, secondo il quale l ordine di sospensione e di cancellazione, de! Giudice alla Camera di commercio le viene impartito non quale autrice della levata dei protesti, ma quale Ente deputato alla loro pubblicazione. giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.1

2 - che appare verosimilmente fondata la pretesa della odierna ricorrente di veder dichiarata la nullità dell assegno per mancanza dèi requisiti formali dei titolo e per illegittimo riempimento dello stesso. Parte ricorrente ha prodotto copia dell assegno ai momento della consegna alla prenditrice, che l ha sottoscritto per ricevuto con atto che attesta e conferma il titolo a quel momento fosse privo di data. Risulta inoltre in atti che l assegno per cui è causa è stato consegnato prima del (data della missiva di ricevuta sottoscritta da (...)) ed emesso non con funzione di pagamenti bensì a garanzia della prestazione di fidejussione. L assegno privo dell indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi juris tantum l esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento, (cfr Cass. Sez. 1, n del 16/06/2006) - che alla declaratoria di nullità del titolo consegue l illegittimità del protesto, cui si correla il diritto del trattario a veder inibita l inserzione del proprio nominativo nell elenco dei protesti. Diritto che secondo quanto evidenziato anche dal Giudice delle leggi - ih sentenza che ha ribadito la legittimità costituzionale dell art, 3 della 1. 77/1955 nella parte in cui non pone distinzione tra debitore colpevole e non colpevole ai fini delta pubblicazione - è azionabile-anche in via cautelare avanti al giudice ordinario per ottenere l ordine di sospensione ex art 700 c.p.c. di tate adempimento, con successiva cancellazione definitiva (Corte Costituzionale n 151 /1994). - che l inserimento del nominativo detta società ricorrente nell elenco dei protesti redatto dalla CCIAA e nella centrale alla Centrate di Allarme interbancaria - pur essendo conseguente a condotta pienamente legittima dà parte degli Enti obbligati per legge a tate incombente - appare tuttavia idoneo, a provocare di per sé un danno di immagine e patrimoniale per le conseguenze che possono derivare alla ricorrente ed alle società collegate in ordine ai rapporti.di fido esistenti; - che per i motivi che precedono deve ordinarsi alla CCIAA ove l assegno è stato protestato, territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti, di sospendere la pubblicazione del protesto elevato per il mancato tempestivo pagamento dell assegno in questione, ed inoltre ordinarsi a (...) istituto di credito trattarlo, di sospendere l iscrizione di (...) nella Centrale d Allarme Interbancaria, e soltanto qualora già inserito il nominativo della società dispone annotarsi sull iscrizione stessa il presente ordine di sospensione; - che il presente provvedimento anticipatorio non appare comunque idoneo a definire la controversia tra le parti, stante la natura del provvedimento richiesto ed accordato, meramente sospensiva della pubblicazione del protesto e dei dati della traente, e che per tale ragione la decisione sulle spese viene rimessa alla fase del merito, con termine di legge a parte ricorrente per l introduzione della causa P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto: ordina alla CCIAA territorialmente competente di sospendere la pubblicazione del. protesto elevato per il mancato tempestivo pagamento dell assegno n. (...) di Euro 2.870,00; di cui in premessa; ordina a (...) quale istituto di credito trattario del predetto titolo, sospendersi l iscrizione di (...) nella Centrale d Allarme Interbancaria, e qualora iscritto dispone annotarsi sull iscrizione stessa il presente ordine di sospensione; fissa a parte ricorrente termine di legge per l introduzione della fase di merito. Spese al merito Moncalieri, Il Giudice Sergio Pochettino P.2 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

3 ORDINANZA TRIBUNALE VARESE 6 LUGLIO 2011 (ORD.) EST. Buffone PROCEDIMENTO CIVILE - In genere. D.LG. 4 MARZO 2010, N. 28, ART. 5 Il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione là dove taluni elementi della causa siano indicativi di concrete chances di conciliazione, come accade, ad esempio, quando la causa interessi due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare, destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole e, quindi, allorché meriti di essere salvaguardata la possibilità di conservazione del vincolo affettivo in essere, posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all interesse (pubblico) alla «pace sociale». Tribunale di Varese, sezione prima civile Ordinanza Invito alla Mediazione (art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) Osserva Il fatto storico, nei suoi tratti essenziali, non costituisce motivo di contestazione, essendosi radicata la lite in ordine ad aspetti di diritto che, però, assumono valenza determinante ai fini del giudizio. In conseguenza del loro matrimonio e per far fronte alla costituzione di un ambiente familiare, SV e FB affrontavano diversi impegni economici: il padre di SV, AV, accendeva un finanziamento di circa ,00 euro per contribuire alle succitate spese e, secondo la prospettazione attorea, acquistava anche per i coniugi una casa mobile di valore poco superiore. In sede di interrogatorio formale, FB ha confermato il finanziamento e la ricezione di parte delle somme e ha anche ammesso di avere restituito gli importi, mensilmente, nel corso di due anni. Ha, però, escluso la sussistenza di un obbligo convenzionale di restituzione degli importi e, quindi, la sussistenza di un mutuo; tesi sostenuta dalla controparte. Nelle more del processo, AV - che aveva citato in giudizio FB per la restituzione delle somme - è deceduto; e la convenuta si è separata da SV sono intervenuti, in successione nel diritto, i figli di AV. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti presentavano memorie e, all udienza odierna, la causa veniva chiamata per l assunzione delle prove, ex art. 183, comma VII, c.p.c. Esaurita l istruttoria, Reputa questo giudice che sia opportuno e utile invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusta l art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, posto che taluni elementi della causa sono indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione. In primo luogo, la causa interessa, dal punto di vista soggettivo, due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare, destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole e, quindi, merita di essere salvaguardata la possibilità di conservazione del vincolo affettivo in essere, posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all interesse (pubblico) alla pace sociale, favorendo il raggiungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali. In tal senso, un segnale può trarsi dal fatto che la convenuta, almeno quanto al presunto finanziamento, ha reso parte delle somme spontaneamente, così disvelando una propensione a raggiungere soluzioni mediate dalla natura dei rapporti (vuoi aderendo alla tesi del mutuo, vuoi a quella della elargizione per fine di liberalità). E, allora, sembra quantomeno opportuno suggerire una mediazione posto che la sentenza risolverebbe il problema singolo e attuale ma l intervento dei mediatori potrebbe, invece, affrontare e ricomporre il rapporto nella sua globalità. giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.3

4 Vi è, poi, che il valore della causa è modesto e, nelle more, l attore è deceduto e il rapporto di famiglia della convenuta si è disgregato: fatti storici che possono avere un impatto sulla vitalità della lite e segnare il passo verso una maggiore propensione ad un assetto bonario. Anche il comportamento delle parti e l attuale stato dell istruzione della causa convergono nel senso della opportunità dell invito che, quindi, viene rivolto ai litiganti. Vanno, però, fatte due premesse. La legge non specifica quale sia la parte che debba pronunciarsi sull invito: se quella in senso sostanziale o il rappresentante legale. Giova rilevare, però, che l adesione all invito non costituisce un atto dispositivo del diritto ma solo una precisa scelta in ordine alla strategia di tutela, azione o difesa, e deve, allora, ritenersi che le parti del procedimento di invito siano gli avvocati. Deve, cioè, ritenersi che l adesione all invito costituisca una estrinsecazione del potere di cui all art. 84, comma I, c.p.c.: in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. Depone verso tale soluzione anche il dato normativo che contestualizza invito e rinvio per l adesione, non agevolmente immaginabile ove il Giudice dovesse, invece, rivolgere l invito alla parte sostanziale, in genere assente dalle udienze civili se non richiesta di comparire (v. artt. 117, 185 c.p.c., etc.). È, però, ovvio, che, di fronte all invito, pur se muniti di procura e pur se dotati del relativo potere, gli avvocati abbiano diritto a conferire con il cliente per fare in modo che la loro decisione sia rispettosa dell attuale desiderio/bisogno del loro assistito. Ciò non può essere trascurato in quanto la mediazione, nel profilo pratico, comporta un esborso economico e un rinvio del processo nel tempo di almeno quattro mesi: elementi che il difensore potrebbe ritenere sia necessario discutere con la parte dove non l abbia preventivamente fatto. Gli avvocati, pertanto, sono liberi di richiedere un rinvio breve del procedimento per raccogliere il consenso o dissenso del proprio assistito al percorso di mediazione. La Legge non ricollega alcuna conseguenza al rifiuto dell invito del Giudice (coerentemente con l istituto della Court Annexed Mediation, di fatto recepito nell art. 5 comma III cit.) e tale omissione non può essere colmata né con l art. 116 comma II c.p.c., né con l art. 88 c.p.c., in quanto il Legislatore ha voluto che la scelta dei litiganti fosse libera e genuina non influenzata dal timore di ricadute sfavorevoli nella futura decisione giurisdizionale (è una mediazione su invito e non comando del giudice). Le parti vengono quindi avvisate che del loro eventuale rifiuto, il giudice non terrà conto nella decisione conclusiva del processo. Il foro di mediazione - in caso di adesione all invito - deve essere scelto dai litiganti mediante presentazione di una istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l Organismo adito per primo (così Trib. Roma, sez. Ostia, ordinanza 6 e 9 dicembre 2010). Deve, però, qui precisarsi quanto segue. Là dove la mediazione sia su invito del giudice, e non si arrivi ad una istanza presentata in modo congiunto (e quindi con completa libertà di scelta proprio poiché condivisa dai litiganti) è conclusione logica quella per cui il tentativo debba tenersi nell ambito del circondario, anche perché, altrimenti, già gli stretti tempi a disposizione (4 mesi) vanificherebbero il procedimento conciliativo. In tal senso, l attività interpretativa può essere orientata dalla Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Nell alveo di tale provvedimento europeo, il principio di legalità (quivi scolpito nell art. 7) vuole che l organo extragiudiziale non può adottare una decisione che avrebbe come risultato di privare la parte della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l organo è stabilito. Ebbene: le regole sulla competenza territoriale costituiscono proprio uno di quegli strumenti di favore finalizzate ad evitare che il soggetto debole nel mercato venga dissuaso dal ricorso alla Giustizia, ragion per cui le parti vanno inviate a rivolgersi presso un Organismo che abbia sede nel circondario del Tribunale. Taluni, autorevolmente, in Dottrina segnalano come non si possa inserire un referente di competenza territoriale per la mediazione e che la sanzione per l eventuale uso distorto della libertà di scelta del Foro mediativo è, in seno al processo, la non applicazione delle sanzioni previste per il rifiuto di sedersi al tavolo della conciliazione. Tale pregevole indicazione finisce, però, per cancellare un aspetto importante P.4 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

5 della mediazione che è, in primis, un servizio a favore del cittadino. Altrimenti detto: con la mediazione viene offerta al soggetto l opportunità di evitare il processo, comporre la lite e pervenire ad un assetto pacifico del contendere. La Dottrina citata, con la sua interpretazione, di fatto ignora questo aspetto e trascura un dato di rilievo: a foro di mediazione scollato dai criteri territoriali, alla fine al cittadino (specie se soggetto debole, ad es. consumatore) sarà stata tolta l occasione di una mediazione o, comunque, di scegliere se sostenerla o meno (posto che l avere la controparte adito il foro dissuasivo ha di fatto già deciso le sorti della fase extragiudiziale). Senza considerare che la controparte di un soggetto debole può anche avere interesse a evitare la fase di mediazione e, quindi, può presentare istanze con il solo fine di saltare la mediazione. Applicati al caso di specie, gli effetti rischiano di essere distorsivi in quanto l invito del magistrato (accolto dai litiganti) verrebbe vanificato poi in concreto se una delle parti, interessata all allungamento dei tempi del processo, presentasse una istanza in un luogo di grande distanza geografica dal tribunale così ottenendo, come risultato, quello di avere sicuramente dilatato la decisione del giudice e al contempo evitato la mediazione. Vi è, quindi, che una interpretazione orientata alla salvaguardia della funzionalità dell istituto impone, almeno per i Fori inderogabili e almeno per il caso della mediazione su invito del giudice, che il magistrato possa indicare l ambito territoriale entro cui svolgere la mediazione. PQM Letto ed applicato l art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010 Invita le parti a procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso dei mediatori, in caso di adesione, dovrà essere dalle stesse sostenuto, ai sensi dell art. 16 DM 180/2010. Le invita a riferire se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitata dal giudice. Il foro di mediazione - in caso di adesione all invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di una istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l Organismo adito per primo. L organismo scelto dovrà trovarsi all interno del circondario di competenza del Tribunale di Varese. Abilita i difensori, attesa l assenza delle parti sostanziali, a richiedere se necessario un breve rinvio per conferire con i rispettivi clienti al fine di raccogliere un consenso attuale all invito del giudice. Ordinanza letta in udienza, lì 6 luglio 2011 Il GIUDICE dott. Giuseppe Buffone giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.5

6 ORDINANZA TRIBUNALE NAPOLI SEZ. VII 22 LUGLIO 2011 (ORD.) EST. Campese SOCIETà DI CAPITALI - Società a responsabilità limitata - In genere - Diritti di controllo del socio non amministratore - Socio receduto - Insussistenza - Fondamento. C.C., ART Il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata che sia receduto non ha alcun diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri e documenti contabili della società ai sensi dell art. 2476, comma secondo, c.c., a differenza di quanto accade per il socio receduto di società personale il quale rimane responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto, con la conseguente costituzione, in capo allo stesso, di un interesse al controllo gestionale finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione, interesse non rinvenibile in capo al primo. TRIBUNALE DI NAPOLI VII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Eduardo Campese, ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n /2011 R.G., riservato in decisione all udienza del , avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. per l accesso alla documentazione sociale, ai sensi dell art. 2476, secondo comma, vertente TRA C. S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesca Paola Rinaldi, Giovanni Agresti e Francesco Scutiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via D. M.. RICORRENTE E BCS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. S. B. N., con sede in Napoli, al viale G., ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A. d. I., presso lo studio degli Avv.ti Ettore Pollice ed Annalisa Amirante che la rappresentano e difendono giusta procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTE NONCHÉ B. N. S. e S. G., entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via A. d Isernia n. 4, presso lo studio dell Avv. Paolo Pollice che li rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine dell atto di intervento volontario depositato all udienza del INTERVENTORI VOLONTARI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il , e ritualmente notificato alla BCS s.r.l., unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, l , S. C. ha chiesto all adito Tribunale, ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, secondo comma, c.c., di ordinare alla BCS s.r.l, in persona dell amministratore unico, sig. B. N., di consentire l accesso al ricorrente o al professionista di sua fiducia, all uopo nominato, che sin da ora si indica nella persona del dott. M. G., ai libri sociali e ai documenti relativi alla amministrazione; ordinare l esibizione di tali documenti; ordinare alla società resistente di consentire la estrazione di copia dei documenti, ove richiesti; indicare la data in cui potrà essere effettuato l accesso; infine, disporre tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per consentire l accesso, l esibizione e l estrazione di copie richiesti. A sostegno di tali istanze ha dedotto, in sintesi: che, il , con atto per Notar B., S. C., S. P.6 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

7 B. N. e G. S. avevano costituito la BCS s.r.l. avente ad oggetto, tra l altro, l importazione, l esportazione, la produzione e l assemblaggio di apparecchiature mediche ed elettromedicali, nonché dei loro materiali di consumo (la stessa avrebbe, poi, dovuto prestare una serie di servizi nel campo delle apparecchiature ad uso sanitario, di natura tecnica, informatica, telematica, etc., nonché con riferimento alla gestione ed assistenza dei servizi comunali ed ai servizi ASL in genere); che, in sede di costituzione della società, il capitale sociale era stato stabilito in euro ,00 suddiviso in tre quote di partecipazione, e precisamente: a S. B. N. ed a G. S., il 33% ciascuno, pari ad euro 3.465,00 per ognuno, ed a S. C. il 34%, pari a euro 3.570,00; che l attuale amministratore unico della società, a tempo indeterminato, era S. B. N.; che il rapporto tra i soci si era sempre svolto all insegna della reciproca fiducia personale e professionale, con il riconoscimento all amministratore della più ampia autonomia e discrezionalità; che, in sede di approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso il , l istante aveva votato favorevolmente e senza riserve (in particolare, tale bilancio evidenziava un valore della produzione pari ad euro ,00; erano poi indicati i costi della produzione pari ad euro ,00, ed un utile complessivamente pari a soli euro 4.391,00); che, il , egli aveva ceduto la sua partecipazione nella BCS s.r.l. agli altri soci S. e B. N., per il prezzo di euro 3.150,00, corrispondente al valore nominale della quota; che l atto era stato redatto per scrittura privata, senza autentica delle firme e senza l obbligo di procedere alla stipula di atto pubblico, di guisa che lo stesso tuttora non risulta depositato presso il Registro delle Imprese; che la BCS s.r.l. gli aveva trasmesso l avviso di convocazione di assemblea anche per l approvazione del bilancio di esercizio chiuso al , per il giorno , per cui il si era recato presso la sede sociale chiedendo di poter esaminare il progetto di bilancio che, però, non era stato rinvenuto; che, solo su sua insistente richiesta, aveva invece ricevuto un progetto di bilancio, trasmessogli via in quello stesso momento dal consulente contabile della società, formato da sole due pagine, prive di qualsivoglia sottoscrizione, della prescritta relazione dell amministratore e della nota integrativa; che, da un suo superficiale esame, erano apparse evidenti talune incongruenze in ordine allo stato patrimoniale ed al conto economico, sicchè aveva immediatamente richiesto di accedere ai libri ed ai documenti relativi alla amministrazione della BCS s.r.l., ai sensi dell art. 2476, secondo comma, c.c. invocando l esistenza di...fondati dubbi in ordine alla ordinaria gestione sociale ed alla corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, rispetto a quella fornita dall amministratore e dai soci, che hanno consapevolmente condiviso con il medesimo le relative scelte gestionali. Di qui la necessità di un esame approfondito della documentazione sociale, a cui ad oggi la società non ha risposto... ; che gli altri soci, con nota del , l avevano diffidato a perfezionare la cessione delle quote innanzi ad un notaio, al fine di consentire l iscrizione presso il Registro delle Imprese; che l impedimento alla consultazione dei documenti fiscali e sociali poteva essere rimosso solo con l invocato provvedimento giudiziale. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la BCS s.r.l. resistendo alle avverse pretese, negando, proprio per effetto del descritto atto di trasferimento di quote del , la qualità di attuale suo socio invece invocata dal C., nonchè la sussistenza dell interesse ad agire di quest ultimo. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda cautelare complessivamente formulata in suo danno. All udienza del , sono altresì intervenuti volontariamente S. B. N. e G. S., sostanzialmente ribadendo le medesime argomentazioni della società resistente, ed hanno chiesto, oltre al rigetto dell odierna istanza cautelare del C., di inibirsi a quest ultimo...l esercizio dei poteri e delle facoltà connesse al suo solo formale status di socio avendo egli venduto l intera sua partecipazione alla BCS s.r.l. ai comparenti... Pertanto, acquisita documentazione, lo scrivente, all esito della suddetta udienza, ha trattenuto la causa per la decisione. Fermo quanto precede, occorre pregiudizialmente evidenziare che l atto di intervento volontario depositato da S. B. N. e da G. S. all udienza del reca una procura ad litem, conferita all Avv. Paolo Pollice, sottoscritta esclusivamente dal primo di detti soggetti (cfr. in atti): ne deriva, quindi, che, non rinvenendosi in alcuna delle altre pagine del medesimo atto una sottoscrizione giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.7

8 anche del C., lo stesso non può considerarsi ritualmente costituito in questa sede, né può qui applicarsi la disciplina di cui all art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, utilizzabile ratione temporis, risultante dalle modifiche ad esso apportate dalla legge n. 69/2009), dettata per il procedimento ordinario di cognizione ed evidentemente incompatibile con la speditezza e la celerità caratterizzanti il giudizio cautelare. Ciò posto, e venendo al merito della odierna domanda cautelare, va rilevato che S. C., affermandosi tuttora socio, della BCS s.r.l., e deducendo di aver vanamente richiesto di poter esercitare, anche avvalendosi di un proprio consulente, il diritto di informazione ed ispezione di cui all art. 2476, secondo comma, c.c., ha chiesto all adito Tribunale, ex art. 700 c.p.c., di ordinare alla BCS s.r.l., in persona dell amministratore unico, sig. B. N., di consentire l accesso al ricorrente o al professionista di sua fiducia, all uopo nominato, che sin da ora si indica nella persona del dott. M. G., ai libri sociali e ai documenti relativi alla amministrazione; ordinare l esibizione di tali documenti; ordinare alla società resistente di consentire la estrazione di copia dei documenti, ove richiesti; indicare la data in cui potrà essere effettuato l accesso; infine, disporre tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per consentire l accesso, l esibizione e l estrazione di copie richiesti. Giova, allora, evidenziare, in primo luogo, che il provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. esige, come ogni altro provvedimento cautelare, la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris (vale a dire l approssimativa verosimiglianza dell esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e del periculum in mora (cioè la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo): è chiaro, quindi, che mancando uno dei suddetti requisiti, il giudice adito non può concedere l invocata tutela, precisandosi, altresì, che, nell ambito della cognizione sommaria tipica di questa fase cautelare, il riscontro delle censure, il cd. fumus boni iuris, non deve essere rappresentato da un quadro probatorio equivalente a quello che deve sorreggere una decisione di merito nell ambito del procedimento a cognizione piena. È poi opportuno rilevare che, ai sensi del vigente art. 2476, secondo comma, c.c. (come novellato dal d. lgs. n. 6/2003), i soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione. La previsione del diritto di controllo sulla gestione sociale da parte del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, nei termini delineati dalla norma appena citata, costituisce una delle più significative manifestazioni di come il legislatore della riforma del diritto societario abbia inteso modificare la tipologia e gli assetti della nuova società a responsabilità limitata rispetto al regime previgente. Abbandonata definitivamente la sua tradizionale conformazione di piccola società per azioni, con i limiti e le problematiche che tale qualificazione comportava, il tipo sociale in oggetto può oggi ben collocarsi a livello intermedio tra la disciplina della società per azioni e quella della società di persone, e come è stato icasticamente osservato, configura un modello qualificabile come società di persone a responsabilità limitata. Del resto, la possibilità riconosciuta statutariamente di ulteriormente personalizzare l assetto organizzativo della nuova società a responsabilità limitata è finalizzato ad offrire agli operatori, secondo le previsioni del legislatore, un modello societario che, garantendo comunque la limitazione di responsabilità dei soci al proprio apporto di capitale, è tuttavia in grado di assicurare la rispondenza del modello societario delineato alle particolari esigenze dei soci nella definizione dei loro rapporti interni. La centralità della posizione dei soci nell ambito sociale, sotto il profilo esaminato, viene quindi valorizzata adeguatamente con il riconoscere a ciascuno di essi (che non sia anche amministratore), indipendentemente dalla misura percentuale della partecipazione sociale detenuta, un assai penetrante potere di controllo sulla gestione sociale che non trova corrispondenza nella previgente disciplina. Invero, secondo il disposto dell art c.c. nella sua vecchia formulazione, ai soci di società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale, era riconosciuto il diritto di avere dagli am- P.8 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

9 ministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, nonché, di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione, nel caso in cui fossero titolari di quote partecipative rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. Un primo elemento differenziatore tra la previgente e l attuale disciplina che legittima la previsione di una sorta di privatizzazione del controllo gestionale, risiede nel carattere incondizionato del diritto del socio non amministratore che deve essere riconosciuto anche in presenza del collegio sindacale o del revisore. Sul punto la dottrina appare pressoché unanime, in ciò confortata non solo dal dato testuale rappresentato dall omessa reiterazione nel corpo dell art. 2476, secondo comma, c.c. dell esercitabilità del diritto solo in caso di assenza dell organo di controllo, ma anche da un rilievo sistematico dato dalla collocazione della regolamentazione di tale diritto tra il primo ed il terzo comma dell art c.c. in cui vengono disciplinati, rispettivamente, i profili statici e quelli dinamici dell azione di responsabilità sociale (promuovibile dal singolo socio); diritto che, dunque, appare strumentale all esercizio di tale azione attribuendo al socio uti singulus i poteri istruttori necessari per realizzare un controllo penetrante sulla gestione sociale e tutelarsi, così, nei confronti dell operato della maggioranza e degli amministratori. Con riguardo al profilo soggettivo, poi, si discute se tale diritto spetti anche a coloro che non siano soci, sebbene nelle sole particolari ipotesi in cui le partecipazioni siano soggette a vincoli di disponibilità: si pensi, ad esempio, al creditore pignoratizio, all usufruttario, od al custode nel sequestro giudiziario. La risposta, in tali peculiari fattispecie, può essere positiva in considerazione della circostanza che il controllo sull amministrazione del non socio è finalizzato, in ultima istanza, ad evitare che la partecipazione sociale subisca indebite decurtazioni della sua consistenza a causa dell operato di mala gestio degli amministratori; l evidenziato rapporto funzionale tra controllo sulla gestione e l esercizio dell azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giustifica ulteriormente tale assunto se solo si consideri che, in linea generale, il legislatore attribuisce al creditore pignoratizio, all usufruttuario ed al custode delle azioni poste sotto sequestro il diritto di voto in assemblea come risulta confermato, per le società a responsabilità limitata, dal richiamo operato dall art bis c.c., al disposto dell art c.c.. Del resto, decisiva al riguardo appare la circostanza che, a differenza del vecchio testo, il novellato art c.c. prevede espressamente, all ultimo comma, la disciplina dell esercizio dei diritti amministrativi diversi da quelli di voto e di opzione ivi contemplati, attribuendoli, in via esclusiva, al custode in caso di sequestro di quote, in via concorrente al socio nonché al creditore pignoratizio e all usufruttuario in caso di pegno e usufrutto di quote. Qualche riflessione merita, infine, anche la posizione del socio receduto, in relazione al quale si discute se persista la legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall art. 2476, secondo comma, c.c.. La dottrina formatasi a seguito dell entrata in vigore del d. lgs n. 6/2003 è orientata in senso favorevole rinvenendo nella elaborazione giurisprudenziale della corrispondente problematica nelle società di persone spunti significativi nel senso divisato: più precisamente, è stato osservato che il ragionamento per cui si riconosce al socio receduto di società semplice il diritto di controllo sulla gestione, al fine di acquisire gli elementi necessari per individuare il valore della partecipazione che deve essergli rimborsata, può essere analogicamente esteso anche al socio non amministratore della società a responsabilità limitata riformata, poiché dall art. 2473, terzo comma, c.c. si evince che l eventuale esperto nominato dal tribunale per dirimere il contrasto sulla valutazione della quota da liquidare al socio recedente deve poter aver accesso (unicamente) alla documentazione sociale necessaria per la valutazione della partecipazione. Al riguardo, tuttavia, sorgono alcune perplessità con riferimento alla possibilità di ritenere applicabile al regime della responsabilità del socio di società a responsabilità limitata la ratio sottesa all assunto che attribuisce al socio receduto di società personale il diritto di controllo sull amministrazione: invero, tale diritto, nelle società a base personalistica, viene attribuito in ragione del fatto che il socio rimane responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo sciogligiurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.9

10 mento del rapporto, con la conseguente costituzione in capo allo stesso di un interesse al controllo gestionale finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione; tale circostanza, al contrario, non si configura nell ambito della società a responsabilità limitata che, anche a seguito della riforma, e nonostante, come evidenziato, l accentuazione della valenza personalistica che la caratterizza, ha continuato a mantenere il principio della limitazione della responsabilità dei singoli soci al proprio conferimento, ciò che risulta confermato dal novellato art c.c. secondo cui nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Né va trascurato che proprio la speciale procedura volta alla determinazione della quota da liquidare in caso di disaccordo tra i soci (prevista dal terzo comma dell art c.c.), lungi dal costituire argomento a favore del diritto di controllo del socio receduto, pare invece deporre in senso contrario. Infatti, se le parti in prima battuta non si accordano sul valore di mercato da attribuire alla partecipazione sociale al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso, la legge prevede che, in caso di contrasto, detta valutazione venga effettuata tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, cui solo sarà devoluta la possibilità di visionare tutta la documentazione sociale e contabile a tal fine necessaria. Sotto altra prospettiva, appare evidente la maggiore ampiezza del potere così attribuito al socio rispetto alla normativa previdente, non tanto con riguardo all ambito informativo (posto che, al proposito, il novellato art. 2476, secondo comma, c.c., non fa che ribadire il diritto dei soci, già riconosciuto in precedenza, ad avere notizia dagli amministratori dello svolgimento degli affari sociali) quanto in relazione al profilo consultivo. Quanto al primo, per ciò che concerne la latitudine dell estensione di tale diritto, è sufficiente osservare che il tenore volutamente generico della formulazione letterale della disposizione in oggetto ( notizie sullo svolgimento degli affari sociali ) legittima un interpretazione estensiva della medesima tale da ritenere che con essa debbano intendersi sia informazioni sull andamento generale dell impresa, sia notizie particolari su singoli affari intrapresi e da intraprendere. Peraltro, la mancata previsione normativa di particolari formalità con cui accompagnare la richiesta di informazioni, autorizza a ritenere che la stessa possa essere avanzata sia durante lo svolgimento delle adunanze assembleari che in qualunque momento dell esercizio sociale. Quanto al secondo, alla luce della nuova disciplina, va evidenziato come l oggetto del diritto di controllo concerna non solo i libri sociali obbligatori, ma in genere, tutta la documentazione sociale che possa fornire elementi utili in ordine all amministrazione della società. Il fondamento di tale interpretazione si rinviene, oltre che nell ampia previsione testuale della norma di riferimento, nel significativo raffronto tra il disposto dell art. 2476, secondo comma, in parte qua e l art c.c. in tema di controllo del socio non amministratore nelle società semplici il quale legittimerebbe la richiesta di consultazione di tutti i documenti relativi all amministrazione sociale. L opinione prevalente formatasi con riguardo all interpretazione di tale ultima norma autorizza, invero, a ritenere consentito al socio di società a responsabilità limitata escluso dall amministrazione il diritto di consultazione tanto dei documenti in forza dei quali vengono orientate le strategie imprenditoriali della società, (contratti e accordi commerciali, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi che concernano la società ecc.) quanto dei libri e delle scritture contabili nonché dei registri tenuti ai fini dell IVA od in osservanza di altre disposizioni di legge (ad esempio registro infortuni o della produzione di energia elettrica) delle fatture, degli stati di avanzamento lavori, degli estratti conto e delle evidenze bancarie, dei libri del personale dipendente, etc.. L esercizio del detto controllo, inoltre, può esplicarsi in ogni momento della vita sociale, ma va contemperato con le esigenze contrapposte di un regolare svolgimento dell attività amministrativa, non potendosi escludere che nell ambito di una ristretta compagine sociale si innestino comportamenti conflittuali tra soci, talora animati da intenti puramente emulativi. Orbene, alla stregua dei riportati principi, l odierna domanda cautelare del C. non merita accoglimento. P.10 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

11 Invero, è assolutamente pacifico tra le parti (essendo la corrispondente circostanza stata allegata anche dal ricorrente) che quest ultimo, con scrittura privata del (affoliata in copia nel suo fascicolo, in quello della BCS s.r.l. ed in quella della parte volontariamente intervenuta all udienza del ), ebbe a trasferire agli altri soci G. S. e S. B. N. (già titolari, ciascuno, di una quota di partecipazione al capitale della BCS s.r.l. pari al 33%), l intera sua quota (pari al 34%) di partecipazione alla medesima società. Le copie depositate della menzionata scrittura privata non sono state oggetto di espresso disconoscimento ad opera delle parti in causa, che non ne hanno minimamente contestato la conformità all originale, né l autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al documento: esse, pertanto, ai sensi dell art c.c. hanno la stessa efficacia dell originale di tale scrittura, ed inoltre, circa il contenuto, forniscono una sufficiente dimostrazione della verità della data ivi apposta (che, tra le parti, può essere liberamente provata), vale a dire il Almeno all esito dell istruttoria sommaria propria di questa fase cautelare, poi, sembra potersi ragionevolmente affermare che, tenuto conto dello specifico tenore letterale dei suoi articoli da 1 a 4, la suddetta scrittura del , pacificamente redatta senza l intervento di un notaio (per l autentica delle firme), non configura un mero accordo preliminare (unilaterale o bilaterale), né un opzione di cui all art c.c. (ove una parte si riserva di accettare la proposta irrevocabile dell altra. Cfr. Cass n. 873; Cass n ; Cass n ; Cass n. 5950; Cass n ; Cass n. 2692), bensì un vero e proprio contratto definitivo di cessione di quote sociali, del quale contiene tutti gli elementi essenziali che ne individuano il contenuto: l accordo delle parti sul trasferimento della quota societaria del cedente (cfr. artt. 1 e 2), la causa di scambio propria della suddetta cessione e l oggetto (la intera quota ceduta. Cfr. art. 2). È parimenti innegabile, peraltro, che, come affermato dal C., in nessuna previsione della citata scrittura si rinviene un obbligo per le parti di procedere alla stipula di un nuovo atto con sottoscrizioni autenticate e che la stessa non risulta essere stata depositata presso il Registro delle Imprese (all uopo giova evidenziare che la redazione dell atto di trasferimento di quote nella forma della dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal notaio, ed il suo successivo deposito presso il Registro delle Imprese a cura del notaio autenticante, sono richiesti dall art c.c., nel testo, già vigente all epoca dei fatti, successivo alla modifica introdotta dall art. 16, comma dodicesimo quater, del decreto legge n. 185, convertito nella legge n. 2, che ha eliminato i riferimenti al libro dei soci). Ricostruendo, allora, la comune intenzione delle parti secondo i criteri di interpretazione soggettiva ed oggettiva del contratto, stabiliti dagli artt ss. c.c. (cfr. Cass n. 3058; Cass n. 5962), può dirsi che l atto di cessione di quote sociali del ha avuto immediata efficacia reale inter partes, sicchè il trasferimento della quota ivi previsto si è prodotto per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato dai contraenti, a tal fine sottolineandosi che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, sia l art cod. civ., nel testo ante riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, che l odierno art. 2470, regolano la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società, mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse (cfr. Cass , n , nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass , n e Cass , n ). In altri termini, non può non prendersi atto che, con la menzionata scrittura del , le parti hanno inteso operare la cessione della quota della BCS s.r.l. all epoca in titolarità di S. C. in favore degli altri due soci S. B. N. e G. S. (mentre, in assenza di formulazione di una corrispondente specifica domanda, non è possibile in questa sede valutare ulteriormente se, non essendo stata contestata l autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla predetta cessione, l odierno accertamento giudiziale del trasferimento possa, o meno, tener luogo della prevista sottoscrizione dell atto di trasferimento davanti al notaio), tanto trovando altresì conferma nella circostanza che nel corso dell assemblea generale ordinaria della BCS s.r.l. tenutasi il (dal cui verbale giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.11

12 emerge che erano ivi presenti, per conto di S. C., l Avv. Agresti ed il sig. Luigi C., e che l odierno ricorrente era stato invitato a partecipare alla indicata assemblea... per forma e per le comunicazioni sulla cessione della sua quota in parti uguali ai soci B. N. e S... ), dopo che l amministratore aveva dichiarato di.. aver inserito nella documentazione sociale l atto di cessione di quote sociali, già annotata nel libro soci, facoltativamente tenuto, unitamente all assegno incassato dall ing. C., il telegramma dei soci di invito all ing. C. dal notaio B. per il per formalizzare la cessione ed il telegramma dell ing. C. di comunicazione di impossibilità a presenziare e di non obbligo alla richiesta formalizzazione, atti che vengono allegati al presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale..., l Assemblea aveva deliberato all unanimità, tra l altro, di...prendere atto di quanto sopra e di sollevare integralmente l ing. C. da ogni ed eventuale responsabilità, allo stato neppure larvatamente ravvisabile, nei confronti della società e dei terzi nell attesa della formalizzazione che si auspica avvenga al più presto. In ogni caso, impegna l Amministratore a procedere all annotazione presso il Registro delle Imprese.. (dalla complessiva documentazione in atti, peraltro, non emerge, né è stata dedotta, l avvenuta impugnazione della riportata delibera). Stabilito, dunque, che con la predetta scrittura privata, S. C., che l ha sottoscritta, ha trasferito la titolarità della sua partecipazione sociale nella BCS s.r.l. agli altri soci S. B. N. e G. S., risulta oltremodo evidente come l odierno ricorrente non abbia, oggi, alcun diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri e documenti contabili della società resistente ai sensi dell art. 2476, secondo comma, c.c.. Tale diritto, infatti, come si è diffusamente argomentato in precedenza, spetta esclusivamente a chi sia attualmente socio della società (per i non soci, invero, già si detto della sola limitazione della sua spettanza alle particolari ipotesi in cui le partecipazioni siano soggette a vincoli di disponibilità: si pensi, ad esempio, al creditore pignoratizio, all usufruttario, od al custode nel sequestro giudiziario) e non anche a chi, come l istante, abbia ceduto (ipotesi assolutamente diversa rispetto a quella del recesso del socio, per la quale pure si discute della possibilità, o meno, di prevedere, in capo al socio receduto, di esercitare un analogo diritto) la sua partecipazione sociale a terzi. Né può, in senso contrario, rilevare, ad avviso di questo Tribunale (così come peraltro analogamente già sancito da altra pronuncia, sebbene tuttora inedita, di questa stessa sezione - cfr. ordinanza, datata , resa nel procedimento n /2010 r.g.), il fatto che il menzionato contratto di cessione di quote sia inopponibile alla società perché non risultano essere state ancora osservate le forme di pubblicità previste dall art c.c., nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dal decreto legge , n. 185, convertito dalla legge , n. 2, già in vigore al tempo della stipula dell atto ( Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale ). Ciò che qui rileva, infatti, è unicamente che il ricorrente, a seguito del trasferimento della propria quota sociale certamente efficace almeno inter partes, ha perso ogni interesse (giuridicamente rilevante e tutelabile) a conoscere e controllare l organizzazione e l amministrazione dell impresa: l esercizio del diritto di controllo appare, quindi, unicamente (se non anche abusivamente) diretto a pregiudicare il diritto della società al riserbo sulle notizie concernenti la propria amministrazione. Si è già detto, poi, della diversità della fattispecie del recesso del socio rispetto a quella (cessione di quote) di cui oggi si discute, con conseguente inapplicabilità, ad avviso di chi scrive, a quest ultima dei principi giurisprudenziali affermatisi per la prima, laddove, e soltanto per mera completezza, giova sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza, sia di legittimità (cfr. Cass , n ) che di merito (cfr. C. App. Milano , in Le Società 2010, 3, 339), la cessione delle azioni o quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze od i vizi relativi alle caratteristiche ed al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza P.12 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

13 economica della partecipazione - possono giustificare l annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell art c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti ed agli obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza: orbene, nella fattispecie in esame, l istante non ha specificamente allegato (in tali sensi non sembrando deporre, almeno all esito di una valutazione sommaria propria di questa fase cautelare, le argomentazioni di cui alle pag. 19 e ss. del ricorso introduttivo del giudizio) l esistenza di una fattispecie di dolo, come appena descritta, ai suoi danni (sottolineandosi, altresì, che lo stesso ha dichiarato di aver favorevolmente votato in sede di approvazione del bilancio della società relativo all esercizio chiuso il , e che tuttora non risulta essere stata impugnata la delibera del , nella parte in cui è stato approvato il bilancio della medesima società afferente il successivo esercizio chiuso il ), per cui, anche sotto tale profilo, la sua odierna pretesa sarebbe carente del requisito del fumus boni iuris (per mancanza di interesse ad agire). Poiché, allora, come si è chiarito in precedenza, il provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. esige, come ogni altra decisione cautelare, la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris (vale a dire l approssimativa verosimiglianza dell esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e del periculum in mora (cioè la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo), sicchè, mancando uno dei suddetti requisiti, il giudice adito non può concedere l invocata tutela, nella specie, l accertata inesistenza, quanto alla oggi prospettata domanda cautelare del C., del fumus boni iuris rende superfluo ogni altro accertamento afferente la sussistenza, o meno, del periculum in mora. Con riguardo, infine, alla richiesta formulata da S. B. N. (volontariamente intervenuto in giudizio all udienza del ), di inibirsi a S. C....l esercizio dei poteri e delle facoltà connesse al suo solo formale status di socio avendo egli venduto l intera sua partecipazione alla BCS s.r.l. ai comparenti.., ai fini del suo rigetto è sufficiente soltanto evidenziare che, con una siffatta istanza, si pretenderebbe che l adito Tribunale ordini al ricorrente di astenersi dal tenere comportamenti, non adeguatamente specificati (attesa la estrema genericità del riferimento al solo esercizio dei poteri e delle facoltà connesse al suo solo formale status di socio). Orbene, è di tutta evidenza come tale domanda, caratterizzata, giova ribadirlo, da un assoluta genericità, non possa ritenersi ammissibile perché, a tacer d altro, proprio per effetto di tale assoluta genericità, la stessa si rivelerebbe quanto meno concretamente inattuabile. Occorre considerare, invero, che, ai sensi dell art. 669 duodecies c.p.c.., l attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto, tra gli altri, gli obblighi di non fare avviene sotto il controllo del giudice cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti, desumendosene, quindi, l insussistenza, a seguito della pronuncia giudiziale, di residui spazi per ulteriori valutazioni in capo al soggetto destinatario, potendo al più prospettarsi margini per ulteriori determinazioni che non costituiscono, però, espressione di potere, bensì solo modalità attuative della già resa (e compiuta) pronuncia giudiziale. Muovendo da tale principio, allora, ne consegue che, nella fattispecie in esame, l imporre - in via di mera ipotesi - genericamente all odierno ricorrente di astenersi...dall esercizio dei poteri e delle facoltà connesse al suo solo formale status di socio avendo egli venduto l intera sua partecipazione alla BCS s.r.l. ai comparenti... significherebbe o rimettere direttamente a quest ultimo di valutare l ipotetica illegittimità delle condotte di volta in volta serbate (con conseguente sostanziale inutilità della misura), oppure implicherebbe un analoga necessità da parte del Giudice eventualmente adito ex art. 669 duodecies c.p.c., così trasformando, però, quella che dovrebbe essere, in base alla citata norma, una mera individuazione di modalità attuativa di una (compiuta) giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.13

14 pronuncia già resa in una nuova, ma non ammissibile per quanto si è appena detto, espressione di potere giurisdizionale. Infine, ex art. 669 septies, secondo comma, c.p.c., occorre statuirsi in ordine alle spese processuali. In particolare, quanto a quelle afferenti il rapporto intercorso tra il C. e la BCS s.r.l., in applicazione della regola della soccombenza, - non ravvisandosi, nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall art. 92 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche ad esso apportate dalla legge n. 69/2009) ai fini della loro eventuale compensazione totale e/o parziale - il primo va condannato a rifonderle alla seconda, e le stesse, in mancanza della relativa notula, si liquidano, di ufficio, come indicato nel dispositivo, tenuto conto del valore sostanzialmente indeterminabile della controversia, delle risultanze processuali, delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile (in particolare secondo quanto previsto dall art. 11, terzo comma, del D.M. n. 127/2004), e conteggiandosi, altresì, avuto riguardo alla concreta natura e difficoltà delle questioni trattate, gli onorari tendenzialmente medio/minimi (avuto riguardo, peraltro, a quanto sancito dall art. 6, quinto e sesto comma, del D.M. n. 127/2004), atteso che la loro determinazione costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, che, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa non richiede specifica motivazione (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn /2004, 7527/2002, 3267/99, 11994/98). La reciproca soccombenza, invece, legittima la integrale compensazione delle spese afferenti il rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e S. B. N. (unico interventore ritualmente costituitosi). P.Q.M. Il Tribunale, pronunziando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2476, secondo comma, c.c., depositato, il , nell interesse di S. C., letti gli artt. 669-bis, 669-ter, 669-sexies, primo comma, e 669 septies, secondo comma, c.p.c., nonchè 2476, secondo comma, c.c., così provvede: a) rigetta la domanda cautelare formulata da S. C. nei confronti della BCS s.r.l.; b) rigetta la domanda cautelare formulata da S. B. N. in danno del ricorrente; c) condanna S. C. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla BCS s.r.l., liquidate, di ufficio ed in mancanza di specifica, in complessivi euro 1.780,00, di cui euro 30,00 per spese, euro 650,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; d) compensa interamente tra le parti le spese afferenti il rapporto processuale intercorso tra il C. e S. B. N. (unico interventore ritualmente costituitosi). Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Napoli, 22 luglio Il Giudice (dott. Eduardo Campese) P.14 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

15 SENTENZA TRIBUNALE CATANZARO SEZ.II 19 LUGLIO 2011 EST. Agnino SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - Condanna alle spese - In genere - Disciplina dell art. 282 c.p.c. come novellato dalla l. n. 353 del Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze di primo grado indipendentemente dalla natura della pronuncia principale - Sussistenza - Fondamento. C.P.C., ARTT. 282, 669-SEPTIES Ai sensi dell art. 282 c.p.c. così come novellato dall art. 33 l. 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell art. 669-septies comma 3 c.p.c. (introdotto dalla stessa l. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3061/2008 R.G.A.C. vertente TRA R. A. e P. A., elettivamente domiciliati in Gimigliano al Viale N., presso lo studio dell Avv. Gianni Ferrara che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell atto di citazione in opposizione a precetto; OPPONENTI E R. M., elettivamente domiciliato in Catanzaro al viale D. B., presso lo studio dell Avv. Giuseppe Pagliaro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; OPPOSTO Oggetto: opposizione a precetto. Conclusioni delle parti: come in atti Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell entrata in vigore della legge (4 luglio 2009), in forza della norma transitoria di cui all art. 58, comma 2 legge cit., l opposizione è infondata e va pertanto rigetatta. La questione di diritto sottoposta all attenzione di questo Giudice consiste, in buona sostanza, nello stabilire se sussista efficacia esecutiva legale, ex art. 282 c.p.c, per i capi condannatori di una sentenza conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritiene questo Giudice che la risposta a tale quesito sia attualmente positiva. Soccorre in tal senso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice condivide in ragione delle collaudate premesse di metodo: a norma dell art. 282 c.p.c, nella formulazione novellata dall art. 33 l. n. 353/1990, che ha introdotto nell ordinamento la regola dell immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (Cass., sez. III, 3 novembre 2008, n Il principio è stato peraltro riaffermato di recente da Cass., sez. III, 20 aprile 2010, n. 9363). giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.15

16 Anche secondo Cass., sez. III, 10 novembre 2004, n , ai sensi del novellato art. 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all accoglimento o meno della domanda (qual che essa sia) introdotta dalle parti. Orbene, essendo pacifico che la sentenza del Tribunale di Catanzaro, azionata dall odierno opposto, contenga nel dispositivo anche una statuizione di condanna alla restituzione di una certa somma di denaro, la stessa sia provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7369: le sentenze di accertamento non hanno efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, ad eccezione delle eventuali statuizioni di condanna consequenziali). Sul punto, ha del resto condivisibilmente affermato il Tribunale di Roma (con sentenza del 3 luglio 2007) che la teoria meno restrittiva, avanzata specie in dottrina, ricollega la provvisoria esecuzione di cui all art. 282 c.p.c. a tutte le categorie di sentenze di merito, ivi comprese le pronunce con carattere costitutivo e di mero accertamento. Si afferma cosi che non sussista necessaria correlazione tra esecutorietà ed esecuzione forzata e che la provvisoria esecuzione sia ipotizzabile almeno in tutte quelle ipotesi, in cui la tutela immediatamente accordata in favore dell attore sia comunque reversibile all esito dell eventuale riforma della sentenza. Non va infatti sottaciuto che, diversamente opinando, si giungerebbe allo svilimento della ratio propria dell art. 282 c.p.c. introdotto dalla riforma del 1990 allo scopo di anticipare l efficacia delle sentenze rispetto alla formazione della cosa giudicata e volto a favorire l accelerazione del decisum (sul punto, cfr. App. Roma, 4 novembre 2004). Tale intentio è stata efficacemente messa in risalto da Cass., sez. III, 25 gennaio 2010, n. 1283, secondo cui ai sensi dell art. 282 c.p.c. così come novellato dall art. 33 L. 26 novembre 1990 n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell art. 669 septies, 3 comma, c.p.c. (introdotto dalla stessa L. n. 353/1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede. In sintesi, pare evidente che la voluntatis legis si sia palesata nel senso di privilegiare la rapidità della tutela (attuata mediante l esecuzione provvisoria della pronuncia di primo grado) rispetto alla tendenziale maggiore garanzia offerta da una decisione promanante dal giudice superiore; il che non può non condividersi da parte di questo Giudice, tanto più nell attuale momento storico, laddove la lunghezza dei tempi processuali (soprattutto in sede d impugnazione) non può volgere a detrimento di chi abbia chiesto ed ottenuto tutela (seppure soltanto in primo grado). Tale conclusione, nondimeno, ha il pregio di non risultare assolutamente ed irrimediabilmente pregiudizievole per la parte soccombente innanzi al giudice di prime cure, potendo la stessa far valere i gravi motivi ex art. 283 c.p.c. al fine di paralizzare l efficacia esecutiva della sentenza del giudice a quo (ed impregiudicata la piena reversibilità degli effetti, nell ipotesi di eventuale accoglimento dell appello). Infondato anche il secondo motivo relativo all asserito frazionamento del credito. L art. 91 c.p.c., comma 2, là dove, dopo aver disciplinato la condanna nelle spese nel comma 1 e, quindi, aver disposto che siano poste a carico del soccombente le spese anticipate dall altra parte, si occupa nel secondo comma di spese successive alla formazione della sentenza, quali quelle relative alla sentenza stessa, alla sua notificazione, alla notificazione del titolo esecutivo ed a quella del precetto. È evidente, proprio per la consecuzione della previsione a quella sulla condanna nelle spese con la sentenza, che per tali spese non può che operare il criterio della soccombenza stabilito nella sentenza. D altro canto, se l art. 95 si preoccupa delle spese del processo di esecuzione (per espropria- P.16 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

17 zione) e le addebita al debitore, elementare ragione di coerenza è che a suo carico siano anche le spese relative alle attività funzionali all inizio del processo esecutivo. Altrettante ragioni di coerenza palesano che le spese relative all attività successiva alla formazione della sentenza ed in genere dei titoli esecutivi giudiziali e di quella precedente e direttamente funzionale all inizio del processo esecutivo, in quanto anticipate dal creditore procedente, debbano ritenersi assistite dalla tutela esecutiva riconoscibile alla statuizione della sentenza o del provvedimento, a nulla rilevando che non siano riconosciute nel titolo: è sufficiente osservare che essendo strumentali all attuazione della pretesa esecutiva consacrata nel titolo non possono che ricevere la stessa tutela. Se si escludesse che il creditore procedente possa agire esecutivamente per esse (ad esempio, ipotizzando che non sarebbero assistite dalla liquidità, posto che talune sarebbero auto liquidate dallo stesso creditore: per una simile non condivisibile soluzione si veda Cass. n del 1995) si finirebbe per incidere sullo stesso bene della vita oggetto della tutela esecutiva, che diverrebbe perseguibile solo con la sopportazione delle spese senza la prospettiva di realizzarle coattivamente, ma semmai dovendo far ricorso ad una successiva tutela cognitiva. Il che rappresenterebbe una diminuzione della effettività della tutela esecutiva, la quale, per elementare ragioni di coerenza deve potersi svolgere con la possibilità di realizzare coattivamente l onere delle spese. Se ve ne fosse bisogno, questa conclusione sarebbe coerente con il fatto che le spese del processo esecutivo una volta iniziato sono realizzabili coattivamente, come suggerisce l art. 95 c.p.c. Pertanto, le spese concernenti il titolo esecutivo ed il precetto sono da considerare automaticamente causate dal comportamento del debitore di inadempienza a quanto stabilito nel titolo, che si configura per effetto della pubblicazione della sentenza. Onde la loro debenza si giustifica sulla base del principio di c.d. causalità che di norma rappresenta la ragione dell addebito delle spese del processo a colui che è in torto. Infondato infine il terzo motivo relativo alla mancata sottoscrizione da parte del cancelliere alla formula esecutiva apposta sul restro della sentenza n. 83/2008. La doglianze è smentita per tabulas, dal momento che la formula esecutiva oltre alla data (16 giugno 2008) reca la sottoscrizione del cancelliere (P.) oltre alla apposizione del timbro dal quale risulta Il Cancelliere C1 (L. P.) con relativa sigla. Per quanto suesposto, l opposizione va complessivamente disattesa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. PQM Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide: Rigetta l opposizione; condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell opposto, che liquida in euro 402,00 per diritti ed euro 562,50 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catanzaro il 19 luglio 2011 Il giudice dott. Francesco Agnino giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.17

18 SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI 1 LUGLIO 2011 PRES. Imperiali Est. Sdino STATO CIVILE. L. 19 FEBBRAIO 2004, N. 40 D.P.R., 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, ARTT. 95, 96 È ammissibile la trascrizione dei certificati di nascita dei bambini nati all estero con la fecondazione eterologa non essendo in contrasto con l ordine pubblico ideale poiché, nel nostro ordinamento, il principio guida è quello della responsabilità procreativa finalizzato a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale. TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Carlo Imperiali presidente Roberta Di Clemente giudice Raffaele Sdino giudice rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO nel procedimento camerale ex art. 95 e 96 del DPR n. 396/2000 iscritto al n del Ruolo Generale dei Procedimenti contenziosi dell anno 2010 TRA F.M., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori C. e D.M., elettivamente domiciliato in Barano d Ischia alla piazza S.R. n. 26 presso lo studio dell avv. Gian Paolo Buono il quale lo rappresenta e difende in virtù procura a margine del ricorso unitamente all avv. Susanna Lollini del Foro di Roma RICORRENTE E COMUNE di BARANO d ISCHIA, in persona del Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo, domiciliato ope legis in Napoli alla via D. n. 11 presso l Avvocatura Disteettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE E PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di NAPOLI INTERVENTORE NECESSARIO IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il F.M., premesso: di essere cittadino italiano e statunitense; che in data... erano nati a El Paso in Colorado i suoi due figli; che il Consolato Generale d Italia di Chicago aveva richiesto al Comune di Barano d Ischia di trascrivere i certificati di nascita dei minori unitamente al decreto della Corte distrettuale di Boulder (Colorado) che afferma lo stato di parentela del ricorrente con i figli; che l Ufficiale dello Stato civile aveva rifiutato di trascrivere i predetti certificati ritenendo che la registrazione fosse contraria all ordine pubblico; che intendeva impugnare il rifiuto ai sensi degli artt. 95 e 96 del DPR 396/2000; che il provvedimento della Corte distrettuale di Boulder non può essere considerato un atto giudiziario poiché è solo un atto interno che stabilisce, ed ordina, al Birth and Death Registration Handbook come redigere il certificato di nascita; che, in realtà, l unico atto che l Ufficiale dello Stato civile doveva registrare era il certificato di nascita; che i bambini erano nati ricorrendo alla tecnica della maternità surrogata; P.18 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

19 che la legge n. 40/2004 vieta la fecondazione eterologa e punisce chi in Italia l abbia resa possibile; che la condotta si era consumata interamente all estero, dove è perfettamente legale, e che, comunque, non poteva essere sanzionato il padre a favore del quale era stata applicata la tecnica o i bambini nati con la fecondazione eterologa; che la trascrizione non era contraria all ordine pubblico internazionale italiano in quanto non era in contrasto con i principi generali dell ordinamento; pertanto, concludeva perché, in accoglimento del ricorso, fosse ordinata la trascrizione dei predetti certificati di nascita. Si costituiva il Comune di Barano, a mezzo dell Avvocatura Distrettuale, opponendosi al reclamo in quanto si trattava di atti formati all estero contrari all ordine pubblico anche perché l art. 16 della L. 218/1995 non consente l applicazione della legge straniera se i suoi effetti sono contrari all ordine pubblico; affermava che, in particolare, la legge italiana indicava i limiti della procreazione medicalmente assistita che in questo caso non erano stati rispettati. La causa era trasmessa dalla sezione distaccata di Ischia al Presidente del Tribunale ritenendo che per tabella doveva essere trattata dalla sede centrale; il Presidente assegnava la causa alla prima sezione civile. Fissata l udienza camerale del 3 giugno 2011, dopo la discussione orale, il P.M. chiedeva termine per depositare le proprie conclusioni. Nell articolato parere concludeva per l accoglimento del reclamo non producendo la trascrizione alcun effetto inconciliabile con il nostro sistema. Ricordata in questi termini la vicenda processuale, in via preliminare va chiarito che l oggetto del giudizio è la possibilità di dare ingresso in Italia, tramite la trascrizione dei certificati di nascita, alla legge straniera che consente la fecondazione eterologa, ai soli fini del riconoscimento del rapporto di filiazione. Poiché l unico limite indicato dal testo unico sullo Stato civile nonché dalla legge di riforma del diritto internazionale privato (peraltro richiamato espressamente nella motivazione del rifiuto alla trascrizione) è l ordine pubblico non appare superfluo precisare in quali termini la nozione vada intesa. È generalmente accettata la concezione dell ordine pubblico come valvola di sicurezza dell ordinamento che, come gli altri concetti valvola, permette all ordinamento giuridico di adattarsi alle trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali, conservando però un carattere proprio: quello di limite protettivo dei principi fondamentali dell ordinamento. Il riferimento ai principi conduce inevitabilmente a parlare dei valori ai quali ogni ordinamento è ispirato; sebbene tra valori e principi vi sia una profonda differenza, poiché i primi affermano ciò che è meglio e prendono origine direttamente dalla sfera etica, mentre i secondi contengono le prescrizioni del dover essere ed attengono alla sfera deontologica, vi è anche una profonda compenetrazione tra loro in quanto i principi contengono i valori. La comprensione di questo stretto legame tra principi e valori si apprezza pienamente nella nozione di ordine pubblico (ideale) poiché, valutato all interno dell ordinamento, finisce con il coincidere con i principi fondamentali, mentre nel relazionarsi all esterno con un altro ordinamento giuridico chiama in gioco i valori per giungere, come vedremo, ad un accettazione della norma straniera o al rifiuto se incompatibile con gli stessi. L OP qui rilevante è naturalmente l OP ideale o normativo inteso come il sistema coerente ed unitario di valori e principi che informano l ordinamento giuridico e si differenzia da quello materiale o amministrativo che è proprio dello Stato persona e si manifesta nei compiti di polizia e sicurezza pubblica. Ora, in un sistema costituzionale quale il nostro, l OP ideale è il sistema di valori e principi fondamentali che informano storicamente l ordinamento generale della comunità statale e, lungi dal costituire un limite ulteriore alle libertà costituzionali in funzione dei poteri di polizia, sia in ambito interno che in quello internazionale ha la funzione di impedire ad atti con intrinseca funzione precettiva (atti di autonomia privata, sentenze dei giudici stranieri e norme giuridiche giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P.19

20 straniere) di essere riconosciuti nell ordinamento se pregiudizievoli per i valori che l ordinamento fa propri e tutela. L OP è, dunque, un argine necessario rispetto all ingresso dei predetti atti se in contrasto con i predetti valori, ma nel contempo è la porta che ne favorisce l acquisizione e qui il richiamo è inevitabilmente sia all art. 10 della Costituzione sia all art. 16 della L. 218/1995. È stato osservato come l OP internazionale sia, contemporaneamente, una fortezza ed un ponte in quanto giustifica un atteggiamento di difesa verso gli ordinamenti fondati su valori culturalmente e tradizionalmente così differenti dai nostri da poterli mettere in crisi, mentre uno Stato che partecipa attivamente alla comunità internazionale non può che avere un atteggiamento di apertura verso gli altri Stati in nome della condivisione di principi fondamentali della comune civiltà. Al riguardo, l omissione dell aggettivo internazionale nell art. 16 cit. è stato interpretato dalla dottrina come un opzione a favore della nozione più ampia di OP sia internazionalprivatistica che internazionalpubblicistica in quanto, al posto della tradizionale contrapposizione tra dimensione interna e dimensione internazionalistica, si va diffondendo l idea che i rapporti giuridici privati vadano regolati sia sulla scorta dei valori interni che di quelli esterni all ordinamento purché accettati come patrimonio condiviso di una determinata comunità giuridica sovranazionale. Per l Italia deve naturalmente intendersi, in primo luogo, la comunità costruita sull Unione europea, ma anche quella più vasta dei paesi aderenti alla CEDU. Pertanto, l accettazione o il rifiuto della norma straniera, rectius dei suoi effetti, avverrà sulla scorta di una valutazione di compatibilità o meno con i valori costituzionali e con quelli condivisi con la comunità internazionale, e non già con singole norme imperative. L OP, infatti, non è la sommatoria delle norme imperative, ma, come si è detto, si muove ad un livello più alto per fungere da barriera o ponte alla normativa straniera o a gli atti di autonomia privata. Ne deriva la necessità di effettuare una lettura della legge n. 40/2004 in chiave costituzionale al fine di verificare quali siano i valori fatti propri dal nostro ordinamento con i quali la norma straniera viene a confrontarsi. Non ci si può, quindi, arrestare di fronte al divieto della fecondazione eterologa di cui all art. 4, comma terzo, osservando che costituisce la condivisione dell impostazione della cd. bioetica cattolica contrapposta alla cd. bioetica laica poiché occorre dare un significato alla legge nel contesto dei principi costituzionali di cui agli artt. 29, 30 e 31. La portata di questi principi può essere pienamente compresa richiamando un precedente di questo ufficio giudiziario: l ordinanza del Tribunale di Napoli del 02 aprile 1997 (in Foro It., 1997, 2677) che, affrontando un giudizio di disconoscimento di un figlio promosso dal padre che in precedenza aveva acconsentito alla fecondazione eterologa, pur affermando che de iure condito il consenso prestato dal marito all inseminazione eterologa non era idoneo ad escludere la legittimità dell azione di disconoscimento, faceva propri i dubbi della dottrina che attribuisce al consenso prestato il significato di condotta socialmente rilevante di assunzione di responsabilità verso una nuova vita. La dottrina più recente, pur apprezzando l attenzione posta nella richiamata ordinanza al dibattito culturale, ha però evidenziato che anche de iure condito la decisione muoveva da una visione semplificatrice in ordine alla preminenza assoluta dello jus veritatis, ossia il principio che incardina la relazione giuridica di paternità nel corrispondente rapporto biologico tra generante e generato, che trascura la continua tensione tra il favor veritatis ed il favor legitimatis. Che nel nostro sistema costituzionale, oltre alla verità biologica, abbia ingresso e rilevanza anche la verità legale, finalizzata alla tutela dell unità ed intangibilità della famiglia legittima, è chiarito dall art. 30 cost. che nell ultimo comma filtra il diritto alla ricerca della verità biologica attraverso la legge che non può non tenere conto anche del favor legitimatis. La riforma del diritto di famiglia, è stato acutamente osservato, se tende a far coincidere realtà naturalistica e qualificazione formale, non lo fa per un astratto omaggio alla verità come valore P.20 giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore

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