Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:
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1 Società Amministratori: azione di responsabilità Azione ex art.2395 del terzo cc verso l amministratore di società per danni Nozione - Esecuzione di pignoramento ai danni del terzo in assenza di valido titolo esecutivo Danno all immagine ed alla reputazione del terzo Liquidazione equitativa - Rif.Leg.artt.1226,2056,2394,2395 cc; Sentenza n. 162/2006 Deciso il 27/01/2006 Deposito il 07/02/2006 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori: Emilia Salvatore Presidente Ernestino Bruschetta Giudice relatore Adriana Gherardi Giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nella controversia n 4024/2004 r.g. promossa da XX CERAMICHE S.P.A. contro YY Attore Avv. G. Samorì Convenuto Avv. G. Borelli avente ad oggetto: risarcimento danni ex art c.c. 1
2 Atto di citazione notificato in data Costituzione del convenuto. Udienza di discussione in data Le conclusioni delle parti sono le seguenti. Per l attore: <<Piaccia all Ill.mo Tribunale di Modena, - previo accertamento della responsabilità per fatto illecito doloso, o quantomeno colposo, del sig. YY, condannarlo, ai sensi degli artt. 2395, 2487 c.c. (ante riforma) e 2043 c.c., a pagare a XX Ceramiche S.p.A. la somma di euro ,00,o quella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni procuratile e meglio illustrati nell atto di citazione e nelle memorie attoree; - con vittoria di spese, competenze ed onorari>>. Per il convenuto: <<Ogni diversa e contraria istanza reietta. In via preliminare di rito: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto rispondente sig. YY. In via preliminare subordinata di rito: dichiarasi la carenza del presupposto essenziale per il procedimento ex art c.c., segnatamente il credito nei confronti di ZZ S.r.l. soggetto asseritamente autore del lamentato e preteso danno e conseguentemente dichiararsi l improcedibilità del presente giudizio. In via pregiudiziale di rito: dichiarasi la carenza di legittimazione attiva dell attrice e/o la carenza dell interesse all azione. In via pregiudiziale subordinata di rito: previo riconoscimento, se del caso, della carenza di contraddittorio nei confronti dell asserito responsabile principale o solidale dei fatti asseritamente generatori del preteso danno e tenuto conto che tale azione non è stata svolta in altro procedimento, nonché della eccezione svolta dal rispondente dichiarasi l intervenuta decadenza ex art. rito societario della XX Ceramiche S.p.A. già S.r.l. in ordine alla vocatio in ius della ZZ S.r.l. e conseguentemente dichiarasi l improcedibilità del presente giudizio per carenza di contraddittorio e/o di domanda principale cui il petitum della presente causa dipende e/o si allinea. In via ulteriormente pregiudiziale: dichiarasi la nullità dell atto di citazione per indeterminatezza della domanda ed in particolare per carenza della determinazione dell asserito danno e/o dell esposizione della analitica quantificazione di tale preteso danno. In via preliminare di merito: dichiararsi la carenza dell elemento esenziale per il promuovimento del presente giudizio ed in particolare la carenza del necessario presupposto per l azione 2
3 ex art c.c. costituito, tra l altro, dal nesso di consequenzialità diretta ed immediata fra preteso ed asserito comportamento illecito ed asserito danno. Nel merito: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e/o in diritto e comunque assolversi dalle stesse il rispondente YY. Nel merito in via subordinata: Respingersi la domanda attorea per non essere state fornite prove. In via riconvenzionale: condannarsi XX Ceramiche S.p.A. al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite in quell importo che parrà giusto ed equo. In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari oltre accessori>>. Svolgimento del processo Con atto di citazione XX CERAMICHE S.P.A. conveniva davanti all intestato tribunale di Modena YY chiedendo che lo stesso fosse condannato a pagare a titolo di risarcimento danni ex art ovvero 2043 c.c ,00 ovvero quella maggiore o minore somma che fosse risultata in corso di causa ed eventualmente da determinarsi anche in via equitativa. In particolare l attore esponeva di avere proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale di Modena con il quale era stata intimata di pagare a favore di ZZ S.R.L. di cui il convenuto era legale rappresentante ed amministratore ,26 oltre accessori e che la detta opposizione era stata rigettata dal giudice di prime cure mediante una sentenza tempestivamente impugnata davanti alla corte d appello territoriale la quale ultima aveva poi provveduto a sospenderne la esecutività; sennonché nonostante la palese mancanza di titolo esecutivo ZZ S.R.L. aveva ottenuto dalla cancelleria del tribunale di Modena attestazione che contro l ingiunzione non era stata proposta opposizione e la dichiarazione di esecutività del presidente dello stesso tribunale ai sensi dell art. 647 c.p.c. ed indi eseguito pignoramento presso diversi istituti di credito e così provocando gravi danni economici e di immagine; concludeva l attore appunto ravvisando nei fatti narrati e specificatamente nel comportamento del convenuto che aveva esercitato nella sua qualità di legale rappresentante della ZZ S.r.l. l azione esecutiva nella consapevolezza della mancanza di un valido titolo esecutivo ed arrecando discredito e turbativa la fattispecie del danno diretto di cui all art c.c. 3
4 Si costituiva il convenuto contestando le domande dell attore sotto molteplici profili processuali e di merito ed a sua volta chiedendo in riconvenzionale l avversaria condanna per avere promossa una lite temeraria. Le parti si scambiavano le memorie consentite. L attore chiedeva fissarsi udienza collegiale, all esito della quale venivano ammesse prove testimoniali la cui assunzione era delegata al giudice relatore. Raccolte le dette prove la causa era nuovamente rimessa al collegio per la discussione e per essere trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. E noto come la fattispecie regolata all art c.c. ha la caratteristica di disciplinare un ipotesi di danno alla Società causato dagli amministratori di questa e consistente nella perdita ovvero nella diminuzione del patrimonio sociale che di riflesso e cioè indirettamente cagiona un danno anche al creditore sociale. 2. Nella sostanza i creditori - che vedono diminuire la garanzia patrimoniale generica della Società debitrice per responsabilità degli amministratori - possono agire contro quest ultimi non per il danno direttamente arrecato alla Società; bensì, per il danno che indirettamente viene loro derivato dalla dispersione dei beni e della ricchezza sui quali avrebbero potuto trovare soddisfazione. 3. Diversamente la fattispecie disciplinata dall art c.c. che anche dopo la riforma è stata mantenuta come in precedenza era è connotata dalla differente caratteristica che il danno derivato ai creditori ovvero ai terzi non costituisce il riflesso del danno che gli amministratori hanno prodotto alla Società. 4. L art c.c. prevede difatti che gli amministratori possano con il loro illecito comportamento produrre danno ai creditori sociali - ovvero ai terzi - direttamente ; e cioè in assenza di un danno che sia stato arrecato alla Società. 5. Tipico ed anzi di scuola è a riguardo l esempio dell amministratore che sollecita il risparmio sulla scorta di un falso bilancio. 6. Occorre quindi per vedere realizzata la fattispecie di cui all art c.c. unicamente stabilire se l amministratore abbia 4
5 nell esercizio delle sue funzioni violato la legge e se dall illecito sia derivato un danno al creditore della Società ovvero al terzo. 7. Non è invece richiesto che l illecito comportamento dell amministratore abbia danneggiato anche la Società. 8. Ora a giudizio del tribunale nel comportamento del convenuto amministratore della Società ZZ S.R.L. deve andare ravvisato un illecito il quale è precisamente consistito nell avere eseguito il pignoramento in totale assenza di titolo esecutivo. 9. Ed in effetti la proposizione dell opposizione e quindi la sospensione della decisione di primo grado - che aveva rigettata l opposizione dovevano imporre al convenuto di astenersi dall esercitare l azione esecutiva. 10. Non si tratta qui come è stato sostenuto nel corso della discussione davanti al collegio - di una fattispecie di abuso del diritto. 11. Il diritto era in effetti del tutto inesistente. 12. I principi che reggono la solidarietà obbligatoria e segnatamente quelli ricavabili dagli artt e 1306, comma 1, c.c. si traducono in termini processuali negli istituti del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. e della scindibilità delle cause ex art. 332 c.p.c. 13. Per tali ragioni la eventuale corresponsabilità di ZZ S.R.L. nella causazione del danno in nessun modo impedisce all attore di chiedere qui che solo il convenuto sia condannato al pagamento dell intero risarcimento. 14. Con riferimento al quantum del danno il tribunale è dell avviso che i documenti prodotti e le testimonianze raccolte non abbiano dato una sufficiente dimostrazione della circostanza che l azione esecutiva illecitamente esercitata da ZZ S.R.L. abbia causato un specifico danno patrimoniale all attore XX CERAMICHE S.P.A. 15. In proposito il collegio deve fare osservare come la fattispecie pervenuta all esame non sia a suo giudizio - quella della oggettiva impossibilità di una precisa determinazione dell ammontare di danno che sia però stato dimostrato e che consente al giudice di liquidare equitativamente ai sensi degli artt e 2056 c.c. 5
6 16. Non esiste difatti dimostrazione che l illecito pignoramento al di là delle comprensibili tensioni con gli Istituti di credito abbia dato luogo ad un danno patrimoniale. 17. Dalle prove raccolte documentali ed orali è in effetti emerso come le banche non ebbero a ridurre gli affidamenti ed anzi che gli stessi si mantennero. 18. Il tribunale ritiene invece anche sulla scorta delle deposizioni laddove soprattutto è stato verbalizzato di tensioni e di difficoltà che a seguito del pignoramento l attore XX CERAMICHE S.P.A. ebbe con gli istituti di credito che l attore medesimo abbia subito quel peculiare danno che la giurisprudenza ha definito non patrimoniale e per distinguerlo da quello morale che viene fatto invece consistere in un patimento. 19. Il tribunale difatti è dell opinione che l attore XX CERAMICHE S.P.A. abbia subito in conseguenza dell illecito perpetrato dal convenuto un danno all immagine ed alla reputazione. 20. Ed invero deve essere rammentato come il danno all immagine ed alla reputazione secondo costante giurisprudenza - può essere riconosciuto anche con riferimento alla persona giuridica in generale ed alla Società commerciale in particolare (cass. 5664/03; cass. 8251/02; cass. 2367/00). 21. Un danno che per la sua particolare natura può andare stabilito equitativamente ai sensi dei già ricordati artt e 2056 c.c. (proprio con specifico riferimento ad una liquidazione equitativa di danno non patrimoniale cagionato ad una Società commerciale, v. cass /04). 22. Di detta facoltà di determinazione equitativa del danno intende peraltro avvalersi il tribunale il quale deve tenere conto del grave disvalore che presso gli operatori commerciali e soprattutto presso quegli assai avveduti operatori professionali che sono le banche ha l imprenditore che subisce azioni esecutive. 23. Per tali motivi al collegio pare equo determinare l ammontare complessivo del danno de quo vertitur in quello di , Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate: 6
7 Condanna il convenuto YY a pagare all attore XX CERAMICHE S.P.A ,00. Condanna ancora il convenuto a rimborsare all attore le spese processuali, liquidate in complessivi ,00; di cui 9.000,00 per onorari ed 3.000,00 per diritti; ed oltre agli accessori dovuti per legge professionale, fiscale e contributiva. Così deciso in Modena, addì 27 gennaio 2006 Il Presidente Il Giudice Estensore Pubblicata in data 7 FEB
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