ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATINO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI

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1 ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATINO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI RICORSO ELETTORALE AVVERSO VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN MATERIA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE Nell interesse del sig. Giuseppe Manzo (C.F.: MNZ GPP 69R31 L259 Z) nato il a Torre Del Greco (Na) ed ivi residente alla via Cefalonia n. 13, nella qualità di cittadino elettore, nonché di candidato al Consiglio Comunale del Comune di Torre Del Greco nelle elezioni amministrative del 06 e 07 maggio 2012 per la lista n. 12 (UDEUR) e dei sigg.ri Nunzio Caldarola (C.F.: CLD NNZ 58R28 L259 R) nato il a Torre Del Greco (Na) ed ivi residente alla via Lamaria 47, Ciro Nocerino (C.F.: NCR CRI 72H27 L259 P) nato il a Torre Del Greco (Na) ed ivi residente alla via Nazionale 391/F, Maurizio Romito (C.F.: RMT MRZ 71T07 G813 F) nato il a Pompei (Na) ed ivi residente alla via Litoranea 30, nella qualità di cittadini elettori del Comune di Torre Del Greco alle elezioni amministrative del 06 e 07 maggio 2012, tutti rapp.ti e difesi, g. m. a m. del presente atto, dall Avv. Michele Costagliola (C.F.: CST MHL 63T ) e con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli al Viale Gramsci n. 19, con richiesta ex art. 136 del D. Lgs. 104/2010 che le comunicazioni relative al giudizio vengano indirizzate al difensore anche al numero di fax ed all indirizzo di posta elettronica certificata michelecostagliola@avvocatinapoli.legalmail.it CONTRO - il Comune di Torre Del Greco, in persona del legale rappresentante in carica; - il Ministero dell Interno, in persona del Ministro p.t.; - la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto p.t.; - la Commissione Elettore Centrale per l elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Torre Del Greco; - la 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torre Del Greco. E NEI CONFRONTI DEL - sig. Gennaro Malinconico, in qualità di candidato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Torre Del Greco nelle elezioni amministrative del 06 e 07 maggio AVVERSO E PER L ANNULLAMENTO

2 - del verbale della Commissione Elettorale del recante la proclamazione del sig. Gennaro Malinconico quale Sindaco del Comune di Torre Del Greco, eletto in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 06 e 07 maggio 2012; - di tutti gli atti preordinati e connessi alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali di Torre del Greco in seguito alle elezioni amministrative del 06 e 07 maggio 2012; - e per la conseguente sostituzione del candidato Ciro Borriello al candidato Gennaro Malinconico nella carico di Sindaco del Comune di Torre Del Greco, e per la correzione del risultato elettorale relativo alla composizione del Consiglio Comunale del medesimo Comune; Torre del Greco la lista n. 3 Partito Democratico; Torre del Greco la lista n. 4 Torre Libera, Torre del Greco la lista n. 5 Sinistra Ecologia e Libertà; Torre del Greco la lista n. 6 Italia Dei Valori; Torre del Greco la lista n. 9 Insieme per la Città; - del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del Comune di Torre Del Greco in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 06 e 07 maggio 2012, ove intervenuto, e di tutti gli atti preordinati e connessi. E PER LA CONSEGUENTE CORREZIONE DEL RISULTATO ELETTORALE OVVERO PER L INVALIDAZIONE DELL INTERO PROCEDIMENTO ELETTORALE.

3 FATTO In data 06 e 07 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative per l elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Torre del Greco. All esito delle relative operazioni elettorali, con verbale di proclamazione del , è stato proclamato eletto il sig. Gennaro Malinconico, sostenuto dalla coalizione formata dalle seguenti liste: n.3 PARTITO DEMOCRATICO; n. 4. TORRE LIBERA; n.5 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'; n. 6 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI; n.7 NOVA CIVITAS; n.8 CASINI UNIONE DI CENTRO; n.9 INSIEME PER LA CITTA'. In particolare, il Sig. Malinconico risultava vincitore con un numero di voti pari a (ossia pari al 52,266 %), a fronte dei voti (ossia pari al 46,011 %) ricevuti dal sig. Borriello. Quanto alle liste collegate ai citati candidati sindaci, mentre la coalizione formata a sostegno del sig. Malinconico riceveva voti, ossia pari al 45,45% dei voti validi per il candidato Sindaco (parametro di riferimento per l attribuzione del c.d. premio di maggioranza), la coalizione collegata al Sig. Borriello otteneva voti, ossia pari al 49,85% dei voti validi per il candidato Sindaco (parametro di riferimento per l attribuzione del c.d. premio di maggioranza). Tuttavia, sia la candidatura alla carica di Sindaco del sig. Malinconico sia le liste ad esso collegate sono state illegittimamente ammesse e, di conseguenza, il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco nonché tutti gli atti ad esso presupposti e connessi sono illegittimi per le seguenti motivazioni in DIRITTO 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 32 E SS. DEL D.P.R N. 570 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 267/2000. La candidatura alla carica di Sindaco del sig. Gennaro Malinconico e le liste ad esso collegate sono state illegittimamente ammesse in quanto la scelta del candidato Sindaco sig. Malinconico e la conseguente trascrizione della candidatura sui moduli di presentazione delle stesse liste è avvenuta in un momento successivo alla sottoscrizione da parte dei c.d. elettori presentatori. Tale anomalia si è certamente verificata per la lista n. 4 Torre Libera, per la lista n. 6 Italia Dei Valori e per la lista n. 9 Insieme per la Città.

4 In particolare: - per la lista n. 4 Torre Libera, a fronte della sottoscrizione della lista da parte dei cittadini elettori avvenuta in data , la scelta del candidato Sindaco e la conseguente trascrizione della candidatura sulla lista si è avuta solo in data ; - per la lista n. 6 Italia Dei Valori, a fronte della sottoscrizione della lista da parte dei cittadini elettori avvenuta in data , la scelta del candidato Sindaco e la conseguente trascrizione della candidatura sulla lista si è avuta solo in data ; - per la lista n. 9 Insieme per la Città, a fronte della sottoscrizione della lista da parte dei cittadini elettori avvenuta in data , la scelta del candidato Sindaco e la conseguente trascrizione della candidatura sulla lista si è avuta solo in data Tale circostanza risulta provata da alcuni articoli pubblicati su quotidiani locali in cui viene espressamente riportata la notizia secondo cui la scelta da parte delle liste sopra citate di indicare il sig. Malinconico quale candidato Sindaco è avvenuta solo nelle ultime ore utili per la presentazione delle liste, ed in particolare nella notte tra il 01 e 02 aprile Di conseguenza, l indicazione di tale candidatura non poteva essere presente materialmente sulle liste nn. 4, 6 e 9 nei giorni del , e , date in cui gli elettori sottoscrittori hanno apposto la propria firma sugli appositi moduli di presentazione delle liste. Orbene, tale circostanza (in relazione alla quale questa difesa si riserva di fornire ulteriori prove nel corso del giudizio), assume efficacia invalidante dei provvedimenti di ammissione delle citate liste. Infatti, il D.P.R n. 570, benché non prescriva l utilizzo di particolari formule, fissa i requisiti sostanziali imprescindibili ai fini della regolarità della presentazione delle candidature. Tra i contenuti aventi carattere necessario figurano, ai sensi dell art. 32 del D.P.R. citato, quali elementi indispensabili, le indicazioni del contrassegno di lista nonché di nome, cognome, luogo e data nascita sia dei candidati al Consiglio Comunale sia del candidato alla carica di Sindaco. In sostanza, l intenzione del Legislatore nell imporre tali basilari adempimenti è quella di garantire, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa, che gli elettori sottoscrittori, tramite l apposizione della firma sulla lista da presentare, scelgano o, in ogni

5 caso, avallino la scelta delle persone che vorrebbero fossero elette sia al Consiglio Comunale che alla carica di Sindaco. In tal senso, si pone la stessa giurisprudenza secondo cui: è illegittima la presentazione di una lista di candidati ad elezioni amministrative se i fogli recanti le firme dei presentatori non rechino il contrassegno di lista (nella fattispecie vi è soltanto una descrizione dello stesso e non la riproduzione in forma grafica) e l'elenco nominativo dei candidati stessi, né presentino il timbro trasversale, che sia idoneo a farli considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riporta detti contrassegno ed elenco, in quanto una sottoscrizione, che non avvenga su fogli privi di questi ultimi dati, non è valida, mancando la riferibilità dei moduli sottoscritti dai presentatori alla lista da presentare; tali adempimenti formali hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni dí volontà espresse dagli elettori sottoscrittori (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 20 maggio 2008, n. 939) (cfr. T.A.R. Piemonte - Torino Sez. II, Sent., , n. 435). In virtù di quanto innanzi esposto, è evidente, nel caso di specie, che l inserimento, sui moduli di presentazione delle liste, del nome del candidato Sindaco in un momento successivo alla sottoscrizione da parte degli elettori presentatori delle stesse liste, comporta una irrimediabile ed insanabile violazione della norma di cui all art. 32 del D.P.R. 570/1960, la cui ratio risiede nell assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l atto di presentazione sottoscritto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent 575 del ). Ne deriva, pertanto, la illegittimità dell ammissione delle liste: n. 4 Torre Libera, n. 6 Italia Dei Valori e n. 9 Insieme per la Città. **** ***** **** L eliminazione della cifra elettorale ottenuta dalle liste illegittimamente ammesse comporta un duplice ordine di conseguenze. Sotto il profilo dell elezione al Consiglio Comunale vengono meno tutti i voti ottenuti dalle liste e, conseguentemente, tutti i seggi alle stesse assegnati nel consesso civico. Per quanto concerne la posizione del candidato Sindaco collegato alle liste in questione, quand anche si dovesse ritenere che restino salvi i voti di preferenza espressamente accordata dagli elettori al Sindaco contestualmente al voto di lista, certamente vengono meno i voti ottenuti automaticamente dallo stesso candidato Sindaco, ossia in assenza di

6 preferenza espressamente accordatagli e quale effetto automatico derivante dal mero voto dato alla lista. Per tale motivo si chiede che venga disposta, in seguito all eliminazione della cifra elettorale ottenuta dalle liste illegittimamente ammesse, la correzione del risultato elettorale, sia ai fini dell assegnazione dei seggi del Consiglio Comunale, sia ai fini dell elezione del Sindaco e dell assegnazione del premio di maggioranza ex art. 73, comma 10, del Testo Unico degli Enti Locali (premio che, secondo recente giurisprudenza, va rapportato ai voti ottenuti dal candidato Sindaco vincente e non a quelli di lista - cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 802/2012). 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 32 E SS. DEL D.P.R N. 570 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS n. 267/2000. La candidatura alla carica di Sindaco del sig. Gennaro Malinconico e le liste ad esso collegate sono state illegittimamente ammesse anche sotto un ulteriore profilo. Infatti, l accettazione della candidatura alla carica di Sindaco allegata alla presentazione delle liste n. 3 Partito Democratico, n. 5 Sinistra Ecologia e Libertà, n. 6 Italia Dei Valori, n. 9 Insieme per la Città manca della dichiarazione del candidato di non essere in alcuna della condizioni previste dall art. 58 del D.Lgs. 267/2000 nonché di non aver accettato analoga candidatura in altro Comune. Tale dichiarazione, prescritta dall art. 32, comma 9, punto 2) del D.P.R. 570/1960, rappresenta un elemento imprescindibile ai fini della legittima presentazione della candidatura e, di conseguenza, la mancanza dello stesso assurge al rango di irregolarità insanabile. Infatti, l inserimento da parte del candidato della espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 costituisce adempimento inquadrabile nella categoria giuridica delle cc.dd. forme sostanziali o vincolate, che non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali, a giudizio del legislatore, ad assicurare la certezza in ordine all'assenza delle cause ostative alla candidatura, imprescindibile per garantire la corretta e tempestiva ammissione degli aspiranti alla competizione elettorale. La candidatura incompleta sotto tale profilo è nulla in quanto affetta da vizio insanabile, come si desume con chiarezza dallo stesso art. 33, comma 1, lett. c) del D.P.R. 570/1960. Né a tale inadempimento è possibile sopperire attraverso una integrazione documentale ex post in quanto la previsione di cui all art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 570/1960, che consente alla Commissione di ammettere nuovi documenti, non è invocabile in

7 relazione alla documentazione prevista a pena di nullità, come nel caso della dichiarazione in parola (cfr. in analoga fattispecie, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent., , n. 1530). Orbene, nel caso di specie, la mancanza della dichiarazione ex art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, comporta l insanabile nullità degli atti di accettazione della candidatura a Sindaco da parte del sig. Malinconico contenuti nella documentazione utile alla presentazione delle liste n. 3 Partito Democratico, n. 5 Sinistra Ecologia e Libertà, n. 6 Italia Dei Valori, n. 9 Insieme per la Città. Ne deriva l illegittimità dell ammissione delle stesse liste per il venir meno di un elemento essenziale, in quanto ciascuna lista deve obbligatoriamente recare, ex art del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 del D.P.R. n. 570/1960, la valida indicazione di un candidato Sindaco ad essa collegato e la accettazione della relativa candidatura da parte dell interessato. **** ***** **** L eliminazione della cifra elettorale ottenuta dalle liste illegittimamente ammesse (ossia le liste n. 3 Partito Democratico, n. 5 Sinistra Ecologia e Libertà, n. 6 Italia Dei Valori, n. 9 Insieme per la Città) comporta rilevanti conseguenze in ordine al risultato elettorale delle elezioni tenutesi nei giorni 06 e 07 maggio Infatti, vengono meno tutti i voti ottenuti dalle liste sopracitate valevoli sia per il Consiglio Comunale sia per l elezione alla carica di Sindaco. Per tale motivo si chiede che venga disposta, in seguito all eliminazione della cifra elettorale ottenuta dalle liste illegittimamente ammesse, la correzione del risultato elettorale sia ai fini dell assegnazione dei seggi del Consiglio Comunale, sia ai fini dell elezione del Sindaco e dell assegnazione del premio di maggioranza ex art. 73, comma 10, del Testo Unico degli Enti Locali (premio che, secondo recente giurisprudenza, va rapportato ai voti ottenuti dal candidato Sindaco vincente e non a quelli di lista - cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 802/2012). ISTANZA ISTRUTTORIA Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale ordini alle Amministrazioni resistenti il deposito di tutta la documentazione inerente la presentazione delle liste n. 4 Torre Libera, n. 6 Italia Dei Valori e n. 9 Insieme per la Città, comprensiva dell elenco dei c.d. elettori sottoscrittori al fine di dimostrare la fondatezza del primo motivo di ricorso. CONCLUSIONI

8 Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo annullare gli atti impugnati e disporre la correzione del risultato elettorale ovvero invalidare l intero procedimento elettorale. Ai sensi e per gli effetti dell art.10, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell art. 127 del Codice del Processo Amministrativo si dichiara che il presente processo è esente dal contributo unificato trattandosi di contenzioso elettorale. Avv. Michele Costagliola AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI. Il sottoscritto Avv. Michele Costagliola, in qualità di difensore dei sigg.ri Giuseppe Manzo, Nunzio Caldarola, Ciro Nocerino e Maurizio Romito, chiede fissarsi in via di urgenza l udienza di discussione del suesteso ricorso. Avv. Michele Costagliola

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