linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE CONSULENTI DEL LAVORO

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1 linea MPESE e PFESS Condizioni di ssicurazione.c. PFESSE CSULE DEL L

2 ndice ota nformativa (egolamento SP 35/2010) pag. 3 Glossario pag. 13 pag. 1 D C E orme che regolano l ssicurazione della esponsabilità Civile dei Consulenti del Lavoro pag. 15 Condizioni particolari (specifiche) pag. 17 Condizioni ggiuntive pag. 18 C PFESSE CSULE DEL L

3 pag. 2 B E L L D S E S.C. Professione - CSULE DEL L abella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo Garanzia / ttivita / potesi interessata egolazione del Premio Mancata comunicazione dei dati utte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni ggiuntive iferimento (art.) 4 23 Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) in frontespizio di polizza Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) Condizioni Generali di ssicurazione (sempre operanti) orme che disciplinano l attivita assicurata (sempre operanti) Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro ,00 decorso il 30 giorno. in frontespizio di polizza Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione).c.. E elativa del 6% euro per sinistro. C. Conduzione dello studio E in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro per sinistro utela privacy G in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro Perdita di documenti in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro Multe e ammende J in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza 35% del massimale rasmissione telematica L in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza 35% del massimale Condizioni ggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza) C PFESSE CSULE DEL L Estensione garanzia a responsabilità per mancato rispetto termini Partecipazione ad organismi di mediazione edazione comunicazioni di cessazione del rapporto isto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria % con il minimo di euro 2500 in frontespizio di polizza 10% con il minimo di euro 1500 in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza 50% del massimale 35% del massimale con limite max. di 250 mila euro 35% del massimale euro

4 ota nformativa (egolamento SP 35/2010) La presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall SP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell SP (ora SS). nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. FMZ SULL MPES D SSCUZ 1) nformazioni Generali ittoria ssicurazioni S.p.. Capogruppo del Gruppo ittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, Milano, ia gnazio Gardella nr. 2 elefono Fax Sito web: Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (nr. verde ) mpresa autorizzata all esercizio delle ssicurazioni a norma dell art. 65.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d iscrizione del egistro mprese di Milano E.. n scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n Capogruppo del gruppo ittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei gruppi ssicurativi n pag. 3 F M 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di ittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 353, milioni di euro di cui 67, milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285, milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. FMZ SUL C l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata, telex o telefax da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall articolo 12 escindibilità annuale. C PFESSE CSULE DEL L

5 pag. 4 F M 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni l Contratto qui descritto consiste in un ssicurazione a tutela dell ssicurato per i danni (o perdite) patrimoniali cagionati a terze persone, derivanti da un fatto rientrante nell attività assicurata, per il quale l ssicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge. Per la definizione di danno o perdita patrimoniale si rimanda alla voce perdite patrimoniali riportata nelle Glossario. L assicurazione è estesa anche a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell ssicurato per danni materiali cagionati a terze persone in conseguenza della conduzione dei locali adibiti a studio e delle relative attrezzature. E altresì estesa a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell ssicurato quale datore di lavoro per gli infortuni subiti dai suoi dipendenti mentre prestano la loro opera nell ambito dell attività assicurata. Si rimanda per il dettaglio agli articoli 22 ggetto dell assicurazione ed alla Condizione Particolare E Conduzione dello studio ed C verso i dipendenti. La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all ssicurato in corso di polizza conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente alla data di stipula della polizza o, dove pattuita, alla data di retroattività: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all articolo 19 nizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza. Fa eccezione l estensione prevista dalla Condizione ggiuntiva 5 che vale per le richieste di risarcimento presentate fino a 5 anni dopo la cessazione della polizza purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza del contratto. C PFESSE CSULE DEL L Le Condizioni di assicurazione sono contenute in due fascicoli complementari: il fascicolo C Professione, che contiene le disposizioni contrattuali comuni a tutte le attività professionali, ed il fascicolo C Professione Consulenti del lavoro, che contiene le disposizioni contrattuali specifiche per l attività assicurata. Sono costituite da: - Glossario: sempre operanti; sono riportate tutte nel fascicolo C professione ; - Condizioni generali : sempre operanti. relativi articoli, numerati da 1 a 24, sono riportati: dall 1 al 21 nel fascicolo C professione, dal 22 al 24 nel fascicolo C Professione Consulenti del lavoro ; - Condizioni particolari : anche queste sempre operanti. ubricate con lettere da a L, sono riportate: da ad F nel fascicolo C Professione, da G nel L nel fascicolo C Professione Consulenti del lavoro ; - Condizioni aggiuntive : per essere operanti devono essere espressamente richiamate in polizza. umerate da 1 a 7, sono riportate tutte nel fascicolo C Professione Consulenti del lavoro. vvertenza l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione nonché condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 13 esponsabilità in solido, 20 Persone non considerate nel novero dei

6 terzi, 21 ischi esclusi dall assicurazione, 24 Esclusioni. Si segnala inoltre l esclusione per l attività svolta quale dipendente: si rimanda per il dettaglio all articolo 22 ggetto dell ssicurazione. Esclusioni e limitazioni specifiche sono previste e riportate in grassetto nelle Condizioni particolari, B, E,, nonché nelle Condizioni aggiuntive 1, 2, 3, 4, a cui si rimanda per i dettagli. Una particolare ipotesi di possibile riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui il premio sia convenuto non in cifra fissa ma in un importo variabile a seconda di determinati dati (fatturato, introiti, retribuzioni, etc.) cosiddetto premio a regolazione - e l ssicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi: si rimanda per il dettaglio all art. 4 delle Condizioni generali. Si segnala, in tema di premio variabile, quanto previsto dalle Condizioni aggiuntive 6 e 7 nel caso di Società elaborazione dati interna e Studio associato. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda agli articoli 3 e 4.4 delle Condizioni generali ed alle previsioni dell articolo 1901 del Codice Civile. Sono anche previsti casi di cessazione dell assicurazione : si rimanda per i dettagli all articolo 6 delle Condizioni generali ggravamento del rischio ed all articolo 1898 del Codice civile ivi richiamato, nonché all articolo 10 Casi di cessazione dell assicurazione. l contratto prevede la presenza di scoperti, franchigie e massimali. pag. 5 F M vvertenza l Massimale è l importo, contrattualmente stabilito e riportato in polizza, che costituisce il limite entro il quale l mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell ssicurato in caso di sinistro che rientri nell ambito di operatività della polizza stessa. Si rammenta che per i danni o perdite patrimoniali il Massimale rappresenta il limite di esposizione dell mpresa per anno assicurativo. Si rimanda alla voce Massimale nella Sezione Glossario. l massimale rappresenta la massima esposizione anche nel caso di più professionisti assicurati: si rimanda per i dettagli alla Condizione aggiuntiva 7. La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui il limite entro il quale l mpresa risponde viene ridotto rispetto al massimale pattuito. Sottolimiti sono previsti dalle Condizioni particolari E, G,, J, L nonché dalle Condizioni aggiuntive 2, 3, 4 e 5: rimandiamo per i dettagli alle predette clausole. sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell ambito del massimale stesso. nche i sottolimiti rappresentano il limite di esposizione dell mpresa per anno assicurativo; fa eccezione il sottolimite previsto dalla Condizione aggiuntiva E. n accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. C PFESSE CSULE DEL L

7 pag. 6 F M Esempio: ) Massimale/Sottolimite per sinistro Modo di operare Massimale assicurato : euro. ichiesta di risarcimento per danno valutato in euro. L mpresa corrisponde euro, pari al massimale; la differenza resta a carico dell ssicurato. Ulteriore richiesta di risarcimento nel medesimo anno assicurativo per danno valutato in euro: l mpresa risarcisce integralmente il danno. B) Massimale/Sottolimite per anno assicurativo Modo di operare Massimale assicurato : euro. ichiesta di risarcimento per danno valutato in euro. L mpresa risarcisce integralmente il danno. Ulteriore richiesta di risarcimento nel medesimo anno assicurativo per danno valutato in euro: l mpresa corrisponde euro, pari alla differenza tra il massimale per anno assicurativo e l importo già liquidato; la differenza resta a carico dell ssicurato. Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell ssicurato. el caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all ssicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. La polizza prevede l applicazione di scoperti o franchigie per tutte le garanzie prestate; si rimanda per il dettaglio all articolo 23 Scoperto obbligatorio. Una franchigia aggiuntiva è prevista in caso di inadempimento da parte dell ssicurato agli obblighi in tema di comunicazione dei dati necessari per la determinazione in via definitiva del premio: si rimanda per il dettaglio all articolo 4 egolazione del premio. n tema di esponsabilità civile verso i prestatori di lavoro, è prevista in polizza una particolare franchigia che, a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità: si rimanda per il dettaglio alla Condizione particolare E. C PFESSE CSULE DEL L Esempio: Franchigia ) Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 200,00 ndennizzo = 200,00 50,00 = 150,00 Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 40,00 ndennizzo = 0,00, in quanto l importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% 0,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 20,00 = 180,00

8 B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno, con il minimo di 30,00 mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% 0,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 30,00 = 170,00 Se l ammontare del danno è inferiore alla franchigia oppure all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.. Franchigia C nfortunio sul lavoro di una dipendente dell ssicurato che riporta una invalidità permanente. ) nvalidità permanente valutata nella percentuale del 7% secondo le tabelle nail. L nail esperisce rivalsa per l importo di euro (comprensivo di quanto corrisposto per il periodo di malattia e di quanto liquidato per invalidità permanente); la lavoratrice avanza richiesta di risarcimento per euro, pari al cosiddetto danno differenziale (voci di danno non coperte dalle prestazioni dell stituto). L mpresa provvede a definire sia la richiesta dell nail che quella della lavoratrice. B) nvalidità permanente valutata nella percentuale del 4% secondo le tabelle nail. L nail esperisce rivalsa per l importo di euro (per il periodo di malattia; non liquida nulla per l invalidità permanente); la lavoratrice avanza richiesta di risarcimento per euro pari al cosiddetto danno differenziale (voci di danno non coperte dalle prestazioni dell stituto) Dato che l invalidità è inferiore alla franchigia del 6% stabilita in polizza, l mpresa provvede a definire solo la richiesta dell nail; alla richiesta della lavoratrice deve provvedere in proprio l ssicurato. pag. 7 F M 4) Dichiarazioni dell ssicurato in ordine alle circostanze del rischio vvertenza L ssicurato/contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l mpresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell mpresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5) ggravamento e diminuzione del rischio L ssicurato/contraente deve dare comunicazione scritta all mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. n particolare, in caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l mpresa, a seguito della comunicazione dell ssicurato/contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio. n caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche C PFESSE CSULE DEL L

9 pag. 8 F M della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, l mpresa a seguito della comunicazione dell ssicurato/contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso all mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, l mpresa può: - non pagare l indennizzo, qualora l aggravamento del rischio, ove esistente e noto al momento della stipula, avrebbe indotto la stessa a rifiutare la copertura; - ridurre l indennizzo secondo il rapporto tra il premio pagato e il maggior premio che sarebbe stato richiesto, qualora l aggravamento del rischio, ove esistente e noto al momento della stipula, avrebbe comportato solo il pagamento di un premio maggiore. imandiamo agli articoli 6 ggravamento del rischio e 7 Diminuzione del rischio delle Condizioni generali ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio. ESEMP di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l attività prevista e dichiarata in polizza dall ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all attività principale assicurata. 6) Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. vvertenza. L mpresa si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% C PFESSE CSULE DEL L l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di ittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto. E possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

10 vvertenza. L mpresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7) ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti dell ssicurato/contraente fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. 8) Diritto di recesso vvertenza l presente contratto prevede il diritto di recesso sia a favore dell ssicurato/contraente sia a favore dell mpresa. L mpresa può recedere dal contratto, oltre che, come visto, per aggravamento del rischio, anche in seguito a sinistro: per i dettagli si rimanda all articolo 9 Disdetta in caso di sinistro. pag. 9 F M el caso di contratto poliennale sia il Contraente che l mpresa hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni: per i dettagli si rimanda all articolo 12 escindibilità annuale. 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'ssicurato o ha promosso contro di questo l'azione. L ssicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell ssicurato da parte dell mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all indennizzo : - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all mpresa degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza; - n caso di omesso avviso all mpresa dell esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - n caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso in caso di mancato rispetto del termine previsto in polizza o fissato dalla legge per l esercizio del diritto. 10) Legge pplicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. C PFESSE CSULE DEL L

11 pag. 10 F M 11) egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del Contraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione/Deduzione Fiscale l premio del presente contratto può essere portato in deduzione dalla imposta sul reddito del professionista Contraente/ssicurato. C. FMZ SULLE PCEDUE LQUDE, ECLM E CESE ELE L C 12) Sinistri - Liquidazione dell indennizzo vvertenza n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall articolo 8 bblighi dell ssicurato/contraente in caso di sinistro. 13) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l utorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla ittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, ia gnazio Gardella, n Milano ( servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it fax ). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all SS - ia del Quirinale n oma. C PFESSE CSULE DEL L Devono essere presentati direttamente all SS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n Codice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l attivazione della procedura F-E. n particolare i reclami indirizzati all SS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela;

12 - copia del reclamo già presentato direttamente all mpresa corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell SS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all mpresa: in caso di ricezione l SS provvederà ad inoltrarli all impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l utorità Giudiziaria: l SS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del esto unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CSB via G.B.Martini oma; d) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla CP - via in rcione oma. pag. 11 F M n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l SS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. 14) rbitrato vvertenza l presente contratto prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. Per i dettagli relativi alle modalità, ai termini ed alle spese si rimanda alla Condizione particolare D. E sempre possibile in ogni caso rivolgersi all utorità giudiziaria. 15) Mediazione obbligatoria Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 17 Foro competente e mediazione obbligatoria delle Condizioni Generali di assicurazione. vvertenza Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde ; l inviare una all indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. C PFESSE CSULE DEL L

13 pag. 12 F M Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito ittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. L mministratore Delegato oberto Guarena E SE n ottemperanza al Provvedimento SS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa è disponibile la nuova E SE che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita ); - un indirizzo valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde C PFESSE CSULE DEL L

14 Glossario pag. 13 i sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ssicurazione l contratto di assicurazione. G L S S Contraente l soggetto che stipula l assicurazione. Cose Gli oggetti materiali (documenti, denaro, titoli al portatore) e gli animali. Franchigia n caso di danno indennizzabile, l importo che rimane ad esclusivo carico dell ssicurato. mpresa La SSCUZ S.p.. ndennizzo/isarcimento La somma dovuta dalla mpresa in caso di sinistro. Massimale L importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall mpresa; in caso di polizza in Coassicurazione diretta, l importo massimo erogabile dall insieme di tutte le Coassicuratrici. Per i danni da morte, lesioni corporali e danneggiamento a cose, il massimale si intende riferito al singolo sinistro, qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati. Per i danni patrimoniali, il massimale si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero dei sinistri relativi a detto periodo; ai fini dell individuazione del periodo annuo interessato, si considera, per ogni sinistro, la prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/ssicurato. Qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati, il massimale o sottolimite applicabile resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza. C PFESSE CSULE DEL L

15 pag. 14 G L S S Polizza l documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all mpresa. Privacy l complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati. Sottolimite L importo massimo erogabile dall mpresa, o dall insieme di tutte le coassicuratrici, inferiore al massimale ed espresso in importo determinato o in percentuale del massimale stesso, eventualmente previsto dalle Condizioni Particolari o dalle Condizioni ggiuntive. sottolimiti operano nell ambito del massimale risultante dal frontespizio di polizza e non si aggiungono ad esso. Perdite patrimoniali l pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni corporali o di danneggiamento a cose. Sinistro l fatto od atto posto in essere nell esercizio della attività professionale dedotta in polizza che abbia cagionato a terzi morte, lesioni personali, danni a cose o perdite patrimoniali e/o la relativa richiesta di risarcimento ricevuta dall ssicurato. Scoperto n caso di danno indennizzabile, la percentuale di danno che rimane ad esclusivo carico dell ssicurato. C PFESSE CSULE DEL L

16 orme che regolano l ssicurazione della esponsabilità Civile dei Consulenti del Lavoro rt ggetto dell assicurazione L mpresa si obbliga a tenere indenne l ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano. L assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale mentre eseguono l attività per conto dell ssicurato. Si intende esclusa l attività svolta nell ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente. La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza salvo i minori sottolimiti ove previsti. l massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario. rt Scoperto obbligatorio La liquidazione del danno dovuta in forza alla presente assicurazione, avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto e/o franchigia indicati in polizza. Detto scoperto sarà operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari ed ggiuntive, salvo che nelle stesse non sia diversamente stabilito. pag. 15 C D Z G E E L rt Esclusioni d integrazione delle esclusioni previste all art ME CMU CHE EGL LE PFESSL - l assicurazione non vale inoltre: a) per inadempimento, parziale o totale, di obbligazioni di risultato, tranne i casi in cui l obbligo di risultato derivi all ssicurato dalla legge stessa: b) per il mancato raggiungimento, parziale o totale, di risultati o obiettivi promessi dall ssicurato ai Clienti, salvi i casi in cui la responsabilità sarebbe stata imputabile all ssicurato indipendentemente dalla promessa di raggiungimento del risultato o dell obiettivo; c) per consulenze o pareri di carattere non tecnico-professionale; d) per il mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione, anche se il mancato rispetto derivi da erronea individuazione dell atto da predisporre o dell organo amministrativo o giurisdizionale competente; e) per responsabilità derivante da omessa, erronea, incompleta o insufficiente predisposizione o redazione di comunicazioni di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro; f) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008; g) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti; C PFESSE CSULE DEL L

17 pag. 16 C D Z h) per l attività di Sindaco in Società o Enti non pubblici e evisore dei conti; i) per l attività svolta nell ambito dei Centri utorizzati di ssistenza Fiscale (C..F.), istituiti con Legge n. 413 del 30 dicembre 1992; j) per l apposizione del cosiddetto visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria; k) per l amministrazione di patrimoni di persone fisiche o giuridiche; l) per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale nonché per le multe ed ammende inflitte ai clienti, salvo quanto previsto dalla condizione particolare L m) per l attività di Mediatore svolta ai sensi del D.M.180 del e successive modifiche ed integrazioni. G E E L C PFESSE CSULE DEL L

18 Condizioni Particolari (sempre operanti) G. utela della privacy deroga di quanto previsto all rticolo 21 lett. i) delle ome di polizza, l assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l ssicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. H. evisione economico-finanziaria parziale deroga di quanto previsto dall articolo 24 lett. h) l ssicurazione vale anche per l espletamento di funzione di evisore dei conti in Comuni svolta nei termini dell art. 57 della Legge 142 dell 8 giugno Perdita di documenti L ssicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all articolo 21 lett. j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto od incendio. i fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall ssicurato e dall mpresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. pag. 17 C D Z P C L J. Multe e ammende L assicurazione vale anche, per le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell ssicurato per errori involontariamente commessi dall ssicurato stesso o da suo dipendente. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. K. Società di elaborazioni dati L assicurazione opera altresì per la responsabilità civile derivante all ssicurato per errore commesso da Società di elaborazioni dati della quale l ssicurato si sia avvalso nell esercizio della propria professione. L. rasmissione telematica della dichiarazione dei redditi L assicurazione è estesa alle sanzioni amministrative inflitte ai clienti dell ssicurato conseguenti a: mancata o tardiva presentazione della dichiarazione; indicazione nella dichiarazione di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. C PFESSE CSULE DEL L

19 pag. 18 C D Z G G U E Condizioni ggiuntive (alide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza) 1. ncarichi giudiziali L ssicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività di natura di carattere pubblico o giudiziario relativi ad incarichi della utorità giudiziaria, purché inerenti l attività professionale assicurata, comprese le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; 2. Estensione garanzia a responsabilità per mancato rispetto termini deroga di quanto previsto dalla lettera d) dell articolo 24, la garanzia comprende la responsabilità derivante all ssicurato per mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione. La presente estensione è prestata, nell ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del 50% del massimale stesso per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo, ed opera con scoperto del 15% con il minimo di euro 2500 per sinistro. 3. Partecipazione ad organismi di mediazione parziale deroga di quanto previsto dall articolo 24 lettera m), l assicurazione vale anche per l attività di Mediatore relativa a questioni attinenti a materie rientranti nell ambito di competenza della professione di Consulente del Lavoro, svolta ai sensi del decreto 180 del in relazione all azione di rivalsa azionata dall rganismo di Conciliazione, per quanto da tale rganismo pagato al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali imputabili ad errore dell ssicurato. La presente estensione è prestata, nell ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza del 35% del massimale stesso e comunque non oltre euro 250mila per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. La presente estensione non è operante per mancato o intempestivo svolgimento dell incarico. C PFESSE CSULE DEL L 4. Estensione garanzia alla responsabilità per redazione delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro deroga di quanto stabilito dalla lettera e) dell articolo 24, la garanzia comprende la responsabilità derivante all ssicurato per omessa, erronea, incompleta o insufficiente predisposizione o redazione di comunicazioni di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro; La presente estensione è prestata, nell ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del 35% del massimale stesso per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo, ed opera con scoperto del 10% con il minimo di euro 1500 per sinistro.

20 5. isto di conformità, sseverazione e Certificazione tributaria parziale deroga di quanto previsto all rticolo 24 lett. j), l assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali derivanti ai Clienti dell ssicurato per errori od omissioni imputabili all ssicurato stesso conseguenti alle attività, di: sseverazione; Certificazione tributaria; pposizione visto di conformità ai sensi del D.M. 164/99, D.Lgs. 241/97, D.L. 78/2009 rt. 10 c.7 convertito in L. 102/09. Con riferimento alla presente estensione, il sottolimite previsto dalla Condizione Particolare J si intende elevato ad Euro per ciascun periodo assicurativo annuo. parziale deroga di quanto stabilito dall articolo 19, la presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all ssicurato entro 5 anni dalla cessazione dell efficacia della polizza, purché conseguenti a comportamento colposo posto in essere durante il periodo di vigenza del contratto. L mpresa, in caso di sinistro indennizzabile, liquiderà l importo dovuto direttamente al erzo danneggiato senza l applicazione di detrazioni a titolo di franchigia o scoperto, fermo il diritto della stessa di recuperare dal Contraente e/o dall ssicurato l importo contrattualmente stabilito a tale titolo. 6. Società elaborazione dati interna Premesso che per l elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l ssicurato ha costituito apposita Società dallo stesso controllata, si conviene che si intende assicurata anche la predetta Società. i fini della regolazione del premio di cui all rt. 4 delle orme generali, l ssicurato è tenuto a comunicare anche l ammontare del fatturato (al netto della sola ) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio dalla predetta Società, al quale verrà applicato il tasso di polizza per l attività professionale. pag. 19 C D Z G G U E 7. Studio ssociato Garanzia estesa parziale deroga di quanto stabilito dall art. 13 delle orme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell ambito dello studio. Pertanto, ai fini e per gli effetti dell art. 4 delle orme che regolano l assicurazione in generale, gli ssicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall attività svolta in forma individuale. l massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell mpresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza. C PFESSE CSULE DEL L

21 pag. 20 ote E C PFESSE CSULE DEL L

22 SSCUZ S.P..- CP. SC. EU ES. - P., C.F. E EG. MPESE D ML SEDE E DEZE: L ML GZ GDELL, 2 SC LL LB MPESE D SSCUZE E SSCUZE SEZE CPGUPP DEL GUPP SSCUZ SC LL LB DE GUPP SSCU. 008 Mod. PB C. PFESSE - CSULE DEL L

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