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1 NUMERO GARA: CIG: B5 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL USO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL CALCIO DI INA CASA L anno duemiladodici (2012) addì ( ) del mese di nella residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge TRA a) IL COMUNE DI RIMINI, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, c.f , in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il dott. Mattia Maracci nella sua qualità di responsabile della U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, giusto provvedimento del Direttore della Direzione Cultura e Turismo dott. Federico Placucci prot. n del 28/10/2009, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n 920 del 11/07/2012, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, concedente, E b) S.S.D. Delfini Rimini a R.L. con sede in Rimini, via M. Capelli, 30, codice fiscale/partita i.v.a , in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il signor Malavasi Marco domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, premesso: 1) che, in virtù di apposita concessione demaniale stipulata con il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna in data 06/09/2002, con validità fino al 05/09/2021, il concedente è concessionario, fino al 05/09/2021, dell area su cui insiste l impianto sportivo denominato Impianto sportivo comunale per il calcio di INA CASA, sito in Rimini, via Argelli, delimitato con colore rosa nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, attualmente costituito dai seguenti beni: 1.a) n.1 fabbricato ad uso spogliatoi, servizi igienici, docce e ufficio, identificato con colore verde chiaro nella planimetria sopra indicata (dotato degli arredi e delle attrezzature indicati nell elenco allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B), con i relativi impianti tecnologici (elettrico, idraulico, ecc.) e con le relative aree scoperte - verdi e non - di pertinenza; 1.b) n.1 campo da calcio ad 11 giocatori, di dimensioni di 100 X 62 mt. circa, in erba naturale, scoperto, dotato di impianto di illuminazione, identificato con colore giallo nella planimetria sopra indicata (nel prosieguo del presente atto denominato principale ); 1.c) n.1 campo da calcio ad 11 giocatori, di dimensioni di 90 X 45 mt. circa, in erba naturale, scoperto, dotato di impianto di illuminazione, identificato con colore azzurro nella planimetria sopra indicata (nel prosieguo del presente atto denominato secondario ); 1.d) n.1 campo da calcio a 5 giocatori, di dimensioni di 46 X 31 mt. circa, in erba sintetica, scoperto, dotato di impianto di illuminazione, identificato con colore rosso nella planimetria sopra indicata; Pagina 1 di 31

2 1.e) n.1 tribuna metallica da 50 posti, identificata con colore blu nella planimetria sopra indicata; 2) che con i termini impianto sportivo attuale ed impianto sportivo futuro si intenderanno, nel prosieguo del presente atto, l impianto sportivo suddetto nella consistenza rispettivamente attuale (indicata al precedente punto 1 del presente articolo) e futura (pari a quella attuale, incrementata dai beni indicati ai successivi articoli e 4.2.4); 3) che il concedente intende concedere a terzi la gestione e l uso dell impianto sportivo attuale e futuro sopra indicato; 4) che per la scelta del potenziale è stata adottata una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sulla base di apposito bando di selezione pubblicato in versione integrale all albo pretorio e sul sito internet del concedente dal 15/05/2012 al 14/06/2012; 5) che in data 14/06/2012 è scaduto il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aspiranti concessionari, della domanda di partecipazione alla selezione; 6) che con determinazione dirigenziale n 920 del 11/07/2012 è stato individuato nel il soggetto privato a cui affidare, in concessione, la gestione e l uso dell impianto sportivo in oggetto; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 - PREMESSE 1.1 Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 2.1 Il concedente concede al, che accetta: a) la gestione completa dell impianto sportivo attuale e futuro (in premessa identificato nell ubicazione e nella consistenza attuale e futura), intesa come lo svolgimento dell insieme delle attività [quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l apertura e la chiusura dell impianto, la conduzione di tutti i relativi impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ecc.), l ammissione all impianto dell utenza (secondo le modalità definite nel piano di utilizzo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C), la pulizia e la custodia dell impianto e delle relative attrezzature] necessarie per l utilizzo ed il funzionamento dell impianto sportivo; b) l uso dell impianto sportivo attuale e futuro (in premessa identificato nell ubicazione e nella consistenza attuale e futura) per gli usi e con le modalità previsti dal piano di utilizzo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C. ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE 3.1 La durata della presente convenzione e della relativa concessione è dall 01/09/2012 (data di efficacia) fino al 31/05/2019 (data di naturale scadenza), ovvero fino alla eventuale precedente data di interruzione della disponibilità, da parte del Comune di Rimini, dell area su cui insiste l impianto sportivo suddetto a prescindere dalla causa di interruzione stessa (anticipata revoca o risoluzione della concessione demaniale dell area), fatto salvo da quanto previsto al successivo articolo Il concedente si riserva la facoltà di procedere ad eventuale proroga della stessa per un ulteriore periodo di tempo, qualora tale proroga risultasse necessaria e/o opportuna, in base ad insindacabile valutazione del concedente stesso, per consentire al di completare l ammortamento degli Pagina 2 di 31

3 interventi (diversi da quelli previsti ai successivi articoli e 4.2.4) da esso eventualmente effettuati - previo consenso scritto del concedente - e non ancora interamente ammortizzati alla suddetta scadenza. 3.3 La presente convenzione si risolverà automaticamente, senza che al spetti alcunché ad alcun titolo, il sedicesimo giorno successivo a quello: a) della scadenza annuale delle polizze assicurative previste al successivo articolo 8, in caso di mancato rinnovo annuale delle stesse, per l importo originario aggiornato come previsto dal successivo articolo 11.1, entro il termine massimo di quindici giorni dalle rispettive scadenze annuali; b) della scadenza annuale della fidejussione prevista al successivo articolo 9.2, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, per l importo originario aggiornato come previsto dal successivo articolo 11.1, entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa scadenza; c) di escussione della fidejussione prevista al successivo articolo 9.2, lettera b.2, in caso di mancata ricostituzione della stessa, per l importo originario, entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa escussione. 3.4 La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente dal per qualsiasi motivo, con comunicazione scritta, da formulare con raccomandata a.r. da inviare al concedente con almeno 6 mesi di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione. 3.5 Al momento dell interruzione del presente rapporto, qualunque sia la causa dell interruzione (naturale scadenza, scadenza prorogata o risoluzione anticipata) e nelle more dell individuazione del nuovo soggetto cui affidare la gestione e l uso dell impianto sportivo in oggetto, il sarà comunque tenuto - su richiesta scritta del concedente, da inviare al con almeno 30 giorni di preavviso - alla prosecuzione della gestione affidata con il presente atto, sulla base delle condizioni ivi stabilite, fino al termine massimo del dodicesimo mese successivo a quello di interruzione. ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE 4.1 Con la sottoscrizione del presente atto il prende in consegna l impianto sportivo indicato al precedente punto 1 delle premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo. 4.2 Il ha l obbligo di: custodire con la massima cura l impianto sportivo attuale e futuro, oggetto della presente convenzione, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto concessorio, la piena funzionalità e la fruibilità dell utenza secondo quanto previsto dal piano di utilizzo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C; non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell impianto; realizzare, a propria cura e spese: entro il termine massimo del 30/09/2015, Pagina 3 di 31

4 oppure entro e non oltre la data di efficacia della eventuale risoluzione anticipata (per qualunque motivo - volontaria o sanzionatoria) della presente convenzione, qualora antecedente al 30/09/2015, gli interventi obbligatori di messa a norma, consistenti: a) nell acquisizione e installazione, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla normativa vigente (altezza, tenuta alla spinta, ecc...) del tratto di recinzione necessario ad inglobare la tribuna esistente nell impianto sportivo e a creare un percorso - separato da quello di accesso al campo principale (da parte degli atleti) - che consenta al pubblico di accedere alla tribuna stessa passando dall ingresso dell impianto (come evidenziato con colore verde scuro nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A), comprensive di tutte le opere (a titolo esemplificativo, non esaustivo, murarie, idrauliche, elettriche, ecc.) e le attrezzature necessarie e/o opportune per la relativa ottimale funzionalità; b) nell espletamento di tutte le attività necessarie e/o opportune per rendere la tribuna esistente (identificata al precedente punto 1.e delle premesse) conforme alle norme di legge vigenti e pienamente fruibile (a titolo esemplificativo, non esaustivo, smontaggio e rimontaggio della tribuna metallica esistente, verifica delle caratteristiche dei materiali e delle componenti, sostituzione dell'assito del piano di calpestio, formazione di idonea platea di appoggio e di impianto di messa a terra, acquisizione di tutta la relativa documentazione necessaria e/o opportuna - progetto, collaudi, verifiche, ecc.); c) nell effettuazione di tutti gli interventi (ulteriori rispetto a quelli indicati alle precedenti lettere a e b del presente articolo e al successivo articolo 4.2.4) che risultassero eventualmente necessari e/o opportuni per l ottenimento - per ciascuno dei campi da calcio indicati in premessa, di cui è costituito l impianto sportivo oggetto della presente convenzione - del certificato di omologazione per disputare i campionati della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) della categoria più elevata compatibilmente con le misure di ciascuno di tali campi, a condizione che il relativo costo complessivo (comprensivo dell I.V.A. di legge eventualmente dovuta) non ecceda l importo attuale di.5.000,00 per ognuno di tali campi; d) nell ottenimento - per ciascuno dei campi da calcio indicati in premessa, di cui è costituito l impianto sportivo oggetto della presente convenzione - del certificato di omologazione per disputare i campionati della L.N.D. della categoria più elevata compatibilmente con le misure di ciascuno di tali campi e con il limite di spesa (relativo solamente agli interventi eventualmente necessari e/o opportuni indicati alla precedente lettera c) sopra indicato; realizzare, a propria cura e spese: entro il termine massimo del 30/09/2015, oppure Pagina 4 di 31

5 entro e non oltre la data di efficacia della eventuale risoluzione anticipata (per qualunque motivo - volontaria o sanzionatoria) della presente convenzione, qualora antecedente al 30/09/2015, il seguente intervento aggiuntivo di CONTENIMENTO ENERGETICO: acquisizione ed istallazione, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sul tetto degli spogliatoi esistenti, di un impianto solare, nuovo, per la produzione di acqua calda sanitaria in grado di supportare tutte le docce attualmente ivi presenti, comprensive di tutte le opere (a titolo esemplificativo, non esaustivo, murarie, idrauliche, elettriche, ecc.) e le attrezzature di qualunque tipo necessarie e/o opportune per l'ottimale funzionamento dell'impianto suddetto; acquisire, a propria cura e spese, tutta la documentazione, di qualunque tipo, attestante il regolare e corretto montaggio delle strutture e/o i provvedimenti autorizzatori e/o i collaudi eventualmente richiesti o previsti dalle vigenti normative in materia per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti articoli e 4.2.4; comunicare al concedente, entro 30 giorni dalla data di completamento e comunque entro e non oltre il 30/09/2015, oppure, qualora antecedente, entro e non oltre la data di efficacia della eventuale risoluzione anticipata (per qualunque motivo) della presente convenzione, l avvenuta completa realizzazione di ciascuno degli interventi previsti ai precedenti articoli e 4.2.4, trasmettendo, in allegato, copia di tutta la documentazione, di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, fotografica, fiscale, tecnica, autorizzatoria, ecc.), necessaria e/o opportuna per attestare l effettiva realizzazione degli interventi eseguiti, con chiara e dettagliata indicazione dei relativi tempi e costi di effettuazione; non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all impianto sportivo in oggetto, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti e 4.2.4, senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente; comunicare al concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l elenco dei beni strumentali - diversi da quelli indicati ai precedenti articoli e da esso eventualmente acquistati nel corso della durata della presente convenzione e di cui l impianto sportivo sarà dotato alla data del 31 dicembre precedente; provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell intero impianto sportivo identificato in premessa - nella relativa consistenza attuale e futura - e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui di tempo in tempo sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per manutenzione ordinaria si intenderà l insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere: Pagina 5 di 31

6 l attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l impianto sportivo attuale; l iniziale futuro stato di conservazione e di funzionalità degli ulteriori beni futuri, che, aggiunti a quelli attuali, costituiranno l impianto sportivo futuro. In particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e manutenzione ordinaria programmata indicate nel piano di conduzione tecnica previsto dall articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera D ; provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione straordinaria dell intero impianto sportivo attuale e futuro identificato in premessa, e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui di tempo in tempo sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità e/o la durata degli stessi. Per manutenzione straordinaria si intenderà l insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell immobile, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. Tali interventi potranno essere sollecitati anche dal concedente. Qualora il dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la chiusura parziale o totale dell impianto, lo stesso dovrà concordare con il concedente il periodo di intervento, ove possibile comunicare al concedente, entro i primi 10 giorni di ogni mese, per tutto il periodo di durata della presente convenzione, l elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, e straordinaria effettuati dal medesimo nel corso del mese precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi; provvedere a proprie cura e spese, per tutta la durata della presente convenzione, entro le rispettive scadenze, al rinnovo periodico di tutti i documenti, di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le omologazioni e le certificazioni previste al precedente articolo 4.2.5), che risultassero necessari e/o opportuni per la gestione dell impianto sportivo, nella relativa consistenza attuale e futura; non attivare, presso l impianto sportivo in oggetto, alcun servizio (rivolto agli utenti) a pagamento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, distributore di cibo e/o di bevande, asciugacapelli a gettone, cassette di sicurezza, ecc.), senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente; sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all oggetto della presente concessione, nessuna esclusa, ivi comprese assicurazioni ed utenze (elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.); rispettare: Pagina 6 di 31

7 il piano di utilizzo previsto dall articolo 5, comma 6 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C ; il piano di conduzione tecnica previsto dall articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera D ; ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile; consegnare al concedente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa approvazione, copia (completa di tutti gli eventuali documenti di approvazione e/o allegati e/o a corredo) del proprio bilancio consuntivo di ciascuno degli esercizi (inclusi il primo e l ultimo) in cui si svolgerà la gestione dell impianto, con separata evidenziazione dei risultati (ricavi, costi e relativa differenza) ad essa imputabili; consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all impianto in qualunque momento rientrante nell orario di apertura dello stesso; restituire al concedente o al soggetto da questo individuato, alla data di interruzione del rapporto concessorio, a prescindere dalla causa dell interruzione stessa (naturale scadenza, scadenza prorogata o risoluzione anticipata), l impianto sportivo oggetto della presente convenzione - come identificato al punto 1 delle premesse - nella consistenza corrente al momento dell interruzione, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all uso e senza poter pretendere alcunché a qualunque titolo, fatto salvo il rimborso del valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti effettuati) delle innovazioni - diverse da quelle indicate ai precedenti articoli e e preventivamente autorizzate dal concedente - eventualmente apportate nel corso della durata della presente convenzione, ed identificate dal concedente come innovazioni rilevanti per l impianto sportivo, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCEDENTE 5.1 Il concedente ha l obbligo di verificare, comunicandone l esito per iscritto al entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione prevista al precedente articolo 4.2.6, l avvenuta realizzazione, da parte del stesso, degli interventi indicati ai precedenti articoli e 4.2.4, nel rispetto delle modalità e dei tempi ivi previsti e, in caso di esito integralmente positivo, di svincolare tempestivamente la fideiussione indicata al successivo articolo 9.2, nei modi e nei termini ivi previsti; 5.2 Il concedente ha la facoltà di: effettuare, durante gli orari di apertura dell impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell impianto sportivo, degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al il Pagina 7 di 31

8 compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili; identificare, fra le innovazioni - diverse da quelle indicate ai precedenti articoli e e preventivamente autorizzate dal concedente - eventualmente apportate dal nel corso della durata della presente convenzione, quelle rilevanti per l impianto sportivo e il soggetto che, al termine del rapporto concessorio, acquisirà la proprietà delle stesse, indennizzando il del relativo valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti effettuati). ARTICOLO 6 - ASPETTI ECONOMICI 6.1 Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione il corrisponderà al concedente un canone annuo (riferito all anno solare - dal 1 gennaio al 31 dicembre), ragguagliato al periodo di effettiva durata della convenzione nel corso di ogni anno solare, di ,00 oltre all I.V.A. ai sensi di legge. Il pagherà tale canone in due rate semestrali posticipate di uguale importo, da versare entro i 60 giorni successivi al ricevimento di apposita fattura semestrale posticipata, che il concedente potrà emettere in data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con riferimento al semestre precedente. 6.2 Il dovrà accollarsi tutti i costi inerenti le attività e gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione a qualunque titolo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di quelli attinenti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alle utenze, al personale necessario per l espletamento del servizio, nonché di quelli relativi alle sostituzioni per ferie, malattie e infortuni e a tutte le dotazioni individuali previste dal D.Lgs , n.81) e non potrà pretendere, dal concedente, alcun versamento aggiuntivo, rispetto a quelli previsti al precedente articolo 6.1, a nessun titolo. 6.3 Nel rispetto del piano di utilizzo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C, il avrà il diritto di percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell impianto, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi. 6.4 Il avrà la facoltà di gestire, direttamente e/o indirettamente, la pubblicità cartellonistica all interno dell impianto sportivo oggetto della presente convenzione - stipulando in proprio i relativi contratti ed esonerando da ogni sorta di responsabilità al riguardo il concedente - riscuotendo le entrate derivanti da tale gestione e pagando al concedente, nelle forme e con i mezzi previsti dalle vigenti normative, l imposta sulla pubblicità esposta. 6.5 Le parti danno atto che l esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall articolo 26 del D.Lgs , n.81, in quanto non essendo prevista (nell espletamento del servizio affidato presso l impianto sportivo in oggetto) compresenza del personale del e di quello del concedente, non vi sarà alcun interferenza fra essi. ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA 7.1 Per l intera durata della presente convenzione e comunque fino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal, che sarà responsabile, diretto ed indiretto, sia nei confronti di terzi che Pagina 8 di 31

9 dello stesso concedente, anche della gestione dell impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l uso (integrale o parziale) dell impianto sportivo e l incolumità delle persone che vi accederanno. 7.2 Il, nell espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto all espletamento di tale servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità. 7.3 Il solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell uso dell impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso. 7.4 Il sarà inoltre responsabile di ogni danno che l impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l obbligo, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno, oppure, alternativamente, di ripararlo a proprie cure e spese. ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONI 8.1 Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il consegna al concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta: a) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati (esclusi incendio ed eventi calamitosi), a persone e/o cose, durante il periodo di durata della presente convenzione, compreso il patrimonio del concedente, con massimale pari ad Euro ,00 contratta con.. in data, con durata annuale e con l obbligo - a carico del - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) della presente convenzione, maggiorata di 90 giorni, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale; b) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni connessi ad incendio, in qualunque modo cagionati a persone e/o cose, compreso il patrimonio del concedente, con massimale pari ad Euro ,00 contratta con.. in data, con durata annuale e con l obbligo - a carico del - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) della presente convenzione, maggiorata di 90 giorni, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale. Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del concedente. ARTICOLO 9 - SANZIONI 9.1 In caso di violazione, da parte del, di uno qualunque degli obblighi previsti: Pagina 9 di 31

10 a) dal precedente articolo 4.2.2, il concedente procederà, mediante comunicazione effettuata con notifica o con raccomandata a.r., all immediata risoluzione anticipata della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.5 e, qualora alla data di anticipata risoluzione il non avesse realizzato completamente gli interventi previsti dai precedenti articoli e/o 4.2.4, si applicheranno anche le ulteriori sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dai successivi punti c ed e del presente articolo; b) dal precedente articolo il concedente procederà, mediante comunicazione effettuata con notifica o con raccomandata a.r., alla anticipata risoluzione della convenzione alla data del 31/05/2016 ( sanzione temporale per mancata effettuazione degli interventi obbligatori di messa a norma ), fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.5 e le ulteriori sanzioni stabilite dalla successiva lettera c del presente articolo; c) dal precedente articolo 4.2.3, fatto salvo quanto previsto dalle precedenti lettere a e b del presente articolo e dal successivo articolo 9.3, il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e con le modalità da questo stabilite ( sanzione pecuniaria per mancata effettuazione degli interventi obbligatori di messa a norma ) una somma di denaro, di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi obbligatori di messa a norma non effettuati, ma comunque non superiore a: c.1) ,00 in caso di violazione di quanto previsto dall articolo 4.2.3, lettera a; c.2).5.589,00 in caso di violazione di quanto previsto dall articolo 4.2.3, lettera b; c.3).2.500,00 per ciascuno dei campi da calcio previsti all articolo 4.2.3, lettera d, in caso di violazione di quanto ivi previsto; d) dal precedente articolo , il concedente procederà, mediante comunicazione effettuata con notifica o con raccomandata a.r., alla risoluzione anticipata della convenzione ( sanzione temporale per mancata effettuazione degli interventi aggiuntivi ) alla data risultante dalla sottrazione, dalla scadenza indicata al precedente articolo 3.1, di un numero di anni pari ad uno, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.5 e l ulteriore sanzione stabilita dalla successiva lettera e) del presente articolo; e) dal precedente articolo 4.2.4, fatto salvo quanto previsto dalle precedenti lettere a e d del presente articolo e dal successivo articolo 9.3, il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e con le modalità da questo stabilite ( sanzione pecuniaria per mancata effettuazione dell intervento aggiuntivo ), una somma di denaro, di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto dell intervento aggiuntivo non effettuato, ma comunque non superiore ad.2.795,00; f) dal precedente articolo 4.2.6, il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e con le modalità da questo stabilite ( sanzione pecuniaria per mancata comunicazione degli interventi effettuati ai sensi degli articoli e ), una somma di denaro pari a euro 500,00 per ogni violazione commessa e, in caso di mancata comunicazione Pagina 10 di 31

11 f.1) entro il termine massimo del 30/09/2015, gli interventi previsti ai precedenti articoli e e non comunicati si intenderanno non realizzati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle precedenti lettere b, c, d ed e del presente articolo; f.2) entro la data (antecedente rispetto al 30/09/2015) di efficacia della eventuale risoluzione anticipata (per qualunque motivo) della presente convenzione, gli interventi previsti ai precedenti articoli e e non comunicati si intenderanno non realizzati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle precedenti lettere c ed e del presente articolo; g) dal precedente articolo 4.2.7, il avrà l obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, dietro richiesta del concedente ed entro il termine da questo stabilito, al ripristino dei luoghi nella situazione originaria e, in caso di mancato ripristino entro il termine stabilito, dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di sanzione pecuniaria per mancato ripristino di innovazioni e/o modificazioni non autorizzate, una somma di denaro di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi di ripristino da effettuare, ma comunque non superiore ad euro ,00 e il concedente procederà, mediante comunicazione effettuata con notifica o con raccomandata a.r., alla risoluzione immediata della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.5 e, qualora alla data di anticipata risoluzione il non avesse realizzato completamente gli interventi previsti dai precedenti articoli e/o 4.2.4, si applicheranno anche le ulteriori sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dalle precedenti lettere c ed e del presente articolo; h) dai precedenti articoli e , il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di sanzione pecuniaria per mancata effettuazione delle comunicazioni ivi previste, una somma di denaro di importo pari a.200,00 per ogni violazione riscontrata; i) dai precedenti articoli e , il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, per ogni violazione riscontrata ( sanzione pecuniaria per mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e/o per mancato rinnovo della documentazione prescritta ), una somma di denaro di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi non effettuati, ma comunque non superiore ad euro 5.000,00; j) dai precedente articoli e , il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ( sanzione pecuniaria per mancata effettuazione della manutenzione straordinaria e/o per restituzione dell impianto in stato di efficienza non buono e/o non conforme alle normative vigenti ), una somma di denaro di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi non effettuati, ma comunque non superiore ad euro ,00; k) dal precedente articolo , il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e con le modalità da questo Pagina 11 di 31

12 stabilite ( sanzione pecuniaria per mancata comunicazione dell elenco degli interventi di manutenzione effettuati o della mancata effettuazione di interventi ), una somma di denaro pari ad euro 100,00 per ogni violazione riscontrata; l) dal precedente articolo , il avrà l obbligo, dietro richiesta scritta del concedente ed entro il termine da questo stabilito: di versare al concedente ( sanzione pecuniaria per attivazione di servizi a pagamento non autorizzati ) una somma di denaro pari ad euro 1.000,00 per ogni servizio a pagamento attivato senza preventiva autorizzazione; di cessare i servizi (a pagamento) attivati senza autorizzazione; m) dal precedente articolo , il dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di sanzione pecuniaria per violazione dei piani e/o delle norme ivi previste, una somma di denaro di importo pari ad.200,00 per ogni violazione riscontrata ed entro il medesimo termine dovrà conformarsi a tali piani e/o norme e qualora la stessa violazione fosse reiterata per tre volte nel periodo di durata della presente convenzione, il concedente procederà, mediante comunicazione effettuata con notifica o con raccomandata a.r., all immediata risoluzione anticipata della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.5 e, qualora alla data di anticipata risoluzione il non avesse realizzato completamente gli interventi previsti dai precedenti articoli e/o 4.2.4, si applicheranno anche le ulteriori sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dalle precedenti lettere c ed e del presente articolo; 9.2 il pagamento delle somme relative alle sanzioni pecuniarie previste dal precedente articolo 9.1 è garantito da fidejussione bancaria, escutibile con semplice richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all articolo 1944 del Codice Civile, di importo pari ad euro ,00 rilasciata dalla banca..in data con durata annuale e con l obbligo - a carico del - di rinnovo di anno in anno, fino: a) al 31/03/2016 per euro ,00, anticipatamente svincolabile, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 5.1, nel seguente modo: per euro ,00 in caso di effettivo completamento dell investimento obbligatorio di messa a norma previsto dal precedente articolo 4.2.3, lettera a, prima del termine ultimo ivi previsto; per euro 5.589,00 in caso di effettivo completamento dell investimento obbligatorio di messa a norma previsto dall articolo 4.2.3, lettera b, prima del termine ultimo ivi previsto; per euro 2.500,00, per ciascuno dei campi da calcio di cui è costituito l impianto sportivo in oggetto, in caso di effettivo completamento dell investimento obbligatorio di messa a norma previsto, per ciascuno di tali campi, dal precedente articolo 4.2.3, lettera d, prima del termine ultimo ivi previsto; per euro 2.795,00 in caso di effettivo completamento dell investimento aggiuntivo previsto dal precedente articolo prima del termine ultimo ivi previsto; Pagina 12 di 31

13 b) al termine di durata della presente convenzione, maggiorato di almeno due mesi, per euro ,00, con obbligo - a carico del - di: b.1) proroga della stessa, in caso di eventuale proroga della durata della convenzione stessa, contestualmente alla proroga; b.2) ricostituzione della stessa, per l importo di ,00, nel caso di escussione, anche parziale, ed entro 15 giorni dall escussione; 9.3 in caso di violazione, da parte del concedente, di uno qualunque degli obblighi previsti dal precedente articolo 5.1, il concedente, pur mantenendo la facoltà di verifica (tardiva) dell avvenuta realizzazione degli interventi previsti ai precedenti articoli e 4.2.4, e l obbligo, in caso di esito negativo, di irrogazione delle sanzioni temporali previste alle lettere b e d del precedente articolo 9.1, non potrà irrogare le ulteriori sanzioni pecuniarie previste dalle precedenti lettere c ed e del medesimo articolo 9.1. ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE 10.1 Ogni controversia relativa all interpretazione e all esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI VARIE 11.1 Tutti gli importi monetari indicati nella presente convenzione - ad eccezione di quelli indicati nel tariffario contenuto all articolo C.8, punto n.8 del Piano di utilizzo ad essa allegato - saranno incrementati annualmente, a partire dall 01/01/2013, in misura pari al 2,5% rispetto all anno precedente Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341, comma 2, del codice civile, di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e di approvarle espressamente Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia. ARTICOLO 12 - ALLEGATI 12.1 I seguenti documenti vengono allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale: A) planimetria dell impianto sportivo attuale; B) elenco arredi (di proprietà del concedente) ubicati presso l impianto sportivo comunale per il calcio di Ina Casa; C) piano di utilizzo dell impianto sportivo; D) piano di conduzione tecnica dell impianto sportivo. Il concedente Il Comune di Rimini Il responsabile U.O. Partecipazioni Societarie e Sport dott. Mattia Maracci Pagina 13 di 31

14 ALLEGATO A: PLANIMETRIA DELL IMPIANTO SPORTIVO ATTUALE Pagina 14 di 31

15 ALLEGATO B: ELENCO ARREDI (DI PROPRIETA DEL CONCEDENTE) UBICATI PRESSO L IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL CALCIO DI INA CASA A) attrezzature varie n. 4 porte da calcio ad undici giocatori; n. 2 porte da calcio a cinque giocatori; B) arredi ed attrezzature del fabbricato ad uso spogliatoi, servizi igienici, docce e ufficio n.11 panche; n.1 tavolo; n.4 panche ad isola; n.10 appendiabiti a muro; n.1 defibrillatore con relativa teca. Pagina 15 di 31

16 ALLEGATO C : PIANO DI UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO C.1 - DEFINIZIONI Ai fini del presente piano di utilizzo i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati: 1) uso sportivo: uso dell impianto sportivo per la pratica della disciplina sportiva del calcio; 2) uso sportivo scolastico: uso sportivo dell impianto sportivo esclusivamente da parte delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le attività curriculari previste nel piano formativo di ogni singolo istituto; 3) uso sportivo universitario: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte delle università pubbliche o private, per le attività previste nei relativi ordinamenti; 4) uso sportivo disabili giovani: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone disabili di età inferiore a 18 anni; 5) uso sportivo disabili adulti: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone disabili di età compresa fra 18 anni e 64 anni; 6) uso sportivo disabili anziani: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone disabili di età pari o superiore a 65 anni; 7) uso sportivo giovani: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone di età inferiore a 18 anni; 8) uso sportivo adulti: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone di età compresa fra 18 anni e 64 anni; 9) uso sportivo anziani: uso sportivo dell impianto sportivo prevalentemente da parte di persone di età pari o superiore a 65 anni; 10) uso extra-sportivo: uso dell impianto sportivo per manifestazioni extrasportive, aventi scopi ricreativi e/o culturali e/o sociali e/o benefici; 11) anno sportivo: il periodo temporale compreso fra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell anno solare successivo; 12) anno scolastico: il periodo temporale compreso fra il 1 settembre di ogni anno solare e il 15 giugno dell anno solare successivo; 13) orari mattutini: orari compresi tra le ore e le ore 13.00; 14) orari scolastici: orari mattutini, in giorni compresi fra il lunedì e il sabato, rientranti in un unico anno scolastico; 15) orari extrascolastici: orari non mattutini, oppure mattutini, ma al di fuori dell anno scolastico; 16) periodo di utilizzo: il periodo temporale (compreso tra il primo e l ultimo giorno di utilizzo) nell ambito di uno stesso anno sportivo, durante il quale l impianto sportivo (o parte di esso) viene utilizzato dal medesimo utilizzatore; 17) utilizzatore: il soggetto al quale viene concesso l uso dell impianto sportivo o di parti di esso; 18) allenamento: attività sportiva non competitiva; 19) campionato: competizione sportiva articolata in più momenti (partite), collocati in un arco temporale di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi, organizzata da una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e/o da un ente di promozione sportiva Pagina 16 di 31

17 riconosciuto dal C.O.N.I.; 20) torneo: competizione sportiva articolata in uno o più momenti (partite), collocati in un arco temporale di durata inferiore a 30 giorni consecutivi; 21) concessione d uso: atto scritto con cui il dell impianto concede ad un soggetto (utilizzatore) l uso dell impianto o di parti di esso, per un determinato periodo temporale, in determinati giorni ed orari e per determinati usi; 22) concessione stagionale: concessione dell uso dell impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata non inferiore a 180 giorni consecutivi; 23) concessione provvisoria: concessione dell uso dell impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata compresa tra 90 e 179 giorni consecutivi; 24) concessione straordinaria: concessione dell uso dell impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata inferiore a 90 giorni consecutivi; 25) sospensione della concessione d uso: la temporanea sospensione, anche parziale, dell efficacia di una concessione d uso vigente; 26) estensione della concessione d uso: l estensione, nell ambito del medesimo anno sportivo e della medesima tipologia di concessione (stagionale o provvisoria), del periodo di utilizzo previsto da una concessione d uso vigente, per un ulteriore periodo di utilizzo strettamente contiguo a quello originariamente concesso, ad esso antecedente o successivo, per gli stessi usi (scolastico, disabili giovani, disabili anziani, disabili adulti, giovani, anziani, adulti), giorni, orari e per la stessa attività (partite di campionato o allenamenti) originariamente concessi; 27) riduzione della concessione d uso: la riduzione, totale o parziale, del periodo di utilizzo originariamente previsto da una concessione d uso vigente; 28) manifestazioni sportive: esibizioni e/o competizioni sportive, con esclusione di campionati, allenamenti e corsi; 29) manifestazioni extrasportive: eventi non sportivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo spettacoli musicali, culturali, concerti, convegni, congressi). C.2 - DESTINAZIONE D USO L impianto sportivo comunale per il calcio di INA CASA è destinato esclusivamente: 1) alla pratica della disciplina sportiva del calcio; 2) allo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra-sportive. C.3 - PERIODO E ORARIO DI APERTURA DELL IMPIANTO Fatto salvo cause di forza maggiore, l impianto sportivo dovrà essere aperto, funzionante e fruibile da parte dell utenza almeno nelle parti, nei periodi, nei giorni e negli orari, programmati dal concedente con le modalità indicate nei successivi articoli C.4.2 e C.5.1. C.4 - FASE TRANSITORIA (CALENDARIO DELL ANNO SPORTIVO ) C Obblighi del nei confronti del concedente Per l anno sportivo il avrà l obbligo di: 1) comunicare per iscritto al concedente, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data odierna, gli spazi (periodi, giorni ed orari) di utilizzo effettivo proprio, ovvero gli spazi in cui intenderà utilizzare Pagina 17 di 31

18 effettivamente, esclusivamente per la propria attività sportiva (partite di campionato e/o allenamento di proprie squadre), ciascuno dei campi da calcio di cui è costituito l impianto sportivo, scegliendoli tra quelli massimi identificati con la dicitura, rispettivamente nel calendario provvisorio per partite di campionato e nel calendario provvisorio per allenamenti di ciascuno di tali campi, riportati al successivo articolo C.4.3, spazi di utilizzo effettivo proprio sui quali maturerà, negli anni sportivi successivi, per tutta la durata della presente convenzione, fatta salva l eventuale rinuncia scritta, il diritto di precedenza (rispetto ad altri soggetti) nell uso, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo C.4.2, punto 2.c; 2) predisporre a proprio piacimento e comunicare per iscritto al concedente, entro il termine massimo di venti giorni dalla data odierna, nonché pubblicare presso l impianto sportivo in oggetto entro e non oltre il 1 settembre 2012, il tariffario di mercato per l anno sportivo , contenente la chiara e completa indicazione di tutti i diversi possibili prezzi massimi che il avrà l obbligo di applicare, a qualunque titolo (tariffe d uso, cauzioni, diritti per custodia, allestimento, bidellaggio, pulizie, ecc.), alle ore di utilizzo (dell impianto o di singole parti di esso) diverse da quelle individuate dal concedente con le modalità indicate al successivo articolo C.4.2; 3) rispettare, nell utilizzo di ciascuno dei campi da calcio presenti nell impianto sportivo, i calendari di utilizzo e le richieste di utilizzo formulati dal concedente con le modalità indicate al successivo articolo C.4.2, anche sospendendo, qualora incompatibili, le attività già eventualmente ivi programmate; 4) comunicare per iscritto, anche a mezzo fax, entro il 15 maggio 2013, al concedente, per consentirgli l applicazione delle disposizioni del proprio regolamento della gestione e dell uso degli impianti sportivi comunali : 4.a) per le concessioni d uso per partite di campionato e allenamento, l elenco degli utilizzatori, eventualmente morosi, alla data del 30 aprile 2013, nei confronti del stesso (per una qualunque somma ad esso dovuta, a qualunque titolo), allegando allo stesso copia delle relative concessioni d uso; 4.b) l elenco delle estensioni (delle concessioni d uso) rilasciate, con l allegazione di copia delle stesse; 4.c) l elenco delle riduzioni parziali o totali (delle concessioni d uso) rilasciate, con l allegazione di copia delle stesse. C Obblighi del concedente nei confronti del Per l anno sportivo il concedente avrà l obbligo di: 1) riconoscere al il diritto di precedenza (rispetto ad altri soggetti), nell uso di ciascuno dei campi da calcio di cui è costituito l impianto sportivo, esclusivamente per la propria attività sportiva (allenamento e/o partite di campionato di proprie squadre), negli spazi di utilizzo effettivo da esso scelti con le modalità indicate al precedente articolo C.4.1, punto 1, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.c; 2) predisporre, per ciascuno dei campi da calcio di cui è costituito l impianto sportivo - applicando il proprio regolamento della gestione e dell uso degli impianti sportivi comunali vigente di tempo in tempo - e trasmettere al, relativamente agli spazi riservati al Comune (risultanti dai calendari riportati al Pagina 18 di 31

19 successivo articolo C.4.3) e agli spazi inizialmente riservati al, ma da esso eventualmente non scelti (con le modalità indicate al precedente articolo C.4.1, punto 1): 2.a) entro il 15 settembre 2012 il calendario di utilizzo negli orari extrascolastici per partite di campionato e il calendario di utilizzo negli orari extrascolastici per allenamento ; 2.b) entro il 15 ottobre il calendario di utilizzo negli orari scolastici per allenamento ; 2.c) di volta in volta, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto ad ogni singolo utilizzo, per un massimo di 80 ore fino al 31/12/2012, la richiesta dell impianto sportivo (o di singole parti di esso) per un qualunque utilizzo (partita di campionato, allenamento, manifestazione sportiva o extrasportiva) non già incluso nei calendari sopra indicati; nei quali indicherà, per ogni utilizzatore (incluso il concedente stesso), tutti gli elementi [nome del soggetto utilizzatore, tipologia di concessione da rilasciare (stagionale, provvisoria, straordinaria), identificazione del campo da calcio richiesto dall utilizzatore, periodi, giorni ed orari di utilizzo, usi (scolastico, disabili giovani, disabili anziani, disabili adulti, giovani, anziani, adulti), attività (campionato o allenamento o, solo per gli usi indicati al precedente punto 2.c, manifestazione sportiva o extrasportiva) e se onerosa o gratuita] relativi all uso da esso programmato per l anno sportivo (relativamente ai precedenti punti 2.a, 2.b e 2.c), o per l anno solare in corso (limitatamente al precedente punto 2.c). C CALENDARI CAMPO DA CALCIO AD UNDICI GIOCATORI PRINCIPALE CALENDARIO PROVVISORIO PER PARTITE DI CAMPIONATO ANNO SPORTIVO sabato pomeriggio domenica mattina domenica pomeriggio (per una partita) (per una partita di una propria squadra) (per una partita) (per una partita di una propria squadra) (per una partita) (per una partita di una propria squadra) CAMPO DA CALCIO AD UNDICI GIOCATORI SECONDARIO CALENDARIO PROVVISORIO PER PARTITE DI CAMPIONATO ANNO SPORTIVO sabato pomeriggio domenica mattina domenica pomeriggio (per una partita) (per una partita) (per una partita) (per una partita di una propria squadra) (per una partita di una propria squadra) (per una partita di una propria squadra) Pagina 19 di 31

20 CALENDARIO PROVVISORIO PER ALLENAMENTI ANNO SPORTIVO orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì riservato al riservato al riservato al riservato al riservato al riservato al riservato al riservato al riservato al CAMPO DA CALCIO A CINQUE GIOCATORI CALENDARIO PROVVISORIO PER PARTITE DI CAMPIONATO ANNO SPORTIVO sabato pomeriggio domenica mattina domenica pomeriggio (per una partita di una propria (per una partita di una propria (per una partita di una propria squadra) squadra) squadra) (per una partita) (per una partita) (per una partita) CALENDARIO PROVVISORIO PER ALLENAMENTI ANNO SPORTIVO orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Pagina 20 di 31

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