UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

2 INDICE Art. 1 Definizioni. 1 Art. 2 Struttura organizzativa per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 4 Art. 3 Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori.. 5 Art. 4 Servizio di Prevenzione e Protezione.. 6 Art. 5 Servizio di Fisica Sanitaria... 7 Art. 6 Obblighi ed attribuzioni del Rettore Art. 7 Compiti dei Responsabili delle Unità Produttive 11 Art. 8 Compiti dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio.. 14 Art. 9 Compiti degli Incaricati per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione 16 Art. 10 Compiti degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso 16 Art. 11 Compiti dei lavoratori 16 Art. 12 Consultazione e partecipazione dei lavoratori. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 17 Art. 13 Informazione e Formazione dei lavoratori.. 17 Art. 14 Accordi a fronte di Convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio.. 19 Art. 15 Norme finali.. 20 Art. 16 Articolo transitorio.. 20 ALLEGATI: Allegato 1: Organizzazione per la sicurezza e la salute (generale) Allegato 2.1: Organizzazione per la sicurezza e la salute (Direzione Amministrativa) Allegato 2.2: Organizzazione per la sicurezza e la salute (Aree dirigenziali) Allegato 2.3: Organizzazione per la sicurezza e la salute (Facoltà) Allegato 2.4: Organizzazione per la sicurezza e la salute (Dipartimenti/Centri di Facoltà scientifiche) Allegato 2.5: Organizzazione per la sicurezza e la salute (Dipartimenti/Centri di Facoltà umanistiche) Allegato 3: Elenco Unità Produttive

3 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: 1. Datore di Lavoro: il Rettore, quale Rappresentante legale dell Università degli Studi di Parma, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dell art. 2, comma 1, del D.M. 363/98. Unità Produttiva: a. In conformità con quanto previsto dal D.M. 363/98 all art. 2, punto 2, ferme restando l autonomia gestionale ed organizzativa delle Strutture universitarie e dei Responsabili della attività didattica o di ricerca nei laboratori, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si specifica che per Unità Produttive si intendono le strutture costituite da Direzione Amministrativa, Aree Dirigenziali, Facoltà, Dipartimenti, Centri. E possibile che una stessa Unità Produttiva svolga attività in siti diversi. b. Qualora due o più Unità Produttive fruiscano di locali comuni, ed i loro Responsabili lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse addivengono ad una gestione comune degli spazi adottando apposito provvedimento ed individuando il Responsabile dell'unità Produttiva cui viene attribuita la competenza per il coordinamento, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dandone comunicazione al Rettore o suo delegato, e per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. c. Qualora due o più Unità Produttive siano insediate in uno stesso edificio o raggruppamento di edifici, in accordo col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esse devono addivenire ad una definizione comune del Piano d emergenza e ad una sua gestione comune secondo modalità indicate nel Piano stesso. d. In allegato 3 è riportato l elenco delle Unità Produttive dell Università degli Studi di Parma, con indicazione dell ubicazione e della qualificazione del Responsabile. L aggiornamento di tale allegato verrà effettuato nella versione on-line del Regolamento presente sul sito dell'università degli Studi di Parma nella pagina web del Servizio di Prevenzione e Protezione. 1 1

4 2. Dirigenti: a. Ai fini dell applicazione della normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, si intendono per Dirigenti i soggetti di vertice delle strutture dotate di poteri di spesa e di gestione, qualificabili quali Unità Produttive ai sensi dell art. 2 comma 2 del D.M. 363/98, e di cui anche all art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 626/94. Essi sono, pertanto, il Direttore Amministrativo, i Dirigenti d Area, i Presidi delle Facoltà, i Direttori di Dipartimenti e di Centri. b. I Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all art. 2, comma 5 del D.M. 363/98, dotati di propria autonomia riconosciuta dagli organi istituzionali (Facoltà, Dipartimento, ecc.), nello svolgere attività didattica o di ricerca in laboratorio individualmente o come coordinatori di gruppo, vengono anch essi identificati in modo funzionale con la figura del Dirigente ai fini dell applicazione del D.Lgs 626/94. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell area edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime e naturalistiche. L Università degli Studi di Parma estende la figura di Responsabili della attività didattica anche per l attività che non si svolge in laboratorio (ad es. in aule). I Responsabili della attività didattica in aula devono adottare solo, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è individuato tra docenti e ricercatori, ed in particolare: - nel titolare dell insegnamento; - nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell ambito delle attività universitarie. c. Riassumendo, i Dirigenti, ai sensi dell applicazione del D.Lgs. 626/94, sono: Responsabili delle Unità Produttive: - Direttore Amministrativo - Dirigenti d Area - Presidi di Facoltà - Direttori di Dipartimenti - Direttori di Centri Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio. 3. Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione : persona che, previo consenso, ha funzioni di coordinamento della sicurezza per conto del Responsabile 2 2

5 dell Unità Produttiva (Dirigente), col quale collabora ed al quale risponde. Tale nomina avviene tramite atto amministrativo (Decreto Rettorale). La responsabilità è comunque mantenuta dal Responsabile dell Unità Produttiva (Dirigente). L Incaricato per l'unità dell'attuazione della prevenzione e della protezione è scelto dal Responsabile dell Unità Produttiva; nel caso di Dipartimenti è scelto fra il personale Docente o Ricercatore, preferibilmente fra i Responsabili di Ricerca, oppure fra il personale tecnico-amministrativo di elevata qualifica; in tutti gli altri casi, è scelto dal Responsabile dell Unità Produttiva fra il personale tecnico-amministrativo di elevata qualifica. Il Responsabile dell'unità Produttiva deve essere certo che la persona incaricata sia in possesso dei necessari requisiti di capacità e competenze, acquisite anche attraverso l'esperienza, ed aggiornate e migliorate attraverso azioni di formazione ed aggiornamento. L Incaricato per l'unità dell'attuazione della prevenzione e della protezione svolge il ruolo di supporto al Responsabile dell'unità Produttiva mantenendo la propria attività di ricerca, didattica, servizio, ecc. Le funzioni di Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione possono essere svolte anche dal Responsabile dell Unità Produttiva. 4. Lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di lotta antincendio e di primo soccorso: lavoratori designati ai sensi dell art.4, comma 5, lettera a), del D.Lgs 626/94, denominati in seguito Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso. Ai fini della nomina degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso il Responsabile dell Unità Produttiva comunica, dopo aver consultato i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone che sono proposte per i corsi di lotta antincendio e di primo soccorso. Qualora siano insufficienti le adesioni sarà compito del Responsabile dell Unità Produttiva scegliere le persone da assegnarsi. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione organizza i corsi antincendio avvalendosi di enti esterni e trasmette al Responsabile dell Unità Sorveglianza Sanitaria del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma i nominativi delle persone proposte per i corsi di primo soccorso. Fra coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi e conseguito l attestato di superamento dell esame del corso antincendio vengono scelte dal Responsabile dell Unità Produttiva, previa consultazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le persone per la nomina di Addetto alla lotta antincendio. La nomina avviene tramite atto amministrativo (Decreto Rettorale). 3 3

6 Fra coloro che hanno frequentato con esito positivo anche i corsi di primo soccorso vengono nominati gli Addetti al primo soccorso. Anche tale nomina avviene tramite atto amministrativo (Decreto Rettorale) che eventualmente potrà essere unico per una persona nel caso la stessa sia anche in possesso dell'attestato di idoneità alla lotta antincendio. 5. Lavoratori: in applicazione dell art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e art. 2, comma 1.a del D.Lgs. 626/94, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi dell'università degli Studi di Parma. Art. 2 Struttura organizzativa per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro La struttura organizzativa per l attuazione di quanto attiene alla sicurezza nell Università degli Studi di Parma è rappresentata negli schemi riportati negli Allegati 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3. Tale organizzazione è basata sul principio che il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro si ottiene col concorso di tutti gli attori della realtà lavorativa, ognuno per le proprie competenze. In tale contesto vengono individuate per l Università degli Studi di Parma, nell organizzazione che fa capo al Datore di Lavoro, in base alle leggi ed anche in base alle esigenze di pratica operatività: 1. Strutture specifiche centralizzate che assistono il Datore di Lavoro svolgendo compiti specialistici nel campo della sicurezza e della prevenzione per la salute. Tali strutture, coordinate (tranne il Servizio di Fisica Sanitaria) dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma, e di cui all Allegato 1, sono: a. Servizio di Prevenzione e Protezione (composto da persone designate dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, art.8). b. Unità Operativa Sorveglianza Sanitaria, col coordinamento dei Medici Competenti e del Medico Autorizzato (nominati ai sensi dell art. 4, comma 4.c del D.Lgs. 626/94, artt. 16 e 17, del D.M. 363/98, art. 4, comma 1.b, e, per le radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. 4 4

7 230/95, come modificato dal D.Lgs. 241/2000, art. 83; la nomina compete al Datore di Lavoro e viene effettuata sentito anche il Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma). c. Unità Operativa Rilevazione e Monitoraggio dei Rischi (con compiti di monitoraggio biologico ed ambientale, nominata dal Rettore sentito anche il Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma). d. Servizio di Fisica Sanitaria, col coordinamento degli Esperti Qualificati (nominati, come il responsabile di questo servizio, dal Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 230/95, come modificato da D.Lgs. 241/2000, art. 77). 2. Responsabili della linea operativa dell Università: a. Responsabili delle Unità Produttive; b. Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio; si tratta delle figure definite nell art. 1, punto Addetti che a vari livelli organizzativi delle singole Unità Produttive (come definite all art. 1, punto 2) nell ambito della specificità di dette Unità Produttive e della quotidianità della pratica operativa seguono le problematiche della sicurezza collaborando col Responsabile dell Unità Produttiva stessa, dal quale sono nominati e da cui dipendono. Il numero degli addetti per ogni Unità Produttiva è correlato con le specifiche esigenze. Tali Figure sono: a. Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione, come definito nell art. 1, comma 4. b. Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso, designati come indicato all'art. 1, comma 5. Art. 3 Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori è l organo istituito dall Università degli Studi di Parma per il coordinamento delle attività specificamente previste per il Servizio di Prevenzione e Protezione e per la Sorveglianza Sanitaria attraverso i Medici Competenti e Medici Autorizzati ed il Monitoraggio Biologico ed Ambientale. Operativamente si avvale, oltre alla collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle unità di Rilevazione e Monitoraggio dei Rischi e Sorveglianza Sanitaria. L unità Sorveglianza Sanitaria, gestita da un Medico Competente, coordina i Medici Competenti (designati, come il Coordinatore, dal Rettore su proposta del Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva) ed è delegata dal Rettore a custodire le cartelle sanitarie e di rischio del personale 5 5

8 assoggettato a sorveglianza, ed a istituire, custodire e gestire i registri di esposizione in conformità con la normativa vigente. Il Servizio di Medicina Preventiva riceve dai Responsabili delle Unità Produttive o dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio gli elenchi aggiornati del personale soggetto a Sorveglianza Sanitaria. Detti Responsabili inviano copia degli elenchi, per conoscenza, anche ai Settori di competenza ed al Servizio di Prevenzione e Protezione. Art. 4 Servizio di Prevenzione e Protezione 1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, previsto dall art. 8 del D.Lgs 626/94, è costituito da: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Essi sono designati come previsto dall art. 4, comma 4, punti a, b del D.Lgs. 626/94, secondo le modalità previste nell art. 6, comma 2 di detto Decreto che prevedono, fra l altro, la preventiva consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; pertanto: - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato dal Rettore. - Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono designati, per delega del Rettore, dal Dirigente d'area competente sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L organizzazione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione è oggetto di un apposito Regolamento interno che, su proposta del Responsabile, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, verrà emesso dal Rettore separatamente dal presente. 2. I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli di cui all art. 9 del D.Lgs 626/94 ed eventuali altri previsti nel Regolamento di cui al punto precedente. 3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può proporre al Rettore di emanare normative interne di esecuzione, regolamenti specifici, procedure o altri provvedimenti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro (D.Lgs. 626/94, art.9, comma 4); opera in e con la collaborazione dei Responsabili delle Unità Produttive e degli Incaricati per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione. 6 6

9 Art. 5 Servizio di Fisica Sanitaria Sono demandati al Servizio di Fisica Sanitaria tutti gli aspetti connessi con la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti e con la possibilità di esposizione ad esse; il Servizio ha anche il compito di coordinare gli Esperti Qualificati, nominati dal Rettore su segnalazione del Responsabile di questo Servizio. c. Art. 6 Obblighi ed attribuzioni del Rettore 1. Obblighi ed attribuzioni del Rettore non delegabili: a. Considerato l art.1, comma 4-ter del D.Lgs. 626/94, in cui sono indicati i compiti che il Datore di Lavoro non può delegare, e quanto specificato per le Università all art. 4, comma 1, del D.M. 363/98, tenuto inoltre presente lo Statuto dell Università degli Studi di Parma per quanto riguarda le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione come organi di governo, il Rettore, quale Datore di Lavoro, provvede, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti: - la valutazione dei rischi, di cui all art. 4, comma 1 del D.Lgs. 626/94, e all art. 4, comma 1 lettera a) del D.M. 363/98, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'art.10 del citato D.M. (vedere art. 14 del presente Regolamento). Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, come previsto all art. 4, comma 1, punto a) del D.M. 363/98, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente per le attività soggette a Sorveglianza Sanitaria; la valutazione dei rischi viene effettuata previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - l elaborazione del documento, all esito della valutazione dei rischi di cui al precedente punto, come previsto all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, e all art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 363/98 con la collaborazione dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, laddove previsto come indicato nel successivo art. 8 di questo Regolamento; 7 7

10 - la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto all art. 4, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 626/94 e all art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 363/98, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - la nomina del Medico Competente, secondo quanto previsto dall art. 4, comma 4, lettera c, e dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94, e dall art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. 363/98; nel caso di nomina di più Medici Competenti, attribuisce ad uno di essi il compito di coordinamento dei Medici incaricati; - la convocazione, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta all anno della riunione periodica di cui all art. 11 del D. Lgs. 626/94, alla quale partecipa personalmente o tramite persona da lui delegata per la riunione (nel caso di delega è opportuno che, allo scopo di assicurare un adeguata continuità, nei limiti del possibile la persona delegata sia sempre la stessa), assieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, al Coordinatore dei Medici Competenti ed ai Medici Competenti, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Saranno convocati anche il Direttore Amministrativo, i Dirigenti d Area dell'amministrazione, ed eventualmente i Responsabili delle Unità Produttive e le altre persone la cui presenza venga ritenuta necessaria od opportuna dal convocante anche a seguito di richieste o proposte pervenutegli in merito. b. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, compete inoltre, con riferimento all art. 3 del D.M. 363/98, e tenuto anche presente lo Statuto dell Università degli Studi di Parma per quanto riguarda le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione: - assicurare l alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; - presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. c. Il Rettore, in quanto Presidente del Senato Accademico, presenta periodicamente al Senato Accademico le risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, nonché il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/ Obblighi ed attribuzioni del Rettore delegabili: 8 8

11 a. Il Rettore delega ai Responsabili delle Unità Produttive dell'amministrazione i compiti delegabili di carattere generale amministrativo, organizzativo e tecnico; delega inoltre l attuazione delle misure generali di tutela previste dagli artt. 3 e 4, comma 5 del D.Lgs. 626/94. b. Il Rettore delega al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti d Area, oltre quanto sopra indicato, anche gli obblighi qui di seguito riportati: - consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei casi previsti dal D.Lgs 626/94 all'art. 19, comma 1, lettera b) (valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione) e agli artt. 21 e 22; - vigilare e provvedere in merito al rispetto delle normative e all adozione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti strutturali e impiantistici e di gestione di servizi tecnologici dell Università degli Studi di Parma (edifici, impianti, aree esterne agli edifici, servizi); - assicurare la fonte di approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) individuati dai Responsabili delle Unità Produttive e dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio; - definire per quanto di competenza gli accordi con Enti esterni, sia pubblici che privati, a fronte di convenzioni stipulate in materia di gestione delle tematiche sulla sicurezza e sulla salute nel luogo di lavoro, di cui al successivo art. 14 di questo Regolamento; - svolgere azioni di richiamo all osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni per la didattica; - svolgere azioni d informazione per gli studenti; - svolgere attività istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi assimilabili; - designare, sentiti anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Settore di competenza, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo le regole di cui all'art. 8 del D.Lgs. 626/94; - tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a 9 9

12 disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale Decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti. c. Il Rettore delega al Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma di: - richiedere l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dalla vigente legislazione, informandolo, tramite i Responsabili delle Unità Produttive, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; - istituire, custodire e gestire la documentazione relativa alla Sorveglianza Sanitaria (cartelle, registri) in conformità con la normativa vigente. d. Il Rettore delega ai Responsabili delle Unità Produttive ed ai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio competenti per la loro gestione i compiti connessi con la loro attività che in base al D.Lgs 626/94 e al D.M. 363/98 risultano delegabili. In particolare devono: - aggiornare, avvalendosi obbligatoriamente delle competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi (operativi) che hanno rilevanza ai fini della prevenzione per la salute e per la sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; - affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - fornire ai lavoratori, utilizzando i fondi della propria Unità Produttiva, assegnati dall'amministrazione universitaria, i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente nei casi di pertinenza; - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - adottare, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona in emergenza; 1010

13 - informare, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - vietare, salvo eccezioni debitamente motivate, ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - in collaborazione col Direttore Amministrativo e col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, permettere ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentono a detto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale ponendo in essere ogni iniziativa necessaria affinché al suddetto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia consentito di adempiere alle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 626/94; - prendere appropriati provvedimenti, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; - adottare, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità Produttiva, e al numero delle persone presenti; - definire per quanto di competenza gli accordi con enti, a fronte di convenzioni stipulate, in materia di gestione delle tematiche sulla sicurezza e sulla salute nel luogo di lavoro, di cui al successivo art. 14 di questo Regolamento. Art. 7 Compiti dei Responsabili delle Unità Produttive 1. I Responsabili delle Unità Produttive vengono identificati in modo funzionale con la figura del Dirigente, indipendentemente da formali investiture di tipo contrattuale specifiche per questo titolo relativamente all organizzazione dell Università degli Studi di Parma. 2. Essi sono tenuti all osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore. 1111

14 3. Ai Responsabili delle Unità Produttive vengono trasferiti i compiti delegabili del Datore di Lavoro di cui all art. 6 comma 2, punto d) del presente Regolamento. 4. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono dei fondi propri della Struttura, emanano, all occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida e, ove necessario, possono interrompere l attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. 5. Il Responsabile dell'unità Produttiva deve coordinarsi, anche tramite l Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione, e, nel caso di Dipartimenti, eventualmente con i Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con l Esperto Qualificato ove ne ricorra il caso, con il Medico Competente o con il Medico Autorizzato, e con i Responsabili di altre Unità Produttive con cui eventualmente si trovino ad interagire e possono richiedere agli stessi il necessario supporto in materia di sicurezza per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 6. Il Responsabile delle Unità Produttive (Direttore Amministrativo, Dirigente d Area, Preside, Direttore di Dipartimento e di Centro), per lo svolgimento di tutte le attività richieste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, si avvale della collaborazione dell Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione, se ha nominato un suo collaboratore incaricato e non ne svolge in proprio la funzione, mantenendo comunque in ogni caso la responsabilità completa quale Dirigente. Qualora lo stesso soggetto sia responsabile di più di una Unità Produttiva o di localizzazioni multiple di una stessa Unità Produttiva, se lo ritiene funzionale, può ricorrere a più Incaricati per l Unità dell'attuazione della prevenzione e della protezione, uno per ciascuna delle realtà sopra citate. 7. Ai Responsabili delle Unità Produttive spetta, comunque, la vigilanza e la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle attività e sull attuazione delle misure di prevenzione da parte di tutto il personale, ed in generale sull applicazione delle normative nell ambito della propria Unità Produttiva, anche qualora si avvalgano di uno o più Incaricati per l'unità dell'attuazione della prevenzione e della protezione. In particolare, oltre ai compiti delegati di cui al comma 3 di questo articolo 7, ai Responsabili delle Unità Produttive compete: - attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato in occasione di significative modifiche del processo produttivo per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, fornendo al Rettore, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente o al Medico Autorizzato ed ai professionisti 1212

15 eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all attività svolta; - individuare, di concerto con i Responsabili della attività didattica o di ricerca nei laboratori, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite in accordo col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - trasmettere al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori gli elenchi aggiornati dei lavoratori da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria; - attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione di propria competenza ed accertarsi che siano messe in atto le misure la cui attuazione è competenza di altre strutture organizzative, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; - qualora non intenda mantenere personalmente lo svolgimento dei compiti per l attuazione della prevenzione e della protezione nell Unità Produttiva, comunicare con lettera tale volontà al Rettore, indicando contestualmente il nominativo della persona designata come Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione; detta lettera verrà inviata, oltre che al Rettore, per conoscenza anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all Esperto Qualificato se ricorre il caso, al Coordinatore dei Medici Competenti, al Medico Autorizzato se ricorre il caso, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; il Rettore provvede alla nomina dell Incaricato per l Unità all attuazione della prevenzione e della protezione, e ne dà comunicazione a tutti gli interessati di cui sopra; - comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone proposte per i corsi di lotta antincendio e di primo soccorso ai fini di quanto previsto nell'art.1, comma 5; - adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall art. 4, comma 5 del D.Lgs. 626/94, lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, q (vedere testo dettagliato D.Lgs. 626/94) fatte salve quelle a carico del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio di cui al successivo art. 8; - limitatamente a casi di specifica competenza (come ad es. nel caso di interventi di ditte su apparecchiature gestite direttamente dall Unità Produttiva, ma esclusi tutti i casi ad es. di competenza del Settore Tecnico) provvedere al coordinamento delle attività in sicurezza, così come previsto dall art. 7 del D.Lgs 626/94; - richiedere alle Autorità le autorizzazioni ed i nulla osta necessari in base alle normative per determinate attività specifiche, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di radiazioni ionizzanti, avvalendosi del Servizio di Fisica Sanitaria con l Esperto Qualificato per gli aspetti di competenza; 1313

16 - trasmettere prontamente al Settore Competente, in caso d infortunio, i dati per la loro iscrizione nel registro infortuni e per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso; - in conformità con quanto previsto nel Piano d emergenza, segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi (anche quelli senza conseguenze a persone) affinché questi possa procedere alla loro analisi e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza, registrandoli e costruendo un database presso il Servizio di Prevenzione e Protezione; - segnalare al Rettore o al Dirigente d Area delegato le inosservanze da parte dei lavoratori; - indipendentemente dall obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (segnaletica, norme specifiche), notificare al proprio personale mediante affissione in bacheca tutte le nomine che direttamente o indirettamente interessano l Unità Produttiva, nonché tutte le comunicazioni relative all organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti; di tali comunicazioni viene trasmessa copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; - di tutte le comunicazioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori dell Università di Parma, nonché le relative misure di prevenzione e di protezione, deve essere trasmessa copia per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; nei casi previsti dall art. 19 del D.Lgs. 626/94 la comunicazione viene data anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Art. 8 Compiti dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio 1. Ai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all art. 1, punto 3.b del presente Regolamento, vengono trasferiti, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, punto d, i compiti delegabili del Datore di Lavoro. Ove necessario, essi devono interrompere l attività propria o dei propri collaboratori qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. 2. I Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile dell Unità Produttiva, con l Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente o con il Medico Autorizzato, con gli Uffici dell'amministrazione (ad es. Settore Tecnico) richiedendo agli stessi il necessario supporto 1414

17 tecnico consultivo per l avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 3. Al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio spetta comunque di: a. eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile dell Unità Produttiva ove si svolge l attività stessa; b. attivarsi perché il documento di cui all art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, venga elaborato e successivamente aggiornato in occasione di modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; c. informare e formare tutti i propri collaboratori e gli studenti sulle corrette procedure da adottare, fornire ai propri collaboratori ed agli studenti i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali; d. adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), q) dell art. 4, comma 5 del D.Lgs 626/94; e. adottare le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi con l attività lavorativa, coordinandosi con il Responsabile dell Unità Produttiva; f. collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente o con il Medico Autorizzato e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi; g. individuare tutti i soggetti esposti a rischio e, in accordo col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, darne comunicazione al Responsabile dell Unità Produttiva all inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività; h. elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio di Fisica Sanitaria dove interessato con l Esperto Qualificato, il Medico Competente o il Medico Autorizzato e gli altri Uffici interessati; i. attivarsi per attuare quanto disposto dal D.M. 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti pericolosi fisici, chimici e/o biologici; j. sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti; 1515

18 k. segnalare al Responsabile dell Unità Produttiva le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall art. 11, comma 2 del presente Regolamento; l. proporre al Settore di competenza in accordo col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione azioni di formazione per il personale dipendente e per se stesso; m. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro predisposti dal Settore di competenza. 4. I Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea ed i Direttori dei Corsi e di Scuola si attivano nei confronti dei Responsabili della attività didattica e vigilano affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Art. 9 Compiti degli Incaricati per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione Gli Incaricati per l'unità dell'attuazione della prevenzione e della protezione svolgono le funzioni individuate nell atto formale di attribuzione dell incarico, differenti a seconda delle attività svolte all interno dell Unità Produttiva in cui operano. Art. 10 Compiti degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso Persone designate come definito all art. 1, comma 5 che collaborano alla gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. I lavoratori designati per l attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del primo soccorso si sottopongono alle azioni di formazione ed aggiornamento organizzate dall Amministrazione. Art. 11 Compiti dei lavoratori 1. Tutti i lavoratori, definiti come all art.1 punto 6, operanti presso l Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a curare la prevenzione per la salute e per la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, a curare la salvaguardia dell ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall art. 5 del D.Lgs. 626/94, dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Rettore, dei Responsabili delle Unità Produttive e dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio. 1616

19 2. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall art. 5 del D.Lgs 626/94, all accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 12 Consultazione e partecipazione dei lavoratori Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza La consultazione e la partecipazione dei lavoratori avvengono secondo quanto contenuto negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94 (art. 18: Rappresentante per la Sicurezza; art. 19: Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza), richiamato in modo specifico anche nell art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), punto 1, lettera d), nell art. 17 (Il medico competente), punto 1, lettere e), g), nell art. 63 (Protezione da agenti cancerogeni - Valutazione del rischio), punto 6, nell art. 70 (Protezione da agenti cancerogeni - Registro di esposizione e cartelle sanitarie), punti 1 e 2, lettera f), nell art. 72 sexies (Protezione dagli agenti chimici Misure specifiche di protezione e prevenzione), punto 4, come introdotto dal D.Lgs. 25/02, nell art. 78 (Protezione da agenti biologici - Valutazione del rischio), punto 6, nell art. 84 (Protezione da agenti biologici - Misure di emergenza), punto 2, nell art. 87 (Protezione da agenti biologici - Registri degli esposti e degli eventi accidentali), punti 2 e 3, lettera e), e nell art. 7 del D.M. 363/98, il cui comma 2 indica che la composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata. Art. 13 Informazione e Formazione dei lavoratori 1. Le disposizioni di legge per l informazione e formazione dei lavoratori sono contenute nel Capo VI (artt. 21 e 22) del D.Lgs. 626/94. Nell ambito dell Università degli Studi di Parma, le azioni d informazione e formazione vengono realizzate come segue: a. il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università degli Studi di Parma: - organizza le azioni di informazione e formazione in materia di primo soccorso; - sviluppa azioni di informazione e formazione su rischi specifici per la salute; b. il Servizio di Prevenzione e Protezione: - collabora con i Responsabili delle Unità Produttive, coi Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio e con le altre Funzioni interessate elencate in questo 1717

20 comma per l organizzazione di azioni di informazione e formazione aventi carattere generale e di base sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate, connesse alle tipologie delle varie attività che vengono svolte; a tal fine si avvale della distribuzione per la lettura di manuali o di altra documentazione stampata, o della distribuzione per la consultazione di sistemi informatizzati (CD-ROM o altro), e fondamentalmente di seminari, o corsi; - organizza azioni di informazione e formazione circa le procedure che riguardano la lotta antincendio e l emergenza in generale; - organizza la formazione degli Addetti alla lotta antincendio; c. il Servizio di Fisica Sanitaria, eventualmente in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione: - organizza e sviluppa l informazione e la formazione in materia di prevenzione e protezione in materia di radiazioni ionizzanti; d. il Responsabile dell Unità Produttiva e il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, con l eventuale collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed eventualmente avvalendosi dell Incaricato per l Unità dell attuazione della prevenzione e della protezione o di altri collaboratori: - assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - informa il personale afferente all Unità Produttiva sull organizzazione generale dell'università degli Studi di Parma e specifica della propria Unità Produttiva, circa la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute (compresi i nominativi delle persone); - informa e forma il lavoratore sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - informa e forma il lavoratore sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e sulla base delle norme di legge o di buona tecnica in materia di prevenzione e protezione; e. il Dirigente dell Area Dirigenziale di competenza, in collaborazione coi Responsabili delle Unità Produttive (Presidi, Direttori), coi Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio ed in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione, fornisce agli studenti materiale documentale di base (ad es. manuali). 2. Come previsto all art. 22, commi 2 e 3, del D.Lgs. 626/94, la formazione del lavoratore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, 1818

21 dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 3. Come previsto all art. 22, comma 4, del D.Lgs. 626/94, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 4. Verranno attuate azioni di informazione e di formazione in orario di lavoro; la partecipazione ad esse dei destinatari sarà obbligatoria, salvo casi documentati di forza maggiore. I promotori delle azioni di informazione e formazione verso i lavoratori devono assicurare che tali azioni vengano registrate e riscontrate con mezzi quali firme di presenza, stampa di sistemi di riscontro presenti nei CD, o altro. La partecipazione ad azioni formative verrà inserita nel curriculum personale. Art. 14 Accordi a fronte di Convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio 1. Come previsto dall art. 10 del D.M. 363/98, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a fronte di convenzioni, presta la propria opera per conto dell Università degli Studi di Parma presso enti esterni pubblici o privati (ad es. Azienda Ospedaliera, ASL, ARPA, ecc.), così come di quello di enti pubblici o privati che svolgono la loro attività presso l Università degli Studi di Parma (ad es. CNR, INFM, ecc.), devono essere stipulati accordi specifici fra l Università degli Studi di Parma e gli enti convenzionati, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti (ad esempio saranno oggetto di tali convenzioni anche aspetti riguardanti apparecchiature, strumenti, prodotti). In particolare, in tali accordi devono essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/ Per le nuove convenzioni tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nelle stesse. 3. La preparazione degli accordi, che dovrà essere effettuata in collaborazione col Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, del Servizio di Prevenzione e Protezione, e, per eventuali argomenti di specifica competenza, coi Dirigenti delle Aree Dirigenziali, è demandata dal Rettore alle Funzioni competenti per le convenzioni di riferimento. 1919

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