PIATTAFORMA C.I.A. GRUPPO FONDIARIA - SAI

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1 PIATTAFORMA C.I.A. GRUPPO FONDIARIA - SAI Segreterie di Coordinamento Gruppo Fondiaria Sai FISAC CGIL UILCA UIL FNA SNFIA 1

2 PREMESSA C.I.A DI GRUPPO Il rinnovo contrattuale che ci prestiamo ad affrontare con la Capogruppo, inizia con la presentazione della presente piattaforma rivendicativa, che ha come primo obiettivo la costituzione del primo CIA del Gruppo Fondiaria Sai, in linea con le politiche adottate dai maggiori Gruppi che compongono il Settore. Mutamenti importanti, sono intervenuti su elementi fondamentali, che hanno avuto nuovi impatti sia nel Settore che nel Gruppo Fondiaria-Sai vale a dire: SETTORE ASSICURATIVO Nel difficile contesto economico mondiale che stiamo vivendo, sul piano dei parametri patrimoniali e finanziari il mercato assicurativo italiano ha sostanzialmente retto all onda d urto della crisi, grazie alla prudente composizione degli investimenti (Leheman e banche islandesi hanno pesato sui conti delle imprese per circa 1,3 miliardi di euro, pari allo 0,5% delle riserve tecniche). Non altrettanto può dirsi sul piano delle grandezze reali e di conto economico. Nel corso del 2008 la produzione assicurativa ha subito significativi mutamenti che hanno interessato entrambi i comparti, vita e danni, con una flessione del 7,2% rispetto al In particolare l andamento del Settore Vita ha destato allarme in quanto accompagnato da un sostenuto incremento dei riscatti, superiori alle entrate sottoforma di premi. Il presupposto perché non si realizzi la preoccupante prospettiva per le compagnie di dover ricorrere alla vendita dei migliori asset per far fronte agli impegni nei confronti della clientela è la ripresa dello sviluppo produttivo assicurativo e l inversione del trend dei riscatti. Per uscire dalla fase attuale è necessario che le imprese s impegnino, anche attraverso modelli di Relazioni Industriali più avanzate, in un profondo ripensamento e in un salto di qualità, nel modo di produrre. Occorre una definanziarizzazione del business assicurativo, la finanza deve essere uno strumento e non il fine. Notevoli sono le possibilità di sviluppo e i vuoti da colmare, primi fra tutti le esigenze conseguenti all invecchiamento della popolazione, al welfare, alle calamità naturali. L immobilismo che è sempre un problema anche in fase espansiva, lo diventa ancor più in fase recessiva GRUPPO FONDIARIA-SAI Tra il 2002 e il 2009 il Gruppo si è allargato ed è cresciuto; sono nati due Poli a Genova (Trasporti) e Trieste (aviation); il canale telefonico di vendita Dialogo ha portato allo sviluppo del call center telefonico di Pronto Assistance Servizi. E stata acquistata la seconda compagnia assicurativa serba DDOR. 2

3 Tutto questo ha comportato processi di riorganizzazione complessi che sono stati governati, in un quadro di Relazioni Industriali avanzate, con importanti Accordi di garanzie occupazionali, sede di lavoro, salvaguardia professionale, armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici ( Accordo Quadro del 2002, Accordi Applicativi, Accordo su Fondiaria-Sai Servizi Tecnologici, Applicazione del CCNL a Starvox e Pas, Accordo sulla Società consortile, CIA di Fondiaria-Sai, Milano Ass.ni, Siat. Sasa, Liguria del 2005). Il continuo cambiamento inteso, come sfida per incrementare la produttività e lo sviluppo aziendale, è stato affrontato e attuato grazie alla professionalità ed all impegno delle lavoratrici e dei lavoratori. Spesso queste incessanti trasformazioni hanno comportato, per i lavoratori, alti livelli di stress, insoddisfazione e la perdita di riferimenti certi. ATTRAVERSO QUESTO CIA DI GRUPPO OCCORRE QUINDI CHE: - Si concluda il processo di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici tra lavoratori che lavorano all interno dello stesso Gruppo. - Il Reddito dei lavoratori attraverso il salario aziendale (Premio Aziendale e Inquadramenti) recuperi in modo consistente la ricchezza prodotta dal Gruppo. - Si realizzi un architettura del Welfare di Gruppo, dotato di mezzi sufficienti, che risponda alle rinnovate esigenze dei Dipendenti, ma che sia al contempo anche fattore di eguaglianza e di comune identità tra i lavoratori delle diverse realtà in cui il Gruppo si articola. - Migliorino la qualità del lavoro e del clima aziendale, attraverso organici adeguati, percorsi formativi efficaci e valorizzazione professionale dei lavoratori. Troppo spesso la centralità dei lavoratori è citata nelle diverse comunicazioni aziendali, ma troppo poco applicata nella quotidianità. L istituzione di un tavolo sistematico ed organico sulla Responsabilità Sociale d Impresa, la definizione di norme ed accordi chiaramente esigibili sono strumenti adeguati per raggiungere questi obiettivi. 3

4 ART. 1 SFERA DI APPLICAZIONE DECORRENZA/SCADENZA Il presente Contratto si applica al personale alle dipendenze di tutte le Società del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (verifiche interne da parte delle OO.SS.) (successivamente definita Azienda) in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione del 17/09/2007, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato salvo, per questi ultimi, diverse regolamentazioni in relazione alla compatibilità tra taluni istituti e la specificità della configurazione contrattuale del rapporto di lavoro. Esso decorre dal e scadrà il e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza. Art. 2 DIRITTO ALL INFORMAZIONE INFORMAZIONE PERIODICA Premesso che l informazione rappresenta uno strumento qualificante di sviluppo delle Relazioni Industriali, in un ottica sempre più moderna e consapevole nell ambito dei rispettivi ruoli, si è convenuto di definire una metodologia che consenta di ottenere una funzionale razionalizzazione delle informazioni nonché un adeguata periodicità delle stesse. Pertanto annualmente, congiuntamente alla presentazione del Bilancio, in aggiunta a quanto previsto dagli art del vigente CCNL, L Azienda fornirà informazioni sui seguenti argomenti: a) la raccolta premi del lavoro diretto registrata al 31/12 evidenziando i premi per Linee di Mercato e per le singole Gerenze, il numero complessivo dei sinistri per compartimento distinti per tipologia e per costo medio e, ove siano necessari approfondimenti, per area; b) l ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, evidenziando l importo per lavoro straordinario, diarie e/o rimborsi spese, oneri sociali, accantonamento TFR, ammontare dei premi consolidato e variabile erogati a favore dei lavoratori somministrati (lavoro interinale); la ripartizione dell organico per livello di inquadramento; le percorrenze chilometriche annue del personale con funzioni esterne, con indicazione del numero di dipendenti suddiviso per fasce di Km; la mobilità registrata, evidenziando i numeri dei passaggi di livello; le attività e spese per lavoro autonomo non imputabili al lavoro peritale; il numero dei VDT e dei personal computer installati; l organico distinto per sedi di lavoro, sesso, fasce d età, classe di anzianità nell ambito di ciascun livello e grado; 4

5 il numero di contratti part-time distinti per sede di lavoro e tipologia di richiesta; elenchi sulle promozioni effettuate, unitamente al numero di riconoscimenti economici deliberati; lo stato di applicazione di quanto previsto dagli art. 66 e 69, 98 e 99, 137 e 138 del vigente CCNL; politiche assuntive e sviluppo occupazionale; su richiesta delle RSA l Azienda esaminerà le eventuali situazioni di non corretto inquadramento, anche per quanto riguarda l art. 120 del CCNL che venissero evidenziate, e ciò allo scopo di sanarle. c) l Azienda informerà preventivamente le RSA in caso di modifiche organizzative delle Società controllate, che possano avere ricadute sull organizzazione aziendale. d) l Azienda informerà le RSA, con periodicità semestrale, sulle attività di formazione non finanziate effettuate nell anno, anche correlate a processi di riorganizzazione aziendale che comportino casi di mutamenti di mansioni. In tale occasione l Azienda si renderà disponibile a valutare gli eventuali suggerimenti che dovessero pervenire da parte delle RSA. Inoltre l Azienda informerà preventivamente le RSA su attività di formazione non finanziate che coinvolgano almeno 10 destinatari. Nell ambito dell Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 15/12/2004 tra l Ania e le OO.SS. in materia di formazione continua del comparto assicurativo, l Azienda conferma il proprio impegno ad informare preventivamente le RSA in merito ai piani formativi programmati volti all utilizzo dei Fondi Interprofessionali. e) Informazione preventiva. La diretta gestione e valorizzazione di tutte le attività richiamate dall art. 1 e 1 bis del CCNL costituisce sotto il profilo organizzativo un importante strumento per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Qualora si dovesse ipotizzare l attivazione di processi di esternalizzazione di attività marginali e secondarie, allo scopo di conseguire maggiore efficienza complessiva dell impresa, l Azienda fornirà alle RSA idonee informazioni per la valutazione del problema. In tale contesto sarà altresì attivato un confronto preventivo al fine di ricercare un intesa relativamente a soluzioni organizzative alternative all ipotesi di esternalizzazione, comunque finalizzate alla soluzione delle ricadute sui lavoratori ed al conseguimento di obiettivi di contenimento degli oneri e di maggiore efficienza dell impresa. Il confronto fra Azienda e OO.SS. avrà durata di 30 giorni, durante i quali le Parti si asterranno da ogni azione diretta Art. 3 FORMAZIONE In coerenza con quanto previsto dagli art. 66 e seguenti del vigente CCNL, al quale le Parti rinviano per gli impegni ivi contenuti, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge in materia di parità uomo/donna nonché dall art. 49 CCNL in vigore, l Azienda dichiara che è suo obiettivo sviluppare e realizzare programmi annuali di istruzione professionale e formazione, finalizzati a: migliorare le capacità professionali dei lavoratori in termini di contenuti tecnici e di abilità, per meglio rispondere alle esigenze di una utenza/mercato che esige concretezza e soluzione corretta dei problemi assicurativi; interpretare responsabilmente e professionalmente l evoluzione tecnologica. 5

6 Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo l Azienda si impegna a realizzare, nel corso di ogni anno solare, corsi di istruzione professionale e formazione per non meno di ore di aula/anno (ore/persona). Le modalità di partecipazione ai corsi saranno oggetto di confronto tra le Parti, che si incontreranno entro il 31 Marzo di ogni anno. Verranno realizzati, in particolare, corsi finalizzati a: sviluppare conoscenze adeguate per il personale dipendente che, interessato da processi di mobilità, necessiti di addestramento e formazione per essere assegnato ai nuovi compiti; sviluppare un addestramento per un corretto ed efficiente utilizzo di strumenti informatici; tenere aggiornato e migliorare il bagaglio di conoscenze utili ad una più coerente interpretazione del ruolo; promuovere corsi di lingue straniere connesse all attività propriamente svolta o per assegnazione a nuove mansioni; fornire una cultura di base sulle materie assicurative, nonché sugli aspetti basilari del contratto di lavoro e dei regolamenti aziendali in materia, per il personale neo assunto e senza specifica preparazione nel settore assicurativo. L Azienda si dichiara inoltre disponibile in presenza di valide condizioni organizzative e quando si verifichi un reale interessamento del lavoratore per una qualificata crescita professionale- a prendere in considerazione richieste individuali di partecipazione a corsi di formazione e addestramento, sostenendone anche i relativi costi. Nell organizzazione dei corsi, che verranno effettuati tendenzialmente durante l orario di lavoro, l Azienda terrà conto del personale che effettua orario di lavoro a tempo parziale. NOTA A VERBALE Saranno organizzati corsi specifici rivolti a coloro che hanno la responsabilità di gestione di risorse umane. Particolari iniziative distinte per ambiti di problematicità saranno destinate, stante la specificità dei ruoli, ai funzionari, ai 6 livello-quadri e 6 livello. Le Parti concordano che, per quando riguarda la formazione e l istruzione professionale dei funzionari, dei 6 livello-quadri e dei 6 livello, vi sia un fattivo coinvolgimento di questi ultimi sia per evidenziare le necessità di interventi formativi sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento. Art. 4 MANSIONI E PROFESSIONALITA In armonia con quanto disposto dagli art del vigente CCNL e con quanto già espresso nei precedenti articoli in particolare in merito alla formazione, l Azienda ribadisce la propria volontà a perseguire anche in futuro- la valorizzazione di tutte le risorse necessarie per l obiettivo di migliorare, in termini reali ed effettivi, i livelli di efficienza e produttività, nel contesto del completamento dei processi riorganizzativi aziendali. Pertanto l Azienda, ribadendo la propria disponibilità a verificare, nelle diverse fasi di cambiamento organizzativo, anche su segnalazioni delle RSA e relative richieste di incontro, che i mutamenti di mansione/funzione vengano attuati nel rispetto delle norme legali e contrattuali e siano finalizzati a consentire un adeguata valorizzazione professionale del personale coinvolto. Inoltre, con specifico riferimento all art. 98 CCNL, l Azienda terrà conto delle richieste dei lavoratori inquadrati nell Area Professionale B, posizione organizzativa 1, e nell Area Professionale C, in particolare per quanto riguarda il personale che abbia svolto per almeno 5 anni mansioni di digitazione, portiere, autista, addetto al centralino, archivio e ufficio posta, 6

7 impegnandosi ad adibirlo a mansioni professionalmente più qualificate, compatibilmente alle esigenze organizzative e alle attitudini individuali. Particolare attenzione verrà prestata al personale diversamente abile. Alle lavoratrici che si assenteranno per maternità sarà mantenuto il proprio posto di lavoro nell ufficio di appartenenza. NOTA A VERBALE In caso di nuove assunzioni per le quali è previsto l inquadramento contrattuale al 3 livello, l Azienda si impegna ad esaminare in via preventiva le eventuali richieste del personale dipendente che svolga la mansione di commesso, accogliendole laddove le esigenze tecniche, organizzative e produttive lo consentano e tenendo conto delle capacità ed attitudini individuali. L Azienda garantirà, ove necessario, la preparazione specifica mediante iniziative di addestramento idonee. Art. 5 RUOLO E FORMAZIONE DEI FUNZIONARI L Azienda sottolinea l importante ruolo svolto dai propri Funzionari in relazione allo sviluppo e alla attuazione degli obiettivi dell Azienda, sia sotto il profilo della professionalità che dell autonomia connessa alla funzione. L Azienda ribadisce la fondamentale esigenza di mantenere ed arricchire le già ampie competenze professionali della categoria coinvolgendo i funzionari, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e imprenditoriali, nei processi decisionali e produttivi dell Azienda, nonché nello sviluppo dei piani di valorizzazione delle risorse anche al fine di raggiungere più alti livelli di responsabilità. Ribadita la funzionalità dell articolazione in 3 gradi della categoria dei Funzionari prevista dall art. 124 del CCNL vigente, l Azienda conferma la propria disponibilità a conferire in misura significativa tale terzo grado, compatibilmente con le esigenze organizzative esistenti, ed a informare le RSA sulle collocazioni professionali in occasione dei passaggi al succitato grado. L Azienda, riconoscendo l importante ruolo della professionalità dei funzionari nel raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, da tempo svolge una costante opera di formazione nonché di aggiornamento della già elevata competenza tecnica della categoria, avvalendosi delle proprie strutture formative interne. Tuttavia, al fine di ampliare ulteriormente le occasioni di crescita professionale, al di là degli interventi formativi di cui alla Nota a Verbale dell art. 3 del presente contratto, l Azienda concederà n. 6 giorni di permesso retribuito ai funzionari che intendano partecipare a corsi di istruzione e formazione esterni, relativi a materie assicurative e/o di gestione di impresa, concordati preventivamente con l Azienda. Riunioni periodiche con i funzionari Ad ampliamento di quanto previsto dall art.139 del vigente CCNL, nell intento di fornire maggiori elementi per un adeguato svolgimento dei compiti affidati, l Impresa terrà due incontri nel corso dell anno con i propri funzionari, per le informazioni ivi previsti. Riunioni con i responsabili di settore o ufficio Con riferimento alla lettera dell ANIA alle OO.SS. di cui allegato 6/b del vigente CCNL l impresa si impegna a tenere due riunioni nell anno con il personale interessato unitariamente o per singoli settori per le informazioni ivi previste. 7

8 Art. 6 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO L Azienda conferma la particolare importanza attribuita alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e, pertanto, ribadisce la propria disponibilità ad individuare e realizzare le soluzioni idonee a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro dei propri dipendenti. A tal fine le Parti prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal D. Lgs. N. 81/2009 e successive modifiche e/o integrazioni, ivi compreso il Decreto 2 Ottobre 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Sanità, e che alle disposizioni ed ai soggetti in essi contemplati occorre rinviare per individuare le concrete modalità di attuazione delle tutele di cui sopra. In questo contesto particolare rilevanza assume la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai VDT. Pertanto, fermo quanto specificatamente previsto in materia dagli art. 51 e seguenti del D. Lgs. N. 81/2009 (come modificato dall art. 21 della L. 422/2000 e successive modificazioni), le Parti concordano di sottoporre a visita oculistica: a) ogni 2 anni gli addetti a vdt ex art. 51, lett. C, D. Lgs n. 81/2009 classificati come idonei con prescrizione ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; b) ogni 4 anni tutti i lavoratori addetti a vdt che non ricadano nella precedente lettera a) e quelli che utilizzano videoterminali in misura significativa (almeno pari al 30% della propria attività lavorativa). Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, fermo quanto già disposto dal D. Lgs. N. 81/2009 e successive modifiche e/o integrazioni, la relativa spesa sarà a carico dell Azienda. Saranno sottoposti a controllo audiometrico, con cadenza annuale, i lavoratori adibiti al centro stampa ed ai servizi operativi delle strutture informatiche aziendali (quali operatori, consollisti, addetti macchine ausiliarie), al di là di quanto previsto dall art. 44 del D. Lgs 277/91, e cioè a prescindere dal presupposto di rischio previsto dalla citata normativa. Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, la relativa spesa sarà a carico dell Azienda. Nell eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare che il lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento svolte, lo stesso sarà adibito a mansioni diverse nell ambito del livello di appartenenza. L Azienda procurerà di evitare su richiesta delle lavoratrici in gravidanza- che vengano adibite all utilizzo, quantitativamente significativo, delle apparecchiature elettroniche con video. Inoltre l Azienda, a conferma della particolare importanza attribuita alle misure di medicina preventiva, metterà a disposizione con cadenza annuale e su richiesta degli interessati- le strutture infermieristiche proprie o, sulle piazze dove non fossero presenti, quelle convenzionate, per effettuare: pap test; palpazione al seno; prelievi ematici finalizzati alla valutazione del PSA (per gli uomini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età); ECG; visite oculistiche; vaccinazioni antinfluenzali. 8

9 L Azienda fornirà alle RSA, in occasione dell incontro annuale sul bilancio, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati. Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del lavoratore alla riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata. NOTA A VERBALE Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla normativa vigente, potranno essere effettuati solo con il consenso del lavoratore. Art. 7 PARI OPPORTUNITA L Azienda, anche con riferimento al disposto previsto dall art. 49 del vigente CCNL, riconosce che le tematiche concernenti il personale femminile rivestono sempre maggiore rilevanza sul piano sociale, economico e della politica del lavoro. Concorda sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza del predetto personale in Azienda e ciò in armonia sia con le attuali disposizioni legislative sia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13/12/1984 n Le Parti ritengono, inoltre, che vada posta particolare attenzione alla situazione delle lavoratrici e del personale part-time. Per quanto riguarda il personale con rapporto a tempo parziale, ovvero rientrato dal lavoro dopo lunghe assenze, nonché per il personale altrimenti impegnato, potranno essere previsti specifici piani formativi finalizzati alla valorizzazione della professionalità, assicurando a detto personale pari opportunità professionale e di sviluppo. Pertanto l Azienda intende, per il futuro, continuare a sviluppare il processo di valorizzazione sia per numero che per visibilità professionale- del personale femminile. A tale scopo è confermata l apposita Commissione paritetica tra l Azienda e le OO.SS., che verrà istituita indicativamente entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, considerando tale Commissione come lo strumento più idoneo, nell ambito delle linee guida elaborate dalla analoga Commissione mista nazionale, per: ricostruire l evoluzione storica della presenza femminile in Azienda; rilevare l esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale; individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini; impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale. Art. 8 ORARIO DI LAVORO Fermi restando gli accordi di piazza definiti a Torino Milano Firenze, le parti concordano di procedere all armonizzazione della disciplina dell orario di lavoro per tutti i dipendenti del Gruppo, nonché l armonizzazione dello stesso per le restanti sedi e ispettorati. 9

10 Art. 9 TURNI E REPERIBILITA a) TURNI Nell ipotesi in cui ci siano figure che ricoprano attività che richiedano effettuazione di turni di lavoro e qualora si dovesse presentare la necessità di tali profili, le Parti si incontreranno per l applicazione della normativa di cui al paragrafo E dell art. 12 CIA Milano Assicurazioni S.p.A. del 15/04/2002 (in allegato n. 2) b) REPERIBILITA Ai sensi dell art. 108 del vigente CCNL, le Parti confermano la volontà di disciplinare in modo organico l istituto della reperibilità strutturale presso la funzione Sistemi Informatici/CED con riferimento alle figure professionali degli schedulatori e sistemisti. L'Azienda, nel programmare i turni di reperibilità, darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso, confermando di fatto il principio di volontarietà. Viene fissato un turno di reperibilità, dal lunedì alla domenica, per ciascuna figura professionale così articolato: Il turno di reperibilità sarà settimanale e di norma l Azienda provvederà a programmarlo con un preavviso di 72 ore; Il turno dovrà coprire l orario non lavorativo, compresi sabato, domenica e festivi; La persona in turno dovrà essere rintracciabile telefonicamente e dovrà intervenire attraverso un sistema telematico opportunamente fornito dall Azienda, a proprie spese e, ove necessario, raggiungere la struttura del centro di calcolo. L Azienda fornirà un telefono cellulare. INDENNITA DI REPERIBILITA Per ogni settimana di reperibilità sarà erogata la seguente indennità: - schedulatori e addetti al supporto tecnico un importo lordo di Euro 400 settimanali; - sistemisti un importo lordo di Euro 450 settimanali. Oltre alle indennità predette sarà riconosciuto il rimborso chilometrico andata e ritorno dall abitazione alla sede di intervento. La predetta attività cesserà di essere erogata in caso di mutamento delle mansioni o di cessazione del turno di reperibilità. Art. 10 PERMESSI, FERIE, ASPETTATIVE, CHIUSURE AZIENDALI PERMESSI PERMESSI RETRIBUITI I permessi in oggetto vanno richiesti per il tempo necessario e debitamente documentati nei seguenti termini: ritardi determinati da cause di forza maggiore o da motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore; necessità di sottoporsi a visite mediche, prestazioni ambulatoriali, analisi sanitarie, cure dentarie e fisioterapiche da effettuarsi presso strutture pubbliche e private. Verrà altresì considerato permesso retribuito il tempo complessivamente necessario per gli spostamenti verso la struttura sanitaria e viceversa con i seguenti limiti: - massimo di tre ore se la struttura sanitaria si trova nel territorio della provincia di residenza del lavoratore; 1

11 - massimo di otto ore se la struttura sanitaria si trova fuori dal territorio della provincia di residenza del lavoratore. Qualora la documentazione esibita non attestasse l ora di entrata e uscita presso la struttura sanitaria, la durata complessiva del permesso per visita medica verrà di volta in volta valutata. necessità di rendere testimonianza dovuta all autorità giudiziaria. PERMESSI RETRIBUITI PERSONALI 20 ORE I permessi in oggetto saranno riconosciuti nel limite di 20 ore all anno, per assolvere ad impegni personali, entro il limite massimo di 12 ore, per compensare gli eventuali saldi negativi dell orario flessibile. I permessi potranno essere fruiti ad ore con il minimo di un ora, a mezze giornate (convenzionalmente di 4 ore) o a giornata intera. PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO Le lavoratrici/lavoratori potranno astenersi dal lavoro avvalendosi dei permessi di cui alla L. 53/2000 in caso di malattia del bambino fino a 14 anni, dietro presentazione di idonea certificazione medica. Si precisa che 3 giorni all anno saranno retribuiti. PERMESSI ACCOMPAGNAMENTO Saranno considerati retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore annue (ridotte in proporzione per il personale part-time) e comprovati da idoneo giustificativo, i permessi che il lavoratore utilizzi per il necessario accompagnamento a visita medica dei figli, dei genitori, del coniuge e del convivente more uxorio. PERMESSI ANIA (festività abolite) In relazione a quanto previsto dagli art. 3 e 5 dell allegato 7 del CCNL vigente, l Azienda autorizzerà il godimento in frazione di ore, mezze giornate, giornate intere al personale di cui all art. 101 punto 1 - lettera a) del CCNL suddetto, dei permessi corrispondenti alle ex festività abolite, con possibilità di usufruire di tali permessi anche nella giornata del venerdì. In tale ipotesi, per la copertura del residuo orario di lavoro non effettuato, si farà ricorso anche ad un permesso con recupero. Qualora i permessi non venissero goduti nell arco dell anno, le restanti ore potranno essere usufruite nel corso dell anno successivo. Possono essere accordati, infine, permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell Azienda di corrispondere gli emolumenti. PERMESSI ART. 39 CCNL I permessi di cui all art. 39 del CCNL vigente potranno essere fruiti ad ore, con il minimo di un ora, a mezze giornate (convenzionalmente di 4 ore) o a giornata intera. NOTA A VERBALE Tutte le tipologie di permessi di cui sopra, le ferie ed il flex saranno cumulabili fra loro. PERMESSI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 33 L. 104/92 Ai lavoratori/lavoratrici portatori di handicap in situazione di gravità ed a coloro che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua -a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pienoverranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall art. 33 della L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni e dall art. 55 del CCNL vigente, nonché 2 giorni di permesso retribuiti 1

12 mensili (fruibili anche a ore e/o a mezze giornate) aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla Legge 104, per complessive 5 giornate al mese. L accertamento dell handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche in conformità all art. 4 della L. 104/1992 Ai dipendenti potranno essere accordati, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi comunque di durata non inferiore ai 15 minuti- per motivi personali o di famiglia. Tali permessi dovranno essere recuperati d intesa con il Responsabile dell ufficio ed in armonia con le esigenze organizzative. Il recupero della prestazione lavorativa potrà avvenire entro il mese corrente oppure entro la fine del mese successivo. Qualora i dipendenti si trovassero nelle condizioni di non potere effettuare i recuperi conseguenti ai permessi accordati, si ammetterà un residuo negativo fino ad un massimo di 4 ore non cumulabili, proporzionalmente ridotte per il personale che opera part-time. FERIE Nell ambito del monte ferie di competenza, le ferie potranno essere usufruite anche a mezze giornate lavorative con il limite massimo di 10 giornate. ASPETTATIVE L aspettativa di cui al 1 comma dell art. 37 del vigente CCNL potrà essere frazionata, su richiesta degli aventi diritto, in più periodi cumulabili, della complessiva durata massima elevata a 4 mesi con un minimo di 7 giorni per periodo. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell art. 37 del vigente CCNL, l aspettativa potrà essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 4 anni dalla precedente. Le lavoratrici madri e i lavoratori padri potranno avvalersi della suddetta aspettativa per assistere i figli ammalati di età compresa tra 0 e il compimento del 16 anno di età, a fronte dell esibizione di certificato medico, con recepimento della raccomandazione ANIA (nota a verbale art. 39 CCNL ANIA) ASPETTATIVA FACOLTATIVA L Azienda si dichiara disponibile a concedere periodi di aspettativa così come previsto dall art. 38 del CCNL in vigore. CHIUSURE AZIENDALI Le giornate del 2 Novembre, 24 e 31 Dicembre sono considerate festive per Accordo Aziendale. (terza giornata al posto del 14 Agosto, già concessa da CCNL). Qualora tali giornate coincidano con giornate non lavorative, le stesse potranno, in alternativa al pagamento, essere utilizzate per l effettuazione di eventuali chiusure aziendali da concordarsi tra Azienda e OO.SS. entro il 31 Marzo di ogni anno. Con la presente disciplina le Parti concordano di aver dato piena attuazione ai verbali di accordo del 9/4/2002 (ex Nuova Maa Maa Vita) e del 10/10/2000 (Milano Assicurazioni) in materia di festività e semi-festività cadenti di domenica. 1

13 Si precisa, altresì, che nelle giornate di chiusura aziendale potranno essere previsti dei presidi lavorativi per garantire il funzionamento delle strutture e dei servizi essenziali. Ai lavoratori che garantiranno tale copertura verrà riconosciuto il trattamento retributivo per lavoro straordinario compiuto in un giorno festivo. Le chiusure aziendali avverranno utilizzando, a carico del dipendente, gli istituti contrattuali previsti in materia di orario che le Parti di volta in volta concorderanno di applicare. L Azienda a sua volta concorrerà alle chiusure aziendali riconoscendo, salvo specifiche verifiche da effettuarsi di volta in volta, il 50% delle ore necessarie sotto forma di permesso retribuito. Per quanto concerne il personale di Divisione SAI che osserva l orario del Centro Sud (art. 8 del presente CIA), si conferma la regola attualmente osservata che il recupero possa essere effettuato anche mediante l utilizzo del monte ore individuale di permessi retribuiti, a condizione che ciò avvenga con il consenso del Responsabile dell unità di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di natura tecnica ed organizzativa dell Azienda. Nei giorni di chiusura aziendale dovranno essere garantiti i servizi essenziali per il funzionamento delle strutture, nonché la necessaria attività di apertura al pubblico e di assistenza alla rete di vendita, limitando il più possibile la presenza di personale compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 11 PART TIME Fermi restando gli accordi sulle piazze di Torino, Milano, Firenze del 1/7/2008 e i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo piano comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. Ciò premesso sarà possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità, fermi restando gli accordi di piazza (la stessa regolamentazione varrà in caso di nuove assunzioni part-time): a) PART TIME ORIZZONTALE 1) orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana per un totale di 18,30 ore settimanali con il seguente schema orario: mattino: da lunedì a giovedì orario flessibile venerdì pomeriggio: dal lunedì al giovedì orario flessibile venerdì monte ore flessibile: 5 ore mensili in positivo ed in negativo. Per i lavoratori part-time decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, sarà lavorativo un venerdì su due con il seguente schema orario: 8,30 13,30 orario flessibile. 1

14 2) orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana per un totale di 22,30 ore settimanali con il seguente schema orario: mattino: dal lunedì al giovedì orario flessibile venerdì monte ore flessibile: 10 ore mensili in positivo ed in negativo. 3) orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana per un totale di 25 ore settimanali con il seguente schema orario: dal lunedì al giovedì orario flessibile venerdì orario flessibile monte ore flessibile: 10 ore mensili in positivo ed in negativo. 4) orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana per un totale di 28 ore settimanali con il seguente schema orario: dal lunedì al giovedì orario flessibile venerdì orario flessibile monte ore flessibile: 10 ore mensili in positivo ed in negativo. b) PART TIME VERTICALE Orario settimanale ridotto su 3 giorni alla settimana per un totale di 24 ore settimanali con il seguente schema orario: orario flessibile monte ore flessibile: 10 ore mensili in positivo ed in negativo. 28 ore settimanali / part time misto (esclusivamente per i lavoratori che osservano l'orario del Nord). 8,00-9,00/17,00-18,15 per 2 giorni alla settimana (stabiliti in maniera irrevocabile per tutta la durata del part time al momento della trasformazione ovvero al momento del rinnovo) Per la pausa pranzo si applicherà la stessa disciplina del full time, di cui all'art. 8, B/1 lett. a).. 8,30-9,00/12,30-13,00 per i restanti 3 giorni della settimana, ivi compreso il venerdì. c) NORMATIVA L Azienda, riconoscendo l importanza e la valenza dell istituto del part-time, dichiara la propria disponibilità a valutare le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale in un ottica di elasticità e positività anche al di fuori della casistica sotto elencata: la necessità di assistere i genitori, il coniuge ovvero il convivente more uxorio, i figli o altri familiari, gravemente ammalati o diversamente abili (L. 5/2/1992 n. 104); la necessità di accudire i figli in età scolare (fino al 16 anno di età); l acquisizione del primo titolo di studio nei diversi ordini; 1

15 la sussistenza di gravi o rilevanti motivi personali Non è preclusa la possibilità di richiedere il part- time ai lavoratori inquadrati nell Area Professionale A e nell Area Professionale B, pos. Org. 3 e a quelli con mansioni esterne e con orario di lavoro a turni. I part-time con mansioni esterne devono astenersi dalla timbratura presenza, cosi come previsto dalla disciplina che regolamenta l orario di lavoro per il personale esterno. Ai part-time verrà concessa la possibilità di usufruire della mezza giornata di ferie a copertura di una giornata intera del venerdì. Ai part-time verrà riconosciuto il buono pasto nell identica misura dei lavoratori a tempo pieno ( come da normativa ministeriale dpcm 18/11/2005) Le richieste devono essere presentate con un preavviso strettamente necessario per risolvere i problemi organizzativi aziendali, avuto riguardo anche alla necessaria tempestività del caso. L accoglimento delle richieste verrà attuato quanto prima possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche verso le mansioni svolte dai lavoratori. Il rientro a tempo pieno dovrà essere comunicato all Azienda con un adeguato preavviso. Qualora sussistano oggettive impossibilità di carattere organizzativo, l accoglimento delle domande di parttime ovvero di rientro a tempo pieno sarà subordinato, previa verifica di praticabilità nella medesima struttura, alla disponibilità del lavoratore al cambiamento di mansione/funzione e/o ufficio nella medesima sede di lavoro, che potrà essere oggetto di confronto fra le parti interessate al fine di individuare le soluzioni più idonee. Per le sedi di lavoro periferiche, con organico ridotto, quali per esempio gli Ispettorati Sinistri e le aree commerciali, l accettazione della richiesta è subordinata alla verifica dell esistenza di condizioni oggettive che ne consentano l accoglimento. Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni: a) la retribuzione complessiva sarà ridotta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa; b) gli assegni per il nucleo familiare saranno corrisposti secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge; c) in concomitanza con eventuali giornate semifestive il personale con orario ridotto è esentato dalla prestazione lavorativa; il recupero delle relative ore di lavoro potrà avvenire con permessi a recupero da concordare con il diretto superiore o con compensazione nell ambito dell orario flessibile; d) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non comporta novazione dello stesso. Per tutto quanto non previsto nella presente normativa valgono le disposizioni del D. Lgs. 25/02/2000 n. 61 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 12 PERSONALE INVALIDO 1

16 1. E riconosciuta l anzianità convenzionale di 1 anno, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, ai dipendenti mutilati e/o invalidi per servizio ed invalidi civili attualmente in servizio, compresi i sordomuti e i non vedenti, che non abbiano già usufruito in passato di tale beneficio. Si intendono per tali quelli così definiti dalla legislazione vigente riguardante le categorie protette e successive modificazioni che dovessero intervenire. Il beneficio decorrerà dal momento della notifica all Azienda. Per i dipendenti di futura assunzione, con contratto a tempo indeterminato, la suddetta anzianità convenzionale sarà riconosciuta dopo un anno di effettivo servizio. 2. L Azienda si impegna nei confronti dei dipendenti invalidi e/o portatori di handicap, a ricercare una collocazione lavorativa adeguata alle loro condizioni fisiche particolari. 3. L Azienda si impegna a valutare favorevolmente la possibilità di assumere, nell adempimento di quanto previsto dalle vigenti leggi, soggetti portatori di handicap gravi, tenendo presenti le possibilità che alcuni servizi interni possano consentire l occupazione degli stessi. 4. E previsto il cambio tempestivo delle mansioni, se espressamente richiesto dal singolo dipendente che esibisca le necessarie certificazioni degli organi competenti, qualora il disagio procurato dalle mansioni svolte sia incompatibile con le condizioni di invalidità di cui il dipendente è portatore; quanto sopra compatibilmente con la possibilità dell Azienda di reperire una utile collocazione provvedendo contestualmente alla sostituzione, ruotando il personale interno. 5. In occasione di ristrutturazione e/o di nuova costruzione dell ambiente di lavoro, l Azienda si impegna a tenere conto delle esigenze del personale portatore di handicap. 6. In occasione di assemblee, ai sensi della legge 300, l Azienda si impegna, per la partecipazione dei diversamente abili, a ricercare personale qualificato sopportandone i relativi costi. Art. 13 LAVORATORI STUDENTI In aggiunta a quanto disposto in tema di agevolazioni ai dipendenti-studenti dall art. 10 della L. 300 del 20 Maggio 1970, a favore degli stessi saranno concessi, a richiesta, per il conseguimento del primo titolo di studio nei vari ordini (scuola media superiore, università, corsi di specializzazione/master) nel corso dell anno scolastico o accademico: A) PERMESSI RETRIBUITI STUDENTI UNIVERSITARI E ISCRITTI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 20 giorni di permesso retribuito per la preparazione e discussione della tesi di laurea, perché la stessa venga sostenuta; 5 giorni retribuiti anche anticipati e/o in un unica soluzione per ogni esame previsto dal piano di studi e realmente sostenuto, a prescindere dall esito. La reiterazione dell esame non dà diritto a ulteriore permesso retribuito. Per ogni anno accademico gli studenti rientranti nelle disposizioni del presente articolo potranno beneficiare di 2 ulteriori giorni, da utilizzarsi anche in quota oraria e purché adeguatamente documentati, per le incombenze non espletabili in orario diverso da quello di ufficio (iscrizione, presentazione dei piani di studio, pagamento tasse e pratiche burocratiche varie, colloqui con i docenti, ricerche in biblioteche ed Istituti aperti al pubblico solo in orario di ufficio, ecc.). In caso di secondo titolo universitario coerente con l attività aziendale i relativi permessi saranno concessi in misura piena. STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 1

17 20 giorni di permesso retribuiti per gli esami di Stato, diploma, licenza e idoneità, purché gli stessi siano sostenuti. B) PERMESSI NON RETRIBUITI 30 giorni di permesso non retribuito per i lavoratori studenti di cui sopra, fruibili anche in frazioni. C) ESAMI DI STATO E DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE L Azienda concederà, per non più di due volte per la medesima qualifica, un permesso retribuito per ciascun giorno di svolgimento della prova d esame. D) CONTRIBUTO Il contributo per tasse di iscrizione e spese di acquisto libri viene fissato nella seguente misura: Studenti universitari e iscritti a corsi di specializzazione universitaria: - per ogni anno di corso legale frequentato: Euro 1.000,00 Studenti universitari fuori corso per un numero massimo di anni pari a quelli in corso legale: - rimborso della sola tassa di iscrizione fino a concorrenza di euro 1.000,00 Studenti di scuole medie superiori e corsi professionali pluriennali a carattere tecnico: - per ogni anno di corso legale frequentato: Euro 670,00 Art. 14 RESPONSABILITA SOCIALE D IMPRESA La responsabilità sociale, intesa quale consapevolezza che l Impresa deve essere parte attiva nella comunità in cui è inserita e deve porre tra le priorità i bisogni e gli interessi dei cittadini, delle istituzioni, dell ambiente naturale, nonché la qualità della vita di chi è direttamente coinvolto nell attività dell Impresa come i dipendenti, i clienti, i consulenti, i fornitori, è un tema che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di sensibilizzazione e di attività promozionale sia a livello comunitario che nazionale. In tale contesto il Gruppo Fondiaria-SAI S.p.A. conferma il proprio impegno a conciliare i valori dell etica e del business in tutti i processi aziendali, per dare sempre maggior rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale valore strategico condiviso per tutto il Gruppo. In particolare, per quanto concerne il personale dipendente, la conferma del modello di relazioni industriali e i principi contenuti nell'accordo quadro del 2002, gli accordi tra le Parti che ne sono scaturiti a salvaguardia degli equilibri occupazionali e professionali tra i vari poli, compatibili con la necessaria ottimizzazione delle risorse e senza pregiudizio per i diritti dei lavoratori, fino alla completa attuazione, nell arco della vigenza del nuovo contratto integrativo, del processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, rappresentano significative espressioni della sensibilità dell Azienda a tradurre in comportamenti concreti i principi di riferimento della responsabilità sociale. 1

18 Ciò premesso, in relazione alla richiesta formulata dalle OO.SS., l Azienda dichiara la propria disponibilità, da un lato, a confermare e a dare ulteriore impulso a manifestazioni già sperimentate di sensibilità sociale, quali ad esempio la Commissione Pari Opportunità,convenzioni per colonie e soggiorni estivi, ovvero le misure a favore del personale invalido, nonché gli istituti volti a garantire agevolazioni di valenza sociale a favore del personale, dall altro a sviluppare specifici momenti di confronto tra le Parti finalizzati allo studio di quegli aspetti che, per il carattere innovativo delle tematiche (a titolo esemplificativo istituzione di asili nido nelle principali sedi, bande larghe di orario flessibile per lavoratrici madri e lavoratori padri, permessi speciali per dipendenti con familiari anziani a carico), necessitano di approfondimento e di valutazioni di compatibilità non solo a livello aziendale, ma anche in un contesto allargato di settore e di quadro legislativo. Ancora in materia di sensibilità verso le categorie di lavoratori portatori di handicap - specificatamente sordomuti- l'azienda si impegna a farsi carico del costo di un interprete da fare intervenire in occasione delle assemblee dei lavoratori. Le parti svilupperanno momenti di confronto sulle politiche di sviluppo e gestione del personale, nonché di monitoraggio affinché ai lavoratori somministrati (lavoro interinale)venga garantita l erogazione della retribuzione così come stabilito dal loro CCNL. Le parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto per discutere tutte le tematiche inerenti la Responsabilità Sociale d Impresa. Le OO.SS. Raccomandano politiche di stabilizzazione per i lavoratori precari all'interno del Gruppo Art. 25 ASSISTENZA - COPERTURE ASSICURATIVE L Azienda provvederà direttamente a garantire a favore di ciascun Dipendente, che abbia superato il periodo di prova, le polizze di cui ai successivi punti A, B e C. A INFORTUNI Professionali. La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti durante l attività lavorativa. Per i dipendenti la copertura, limitata ai casi Morte ed Invalidità Permanente, sarà prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: 1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli aventi diritto. 2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 7 volte la retribuzione annua: 2.1 I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle percentuali stabilite dalla tabella annessa al T.U. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. n del e successive modificazioni. Gli indennizzi per l IP terranno conto delle seguenti percentuali: a) se IP < = al 25%, la percentuale verrà applicata sull intera somma assicurata 1

19 b) Se IP > al 25% la percentuale verrà applicata sull intera somma assicurata maggiorata del 50%, c) Se IP > 50% la somma assicurata verrà liquidata per intero maggiorata del 50% 3) L azienda terra a suo carico le spese domiciliari da infortunio sino alla concorrenza di euro 8.000,00 senza franchigie. Agli effetti di quanto precede, la retribuzione annua sara computata secondo i criteri del trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente ccnl per il personale dipendente da imprese di assicurazione. Si precisa che vanno ricompresi tra gli infortuni professionali i sinistri verificatisi durante il tragitto dall abitazione al posto di lavoro e viceversa. Tale tipologia di sinistri deve essere denunciata all azienda nei termini di legge. Extra - professionali. La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti in occasione di attività non lavorativa. Per i dipendenti la copertura, limitata ai casi Morte ed Invalidità Permanente sarà prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: 1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli aventi diritto. 2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 7 volte la retribuzione annua: 2.1 I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle percentuali stabilite dalla tabella annessa al T.U. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. n del e successive modificazioni. 2.2 In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 50%, la somma assicurata a tale titolo verrà corrisposta per intero. 2.3 in caso di infortunio avvenuto non in occasione di lavoro l indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato integralmente sulla base della percentuale accertata. 3) Agli effetti di quanto precede la retribuzione annua sarà computata secondo i criteri per il calcolo del trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente CCNL per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione. 4) l azienda terra a suo carico le spese domiciliari da infortunio extra professionale sino alla concorrenza di euro 4.000,00 senza franchigie. Con riferimento alle polizze infortuni (professionali ed extra professionali) si precisa che: - Sono previste le diarie gesso e ricovero ciascuna per un ammontare pari ad euro 100 al giorno. La diaria ricovero prevista in caso d infortunio non sara cumulabile con la diaria prevista per rimborso spese di cura per interventi chirurgici e ricoveri. - In caso d infortunio indennizzabile a termine di polizza con conseguenze di carattere estetico e non altrimenti indennizzabile, sara messa a disposizione dell assicurato la somma necessaria per le cure e le applicazioni fino ad un massimo di euro 5.000,00. 1

20 B. INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Per i dipendenti la copertura sarà prestata per una somma pari a 7 volte la retribuzione annua lorda con un minimo di ,00, qualora l invalidità specifica contratta sia pari o superiore al 50% e comporti l abbandono del posto di lavoro con risoluzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente. In costanza di rapporto di lavoro l indennizzo sara calcolato su di un capitale assicurato di euro ,00 per una invalidita permanente pari o superiore al 25%. Nota a verbale. Le percentuali per tutti i casi d invalidita permanente sono quelle riconosciute dalla commissione asl. C. VITA CASO MORTE L Azienda si impegna a stipulare una polizza "Vita temporanea caso morte" che garantisca a titolo di risarcimento in caso di decesso del dipendente per causa diversa da infortunio, un capitale pari a una somma corrispondente a 7 volte la retribuzione annua da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione agli aventi diritto. L Azienda si impegna a versare alla Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.a adeguati contributi finalizzati alla stipula da parte della stessa delle polizze di cui ai successivi punti D, E. D. ASSISTENZA SANITARIA (ESCLUSO I FUNZIONARI) a) Rimborso delle spese di cura per grandi interventi chirurgici e ricoveri. 1. Grandi interventi e grandi eventi: Si intendono per Grandi Interventi quelli per i quali la tariffa minima approvata con D.P.R. del n. 81 prevede per il chirurgo operatore un onorario pari o superiore a. 278,89, compresa la grande diagnostica e terapia avanzata anche fuori dal ricovero. Si intendono per Grandi Eventi l infarto miocardico acuto, il cancro e la leucemia sclerosi multipla, ictus/emorraggia celebrale, fibrosi cistica. Il rimborso spese sostenute avverrà con un massimale annuo di ,00 compreso il coniuge non fiscalmente a carico purché non goda di un reddito imponibile superiore a ,00 alla data del 31/12/2008 (detto importo sarà rivalutato in base alle variazioni dell Indice ISTAT relativo al costo della vita di operai ed impiegati). La copertura deve considerarsi disponibile anche per il convivente more uxorio,purche lo stesso non goda di un reddito annuo imponibile superiore a ,00 e per i figli non fiscalmente a carico, ma con reddito annuo imponibile non superiore a ,00 alla data del Tutti i limiti di reddito spora 2

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