Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2010, n Installazione di un allarme e caduta dall'alto: appalto e rischi specifici

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1 Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2010, n Installazione di un allarme e caduta dall'alto: appalto e rischi specifici - Appalto e Contratto d opera - Committente - Datore di Lavoro - Dispositivo di Protezione Individuale - Informazione, Formazione, Addestramento 1 / 12

2 Responsabilità per infortunio di un lavoratore che, durante lavori di installazione di un allarme su un tetto, sfondava con il proprio peso le lastre di copertura del capannone e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha affermato la penale responsabilità del datore di lavoro della vittima e ha invece assolto, perché il fatto non costituisce reato, il proprietario ed il locatore del capannone presso il quale la ditta esercitava la propria attività di falegnameria. La Corte d'appello, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro ma, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato la responsabilità, in ambito civile ed in solido, del proprietario e del locatore del capannone, nonchè del responsabile legale della società assicuratrice. Al datore di lavoro è stato contestato di aver omesso di accertare, prima di dare l'avvio ai lavori, che il tetto potesse reggere il peso degli operai; e di adottare le necessarie cautele contro il rischio di caduta, distendendo tavole sul tetto o facendo uso di cinture di sicurezza. Al proprietario ed al locatore del capannone (F. R. e F. C., padre e figlio), è stato invece mosso l'addebito di non aver fornito informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro ed in particolare sulle condizioni di precaria stabilità del tetto del capannone nel quale avrebbe dovuto essere installato l'allarme. 2 / 12

3 Ricorrono per cassazione, con distinti gravami, il proprietario ed il locatore del capannone, anche nella veste di legali rappresentanti delle proprie società, la B. S.r.l. e la S. s.r.l., nonchè la società assicuratrice Fondiaria Sai s.p.a.. I ricorsi sono infondati, tranne quello della B. srl: questa società era la mera proprietaria del capannone e non risulta da alcun argomento probatorio che essa avesse veste di committente dei lavori. Quanto alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura del rischio concretizzatosi nell'evento, afferma la suprema Corte, riprendendo il ragionamento della Corte di merito, che "il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 fa obbligo al committente non solo di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui sono destinate ad operare, ma anche di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto. La normativa prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell'impresa appaltatrice: si tratta dei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l'esecuzione di speciali tecniche. Pertanto il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l'esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell'impresa appaltatrice. Nel caso di specie il rischio era generico e da tutti riconoscibile." 3 / 12

4 Pur essendo chiarito dalle risultanze processuali che al momento dell infortunio erano in corso i lavori di installazione dell impianto antifurto e non l effettuazione di un semplice preventivo, la Corte afferma che sarebbe stato comunque ben prevedibile che l'esecuzione del presunto preventivo implicasse la necessità di accedere al tetto del capannone facilmente accessibile da una scala esterna. Gli imputati erano dunque tenuti ad assicurare che quella preliminare attività si svolgesse in condizioni di sicurezza. Da tale ricostruzione degli accadimenti discende, secondo la Corte d'appello, la corresponsabilità agli effetti civili sia delle indicate persone fisiche sia dei responsabili civili. L'unica cosa che conta, continua la Corte, è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell'esecutore dell'impianto, sicchè gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza. Per il resto, il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l'obbligo di cooperare per evitare l'esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile. REPUBBLICA ITALIANA 4 / 12

5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARZANO Francesco - Presidente Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere Dott. FOTI Giacomo - Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: F.R., N. IL (OMISSIS); F.C. N. IL (OMISSIS); ASS.NE FONDIARIA SAI S.P.A.; DITTA B. SRL; DITTA S. SRL; avverso la sentenza n. 2503/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 06/11/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Udito, per la parte civile, l'avv. Alcalo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il dif. avv. Formichini per F.C. e F.R.; nonchè per i resp. Civili B. s.r.l. e S. s.r.l., che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito il dif. avv. Bianchi per il resp. Civile Fondiaria assicurazioni, che ha chiesto accoglimento del ricorso. FattoDiritto 5 / 12

6 1. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha affermato la responsabilità di P.N. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. in danno di F.M., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; ha invece assolto F.R. e F.C. perchè il fatto non costituisce reato ed ha conseguentemente respinto ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile anche nei confronti dei responsabili civili. A seguito di appello proposto dalla parte civile, la Corte d'appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del P. e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato - in ambito civile - la responsabilità in solido di F.R. e del padre F.C. nonchè dei responsabili civili S. s.r.l., B. s.r.l. e Fondiaria Sai s.p.a. e li ha condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, nonchè al pagamento della provvisionale già liquidata nel primo giudizio. A F.R. e F.C., nella veste di amministratore rispettivamente della S. s.r.l. e della B. s.r.l., committenti dell'installazione di una sistema di allarme antifurto alla ditta O. di P. Nicolò è stato mosso l'addebito di non aver fornito informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro ed in particolare sulle condizioni di precaria stabilità del tetto del capannone nel quale avrebbe dovuto essere installato l'allarme. Il capannone era di proprietà della ditta B. s.r.l. (amministrata da F.C.) ed era dato in locazione alla S. s.r.l. (amministrata da F. R.) che vi esercitava una falegnameria. Al P., nella qualità di datore di lavoro della vittima, è stato invece contestato di aver omesso di accertare, prima di dare l'avvio ai lavori, che il tetto potesse reggere il peso degli operai; e di adottare le necessarie cautele contro il rischio di caduta, distendendo tavole sul tetto o facendo uso di cinture di sicurezza. Per effetto di tali condotte colpose il lavoratore, mentre eseguiva lavori sul tetto finalizzati all'installazione dell'impianto, sfondava con il proprio peso le lastre di copertura del capannone e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali. Il primo giudice ha ritenuto di escludere la responsabilità dei ricorrenti, soci ed amministratori della indicate società, per mancanza di prova circa l'affidamento al P. dei lavori di installazione dell'impianto ed in considerazione del carattere aspecifico del rischio di sfondamento del tetto, 6 / 12

7 essendosi in presenza di pericolo evidente e ben riconoscibile da chiunque. Tale apprezzamento è stato invece ribaltato dal giudice dell'impugnazione, che è pervenuto ad un opposto apprezzamento su ambedue le questioni. 2. Ricorrono per cassazione, con distinti gravami, i F., anche nella veste di legali rappresentanti della B. S.r.l. e della S. s.r.l., nonchè la società assicuratrice Fondiaria Sai s.p.a La parte civile ha presentato una memoria. 2.1 F.C., anche nella veste di legale rappresentante della B. srl, propone argomentazioni che possono essere ricondotti a tre motivi. Con il primo si lamenta che erroneamente la società B. è stata qualificata come responsabile civile. Essa è solo la proprietaria dei locali in cui esercitava l'attività la ditta S., e non era quindi destinataria di alcun obbligo di garanzia previsto dalla disciplina della sicurezza del lavoro, sicchè nulla a tale società può essere richiesto in relazione all'evento. Con il secondo motivo si deduce che erroneamente l'imputato è stato ritenuto amministratore di fatto della S. ed altrettanto erroneamente si è ravvisato che egli fosse titolare di un obbligo di informazione, essendosi in un ambito in cui non si verificava un rischio di interferenza tra committente ed appaltatore. Tale obbligo gravava invece solo sul "datore di lavoro dell'impresa committente". Con l'ultimo motivo si deduce che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso in alcun modo che l'imputato avesse commissionato al P. la realizzazione dell'impianto di allarme e si è invece appurato che costui doveva effettuare un mero preventivo, come ritenuto dei testi. In tale situazione il ridetto P. non aveva nessuna necessità tecnica di salire sul tetto. Tale rischio gravava comunque sull'appaltatore e non sul committente. 2.2 F.R., anche nella veste di legale rappresentante della S. srl, espone che il P., titolare della ditta Omega, era stato incaricato dal padre F. C., socio della ditta S., di effettuare un preventivo per l'installazione di un impianto di allarme nel capannone in cui operava la stessa S.. In tutta la vicenda il ricorrente, legale rappresentante della ridetta S., non compare. Egli non era neppure al corrente dell'incarico conferito dal figlio C. e delle sue modalità esecutive. Inoltre, in relazione al rischio di rottura del tetto non esisteva alcun obbligo di informazione, non essendosi in presenza di pericolo legato all'attività aziendale interferente con quello gestito dall'appaltatore. Era dunque l'appaltatore che avrebbe dovuto adottare le opere provvisionali ed 7 / 12

8 i dispositivi di sicurezza contro le eventuali cadute dall'alto. Infine si prospetta che correttamente il primo giudice ha adottato pronunzia assolutoria, non essendo emerso che la S. avesse affidato i lavori al P. e che semmai i colloqui al riguardo avevano riguardato solo il padre C., come emerso dalle deposizioni testimoniali. 2.3 Il responsabile civile Fondiaria Sai S.p.A. espone preliminarmente alcune delle più significative acquisizioni probatorie ed alla luce di esse deduce due motivi. Con il primo si lamenta che a F.R. sono stati incongruamente attribuiti poteri divinatori. Si assume infatti irragionevolmente che egli dovesse prevedere che alcuno giungesse sul luogo per stilare il preventivo e che per far ciò dovesse salire sul tetto. La Corte territoriale ha travisato il quadro probatorio assumendo, senza alcun fondamento, che il F. avesse commissionato l'esecuzione dei lavori. Con il secondo motivo si prospetta che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il rischio di caduta dal tetto è aspecifico e grava esclusivamente sull'esecutore dei lavori: chiunque e in grado di percepire che muoversi su un tetto implica il rischio di caduta. Vi è logica contraddizione nell'avere da un lato ritenuto che il rischio fosse specifico e nell'aver fatto gravare lo stesso rischio sia sull'appaltatore che sul committente. 3. I ricorsi sono infondati, tranne quello della B. s.r.l.. Occorre preliminarmente considerare che i gravami sono in larga misura in fatto e tentano di sollecitare impropriamente questa Suprema Corte alla riconsiderazione del merito attraverso l'evocazione di isolati frammenti delle prove. D'altra parte la pronunzia impugnata si articola attorno a due temi che riguardano da un lato l'esistenza di lavori in corso afferenti all'esecuzione dell'impianto antifurto e non ad un semplice preventivo; e dall'altro il coinvolgimento dei F. nei lavori stessi. Su ambedue le questioni essa reca diffuse argomentazioni, fondate su significative acquisizioni fattuali ed immuni da vizi logico-giuridici. 3.1 Quanto ai lavori, la Corte d'appello ha ritenuto pacificamente provato che essi fossero in corso di esecuzione tanto che, come emerge dai rilievi fotografici, la vittima, prima di cadere, era riuscita a far passare sulla copertura alcuni cavi evidentemente destinati a collegare ed alimentare le diverse apparecchiature. Tale procedura costituiva la più semplice e veloce modalità di esecuzione dei lavori, poichè consentiva di bypassare tutti gli ostacoli presenti all'interno del capannone sede della falegnameria E' pure emerso che il lavoratore aveva manifestato preoccupazioni per le operazioni da eseguire a notevole altezza e facendo uso di 8 / 12

9 una lunga scala a pioli che riteneva insicura. Si è quindi escluso che il lavoratore stesso abbia autonomamente deciso di salire sulla copertura; e si è invece ritenuto che egli stesse eseguendo precise istruzioni ricevute. D'altra parte la Corte ritiene del tutto inverosimile che si eseguano lavori all'interno di un edificio destinato ad attività produttive e dunque interferente con le attrezzature e le lavorazioni che vi si trovano, senza che vi sia autorizzazione in tal senso. Inoltre, dell'avvenuto affidamento dell'incarico si traggono univoche indicazioni da alcune deposizioni testimoniali. D'altra parte,lo stesso P. ha dichiarato in dibattimento che in forza dei rapporti di particolare reciproca fiducia con F.C., questi lo aveva autorizzato ad installare l'impianto senza richiedere un preventivo. Tali ultime dichiarazioni trovano riscontro nei fatti accaduti il giorno dell'infortunio. Il P. ed il F., infatti, si incontrarono e discussero davanti al capannone poco prima dell'inizio dei lavori cui fece seguito in breve tempo l'infortunio. La conclusione è che l'avvio dei lavori ebbe luogo sulla base di un accordo tra i due. Inoltre la necessità di un preventivo era esclusa dalla circostanza che il P. ridetto aveva già eseguito analoghi impianti di allarme in edifici di proprietà dei F.. Vi erano quindi rapporti di conoscenza e di fiducia. Ancora, la Corte territoriale analizza alcuni risvolti della vicenda pervenendo alla conclusione che sin dall'inizio i soggetti coinvolti tentarono di accreditare la tesi che si stesse eseguendo una preventivo per evitare pregiudizio all'attività della falegnameria. Come si vede, si è in presenza di valutazione riccamente articolata che non presta il minimo fianco alle censure che, con diversi accenti t sono state prospettate dai ricorrenti. 3.2 Quanto alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura del rischio concretizzatosi nell'evento la Corte di merito espone preliminarmente che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 fa obbligo al committente non solo di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui sono destinate ad operare, ma anche di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto. La normativa prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell'impresa appaltatrice: si tratta dei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l'esecuzione di speciali tecniche. Pertanto il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l'esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell'impresa appaltatrice. Nel caso di specie il rischio era generico e da tutti riconoscibile. La Corte ritiene inoltre che l'installazione dell'impianto fu commissionata da F.C. che agì in accordo con il figlio R., amministratore della S., come può desumere anche dalle dichiarazioni di quest'ultimo, che ha riconosciuto di essere stato a conoscenza del fatto che il padre si era rivolto al P. per l'installazione dell'impianto in questione e di essere pure a conoscenza del progettato sopralluogo per la redazione di un preventivo. La tesi del preventivo è tuttavia confutata, come sopra esposto. 9 / 12

10 La pronunzia evidenzia altresì lo stretto collegamento esistente tra le due già richiamate società: una (la S.) forniva all'altra (B.), proprietaria del capannone, gli arredi per gli alberghi dalla stessa gestititi. E' dunque emerso che la S. era di fatto amministrata non solo da R., che era amministratore di diritto ma anche dal padre. Sulla base di tale interazione tra agenti e soggetti giuridici si perviene alla conclusione che F. C. non abbia agito autonomamente bensì in accordo con il figlio. In ogni caso, pur ipotizzando che il genitore non si fosse consultato con il figlio, quest'ultimo non sarebbe esonerato da responsabilità. Infatti era ben prevedibile che l'esecuzione del preventivo implicasse la necessità di accedere al tetto del capannone facilmente accessibile da una scala esterna. Egli era dunque tenuto ad assicurare che quella preliminare attività si svolgesse in condizioni di sicurezza. Tali considerazioni naturalmente valgono, per la Corte d'appello, anche con riguardo alla posizione di F.C., che era di fatto direttamente coinvolto nei lavori, visto che partecipò all'incontro finalizzato alla loro esecuzione. Costui,dunque,era coamministratore della S. e la posizione di datore di lavoro di fatto determina l'insorgenza della posizione di garanzia propria del datore di lavoro di diritto. Da tale ricostruzione degli accadimenti discende, secondo la Corte d'appello, la corresponsabilità agli effetti civili sia delle indicate persone fisiche sia dei responsabili civili. Pure tali considerazioni sono immuni da censure quanto alla ricostruzione dei fatti e dei ruoli dei diversi protagonisti. Considerata l'ampiezza e la coerenza dell'argomentazione qualunque discussione in proposito sarebbe incompatibile col ruolo di questa Corte di legittimità. Dunque, non può essere posto in discussione che i F. si siano in vario modo coinvolti nella vicenda e siano chiamati a rispondere dell'evento per non aver cautelato il grave rischio di caduta dal tetto dovuto alla fragilità della copertura in lastre di Eternit. Essi, in particolare, proprio in forza del richiamato art. 7, erano tenuti a cooperare in tal senso con l'esecutore dei lavori. In tale quadro le discussioni sul carattere generico o specifico del rischio sono in massima parte alimentate da verbalismi irrilevanti. L'unica cosa che conta è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell'esecutore dell'impianto, sicchè gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza. Per il resto, il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l'obbligo di cooperare per evitare l'esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile. L'argomentazione del giudice di merito conduce a ritenere che ambedue i F. abbiano agito come amministratori della S., la società che esercitava l'attività aziendale nel capannone; sicchè correttamente se ne è tratta la conseguenza che la S. stessa sia chiamata rispondere nella veste di responsabile civile. Lo stesso può dirsi per Fondiaria, assicuratrice della S.. 10 / 12

11 Analoga argomentazione non può essere prospettata, invece, per la B. s.r.l.. Tale società, come si è ripetutamente esposto, era la mera proprietaria del capannone e non risulta da alcun argomento probatorio della pur diffusa pronunzia di merito che essa avesse veste di committente dei lavori. Tale situazione conduce alla piana conclusione che, difettando qualunque oggettivo, dimostrato coinvolgimento nell'appalto, non trova applicazione il ridetto D.Lgs. n. 626, art. 7 e non si configura alcun obbligo giuridico di collaborare alla sicurezza delle lavorazioni con la conseguenza che non emergono condotte omissive giuridicamente rilevanti. In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati eccezion fatta per quello di B. s.r.l., nei cui confronti la pronunzia deve essere annullata senza rinvio. Pedisseque le conseguenze quanto alle spese del giudizio di legittimità ed alla rifusione delle spese di parte civile, che appare congruo liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile B. s.r.l.. Rigetta i ricorsi di F.R., F.C., S.A.S.M.E. s.r.l. e Fondiaria Sai s.p.a., i quali condanna al pagamento delle spese processuali nonchè in solido alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che, ex actis, liquida in 1.800,00 Euro, oltre accessori come per legge. 11 / 12

12 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, art / 12

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