OGGETTO ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI MATERNITÀ

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1 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI MATERNITÀ QUESITI (posti in data 18 ottobre 2013) Sono un dirigente medico a tempo indeterminato in aspettativa non retribuita per motivi familiari dal febbraio scorso fino al febbraio dell anno prossimo. Essendo in attesa di un figlio pongo i seguenti quesiti: 1) è possibile passare all'aspettativa per maternità a rischio senza interruzione. Nell'eventualità che ciò sia attuabile cosa devo fare dal punto di vista burocratico? 2) Nel caso in cui non lo fosse, al mio ritorno come devo comportarmi? È possibile fare richiesta di maternità flessibile al termine dell aspettativa per motivi familiari, a febbraio del prossimo anno., quando sarò già al settimo mese di gravidanza? 3) Nel caso in cui dovessi interrompere l'aspettativa per motivi familiari per rientrare in quella da maternità, la collega che mi sostituisce perderebbe la possibilità di subentrarmi automaticamente?

2 2 RISPOSTE (inviate in data 18 ottobre 2013) 1) è possibile passare all'aspettativa per maternità a rischio senza interruzione. Nell'eventualità che ciò sia attuabile cosa devo fare dal punto di vista burocratico? Lo stato di gravidanza determina il diritto ad una tutela specifica, che prevale sull aspettativa per motivi familiari che Le è stata concessa. L interruzione della prestazione lavorativa della quale attualmente beneficia è per Lei onerosa, perché si tratta di un aspettativa non retribuita, mentre il congedo per maternità Le garantisce evidenti benefici in termini economici e previdenziali. La fruizione del congedo obbligatorio previsto dall articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, avente ad oggetto la tutela della maternità, richiede l invio all INPS del certificato attestante la data presunta del parto. Tale certificato deve essere inviato all INPS esclusivamente per via telematica da parte del medico di fiducia utilizzando il sistema messo a disposizione dall INPS. Considerata anche la particolare situazione nella quale si trova l interessata è necessario che essa comunichi all azienda sanitaria di appartenenza lo stato di gravidanza comunicazione che di per sé determina l obbligo per l Azienda di applicare le disposizioni di legge. (Il congedo per maternità non è una facoltà ma un obbligo, sia per l azienda che per la stessa lavoratrice). La fruizione del congedo obbligatorio per maternità, e la contestuale interruzione dell aspettativa per motivi familiari, richiedono comunque che l interessata si metta in contatto con il proprio medico curante, che potrà assisterla nelle procedure da seguire, eventualmente trasmettendo idonea documentazione rilasciata dal servizio sanitario nazionale del Paese nel quale attualmente vive. Se invece la dottoressa intende avvalersi del diritto ad una maggior tutela, in presenza di una situazione di rischio di qualsiasi natura, deve presentare specifica istanza al servizio di medicina del lavoro dell Azienda sanitaria territorialmente competente e deve in questo caso sottoporsi a visita medica in loco.

3 3 2) È possibile fare richiesta di maternità flessibile al termine dell aspettativa per motivi familiari, a febbraio del prossimo anno., quando sarò già al settimo mese di gravidanza? Se non si pongono problemi di gravidanza a rischio il congedo obbligatorio per maternità decorre da due mesi dalla data presunta del parto, e si concretizzerebbe pertanto nel caso in esame senza soluzione di continuità rispetto all aspettativa per motivi familiari attualmente fruita. In ogni caso la decorrenza del congedo per maternità interrompe l aspettativa per motivi familiari, laddove tale congedo si concretizzi quando ancora è attiva l aspettativa stessa. 3) Nel caso in cui dovessi interrompere l'aspettativa per motivi familiari per rientrare in quella da maternità, la collega che mi sostituisce perderebbe la possibilità di subentrarmi automaticamente? Il medico che sostituisce un medico in aspettativa ha per questo un contratto di lavoro a tempo determinato nel quale deve essere indicato il nome del dirigente sostituito e che si risolve automaticamente, anche prima della scadenza in esso indicata, al rientro in servizio dello stesso. Entro il termine previsto quale scadenza naturale del contratto appare possibile utilizzare lo stesso contratto per mantenere il rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista, nonché prorogare il contratto stesso laddove, anche se per motivi diversi, sia prolungato il periodo di assenza del dirigente sostituito. Occorre verificare come esattamente è stato impostato il contratto a termine, e quali eventuali norme specifiche sono inserite nel contratto integrativo aziendale.

4 4 INDICAZIONI OPERATIVE Il principio generale che deve ispirare i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, ed al contempo i rapporti di lavoro, è la trasparenza e la chiarezza. In coerenza con questo principio è opportuno che l interessata informi della propria situazione i suoi diretti interlocutori in azienda, dal responsabile della struttura complessa alla quale è assegnata, al responsabile dell ufficio risorse umane, al medico competente. Ciascuno di questi, se opportunamente coinvolto, potrà tra l altro dare un utile supporto per una corretta e tempestiva attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per fruire dei diritti che la normativa vigente garantisce alle lavoratrici madri. Utile ed opportuno contattare anche il proprio medico curante, che per motivi diversi deve essere coinvolto a tutela dell interessata.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

6 6 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali. L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005

7 7 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell ambito dell assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell aspettativa dovrà essere comunicata dall azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.

8 8 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma 57 dell articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. L aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all estero del dirigente in aspettativa. 5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. (*) la precisazione sull aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009

9 9 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 16 Divieto di adibire al lavoro le donne 1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ferma restando la facoltà della donna di restare al lavoro fino ad un mese dalla data presunta del parto, purché il medico competente attesti che ciò non comporta rischi per il nascituro; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, o durante i cinque mesi successivi al parto laddove l interruzione della prestazione lavorativa sia decorsa da un mese prima della data presunta del parto d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN, o convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

10 10 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 17 Estensione del divieto 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL: a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

11 11 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 20. Flessibilità del congedo di maternità 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

12 12 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 21. Documentazione 1. Prima dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio per gravidanza, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all' INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia. 2. La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva. 2-bis. La trasmissione all'inps del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto del ministro della salute di cui al comma 1-bis. 2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'inps il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

13 13 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 22 Trattamento economico e normativo 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta dal datore di lavoro e viene rimborsata dall INPS in conto dei contributi dovuti con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

14 14 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 25 Trattamento previdenziale 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. 2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

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