Imprese Industriali. Polizza di Assicurazione responsabilità civile. Condizioni di assicurazione Edizione ottobre 2003

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1 Imprese Industriali Polizza di Assicurazione responsabilità civile Condizioni di assicurazione Edizione ottobre 2003

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3 Imprese Industriali Polizza di assicurazione responsabilità civile

4 2 INDICE Nota Informativa Pag. 4 Definizioni comuni Pag. 6 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 7 Art. 01) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 02) Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 03) Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio Art. 04) Modifiche dell assicurazione Art. 05) Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 06) Recesso in caso di sinistro Art. 07) Tacito rinnovo Art. 08) Oneri fiscali Art. 09) Foro competente Art. 10) Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile Pag. 9 Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T. Art. 11) Rischi assicurati Art. 12) Rischi esclusi Art. 13) Pluralità di assicurati Art. 14) Estensione territoriale Art. 15) Persone non considerate terzi Condizioni Particolari per la Sezione A - R.C.T. Pag. 13 A) Postuma specifica per autoriparatori (Legge n. 122/92) B) Postuma specifica per installatori (Legge n. 46/90) C) Postuma per altre attività D) Inquinamento accidentale E) Massimo risarcimento F) Franchigia G) Prestatori d opera occasionali H) Danni ai veicoli in sosta nell ambito di esecuzione dei lavori I) Danni alle cose in ambito lavori J) Cose in consegna e custodia K) Responsabilità civile dei sub-appaltatori L) Cose sollevate, caricate e scaricate Sezione B - Responsabilità Civile verso prestatori d opera - R.C.O. Pag. 17 Art. 16) Rischi assicurati Art. 17) Buona fede Art. 18) Rischi esclusi Art. 19) Estensione territoriale Art. 20) Rivalsa INPS

5 Sezione C - Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) Pag. 18 Art. 21) Rischi assicurati Art. 22) Rischi esclusi Art. 23) Limiti di indennizzo Art. 24) Inizio e termine della garanzia Art. 25) Scoperto Art. 26) Estensione territoriale Art. 27) Persone non considerate terzi Condizioni Particolari per la Sezione C - R.C.P. Pag. 20 M) Estensione della garanzia agli USA, Canada, Messico ed Australia N) Estensione della garanzia alla responsabilità civile dell installazione O) Estensione della garanzia alle interruzioni di attività Art. 28) Regolazione del premio Pag. 21 Norme relative ai sinistri Pag. 23 Art. 29) Obblighi in caso di sinistro Art. 30) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali di resistenza Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag. 24 3

6 INFORMATIVA AL CONTRAENTE predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997 Informazioni relative all impresa Il contratto è concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa avente la sede legale in Milano (Italia), Via Senigallia 18/2 (telefono: (+39) ; sito internet: Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, Direzione e Coordinamento FON- DIARIA SAI S.p.A. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L , convertito nella L n Informazioni relative al contratto Legge applicabile Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. MILANO ASSICURAZIONI Divisione Sasa propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami relativi al contratto o ai sinistri I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione delle responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: Direzione Relazioni Esterne e Comunicazioni - Servizio Clienti Via Lorenzo il Magnifico, Firenze Fax: 055/ reclami@fondiaria-sai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all organo a ciò preposto: ISVAP - Servizio Tutela Utenti Via Quirinale Roma I reclami indirizzati all ISVAP contengono i seguenti requisiti: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 4

7 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell ISVAP: a) i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l Autorità Giudiziaria; b) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Testo unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Resta salva la possibilità di adire l Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. 5

8 Nel testo che segue, si intende per: DEFINIZIONI COMUNI Assicurato Assicurazione Contraente Cose Dipendente Franchigia Massimale Polizza Premio Prodotto Risarcimento Scoperto Sinistro Sinistro in serie Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali la persona della quale l Assicurato si avvale per lo svolgimento dell attività dichiarata e regolarmente iscritto a libro paga ovvero colui che presta la sua attività ai sensi della Legge n. 196/97 (lavoratori interinali) ed il lavoratore parasubordinato così come definito dall art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000. la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato la massima esposizione della Società per ogni sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società le merci e/o prodotti messi in circolazione dall Assicurato inerenti all attività descritta in polizza la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa l insieme di più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dalla stessa causa. la Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA 6

9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influisco no sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ART. 2 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi -escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori. ART. 3 - DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscrit ti tra le Parti. ART. 5 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto d in dennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è 7

10 tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla co municazione del Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso. ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termine di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 - TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l assicurazione s intende prorogata per un ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) ART RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività descritta in polizza. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato: a) 1) dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l attività descritta in polizza e dagli im pianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché tali impianti siano in regola con gli obblighi di legge in materia di collaudo e sicurezza nonché i danni derivanti dalla pro prietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. L assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da: Lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; Umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; Rigurgiti di fogne ed occlusione di grondaie; Proprietà di parchi, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive; Dagli obblighi derivanti dal D. Lgs. N. 494/96 in qualità di committente dei lavori eseguiti sui fabbri cati adibiti allo svolgimento dell attività descritta in polizza. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di 250 (duecentocinquanta) per sinistro. 2) Relativamente al rischio della proprietà dei fabbricati diversi da quelli nei quali si svolge l attività assicurata, e descritti in polizza, fermo quanto stabilito al precedente punto 1) si conviene che - se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area, superi di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza - la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. b) dalle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci. La presente garanzia opera con una franchigia di 250 (duecentocinquanta) per ogni sinistro. c) in conseguenza della guida, da parte di dipendenti dell Assicurato (art del Codice Civile), di auto vetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, ed all uso di biciclette, velocipedi e ciclofurgoni senza motore. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto; è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. 9

12 d) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza. La garanzia è prestata fino al 10% del massimale assicurato e comunque con il massimo di (cinquantamila) per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di (duemilacinquecento). e) per i danni subiti ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia di 250 (duecentocinquanta) per ogni mezzo danneggiato. f) dalla proprietà e dall esercizio di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla parteci pazione a mostre e fiere e simili manifestazioni, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia. g) per la Responsabilità Civile personale di dirigenti, quadri e dipendenti dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., agli effetti di questa estensione di garanzia, e sem preché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, limita - tamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale, entro i massimali previsti per la R.C.O. h) per i danni derivanti dalla gestione di mense e bar aziendali, anche se affidate a terzi, per i casi di avvelena mento da cibo o bevande guaste, anche se distribuite da apparecchi automatici non di proprietà dell Assicurato. i) per i danni subiti da cose di terzi derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia opera con un massimale annuo pari a (venticinquemila). j) per i danni ai veicoli di clienti, dipendenti e di terzi trovantisi in aree, anche non custodite, adibite a parcheggio di pertinenza dell Assicurato, esclusi i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti a mancato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi. La garanzia è prestata con la franchigia di 250 (duecentocinquanta) per sinistro e comunque entro un massimo di (quindicimila) per veicolo. ART RISCHI ESCLUSI La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni: a1. che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall Assicurato nello svolgimento dell attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie dell Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell esercizio dell attività oggetto dell assicurazione; a2. derivanti da obbligazioni di cui l Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; b. conseguenti a: 1) inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d acqua; 10

13 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; c. da proprietà ed uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri SEI e di unità naviganti a motore; 3) aeromobili; 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; d1. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d2. alle cose che l Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; d3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; d4. alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che, per volume, peso o destinazione, non possono essere rimosse; e1. a condutture ed impianti sotterranei; e2. a cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; f1. da furto; f2. a cose derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da Lui detenute o possedute, salvo quanto sta bilito dall art. 11 lett. i); g. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell Assicurato; h. cagionati da: 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 2) opere, installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori; 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l esecuzione dei lavori; i. derivanti da: 1) detenzione o impiego di esplosivi; 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusio ne nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. ART PLURALITA DI ASSICURATI Il massimale stabilito in polizza, sia per la garanzia R.C.T. che R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, deve intendersi unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. ART ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. Per U.S.A., Canada e Messico la garanzia è limitata a viaggi per manifestazioni, esposizioni e fiere esclusa l esecuzione di attività lavorative quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, produzione, installazione, montaggio, riparazione, manutenzione. Per i sinistri che avvengono in paesi non appartenenti alla Comunità Europea, la garanzia opera con una franchigia fissa di (duemilacinquecento). In caso di coesistenza di più franchigie, sarà operante la maggiore, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto. 11

14 ART PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l amministratore, il socio a re sponsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone alle quali si può applicare la Sezione B della presente polizza; d) i subappaltatori ed i loro dipendenti e tutti coloro che subiscano un danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. 12

15 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE A - R.C.T. valide soltanto se espressamente richiamate in polizza A) POSTUMA SPECIFICA PER AUTORIPARATORI (LEGGE N. 122/92) Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione secondo quanto disciplinato dall art. 1 della Legge N. 122 del 5 febbraio 1992, a parziale deroga dell art. 12, lett. h), l assicurazione comprende i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a ma nutenzione o installazione di accessori da parte dell Assicurato avvenuti dopo il compimento dei lavori e dovuti a fatto od omissione per i quali l assicurato sia responsabile ai sensi di legge sempreché il danno si manifesti entro 12 mesi dalla data di riconsegna ai clienti e l evento sia riconducibile a fatto dell Assicurato verificatosi durante il periodo di validità della polizza. La garanzia è prestata per le attività di cui all art. 1 della Legge N. 122 del 5 febbraio 1992, purché l Assicu rato sia in possesso dell abilitazione prevista dalla Legge stessa. La presente estensione di garanzia non comprende: i danneggiamenti alle parti direttamente oggetto di riparazione, manutenzione o installazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni e di recupero; i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità dei veicoli; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da interruzione o sospensione di attività; da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 500 (cinquecento). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (cinquantamila) per sinistro e per anno assicurativo. B) POSTUMA SPECIFICA PER INSTALLATORI (LEGGE N. 46/90) Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti secondo quanto disciplinato dall art. 2 della Legge N. 46 del 5 marzo 1990, a parziale deroga dell art. 12, lett. h), l assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di installa tore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dalle cose installate, mantenute o riparate, purché i danni si verifichino entro 24 mesi dalla conclusione dei lavori e che l evento sia riconducibile a fatto dell Assicurato durante il periodo di validità della polizza. La garanzia è prestata per le attività di cui all art. 1 della Legge N. 46 del 5 marzo 1990, purché l Assicurato sia in possesso dell abilitazione prevista dall art. 2 della Legge stessa. La presente estensione di garanzia non comprende: i danneggiamenti alle cose installate o direttamente oggetto di riparazioni o manutenzioni, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni; i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità delle cose oggetto dei lavori; le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e mezzi di sollevamento simili, nonché funivie, seggiovie ed altri simili impianti di risalita; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 13

16 da non idonea o mancata rispondenza all uso per i quali gli impianti sono destinati; da mancato od intempestivo intervento di manutenzione; da interruzione o sospensione di attività. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocinquanta). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (venticinquemila) per sinistro e per anno assicurativo. C) POSTUMA PER ALTRE ATTIVITA A parziale deroga dell art. 12, lett. h), la garanzia comprende i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione di beni venduti dall Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e verificatisi entro due anni dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri. La presente estensione di garanzia non comprende: i danneggiamenti alle cose installate o direttamente oggetto di riparazioni o manutenzioni, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni; i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità delle cose oggetto dei lavori; le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e mezzi di sollevamento simili, nonché funivie, seggiovie ed altri simili impianti di risalita; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da non idonea o mancata rispondenza all uso per i quali gli impianti sono destinati; da mancato od intempestivo intervento di manutenzione; da interruzione o sospensione di attività. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocinquanta). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (venticinquemila) per sinistro e per anno assicurativo. D) INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell art. 12 lettera b1), la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comun que fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di (cinquemila). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (centomila) per sinistro e per anno assicurativo. E) MASSIMO RISARCIMENTO In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella 14

17 R.C.O., la Società non risarcirà somme complessivamente superiori all importo del massimale più elevato indicato nel frontespizio di polizza. F) FRANCHIGIA Tutte le garanzie riconducibili alla presente sezione di polizza sono prestate con una franchigia pari a (duemilacinquecento) per sinistro. In caso di coesistenza di più franchigie, sarà operante la maggio re, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto. G) PRESTATORI D OPERA OCCASIONALI A parziale deroga dell art. 15 lett. d), la garanzia comprende i danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, occasionalmente partecipino ai lavori oggetto dell assicurazione o della cui opera l Assicurato si avvalga. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all Assicurato una responsabilità ai sensi dell art del Codice Civile. H) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA NELL AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI A parziale deroga dell art. 12 lett. d4), la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli di dipendenti, trovantisi in sosta nell ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 500 (cinquecento) per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell Assicurato, e con un massimo risarcimento per veicolo di (diecimila) e di (ventimila) per sinistro e per periodo assicurativo. I) DANNI ALLE COSE IN AMBITO LAVORI A parziale deroga dell art. 12 lett. d4), la garanzia comprende i danni subiti dalle cose che si trovano nell am bito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, limitatamente alle sole cose che per natura, peso o desti nazione sono inamovibili. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 500 (cinque cento), e con un massimo risarcimento di (venticinquemila) per sinistro e per periodo assicurativo. J) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA A parziale deroga dell art. 12 lett. d2), la garanzia comprende i danni alle cose che l Assicurato ha in con segna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi i danni derivanti da incendio o furto. Tale garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocinquanta) ed un massimo risarcimento pari a (venticinquemila). Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia: i valori in genere e gli oggetti preziosi; i veicoli a motore e le cose in essi contenute; le cose sulle quali si eseguono i lavori. 15

18 K) RESPONSABILITA CIVILE DEI SUB-APPALTATORI Premesso che l Assicurato dichiara di cedere in subappalto nella misura non superiore al 25% del valore globale del fatturato annuo, a parziale deroga dell art. 12 lett. g), la garanzia comprende i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell Assicurato stesso. Inoltre, a parziale deroga dell art. 15 lett. d), la garanzia comprende i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell Assicurato stesso limitatamente alla mor te, lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall art. 583 del Codice Penale. Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percentuale sopra indicata, il danno verrà ammesso a risar cimento nella proporzione esistente tra la percentuale dichiarata in polizza e quella effettivamente ceduta in subappalto, in base a quanto stabilito dall art. 4. L) COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE A parziale deroga dell art. 12 lett. d3), la garanzia comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 500 (cinquecento). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (venticinquemila) per sinistro e per anno assicurativo. 16

19 SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRE- STATORI DI LAVORO (R.C.O.) valida solo in abbinamento alla Sezione A della presente polizza ART RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, sempre che in regola con gli obblighi per l Assicurazio ne di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese): a) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, N e successive modifiche ed integrazioni nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai collaboratori. La Società si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o degli aventi diritto, sempre che sia stata esperita l azione di regresso dall INAIL e che quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; b) ai sensi del Codice Civile (compreso il danno biologico) nonché del D.L. N. 626 del , successive modifiche ed integrazioni, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 N e del Decreto Legislativo N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai collaboratori di cui al precedente punto sopra menzionato, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata invalidità permanente - escluse le malattie professionali - non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui fa riferimento il Decreto Legislativo N. 38 del 23 febbraio Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equi parati ai dipendenti. ART BUONA FEDE L assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. ART RISCHI ESCLUSI La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell assicurato: a) derivanti da malattie professionali; b) da detenzione o impiego di esplosivi; c) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. ART ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori dei paesi europei. ART RIVALSA I.N.P.S. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, N

20 SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO (R.C.P.) ART RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso. ART RISCHI ESCLUSI L assicurazione non comprende: a) i danni riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; b) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l importo pari al suo controvalore; c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; d) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; f) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente e non al settore aeronautico, aerospaziale, automobilistico e motociclistico, farmaceutico, dei carburanti e combustibili, cosmetico, chimico, delle apparecchiature e/o strumenti medicali e/o biomedicali, dei caschi; g) i danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali od artificiali (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; i) le voci di danno non coincidenti con i tradizionali danno emergente e lucro cessante come ad esempio i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages); j) i danni derivanti da mancata corrispondenza del prodotto assicurato all uso cui è destinato; k) per i danni a cose conseguenti a difetto di impermeabilizzazioni; l) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati. ART LIMITI DI INDENNIZZO a) Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sini- 18

21 stro, per anno assicurativo (o per minor periodo) e per sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. ART INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei con fronti dell Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa. Nel caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa. La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richiesta di risarcimento a termini di polizza. ART SCOPERTO Rimane a carico dell Assicurato il 10% di ciascun danno con i minimi e massimi indicati in polizza. ART ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per i prodotti per i quali l assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati e per i danni ovunque verificatisi, esclusi quelli derivanti da prodotti messi in circolazione in U.S.A., Canada, Messico ed Australia. ART PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le società che, rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell art del Codice Civile. 19

22 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE C - R.C.P. valide soltanto se espressamente richiamate in polizza M) ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI USA, CANADA, MESSICO ED AUSTRALIA A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 26, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, in Canada, in Messico ed in Australia e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia vale solo ed esclusivamente per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione. Fermo quanto stabilito dall art. 22, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro a carico dell Assicurato, con il minimo ed il massimo indicati nel frontespizio di polizza. Sono comunque esclusi dalla garanzia i cosiddetti «punitive or exemplary damages». N) ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA RESPONSABILITA CIVILE DELL INSTAL- LAZIONE Fermo quanto disposto dall art. 24, la garanzia s intende estesa ai danni imputabili all Assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti assicurati, purché i danni si siano verificati non oltre 2 anni dalla conclu sione dei lavori e che l evento sia riconducibile a fatto dell Assicurato durante il periodo di validità della polizza. La garanzia è prestata per le attività di cui all art. 1 della Legge N. 46 del 5 marzo 1990, purché l Assicurato sia in possesso dell abilitazione prevista dall art. 2 della Legge stessa. La presente estensione di garanzia non comprende: i danneggiamenti alle cose installate o direttamente oggetto di riparazioni o manutenzioni, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni; i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità delle cose oggetto dei lavori; le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e mezzi di sollevamento simili, nonché funivie, seggiovie ed altri simili impianti di risalita; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da non idonea o mancata rispondenza all uso per i quali gli impianti sono destinati; da mancato od intempestivo intervento di manutenzione; da interruzione o sospensione di attività. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocinquanta). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell ambito del massimale di polizza, fino alla concor renza di (venticinquemila) per sinistro e per anno assicurativo. O) ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE INTERRUZIONI DI ATTIVITA L assicurazione comprende, entro il limite del 30% del massimale di polizza assicurato e nell ambito dello stesso, i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di (duemilacinquecento). 20

23 ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Qualora il premio sia convenuto in tutto od in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo: A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società o all Agenzia che detiene il contratto, in relazione a quanto previsto dal contratto: l ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, compreso il trattamento retributivo e previdenziale corrisposto per l utilizzo dei soggetti rientranti e definiti dalla legge 196/97 e dal D. Lgs. n. 38/2000; il volume d affari (fatturato con esclusione dell IVA); gli altri elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale termine, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Assicurato abbia adem piuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. C Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se, all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quan to preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazio ne del preventivo degli elementi variabili comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. 21

24 Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall art. 20 del D.P.R n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). 22

25 NORME RELATIVE AI SINISTRI ART OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO a) Agli effetti dell assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) l Assicurato deve: fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; fornire notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole; astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. b) Agli effetti dell assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) l Assicurato deve: denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l Assicurato ha ricevuto l avviso dell inchiesta; dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell infortunio subito dal dipendente non soggetto all assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l infortunio viene iniziato procedimento penale; dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l assicurazione obbligatoria sia l infortunio denunciato. Se l Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art Codice Civile). ART GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI DI RESISTENZA La Società assume, fino a quando ne ha l interesse, a nome dell Assicurato, la gestione giudiziale e stragiu diziale, delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al 1 /4 del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 23

26 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L ASSICURATO ART CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le condizioni generali di contratto (c. 1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza (c. 1370). In ogni caso non hanno effetto (c. 1418, 14192), se non sono specificamente approvate per iscritto, le con dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (c. 1229), facol tà di recedere dal contratto (c. 1373) o di sospenderne l esecuzione (c. 1461), ovvero sanciscono a carico dell altro Contraente decadenze (c. 2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (c. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (c. 1379, , 25961), tacita proroga o rinnovazione del contratto (c. 1597, 18992), clausole compromissorie (p.c. 808) o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria (p.c. 28, 29). ART CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in manie ra uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (c. 1370). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente (2) (4). ART PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento (c ) della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (c. 1611), qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (c ss., 1256 ss., 2281). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all uso o al godimento della cosa (c. 1594). ART INCENDIO DI COSA ASSICURATA Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (c. 1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l indennizzo corrisposto dall assicuratore e il danno effettivo (c. 1223). Quando si tratta di cosa mobile stimata (c ) e l assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell assicuratore (c. 1916). ART INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIU INQUILINI Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (c. 1589). 24

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