n 4 documenti di sintesi appositamente stampati, composti di n 15 pagine complessive, che costituiscono il frontespizio;
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- Claudia Forti
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1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede ociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Cap. Soc. Euro ,76 - Ri. Euro ,54 alla data del 05/09/2011 Codice ficale, Partita IVA e n. icrizione al Regitro delle Impree di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Pachi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Icritta all'albo preo la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depoiti Il/I ottocritto/i NDC CONSUMATORE Numero pratica COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA SIGLA dichiara/dichiarano di ricevere copia del contratto relativo a: - Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente - Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario - Condizioni economiche - Sezione Servizi di Pagamento - Condizioni economiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito - Sezione pretazione SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla pretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA - Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario - Condizioni giuridiche - Sezione Servizio di incao o di accettazione degli effetti documenti ed aegni - Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in Conto Corrente - Condizioni giuridiche - Servizi di Pagamento - Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito e ervizi collegati - Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla pretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni giuridiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA compoto di n 72 pagine compleive, unite fra loro a mezzo pillatura metallica, e cotituito dalle eguenti parti: n 4 documenti di intei appoitamente tampati, compoti di n 15 pagine compleive, che cotituicono il frontepizio; teto contrattuale compoto di n 56 pagine; preente allegato compoto di n 1 pagina. $$keepf$ (luogo e data) FILIALE, GG/MM/AAAA (firma) Verione 0 del GG/MM/AAAA
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3 WCONTRATTOCC2 COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA
4 COGNO ME NO ME INDIRIZZO CAP CIT TA LU FILIALE S 1030 BANCA MONT E DEI PASCHI DI SI ENA - CRIF S.p.A. - Centrale Richi F inanziar ia - Centrale dei Bilanci S.r. l. - Aociazione Italiana Leaing l'unità di Coordinamento Tutela Pr ivacy, Via Aldo Mo ro, Siena (tel / ) Banca Monte dei Pach i di Siena S.p.A. - Piazza Salimbeni, Siena BANC A MONTE D EI PASCHI DI SI ENA S.p.A. Banca Monte dei Pachi d i Siena S.p.A. Siena, Piazza Salimbeni n. 3 So cietà per azioni - Sede ociale in Siena, Piazza Sa limbeni 3 Cap. Soc. Euro ,76 - Ri. Euro ,54 alla data del 05/09/2011 Codice fica le, Partita IVA e n. icrizione al Regitro delle Impree d i Siena: Gruppo Bancario Monte dei Pachi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Icritta all'albo preo la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei De poiti SPF G G/ MM/ AAAA i Servizi Pachier vice, Europay, Fatpay e Via Electron, CONSUMATOR E 00000,33 FILIALE 1234 FILIALE CODICE FISC ALE 30/6/1987 LU CITTA COGNOME NO ME CONTR ATTO /06/2013 MULTICANALITA' INTEGRATA MULTICANALITA' INTEGRATA GG/ MM/AAAA N *
5 $$M998S$ BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE (1234) FILIALE, GG/MM/AAAA Documento di Sintei n Documento di Sintei CONTO CORRENTE CONTO ITALIANO ONLINE Il preente Documento di Sintei, redatto in conformità alle dipoizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative dipoizioni attuative, cotituice il frontepizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di eguito le condizioni economiche. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO SPESE TENUTA CONTO TIPO GESTIONE SPESE UNITARIO CAUS OPERAZIONI DIVERSE/INTERNE EURO 1,00 PRELEVAMENTI PER CASSA EURO 5,20 TITOLI/ESTERO EURO 3,00 INCASSI/PAGAMENTI EURO 0 CARTE/SELF SERVICE EURO 0 SPORTELLI AUTOMATICI EURO 0 PORTAFOGLIO EURO 3,00 BONIFICI EURO 3,00 ALTRE OPERAZIONI PER CASSA EURO 3,00 QUANTITA' OPERAZIONI ESENTI 0 TRI OPERAZIONI DI CANALI TELEMATICI 0 OPERAZIONI DI ACCREDITO 0 MINIMO SPESE TENUTA CONTO AD OGNI LIQUIDAZIONE EURO 0 SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE EURO 0 SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO EURO 2,20 TASSI CREDITORI TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE NON INDICIZZ. VALORE % 0, TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) % 0, TASSO PER 'SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO' (SCOPERTO DI CONTO) TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) SCAG. NON IND PRIMA FASCIA FINO A EURO 1.500,00 18, % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) % 19, SECONDA FASCIA FINO A EURO 5.000,00 20, % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) % 22, TERZA FASCIA OLTRE LA PRECEDENTE 21, % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) % 23, COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE CONSUMATORI (CONTI NON AFFIDATI) IMPORTO EURO 50,00 COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE NON CONSUMATORI (CONTI NON AFFIDATI) PRIMO SCAGLIONE - SCONFINAMENTI FINO A EURO 5.000,00 - IMPORTO PRIMO SCAGLIONE EURO 80,00 SECONDO SCAGLIONE - SCONFINAMENTI FINO A EURO ,00 - IMPORTO SECONDO SCAGLIONE EURO 160,00 TERZO SCAGLIONE - SCONFINAMENTI OLTRE IL PRECEDENTE - IMPORTO TERZO SCAGLIONE EURO 240,00 VARIE CAPITALIZZAZIONE - PERIODICITA' TRIMESTRALE PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI ANNO CIVILE DISPONIBILITA' SU VERSAMENTO CONTANTI GG 0 SU VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA GG 4 SU VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA GG 4 SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE GG 1 SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA GG 4 SU VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA GG 4 SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA GG 4 SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA GG 4 CONDIZIONI ASSEGNI VARIE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 1 di 68
6 COSTO STANDARD COSTO UTILIZZO ASSEGNI EURO 0,20 COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI EURO 14,00 RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI EURO 15,00 COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI EURO 0 COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI EURO 0 COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISP. EURO 0 COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISP. EURO 0 COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI % 2, COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI EURO 14,00 COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI EURO 27,00 QUANTITA' ASSEGNI DOTABILI AL CONTO 30 IMPOSTA BOLLO MODULO DI ASSEGNO RIC. IN FORMA LIBERA EURO 1,50 RID DEBITORE COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C EURO 0 NON PREDETERMINATI COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 3,25 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 MAV BANCARIO E POSTALE COMMISSIONE PAGAMENTO EURO 0 BOLLETTINI BANCARI FRECCIA COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 3,25 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING EURO 0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,00 COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING EURO 0,80 BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 0 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING EURO 0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,00 COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING EURO 0,80 BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI COMMISSIONE PAGAMENTO (*) EURO 1,20 BOLLETTINI POSTALI BIANCHI COMMISSIONE PAGAMENTO (*) EURO 1,20 SDD DEBITORE COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE EURO 1,00 COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO EURO 3,00 BONIFICI GRATUITI NUMERO BONIFICI GRATUITI DA CANALI TELEMATICI (**) 30 PERIODICITA' CALCOLO GRATUITA' MENSILE BONIFICI IN ARRIVO DA FILIALI DELLA BANCA VALUTA SU BONIFICI GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI GIORNI 0 VAL.COMPENS. BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO DA FILIALI DELLA BANCA COMMISS. UNITARIE BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,00 COMMISS. UNITARIE GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,00 COMMISS. UNITARIE STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,00 COMMISS. UNITARIE BONIFICI VIA RETE EURO 0,75 COMMISS. UNITARIE GIROCONTI VIA RETE EURO 0,75 COMMISS. UNITARIE STIPENDI VIA RETE EURO 0,75 VALUTA SU BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI VIA RETE GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI VIA RETE GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI VIA RETE GIORNI 0 VAL.COMPENS. BONIFICI DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA COMMISS. UNITARIE BONIFICI DA FIL.AUTOM. E ATM (***) EURO 1,00 COMMISS UNITARIE GIROCONTI DA FIL. AUTOMATICHE E ATM EURO 0 COMMISS. UNITARIE STIPENDI DA FIL.AUTOM. E ATM (***) EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI DA MOBILE BANKING (***)EURO 1,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 2 di 68
7 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING EURO 0 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI DA MOBILE BANKING (***)EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE BONIFICI DA INTERNET BANKING (***) EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING EURO 0 COMMISS. UNITARIE STIPENDI DA INTERNET BANKING (***) EURO 1,00 COMM.UNITARIE BONIFICI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0,75 COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0,75 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI DA PHONE BANKING (***) EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING EURO 0 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI DA PHONE BANKING (***) EURO 1,00 VALUTA SU BONIFICI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI DA MOBILE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI DA MOBILE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI DA MOBILE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI DA INTERNET BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI DA INTERNET BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI DA INTERNET BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI DA PHONE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI DA PHONE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI DA PHONE BANKING GIORNI 0 VAL.COMPENS. BONIFICI DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA COMMISSIONI BONIFICO SINGOLO DA C/C EURO 5,50 COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C EURO 5,50 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C EURO 5,50 COMMISSIONI BONIFICO SINGOLO PER CASSA EURO 6,75 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA EURO 6,75 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI MULTIPLI DA C/C EURO 3,00 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI MULTIPLI DA C/C EURO 3,00 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI MULTIPLI DA C/C EURO 3,00 COMMISSIONI UNITARIE ORDINI PERMANENTI EURO 4,00 ESENZIONE COMMISSIONI E VALUTE SU ORDINI PERMANENTI NO VALUTA SU BONIFICO SINGOLO DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTO SINGOLO DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDIO SINGOLO DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI SINGOLI PER CASSA GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI SINGOLI PER CASSA GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU BONIFICI MULTIPLI DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI MULTIPLI DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI MULTIPLI DA C/C GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU ORDINI PERMANENTI GIORNI 0 VAL.COMPENS. BONIFICI IN ARRIVO DA ALTRE BANCHE VALUTA SU BONIFICI GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU GIROCONTI GIORNI 0 VAL.COMPENS. VALUTA SU STIPENDI GIORNI 0 VAL.COMPENS. BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO AD ALTRE BANCHE COMMISS. UNITARIE BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,50 COMMISS. UNITARIE GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,50 COMMISS. UNITARIE STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO EURO 3,50 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI VIA RETE EURO 1,75 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI VIA RETE EURO 1,75 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI VIA RETE EURO 1,75 VALUTA SU BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI VIA RETE GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI VIA RETE GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI VIA RETE GIORNI 2 LAVORATIVI BONIFICI DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE COMMISS. UNITARIE BONIFICI DA FIL.AUTOM. E ATM (***) EURO 1,00 COMMISS.UNITARIE GIROCONTI DA FIL. AUTOMATICHE E ATM EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE STIPENDI DA FIL.AUTOM. E ATM (***) EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE BONIFICI DA MOBILE BANKING (***) EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING(***)EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI DA MOBILE BANKING (***)EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE BONIFICI DA INTERNET BANKING (***) EURO 1,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 3 di 68
8 COMMISS. UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING (***)EURO 1,00 COMMISS. UNITARIE STIPENDI DA INTERNET BANKING (***) EURO 1,00 COMM.UNITARIE BONIFICI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI DA PHONE BANKING (***) EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING (***)EURO 1,00 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI DA PHONE BANKING (***) EURO 1,00 VALUTA SU BONIFICI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI DA FILIALI AUTOMATICHE E ATM GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI DA MOBILE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI DA MOBILE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI DA MOBILE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI DA INTERNET BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI DA INTERNET BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI DA INTERNET BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI DA PHONE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI DA PHONE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI DA PHONE BANKING GIORNI 1 LAVORATIVI BONIFICI DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE COMM. UNIT. BONIF. IMP. RILEVANTE O URGENTI DA C/C EURO 20,00 COMM. UNIT. GIROC. IMP. RILEVANTE O URGENTI DA C/C EURO 20,00 COMMISSIONI BONIFICO SINGOLO DA C/C EURO 6,25 COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C EURO 6,25 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C EURO 6,25 COMMISSIONI BONIFICO SINGOLO PER CASSA EURO 7,25 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA EURO 7,25 COMMISSIONI UNITARIE BONIFICI MULTIPLI DA C/C EURO 4,00 COMMISSIONI UNITARIE GIROCONTI MULTIPLI DA C/C EURO 4,00 COMMISSIONI UNITARIE STIPENDI MULTIPLI DA C/C EURO 4,00 COMMISSIONI UNITARIE ORDINI PERMANENTI EURO 5,25 ESENZIONE COMMISSIONI E VALUTE SU ORDINI PERMANENTI NO VALUTA BONIFICI DI IMP. RILEVANTE O URGENTI DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA GIROCONTI IMP. RILEVANTE O URGENTI DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICO SINGOLO DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTO SINGOLO DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDIO SINGOLO DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICO SINGOLO PER CASSA GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI SINGOLI PER CASSA GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU BONIFICI MULTIPLI DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU GIROCONTI MULTIPLI DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU STIPENDI MULTIPLI DA C/C GIORNI 2 LAVORATIVI VALUTA SU ORDINI PERMANENTI GIORNI 2 LAVORATIVI BONIFICI - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE VERSO FILIALI DELLA BANCA GG LAV 0 VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI GG LAV 1 VERSO ALTRE BANCHE ALLO SPORTELLO GG LAV 2 SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING EURO 0,65 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING EURO 0 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET BANKING EURO 0,65 COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0,75 COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 0,75 COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING EURO 1,50 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING EURO 0,50 COMM.UNITARIE STIPENDI DA PHONE BANKING EURO 1,50 COMM.UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING EURO 0,65 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING EURO 0 SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C EURO 3,75 COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C EURO 3,75 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C EURO 3,75 COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA EURO 5,50 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA EURO 5,50 SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 4 di 68
9 COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING EURO 1,00 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING EURO 1,00 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET BANKING EURO 1,00 COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,75 COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING EURO 2,50 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING EURO 2,50 COMM.UNITARIE STIPENDI DA PHONE BANKING EURO 2,50 COMM.UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING EURO 1,00 0,65 COMM.UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING EURO 1,00 SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C EURO 4,50 COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C EURO 4,50 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C EURO 4,50 COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA EURO 6,25 COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA EURO 6,25 SCT - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE VERSO FILIALI DELLA BANCA GG LAV 0 VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI GG LAV 1 VERSO ALTRE BANCHE ALLO SPORTELLO GG LAV 2 VALUTE SU VERSAMENTO CONTANTI GG 0 LAVORATIVI SU VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA GG 0 LAVORATIVI SU VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA GG 1 LAVORATIVI SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE GG 0 LAVORATIVI SU VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA GG 3 LAVORATIVI SU VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA GG 3 LAVORATIVI SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA GG 3 LAVORATIVI SU VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA GG 3 LAVORATIVI SU PRELEVAMENTI CON ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE GG 0 DATA EMISSION SU PRELEVAMENTI CON ASSEGNO INTERNO E/O ATM GG 0 LAVORATIVI SU RITIRO EFFETTI A VISTA 0 SU RITIRO EFFETTI CON SPESE A SCADENZA 0 SU RITIRO EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA 0 NON STORNABILITA SOMME VERSATE CONTANTI GG 0 LAVORATIVI ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA GG 4 LAVORATIVI ASSEGNI CIRC. ALTRI ISTITUTI E VAGLIA POST./B.ITALIA GG 6 LAVORATIVI ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE GG 1 LAVORATIVI ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA GG 6 LAVORATIVI ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE FUORI PIAZZA GG 6 LAVORATIVI ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI SU PIAZZA GG 6 LAVORATIVI ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI FUORI PIAZZA GG 6 LAVORATIVI INFORMAZIONI SPESE PER COMUNICAZIONI: Le pee di pedizione vengono applicate econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della banca. Le pee di produzione per etratto conto - la cui condizione economica? riportata all'interno del contratto - includono forfettariamente anche le pee di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad eempio, documenti di intei e contabili; tali pee potranno ubire variazioni in relazione al coto effettivamente otenuto dalla banca in conformita' a quanto previto dall'art. 127-bi del t.u.b.. Entrambe le pee ono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. NOTE: - Non ono oggette a pee unitarie le operazioni indicate eenti nel Foglio Informativo del conto corrente ordinario. (*) Al netto taa accettazione potale. (**) I bonifici gratuiti ono conteggiati cumulando le dipoizioni provenienti dai canali telematici: Internet Banking retail, Phone Banking, Mobile Banking, ATM. - Le condizioni relative ai bonifici Italia retano in vigore fino al 31/01/2014. Succeivamente il ervizio Bonifici Italia ara' otituito dal ervizio Bonifici SCT. (***) Le commiioni ono applicate dopo il raggiungimento del numero maimo di bonifici gratuiti. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 5 di 68
10 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 6 di 68
11 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE (1234) FILIALE, GG/MM/AAAA Documento di Sintei n Documento di Sintei CARTA DI DEBITO Il preente Documento di Sintei, redatto in conformità alle dipoizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative dipoizioni attuative, cotituice il frontepizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di eguito le condizioni economiche. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO PRODOTTO MONDO CARD PLUS MAESTRO MICRO OLI QUOTA ASSOCIATIVA CANONE PRIMO ANNO EURO ESENTE CANONE ANNI SUCCESSIVI EURO ESENTE COMMISSIONI COMM.NE DI BLOCCO SU CIRCUITO NAZ. (C. ALLARMI) EURO 7,75 COMM.NE DI SBLOCCO EURO ESENTE COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORTELLI DEL GRUPPO MPS EURO ESENTE COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORT. NON DEL GRUPPO MPS EURO 2,00 COMM. PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA NON UE EURO 2,00 COMM.PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA UE EURO 2,00 VALUTE VALUTA DI ADDEBITO OPERAZIONI POS GIORNI GIORNO OPERAZ VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO CONTANTI GIORNI GIORNO OPERAZ CAMBIO PRATICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA TASSO DI CAMBIO MAGGIORATO DELLA COMMISS.NE MASSIMA DEL % 2, INFORMAZIONI SPESE PER COMUNICAZIONI: Le pee di pedizione vengono applicate econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della banca. Le pee ono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 7 di 68
12 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE (1234) FILIALE, GG/MM/AAAA Documento di Sintei n Documento di Sintei SERVIZI DI INVESTIMENTO Il preente Documento di Sintei, redatto in conformità alle dipoizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative dipoizioni attuative, cotituice il frontepizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di eguito le condizioni economiche. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO SERVIZIO CUSTODIA/GESTIONE TITOLI (PER SEMESTRE O FRAZIONE) DEPOSITI CONTENENTI BOT MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI DI STATO MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI CENTRALIZZATI MAX/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI % 0, DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI DA AGGIUNGERE A % EURO 23,15 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI MINIMO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTRALIZZATI % 0, DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. DA AGGIUNGERE A % EURO 23,15 DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. MINIMO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI % 0, DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI MINIMO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU % 0, DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU MINIMO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU MASSIMO/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI TITOLI PROPR.EMISS. MAX/FISSO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI % 0, DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI MINIMO EURO 0 DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI MASSIMO/FISSO EURO 0 IMPORTO MASSIMO APPLICABILE EURO 0 SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TITOLI CONVERSIONI TITOLI ITALIA EURO 0 CONVERSIONI TITOLI ESTERI EURO 0 CONVERSIONI EMISSIONI PROPRIE EURO 0 AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE TITOLI ITALIA EURO 0 AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE TITOLI ESTERI EURO 0 AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE PROPRIE EMISSIONI EURO 0 INVIO AD ALTRO ISTITUTO TITOLI ITALIA EURO 0 INVIO AD ALTRO ISTITUTO TITOLI ESTERI EURO 0 INVIO AD ALTRO ISTITUTO EMISSIONI PROPRIE EURO 0 RITIRO TITOLI ITALIA EURO 0 RITIRO TITOLI ESTERI EURO 0 RITIRO TITOLI EMISSIONI PROPRIE EURO 0 ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO ITALIA SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 0 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO ESTERO SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI ITALIA SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI ESTERI SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 8 di 68
13 ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI EMISSIONI PROPRIE SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI ITALIA SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI ESTERI SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) ACCREDITO DIVIDENDI EMISSIONI PROPRIE SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO BOT SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 0 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO TITOLI DI STATO ITALIA SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 0 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO TITOLI DI STATO ESTERI SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO ALTRI TITOLI ITALIA SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO ALTRI TITOLI ESTERI SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RIMBORSO ALTRI TITOLI EMISSIONI PROPRIE SPESE EURO 0 GIORNI VALUTA GG 1 TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 5,50 LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI LAVORATIVI Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 9 di 68
14 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 6,00 SPESE EURO 1,00 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 1,00 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 30,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 1,00 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 30,00 SPESE EURO 5,50 RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - FILIALE COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 11,00 SPESE EURO 1,00 ASTA BOT COMMISSIONI CON VITA RESIDUA FINO A 80 GIORNI % 0, CON VITA RESIDUA DA 80 A 170 GIORNI % 0, CON VITA RESIDUA DA 171 A 330 GIORNI % 0, CON VITA RESIDUA SUPERIORE A 330 GIORNI % 0, RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 10 di 68
15 RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 1,03 RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. ITALIA - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. ESTERO - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,16 SPESE EURO 1,03 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 10,33 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 25,00 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISS.PROPRIE - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 10,33 SPESE EURO 1,03 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 10,33 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 25,00 SPESE EURO 4,00 RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 10,33 SPESE EURO 1,03 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 11 di 68
16 RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 0 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 5,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 7,50 SPESE EURO 0 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 20,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISS.PROPRIE - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 7,50 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 7,50 SPESE EURO 0 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 12 di 68
17 RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 20,00 SPESE EURO 2,50 RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - INTERNET COMMISSIONI % 0, COMMISSIONI MINIMO EURO 7,50 SPESE EURO 2,50 SERVIZIO DI CONSULENZA BASE IN MATERIA DI INVESTIMENTI SPESE EURO 0 SERV.DI CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI INVESTIMENTI MPS ADVICE (FILIALE) SPESE MASSIME EURO 20,00 GIORNI VALUTA GG 1 RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI CTV X GG X T / 360 (VEDI LEGENDA) ALTRE SPESE SPESE DI PRODUZIONE ESTRATTO CONTO TITOLI EURO 0 SPESE DI PRODUZIONE RENDICONTAZIONE PRESTITO TITOLI EURO 0 INFORMAZIONI SPESE PER COMUNICAZIONI: Le pee di pedizione vengono applicate econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della banca. Le pee ono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. LEGENDA RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI "ctv"? il controvalore dato dalla quantita' dello trumento finanziario pretato moltiplicato per il uo valore di mercato; "gg" ono i giorni di durata del pretito; "t"? il tao di pretito epreo u bae annuale in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo diponibile preo tutte le Filiali della Banca e nella ezione "Traparenza" del ito internet della Banca ( Tale tao non ara' comunque inferiore a 0,01% u bae annua. La Banca non addebita al Cliente alcuna pea o commiione ulle operazioni di pretito conclue. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 13 di 68
18 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE (1234) FILIALE, GG/MM/AAAA Documento di Sintei n Documento di Sintei MULTICANALITA' INTEGRATA Il preente Documento di Sintei, redatto in conformità alle dipoizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative dipoizioni attuative, cotituice il frontepizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di eguito le condizioni economiche. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO MULTICANALITA' INTEGRATA APPLICAZIONE CANONE NO PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE COSTO DISPOSITIVO EURO GRATUITO SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO EURO 8,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO GRATUITO CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA COSTO DISPOSITIVO EURO 8,00 SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO EURO 8,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 8,00 PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB COSTO DISPOSITIVO EURO 42,00 SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO EURO 42,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 42,00 CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA COSTO DISPOSITIVO EURO 42,00 SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO EURO 42,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 42,00 SERVIZIO MESSAGGI NOTIFICHE SMS EURO 0,07 NOTIFICHE SMS 'STAI AL SICURO' EURO GRATUITO ACCESSO DOVE VUOI PER OGNI MESSAGGIO EURO 0,07 DOCUMENTI ON LINE NOTIFICHE INOLTRATE TRAMITE SMS, PER OGNI MSG EURO 0,07 MERCATI ONLINE NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1 Q.TA' 9 NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2 Q.TA' 19 NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3 Q.TA' OLTRE PERIODICITA' DI ADDEBITO DEL CANONE MENSILE MERCATI ONLINE BASE APPLICAZIONE CANONE A SCAGLIONI CANONE SCAGLIONE 1 EURO 0 CANONE SCAGLIONE 2 EURO 0 CANONE SCAGLIONE 3 EURO 0 MERCATI ONLINE EVOLUTO APPLICAZIONE CANONE A SCAGLIONI CANONE SCAGLIONE 1 EURO 12,00 CANONE SCAGLIONE 2 EURO 5,00 CANONE SCAGLIONE 3 EURO 5,00 ALERT WEBSIM CANONE MENSILE EURO 6,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 14 di 68
19 $$M998E$ $$M999S$ Numero pratica NDC INFORMAZIONI SPESE PER COMUNICAZIONI: Le pee di pedizione vengono applicate econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della banca. Le pee ono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 15 di 68
20 Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Vi dichiaro/dichiariamo il notro pieno accordo, con riferimento alla Votra del GG/MM/AAAA il cui teto di eguito riportiamo: COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA Siamo lieti di comunicarvi l apertura, a Votra richieta odierna ed in eguito alle intee intercore, dei ervizi di cui alle pecifiche ezioni del preente contratto. I medeimi aranno regolati, oltre che dalle leggi e dalla diciplina contrattuale relativa a ciacuno di ei e riportata in appreo nelle uddette ezioni, anche dalle ottoindicate "Condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente", riferibili alle ole ezioni che riguardano ervizi pretati dalla Banca. Vi preghiamo corteemente di volerci retituire, a conferma del preente atto, l allegata copia munita della V. firma da apporre tre volte negli pazi in calce, quale adeione alle Condizioni economiche e giuridiche in ea contenute e quale approvazione pecifica delle clauole oneroe oneroe e come conferma della ricezione dell eemplare del preente contratto di votra pettanza. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad oervare criteri di diligenza adeguati alla ua condizione profeionale ed alla natura dell'attività volta, in conformità a quanto previto dall'art C.C. 1. Art. 2 - Pubblicità e traparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela 1. La Banca oerva, nei rapporti con la Clientela, le dipoizioni di cui al D. Lg. 1 ettembre 1993, n. 385 e ue ucceive integrazioni e modificazioni (Teto Unico delle Leggi Bancarie e creditizie) e le relative dipoizioni di attuazione. 2. Per eventuali contetazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgeri all'ufficio Reclami della tea (via Lippo Memmi 14 Cap Siena) che riponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami conultare la Policy ulla trattazione dei reclami della clientela preo Banca Monte dei Pachi di Siena, diponibile preo tutte le filiali della Banca e ul ito alla ezione reclami. 3. A econda del tipo di ervizio pretato dalla Banca, qualora il cliente non i ritenga oddifatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricoro, ove ne ricorrano i preuppoti, ai eguenti itemi di rioluzione tragiudiziale delle controverie: Arbitro Bancario Finanziario, itema di rioluzione delle controverie itituito ai eni dell art bi del d.lg. 385/93 (Teto Unico Bancario), econdo le modalità indicate nella Guida Pratica ABF, reperibile ul ito web preo le filiali della Banca oppure ul ito alla ezione reclami (Per le ole controverie in materia di ervizi bancari); all Ombudman Giurì bancario, itema di rioluzione delle controverie itituito preo il Conciliatore BancarioFinanziario, eguendo le modalità indicate nell appoito Regolamento diponibile ul ito preo le filiali della Banca e ul ito alla ezione reclami (Per le ole controverie in materia di ervizi di invetimento). 4. Il Cliente può altreì preentare epoti a Banca d Italia. Art. 3 - Eecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La Banca è tenuta ad eeguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e econdo le previioni contenute nei ingoli contratti dallo teo conclui; tuttavia, qualora ricorra un giutificato motivo, ea può rifiutari di aumere l'incarico richieto, dandone tempetiva comunicazione al Cliente. 2. In aenza di particolari itruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di eecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione profeionale e comunque tenendo conto degli interei del Cliente e della natura degli incarichi tei. 3. In relazione agli incarichi aunti, la Banca, oltre alla facoltà ad ea attribuita dall'art C.C. 2, è comunque autorizzata, ai eni e per gli effetti di cui all'art C.C. 3, a fari otituire nell'eecuzione dell'incarico da un proprio corripondente anche non bancario. 4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai eni dell'art C.C. 4, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico teo non abbia avuto un principio di eecuzione, compatibilmente con le modalità dell'eecuzione medeima. Art. 4 - Invio di corripondenza alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo portello preo il quale ono intrattenuti i rapporti. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per icritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi comprei i titoli di credito - iano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 5 - Invio della corripondenza alla clientela 1. L'invio al Cliente di lettere o di etratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle preenti "Condizioni generali" aranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per icritto. 2. In mancanza di divero accordo critto, quando un rapporto è intetato a più perone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli etratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno olo dei cointetatari all'ultimo indirizzo da queti indicato per icritto e ono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri oggetti che entrano in rapporto con la Banca 1. All'atto della cotituzione dei ingoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle perone eventualmente autorizzate a rappreentarlo nonché gli altri dati e notizie neceari in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. 2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello volgimento delle operazioni comunque connee ad atti di dipoizione del medeimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità peronale dei oggetti che entrano in rapporto con ea (quali portatori di aegni, beneficiari di dipoizioni di pagamento, ecc.). Art. 7 - Depoito delle firme autorizzate 1. Le firme del Cliente e dei oggetti a qualiai titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca ono depoitate preo lo portello ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il Cliente e i oggetti di cui al comma precedente ono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria ottocrizione autografa in forma grafica corripondente alla firma depoitata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme conentite dalle vigenti leggi (e. firma elettronica). Art. 8 - Poteri di rappreentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per icritto le perone autorizzate a rappreentarlo nei uoi rapporti con la Banca, preciando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concee alle perone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medeime, non aranno opponibili alla Banca finché queta non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la tea ia tata preentata allo portello preo il quale è intrattenuto il rapporto e non ia tracoro almeno 1 giorno dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce iano tate ree di pubblica ragione. 3. Salvo dipoizione contraria, l'autorizzazione a diporre ul rapporto, conferita ucceivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intetato a più perone, i oggetti autorizzati a rappreentare i cointetatari devono eere nominati per icritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappreentanza può eere effettuata, in deroga all'art C.C. 5, anche da uno olo dei cointetatari mentre la modifica delle facoltà deve eere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto tabilito al comma precedente. Il cointetatario che ha dipoto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointetatari. 5. Le altre caue di ceazione delle facoltà di rappreentanza non ono opponibili alla Banca ino a quando ea non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel cao in cui il rapporto ia intetato a più perone. Art. 9 - Cointetazione del rapporto con facoltà di utilizzo digiunto Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 16 di 68
21 1. Quando il rapporto è intetato a più perone con facoltà per le medeime di compiere operazioni eparatamente, le dipoizioni relative al rapporto medeimo poono eere effettuate da ciacun intetatario eparatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointetatari. Tale facoltà di dipoizione eparata può eere modificata o revocata olo u conformi itruzioni impartite per icritto alla Banca da tutti i cointetatari. L'etinzione del rapporto può invece eere effettuata u richieta anche di uno olo di ei, che dovrà avvertirne tempetivamente gli altri. 2. I cointetatari ripondono in olido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che i veniero a creare, per qualiai ragione, anche per atto o fatto di un olo cointetatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da conceioni di fido ancorchè accordate ad uno oltanto ed ignote agli altri. 3. Nel cao di morte o di opravvenuta incapacità di agire di uno dei cointetatari del rapporto, ciacuno degli altri conerva il diritto di diporre eparatamente ul rapporto. Analogamente lo conervano gli eredi del cointetatario, che ono però tenuti ad eercitarlo tutti inieme, ed il legale rappreentante dell'incapace. 4. Nei cai di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concoro di tutti i cointetatari e degli eventuali eredi e del legale rappreentante dell'incapace, quando da uno di ei le ia tata comunicata oppoizione anche olo con lettera raccomandata. Art Diritto di garanzia 1. La Banca, vero il cliente che non riveta la qualità di conumatore ai eni dell'art. 3 del Codice del Conumo(D. Lg 6 ettembre 2005, n. 206), è invetita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione ui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca tea o che pervengano ad ea ucceivamente, a garanzia di qualunque uo credito - anche e non liquido ed eigibile ed anche e aitito da altra garanzia reale o peronale - già in eere o che dovee orgere vero il cliente, rappreentato da aldo paivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad eempio: finanziamenti otto qualiai forma concei, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni u titoli o u merci, anticipi u crediti, conto o negoziazione di titoli o documenti, rilacio di garanzie a terzi, depoiti cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o pretazioni di ervizi. Il diritto di pegno e di ritenzione ono eercitati ugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non uperiore a due volte il predetto credito. In particolare, le ceioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualiai titolo fatte o cotituite a favore della Banca tanno a garantire anche ogni altro credito, in qualiai momento orto, pure e non liquido ed eigibile, della Banca medeima, vero la tea perona. Art Compenazione 1. Quando eitono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualiai genere o natura, anche di depoito, ancorché intrattenuti preo dipendenze italiane ed etere della Banca medeima, ha luogo in ogni cao la compenazione di Legge ad ogni uo effetto. 2. Al verificari di una delle ipotei previte dall'art C.C. 6, o al produri di eventi che incidano negativamente ulla ituazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre paleemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quet'ultima ha altreì il diritto di valeri della compenazione ancorché i crediti, eppure in monete differenti, non iano liquidi ed eigibili e ciò in qualunque momento enza obbligo di preavvio e/o formalità, fermo retando che dell'intervenuta compenazione - contro la cui attuazione non potrà in neun cao eccepiri la convenzione di aegno - la Banca darà pronta comunicazione critta al cliente. 3. Se il rapporto è intetato a più perone, la Banca ha facoltà di valeri dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, ino a concorrenza dell'intero credito riultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni oltanto dei cointetatari. 4. La facoltà di compenazione previta nel comma 2 è eclua nei rapporti in cui il Cliente rivete la qualità di conumatore ai eni dell'art. 3 del codice del conumo alvo ucceivo divero pecifico accordo con il Cliente teo. Art Solidarietà e indiviibilità delle obbligazioni aunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente vero la Banca, ed in particolare quelle derivanti da conceioni di fido, i intendono aunte - pure in cao di cointetazione - in via olidale e indiviibile anche per gli eventuali aventi caua a qualiai titolo dal Cliente teo. 2. Qualora uitano più rapporti di debito vero la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare ai eni e per gli effetti dell art. 1193, comma 1, C.C. nel momento del pagamento quale debito intende oddifare. In mancanza di tale dichiarazione e alvo il cao che i tratti di conumatore, la Banca può imputare in deroga all art. 1193, comma 2, C.C. 7 i pagamenti effettuati dal cliente, o le omme comunque incaate da terzi, ad etinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni aunte dal Cliente medeimo dandone comunicazione a quet ultimo. Art Determinazione e modifica delle condizioni e receo 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti poti in eere con il Cliente ono indicate nelle pecifiche Sezioni Condizioni economiche che cotituicono parte integrante del preente contratto. 2. La Banca, qualora uita un giutificato motivo, i rierva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del preente contratto, fatta eccezione del tao d interee in preenza di contratto a tempo determinato, che aranno ree note mediante Propota di modifica unilaterale del contratto, con preavvio minimo di due mei, in forma critta o mediante altro upporto durevole preventivamente concordato ed accettato dal Cliente, nel ripetto di quanto previto dall art. 118 D. Lg n. 385/ La modifica i intende approvata ove il Cliente non receda, enza pee, entro la data previta per la ua applicazione. In cao di receo, in ede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. In ogni cao, il Cliente ha empre la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto enza penalità e enza pee di chiuura. Art Oneri ficali 1. Gli oneri ficali, che la Banca dovee otenere in relazione ai rapporti poti in eere con il cliente, ono a carico dello teo. Art Legge applicabile, Foro Competente e Rioluzione tragiudiziale delle controverie 1. Il contratto è regolato, dalla Legge italiana. 2. Per ogni controveria che potee orgere tra le parti in relazione al contratto il Foro competente è quello previto dalla Legge italiana (cfr. Artt. 1 e. Cpc). Qualora il Cliente riveta la qualifica di conumatore, il foro competente è determinato econdo le dipoizioni del Codice del Conumo. 3. Qualora uno dei contraenti intenda eperire il procedimento di mediazione prima di fare ricoro all autorità giudiziaria, le controverie che doveero orgere dal preente contratto aranno ottopote ai eguenti organimi, in funzione della loro pecializzazione ulla materia bancaria e finanziaria, nonché econdo le competenze attribuite a ciacuno dalla legge e/o dal Regolamento di funzionamento: Arbitro Bancario Finanziario, itema di rioluzione delle controverie itituito ai eni dell art bi del d.lg. 385/93 (Teto Unico Bancario), econdo le modalità indicate nella Guida Pratica ABF, reperibile ul ito web preo le filiali della Banca oppure ul ito (Attivabile olo dal cliente e per le ole controverie relative ai ervizi bancari); Camera di Conciliazione e Arbitrato preo la Conob, ai eni della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lg. n. 179/2007 e, ucceivamente, con il regolamento CONSOB (n /2008) che ha diciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della domanda ono reperibili ul ito preo le filiali della banca oppure ul ito (Attivabile olo dal cliente e per le ole controverie relative ai ervizi di invetimento); Organimo di Conciliazione Bancaria cotituito dall Aociazione Conciliatore Bancario Finanziario, econdo le modalità previte nel Regolamento di procedura per la conciliazione, reperibile ul ito web preo le filiali della Banca oppure ul ito (Attivabile ia dalla Banca che dal cliente, per le controverie relative ai ervizi bancari e di invetimento). 4 Il Procedimento di mediazione potrà eere eperito, previo accordo delle parti, preo organimi diveri da quelli opra indicati, icritti nell appoito Regitro preo il Minitero di Giutizia, purché precipuamente pecializzati in materia Bancaria/Finanziaria. Art. 16 Comunicazioni 1. Ogni comunicazione inerente il contratto deve eere effettuata in lingua italiana. 2. Il Cliente può inviare comunicazioni alla Banca facendole pervenire alla filiale preo la quale ono intrattenuti i rapporti chiamando il numero oppure utilizzando l'indirizzo info@banca.mp.it. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 17 di 68
22 Art. 17 Acceo alle informazioni ed alle condizioni del contratto In qualiai momento del rapporto il Cliente può ottenere dalla Banca copia del contratto e del documento di intei aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Art Perfezionamento e decorrenza degli effetti del contratto concluo a ditanza Il Cliente dovrà retituire/tramettere alla Banca, anche a mezzo di pota elettronica e munito di firma digitale, la documentazione contrattuale ottocritta unitamente ai documenti neceari affinchè la Banca poa epletare correttamente le procedure adeguata / rafforzata verifica del Cliente ai eni del Dlg n. 231 del ( antiriciclaggio ). Il preente contratto i perfeziona olo dopo che la Banca abbia ricevuto tutta la documentazione contrattuale debitamente ottocritta dal Cliente ed abbia epletato le attività attinenti all adeguata / rafforzata verifica ai eni e per gli effetti del D. Lg n. 231 del ( antiriciclaggio ). Nel cao di eito poitivo delle uddette attività, la Banca provvederà a comunicare al Cliente, con le modalità dal medeimo indicate, il momento dell attivazione del rapporto dal quale decorreranno anche gli effetti del contratto. Art Receo nel cao di contratto concluo a ditanza Il Cliente che rivete la qualifica di conumatore, nel cao di commercializzazione a ditanza del preente contratto ai eni e per gli effetti dell art. 67-duodecie del Codice del Conumo (Dlg n. 206 del e ucceive modifiche), dipone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto enza oneri e enza dover indicare il motivo, alvo quanto previto dal ucceivo art. 67-terdecie. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell art. 67-duodecie del Codice del Conumo. L efficacia del contratto relativo ai ervizi di invetimento, alve le eccezioni previte dall art. 67-duodecie, 5 comma del Codice del Conumo, è opea durante la decorrenza del termine previto per l eercizio del diritto di receo. Il Cliente è tenuto a comunicare il receo con una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca, preo la crivente Agenzia. La richieta da parte del Cliente che rivete la qualifica di conumatore di compiere un atto dipoitivo a valere ul rapporto equivale alla richieta di inizio eecuzione ai eni e per gli effetti dell art. 67-terdecie, 1 comma, del Codice del Conumo. Art. 20 Modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni periodiche previte ai eni di legge Le informazioni e le comunicazioni periodiche previte ai eni di legge verranno effettuate utilizzando le eguenti tecniche : forma cartacea (a mezzo pota) forma elettronica (all indirizzo di pota elettronica o al numero di telefax indicati). Le informazioni e le comunicazioni previte ai eni di legge inviate in forma cartacea prevedono l addebito delle relative pee, mentre quelle inviate con trumenti di comunicazione telematica ono eenti da pee. Le pee per l invio di informazioni e comunicazioni non previte ai eni di legge ono empre a carico del Cliente. Qualora il Cliente richieda l invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti ripetto a quanto previto nel contratto ovvero la loro tramiione con trumenti di comunicazione diveri da quelli previti nel contratto, le relative pee ono a carico del cliente. La Banca atteta che le pee addebitate quale corripettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate ono adeguate e proporzionate ai coti effettivamente otenuti. Le pee ono indicate fra le condizioni economiche relative ai ingoli ervizi. Art. 21 Rapporto fra le preenti condizioni generali e le condizioni giuridiche che regolano le ingole ezioni del contratto In cao di divergenza tra le previioni contenute nella ezione Condizioni generali Banca Cliente e quelle previte nelle ucceive Sezioni relative agli pecifici ervizi, prevarrà quanto indicato in tali ultime Sezioni Art. 22 Informazioni ulla Banca Le informazioni ulla Banca ono indicate nel frontepizio del preente contratto. La Banca è oggetta alla vigilanza di Banca d Italia 1 Art. 1176, C.C.: Nell adempiere l obbligazione il debitore deve uare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti l eercizio di un attività profeionale, la diligenza deve valutari con riguardo alla natura dell attività eercitata. 2 Art. 1856, C.C.: La Banca riponde econdo le regole del mandato, per l eecuzione di incarichi ricevuti dal correntita o da altro cliente. Se l incarico deve eeguiri u una piazza dove non eitono filiali della Banca, queta può incaricare dell eecuzione un altra Banca o un uo corripondente. 3 Art. 1717, C.C.: Il mandatario che, nell eecuzione del mandato, otituice altri a e teo, enza eervi autorizzato o enza che ciò ia neceario per la natura dell incarico, riponde dell operato della perona otituita. Se il mandante aveva autorizzato la otituzione enza indicare la perona, il mandatario riponde oltanto quando è in colpa della celta. Il mandatario riponde delle itruzioni che ha impartite al otituto. Il mandante può agire direttamente contro la perona otituita dal mandatario. 4 Art. 1373, C.C.: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può eere eercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di eecuzione. Nei contratti a eecuzione continuata o periodica, tale facoltà può eere eercitata anche ucceivamente, ma il receo non ha effetto per le pretazioni già eeguite o in coro di eecuzione. Qualora ia tata tipulata la pretazione di un corripettivo per il receo, queto ha effetto quando la pretazione è eeguita. E alvo in ogni cao il patto contrario. 5 Art. 1726, C.C.: "Se il mandato è tato conferito da più perone con unico atto e per un affare d'interee comune, la revoca non ha effetto qualora non ia fatta da tutti i mandanti, alvo che ricorra una giuta caua. 6 Art. 1186, C.C.: "Quantunque il termine ia tabilito a favore del debitore, il creditore può eigere immediatamente la pretazione e il debitore è divenuto inolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promee". 7 Art. 1193, C.C.: "Chi ha più debiti della medeima pecie vero la tea perona può dichiarare, quando paga, quale debito intende oddifare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve eere imputato al debito caduto; tra più debiti caduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroo per il debitore; tra più debiti ugualmente oneroi, al più antico. Se tali criteri non occorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti". 8 Art. 118, D.Lg. n. 385/1993: Nei contratti a tempo indeterminato può eere convenuta, con clauola approvata pecificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tai, i prezzi e le altre condizioni previte dal contratto, qualora uita un giutificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può eere convenuta ecluivamente per le clauole non aventi ad oggetto i tai di interee, empre che uita un giutificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve eere comunicata epreamente al Cliente econdo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Propota di modifica unilaterale del contratto, con preavvio minimo di due mei, in forma critta o mediante altro upporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata econdo le modalità tabilite dal CICR. La modifica i intende approvata ove il Cliente non receda, enza pee, dal contratto entro la data previta per la ua applicazione. In tal cao, in ede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non iano tate oervate le precrizioni del preente articolo ono inefficaci, e favorevoli per il cliente. Le variazioni dei tai di interee adottate in previione o i in coneguenza di deciioni di politica monetaria riguardano contetualmente ia i tai debitori che quelli creditori, e i applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. ====================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 18 di 68
23 CONTO CORRENTE BANCARIO Filiale: 1234 Condizioni economiche - Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO C/C n Intetato a: COGNOME NOME Indirizzo Potale CAP CITTA Coordinate bancarie Italia Etero ELENCO DELLE CONDIZIONI AL GG.MM.AAAA ORE HH.MM.SS -TASSO A CREDITO : TAN 0,000% TAE 0,000% -TASSO PER "SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO" (coperto di conto): TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) SCAG. NON IND. PRIMA FASCIA - FINO A EURO 1.500,00 18,600 % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) 19,938 % SECONDA FASCIA - FINO A EURO 5.000,00 20,900 % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) 22,596 % TERZA FASCIA - OLTRE LA PRECEDENTE 21,800 % - TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) 23,648 % - CAPITALIZZAZIONE PERIODICITA' trimetrale - PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI anno civile - COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER RAPPORTI NON AFFIDATI (APPLICATA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE AD OGNI EVENTO DI SCONFINAMENTO) COMMISSIONE EURO 50,00 -SPESE TENUTA CONTO : OPERAZIONI CANALI TELEMATICI* : ESENTI OPERAZIONI DI ACCREDITO** : ESENTI TIPO GESTIONE SPESE: COSTI UNITARI A RAGGRUPPAMENTO CAUSALI OPERAZ. DIVERSE/INTERNE 1,00 PRELEVAMENTI PER CASSA 5,20 OPERAZIONI ESENTI 0,00 TITOLI/ESTERO 3,00 INCASSI/PAGAMENTI 0,00 CARTE/SELF SERVICE 0,00 SPORTELLI AUTOMATICI 0,00 PORTAFOGLIO 3,00 BONIFICI 3,00 ALTRE OPERAZ. PER CASSA 3,00 *Multicanalita' integrata (Internet/Phone/mobile Banking), portelli ATM e POS. **Scritture che determinano una variazione in aumento del aldo del conto. -CONDIZIONI ASSEGNI VARIE: COSTO UTILIZZO ASSEGNI: 0,20 COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI: 14,00 RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI: 15,00 COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI: 0,00 COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI: 0,00 COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISPONDENTI: 0,00 COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISPONDENTI: 0,00 COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI: 14,00 COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI: 27,00 COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI: 2,000% QUANTITA' DI ASSEGNI DOTABILI AL CONTO: N. 30 -IMPOSTA BOLLO PER OGNI MODULO DI ASSEGNO RICHIESTO IN FORMA LIBERA: 1,50 -SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE: 0,00 -SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO 2,20 (CIASCUNO) -Impota di bollo per Prod. E/C 34,20 (u bae annua), ove previta e alvo ucceive modifiche di legge -SPESE PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: SPESE DI SPEDIZIONE: SECONDO LA TABELLA DELLE TARIFFE NEGOZIATE DALLA BANCA CON I PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA MEDESIMA ( E DISPONIBILE ANCHE PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA SPESE DI PRODUZIONE: EURO 0,00 PER ESTRATTO CONTO (INCLUDONO FORFETTARIAMENTE ANCHE LE SPESE DI PRODUZIONE DEGLI ALTRI DOCUMENTI E PER LE ALTRE INFORMAZIONI: AD ESEMPIO, DOCUMENTI DI SINTESI E CONTABILI); TALI SPESE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE AL COSTO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO DALLA BANCA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 127-BIS T.U.B. Eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. -APPLICAZIONE VALUTE SUI VERSAMENTI DI: CONTANTI GG. 0 ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA GG. 0 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 19 di 68
24 ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA GG. 1 ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE GG. 0 ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA GG. 3 ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA GG. 3 ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA GG. 3 ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA GG. 3 -APPLICAZIONE VALUTE SU RITIRO DI : EFFETTI A VISTA GG. 0 EFFETTI CON SPESE A SCADENZA GG. 0 EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA GG. 0 -DISPONIBILITA SU VERSAMENTI DI : CONTANTI GG. 0 ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA GG. 4 ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA GG. 4 ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE GG. 1 ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA GG. 4 ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA GG. 4 ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA GG. 4 ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA GG. 4 -APPLICAZIONE VALUTE SU PRELEVAMENTI CON: ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE 0 GG ASSEGNO INTERNO E/O ATM: -NON STORNABILITA' SOMME VERSATE: CONTANTI: ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA: ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA: ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE: ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA: ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA: ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA: ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA: DATA OPERAZIONE 0 giorni lavorativi 4 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 1 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi TAN = TASSO ANNUO NOMINALE (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE) TAE = TASSO ANNUO EFFETTIVO (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE) N.B. Le comunicazioni di "Propota unilaterale", previte ai eni dell'art.118 del D.Lg. n.385/1993, ono eenti da pee. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 20 di 68
25 Numero pratica NDC Condizioni economiche - Sezione SERVIZI DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO Filiale: 1234 C/C n Intetato a: COGNOME NOME Indirizzo Potale CAP CITTA Coordinate bancarie Italia Etero -CONDIZIONI BONIFICI: BONIFICI GRATUITI Numero bonifici gratuiti da canali telematici (**) 30 Periodicita' calcolo gratuita' menile BONIFICI IN ARRIVO DA FILIALI DELLA BANCA Valuta u bonifici giorni 0 COMP. Valuta u giroconti giorni 0 COMP. Valuta u tipendi giorni 0 COMP. BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO A FILIALI DELLA BANCA Commi. unitarie bonifici u upporto magnetico euro 3,00 Commi. unitarie giroconti u upporto magnetico euro 3,00 Commi. unitarie tipendi u uppporto magnetico euro 3,00 Commiioni unitarie bonificivia rete euro 0,75 Commiioni unitarie giroconti via rete euro 0,75 Commiioni unitarie tipendivia rete euro 0,75 Valuta u bonifici u upporto magnetico giorni 0 COMP. Valuta u giroconti u upporto magnetco giorni 0 COMP. Valuta u tipendi u upporto magnetico giorni 0 COMP. Valuta u bonifici via rete giorni 0 COMP. Valuta u giroconti via rete giorni 0 COMP. Valuta u tipendi via rete giorni 0 COMP. BONIFICI DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA Commiioni bonifico ingolo da c/c euro 5,50 Commiioni giroconto ingolo da c/c euro 5,50 Commiioni tipendio ingolo da c/c euro 5,50 Commiioni bonifico ingolo per caa euro 6,75 Commiioni tipendio ingolo per caa euro 6,75 Commiioni unitarie bonifici multipli da c/c euro 3,00 Commiioni unitarie giroconti multipli da c/c euro 3,00 Commiioni unitarie tipendi multipli da c/c euro 3,00 Commiioni unitarie ordini permanenti euro 4,00 Eenzione commiioni e valute u ordini permanenti NO Valuta u bonifico ingolo da c/c giorni 0 COMP. Valuta u giroconto ingolo da c/c giorni 0 COMP. Valuta u tipendio ingolo da c/c giorni 0 COMP. Valuta u bonifici ingoli per caa giorni 0 COMP. Valuta u tipendi ingoli per caa giorni 0 COMP. Valuta u bonifici multipli da c/c giorni 0 COMP. Valuta u giroconti multipli da c/c giorni 0 COMP. Valuta u tipendi multipli da c/c giorni 0 COMP. Valuta u ordini permanenti giorni 0 COMP. BONIFICI IN ARRIVO DA ALTRE BANCHE Valuta u bonifici giorni 0 COMP. Valuta u giroconti giorni 0 COMP. Valuta u tipendi giorni 0 COMP. BONIFICI SU SUPPORTO MAGNETICO AD ALTRE BANCHE Commi. unitarie bonifici u upporto magnetico euro 3,50 Commi. unitarie giroconti u upporto magnetico euro 3,50 Commi. unitarie tipendi u upporto magnetico euro 3,50 Commiioni unitarie bonifici via rete euro 1,50 Commiioni unitarie giroconti via rete euro 1,50 Commiioni unitarie tipendi via rete euro 1,50 Valuta u bonifici u upporto magnetico giorni 2 LAV. Valuta u giroconti u upporto magnetico giorni 2 LAV. Valuta u tipendi u upporto magnetico giorni 2 LAV. Valuta u bonifici via rete giorni 2 LAV. Valuta u giroconti via rete giorni 2 LAV. Valuta u tipendi via rete giorni 2 LAV. BONIFICI DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE Comm. unit. bonifici di imp. rilevante o urgenti da c/c euro 20,00 Comm. unit. giroconti di imp. rilevante o urgenti da c/c euro 20,00 Commiioni bonifico ingolo da c/c euro 6,25 Commiioni giroconto ingolo da c/c euro 6,25 Commiioni tipendio ingolo da c/c euro 6,25 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 21 di 68
26 Commiioni bonifico ingolo per caa euro 7,25 Commiioni tipendio ingolo per caa euro 7,25 Commiioni unitarie bonifici multipli da c/c euro 4,00 Commiioni unitarie giroconti multipli da c/c euro 4,00 Commiioni unitarie tipendi multipli da c/c euro 4,00 Commiioni unitarie ordini permanenti euro 5,25 Eenzione commiioni e valute u ordini permanenti NO Valuta bonifici di importo rilevante o urgenti da c/c giorni 2 LAV. Valuta giroconti di importo rilevante o urgenti da c/c giorni 2 LAV. Valuta u bonifico ingolo da c/c giorni 2 LAV. Valuta u giroconto ingolo da c/c giorni 2 LAV. Valuta u tipendio ingolo da c/c giorni 2 LAV. Valuta u bonifici ingoli per caa giorni 2 LAV. Valuta u tipendi ingoli per caa giorni 2 LAV. Valuta u bonifici multipli da c/c giorni 2 LAV. Valuta u giroconti multipli da c/c giorni 2 LAV. Valuta u tipendi multipli da c/c giorni 2 LAV. BONIFICI DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA Commi. unitarie bonifici da Fil.Autom. e ATM (***) euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Filiali Automatiche e ATM euro 0,00 Commi. unitarie tipendi da Fil.Autom. e ATM (***) euro 1,00 Commiioni unitarie bonifici da Mobile Banking (***) euro 1,00 Commiioni unitarie giroconti da Mobile Banking euro 0,00 Commiioni unitarie tipendi da Mobile Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie bonifici da Internet Banking (***) euro 1,00 Commiioni unitarie giroconti da Internet Banking euro 0,00 Commi. unitarie tipendi da Internet Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie bonifici da Internet Corporate Banking euro 0,75 Commi. unitarie giroconti da Internet Corporate Banking euro 0,00 Commi. unitarie tipendi da Internet Corporate Banking euro 0,75 Commiioni unitarie bonifici da Phone Banking (***) euro 1,00 Commiioni unitarie giroconti da Phone Banking euro 0,00 Commiioni unitarie tipendi da Phone Banking (***) euro 1,00 Valuta u bonifici da Filiali Automatiche e ATM giorni 0 COMP. Valuta u giroconti da Filiali Automatiche e ATM giorni 0 COMP. Valuta u tipendi da Filiali Automatiche e ATM giorni 0 COMP. Valuta u bonifici da Mobile Banking giorni 0 COMP. Valuta u giroconti da Mobile Banking giorni 0 COMP. Valuta u tipendi da Mobile Banking giorni 0 COMP. Valuta u bonifici da Internet Banking giorni 0 COMP. Valuta u giroconti da Internet Banking giorni 0 COMP. Valuta u tipendi da Internet Banking giorni 0 COMP. Valuta u bonifici da Internet Corporate Banking giorni 0 COMP. Valuta u giroconti da Internet Corporate Banking giorni 0 COMP. Valuta u tipendi da Internet Corporate Banking giorni 0 COMP. Valute u bonifici da Phone Banking giorni 0 COMP. Valute u giroconti da Phone Banking giorni 0 COMP. Valute u tipendi da Phone Banking giorni 0 COMP. BONIFICI DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE Commi. unitarie bonifici da Fil.Autom. e ATM (***) euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Fil.Autom. e ATM (***) euro 1,00 Commi. unitarie tipendi da Fil. Autom. e ATM (***) euro 1,00 Commi. unitarie bonifici da Mobile Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Mobile Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie tipendi da Mobile Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie bonifici da Intenet Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Internet Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie tipendi da Internet Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie bonifici da Internet Corporate Banking euro 1,75 Commi. unitarie giroconti da Internet Corporate Banking euro 1,75 Commi. unitarie tipendi da Internet Corporate Banking euro 1,75 Commiioni unitarie bonifici da Phone Banking (***) euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Phone Banking (***) euro 1,00 Commiioni unitarie tipendi da Phone Banking (***) euro 1,00 Valuta u bonifici da Filiali Automatiche e ATM giorni 1 LAV. Valuta u giroconti da Filiali Automatiche e ATM giorni 1 LAV. Valuta u tipendi da Filiali Automatiche e ATM giorni 1 LAV. Valuta u bonifici da Mobile Banking giorni 1 LAV. Valuta u giroconti da Mobile Banking giorni 1 LAV. Valuta u tipendi da Mobile Banking giorni 1 LAV. Valuta u bonifici da Internet Banking giorni 1 LAV. Valuta u giroconti da Internet Banking giorni 1 LAV. Valuta u tipendi da Internet Banking giorni 1 LAV. Valuta u bonifici da Internet Corporate Banking giorni 1 LAV. Valuta u giroconto da Internet Corporate Banking giorni 1 LAV. Valuta u tipendi da Internet Corporate Banking giorni 1 LAV. Valuta u bonifici da Phone Banking giorni 1 LAV. Valuta u giroconti da Phone Banking giorni 1 LAV. Valuta u tipendi da Phone Banking giorni 1 LAV. BONIFICI - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE Vero filiali della banca giorni 0 LAV. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 22 di 68
27 Numero pratica NDC Vero altre banche tramite canali telematici giorni 1 LAV. Vero altre banche allo portello giorni 2 LAV. SCT (SEPA CREDIT TRANSFER) IN ARRIVO Commi. Beneficiario u SCT in arrivo euro 0,00 SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA Commi. unitarie SCT da Internet Banking euro 0,75 Commi. unitarie giroconti da Internet Banking euro 0,00 Commi. unitarie tipendi da Internet Banking euro 0,75 Comm unitarie SCT da Internet Corporate Banking euro 0,75 Comm unitarie giroconti da Internet Corporate Banking euro 0,00 Comm unitarie tipendi da Internet Corporate Banking euro 0,75 Commi. unitarie SCT da Phone Banking euro 1,50 Commi. unitarie giroconti da Phone Banking euro 0,50 Commi. unitarie tipendi da Phone Banking euro 1,50 SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA Commiioni SCT ingolo da c/c euro 3,75 Commiioni giroconto ingolo da c/c euro 3,75 Commiioni tipendio ingolo da c/c euro 3,75 Commiioni SCT ingolo per caa euro 5,50 Commiioni tipendio ingolo per caa euro 5,50 SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE Comm. unitarie SCT da Internet Banking euro 1,00 Commi. unitarie giroconti da Internet Banking euro 1,00 Commi. unitarie tipendi da Internet Banking euro 1,00 Commi. unitarie SCT da Internet Corporate Banking euro 1,75 Commi. unitarie giroconti da Internet Corporate Banking euro 1,75 Commi. unitarie tipendi da Internet Corporate Banking euro 1,75 Comm. unitarie SCT da Phone Banking euro 2,50 Commi. unitarie giroconti da Phone Banking euro 2,50 Commi. unitarie tipendi da Phone Banking euro 2,50 SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE Commiioni SCT ingolo da c/c euro 4,50 Commiioni giroconto ingolo da c/c euro 4,50 Commiioni tipendio ingolo da c/c euro 4,50 Commiioni SCT ingolo per caa euro 6,25 Commiioni tipendio ingolo per caa euro 6,25 SCT - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE Vero filiali della banca giorni 0 LAV. Vero altre banche tramite canali telematici giorni 1 LAV. Vero altre banche allo portello giorni 2 LAV. (**) I bonifici gratuiti ono conteggiati cumulando le dipoizioni provenienti dai canali telematici: Internet Banking retail, Phone Banking, Mobile Banking, ATM. (***) Le commiioni ono applicate dopo il raggiungimento del numero maimo di bonifici gratuiti. Per i ervizi rei con regolamento in conto corrente (operazioni in titoli, incao di effetti, ervizi vari di incao e pagamento) ono applicate le condizioni ree note mediante avvio epoto nei locali della banca e riportate nei fogli informativi a dipoizione della clientela. RID DEBITORE COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C EURO 0,00 NUMERO PAGAMENTI PREAUTORIZZATI ANNUALI GRATUITI 0 PAGAMENTI VARI MAV BANCARIO E POSTALE COMMISSIONE PAGAMENTO EURO 0,00 BOLLETTINI BANCARI FRECCIA COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 3,25 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING EURO 0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,00 COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING EURO 0,80 BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 0,00 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING EURO 0,80 COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO 1,00 COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING EURO 0,80 BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI COMMISSIONE PAGAMENTO (*) EURO 1,20 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 23 di 68
28 Numero pratica NDC BOLLETTINI POSTALI BIANCHI COMMISSIONE PAGAMENTO (*) EURO 1,20 NON PREDETERMINATI COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C EURO 3,25 COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA EURO 4,25 (*) AL NETTO TASSA ACCETTAZIONE POSTALE SDD DEBITORE COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE EURO 1,00 COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO EURO 3,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 24 di 68
29 Condizioni economiche - Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT Filiale: 1234 FILIALE NUMERO CODICE RAPPORTO CARTA C/C n.: COGNOME NOME (intetazione) (via e numero civico)) CAP (C.A.P. CITTA (località) (provincia) IDEMISSIONE DESCRIZIONE CARTA MONDO PLUS EUROPAY CHIP Servizi autorizzati e limiti di utilizzo (cfr. artt. 1, 6, 13, 17, 31, 36 delle Condizioni giuridiche- Sezione Bancomat/Pagobancomat): Servizio Bancomat/ATM Servizio PagoBancomat Servizio Self Service Servizio Fat-Pay Servizio Maetro/Cirru Servizio Via Electron Giornaliero Operatività Carta Limite totale aegnato alla carta (prelievo contante u A.T.M. e pagamento tramite P.O.S. ia circuito nazionale Bancomat/Pagobancomat che circuito internazionale ViaElectron e Cirru/Maetro) utilizzabile econdo i ottotanti maimali di pendibilità euro 2.350,00 euro 5.400,00 Operatività "Bancomat/Pagobancomat" Giornaliero Menile Prelievo u portelli automatici contraegnati dal marchio Bancomat e pagamento tramite Po contraegnati con il marchio PagoBancomat euro 1.050,00 euro 2.300,00 Prelievo u portelli automatici Bancomat (ATM) euro 250,00 euro 1.500,00 Pagamento tramite P.O.S euro 1.050,00 euro 2.300,00 Operatività "Maetro/Cirru" Giornaliero Menile Limite totale aegnato alla Carta (prelievo contante u ATM + pagamento tramite P.O.S.): euro 1.300,00 euro 3.100,00 (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Prelievo u portelli automatici Eurocheque/Cirru: euro 100,00 euro 1.550,00 (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Pagamento tramite P.O.S. Edc/Maetro: euro 1.300,00 euro 1.550,00 (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Operatività "Via-Electron" Giornaliero Menile Limite totale aegnato alla Carta (prelievo contante u ATM + pagamento tramite P.O.S.): euro == euro == (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Prelievo u portelli automatici Via: euro == euro == (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Pagamento tramite P.O.S. Via: euro == euro == (tei importi quale controvalore di operazioni in valuta) Operatività "Self-Service" Interrogazioni (aldo, ultimi movimenti, doier titoli, ituazione aegni) Menile Operatività "Fat-Pay" Pagamento pedaggi autotradali euro 100,00 N EMISSIONE CARTE E CONDIZIONI DI UTENZA (D.L. 385/93) A) Quota annua Mondo Card Plu Maetro: euro 16,50 - B) Spee per il blocco della carta marrita/rubata tramite Centrale di Allarme nazionale: euro 7,75 - C) Commiioni per prelevamento contante preo ATM di altra Banca non del Gruppo MPS in Italia u circuito BANCOMAT: euro 2,10 - D) Commiioni per prelevamento contante preo ATM in Italia e UEM, u circuito Maetro/Cirru/EC euro 2,10; commiioni per prelevamento contante preo ATM in Extra UEM, ul circuito Maetro/Cirru/EC euro 4,00 - E) Valuta di addebito delle operazioni: data operazione - F) Cambio applicato u prelevamenti di valute divere dall'euro: Tao di cambio applicato dal circuito internazionale Matercard maggiorato di una commiione maima del 2% - G) Numero verde per blocco carta H) Commiioni di Sblocco: eente. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 25 di 68
30 X Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA Filiale di eguimento: FILIALE Cod.: 1234 Codice di rapporto telematico: RT Decorrenza il GG/MM/AAAA Denominazione utente: COGNOME NOME Via n. CAP CAP Località CITTA Prov. n Telefono n Fax n Cellulare Condizioni Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA Il Servizio di Multicanalità Integrata permette di operare tramite i canali: - Home Banking - Phone Banking - Mobile Banking - e tramite tutti i nuovi canali che aranno rei diponibili in futuro, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteritiche e funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio interagice. Le operazioni effettuabili dal Cliente tramite i canali opra indicati ono: Decrizione Decrizione DISPOSIZIONI ON-LINE MERCATI ONLINE INFORMATIVE ON-LINE OPERATIVITA' TITOLI ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** I rapporti collegati al Servizio ono: CC 01234/ ****************************** Limiti di operatività per operazioni effettuate tramite i canali previti dal ervizio LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2.500,00 LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI ,00 LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI ,00 MULTICANALITA INTEGRATA APPLICAZIONE DEL CANONE DURATA GARANZIA PER TUTTI I DISPOSITIVI FINO A SCADENZA DEL DISPOSITIVO Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 26 di 68
31 CUST ODIA COGNO ME N OME NESSUN O Numero pratica NDC PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE COSTO DISPOSITIVO GRATUITO SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO EURO 8,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA GRATUITA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA COSTO DISPOSITIVO EURO 8,00 SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO EURO 8,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 8,00 PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB COSTO DISPOSITIVO EURO 42,00 SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO EURO 42,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 42,00 CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA COSTO DISPOSITIVO EURO 42,00 SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO EURO 42,00 SOSTITUZIONE A SCADENZA EURO 42,00 PASCHI AVVISA NOTIFICHE SMS EURO 0,07 STAI AL SICURO NOTIFICHE SMS GRATUITI ACCESSO DOVE VUOI MESSAGGI SMS EURO 0,07 DOCUMENTI ON LINE NOTIFICHE SMS EURO 0,07 SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI (MOBILE BANKING) INVIATI RICEVUTI A CARICO DEL CLIENTE SECONDO LE TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE GRATUITI TRADING ONLINE NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1 Q.TA' 9 NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2 Q.TA' 19 NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3 Q.TA' OLTRE PERIODICITA DI ADDEBITO DEL CANONE MENSILE TRADING ONLINE BASE APPLICAZIONE CANONE A SCAGLIONI CANONE SCAGLIONE 1 EURO 0,00 CANONE SCAGLIONE 2 EURO 0,00 CANONE SCAGLIONE 3 EURO 0,00 TRADING ONLINE EVOLUTO APPLICAZIONE CANONE A SCAGLIONI CANONE SCAGLIONE 1 EURO 12,00 CANONE SCAGLIONE 2 EURO 5,00 CANONE SCAGLIONE 3 EURO 5,00 ALERT WEBSIM CANONE MENSILE EURO 6,00 COMUNICAZIONI SPESE INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE-CARTACEE SECONDO LA TARIFFA POSTALE IN VIGORE SPESE INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE-ELETTRONICHE EURO 0,00 NB. Le comunicazioni di Propota di modifica unilaterale, previte ai eni dell art. 118 del D.Lg. n. 385/1993, ono eenti da pee Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 27 di 68
32 SEZIONE PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO Depoito titoli: CUSTODIA n Filiale: FILIALE Intetato a: COGNOME NOME Vincoli: NESSUNO Il preente contratto comprende e regola i eguenti ervizi: Sottoezione A: Servizi di negoziazione u trumenti finanziari (Eecuzione, Ricezione e tramiione di ordini, Negoziazione in conto proprio) Contratto di intermediazione mobiliare n I Servizi vengono volti dalla Banca u conferimento di appoito mandato il cui teto è allegato alla preente, da retituire debitamente ottocritto. L operatività arà diciplinata con le modalità di firma di cui alla Sottoezione B - Servizio di depoito a cutodia e/o amminitrazione di titoli e trumenti finanziari. e econdo le condizioni di eguito riportate. Sottoezione B: Servizio di depoito a cutodia e/o amminitrazione di titoli e trumenti finanziari Contratto di cutodia e amminitrazione n L operatività ui titoli comprei nel depoito opra citato e u quelli che in eguito verranno ad eervi ricomprei arà effettuata con la eguente modalità di firma: DISGIUNTA 2. - Per i titoli azionari facenti parte del depoito, quanto al depoito per l intervento alle aemblee, la banca i atterrà alle itruzioni che riceverà di volta in volta; in mancanza di comunicazioni, eviterà il depoito aembleare; 3. - Le omme relative a operazioni di negoziazione, incao cedole e/o dividendi, rimbori di capitale, diritti di cutodia e/o pee aranno regolate nel modo eguente: - Negoziazione : C/C COGNOME NOME - Incao cedole/dividendi : C/C COGNOME NOME - Rimbori di capitale : C/C COGNOME NOME - Diritti di cutodia/pee : C/C COGNOME NOME * Per le operazioni in divia l addebito/accredito delle operazioni avverrà ul c/c etero epreo nella tea divia dell operazione Se il depoito è intetato a più perone gli eventuali titoli nominativi che vi doveero eere ricomprei verranno intetati dalla banca al oggetto indicato epreamente nel modulo con il quale l operazione viene dipota, ancorché divero dal ottocrittore dell ordine teo, purchè ricompreo fra gli intetatari. Sottoezione C : Servizio di collocamento di trumenti finanziari Il Servizio viene volto dalla Banca econdo le condizioni di eguito riportate. L operatività arà diciplinata con le modalità di firma di cui alla Sottoezione B. Sottoezione D : Servizio di pretito di trumenti finanziari Il Servizio viene volto dalla Banca econdo quanto riportato nelle pecifiche ezioni economiche e giuridiche. Sottoezione E: Servizio di Conulenza in materia di invetimenti La Banca fornice Servizio di Conulenza ai clienti con la metodologia ''bae'' e la metodologia ''avanzata'', econdo le condizioni di eguito indicate. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 28 di 68
33 Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo allapretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO Depoito titoli: CUSTODIA n Filiale: FILIALE Intetato a: COGNOME NOME Vincoli: NESSUNO Sottoezione A: Servizio di Negoziazione, Ricezione e tramiione di ordini u trumenti finanziari Contratto di intermediazione mobiliare n OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE FILIALE Coto operazioni Titoli Italia Titoli Eteri Emiioni proprie Decrizione Commiioni Spee Commiioni Spee Commiioni Spee Raccolta ordini % Min max % Min max Acq % min max Ven % min max Bot Trimetrali 0,1076 6, ,99 5,50 Bot Semetrali 0,2151 6, ,99 5,50 Bot Annuali 0,3227 6, ,99 5,50 Titoli di Stato 0,5378 6, ,99 5,50 0,5378 0, ,99 5,50 Obbligazioni 0,5378 6, ,99 5,50 0,5378 0, ,99 5,50 0, ,99 1,00 6,00 0, ,99 1,00 6,00 Obbligazioni convertibili 0, , ,99 5,50 0,5378 0, ,99 5,50 0, ,99 1,00 11,00 0, ,99 1,00 11,00 Azioni e Diritti 0, , ,99 5,50 0, , ,99 5,50 0, ,99 1,00 11,00 0, ,99 1,00 11,00 Warrant 0, , ,99 5,50 0, , ,99 5,50 0, ,99 1,00 11,00 0, ,99 1,00 11,00 Pronti contro termine 5,50 Commiioni valutarie per 0,1500 0,0000 0,1500 cambio 0,1500 Commiioni valutarie u titoli 0,1500 0,0000 0,1500 con vita reidua < 370 gg 0,1500 Ineeguiti 0,00 0,00 Spezzature Titoli di Stato 0, ,99 5,50 0, ,99 5,50 Obbligazioni 6, ,99 5,50 0, ,99 5,50 = = = = = = Obbligazioni conv. 11, ,99 5,50 0, ,99 5,50 = = = = = = Azioni e warrant 11, ,99 5,50 0, ,99 5,50 = = = = = = Diritti 11, ,99 5,50 0, ,99 5,50 = = = = = = Commiioni valutarie per 0,1500 0,0000 0,1500 cambio 0,1500 Commiioni valutarie u titoli 0,1500 0,0000 0,1500 con vita reidua < 370 gg 0,1500 Ineeguiti 0,00 0,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 29 di 68
34 CONDIZIONI SU OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SERVIZI DI BANCA DIRETTA OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE INTERNET BANKING Coto operazioni Titoli Italia Titoli Eteri Emiioni proprie Decrizione Commiioni Spee Commiioni Spee Commiioni Spee Raccolta ordini % Min max % Min max Acq % min max Ven % min max Bot Trimetrali 0,1000 5,00 25,00 2,50 Bot Semetrali 0,1000 5,00 25,00 2,50 Bot Annuali 0,1000 5,00 25,00 2,50 Titoli di Stato 0,1000 5,00 25,00 0,00 0,0000 0, ,99 0,00 Obbligazioni 0,1000 5,00 25,00 0,00 0,0000 0, ,99 0,00 0, ,00 2,50 5,00 0, ,00 2,50 5,00 Obbligazioni convertibili 0,1900 5,00 25,00 0,00 0,0000 0, ,99 0,00 0, ,00 2,50 5,00 0, ,00 2,50 5,00 Azioni e Diritti 0,1900 7,50 25,00 0,00 0, , ,99 2,50 0, ,00 2,50 7,50 0, ,00 2,50 7,50 Warrant 0,1900 7,50 25,00 0,00 0, , ,99 2,50 0, ,00 2,50 7,50 0, ,00 2,50 7,50 Commiioni valutarie per 0,1500 0,0000 0,1500 cambio 0,1500 Commiioni valutarie u titoli 0,1500 0,0000 0,1500 con vita reidua < 370 gg 0,1500 Ineeguiti 0,00 0,00 Spezzature Titoli di Stato = = = = = = Obbligazioni = = = = = = = = = = = = Obbligazioni conv. = = = = = = = = = = = = Azioni e warrant = = = = = = = = = = = = Diritti = = = = = = = = = = = = Commiioni valutarie per 0,1500 0,0000 0,1500 cambio 0,1500 Commiioni valutarie u titoli 0,1500 0,0000 0,1500 con vita con reidua < 370gg 0,1500 Ineeguiti 0,00 0,00 OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE PHONE BANKING (CALL CENTER) Coto operazioni Titoli Italia Titoli Eteri Emiioni proprie Decrizione Commiioni Spee Commiioni Spee Commiioni Spee Raccolta ordini % Min max % Min max Acq % min max Ven % min max Bot Trimetrali 0,1000 5, ,99 4,00 Bot Semetrali 0,2000 5, ,99 4,00 Bot Annuali 0,3000 5, ,99 4,00 Titoli di Stato 0,3000 5, ,99 4,00 0,5000 0, ,99 4,00 Obbligazioni 0,3000 5, ,99 4,00 0,5000 0, ,99 4,00 0, ,99 1,03 5,16 0, ,99 1,03 5,16 Obbligazioni convertibili 0,3000 5, ,99 4,00 0,5000 0, ,99 4,00 0, ,99 1,03 5,16 0, ,99 1,03 5,16 Azioni e Diritti 0, , ,99 4,00 0, , ,99 4,00 0, ,99 1,03 10,33 0, ,99 1,03 10,33 Warrant 0, , ,99 4,00 0, , ,99 4,00 0, ,99 1,03 10,33 0, ,99 1,03 10,33 Commiioni valutarie per = = = cambio = Commiioni valutarie u titoli = = = con vita reidua < 370 gg = Ineeguiti 0,00 0,00 Spezzature Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 30 di 68
35 Titoli di Stato = = = = = = Obbligazioni = = = = = = = = = = = = Obbligazioni conv. = = = = = = = = = = = = Azioni e warrant = = = = = = = = = = = = Diritti = = = = = = = = = = = = Commiioni valutarie per = = = cambio = Commiioni valutarie u titoli = = = con vita reidua < 370 gg = Ineeguiti 0,00 0,00 Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 31 di 68
36 OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE GSM BANKING (WAP) Coto operazioni Titoli Italia Titoli Eteri Emiioni proprie Decrizione Commiioni Spee Commiioni Spee Commiioni Spee Raccolta ordini % Min max % Min max Acq % min max Ven % min max Bot Trimetrali = = = = Bot Semetrali = = = = Bot Annuali = = = = Titoli di Stato = = = = = = = = Obbligazioni = = = = = = = = = = = = = = = = Obbligazioni convertibili = = = = = = = = = = = = = = = = Azioni e Diritti = = = = = = = = = = = = = = = = Warrant = = = = = = = = = = = = = = = = Commiioni valutarie per = = = cambio = Commiioni valutarie u titoli = = = con vita reidua < 370 gg = Ineeguiti = = Spezzature Titoli di Stato = = = = = = Obbligazioni = = = = = = = = = = = = Obbligazioni conv. = = = = = = = = = = = = Azioni e warrant = = = = = = = = = = = = Diritti = = = = = = = = = = = = Commiioni valutarie per = = = cambio = Commiioni valutarie u titoli = = = con vita reidua < 370 gg = Ineeguiti = = Sottoezione B: Servizio di depoito a cutodia e/o amminitrazione di titoli e trumenti finanziari Contratto di cutodia e amminitrazione n (20) Spee di Amminitrazione Italia Etero Emiione proprie Decrizione Comm. % Spee Giorni valuta C/L (1) Comm. % Spe e Giorni valuta C/L (1) Spee Giorni valuta Accredito cedole titoli di Stato 0,00 0 L 0,00 1 L Accredito cedole altri titoli 0,00 1 L 0,00 1 L 0,00 1 L Accredito dividendi 0,00 1 L 0,00 1 L 0,00 1 L Rimboro B.O.T. 0,00 0 L Rimboro titoli di Stato 0,00 0 L 0,00 1 L Rimboro altri Titoli 0,00 1 L 0,00 1 L 0,00 1 L Converioni 0,00 0,00 0,00 Commiioni valutarie per cambio 0,1500 0,0000 0,1500 Aumento capitale e operaz. ociet. 0,00 0,00 0,00 Invio ad altro Itituto 0,00 0,00 0,00 Ritiro Titoli 0,00 0,00 0,00 Decrizione Importo Spee regolamento per caa 0,00 Spee di produzione Etratto Conto Titoli (4) 0,00 Spee invio Modelli RAD 0,00 Spee invio biglietti aembleari 0,00 Spee per etinzione depoito 0,00 Comm. % Spee Getione Amm. Depoito Tit. (3) Importo Importo Minimo Maimo fio % (2) B.O.T. 0,00 0,0000 0,00 0,00 Titoli di Stato 0,00 0,0000 0,00 0,00 Titoli centralizzati 0,00 0,0000 0,00 0,00 Titoli eteri 23,15 0,0200 0,00 0,00 Eteri centralizzati 23,15 0,0200 0,00 0,00 Titoli Irregolari 0,00 0,0000 0,00 0,00 Titoli in Caveau 0,00 0,0000 0,00 0,00 Titoli di propria emiione 0,00 0,0000 0,00 0,00 Altri 0,00 0,0000 0,00 0,00 Controvalore minimo addebitabile 0,00 Controvalore maimo addebitabile 0,00 Valore fio 0,00 C/L (1) Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 32 di 68
37 Spee per informazioni e comunicazioni: - pee di pedizione: econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della Banca (1) Per giorni valuta i intendono i giorni lavorativi bancari (L) o di calendario (C) che i aggiungono alla data dell operazione. (2) L importo delle commiioni calcolate i aggiunge all importo fio. (3) L'addebito degli importi i intende per emetre olare. (4) Includono forfettariamente anche le pee di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad eempio, documento di intei e contabili; tali pee potranno ubire variazioni in relazione al coto effettivamente otenuto dalla Banca in conformità a quanto previto dall'art. 127-bi T.U.B. Sono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. Sottoezione C: Servizio di Collocamento. Coto operazioni Titoli Italia Decrizione Commiione Spee Ata BOT % Min Max Con vita reidua fino a 80 gg 0,0500 0, ,99 0,00 Con vita reidua fino a 170 gg 0,1000 0, ,99 0,00 Con vita reidua fino a 330 gg 0,2000 0, ,99 0,00 Con vita reidua fino a 370 gg 0,3000 0, ,99 0,00 Sottoezione D: Servizio di pretito degli trumenti finanziari di proprietà del cliente (Pretito Titoli) Le condizioni economiche otto riportate ono indicate nella miura minima. Il Servizio prevede il riconocimento al Cliente di un compeno calcolato econdo la eguente formula: ctv x gg x t / 360 dove: - ctv è il controvalore dato dalla quantità dello trumento finanziario pretato moltiplicato per il uo valore di mercato; - gg ono i giorni effettivi di durata del pretito; - t è il tao di pretito u bae annua epreo in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo diponibile preo tutte le Filiali della Banca e nella ezione Traparenza del ito internet della Banca ( Tale tao non arà comunque inferiore a 0,01% u bae annua. La Banca non addebita al cliente alcuna pea o commiione ulle operazioni di pretito conclue. Spee per comunicazioni: - Spee di produzione rendicontazione (1) : [0] euro - Spee di pedizione: econdo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata ul ito internet della medeima ( e diponibile anche preo le filiali della Banca. Sono eenti in cao di invio per canale telematico. Sottoezione E: Servizio di Conulenza in materia di invetimenti Lo volgimento del Servizio di Conulenza bae in materia di invetimenti avviene enza riconocimento di compeni di alcun tipo da parte del cliente. Lo volgimento del Servizio di Conulenza avanzata in materia di invetimenti avviene con riconocimento di un compeno di 20 per ogni ingola propota di conulenza. (1) Includono forfettariamente anche le pee di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad eempio, documento di intei e contabili; tali pee potranno ubire variazioni in relazione al coto effettivamente otenuto dalla Banca in conformità a quanto previto dall'art. 127-bi T.U.B. Sono eenti in cao di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previte ai eni di legge. ============================================================================================================================= FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 33 di 68
38 Condizioni giuridiche - Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO Art. 1 - Caratteritiche e Configurazione funzionale del ervizio Il conto on line è rivolto ai nuovi clienti privati o ai già clienti enza neun rapporto di conto corrente negli ultimi ei mei preo la Banca. Il ervizio contoonline è cotituito dalla integrazione delle eguenti componenti obbligatorie: - Il conto corrente contoonline, di eguito denominato Conto, che rappreenta lo trumento attravero il quale trova finalizzazione l operatività del ervizio; - Il Peronal Support, fruibile attravero il canale internet banking del ervizio di Multicanalità Integrata. Si tratta di un ervizio gratuito dedicato ecluivamente ai correntiti di contoonline che prevede la poibilità di aitenza via Voice Over IP e chat. Il cliente potrà attivare una chiamata per: upporto tecnico operativo ull internet banking, aitenza commerciale, chiarimenti u iniziative commerciali in eere e informazioni u pecifici prodotti. - la carta Bancomat/Pagobancomat Mondo Card Plu Europay (Cirru/Maetro) Le tre componenti non poono eere acquiite ed operare eparatamente, per cui la rinuncia, la revoca o l etinzione di una oltanto di ee comporta la rinuncia, la revoca e l etinzione del ervizio teo. - Art. 2 - Servizio di Multicanalità Integrata 1. Per l attivazione di contoonline è neceario che gli intetatari del Conto iano titolari del Servizio Multicanalità Integrata. 2. Per Multicanalità Integrata intende un acceo unico, valido per tutti i canali remoti abilitati per il collegamento alla Banca (internet, telefono e altro eventualmente reo diponibile dalla tecnologia). Eo permette al cliente di accedere alla Banca, utilizzando credenziali di riconocimento unificate, tramite i canali rei diponibili, che attualmente ono Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking. 3. Nel cao in cui il richiedente di contoonline abbia già ottocritto, precedentemente all acquito di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata, allo teo Servizio viene gratuitamente collegato il rapporto di contoonline, attivando le funzioni da queto upportate e conervandone gli archivi. 4. Quando il richiedente di contoonline ia invece già titolare di uno o più dei ervizi Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking, tali ervizi vengono convertiti gratuitamente nel Servizio di Multicanalità Integrata, che ne conerva gli archivi, cumulando i dati contenuti in ciacuno dei ervizi traformati. Tale operazione potrebbe comportare l indiponibilità del ervizio di Multicanalità Integrata per il tempo neceario a recapitare al titolare le credenziali d acceo. 5. Nel cao di richieta di etinzione di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata reta attivo olo e aociato ad almeno un altro rapporto. 6. Per quanto riguarda le norme che regolano il Servizio, i fa riferimento alle Condizioni Giuridiche relative al Servizio di Multicanalità Integrata. - Art. 3 - Servizi attivati automaticamente 1. Con la ottocrizione di contoonline vengono attivati automaticamente, qualora non già poeduti, i ervizi Documenti On Line e Stai al Sicuro. 2. Il ervizio Documenti On Line permette di ricevere, tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata, le comunicazioni periodiche e le altre comunicazioni che per legge o per contratto non devono neceariamente eere inviate per icritto. Il Cliente può recedere dal Servizio Documenti on Line e/o richiedere copie cartacee delle comunicazioni inviate: i relativi coti, indicati nelle Condizioni Economiche, ono a uo carico. 3. Il Servizio Stai al Sicuro permette al Cliente di eere informato ulle attività volte ul uo rapporto di conto. Attivando queto ervizio il titolare riceverà, ui canali di notifica precelti ( o SMS), una comunicazione ogni qual volta viene effettuata un operazione dipoitiva a valere ul Conto, tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata, oltre una oglia di icurezza individuata dalla Banca in relazione al tipo di operazione. Il cliente può recedere dal ervizio Stai al Sicuro tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata Art.4 - Servizi Acceori A richieta del cliente poono eere attivati gli altri prodotti e ervizi offerti dalla Banca che dovranno eere formalizzati con appoita contrattualizzazione e le cui condizioni e norme contrattuali poono eere conultate ui ripettivi fogli informativi a dipoizione del cliente preo ogni filiale e conultabili on line ul ito della Banca ( ezione traparenza). Fra i Servizi Acceori al contoonline è previto anche un depoito titoli a cutodia che potrà eer richieto dal cliente. Il Depoito Titoli di nuova apertura collegato al contoonline è eentato dalle Spee di Cutodia e Amminitrazione Titoli (limitatamente ai titoli italiani). Art. 5 - Convenzione di aegno 1. Le dipoizioni con aegni ul conto i effettuano mediante l uo di moduli per aegni forniti dalla banca. Il Cliente è tenuto a rilaciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della Legge aegni Il Cliente è tenuto a cutodire con ogni cura i moduli di aegni ed i relativi moduli di richieta. Il Cliente non è reponabile delle coneguenze dannoe derivanti dall'uo abuivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione per raccomandata, telegramma o fax alla banca della perdita o ottrazione degli tei, ferma retando, anche anteriormente a tale momento, la reponabilità della banca nel pagamento degli aegni, econdo i principi di diligenza cui la tea è tenuta in ragione della propria condizione profeionale. La banca provvede ad informare il correntita, anche mediante comunicazioni imperonali (cartelli, moduli pretampati, ecc.), delle procedure che lo teo può eguire per cautelari dall illecita circolazione del titolo (equetro, ammortamento, ecc.). 3. In cao di revoca della convenzione di aegno e comunque con la ceazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono eere retituiti alla banca. 4. In cao di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto ervizio, riportate nelle "Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat e Servizi Collegati, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le diponibilità in conto foero divenute inufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali aegni che ad ea pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo teo la banca abbia notizia ucceivamente al ricevimento o alla preentazione degli aegni tei, ma prima dell'addebito in conto. 5. In cao di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli aegni tratti u conti con diponibilità inufficiente, indipendentemente dalla eventuale preenza di fondi u altri conti di pertinenza dello teo Cliente, alvo che quet'ultimo e gli altri eventuali cointetatari del conto ul quale eitano le relative diponibilità diano itruzioni pecifiche a valere per la ingola operazione, dipote in un momento anteriore a quello della preentazione del titolo. 6. Ai eni e per gli effetti di cui all'art. 9-bi della L. 386/90 e ucceive variazioni, il cliente elegge come domicilio l'indirizzo potale indicato, per ciacuno dei rapporti di conto corrente, nella ripettiva ezione "Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente bancario". Art. 6- Addebito in conto di aegni o cambiali 1. Il Cliente autorizza la banca ad addebitare ul uo conto aegni o cambiali da lui tratti o emei, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requiiti di cui all art. 11 della Legge aegni 2 e dell'art. 8 della Legge cambiaria 3. Art. 7 - Miure di icurezza relative al veramento di aegni in conto 1. Poiché, per motivi di icurezza, le banche provvedono a tagliare l angolo uperiore initro degli aegni di qualiai tipo e dei vaglia cambiari emei dalla Banca d Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, verati dalla clientela, il Cliente i impegna a verificare l integrità degli aegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui opra, che riultino tagliati nell'angolo uperiore initro. Art. 8 - Veramento in conto di aegni bancari e circolari ed accredito di dipoizioni di incao commerciale (RiBa e RID) Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 34 di 68
39 1. L importo degli aegni bancari e circolari è accreditato con rierva di verifica e alvo buon fine ed è diponibile appena decori i termini indicati nelle "Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario". La banca potrà prorogare detti termini olo in preenza di caue di forza maggiore - ivi comprei gli cioperi del peronale - verificatei preo la banca medeima e/o preo corripondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni imperonali (cartelli, moduli pretampati, ecc.). 2. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interei enza conferire al Cliente alcun diritto circa la diponibilità dell importo, come tabilita al precedente comma Qualora tuttavia la banca conentie al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che iano decori i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché ull'importo ia iniziata la decorrenza degli interei, ciò non comporterà affidamento di analoghe conceioni per il futuro. Prima del decoro di detti termini, la banca i rierva il diritto di addebitare in qualiai momento l importo dei titoli accreditati, nonché di eercitare - in cao di mancato incao - tutti i diritti ed azioni, comprei quelli di cui all art C.C. 4, nonché la facoltà di effettuare l addebito in conto. 4. Decori i termini di cui al precedente comma 1, reta inteo comunque che la banca trattaria - nel cao di aegni bancari - o la banca emittente - nel cao di aegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i preuppoti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell importo dei titoli indebitamente pagati. 5. Nel cao di dipoizioni RiBa e RID inoltrate per l incao dal Cliente valgono le previioni di cui ai precedenti commi. Reta inteo che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell ipotei previta dal comma 4 - petta alla banca domiciliataria della dipoizione inoltrata per l incao. Art. 9 - Veramento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti imilari 1. L importo di altri titoli cartacei diveri da quelli indicati nell art. 4 (vaglia ed altri titoli imilari) nonché degli effetti, ricevute e documenti imilari, è accreditato con rierva di verifica - e alvo buon fine - e non è diponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l incao e che dell'avvenuto incao abbia avuto conocenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interei enza conferire al cliente alcun diritto circa la diponibilità dell importo. 3. Qualora tuttavia la banca conentie al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l incao ed ancorché ull'importo ia iniziata la decorrenza degli interei, ciò non comporterà affidamento di analoghe conceioni per il futuro. 4. La banca i rierva il diritto di addebitare in qualiai momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incao e ciò anche nel cao in cui abbia conentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l importo medeimo. In cao di mancato incao, la banca i rierva tutti i diritti ed azioni, comprei quelli di cui all art C.C., nonché la facoltà di effettuare, in qualiai momento, l addebito in conto. Art Veramento in conto di aegni ull etero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'america e di altri Paei eigono dai cedenti di aegni e di effetti cambiari la garanzia del rimboro qualora, ucceivamente al pagamento, venga comunque contetata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata appota ugli tei, il cedente di aegni o di effetti u detti Paei è tenuto a rimborarli in qualunque tempo a emplice richieta della banca nel cao che alla tea pervenie analoga domanda dal uo corripondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altreì ad accettare, a legittimazione e prova della richieta di rimboro, i documenti idonei a tale copo econdo la ripettiva Legge etera, anche e otitutivi del titolo di credito. Art Movimentazioni del conto Salva eprea itruzione contraria e alvo che dalla natura dell operazione emerga una divera eigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e Cliente titolare del conto - ivi comprei i bonifici e le rimee dipoti da terzi a favore del Cliente medeimo - ono regolati con annotazioni ul conto teo. Art Utilizzabilità del conto corrente in valuta etera 1. Qualora la banca conenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuari in valuta etera, il Cliente può eeguire i veramenti in una qualiai delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa converione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato 5 dalla banca alla data di eecuzione della dipoizione. Con analoghe modalità ono accreditati in conto i bonifici e le rimee dipoti da terzi e ono altreì regolate tutte le dipoizioni in valuta etera impartite dal Cliente con qualiai mezzo, ivi comprei gli aegni. 2. Il Cliente i obbliga a non apporre la clauola "effettivo" di cui all art 1279 C.C. 6 ulle dipoizioni impartite in valuta etera. In cao di inadempimento di tale obbligo, qualora la dipoizione impartita comporti per la banca pagamenti per caa, la tea non è tenuta a darvi coro. Pertanto, ove il beneficiario della dipoizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l eecuzione della predetta dipoizione, retando a carico del cliente ogni connea coneguenza. Art Chiuura periodica del conto e regolamento degli interei, commiioni e pee 7 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, ia eo debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell operazione, gli interei, le commiioni e le pee ed applicando le trattenute ficali di legge. II aldo riultante dalla chiuura periodica coì calcolato produce interei econdo le medeime modalità. 2. Il aldo riultante a eguito della chiuura definitiva del conto produce interei nella miura pattuita; u queti interei non è conentita la capitalizzazione periodica. 3. Gli aegni pagati dalla banca vengono addebitati ul conto del cliente con la valuta pattuita. 4. Salvo divero accordo, ecludendo le ipotei di apertura di credito o di altra ovvenzione diciplinate nelle "Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in conto corrente", ad ognuna delle parti è empre riervato il diritto di eigere il pagamento di tutto quanto ia comunque dovuto. Art Conto non movimentato 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e preenti un aldo creditore non uperiore a euro 258,23, la banca cea di corripondere gli interei, di addebitare le pee di getione del conto corrente e di inviare l etratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non i coniderano movimenti, ancorché compiuti nel coro dell anno ivi previto, né le dipoizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d iniziativa (quali, ad eempio, l accredito di interei ed il recupero di pee) ovvero in forza di precrizioni di Legge o amminitrative. Art Approvazione dell etratto conto 1. L invio degli etratti conto, ad ogni chiuura contabile, arà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiuura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art C.C Salvo quanto previto al ucceivo comma 3, tracori 60 giorni dalla data di ricevimento degli etratti conto enza che ia pervenuto alla banca per icritto un reclamo pecifico, gli etratti conto i intenderanno enz'altro approvati dal Cliente. 3. Nel cao di errori di critturazione o di calcolo, omiioni o duplicazioni di partite, il Cliente può eigere la rettifica di tali errori od omiioni nonché l accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omei entro il termine di precrizione ordinaria (dieci anni) decorrente dalla data di ricevimento dell etratto conto; iffatta rettifica od accreditamento è fatta enza pee per il Cliente. Entro il medeimo termine di precrizione ed a decorrere dalla data di invio dell etratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le tee cauali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto dipoto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del Cliente dovranno eere fatti da queti dal momento in cui ia in poeo della comunicazione di eecuzione, per lettera o telegramma, a econda che l avvio gli ia tato dato per lettera o telegramma. Tracori 30 giorni, l operato della banca i intenderà approvato 9. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 35 di 68
40 Art Compenazione e pagamento di aegni 1. Qualora la banca i avvalga della compenazione di Legge di cui all art. 11, comma 1, delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", ea non è tenuta a pagare gli aegni tratti o preentati con data poteriore alla tea, nei limiti in cui, per effetto dell intervenuta compenazione, ia venuta meno la provvita. 2. Qualora la banca operi la compenazione per crediti non liquidi ed eigibili, previta dall'art. 11, comma 2, delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", ea non è tenuta a pagare - nei limiti in cui ia venuta meno la provvita - gli aegni tratti o preentati con data poteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell intervenuta compenazione. 3. Nei cai previti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a cotituire immediatamente i fondi neceari per il pagamento degli aegni tratti con data anteriore all intervenuta compenazione, dei quali non ia ancora pirato il termine di preentazione, ul conto o ui conti a debito dei quali la compenazione medeima i è verificata e nei limiti in cui quet ultima abbia fatto venire meno la diponibilità. 4. Le dipoizioni del preente articolo i applicano anche nel cao di conti intetati a più perone. Art.17 Sconfinamento in aenza di fido ( coperto di conto ) - commiione di itruttoria veloce per rapporti non affidati 1. Lo confinamento è l utilizzo da parte del Cliente di fondi eventualmente concei dalla Banca in eccedenza ripetto al aldo del conto corrente in aenza di apertura di credito. Qualora il Cliente abbia qualifica di conumatore, in cao di confinamento conitente (un importo pari o uperiore a 300) che i protragga per oltre un mee, la Banca comunica al Cliente in forma critta o con altra modalità concordata lo confinamento, l importo del medeimo, il tao di interee applicabile, le penali, le pee o gli interei di mora eventualmente applicabili. 2. Per i conti non affidati, oltre al tao di interee di confinamento, ferma la piena dicrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca una commiione di itruttoria veloce per rapporti non affidati il cui ammontare è pari alla miura indicata fra le condizioni economiche. Tale commiione è determinata in miura fia, eprea in valore aoluto e commiurata ai coti che la Banca mediamente otiene per l attività d itruttoria comunque necearia per valutare correttamente la conceione dello confinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commiione è percepita per ogni attività itruttoria effettuata per la valutazione della conceione dello confinamento, anche e ulteriore ripetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più confinamenti nella tea giornata viene applicata una ola commiione con riferimento al aldo finale. Reta fermo che la commiione non è dovuta alla ricorrenza delle eenzioni previte dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti. Art Receo 1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di aegno in qualiai momento, dandone comunicazione per icritto e con il preavvio di 15 giorni - a mezzo raccomandata a.r. -ovvero enza preavvio in cao di giutificato motivo o giuta caua - dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di aegno, nonché di eigere il pagamento di tutto quanto ia reciprocamente dovuto. Il receo dal contratto provoca la chiuura del conto. 2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, ea non è tenuta ad eeguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli aegni tratti con data poteriore a quella in cui il receo è divenuto operante con la comunicazione di receo di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi oltanto la convenzione di aegno, la banca non è tenuta a pagare gli aegni tratti con data poteriore a quella ora indicata. Reta alvo ogni divero effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere aegni dipota ai eni dell art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n e ucceive integrazioni e/o modificazioni. 3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo retando quanto dipoto al comma precedente, non è tenuta ad eeguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli aegni tratti con data anteriore a quella in cui il receo è divenuto operante con la comunicazione di receo di cui al primo comma del preente articolo; ove la revoca riguardi oltanto la convenzione di aegno, la banca non è tenuta a pagare gli aegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 4. In deroga a quanto previto, nel primo e nel terzo comma del preente articolo, il Cliente, nell eercitare il diritto di recedere dal contratto, può per icritto - al fine di diciplinare econdo le proprie eigenze gli effetti del receo ugli ordini impartiti e ugli aegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavvio maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla tea gli ordini e gli aegni che intende iano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il receo medeimo è divenuto operante. 5. L eecuzione degli ordini ed il pagamento degli aegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto. 6. Il receo dalla convenzione di aegno eercitato da uno dei cointetatari o dalla banca nei confronti dello teo lacia integra la convenzione vero gli altri cointetatari, qualora ia previta la facoltà per i contitolari di compiere operazioni eparatamente. 7. Il receo dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di aegno determina automaticamente anche il receo da tutti gli altri ervizi previti dal preente contratto. Art. 19 Quota aociativa annuale Carta di Debito Qualora il Cliente od uno dei Clienti cointetatari foero già in poeo di una carta di debito tra quelle previte al momento dell'adeione al preente Conto, l'eenzione ulla tea dal pagamento della quota aociativa annuale i applicherà a partire dalla prima cadenza ucceiva all'adeione. Nel cao l'adeione al prodotto avvenga nei 30 giorni antecedenti la cadenza della carta, l'eenzione i applicherà a partire dalla ucceiva cadenza della quota aociativa annuale. 1 Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lg. 30 dicembre 1999, n. 507): "All'atto del rilacio di moduli di aegno bancario o potale il richiedente deve dichiarare al trattario di non eere in alcun modo interdetto dall'emiione di aegni. Il richiedente che dichiari il falo è punito, qualora vengano rilaciati uno o più moduli di aegno, con la recluione da ei mei a due anni". 2 Art. 11, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736: Ogni ottocrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che i obbliga. E' valida tuttavia la ottocrizione nella quale il nome ia abbreviato o indicato con la ola iniziale. 3 Art. 8, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: Ogni ottocrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che i obbliga. E valida tuttavia la ottocrizione nella quale il nome ia abbreviato o indicato con la ola iniziale. 4 Art. 1829, C.C.: Se non riulta una divera volontà delle parti, l incluione nel conto di un credito vero un terzo i preume fatta con clauola "alvo incao". In tal cao, e il credito non è oddifatto, il ricevente ha la celta di agire per la ricoione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle ue ragioni colui che ha fatto la rimea. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuoamente eercitato le azioni contro il debitore. 5 Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. "cartello dei cambi" adottato in conformità delle vigenti dipoizioni in tema di traparenza delle operazioni e dei ervizi bancari. 6 Art. 1279, C.C.: "La dipoizione dell'articolo precedente non i applica, e la moneta non avente coro legale nello Stato è indicata con la clauola "effettivo" o altra equivalente, alvo che alla cadenza dell'obbligazione non ia poibile procurari tale moneta". 7 Art. 2 Delibera CICR 9 febbraio 2000: "Nel conto corrente l accredito e l addebito degli interei avviene ulla bae dei tai e con le periodicità contrattualmente tabiliti. Il aldo periodico produce interei econdo le medeime modalità. Nell'ambito di ogni ingolo conto corrente deve eere tabilita la tea periodicità nel conteggio degli interei creditori e debitori. Il aldo riultante a eguito della chiuura definitiva del conto corrente può, e contrattualmente tabilito, produrre interei. Su queti interei non è conentita la capitalizzazione periodica". Art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000: Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 36 di 68
41 "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del riparmio e di eercizio del credito tipulati dopo l'entrata in vigore della preente Delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interei e il tao di interee applicato. Nei cai in cui è previta una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tao, rapportato u bae annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clauole relative alla capitalizzazione degli interei non hanno effetto e non ono pecificamente approvate per icritto". 8 Art. 1713, C.C.: "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del uo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a caua del mandato. La dipena preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei cai in cui il mandatario deve ripondere per dolo o colpa grave". 9 Tale previione i fonda ull art C.C. per cui: "Il mandatario deve enza ritardo comunicare al mandante l eecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a ripondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo uperiore a quello richieto dalla natura dell'affare o dagli ui, importa approvazione, anche e il mandatario i è dicotato dalle itruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato". 10 Art. 9, L. n. 386/1990: "Quando per un aegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvita viene effettuato il proteto o la contatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere aegni ed invitarlo a retituire i moduli di aegni in uo poeo. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avvio di ricevimento e produce effetto nei uoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni ucceivi alla data di pedizione della comunicazione di revoca il pagamento di aegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai eni del comma 1 dell'art. 10, e i tratta di aegni emei nei limiti della provvita. (omii). Una nuova autorizzazione non può eere data prima che ia tracoro il termine di tre mei dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di ei mei e l importo non pagato, portato da uno o più aegni emei prima della ricezione della comunicazione di revoca, era compleivamente uperiore a euro ,14". Tale dipoizione è modificata dall'art. 34, D.Lg. 30 dicembre 1999, n. 507: "1. In cao di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un aegno per mancanza di autorizzazione o di provvita, il trattario icrive il nominativo del traente nell'archivio previto dall'art. 10-bi. 2. L icrizione è effettuata: a) nel cao di mancanza di autorizzazione, entro il venteimo giorno dalla preentazione al pagamento del titolo; b) nel cao di difetto di provvita quando è decoro il termine tabilito dall art. 8 enza che il traente abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento, alvo quanto previto dall'art. 9-bi, comma L icrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere aegni. Una nuova autorizzazione non può eere data prima che ia tracoro il termine di ei mei dall'icrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di ei mei, per qualunque banca e ufficio potale di tipulare nuove convenzioni di aegno con il traente e di pagare gli aegni tratti dal medeimo dopo l'icrizione nell'archivio, anche e emei nei limiti della provvita." Si precia che l entrata in vigore di quet'ultima norma è diciplinata dall art. 105 del menzionato D.Lg. n. 507/1999. ======================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 37 di 68
42 Condizioni giuridiche - Sezione SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI Art. 1 - Oggetto e limiti del ervizio 1. I ervizi di incao e di accettazione di effetti, di documenti e di aegni ono volti, per conto del cliente, ulla bae delle norme di eguito previte; per le operazioni di incao e di accettazione da effettuari ull etero, i applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incai documentari. 2. La banca è tenuta a volgere il ervizio econdo i criteri di diligenza profeionale richiamati nell art. 1 delle Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente ; ono tuttavia a carico del cliente le eventuali coneguenze dannoe derivanti da caue non imputabili alla banca, tra le quali vanno inclue, in via eemplificativa, quelle dipendenti da: - indicazioni erronee, non precie o inufficienti, pecie di importo, di cadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto ugli effetti, documenti ed aegni che ulle ditinte di accompagnamento; - cai di forza maggiore, impedimenti ed otacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed aegni, iano ei tilati in moneta del Paee od in valuta etera; o da atti di autorità nazionali o etere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come equetri, pignoramenti) o da fatti di terzi. 3. Qualora il cliente richieda di volgere il ervizio in relazione ad effetti, documenti o aegni da preentare u piazze non bancabili preo l Itituto di emiione e, in genere, u piazze per le quali vi iano difficoltà di curare le incombenze relative al ervizio medeimo, la banca non riponde della mancata preentazione per il pagamento o per l accettazione o del mancato proteto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clauola incao tramite e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non ono vincolanti per la banca che comunque non riponde del mancato proteto di effetti per i quali riulti richieto l incao per il tramite di portello ituato in località divera dal luogo di pagamento. 4. La banca ha titolo per rivaleri ul cliente di tutte le pee relative o derivanti dall epletamento del ervizio, inclue quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la banca tea vi provvedee, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 2 - Avvii di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli La banca è autorizzata a non inviare avvii di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli aegni e i limita a retituire i titoli non appena ne abbia la diponibilità materiale. Art. 3 - Effetti cambiari recanti clauola enza pee o altra equivalente 1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale preentazione del titolo, ma invia al trattario un avvio con l invito a recari ai propri portelli per l accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando i tratti di effetti con clauola enza pee, enza proteto o altra equivalente, ia ea firmata o meno. 2. Nel cao di effetti con clauole enza pee, enza proteto o altra equivalente, non firmata a termini di Legge, la banca ha la facoltà di non far levare il proteto. Art. 4 - Ordini di proroga di cadenza effetti Nel cao di ordini di proroga di cadenza effetti, e in aenza di pecifiche itruzioni fornite per icritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un emplice avvio della conceione del nuovo termine, e ciò anche quando i tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l effetto prorogato non venga pagato alla nuova cadenza, la banca non provvederà, tante il divieto di cui all'art. 9 della L. n. 349 del 1973, a far elevare il proteto. Art. 5 - Pagamento mediante aegni Nel cao di effetti pagabili mediante aegni di banca, la banca incaricata dell incao i rierva la facoltà di rimettere tali aegni al cedente, a titolo di ricavo, enza aumere alcuna garanzia anche e foero tati da ea girati. Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed aegni 1. La preentazione per l accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed aegni contati o negoziati o ui quali ia tato fatto, in qualiai forma, un anticipo, è eeguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corripondente, bancario o non - con applicazione di tutte le dipoizioni contenute negli articoli della preente Sezione, ad ecluione di quelle previte dall art Fermo retando quanto previto nel cao di veramento in conto di aegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario", il cliente è tenuto a rimborare la banca, entro il termine di 3 giorni dalla richieta, e - per fatto o circotanza non imputabile alla banca tea a norma degli articoli precedenti: - la preentazione e/o il proteto non iano tati effettuati nei termini di Legge; - gli effetti, i documenti o gli aegni iano andati marriti o ditrutti o iano tati ottratti; - la banca non ia in grado di conocere l eito o, in cao di avvenuta ricoione, non ia in grado di avere la diponibilità del ricavo. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 38 di 68
43 Condizioni giuridiche - SEZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO Art. 1 Ambito di applicazione La Sezione Servizi di pagamento diciplina i ervizi di eguito indicati : - Bonifico Italia e bonifico SEPA (SCT) - Pagamenti vari - RID Debitore - SDD Debitore Art. 2 Definizioni 1. Identificativo Unico La combinazione di lettere, numeri o imboli che la Banca indica all utilizzatore di ervizi di pagamento e che l utilizzatore deve alla propria Banca per identificare con chiarezza l altro utilizzatore del ervizio di pagamento e/o il uo conto di pagamento per l eecuzione di un operazione di pagamento. Ove non vi ia un conto di pagamento, l identificativo unico identifica olo l utilizzatore del ervizio di pagamento. 2. Conto di pagamento Un conto intrattenuto preo la Banca o preo altro pretatore di ervizi di pagamento da uno o più utilizzatori di ervizi di pagamento per l eecuzione di operazioni di pagamento. 3. Operazione di pagamento L attività, pota in eere dal Cliente o dal beneficiario, di verare, traferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi ottotanti eitenti fra i predetti oggetti. 4. Ordine di pagamento Qualiai itruzione data da Cliente alla Banca o da un beneficiario al proprio pretatore di ervizi di pagamento con la quale viene chieta l eecuzione di un operazione di pagamento. 5. Strumento di pagamento Qualiai dipoitivo peronalizzato e/o inieme di procedure concordate tra il Cliente utilizzatore e la Banca e di cui l utilizzatore di ervizi di pagamento i avvale per impartire un ordine di pagamento. 6. Giornata operativa Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell eecuzione di un operazione di pagamento è operativo, in bae a quanto è neceario per l eecuzione dell operazione tea. 7. Addebito diretto Un ervizio di pagamento per l addebito del conto di pagamento del Cliente in bae al quale un operazione di pagamento è dipota dal beneficiario in conformità al coneno dato dal Cliente alla ua Banca o al beneficiario teo. 8. Conumatore e micro-imprea La perona fiica che agice per copi etranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profeionale eventualmente volta ai eni dell art. 3 lett. a) del Codice del Conumo. Sono equiparati ai conumatori le micro-impree, cioè le impree che, al momento della concluione del contratto, preentano i requiiti previti dalla raccomandazione 2003/361/CE ovvero i requiiti individuati con decreto del Minitro dell Economia e delle Finanze attuativo delle miure adottate dalla Commiione Europea ai eni dell art. 84 lett. b) della Direttiva 2007/64/CE. Ove i profeioniti preentino caratteritiche di fatturato e numero dipendenti analoghi alle micro-impree, ei poono chiedere di eere equiparati a quete ultime. 9. Pagatore oppure Cliente La perona fiica o giuridica titolare di un conto di pagamento dal quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, ove non vi ia un conto di pagamento, la perona fiica o giuridica che impartice un ordine di pagamento. 10. Beneficiario La perona fiica o giuridica previta quale detinataria dei fondi oggetto dell operazione di pagamento. 11. Utilizzatore L utilizzatore dei ervizi di pagamento la perona fiica o giuridica che utilizza un ervizio di pagamento in vete di pagatore o beneficiario o di entrambi. 12. Canali telematici Strumenti forniti dalla Banca al Cliente che conentono la preentazione di ordini di pagamento a ditanza. Gli trumenti in quetione comprendono: - banca via internet privati e aziende (internet banking, comprea funzionalità multi banca) - banca via telefono cellulare (mobile banking) - banca telefonica (phone banking) - ATM/Bancomat 13 SEPA Area Unica dei Pagamenti in Euro: comprende i Paei (Unione Europea, Ilanda, Liechtetein, Norvegia Svizzera e Principato di Monaco) fra i quali i conumatori e impree poono effettuare e ricevere pagamenti in euro alle tee condizioni, diritti e doveri. 14 SDD CORE Tipologia di ervizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualiai pagatore. 15 SEPA CORE DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK Documento che diciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al ervizio SDD CORE. 16. SDD B2B Tipologia di ervizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario ecluivamente nei confronti di pagatori claificati come non conumatori oppure micro-impree. 17 SEPA B2B DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK Documento che diciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al ervizio SDD B2B. 18 European Payment Council Organimo di governo e di coordinamento del ettore bancario Europeo per il mondo degli incai e pagamenti il cui obiettivo dichiarato è quello di upportare e promuovere la creazione del SEPA.. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 39 di 68
44 Art. 3 Spee inerenti all informazione ui ervizi di pagamento 1. La Banca non addebita al Cliente che rivete la qualifica di conumatore o di micro-imprea le pee inerenti all informativa rea ai eni di legge e per l adozione di miure correttive e preventive. 2. La Banca addebita in ogni cao le pee relative a : - comunicazione al pagatore del rifiuto dell ordine di pagamento; - revoca dell ordine di pagamento impartita dal pagatore ai eni dell art. 7.3; - attività di recupero dei fondi in cao di errata indicazione da parte del pagatore dell identificativo unico. 3. La Banca e il Cliente poono concordare le pee relative a informazioni fornite u richieta di quet ultimo e ee, ripetto a quanto previto nella preente Sezione, ono upplementari o ree in modo più frequente o tramee con trumenti di comunicazione diveri. 4. Le pee applicabili dalla Banca ono adeguate e coerenti ai coti effettivamente otenuti dalla medeima Art. 4 Informazioni fornite prima dell eecuzione di una ingola operazione di pagamento 1. La Banca, u richieta del pagatore, fornice per le operazioni dipote nell ambito del preente Sezione pecifiche informazioni ui tempi maimi di eecuzione e ui coti dell operazione. 2. La Banca fornice le informazioni opra indicate con le eguenti modalità : - per dipoizioni preentate allo portello, con tampa delle informazioni tee u richieta del pagatore; - per dipoizioni preentate tramite canali telematici, tramite i canali tei. Art. 5 - Informazioni fornite dopo l eecuzione di una ingola operazione pagamento 1. La Banca ucceivamente alla ricezione dell ordine di pagamento o all addebito del conto del pagatore fornice al medeimo, le eguenti informazioni : - un riferimento che conenta di individuare l operazione di pagamento e, e del cao, le informazioni relative al beneficiario; - l importo dell operazione nella valuta in cui avviene l addebito ul conto del pagatore o in quella utilizzata per l ordine di pagamento; - l importo dei coti relativi all operazione di pagamento e, e del cao, la uddiviione degli tei o l importo degli interei che il pagatore deve corripondere; - la data valuta dell addebito o la data di ricezione dell ordine di pagamento. 2. La Banca fornice le informazioni di cui al punto precedente con le eguenti modalità: - per dipoizioni preentate allo portello, con tampa delle informazioni tee; - per dipoizioni preentate tramite canali telematici, tramite i canali tei o mea dipoizione preo la filiale. 3. La Banca ucceivamente all eecuzione di un operazione di pagamento fornice al beneficiario le eguenti informazioni : - i riferimenti per conentire di individuare l operazione di pagamento e, e del cao, le informazioni relative al pagatore e, ove opportuno, tutte le informazioni tramee con detta operazione; - l importo dell operazione di pagamento - l importo dei coti relativi all operazione di pagamento e, e del cao, la uddiviione degli tei e l importo degli interei che il Cliente deve corripondere; - la data valuta dell accredito. 4. La Banca fornice le informazioni di cui al punto precedente con le eguenti modalità: - allo portello, con tampa delle informazioni tee; - ui canali telematici, nell appoita ezione Art. 6 Coneno e revoca del coneno al compimento delle operazioni di pagamento 1. L operazione di pagamento o una erie di operazioni di pagamento i coniderano autorizzate dal pagatore e lo teo ha manifetato il coneno con le eguenti modalità: - per dipoizioni allo portello, mediante compilazione in tutte le ue parti dell appoito modulo di richieta e l appoizione della firma in calce al modulo teo; - per dipoizioni preentate tramite canali telematici, con le modalità indicate nei contratti dei uddetti canali telematici. 2. In mancanza dell epreione del coneno da parte del pagatore econdo le modalità opra decritte l operazione arà coniderata non autorizzata e non potrà eere eeguita. 3. La revoca del coneno all eecuzione di una operazione di pagamento o una erie di operazioni di pagamento già autorizzate può eere richieta dal pagatore entro i termini tabiliti nell art. 7 della preente Parte con le eguenti modalità: - allo portello, mediante compilazione in tutte le ue parti dell appoito modulo di richieta e l appoizione della firma in calce al modulo teo; - ui canali telematici, ove previto, con le modalità indicate nei contratti dei uddetti canali telematici; 4. La revoca del coneno dato dal pagatore per il compimento di una erie di operazioni di pagamento ha efficacia per le operazioni ancora da eeguire. Art. 7 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento 1. L ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è tato ricevuto dalla Banca. 2. Se il pagatore e la Banca concordano che l eecuzione dell ordine di pagamento ia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha meo i fondi a dipoizione della Banca, il pagatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 3. Decori i termini di cui ai commi precedenti, l ordine di pagamento può eere revocato olo con il mutuo coneno dell utilizzatore e della Banca. 4. In ogni cao, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto olo nel rapporto tra la banca e l utilizzatore del ervizio, enza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei itemi di pagamento. Art. 8 Ricezione degli ordini di pagamento 1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l ordine, trameo direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o uo tramite è ricevuto dalla Banca. 2. Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l ordine è coniderato ricevuto la prima giornata operativa ucceiva. 3. Se la Banca ed il pagatore concordano che la dipoizione di pagamento ia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il pagatore teo metterà i fondi a dipoizione della Banca, il momento di ricezione dell ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno convenuto non è giornata operativa per la Banca, l ordine di pagamento i conidera ricevuto la prima giornata operativa ucceiva. 4. Non ono giornate operative per la Banca le giornate di chiuura delle filiali. 5. Il momento limite di ricezione degli ordini nella giornata operativa, oltre il quale gli tei i coniderano ricevuti nella giornata operativa ucceiva, è indicato nelle ucceive Parti della preente Sezione. Art. 9 Rifiuto degli ordini di pagamento Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 40 di 68
45 1. Quando tutte le condizioni previte dalla preente Sezione ono oddifatte, la Banca non può rifiutare di eeguire un ordine di pagamento autorizzato, alvo che ciò riulti contrario a dipoizioni di diritto comunitario nazionale o internazionale. 2. Le condizioni necearie affinché la Banca poa eeguire un ordine di pagamento ono pecificate nelle ucceive Parti della preente Sezione. 3. Il rifiuto e, ove poibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all utilizzatore che abbiano cauato il rifiuto, ono comunicati al medeimo, alvo che la comunicazione ia contraria a dipoizioni comunitarie nazionali o internazionali. 4. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con la maima ollecitudine e, in ogni cao, entro i termini previti per l eecuzione dell operazione di pagamento pecificate nelle ucceive Parti della preente Sezione. 5. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con le eguenti modalità: - per dipoizioni preentate allo portello, mediante comunicazione da parte dell operatore di portello o con le modalità convenute fra Banca e Cliente; - per dipoizioni preentate tramite canali telematici, tramite appoiti meaggi ui canali tei; - con le modalità convenute di volta in volta fra Banca e Cliente, ove non riulti poibile fornire la comunicazione con le modalità indicate ai punti precedenti. 6. Un ordine di pagamento rifiutato i conidera come non ricevuto. Art. 10 Data valuta di addebito ul conto del pagatore 1. La data valuta dell addebito ul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l importo dell operazione di pagamento è addebitato ul medeimo conto di pagamento. 2. Il preente articolo non i applica nel cao di operazioni di pagamento non autorizzate o eeguite in modo ineatto o nel cao in cui iano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta eecuzione. Art. 11 Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo ineatto 1. L utilizzatore, venuto a conocenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eeguita in modo ineatto, ne ottiene la rettifica olo e comunica enza indugio tale circotanza alla Banca. La comunicazione deve eere in ogni cao effettuata in forma critta entro 13 mei dalla data di addebito, nel cao del pagatore, o di accredito, nel cao del beneficiario. 2. Il termine di 13 mei non i applica e la Banca ha omeo di fornire o mettere a dipoizione le informazioni relative all operazione di pagamento econdo quanto previto dalle dipoizioni in materia di traparenza delle condizioni e di requiiti informativi per i ervizi di pagamento di cui al Titolo IV del D. Lg. 385/ Un operazione di pagamento è eeguita in modo ineatto quando l eecuzione non è conforme all ordine o alle itruzioni impartite dall utilizzatore alla propria Banca. Art. 12 Reponabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto alvo l art. 11, nel cao in cui un operazione di pagamento non ia tata autorizzata, la Banca rimbora immediatamente al pagatore l importo dell operazione medeima. Ove per l eecuzione dell operazione ia tato addebitato un conto di pagamento, il conto deve eere riportato nello tato in cui i arebbe trovato e l operazione di pagamento non avee avuto luogo. 2. In cao di opetto di frode, la Banca può opendere il rimboro di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione all utilizzatore. 3. Il rimboro di cui al primo comma non preclude la poibilità per la Banca di dimotrare anche in un momento ucceivo che l operazione di pagamento era tata autorizzata; in tal cao, la tea ha il diritto di chiedere all utilizzatore la retituzione dell importo rimborato. Art. 13 Reponabilità del pagatore per l utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento 1. L utilizzatore non opporta alcuna perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento, fatta alva l eventuale applicazione di franchigie previte nei contratti relativi ai ingoli canali telematici o trumenti di pagamento. Art. 14 Identificativi unici ineatti 1. Se un ordine di pagamento è eeguito conformemente all identificativo unico, eo i ritiene eeguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall identificativo unico. 2. Se l identificativo unico fornito dall utilizzatore è ineatto, la Banca non è reponabile, ai eni dell articolo ucceivo, della mancata o ineatta eecuzione dell operazione di pagamento. 3. La Banca del pagatore compie forzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell operazione di pagamento. 4. La Banca è reponabile olo dell eecuzione dell operazione di pagamento in conformità con l identificativo unico fornito dall utilizzatore, anche qualora quet ultimo abbia fornito alla medeima informazioni ulteriori ripetto a quelle previte nelle eguenti Parti della preente ezione. Art. 15 Mancata eecuzione o eecuzione ineatta 1. Fatti alvi gli artt. 11, 14 e 16 della preente Sezione, la Banca è reponabile nei confronti del pagatore della corretta eecuzione dell ordine di pagamento ricevuto, a meno che non provi allo teo pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quet ultimo ha ricevuto l importo dell operazione. In tal cao, la banca del beneficiario è reponabile nei confronti del uo Cliente della corretta eecuzione dell operazione di pagamento. 2. Quando la Banca è reponabile ai eni del comma precedente, rimbora enza indugio al pagatore l importo dell operazione di pagamento non eeguita o eeguita in modo ineatto e, e l operazione è tata eeguita a valere u un conto di pagamento, ne ripritina la ituazione come e l operazione di pagamento eeguita in modo ineatto non avee avuto luogo. 3. Nei cai di cui al comma precedente il pagatore può cegliere di non ottenere il rimboro, mantenendo l eecuzione ineatta. Retano alvi il diritto di rettifica di cui all art. 11 e la reponabilità di cui all ultimo comma del preente articolo. 4. Qualora la Banca ia reponabile vero il beneficiario mette enza indugio l importo dell operazione di pagamento a dipoizione dello teo o accredita immediatamente l importo corripondente ul conto del medeimo. 5. Nel cao in cui la Banca non ia reponabile vero il beneficiario della mancata o ineatta eecuzione di un operazione di pagamento ai eni del comma precedente, la banca del pagatore è reponabile nei confronti del pagatore ed è tenuta a rimborare al medeimo enza indugio l importo dell operazione non eeguita o eeguita in modo ineatto e, ove per l eecuzione dell operazione ia tato addebitato un conto di pagamento, queto deve eere riportato allo tato in cui i arebbe trovato e l operazione non avee avuto luogo. 6. Indipendentemente dalla reponabilità di cui ai commi precedenti, quando un operazione di pagamento non è eeguita o è eeguita in modo ineatto, la Banca i adopera enza indugio, u richieta dell utilizzatore, per rintracciare l operazione di pagamento e lo informano del riultato. 7. La Banca è inoltre reponabile nei confronti dell utilizzatore di tutte le pee ed interei imputati a eguito della mancata o ineatta eecuzione dell operazione di pagamento. Art. 16 Ecluione di reponabilità 1. Le reponabilità previte dai precedenti articoli a carico della Banca non i applicano ricorrendo ipotei di cao fortuito o di forza maggiore, nonché nei cai in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 17 Modifica delle condizioni della Sezione Servizi di pagamento Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 41 di 68
46 1. La Banca i rierva la facoltà di modificare la preente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni a ea relative, che aranno ree note al Cliente tramite propota di modifica unilaterale, che riporti la dizione propota di modifica del contratto, con almeno due mei di anticipo ripetto alla data di applicazione previta. La modifica delle condizioni e delle informazioni i ritiene accettata dal Cliente a meno che queti non comunichi alla Banca, prima della data previta per l applicazione della modifica, che non intende accettarla. In queto cao, il Cliente ha diritto di recedere enza pee prima della data previta per l applicazione della modifica. Le modifiche dei tai di interee o di cambio poono eere applicate con effetto immediato e enza preavvio; tuttavia, e favorevoli per il Cliente, le modifiche devono eere coneguenza della variazione dei tai di interee o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tai di interee con tempetiva comunicazione.. 2. In preenza di oggetti che rivetono la qualifica di conumatore o di micro impree, qualora uita un giutificato motivo, la Banca i rierva la facoltà di modificare la preente Sezione e le condizioni anche economiche, e le informazioni ad ea relative, che aranno ree note al Cliente tramite propota di modifica unilaterale, che riporti la dizione propota di modica del contratto, con almeno due mei di anticipo ripetto alla data di applicazione previta. La modifica delle condizioni e delle informazioni i ritiene accettata dal cliente a meno che queti non comunichi alla Banca, prima della data previta per l applicazione della modifica, che non intende accettarla. In queto cao, il l utilizzatore ha diritto di recedere enza pee prima della data previta per l applicazione della modifica. La Banca può modificare, enza preavvio, empreché vi ia un giutificato motivo il tao di interee o l'importo di qualunque altro onere relativo alla pretazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere enza pee dal contratto prima della data previta per l applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tai di interee con tempetiva comunicazione. Art. 18 Receo dalla Sezione Servizi di pagamento 1. Il Cliente può recedere dalla preente Sezione in qualunque momento, enza penalità e pee di chiuura. 2. La Banca può recedere in qualiai momento dalla preente Sezione dandone comunicazione critta al Cliente con un preavvio di due mei. Art Importi traferiti e importi ricevuti 1. Le banche che partecipano al traferimento di fondi neceario all eecuzione di un operazione di pagamento trafericono la totalità dell importo dell operazione e non trattengono pee ull importo traferito. 2. In deroga al comma precedente, il beneficiario e la banca di cui i avvale poono concordare che quet ultima trattenga le proprie pee ull importo traferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal cao, nelle informazioni ree al beneficiario la totalità dell importo traferito e le pee ono indicate eparatamente. 3. Qualora dall importo traferito iano trattenute pee divere da quelle trattenute dalla banca del beneficiario ai eni del comma precedente, la banca del pagatore garantice che il beneficiario riceva la totalità dell importo dell operazione di pagamento dipota dal pagatore. Art Rapporto fra le condizioni generali della preente Parte e le condizioni giuridiche che regolano i ervizi menzionati nelle ucceive Parti della preente Sezione 1. Nei cai di eventuale divergenza fra le condizioni contenute nella preente Parte e quelle previte nelle ucceive Parti della preente Sezione, prevarrà quanto indicato in tali ultime Parti. Art. 21 Sanzioni amminitrative Le eventuali violazioni della diciplina in materia di ervizi di pagamento da parte della Banca ono oggette alle anzioni amminitrative pecuniarie previte dall art. 32 D. Lg. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali ucceive modifiche ed integrazioni. Parte 2 BONIFICI ITALIA E BONIFICI SEPA (SCT) Art. 1 Definizione Il ervizio prevede l eecuzione di un ordine di traferimento fondi dipoto dal pagatore alla Banca (Banca Ordinante) a favore di un beneficiario per mezzo della ua banca (Banca Beneficiario). - Bonifico Italia: i conti correnti del pagatore e del beneficiario riiedono in Banche aventi ede in Italia. - Bonifico SEPA (SCT): i conti correnti del pagatore e del beneficiario riiedono in Banche aventi ede in uno dei Paei appartenenti all Area SEPA (Paei UE, Svizzera, Norvegia, Ilanda, Liechtentein, Principato di Monaco) Art. 2 Ricezione della dipoizione di bonifico 1. Per il bonifico SEPA, non ono giornate operative per la Banca le giornate fetive econdo il calendario operativo del itema europeo dei pagamenti (calendario Target). 2. L orario limite di ricezione delle dipoizioni nella giornata operativa, oltre il quale le tee i coniderano ricevute nella giornata ucceiva è: - per dipoizioni preentate allo portello, l orario di chiuura della filiale; - per le dipoizioni preentate ui canali telematici, le ore Art. 3 Rifiuto della dipoizione di bonifico 1. Le condizioni necearie all eecuzione della dipoizione di bonifico preentata dal pagatore ono: - uitenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente - diponibilità dei fondi ; - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal pagatore e in particolare : identificativo unico del beneficiario (codice IBAN); importo; periodicità, intea come data di addebito del conto, per i bonifici ricorrenti. Se tale data non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l addebito avverrà nella prima giornata operativa antecedente o ucceiva in bae a quanto indicato dal Cliente pagatore; identificativo della Banca del beneficiario (codice BIC) e informazioni per egnalazioni valutarie laddove richiete, per il bonifico SEPA. - data di eecuzione del bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi maimi di eecuzione convenuti con la Banca; - importo del bonifico non uperiore al plafond giornaliero convenuto con la Banca, per gli ordini dipoti dai canali telematici che lo prevedono; - raggiungibilità della Banca del beneficiario (la banca deve offrire il ervizio bonifico SEPA) per il bonifico SEPA. 2. Nel cao in cui le uddette condizioni non iano ripettate, la Banca rifiuta l ordine di bonifico dipoto dal Cliente. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 42 di 68
47 Art. 4 Tempi di eecuzione delle operazioni di bonifico 1. La Banca accredita l importo dell operazione di pagamento ul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa ucceiva a quella della ricezione del relativo ordine. Il uddetto termine è prorogato di un ulteriore giornata operativa per le operazioni dipote u upporto cartaceo. 2. Se l operazione di pagamento è dipota vero filiali della Banca l importo viene accreditato nella tea data di ricezione dell ordine (data di addebito) o nella data di eecuzione futura eventualmente indicata dal pagatore. Anche in quet ultimo cao la data di addebito del pagatore coincide con quella di accredito del beneficiario. Art. 5 Data valuta e diponibilità dei fondi delle operazioni di bonifico 1. La data valuta dell accredito ul conto di pagamento del beneficiario di un operazione di pagamento non può eere ucceiva alla giornata operativa in cui l importo dell operazione viene accreditato ul conto della Banca del beneficiario. 2. La Banca aicura altreì al beneficiario che l importo dell operazione di pagamento ia a dipoizione dello teo non appena tale importo è accreditato ul conto della medeima. Parte 3 PAGAMENTI VARI Art. 1 Definizione Il ervizio conente al Cliente di diporre le eguenti tipologie di pagamenti: - Pagamento Ri.ba.: pagamento di Ricevute Bancarie elettroniche emee dal beneficiario - Pagamento M.A.V.(Pagamento Mediante Avvio) bancario e potale: pagamento tramite appoito modulo inviato dalla Banca del Beneficiario - Pagamento Bollettini Bancari Freccia: pagamento tramite un bollettino bancario precompilato inviato dal Beneficiario - Pagamento di Bollettini Potali: pagamento tramite bollettino potale inviato dal beneficiario - Non Predeterminati: pagamento tramite bollettino emeo dal Beneficiario Art. 2 Ricezione dell ordine di pagamento 1. L orario limite di ricezione delle dipoizioni nella giornata operativa, oltre il quale le tee i coniderano ricevute nella giornata operativa ucceiva è: Per dipoizioni preentate allo portello, l orario di chiuura della filiale Per dipoizioni preentate ui canali telematici, le ore 18,30 2. Per le Ri.Ba. la data di ricezione corriponde alla data di cadenza, data entro la quale il Cliente deve effettuare il pagamento e nella quale la Banca addebita il Cliente. Se la data di cadenza non è giornata operativa per la Banca, l importo viene addebitato la prima giornata operativa ucceiva. Art. 3 Rifiuto dell ordine di pagamento 1. Le condizioni necearie all eecuzione del pagamento dipoto dal Cliente ono: - uitenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente; - diponibilità dei fondi ; - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente e in particolare : identificativo unico del beneficiario; importo. - per i pagamenti dipoti da canali telematici, importo dell operazione non uperiore al plafond di canale; - per le Ri.Ba dipoizione del pagamento entro la data di cadenza, e preentate allo portello ovvero le ore 18,30 del giorno lavorativo antecedente la cadenza e preentate u canali telematici. 2. Nel cao in cui le uddette condizioni non iano ripettate, la Banca rifiuta l ordine di pagamento dipoto dal Cliente. Art. 4 Tempi di eecuzione dell ordine di pagamento 1. La Banca aicura che l importo dell operazione di pagamento venga accreditato ul conto della banca del beneficiario entro la giornata operativa ucceiva alla data di ricezione (data di addebbito del Cliente). 2. Il pagamento dei bollettini potali bianchi e premarcati relativi a creditori non convenzionati con la Banca è ubordinato all eecuzione da parte di Pote Italiane. Parte 4 RID DEBITORE Art. 1 Definizione e ambito di applicazione 1. Il ervizio conente al Cliente di domiciliare ul proprio conto corrente l addebito di pagamenti ricorrenti dipoti dal beneficiario, previa ottocrizione dell autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (mandato) preo la Banca o preo il Beneficiario. 2. Gli addebiti poono eere dipoti dal beneficiario econdo due divere tipologie denominate: RID ordinario RID veloce (caratterizzato da tempi di chiuura del ciclo di incao più brevi ripetto al RID ordinario) 3. La tipologia RID veloce è utilizzabile dal beneficiario ecluivamente nei confronti di pagatori claificati dalla Banca come micro-impree o non conumatori. Art. 2 Coneno al compimento delle operazioni di pagamento 1. L addebito di pagamenti dipoti da un determinato beneficiario i conidera autorizzato dal pagatore e lo teo ha manifetato il coneno mediante compilazione in tutte le ue parti dell appoito modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e l appoizione della firma in calce al modulo teo. 2. In mancanza dell epreione del coneno da parte del pagatore econdo le modalità opra decritte l operazione arà coniderata non autorizzata e non potrà eere eeguita. 3. La Banca non conidera autorizzati: gli addebiti RID veloce a valere u conti di Clienti claificati dalla Banca come conumatori; gli addebiti pervenuti caratterizzati da termini di eercizio della facoltà di richieta di rimboro inferiori a quelli convenuti tra la Banca e il Cliente; gli addebiti di importo divero da quello eventualmente indicato dal Cliente all atto di ottocrizione dell autorizzazione all addebito in conto. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 43 di 68
48 Art. 3 Irrevocabilità degli ordini di pagamento 1. Il Cliente può revocare l ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di cadenza. Art. 4 Rifiuto delle operazioni di pagamento 1. Le condizioni necearie all eecuzione del pagamento ono: - uitenza dei fondi e/o di una linea di credito; - diponibilità dei fondi ; - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal cliente in fae di rilacio delle ingole autorizzazioni permanenti all addebito in conto corrente; 2. Nel cao in cui le uddette condizioni non iano ripettate, la Banca rifiuta l ordine di pagamento. Art. 5 Addebito del conto del Cliente 1. La Banca aicura che l importo dell operazione di pagamento ia addebitato ul conto del cliente nella data di cadenza indicata dal beneficiario teo. 2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l importo viene addebitato la prima giornata operativa ucceiva. Art. 6 - Rimbori per operazioni di pagamento autorizzate 1. Il cliente può chiedere il rimboro di un pagamento autorizzato e già eeguito qualora iano oddifatte entrambe le eguenti condizioni: - al momento del rilacio, l autorizzazione permanente all addebito in conto non pecificava l importo dell operazione di pagamento; - l importo dell operazione upera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente apettari avuti preenti il uo modello di pea, le condizioni del contratto e le circotanze del cao 2. La richieta di rimboro di cui al comma 1 del preente articolo deve eere effettuata, allo portello mediante compilazione in tutte le ue parti e ottocrizione dell appoito modulo, entro otto ettimane dalla data in cui i fondi ono tati addebitati. 3. La Banca rimbora l intero importo dell operazione di pagamento entro dieci giornate operative dalla ricezione della richieta. Art. 7 Deroghe in preenza di Clienti che rivetono la qualifica di non conumatori e di micro-imprea 1. Il Cliente che rivete la qualifica di non conumatore o di micro-imprea ha facoltà di richiedere il rimboro previto all articolo 6 della preente parte entro i eguenti termini: a. per RID ordinario: entro la data di cadenza della dipoizione oppure entro cinque giorni ucceivi alla data di cadenza in coerenza con quanto indicato al momento della ottocrizione della preautorizzazione all addebito in conto; b. per RID veloce: entro la data di cadenza della dipoizione. 2. Il Cliente che rivete la qualifica di non conumatore e di micro-imprea può rinunciare alla facoltà di richieta di rimboro di cui al comma 1 del preente articolo all atto di ottocrizione dell autorizzazione all addebito in conto 3. Il Cliente e la Banca poono convenire, in deroga a quanto previto nel preente articolo, contetualmente o ucceivamente alla concluione del preente,contratto che ia applicato il termine ordinario di otto ettimane. Anche in aenza di tale accordo, la Banca applica comunque il termine ordinario di otto ettimane nel cao in cui queto ia convenuto tra il Cliente e il beneficiario all atto di ottocrizione dell autorizzazione all addebito in conto. 4. Nei cai cai decritti al comma 3 del preente articolo, la Banca potrà accettare ecluivamente addebiti RID ordinari. 5. E onere del Cliente comunicare alla Banca la perdita o l aunzione della qualifica di conumatore e di micro-imprea. Articolo 8 Condizioni economiche applicate 1. Condizioni economiche migliorative ripetto a quelle riportate nel preente contratto (ez. condizioni economiche) poono eere applicate al pagatore e previte da accordi fra la Banca e il beneficiario. 2. Le uddette condizioni economiche ono attivate e comunicate al Cliente al momento della ottocrizione del modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente. Parte 5 SDD DEBITORE Art. 1 Definizione e ambito di applicazione 1. Il ervizio conente al Cliente di domiciliare ul proprio conto corrente l addebito di ordini di incao in euro dipoti da beneficiari le cui Banche riiedono in Paei SEPA, previa ottocrizione da parte del Cliente dell autorizzazione di addebito in conto (mandato) ecluivamente preo i beneficiari tei. 2. Gli addebiti SDD poono eere dipoti dal beneficiario econdo due divere tipologie denominate SDD CORE o B2B (buine to buine), previa adeione della propria banca a tali tipologie del ervizio. 3. La tipologia SDD B2B è utilizzabile dal beneficiario ecluivamente nei confronti di pagatori claificati come microimpree o non conumatori dalla Banca. Nel cao in cui il Cliente ia claificato come conumatore, indipendentemente dagli accordi intercori tra il beneficiario e il Cliente teo ed il mandato ottocritto da quet ultimo, la Banca rifiuta gli addebiti SDD B2B eventualmente pervenuti. 4. Le preenti condizioni ono valevoli per pagamenti mediante addebito: - ingoli: l autorizzazione di addebito in conto corrente è valida ecluivamente per detto pagamento - ricorrenti: l autorizzazione di addebito in conto corrente è valida per tutti i pagamenti dipoti dal beneficiario 5. Il rapporto tra il Cliente e il beneficiario non è oggetto delle preenti condizioni, pertanto il Cliente è tenuto a far valere tutti i diritti e le pretee derivanti da tale rapporto direttamente nei confronti del beneficiario e vicevera e a comporre direttamente con lo teo le eventuali controverie. 6. Il ervizio oggetto del preente contratto verrà denominato nei ucceivi articoli SDD. Art. 2 Autorizzazione all addebito in conto (mandato) 1. Il Cliente deve compilare correttamente in ogni ua parte, ottocrivere e inviare direttamente al beneficiario l autorizzazione all addebito in conto corrente, adempimento preliminare all invio delle dipoizioni di pagamento da parte del beneficiario. 2. Il beneficiario è reponabile della conervazione dell autorizzazione all addebito in conto e, in cao di richieta da parte della propria banca, ne deve fornire una copia. 3. L eventuale revoca di tale autorizzazione da parte del Cliente deve avvenire ecluivamente nei confronti del beneficiario. 4. In ogni cao, la Banca non ha alcuna reponabilità per quanto concerne l autorizzazione all addebito in conto ottocritta o revocata dal Cliente econdo la modalità decritta ai precedenti commi del preente articolo. 5. Nella tipologia di ervizio SDD B2B il Cliente ha l obbligo di comunicare alla Banca, non appena ottocrive una nuova autorizzazione all addebito, tutti i relativi dati rilevanti richieti e di comunicare alla tea qualiai modifica o revoca dell autorizzazione non oltre il giorno in cui ha effetto e comunque prima della data previta per le ucceive dipoizioni di addebito. 6. Il beneficiario, prima di inviare una dipoizione di incao, deve avviare il pagatore almeno 14 giorni prima della data di cadenza dell addebito, oppure nei diveri termini temporali concordati con il pagatore teo, comunicandogli tale data e l importo dell addebito teo. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 44 di 68
49 Art. 3 Coneno al compimento dell addebito 1. La Banca conidera autorizzato dal Cliente un qualunque addebito SDD CORE con la ottocrizione del preente contratto e, contetualmente alla ottocrizione del contratto teo o in un momento ucceivo, dell appoito modulo contenente le opzioni elezionate dal Cliente alvo che non abbia valorizzato opzioni non congruenti con l effettuazione di tutti o di determinati addebiti. 2. La Banca conidera autorizzato dal Cliente un addebito SDD B2B con la ottocrizione del preente contratto e, contetualmente alla ottocrizione del contratto teo o in un momento ucceivo, dell appoito modulo contenente le opzioni elezionate dal Cliente purché abbia valorizzato l opzione relativa al coneno della pecifica autorizzazione all addebito in conto (mandato) indicando tutti i dati rilevanti relativi all autorizzazione tea. 3. La Banca, prima di addebitare il conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corripondenza tra i dati contenuti nel uddetto modulo e quelli ricevuti dal beneficiario nelle dipoizioni di addebito e, in cao di non congruenza, rifiuta l addebito dipoto dal beneficiario. 4. In mancanza dell epreione del coneno da parte del pagatore econdo le modalità decritte ai commi precedenti del preente articolo, l operazione arà coniderata non autorizzata e non potrà eere eeguita. Art. 4 Irrevocabilità degli ordini di addebito 1. Il Cliente può revocare l ordine di addebito non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito dei fondi. Art. 5 Tempi di eecuzione degli ordini di addebito 1. La Banca aicura che l importo dell operazione di pagamento ia addebitato ul conto del Cliente nella data di cadenza indicata dal beneficiario teo. 2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l importo viene addebitato la prima giornata operativa ucceiva. 3. Non ono giornate operative per la Banca le giornate di chiuura delle filiali e le giornate fetive econdo il calendario operativo del itema europeo dei pagamenti (calendario Target). Art. 6 Rifiuto degli ordini di addebito 1. Quando tutte le condizioni previte dal preente contratto ono oddifatte, la Banca non può rifiutare di eeguire un ordine di addebito ul conto del Cliente e lo teo è tato correttamente autorizzato, alvo che ciò riulti contrario a dipoizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Le condizioni necearie all eecuzione del addebito ono: - uitenza dei fondi e/o di una linea di credito ul conto corrente del Cliente indicato per l addebito; - diponibilità dei fondi ullo teo conto corrente; - completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal beneficiario nella dipoizione di pagamento inviata; - congruenza tra il pagamento dipoto dal beneficiario e le opzioni elezionate dal Cliente all atto della ottocrizione del preente contratto o ucceive variazioni richiete dal Cliente teo alla Banca; - ineitenza della qualifica di conumatore per il Cliente nel cao di addebiti SDD B2B 3. Nel cao in cui le uddette condizioni non iano ripettate, la Banca rifiuta di eeguire l addebito teo. Art. 7 - Rimbori di addebiti autorizzati SDD CORE 1. Il Cliente può chiedere alla Banca il rimboro di un addebito SDD CORE autorizzato e già eeguito entro otto ettimane dalla data in cui i fondi ono tati addebitati (data di cadenza). 2. La richieta di rimboro deve eere effettuata allo portello mediante compilazione in tutte le ue parti e ottocrizione dell appoito modulo. 3. Il Cliente prende atto che l oppoizione ad un addebito SDD non lo eonera da eventuali impegni contrattuali o di altra natura nei confronti del beneficiario. Art. 8 - Rimbori di addebiti autorizzati SDD B2B 1. Il Cliente non può in neun cao richiedere alla Banca il rimboro di un addebito SDD B2B autorizzato e già eeguito. 2. In ogni cao, l ecluione della facoltà di richieta di rimboro da parte del Cliente, non eonera il beneficiario dagli obblighi derivanti dal uo rapporto con il Cliente che non è oggetto delle preenti dipoizioni. Pertanto, il Cliente può far valere tutti i diritti e le pretee derivanti da tale rapporto direttamente nei confronti del beneficiario e comporre direttamente con lo teo le eventuali controverie. Art. 9 Identificativi unici ineatti 1. L addebito i ritiene eeguito correttamente e l identificativo unico del conto di addebito corriponde a quello indicato dal beneficiario. 2. Se l identificativo unico fornito dal beneficiario è ineatto o conociuto, la Banca non è reponabile della mancata o ineatta eecuzione dell addebito. 3. La Banca è reponabile olo dell eecuzione dell operazione di addebito in conformità con l identificativo unico fornito dal beneficiario, anche qualora quet ultimo abbia fornito alla medeima informazioni ulteriori. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 45 di 68
50 Condizioni giuridiche - Sezione AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (NON applicabile alle aperture di credito regolate dal Tiitolo VI, Capo II, del Teto Unico Bancario) Art. 1 - Apertura di credito Le aperture di credito che la banca ritenee eventualmente di concedere al correntita ono oggette alle eguenti tatuizioni: - Il cliente può utilizzare in una o più volte la omma meagli a dipoizione e può con ucceivi veramenti ripritinare la ua diponibilità. - Se l apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eeguire alla cadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche enza una eprea richieta della banca. Art. 2 - Maturazione degli interei Gli interei dovuti dal cliente alla banca ono determinati nella miura pattuita, ferma retando l applicazione di quanto dipoto dall art. 9 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario". Art. 3 Interei, corripettivo ull accordato (CA) e commiione di itruttoria veloce per rapporti affidati 1. Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un corripettivo ull accordato (di eguito anche CA ) onnicomprenivo, da computari in bae all importo e all effettiva durata dell affidamento teo. Perciò, in cao di rioluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene calcolato olo per la durata del periodo di conceione dell affidamento e in funzione dell entità dello teo. Il CA omnicomprenivo (che non i computa ull eventuale confinamento che dovee eere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni nell ambito delle rendicontazioni periodiche, con indicazione dell importo dell affidamento conceo e della ua durata. 2. Gli interei ono calcolati applicando i tai contrattualmente tabiliti: - un tao di interee u coperti a fronte di fido, qualora l affidamento ia utilizzato entro i limiti dell importo conceo; - un tao per eventuale confinamento ( extra-fido ) che arà applicato al olo importo dello confinamento, per i giorni della durata del uperamento del fido. Detto confinamento dovrà eere comunque autorizzato dalla Banca. 3. Nel cao di confinamento ( extra-fido ), ferma la piena dicrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca una commiione di itruttoria veloce per rapporti affidati il cui ammontare è pari alla miura indicata fra le condizioni economiche del contratto di apertura di credito. Tale commiione è determinata in miura fia, eprea in valore aoluto, e commiurata ai coti che la Banca mediamente otiene per l attività d itruttoria comunque necearia per valutare correttamente la conceione dello confinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commiione è percepita per ogni attività itruttoria effettuata per la valutazione della conceione dello confinamento, anche e ulteriore ripetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più confinamenti nella tea giornata viene applicata una ola commiione con riferimento al aldo finale. Reta fermo che la commiione non è dovuta alla ricorrenza delle eenzioni previte dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti. Art. 4 - Receo 1. La banca ha facoltà di recedere in qualiai momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concea a tempo determinato, nonché di ridurla o di openderla; per il pagamento di quanto dovuto arà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavvio di 2 giorni. 2. Qualora il cliente riveta la qualità di conumatore ai eni dell art. 3 del Codice del Conumo (D.Lg 6 ettembre 2005, n. 206), la banca ha la facoltà di recedere dall apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di openderla con effetto immediato al ricorrere di un giutificato motivo, ovvero con un preavvio di 15 giorni. Nel cao di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di opendere con effetto immediato l affidamento al ricorrere di una giuta caua. In entrambe le ipotei, per il pagamento di quanto dovuto, arà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. 3. Analoga facoltà di receo ha il cliente con effetto di chiuura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto. 4. In ogni cao il receo ha l effetto di opendere immediatamente l utilizzo del credito conceo. 5. Le eventuali dipoizioni allo coperto che la banca ritenee di eeguire dopo la cadenza convenuta o dopo la comunicazione del receo non comportano il ripritino dell apertura di credito neppure per l importo delle dipoizioni eeguite. L eventuale confinamento conentito oltre il limite dell apertura di credito non comporta l aumento di tale limite. 6. Le dipoizioni del preente articolo, fatta eccezione per il comma 5, i applicano ad ogni altro credito o ovvenzione contrattualmente previta, comunque e otto qualiai forma concei dalla banca al cliente. Art. 5 - Receo, compenazione e pagamento di aegni 1. In cao di receo dall apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a cotituire enza ritardo i fondi neceari per il pagamento degli aegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di receo, dei quali non ia decoro il termine di preentazione. 2. Nel cao di cui al comma precedente, la compenazione per crediti non liquidi ed eigibili previta dall art. 11, comma 2, delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente" di contratto i intende operata al momento teo della ricezione della comunicazione di receo da parte del cliente. 3. Le dipoizioni di cui all art. 12 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario" i applicano anche nel cao di receo dall apertura di credito. Art. 6 - Apertura di credito utilizzabile mediante preentazione di titoli o ricevute 1. Qualora l utilizzazione dell apertura di credito ia ubordinata alla preentazione allo conto o al alvo buon fine, da parte del cliente, di aegni, vaglia o altri titoli imilari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti imilari, la banca i rierva il diritto di eaminare ed eventualmente repingere quei titoli o documenti che a uo giudizio non riultaero regolari o di uo gradimento. Dell eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente. 2. Nell ipotei in cui la banca receda dall apertura di credito ai eni e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti preentati non iano ancora caduti o non ne ia ancora noto l eito, ea ha facoltà di richiedere l integrale pagamento dell ammontare utilizzato, comprenivo dell importo di detti titoli e documenti. 3. Qualora tali titoli e documenti, ucceivamente al receo da parte della banca, riultaero pagati, le relative omme ono tenute a dipoizione del cliente e comunicate allo teo ovvero portate a decurtazione dell eventuale importo dallo teo dovuto. ============================================================================================================================ ========= FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 46 di 68
51 Condizioni giuridiche - Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati Dipoizioni di carattere generale e norme comuni Premea Tutte le norme otto indicate ono relative ai Servizi aociati alla carta al momento della ottocrizione del preente contratto. Qualora il cliente, contetualmente al perfezionamento del contratto di cui alle ucceive dipoizioni, abbia tipulato ulteriore contratto relativo ad una carta di credito emea da oggetti terzi, la funzione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e Servizi collegati arà fruibile, alvo divera richieta del cliente, utilizzando il medeimo upporto (platica) fornito dal oggetto terzo che emette la carta di credito. Art. 1 Coneno all utilizzo della carta e modalità di utilizzo 1 L uo congiunto della Carta Bancomat/PagoBANCOMAT, di eguito denominata Carta, eventualmente abilitata anche agli altri Servizi più otto pecificati, e del Codice Peronale Segreto, di eguito denominato P.I.N. (Peronal Identification Number) e, quando richieto, in alternativa a quet ultimo la firma, identifica e legittima il titolare della Carta medeima, di eguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi diciplinati nelle appoite Sottoezioni. 2 - L utilizzo dei Servizi deve avvenire preo le apparecchiature contraegnate, o comunque individuate, dai Marchi Bancomat/Pagobancomat e/o quelli indicati nelle Sottoezioni relative ai ingoli Servizi, entro i limiti d importo indicati nelle condizioni economiche e con le modalità di cui alle itruzioni all uopo comunicate, ed in ogni cao entro il limite cotituito dal aldo diponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d importo. Il cliente, nel coro del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previti nelle Condizioni economiche Sezione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e Servizi collegati. 3 I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad eigenze di efficienza e di icurezza dei Servizi, poono eere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione critta al cliente e tramite avvii epoti nei locali della Banca tea, ulle apparecchiature previte dalle Sottoezioni, o nei locali nei quali le tee ono intallate, indicando, in ogni cao la data di entrata in vigore delle modifiche medeime e comunque nel ripetto della normativa regolante la materia. 4 I limiti d importo e le modalità di cui ai commi 2 e 3 poono eere modificati dalla Banca anche enza preavvio olo in relazione ad eigenze di icurezza dei Servizi. 5 In relazione a determinate tipologie di operazioni all uopo comunicate alla clientela (ad eempio parcheggi, biglietterie autotrade ecc), i Servizi poono eere utilizzati mediante l uo della ola Carta ovvero con altre pecifiche modalità indicate dalla Banca. 6 Nel momento in cui il Titolare appone la ua ottocrizione ul documento di pea o digita il PIN, il Titolare riconoce che l importo indicato è eatto e conferice quindi alla Banca autorizzazione irrevocabile a pagarlo, addebitandolo al medeimo Titolare. L autorizzazione è irrevocabile anche nei cai in cui il pagamento di ervizi avvenga enza la digitazione del P.I.N. o la ottocrizione di un documento di pea. 7 Se per effetto di operazioni eeguite a mezzo della Carta le diponibilità di conto corrente foero divenute inufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali aegni che ad ea perveniero per il pagamento, ancorché emei in data anteriore a quella delle operazioni effettuate con la Carta ed ancorché delle operazioni medeime la Banca abbia notizia ucceivamente al ricevimento o alla preentazione degli aegni tei, ma prima dell addebito in conto. 8 La Carta ha vete grafica diverificata in bae alla tipologia richieta ed è dotata di pita magnetica e/o di microchip. Ea viene concea in uo al cliente che ottocriva la relativa richieta e fornica i dati identificativi di cui al Dlg n.231 del (Dlg ull'antiriciclaggio di danaro) e ucceive eventuali integrazioni e/o modificazioni. La Carta, qualora preveda un termine, è valida fino alla cadenza indicata. L invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca arà fatto al cliente all indirizzo indicato ai eni delle norme che regolano il conto corrente di corripondenza. 9. Per ogni anno di attività della Carta, a eguito anche di rinnovo automatico, il Titolare è tenuto a corripondere alla Banca una commiione per canone annuo in miura fia e non frazionabile. In cao di receo la Banca retrocederà la quota relativa alle intere menilità non godute. E in ogni cao facoltà della Banca detto accreditare l importo ul conto corrente. Art.2 - Rilacio della carta 1 La Carta reta di proprietà del oggetto emittente, è trettamente peronale e non può eere ceduta a terzi. 2 Ad ogni Carta viene aegnato un P.I.N., che viene elaborato con modalità che ne rendono impoibile la conocenza da parte della Banca e di terzi e lo teo viene conegnato al cliente in un plico igillato. 3 Soltanto dopo la ottocrizione del preente contratto la banca può conegnare peronalmente al cliente ia la carta che il P.I.N.. Nel cao di utilizzo della pota la Banca può inviare olo la Carta o olo il P.I.N.. Dietro richieta critta del cliente, ed a richio del medeimo, la banca può provvedere alla pedizione eparata della Carta e del P.I.N.. 4 La Banca ha facoltà di inviare per pota la Carta anche in cao di otituzione di quella in cadenza. 5 Nel cao in cui il cliente non abbia comunicato - mediante lettera raccomandata A.R - la propria volontà di non rinnovare la Carta alla filiale della Banca preo la quale intrattiene il rapporto di conto almeno due mei prima della data di cadenza della tea, la Banca provvederà a tramettere allo teo cliente la nuova Carta, avente le tee caratteritiche della caduta ovvero divere e più ampie funzioni, e ciò derivi dall evoluzione degli trumenti elettronici di pagamento emei dalla Banca. 6 Il cliente, nell ipotei di rinnovo automatico, autorizza in d ora la Banca a procedere alla pedizione della Carta all ultimo indirizzo comunicato dallo teo che ne aume totalmente il richio. Art. 3 - Poteri di rappreentanza 1 Il cliente è tenuto a comunicare per icritto alla Banca le perone autorizzate a ritirare e/o utilizzare la Carta ed il P.I.N., retando reponabile di ogni coneguenza dannoa che poa derivare dall uo della Carta e del P.I.N. medeimi da parte di tali perone. 2 In cao di perone giuridiche, la Carta può eere rilaciata a oggetto autorizzato ad operare ul Conto, previa ottocrizione da parte di quet ultimo del preente contratto. 3 In cao di variazione del oggetto autorizzato ai eni del precedente comma 2, fermo retando quanto dipoto all art. 9, la banca procederà al rilacio di una nuova Carta e del relativo P.I.N. 4 La revoca ovvero la perdita dell autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi ono opponibili alla Banca dal momento in cui il delegante richiede il blocco della carta rilaciata al delegato. Art. 4 - Obblighi a carico della Banca La Banca : a) aicura che i dipoitivi peronalizzati che conentono l utilizzo della Carta non iano acceibili a oggetti diveri dal Titolare legittimato ad uare la Carta, fatti alvi gli obblighi poti in capo a quet ultimo ; b) aicura che iano empre diponibili trumenti adeguati affinché il Titolare della Carta poa eeguire la comunicazione di marrimento, furto, appropriazione indebita o di uo non autorizzato, nonché per di chiedere, ricorrendone i preuppoti, la riattivazione della Carta o l emiione di una nuova ove la Banca non vi abbia già provveduto. c) impedice qualiai utilizzo della Carta ucceivo alla comunicazione del Titolare di marrimento, furto, appropriazione indebita o di uo non autorizzato Art. 5 Obblighi a carico del titolare 1 Il cliente è tenuto a cutodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quet ultimo, in particolare, deve retare egreto e non deve eere riportato ulla Carta né conervato inieme ad ea. 2 In cao di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a conegnare la Carta alla Banca nello tato in cui i trova. Anche in cao di difettoo funzionamento del terminale il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 3 In cao di di marrimento, furto, appropriazione indebita o di uo non autorizzato, Il Titolare è tenuto a comunicare enza indugio le circotanze, econdo le modalità otto evidenziate. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 47 di 68
52 Art. 6 Reponabilità del titolare 1 Salvo il cao in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non opporta alcuna perdita derivante dall utilizzo della Carta marrita, ottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eeguita ai eni dell articolo 5. 2 Salvo il cao in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è reponabile delle perdite derivanti dall utilizzo della Carta marrita, ottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all obbligo di cui all articolo 4, lettera b). 3 Salvo il cao in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le miure idonee a garantire la icurezza dei dipoitivi peronalizzati che conentono l utilizzo della Carta, prima della comunicazione eeguita ai eni dell articolo 5, comma 3, il Titolare medeimo può opportare per un importo comunque non uperiore compleivamente a 150 euro la perdita derivante dall utilizzo indebito della Carta coneguente al uo furto o marrimento. 4 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare opporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non i applica il limite di 150 euro di cui al comma 3 Art. 7 modalità di comunicazione dello marrimento o ottrazione di Carta e/o P.I.N. 1 In cao di marrimento o ottrazione della Carta, da ola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medeima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle Condizioni Economiche Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati e comunicando almeno le informazioni indipenabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nacita del cliente medeimo; inoltre è tenuto a farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2 Nel coro della telefonata l operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Succeivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l avvenuta egnalazione di blocco alla propria Banca peronalmente ovvero mediante lettera raccomandata, nel qual cao farà fede la data d invio, telegramma o fax, fornendo non appena poibile copia della denuncia preentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3 Nel cao di impoibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a egnalare nel più breve tempo poibile l accaduto alla propria Banca, peronalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia preentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4 Appena ricevute le egnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della carta fermo retando che le pee otenute per il blocco di quet ultima, indicate nelle Condizioni economiche Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati nonché nei fogli informativi analitici poti a dipoizione del pubblico preo le filiali, ono a carico del cliente. 5 La egnalazione di marrimento o ottrazione è opponibile alla Banca dal giorno ed ora di rilacio del numero di blocco comunicato dall operatore del Numero Verde. In cao di egnalazione di marrimento/ottrazione non utilizzando il Numero Verde, ma direttamente agli portelli della Banca,oppure mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, il cliente potrà opporre la egnalazione alla propria Banca: o dal giorno ed ora di preentazione agli portelli della Banca; o dalle ore del giorno di ricezione della egnalazione effettuata alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o fax alvi i cai di forza maggiore, ivi compreo lo ciopero, riguardanti la Banca e i uoi corripondenti anche non bancari. Art. 8 Comunicazione di operazioni non autorizzate e/o ineatte 1. Il Titolare, venuto a conocenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eeguita in modo ineatto, ne ottiene la rettifica olo e comunica enza indugio tale circotanza alla Banca. La comunicazione deve eere in ogni cao effettuata entro 13 mei dalla data di addebito. 2. Il termine di 13 mei non opera e la Banca ha omeo di fornire o mettere a dipoizione le informazioni relative all operazione di pagamento econdo quanto previto dalle dipoizioni in materia di traparenza delle condizioni e di requiiti informativi per i ervizi di pagamento di cui al Titolo VI del decreto legilativo 1 ettembre 1993, n Un operazione di pagamento è eeguita in modo ineatto quando l eecuzione non è conforme all ordine o alle itruzioni impartite dall utilizzatore al proprio pretatore di ervizi di pagamento. Art. 9 - Rimboro addebiti ineatti e/o non autorizzati 1 Nel cao in cui il cliente abbia preentato domanda di rimboro di addebiti ineatti o riferibili ad utilizzi non autorizzati, la Banca emittente è tenuta ad effettuare il riaccredito dei relativi importi ucceivamente alla conegna preo qualiai Filiale della Banca da parte del cliente della richieta di rimboro, corredata dalle copie dell etratto conto, della denuncia all Autorità Giudiziaria e del fronte/retro della carta (quet ultima copia ove diponibile). 2 Il riaccredito delle omme verrà effettuato alvo buon fine : in tal cao, qualora dall attività itruttoria pota in eere dalla Banca il rimboro riultae non dovuto, la Banca potrà procedere al riaddebito d iniziativa, previo invio di appoita comunicazione al cliente titolare della carta, degli importi rimborati. La Banca i rierva il diritto di avvaleri delle ordinarie iniziative per il recupero dei rimbori indebitamente effettuati. 3. In cao di motivato opetto di frode, la Banca può opendere il rimboro dandone immediata comunicazione al cliente. Art.10 - Erogazione dei Servizi 1 La Banca aicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sottoezioni. 2 La Banca i rierva la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature di cui all art. 1, comma 2, opendere o abolire i Servizi in qualiai momento, in relazione ad eventi connei all efficienza ed alla icurezza a livello di itema dei Servizi medeimi. 3 La Banca provvede al blocco della carta nel cao di uperamento dei tentativi di digitazione PIN pari a n. 3 tentativi conecutivi. La Banca potrà altreì bloccare la carta qualora ricorrano altri motivi, a titolo eemplificativo icurezza o malfunzionamenti della carta e, nel cao di operazioni u ATM, procedere anche all eventuale cattura della tea. Nelle ipotei opra decritte la Banca è tenuta ad informare il cliente dell avvenuto blocco. Ove poibile, l informazione è rea in anticipo ripetto al blocco, alvo che tale informazione non riulti contraria a ragioni di icurezza o a dipoizioni di legge o di regolamento 4 La Banca rifiuta l eecuzione di ingole operazioni dipote dal Titolare nel cao di uperamento del aldo diponibile del conto corrente o dei maimali carta o al verificari di eventi quali, a titolo eemplificativo: carta bloccata o caduta, mancanza di collegamento. La comunicazione del rifiuto e, ove poibile, la relativa motivazione è fornita attravero lo trumento uitlizzato per la dipoizione di pagamento (ATM, POS,). Un ordine di pagamento rifiutato i conidera come non ricevuto. 5 - La Banca, ove poibile, rende diponibile u richieta del titolare in via preventiva l importo delle eventuali pee applicate all operazione e i tempi maimi di eecuzione attravero lo trumento utilizzato per la dipoizione di pagamento (ATM e POS) La Banca ucceivamente al compimento delle operazioni di pagamento fornice le eguenti informazioni relative alle operazioni di pagamento effettuate : un riferimento all operazione di pagamento e, e del cao, le informazioni relative al beneficiario; l importo dell operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l addebito ul conto; le pee a carico del pagatore; e del cao e ove diponibile, il tao di cambio utilizzato nell operazione di pagamento e l importo dell operazione dopo la converione valutaria; la data valuta dell addebito o la data di ricezione dell ordine di pagamento, Le informazioni ono fornite mediante ricevuta per le operazioni compiute u ATM e POS e mediante la mea a dipoizione di lita movimenti diponibile u ATM, canali telematici e in Filiale. 7 - La Banca non addebita al Cliente che rivete la qualifica di conumatore o di micro-imprea le pee inerenti all informativa rea ai eni di legge e per l adozione di miure correttive e preventive. La Banca addebita in ogni cao le pee relative alla comunicazione al pagatore del rifiuto dell ordine di pagamento. La Banca e il Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 48 di 68
53 Cliente poono concordare le pee relative a informazioni upplementari o più frequenti, ripetto a quelle ree ai eni di legge, ovvero quelle relative alla tramiione con trumenti di comunicazione diveri ripetto a quanto previto nel preente contratto. Le pee applicabili dalla Banca ono adeguate e conformi ai coti effettivamente otenuti dalla medeima. Art Addebito in conto e prova delle operazioni 1 L addebito in conto delle operazioni compiute viene eeguito dalla Banca in bae alle regitrazioni effettuate automaticamente dall apparecchiatura preo la quale è tata eeguita l operazione e documentata dal relativo giornale di fondo. 2 Dell addebito delle operazioni eeguite fa prova la comunicazione critta rilaciata dall apparecchiatura al momento dell operazione, (fatto alvo il cao in cui l apparecchiatura informi preventivamente il cliente dell impoibilità del rilacio della tea comunicazione ed il cliente decida di eeguire comunque l operazione), nonché la documentazione della banca. Inoltre, può cotituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale. 3 Nel cao di operazioni eeguite con le modalità previte al 5 comma dell art. 1, le operazioni tee potranno riultare anche in forma elettronica in funzione dell apparecchiatura utilizzata. 4 La Banca, fermo retando quanto dipoto ai commi precedenti, qualora debba procedere alla rettifica o all eliminazione dell operazione effettuata, è tenuta a ricotituire la poizione contabile del cliente e la diponibilità della Carta quali arebbero riultate ove la regitrazione tea foe tata correttamente eeguita. Art Receo della banca 1 - La Banca i rierva la facoltà di recedere dal preente contratto con preavvio di due mei, dandone comunicazione critta al cliente, il quale è tenuto a retituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza conegnato. 2 Qualora ricorra un giutificato motivo ovvero ia neceario tutelare l efficienza e la icurezza dei Servizi, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto enza preavvio, dandone immediata comunicazione al cliente. 3 Il cliente reta reponabile di ogni coneguenza dannoa che poa derivare dalla proecuzione dell uo dei Servizi dal ricevimento della comunicazione critta del receo della Banca o dell eitenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. 4 La Banca i rierva inoltre la facoltà di recedere anche dal olo contratto di veramento intelligente previto ub art. 25 bi, in qualiai momento con un preavvio di due mei, dandone comunicazione critta al cliente. Art Receo del cliente e obbligo di retituzione della Carta 1 Il cliente ha facoltà di recedere dal preente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione critta alla Banca e retituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza conegnato. 2 Il cliente inoltre è tenuto a retituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente: o in cao di richieta da parte della Banca, dovuta a motivi diveri da quelli di cui al precedente art. 8, entro il termine da queta indicato; o alla cadenza dell eventuale periodo di validità della Carta o del preente contratto; o in cao di variazione del oggetto autorizzato ai eni dell art. 3, comma 2 ; o contetualmente alla richieta di etinzione del conto corrente. 3 La Carta deve eere retituita dagli eredi in cao di deceo del cliente e, in cao di opravvenuta incapacità di agire del medeimo, dal legale rappreentante. 4 In ogni ipotei di mancata retituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta fermo retando che le pee per il blocco della carta ono a carico del cliente, dei uoi eredi o del legale rappreentante. 5 L uo della Carta che non è tata retituita ai eni del precedente art. 9 e del preente articolo, o in ecceo ripetto al aldo diponibile del conto corrente o al limite d importo comunicato dalla Banca, ferme retando le obbligazioni che ne caturicono, è illecito. Art.14 Condizioni economiche e contrattuali e facoltà della banca di variarle 1. La Banca i rierva la facoltà di modificare la preente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni a ea relative, che aranno ree note al Cliente tramite propota di modifica unilaterale, che riporti la dizione propota di modifica del contratto, con almeno due mei di anticipo ripetto alla data di applicazione previta. La modifica delle condizioni e delle informazioni i ritiene accettata dal Cliente a meno che queti non comunichi alla Banca, prima della data previta per l applicazione della modifica, che non intende accettarla. In queto cao, il Cliente ha diritto di recedere enza pee prima della data previta per l applicazione della modifica. Le modifiche dei tai di interee o di cambio poono eere applicate con effetto immediato e enza preavvio; tuttavia, e favorevoli per il Cliente, le modifiche devono eere coneguenza della variazione dei tai di interee o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tai di interee con tempetiva comunicazione. 2. In preenza di oggetti che rivetono la qualifica di conumatore o di micro-impree, qualora uita un giutificato motivo, la Banca i rierva la facoltà di modificare la preente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni ad ea relative, che aranno ree note al Cliente tramite propota di modifica unilaterale, che riporti la dizione propota di modica del contratto, con almeno due mei di anticipo ripetto alla data di applicazione previta. La modifica delle condizioni e delle informazioni i ritiene accettata dal Cliente a meno che queti non comunichi alla Banca, prima della data previta per l applicazione della modifica, che non intende accettarla. In queto cao, l utilizzatore ha diritto di recedere enza pee prima della data previta per l applicazione della modifica. La Banca può modificare, enza preavvio, empreché vi ia un giutificato motivo, il tao di interee o l'importo di qualunque altro onere relativo alla pretazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere enza pee dal contratto prima della data previta per l applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tai di interee con tempetiva comunicazione. Art. 15 Comunicazione dati peronali Il cliente autorizza epreamente la Banca a comunicare nel ripetto del codice deontologico emanato da Giudice della protezione dei dati peronali riguardante la getione dei itemi di informazioni creditizie, a Enti, Conorzi e/o Aociazioni, pecializzati nella rilevazione di richi finanziari tutti i dati riportati nella richieta della Carta ed ogni altra notizia relativa all andamento del rapporto. L Emittente i impegna a non divulgare i dati e non per le finalità trettamente connee al ervizio pretato, alvo divera eprea accettazione da parte del cliente. Art.16 - Rinvio alle norme ul conto corrente Per quanto non epreamente previto dalle preenti dipoizioni, ono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente, che formano parte integrante del preente contratto. Art. 17 Sanzioni amminitrative Le eventuali violazioni della diciplina in materia di ervizi di pagamento da parte della Banca ono oggette alle anzioni amminitrative pecuniarie previte dall art. 32 D. Lg. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali ucceive modifiche ed integrazioni. Sottoezione A Servizio Bancomat/ATM Art.18 - Il Servizio Bancomat conente al cliente di prelevare denaro contante entro i limiti e con le modalità indicati nelle Condizioni economiche Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati preo qualunque apparecchiatura contradditinta dal Marchio Bancomat. Art.19- La Banca aicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio 24 ore u 24 tutti i giorni, alvo l intervallo di tempo trettamente neceario per l aggiornamento degli archivi, fatta eccezione per le apparecchiature ituate all interno di portelli, bancari o di altri locali in cui vi ia un orario di apertura al pubblico. Art.20 - In cao di utilizzo errato ripetto alle itruzioni di cui all art. 1 della preente Sezione o comunque difformi dalle preenti dipoizioni, o per motivi di icurezza, l apparecchiatura può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la ua Banca econdo quanto indicato nelle itruzioni medeime. Art.21- In cao di difettoo funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Sottoezione B Servizio PagoBancomat Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 49 di 68
54 Art.22 - Il Servizio PagoBANCOMAT conente al cliente di diporre pagamenti nei confronti dei oggetti convenzionati entro i limiti di importo e con le modalità indicati nelle Condizioni economiche Sezione BANCOMAT /PAGOBANCOMAT e Servizi collegati a valere ul conto corrente del cliente medeimo, mediante qualunque apparecchiatura contraegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT. Art.23 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei oggetti convenzionati, ovvero, nel cao in cui il Servizio ia reo mediante le apparecchiature di cui alla Sottoezione A - Servizio Bancomat/ATM, negli orari previti dalla tea Sottoezione. Art In cao di difettoo funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art La Banca rimane completamente etranea a qualiai contetazione e/o controveria relativa alla fornitura di merci e Servizi che poa orgere tra il cliente e l eercente convenzionato. Sottoezione C - Servizio SELF-SERVICE Art I Servizi Self-Service conentono al cliente con Servizio Bancomat/ATM di effettuare le operazioni automatizzate u appoite apparecchiature a ciò abilitate. Art. 27- Il cliente è tenuto a eguire le itruzioni della Banca per l uo delle apparecchiature Self-Service ed aume piena e completa reponabilità per i danni e le coneguenze tutte derivanti dall operato proprio o di eventuali perone autorizzate. La Banca i rierva la facoltà di modificare l ubicazione degli impianti, opendere o abolire il Servizio in qualunque momento enza aumere reponabilità per eventuali temporanee interruzioni o difetti di funzionamento del Servizio medeimo anche e non comunicate al cliente. Al verificari di queti ultimi eventi il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al peronale della Banca. Art La Banca ha la facoltà di non dare eecuzione alle operazioni richiete, che all atto della loro eecuzione, non trovaero ufficiente diponibilità ul conto corrente. Art. 29- Il Servizio di prelievo diretto da conto conente al cliente di prelevare contante a valere direttamente ui conti correnti collegati alla Carta enza che le omme prelevate vengano conteggiate nella diponibilità del Servizio Bancomat/ATM. L operazione è effettuabile ecluivamente negli orari di diponibilità del Servizio ed è ubordinata alla diponibilità del conto corrente. I relativi maimali verranno concordati con il cliente al momento dell'adeione al Servizio. Art Il Servizio SELF-SERVICE di veramento valori conente al cliente di far pervenire alla Banca determinati valori (contanti, aegni e vaglia non cambiari) che aranno accreditati ul Suo conto. I valori da far pervenire devono eere immei nel contenitore della potazione utilizzando l appoita buta. Preventivamente deve eere compilata e ottocritta la ditinta di veramento ripota nella buta e deve eere appota la firma di girata ugli aegni e ui vaglia da immettere nella tea; dalla ditinta devono riultare chiaramente la data, il nome del cliente, il numero del conto da accreditare, la filiale preo la quale il conto teo è aperto ed il dettaglio dei valori che verranno ineriti. L apertura dei contenitori ove ono contenute le bute e la verifica del loro contenuto ono effettuate giornalmente, eclui i giorni non lavorativi e alvo caue di forza maggiore, congiuntamente da un caiere ed un altro dipendente della Banca. Il numero di ciacuna buta ed i valori che vi ono contenuti vengono indicati nel verbale di apertura che viene, poi, ottocritto dagli incaricati di cui opra. La Banca dà notizia dell accreditamento nel conto corrente (alvo buon fine) dei valori ricevuti inviando al cliente la relativa nota contabile. Soltanto tale documento dà prova del veramento e del uo ammontare. In cao di mancato ricevimento della uddetta nota, il cliente deve darne comunicazione critta alla Banca non oltre il decimo giorno lavorativo ucceivo al giorno in cui è tata effettuata l operazione. Qualora la Banca avee a ricontrare irregolarità di qualiai genere nel contante o nei titoli immei nella buta o differenze tra l accertata conitenza dei valori e le indicazioni riultanti dalla ditinta di veramento, ne darà comunicazione critta al cliente e procederà alla regitrazione del veramento per il olo importo accertato. Art. 30 bi - Il ervizio di veramento u apparecchiature/atm conente ai poeori di carta bancomat/ multifunzione, previa digitazione del PIN di riconocimento, di effettuare veramenti di contanti, aegni bancari e/o circolari u tutti i conti correnti collegati alla uddetta carta. Il veramento di contanti dà luogo ad un accredito automatico ul c/c con la valuta previta dalle condizioni del conto corrente intereato. Il veramento di aegni (bancari e/o circolari) viene accolto dalla Banca con rierva di verifica e alvo buon fine. L aggiornamento del aldo diponibile verrà dipoto ucceivamente alla verifica della regolarità formale dei titoli a cura della Banca a mezzo di proprio peronale e/o di oggetto terzo appoitamente delegato a tale funzione. La Banca i rierva il diritto di addebitare in qualiai momento l importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell incao i rierva altreì di modificare in qualunque momento le procedure di accredito come attualmente previte. Al termine di ogni ingola operazione l ATM conegnerà uno contrino attetante i veramenti effettuati. In cao di mancanza di carta (o comunque nel cao di impoibilità di rilacio dello contrino) ill cliente può decidere di proeguire comunque nell operazione di veramento. In tal cao farà fede il giornale di fondo della macchina ATM. Art Per le operazioni Self-Service previte e diponibili ulle apparecchiature abilitate comportanti dipoizioni di traferimento fondi da parte del cliente, viene rilaciato, di regola, uno contrino ul quale vengono riportati gli etremi della dipoizione impartita. Tali operazioni i perfezionano con l addebito in c/c. I relativi maimali verranno concordati con il cliente al momento dell'adeione al Servizio. Art Per quanto non epreamente previto dalle preenti dipoizioni ed in quanto compatibili ono applicabili le norme contenute nelle Dipoizioni di carattere generale e norme comuni, le norme che regolano il rapporto di conto corrente nonché le norme che regolano i Servizi di incao o di accettazione degli effetti, documenti ed aegni che devono intenderi qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e otanziale del preente atto. Sottoezione D - Servizio FASTPAY Art Il Servizio FASTPAY conente al titolare di Carta di effettuare il pagamento dei Servizi forniti preo gli eercenti che epongono tale marchio enza, peraltro, la digitazione del Codice Peronale Segreto. Il Servizio funziona, di norma, 24 ore u 24, 7 giorni u 7. Reta eclua ogni reponabilità della Banca per eventuali interruzioni, openioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per caue ad eo non imputabili (tra le quali i indicano, a titolo eemplificativo, ciopero anche del proprio peronale o altre caue di forza maggiore). Art Il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle Società o Enti Getori del Servizio FASTPAY l importo degli utilizzi ulla bae delle regitrazioni effettuate automaticamente ulle apparecchiature elettroniche intallate preo i uddetti eercenti. La contabilizzazione in conto corrente dell importo dei Servizi pagati tramite Carta dal cliente avverrà, di norma con un unico addebito menile, comprenivo degli utilizzi effettuati nel mee antecedente a quello dell addebito, con valuta media ponderata calcolata ulla bae delle date e degli importi dei ingoli utilizzi. Art La Banca rimane totalmente etranea ad eventuali controverie tra il cliente e le Società o Enti convenzionati in ordine alle pee effettuate utilizzando il Servizio. Art. 36 Al Servizio FASTPAY non i applicano gli artt. 6, 8, 9, 10 commi 7 e 8. Sottoezione E - Servizio MAESTRO /CIRRUS ATM /POS Art La Carta, entro i limiti di utilizzo dei maimali aegnati, conente al cliente di prelevare, all etero valuta locale a valere ul conto corrente, preo tutti gli portelli automatici (di eguito denominati ATM) contraegnati dal Marchio EC e/o Cirru e in Italia negli portelli abilitati. La Carta conente altreì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli eercizi che hanno intallato appoiti terminali nei punti vendita (di eguito denominati POS) contraegnati dal imbolo edc/maetro ia all etero che in Italia. La convalida dell operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice egreto (P.I.N.), per le operazioni di prelievo contante preo gli ATM e, tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall apparecchiatura POS, per le operazioni relative ad acquito di beni e Servizi. Tale firma deve eere analoga a quella appota nell appoito pazio ul retro della carta. In alcuni cai, preo apparecchiature POS (a titolo eemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non eere richieta la digitazione del PIN. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei ingoli paei e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca. Art L ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti intallatori di ciacun paee. Gli tei enti i riervano la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature nonché di opendere od abolire il Servizio. Art Gli ATM ed i POS ubicati all etero effettuano le operazioni nella moneta avente coro legale nel paee in cui ono intallati. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 50 di 68
55 Art. 40- Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l operazione. Per le operazioni effettuate in divia divera dall'euro il tao di cambio è quello applicato dal itema internazionale Cirru/Maetro maggiorato di una commiione maima del 2%. Art. 41- Per quanto non epreamente previto dalle dipoizioni della preente Sottoezione, ono applicabili le norme contenute nelle Dipoizioni di carattere generale e norme comuni. Sottoezione F - Servizio VISA ELECTRON Art La Carta, entro il limite di utilizzo dei maimali aegnati, conente al cliente di ottenere merci e/o Servizi dagli eercenti dotati di apparecchiature POS (Point of Sale) convenzionati con il circuito internazionale VISA Electron ed anticipo di denaro contante preo tutti gli portelli automatici (di eguito denominati ATM) e non, che epongono il marchio VISA. La convalida dell operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice egreto (P.I.N.), per le operazioni di anticipo contante preo gli ATM e, quando richieto tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall apparecchiatura P.O.S., per le operazioni relative ad acquito di beni e Servizi. Tale firma deve eere analoga a quella appota nell appoito pazio ul retro della carta. In alcuni cai, preo apparecchiature POS (a titolo eemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non eere richieta la digitazione del PIN. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei ingoli paei e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca. Art L ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti intallatori di ciacun paee. Gli tei enti i riervano la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature nonché di opendere od abolire il Servizio. Art Gli ATM ed i POS ubicati all etero effettuano le operazioni nella moneta avente coro legale nel paee in cui ono intallati. Art Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l operazione. Per le operazioni effettuate in divia divera dall'euro il tao di cambio è quello applicato dal itema internazionale Via maggiorato di una commiione maima del 2%. Art Per quanto non epreamente previto dalle dipoizioni della preente Sottoezione, ono applicabili le norme contenute nelle Dipoizioni di carattere generale e norme comuni. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 51 di 68
56 Condizioni giuridiche - Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA Art. 1 - Il Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA (di eguito denominato Servizio) offerto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di eguito Banca), conente al Cliente di accedere ai Canali Telematici, quali Home Banking, Phone Banking, Mobile Banking, (di eguito Canali Telematici) e di operare attravero gli tei, o attravero quelli che verranno eventualmente mei in futuro a dipoizione dalla Banca, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteritiche e funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio interagice. Per accedere a queti canali l utente i deve identificare (autenticazione) mediante l immiione di paword e/o codici di acceo forniti dalla Banca. Si rinvia alla Guida allegata al preente contratto per l utilizzo di tali codici. Art. 2 Il Servizio permette al Cliente, tramite i Canali telematici, di richiedere informazioni e/o di impartire ordini di Bora e dipoizioni, attinenti ai propri rapporti in eere con la Banca abilitati al Servizio, nei termini e nei modi indicati nella Guida che cotituice parte integrante del contratto e che il cliente dichiara di avere ricevuto contetualmente a copia del preente contratto. La verione aggiornata della Guida arà empre diponibile ul ito internet della Banca. Il Servizio conente altreì di impartire ordini di Bora e operazioni di pronti contro termine alle condizioni di cui alle vigenti dipoizioni normative e regolamentari. Le operazioni effettuabili tramite i Canali Telematici, nonché i maimali operativi concordati, ono elencati nelle Condizioni economiche Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA o nelle Condizioni Economiche del ervizio pertinente all operazione. I maimali ono limiti maimi di importo per le operazioni dipoitive. Il cliente può concordare in ogni momento con la filiale la modifica dei maimali operativi, a econda delle proprie eigenze. Tramite i Canali Telematici il Cliente potrà inoltre accedere a nuovi ervizi eventualmente offerti dalla Banca alle condizioni contrattuali di volta in volta previte, nonché ottocrivere ove previto prodotti bancari e/o aicurativi e di altro genere. Art. 3 L operatività ui Canali Telematici è diponibile nelle face orarie indicate nella Guida. La Banca i rierva la facoltà di modificare a propria dicrezione l orario delle operatività ui canali Telematici. In relazione a motivazioni di carattere tecnico e/o di icurezza, i Canali Telematici potranno ubire delle temporanee interruzioni (eventualmente limitate olo a talune funzioni). Le modifiche dell orario di operatività e le eventuali interruzioni aranno comunicate al Cliente con le modalità indicate nella Guida. Le operazioni ono eeguite, di regola, in tempo reale, tuttavia, qualora iano impartite alla Banca in momenti di indiponibilità del Servizio, quete potranno eere accolte come prenotazioni ed eere effettuate al ripritino della normale attività. Le operazioni non eeguite in tempo reale a caua di limiti di orario aranno perfezionate tracoro il tempo trettamente neceario per provvedervi. Art. 4 - Per poter uufruire del Servizio, il Cliente utilizza apparecchiature proprie che devono ripondere alle pecifiche eigenze tecniche indicate dalla Banca nella Guida. Il Cliente è tenuto inoltre a realizzare un appoito collegamento con la Banca nel ripetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati dalla medeima. La Banca ha facoltà di delegare le attività previte a uo carico nel preente accordo e relative al collegamento telematico ad una appoita truttura tecnica delegata. Art. 5 - La Banca, al fine di migliorare la qualità del Servizio, ovvero per proprie eigenze organizzative o altro giutificato motivo quale, a titolo eemplificativo, l opportunità di adeguari ad innovazioni legilative, di adattare la normativa allo viluppo tecnologico ed informatico, di introdurre nuove applicazioni del Servizio, i rierva, con un preavvio di 30 giorni, contenente le motivazioni della variazione, di apportare qualiai modifica alle regole operative, alla tipologia dei dati e dei ervizi forniti, nonché di richiedere modifiche alle apparecchiature acquitate e mantenute a cura del Cliente per ottenere il collegamento. Art. 6 Per attivare il Servizio, il Cliente deve preventivamente ottocrivere con la Banca i contratti relativi ai rapporti con i quali il Servizio interagice che rimangono regolati dalle norme per ei previte. Poono eere utilizzati tramite il Servizio anche rapporti dei quali il Cliente ia cointetatario inieme ad altri oggetti a condizione che detti rapporti iano utilizzabili da ciacun cointetatario con firma digiunta. Per quanto non epreamente previto le norme che regolano il Servizio devono pertanto intenderi integrate dalle citate norme contrattuali afferenti i ingoli rapporti intetati al Cliente. In cao di etinzione e/o rioluzione di tutti i rapporti in eere fra il Cliente e la Banca con i quali il Servizio interagice il preente contratto dovrà intenderi automaticamente riolto enza neceità di ulteriori comunicazioni; rimarranno comunque a carico del cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiuura e non ancora contabilizzate al momento della chiuura tea. Art. 7 La Banca garantice la riervatezza delle informazioni trattate dal Servizio e la loro protezione da accei non autorizzati. A tal fine la Banca procede a cambiare con il Cliente appoite chiavi di autenticazione, Codice Utente e Paword di acceo, che ono conegnate al Cliente contetualmente alla ottocrizione del preente contratto e di cui il Cliente, con la ottocrizione medeima, accua ricevuta. L autenticazione del Cliente avviene con le modalità mee a dipoizione dalla Banca e che poono eere aggiornate, al fine di migliorare la qualità del ervizio, per eigenze organizzative o per miglioramento tecnologico. Qualora dette modalità prevedano l utilizzo di una chiave elettronica, emplice o USB, la Banca i rierva altreì la facoltà di inviarla anche tramite il Servizio Potale. Al momento della ottocrizione del preente contratto l autenticazione avviene mediante un dipoitivo generatore di paword monouo, oia la chiave elettronica emplice o USB, nel cao che al ervizio di Multicanalità Integrata ia collegato almeno un rapporto di conto corrente o un Servizio Spider. Negli altri cai l autenticazione avviene mediante invio via SMS di codici d acceo monouo al telefono cellulare del titolare (Servizio Acceo Dove Vuoi via SMS). In ogni cao, con l attivazione iniziale dei uddetti apparecchi da parte del Cliente nei modi indicati nella Guida, il Cliente teo accuerà implicitamente ricevuta degli trumenti generatori di paword come pure degli eventuali codici, tramei dalla Banca, neceari per l attivazione. Il Cliente all atto della ottocrizione del preente contratto deve altreì fornire il numero del proprio apparecchio di telefonia mobile e/o il proprio indirizzo di pota elettronica ed ha l onere di comunicare alla Banca qualunque variazione agli tei attinente come pure eventuali marrimenti o furti; nella eventualità in cui il Cliente non aolva tale onere non potrà eere acritta alla Banca alcuna reponabilità in cao di mancata, ritardata o diguidata fornitura del Servizio. Il Cliente potrà, in eguito, definire un proprio Codice Peronale nickname da utilizzare alternativamente al Codice Utente. La Banca i rierva di comunicare al Cliente ogni altra eventuale modalità cui lo teo dovrà atteneri per garantire la provenienza e l autenticità dei flui inviati. Qualora la Banca i avvalga della facoltà di delega ad un appoita truttura tecnica previta dal precedente art. 4, i attiverà affinché anche tale truttura ripetti e garantica la decritta riervatezza delle informazioni. In cao di receo di una delle parti, ovvero di rioluzione del contratto, il Cliente è tenuto enza indugio alla retituzione delle chiavi di icurezza ricevute all atto della concluione del contratto; in ogni cao la Banca provvederà all aunzione di tutte le iniziative tecniche necearie per diabilitare l acceo al Servizio del Cliente. Art. 8 Il Cliente, dopo aver effettuato l acceo al ervizio eguendo le indicazioni dell articolo precedente, può effettuare operazioni informative (richiete di informazioni) e dipoitive (pagamenti, ricariche, acquito di ervizi acceori, ecc.). Il coneno all eecuzione dell operazione dipoitiva richieta dal Cliente è fornito alla Banca tramite inerimento di una ulteriore paword, denominata paword dipoitiva. Il Cliente ottiene la paword eguendo le itruzioni della Guida allegata al contratto. In particolare, il Cliente può generare la paword dipoitiva con la chiave elettronica oppure, quando i è autenticato con Acceo Dove Vuoi, può cegliere e riceverla via SMS o via . Il cliente inerice la paword dipoitiva econdo le eguenti modalità: - Home banking: il Cliente digita la paword dipoitiva nella pagina di riepilogo dei dati dell operazione; Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 52 di 68
57 - Phone banking: il Cliente legge la paword dipoitiva all operatore della Banca che gli ha riepilogato i dati dell operazione richieta; - Mobile banking: il Cliente digita la paword dipoitiva nella pagina di riepilogo dei dati dell operazione. L inerimento della paword dipoitiva da parte del Cliente autorizza la Banca a eeguire le operazioni richiete. Art. 9 La Banca arà irrevocabilmente autorizzata ad eeguire le dipoizioni tramee, ulla bae dei preuppoti dettagliati nei contratti regolanti i ervizi e gli trumenti di pagamento. Art. 10 L identificazione del Cliente da parte della Banca avverrà ecluivamente attravero la verifica delle ridette chiavi di autenticazione; le parti epreamente concordano di eonerare la Banca da qualiai ulteriore onere di accertamento peronale relativo alla legittimazione dei oggetti che, mediante il corretto utilizzo delle chiavi di autenticazione, richiedono l eecuzione delle operazioni. Le chiavi di autenticazione ono credenziali uniche utilizzabili per l acceo e l operatività u tutti i canali Telematici previti dal Servizio. L utilizzo delle chiavi di autenticazione, in funzione delle due tipologie di operazioni (acceo e dipoitive) e del canale utilizzato, viene effettuato nei modi e nei termini indicati nella Guida. Il Cliente riconoce a é riferibili tutte le operazioni effettuate con corretto utilizzo delle chiavi di autenticazione. La Banca i rierva la facoltà di modificare le modalità di acceo o di effettuazione delle dipoizioni decritte nel preente contratto per migliorare la qualità del Servizio o per motivi di correttezza operativa o di icurezza nel ripetto delle dipoizioni vigenti in materia ed in particolare dell art. 118 TUB. Art. 11 Il Cliente i impegna a conervare correttamente le chiavi di autenticazione e a cutodirle con la maima cura e riervatezza con tutte le cautele indicate nella Guida, a non cederle a terzi e a non conentirne l utilizzo da parte di terzi, aumendoi la reponabilità di ogni coneguenza dannoa che poa derivare dall abuo o dall uo illecito di ee, nonché dal loro marrimento e/o ottrazione. In cao di marrimento e/o ottrazione delle chiavi di autenticazione e/o della chiave elettronica emplice o USB il Cliente dovrà immediatamente comunicarlo alla Banca e provvedere ad attivare la relativa procedura di blocco, tramite le modalità indicate nella Guida, e farne immediata denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Il cliente ha la facoltà di richiedere alla Filiale la otituzione della chiave elettronica emplice o USB marrita/ottratta eibendo alla Filiale la denuncia di marrimento/ottrazione preentata all'autorità Giudiziaria. Il cliente ha altreì la facoltà di richiedere la otituzione della chiave elettronica nei cai di malfunzionamento o rottura della tea, riconegnando alla Filiale la chiave elettronica da otituire. Con la otituzione della chiave elettronica il cliente richiede implicitamente la diattivazione definitiva della chiave otituita. Reta inteo che la otituzione della chiave elettronica emplice o USB avverrà a pee della Banca e dunque in forma gratuita per il cliente olo nei cai e nei tempi previti nelle Condizioni economiche del Servizio; inoltre la otituzione del dipoitivo in garanzia non comporta il rinnovo del periodo di decorrenza della garanzia tea come invece accade nei cai di otituzione eclui dalla garanzia. Salvo il cao in cui abbia agito in modo fraudolento, in cao di furto, marrimento o utilizzo indebito delle paword dipoitive, il cliente non opporta alcuna perdita derivante dall utilizzo dei ervizi dipoitivi dopo che egli abbia comunicato alla Filiale, enza indugio, il furto, lo marrimento o l utilizzo indebito. Salvo il cao in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è reponabile delle perdite derivanti dall utilizzo dei ervizi dipoitivi qualora la Banca non abbia adempiuto all obbligo previto dall art. 13 n. 2. Salvo il cao in cui il cliente non abbia agito con dolo o con colpa grave ovvero non abbia adottato le miure idonee a garantire la icurezza dei dipoitivi peronalizzati, prima del compimento della comunicazione di cui opra, il cliente opporta comunque per un importo compleivamente non uperiore a 150 euro la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, ubita in coneguenza del furto, marrimento o utilizzo indebito dello trumento di pagamento. Qualora il cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previti dal contratto, egli opporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non i applica il limite di 150 euro di cui al comma precedente. Art Le paword di acceo dovrà eere modificata dal Cliente durante il uo primo utilizzo. La modifica della paword u uno dei Canali Telematici ha effetto anche ugli altri canali previti dal Servizio. Art. 13 La Banca: 1. aicura che le chiavi di autenticazione (Codice Utente e Paword di acceo) che conentono l utilizzo di uno trumento di pagamento non iano acceibili a oggetti diveri dal Cliente legittimato ad utilizzare lo trumento medeimo, fatti alvi gli obblighi poti in capo a quet ultimo ai eni dell articolo 11; 2. aicura che il Cliente ia empre nella condizione di eeguire efficacemente la comunicazione di cui all art. 11, nonché, nel cao di cui all art. 17, di chiedere la riattivazione dello trumento di pagamento ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richieto dal Cliente, la Banca gli fornice i mezzi idonei a dimotrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mei ucceivi la comunicazione medeima; 3. impedice qualiai utilizzo dello trumento di pagamento ucceivo alla comunicazione dell utilizzatore di cui all art. 11. Art La Banca non arà reponabile della mancata o ritardata fornitura del Servizio in coneguenza a caue ad ea non imputabili tra le quali i indicano, a titolo meramente eemplificativo, quelle dovute ai getori di telefonia mobile, agli Internet ervice provider, nonché a cioperi, anche del proprio peronale, ad atti o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o otacolo che non poa eere uperato con l'ordinaria diligenza; ono da ricomprenderi in dette eventualità le openioni del Servizio dovute ad eigenze di efficienza e icurezza del Sitema Informatico e/o dei Canali Telematici. La reponabilità della Banca per eventuali ineattezze, incompletezze, non tempetività dei dati tramei o, comunque, ogni altra reponabilità a qualiai titolo uiterà olo nei cai di dolo o colpa grave. Anche in cao di interruzioni dovute a caue ad ea direttamente imputabili, la Banca è da ritenere eente da reponabilità qualora venga comunque garantita l operatività tramite le Filiali della tea e/o uno degli altri Canali Telematici. Art La Banca, nell ambito del Servizio erogato al Cliente, è tenuta a conervare la regitrazione di tutti i dati ricevuti e delle converazioni enza apportarvi alcuna modifica. Con la ottocrizione del preente contratto il Cliente epreamente autorizza la Banca ad attivare un itema di regitrazione automatico e continuativo delle converazioni intercorrenti, nell ambito del contratto teo, tra il Cliente teo e la Banca. La Banca ed il Cliente i danno reciprocamente atto di attribuire efficacia probatoria alle regitrazioni di cui al precedente comma. Ai eni dell art c.c. la regitrazione delle dipoizioni di pagamento potrà eere effettuata u upporti elettronici o ottici, a condizione che, in cao di neceità, i dati in ei contenuti poano eere reperiti e tampati in forma leggibile preo le parti contraenti. Art In cao di controveria, le parti contraenti convengono che la regitrazione dei dati e delle converazioni, conervati in conformità alle dipoizioni di cui all'art. 15, farà piena prova fino a querela di falo ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della crittura privata riconociuta. Art La Banca ha la facoltà di inibire l acceo al Servizio qualora rilevi 7 tentativi conecutivi di acceo rifiutati per chiavi errate, nonché di bloccare le dipoizioni preentate e/o l invio di informazioni qualora, nel cao di mancato ripetto delle pecifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non ia in grado di verificare l identità del Cliente. Il blocco dell acceo viene notificato al cliente direttamente dalla filiale oppure automaticamente attravero: - le pagine video informative nel cao di utilizzo dei canali internet e mobile banking; - comunicazione vocale nel cao di utilizzo del canale phone banking. La Banca ed il Cliente hanno la facoltà di opendere il Servizio o di bloccare temporaneamente i canali previti dal Servizio nei modi e nei termini indicati nella Guida. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 53 di 68
58 La Banca può procedere a bloccare l utilizzo del Servizio al ricorrere di giutificati motivi connei con uno o più delle eguenti ituazioni : - la icurezza del Servizio; - il opetto di un uo utilizzo fraudolento o non autorizzato; - nel cao in cui ia previta la conceione di una linea di credito per l utilizzo del Servizio, un ignificativo aumento del richio che il Cliente non ottemperi ai propri obblighi di pagamento. Nei cai opra indicati, la Banca informa il Cliente, econdo le modalità indicate nella Guida del blocco dello trumento motivando tale deciione. Ove poibile, l informazione viene rea in anticipo ripetto al blocco dello trumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, alvo che tale informazione non riulti contraria a ragioni di icurezza o a dipoizioni di legge o regolamento. Il Servizio o i canali, una volta bloccati, poono eere in eguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente nei modi e nei termini indicati nella Guida. Art La openione o la ceazione del Servizio, per qualiai motivo, non determinano la openione o l etinzione dei rapporti collegati al Servizio teo, che, pertanto, continueranno a permanere a tutti gli effetti ditinti gli uni dagli altri, ed autonomamente diciplinati dalle ripettive norme contrattuali e regolati alle condizioni economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previte dalla legge e/o dai ripettivi contratti. Art Qualora il Servizio conenta di ordinare di non pagare aegni bancari, l ordine impartito dal Cliente alla Banca, tramite uno dei Canali telematici, è irrevocabile; in tal cao la Banca, ove aderica alla richieta, è autorizzata a rifiutare il pagamento dei titoli tei con eonero da ogni e qualiai reponabilità che ne dovee derivare anche in relazione all eventuale levata del proteto. Fermo quanto precedente, qualora il uddetto ordine di non pagare i riferie ad aegni marriti o ottratti, il Cliente è tenuto a farne tempetiva denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, e a preentare la denuncia medeima agli portelli della filiale della Banca preo la quale intrattiene il rapporto di conto corrente. Art Gli eventuali atti di dipoizione compiuti mediante il Servizio, a valere ui rapporti, dopo il verificari di eventi quali la morte o la opravvenuta incapacità di agire del Cliente, non aranno opponibili alla Banca finché a queta non ia tata comunicata notizia legalmente certa della morte o della opravvenuta incapacità di agire del Cliente, e cioè finché alla Banca non ia tata prodotta documentazione idonea a comprovare il verificari dei uddetti eventi, oppure finché da uno degli eventuali eredi o dal legale rappreentante del Cliente, ovvero, in cao di rapporti cointetati, da parte di uno degli altri cointetatari, non ia tata notificata alla Banca oppoizione anche olo con lettera raccomandata. Il Servizio cea automaticamente quando alla Banca ia tata comunicata la notizia legalmente certa della morte o della opravvenuta incapacità di agire del Cliente. Art Il contratto è a tempo indeterminato e ciacuna delle parti ha facoltà di recedere dal Servizio in qualunque momento con preavvio di almeno 15 giorni. Nel cao di rapporti cointetati e qualora più cointetatari iano Aderenti al Servizio, il receo di ciacun Aderente non comporta coneguenza alcuna per gli altri che potranno continuare ad utilizzare il Servizio. Il Cliente ha diritto, altreì, di richiedere alla Banca, in qualunque momento, l ecluione dal Servizio di uno o più rapporti collegati al Servizio. La richieta deve eere inoltrata alla filiale ove il Cliente ha ottocritto il preente contratto, anche tramite lettera raccomandata. Per i rapporti cointetati a più oggetti, detta facoltà petta a ciacun cointetatario. La Banca darà coro alla richieta entro le 24 ore lavorative dalla ricezione della richieta di cui al precedente comma. La richieta di ecluione dal Servizio arà opponibile alla Banca olo dopo che iano tracori i termini di cui al comma precedente. La Banca, previa comunicazione critta all Aderente, tramite lettera raccomandata, può, di propria iniziativa, ecludere dal Servizio uno o più rapporti. In queto cao l ecluione decorrerà dal termine indicato nella lettera tea. I rapporti bancari non più collegati al Servizio continueranno a permanere e reteranno diciplinati dalle ripettive norme contrattuali e regolati alle condizioni economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previte dalla legge e/o dai ripettivi contratti. Nelle ipotei di cui al comma precedente, il Servizio continuerà ad eere utilizzato per i rapporti rimati collegati al Servizio. Le itruzioni di modifica o di revoca della facoltà di dipoizione eparata di alcuno dei rapporti collegati al Servizio, impartibile per icritto alla Banca dai contetatari di detti rapporti, determinano automaticamente l ecluione di tali rapporti dal Servizio. Art La Banca ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato nelle eguenti ipotei: a) in cao di giutificato motivo; b) qualora per caue di forza maggiore o per motivi derivanti da iniziative e da eventi riferibili alla getione della rete di tramiione utilizzata, l erogazione dei Servizi i rendee impoibile o ottenibile a condizioni otanzialmente difformi da quelle preeitenti; c) qualora il Cliente riulti inadempiente ad una qualiai delle obbligazioni previte dalle preenti norme o di quelle previte nei contratti cui il Servizio accede; d) nella eventualità in cui ui od abbia uato il Servizio in violazione di una qualiai norma di legge o regolamentazione della materia. Il Cliente riconoce comunque alla Banca il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, nonché l'eventuale riarcimento dei danni ubiti a caua di fatti imputabili allo teo Cliente anche e non in diretta dipendenza di inadempimenti di cui ai commi precedenti. Art Nel cao di receo ia della Banca che del Cliente, la Banca è tenuta ad effettuare il Servizio per tutte le dipoizioni pervenute entro il giorno di efficacia del receo. Art. 24 I diritti e/o gli obblighi inerenti al Servizio non ono cedibili in neun cao. ========================================================================================================================= FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 54 di 68
59 CONDIZIONI GIURIDICHE SERVIZIO ACCESSORIO DOCUMENTI ON LINE Art 1 - "DocumentiOnLine" (di eguito, per brevità, "Servizio") è un ervizio acceorio dell Internet Banking (per eempio Multicanalità Integrata, PachiInAzienda,...) che conente ai Clienti di ricevere e conultare gratuitamente on line le comunicazioni periodiche e pecifiche della Banca, compree quelle previte dalla normativa. Art. 2 Salva divera indicazione del Cliente, il Servizio è automaticamente attivato dalla Banca ui ervizi/rapporti in eere e futuri, intetati o cointetati al Cliente che ha ottocritto le preenti condizioni giuridiche, indipendentemente dal loro collegamento all Internet Banking. Il collegamento è efficace dal momento in cui, ucceivamente alla ottocrizione delle preenti clauole, il Cliente accede all Internet Banking della Banca con le procedure di autenticazione previte nelle condizioni giuridiche del medeimo. Fino a che il collegamento non è efficace le comunicazioni aranno inviate con la modalità già concordata con la Banca ui ingoli ervizi/rapporti. Se nel contratto relativo al ervizio/rapporto il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il preente Servizio, le comunicazioni aranno inviate u upporto cartaceo all ultimo indirizzo comunicato dal Cliente con applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio. Art. 3 Con la ottocrizione delle preenti Condizioni e a eguito dell attivazione del Servizio con le modalità di cui opra, il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e pecifiche della Banca relative ai ervizi/rapporti collegati al Servizio, gli iano fornite ecluivamente on line nell appoita ezione dell Internet Banking anche e nel contratto relativo al ingolo ervizio/rapporto il Cliente ha richieto l invio della rendicontazione con altra modalità. Nel Foglio Informativo pubblicato ul ito della Banca è riportato l elenco (di eguito Elenco ) dei ervizi/rapporti e delle comunicazioni che rientrano nell ambito applicativo del preente Servizio. La Banca i rierva, di volta in volta, di aggiornare tale Elenco, retando inteo che ciò comporta l etenione del Servizio ai ervizi/rapporti oggetto dell aggiornamento intetati o che aranno intetati al Cliente, nonché l etenione del Servizio alle nuove comunicazioni relative ai ervizi/rapporti già collegati al Servizio. Reta fermo in ogni cao quanto previto all art. 8. Art. 4 - Il Cliente riconoce che, con la mea a dipoizione on line delle comunicazioni, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente i aume l'onere di accedere periodicamente al ervizio Internet Banking non potendo imputare alla Banca la mancata conocenza delle comunicazioni a lui effettuate. Fermo retando quanto previto al precedente comma, le eventuali contetazioni retano diciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i ingoli rapporti ottotanti. Art. 5 - Ciacun cointetatario potrà attivare il Servizio attravero il proprio Internet Banking. In tal cao le comunicazioni aranno mee a dipoizione degli altri cointetatari olo e anch'ei avranno aderito al Servizio, e non aranno più inviate all'ultimo indirizzo dagli tei indicato ino a revoca del Servizio da parte anche di uno olo degli aderenti. Nel cao in cui abbia aderito al Servizio un olo cointetatario, è onere di quet ultimo mettere a dipoizione le comunicazioni ricevute anche agli altri cointetatari. Art. 6 - Fermo retando altreì quanto detto al precedente Art. 4, è attribuita al Cliente la facoltà di ottenere, u eprea Sua richieta, un avvio relativo alla diponibilità di nuove comunicazioni on line. Quet'ultimo potrà eere inviato, empre a celta del Cliente, via all'indirizzo pecificato o via SMS al numero di cellulare fornito. E cura del cliente dare comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dell indirizzo o del numero del cellulare utilizzando l appoita ezione preente all interno del ervizio Internet Banking oppure richiedendo l aggiornamento in filiale. L'eventuale integrazione dei dati peronali forniti dal Cliente a tale copo arà trattata in modo conforme alla normativa in tema di tutela della riervatezza ai eni del D.Lg.30 giugno 2003 n.196. La Banca i rierva la facoltà di individuare in futuro mezzi di comunicazioni alternativi alla pota elettronica e all SMS, dandone preventiva notizia al Cliente. Art. 7 - I documenti, mei a dipoizione on line dalla Banca, poono eere viualizzati, caricati, tampati, alvati ul PC del Cliente ed hanno la tea efficacia documentale della corripondente documentazione cartacea. Ogni documento reterà diponibile on line per 13 mei a decorrere dalla data di mea a dipoizione. Art. 8 - Il Cliente potrà, in qualunque momento, recedere dal Servizio mediante richieta inoltrata alla filiale ove ha ottocritto le condizioni giuridiche del Servizio oppure collegando tutti o alcuni dei rapporti mediante appoita funzione diponibile on line nel canale telematico. Il receo dal Servizio da tutti o da un determinato rapporto comporta il ripritino dell invio delle comunicazioni con la modalità già concordata con la Banca ui ingoli ervizi/rapporti. Reta fermo che e in tale accordo il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il preente Servizio, il receo effettuato ai eni della preente clauola determina l invio delle comunicazioni u upporto cartaceo all ultimo indirizzo comunicato dal Cliente, nonché l'applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio. Art. 9 - La Banca non riponde di ritardi, cattivo funzionamento, openione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che iano tati cagionati da: a) forza maggiore o cao fortuito; b) manomiione o interventi ulle apparecchiature, effettuati dal Cliente; c) errata indicazione dei dati forniti on line alla Banca durante l'adeione al Servizio; d) mal funzionamento degli apparecchi di conneione utilizzati dal Cliente. Art In quanto applicabili le condizioni giuridiche del Servizio ono integrate dalle condizioni giuridiche dell Internet Banking. In cao di divergenza prevarrà quanto indicato nelle condizioni giuridiche del Servizio. ===================================================================================================================================== FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 55 di 68
60 Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla pretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO Dipoizioni comuni Art. 1 Premea 1.1 I rapporti ono regolati, oltre che dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca-cliente da me/noi ottocritte in data odierna, dalle eguenti dipoizioni comuni e dalla diciplina contrattuale relativa a ciacuno dei rapporti medeimi. 1.2 Prima del conferimento degli incarichi e della tipulazione dei contratti la Banca fornice al cliente o al potenziale cliente informazioni comprenibili ed appropriate ull imprea di invetimento e i relativi ervizi offerti, ugli trumenti finanziari e le trategie di invetimento propote, inclui opportuni orientamenti e avvertenze ui richi aociati agli trumenti e alle trategie medeimi, ui coti e ugli oneri connei alla pretazione dei ervizi di invetimento, il tutto al fine di conentire ai clienti di prendere deciioni conapevoli in materia di invetimenti. Le citate notizie vengono fornite al cliente prima della concluione del preente contratto mediante conegna del documento Nota Informativa. Art. 2 - Operazioni in regime di adeguatezza, in regime di appropriatezza e mera eecuzione o ricezione di ordini 2.1 La Banca, prima della pretazione del Servizio di Conulenza, effettua la verifica di adeguatezza ulla bae delle informazioni ricevute dal Cliente e formalizzate attravero la compilazione e la ottocrizione del Quetionario Mifid e, con pecifico riferimento alla pretazione dell opzione avanzata della Conulenza, di un ulteriore appoito quetionario. Il mancato ottenimento o l ottenimento incompleto delle predette informazioni determina l atenione della Banca dalla pretazione del Servizio di Conulenza. 2.2 Per i prodotti e/o trumenti finanziari preenti nel Catalogo d offerta della Banca (di eguito anche il Catalogo ) la Banca preta il Servizio di Conulenza in abbinamento al Servizio di Collocamento. Qualora la verifica di adeguatezza dia eito negativo, la Banca i atiene dalla pretazione del ervizio di conulenza e, coneguentemente, non potrà dar eguito ad operazioni aventi ad oggetto prodotti e/o trumenti finanziari preenti nel Catalogo. L abbinamento del Servizio di Conulenza al Servizio di Collocamento per i prodotti a Catalogo, obbligatorio per le operazioni dipote preo le Filiali e/o la rete di promozione finanziaria, è ecluo per quelle dipote in autonomia dal cliente mediante tecniche di comunicazione a ditanza (a titolo eemplificativo internet, phone e mobile banking). 2.3 Nella pretazione di ervizi di invetimento diveri da quello di Conulenza in materia di invetimenti e ad eo non abbinati la Banca effettua la verifica di appropriatezza, empre ulla bae delle informazioni ricevute dal Cliente e formalizzate attravero la compilazione e la ottocrizione del Quetionario Mifid. Qualora la Banca ritenga, ulla bae delle informazioni fornite dal Cliente, che lo trumento o il ervizio non ia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale ituazione. Qualora il Cliente celga di non fornire le informazioni o e le medeime riultano inufficienti, la Banca avverte il Cliente che tale deciione le impedirà di determinare e il ervizio o lo trumento finanziario ia appropriato per lo teo. Allorché il Cliente intenda comunque dare coro all operazione, potrà eeguire l operazione tea olo ulla bae di un ordine critto impartito dal Cliente ovvero, in cao di ordini telefonici, regitrato u natro magnetico o u altro upporto equivalente, in cui ia fatto eplicito riferimento alle avvertenze ricevute in ordine alla precia ragione dell inappropriatezza. 2.4 In preenza di rapporto intetato a più perone con facoltà per le medeime di compiere operazioni eparatamente, i ervizi o le operazioni u trumenti finanziari aranno coniderati adeguati o appropriati in relazione alle informazioni fornite dal cointetatario che richiede o dipone i medeimi. In preenza di rapporto intetato a più perone con facoltà di compiere operazioni olo congiuntamente, i ervizi o le operazioni u trumenti finanziari aranno coniderati adeguati o appropriati in relazione alle informazioni fornite da tutti i cointetatari. 2.5 Fermo retando l obbligo per la Banca di fornire al Cliente tutte le informazioni necearie circa l invetimento richieto, il Cliente non beneficia della protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza in relazione ai ervizi di eecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e tramiione di ordini, quando queti ono pretati u iniziativa del Cliente e nella ricorrenza degli altri preuppoti previti dagli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari o quando il Cliente i rifiuta di fornire le informazioni necearie a valutare l appropriatezza dell operazione o fornice in miura inufficiente le predette informazioni. Su richieta del Cliente, che ottocrive appoita dichiarazione, la Banca può attivare con ecluivo riferimento a trumenti finanziari non complei, la mera eecuzione e ricezione degli ordini (c.d. execution only). 2.6 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento ulle informazioni ree dallo teo, a meno che ee non iano manifetamente uperate, ineatte o incomplete e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle tee, ai fini di un eventuale modifica della profilatura. Art. 3 - Conflitti di interei 3.1 La Banca ha elaborato una Politica di Getione dei Conflitti di Interee volta ad identificare le ituazioni di conflitto di interee nella pretazione dei ervizi di invetimento e acceori e ad individuare le procedure e le miure organizzative da adottare per getire, nell ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interei dei clienti. 3.2 La decrizione intetica della politica eguita dalla Banca è riportata nel documento Politica di Getione dei Conflitti di interee allegato al documento precontrattuale Nota Informativa. 3.3 La Banca fornice comunque informazioni ulla natura e/o fonte dei conflitti di interee qualora le procedure organizzative o amminitrative previte nella Politica uddetta non aicurino con ragionevole certezza che le ituazioni di conflitto non pregiudichino gli interei dei clienti. Art. 4 - Durata del contratto-receo 4.1 Il preente contratto è a tempo indeterminato e il cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione critta alla banca; la Banca potrà eercitare analoga facoltà anche ai eni dell art Cod. Civ. dando un preavvio non inferiore a 30 giorni. Il receo del cliente è efficace dal momento in cui il detinatario ne riceve comunicazione da dari mediante lettera raccomandata a/r. La liquidazione definitiva del contratto avviene entro il mee ucceivo alla data in cui il receo è divenuto operante o il contratto è altrimenti ceato. Art. 5 - Modifiche al contratto 5.1 Ai eni dell art. 37 del Regolamento Intermediari e ucceive modifiche e integrazioni, la Banca i rierva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del preente contratto con le eguenti modalità. 5.2 Le comunicazioni relative aranno validamente effettuate mediante lettera emplice all ultimo indirizzo indicato dal cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. In ipotei di variazioni generalizzate delle condizioni economiche e contrattuali, la comunicazione potrà eere effettuata in modo imperonale mediante l inerzione di appoiti avvii nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 5.3 Entro 60 giorni dalle uddette comunicazioni il cliente ha diritto di recedere dal rapporto enza penalità e di ottenere, in ede di liquidazione dello teo, l applicazione delle condizioni precedentemente applicate. 5.4 La Banca i rierva inoltre l inindacabile facoltà di modificare in ogni momento i prodotti e/o trumenti finanziari ineriti nel Catalogo al cui collocamento la Banca abbina il Servizio di Conulenza. Sul ito internet della Banca preo tutte le Filiali della Banca e preo la rete di promozione finanziaria, arà empre diponibile una copia aggiornata e tampabile del Catalogo. Art. 6 Gli incentivi percepiti dalla Banca 6.1 Gli incentivi percepiti dalla Banca in relazione ai ervizi contemplati nel preente contratto ono evidenziati nell allegato al documento precontrattuale Nota Informativa Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 56 di 68
61 Art. 7 - Strategia di tramiione e/o di eecuzione degli ordini 7.1 La Banca adotta miure, meccanimi e procedure per raggiungere le condizioni più favorevoli per il Cliente, allorché la tea volge attività di negoziazione di trumenti finanziari (ervizi di invetimento di eecuzione, ricezione e tramiione di ordini, negoziazione in conto proprio) per conto della propria clientela al dettaglio o profeionale aventi ad oggetto trumenti finanziari (la trategia di Tramiione e/o di Eecuzione o anche emplicemente la Strategia ). 7.2 Informazioni intetiche ulla trategia adottata dalla Banca ono riportate nel documento Strategia di Tramiione e/o di Eecuzione, allegato al documento precontrattuale Nota Informativa. 7.3 Il Cliente prende atto che la Strategia prevede che gli ordini poano eere eeguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un itema multilalterale di negoziazione. Art. 8 Rendicontazione 8.1 La Banca con periodicità almeno annuale fornice ai clienti un rendiconto degli trumenti finanziari e delle diponibilità liquide detenute. Art. 9 Reclami della clientela e Rioluzione tragiudiziale delle controverie 9.1. Per eventuali contetazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può rivolgeri all Ufficio Reclami della tea via Lippo Memmi n.14 - Cap Siena, che riponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami conultare la Policy ulla trattazione dei reclami della clientela preo Banca Monte dei Pachi di Siena, diponibile preo tutte le filiali e ul ito alla ezione reclami Qualora il cliente non i ritenga oddifatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricoro, ove ne ricorrano i preuppoti, all Ombudman Giurì bancario, itema di rioluzione delle controverie itituito preo il Conciliatore Bancario Finanziario, eguendo le modalità indicate nell appoito Regolamento diponibile ul ito preo le filiali della Banca e ul ito alla ezione reclami Qualora uno dei contraenti intenda eperire il procedimento di mediazione prima di fare ricoro all autorità giudiziaria, le controverie che doveero orgere dal preente contratto aranno ottopote ai eguenti organimi, in funzione della loro pecializzazione ulla materia bancaria e finanziaria: Organimo di Conciliazione Bancaria cotituito dall Aociazione Conciliatore Bancario Finanziario, econdo le modalità previte nel Regolamento di procedura per la conciliazione, reperibile ul ito web preo le filiali della Banca oppure ul ito Camera di Conciliazione e Arbitrato preo la Conob, ai eni della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lg. n. 179/2007 e, ucceivamente, con il regolamento CONSOB (n /2008) che ha diciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della domanda ono reperibili ul ito preo le filiali della banca oppure ul ito Il Procedimento di mediazione potrà eere eperito, previo accordo delle parti, preo organimi diveri da quelli opra indicati, icritti nell appoito Regitro preo il Minitero di Giutizia, purché precipuamente pecializzati in materia Bancaria/Finanziaria Sottoezione A Servizi di negoziazione u trumenti finanziari (Eecuzione, Ricezione e Tramiione di Ordini, Negoziazione in conto proprio) Art. 1 - Conferimento degli ordini 1.1 Gli ordini ono impartiti alla Banca di norma per icritto anche attravero promotori finanziari a tal fine autorizzati. All atto del ricevimento dell ordine la Banca o il promotore finanziario rilaciano appoita attetazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini aranno regitrati u natro magnetico o u altro upporto equivalente. 1.2 Qualora vengano impartiti attravero promotori finanziari gli ordini, ai fini dell eecuzione nel ripetto della priorità della loro ricezione, i intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quet ultima. I promotori finanziari poono ricevere ecluivamente: a) aegni bancari o aegni circolari intetati o girati al oggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al oggetto i cui ervizi, trumenti finanziari o prodotti ono offerti, muniti di clauola di non traferibilità; b) ordini di bonifico e documenti imilari che abbiano quale beneficiario uno dei oggetti indicati nella lettera precedente; c) trumenti finanziari nominativi o all ordine, intetati o girati a favore del oggetto che preta il ervizio oggetto di offerta. 1.3 Ove l ordine ia impartito telefonicamente, l aolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilacio della relativa autorizzazione da parte del cliente riultano da regitrazione u natro magnetico o u altro upporto equivalente. 1.4 È in facoltà della Banca non tramettere l ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente teo. Art. 2 Negoziazione degli ordini 2.1 La Banca è autorizzata a volgere i ervizi di eecuzione, ricezione e tramiione di ordini e negoziazione in conto proprio ai eni del decreto legilativo n. 58/98 e ucceive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. 2.2 Le modalità di negoziazione di ordini u trumenti finanziari ritenute tempo per tempo più favorevoli nell interee della clientela ono decritte nella trategia di tramiione e/o di eecuzione allegata a queto documento, che decrive tutte le miure adottate dalla Banca per ottenere il miglior riultato poibile per il cliente ai eni degli artt. 45 e. del regolamento Intermediari. In ogni cao, qualora il cliente impartica itruzioni pecifiche, la Banca è tenuta ad atteneri alle tee, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. 2.3 Nella getione degli ordini dei clienti, la Banca applica miure che aicuino una trattazione rapida, corretta ed efficente di tali ordini in conformità alle regole previte dagli artt. da 49 a 51 del Regolamento Intermediari. 2.4 Qualora il cliente richieda che la negoziazione degli ordini u trumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle dipoizioni vigenti. 2.5 Nel cao di negoziazione in conto proprio, la Banca comunica al cliente teo, all atto della ricezione dell ordine, il prezzo al quale è dipota a comprare o a vendere gli trumenti finanziari ed eegue la negoziazione contetualmente all aeno del cliente; ul prezzo pattuito non applica commiioni. 2.6 In cao di receo dal contratto ai eni dell art. 4 delle Dipoizioni comuni o di qualiai altra caua di etinzione del rapporto, retano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di receo. Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richiete 3.1 L eecuzione degli ordini di compravendita u trumenti finanziari impartiti dal cliente è ubordinata alla cotituzione da parte del cliente teo delle garanzie indicate dalla Banca, Art. 4 - Variabilità del valore degli invetimenti effettuati 4.1 Il cliente prende atto che, a econda dello trumento finanziario trattato, il valore degli invetimenti effettuati può variare anche enibilmente e pertanto, in cao di andamento favorevole, il capitale impiegato può ubire perdite anche notevoli. Art. 5 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 57 di 68
62 5.1 Con riguardo agli ordini relativi a trumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diveri dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organimi di invetimento collettivo, il cliente prende atto che tali invetimenti poono comportare: - il richio di non eere facilmente liquidabili; - la carenza di informazioni appropriate che rendano poibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 6 - Vendite allo coperto 6.1 Per gli ordini di vendita allo coperto di trumenti finanziari a diffuione limitata il cliente prende atto che la ricopertura dell operazione può riultare difficoltoa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione arà eeguita in conformità alle vigenti dipoizioni. Art. 7 - Operazioni aventi ad oggetto trumenti finanziari derivati e warrant 7.1 Con riguardo agli trumenti finanziari derivati di cui all art. 1, comma 2, lettere da d) a j), Decreto legilativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ucceive modifiche ed integrazioni, il cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali trumenti è oggetto a notevoli variazioni; - l invetimento effettuato u tali trumenti comporta l aunzione di un elevato richio di perdite di dimenioni anche eccedenti l eboro originario e comunque non preventivamente quantificabili; 7.2 Prima di procedere ad operazioni u trumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà tipulato l appoito Contratto Derivati Regolamentati nel quale aranno, tra l altro, pecificamente individuati i mezzi da cotituire per l eecuzione delle operazioni. Art. 8 - Operazioni con paività potenziali o effettive 8.1 In relazione ai rapporti di ricezione e tramiione ordini, nel cao di operatività che poa determinare paività effettive o potenziali uperiori al coto di acquito degli trumenti finanziari, la oglia della perdita oltre la quale la Banca deve fornire comunicazione al cliente è riportata in appoita dichiarazione rilaciata dal cliente in allegato, al Contratto Derivati Regolamentati e ne cotituice parte integrante. Art. 9 - Documentazione delle operazioni eeguite 9.1 In relazione alla pretazione dei Servizi di eecuzione, di ricezione e tramiione ordini e di collocamento, la Banca fornice prontamente al cliente le informazioni eenziali riguardanti l eecuzione dell ordine. 9.2 La Banca invia, altreì, al cliente conferma dell eecuzione dell ordine ricevuto quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo ucceivo all eecuzione o, e la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo ucceivo alla ricezione della conferma dal terzo medeimo, alvo che conferma contenente dette indicazioni ia inviata dal terzo teo. 9.3 In preenza di ordini provenienti da un cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eeguiti periodicamente, la Banca fornice le informazioni di cui al precedente comma emetralmente. 9.4 La Banca fornice altreì, u richieta del cliente, informazioni circa lo tato del uo ordine. 9.5 In cao di operazioni con paività potenziali previte al precedente articolo 8., la Banca comunica ai clienti le eventuali perdite che uperano la oglia concordata econdo le modalità previte dalla normativa vigente. Art Commiioni e pee Le commiioni applicate ai ervizi oggetto del preente contratto ono indicate nel propetto Condizioni economiche Sezione Servizi di Invetimento unitamente alle pee e ad ogni altro onere Il pagamento di quanto dovuto per il ervizio avverrà con le tee modalità previte per il regolamento del controvalore delle operazioni,. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno eere intetati alla Banca. Art Clauole Speciali, convenute tra le parti, regolanti la liquidazione di operazioni in trumenti finanziari 11. Alla parte adempiente, è riervato il diritto di provvedere alla liquidazione del contratto ai eni degli 1515 e 1516 Cod. Civ., ecluo il depoito di cui all art. 1514; le operazioni di cui ai precitati articoli 1515 e 1516 Cod. Civ. aranno affidate ad una perona autorizzata a tali atti. La notizia di tale liquidazione ai eni degli articoli tei potrà eere data con lettera raccomandata enza alcun biogno di offerta reale, intendendoi eteo il termine di cui all art a tutto il quarto giorno non fetivo ucceivo alla cadenza del contratto conformemente agli ui di bora. L eecuzione coattiva del contratto dovrà aver luogo entro il quarto giorno ucceivo non fetivo ucceivo a quello dell avvio Qualora tra la data dell operazione e la data di liquidazione dell operazione in trumenti finanziari intervenga uno degli eventi previti dagli art. 1531, 1 comma, 1532 e 1533 del Cod. Civ., le parti convengono, che in deroga ai medeimi articoli, pettino al venditore: 1. gli interei e i dividendi eigibili prima della data di liquidazione; 2. i diritti d opzione eercitabili prima della data di liquidazione; 3. i diritti e gli oneri inerenti a premi e rimbori derivanti da etrazione che riultaero tabilite con giorno di inizio anteriore alla data di liquidazione La Banca è inoltre autorizzata, ai eni e per gli effetti del comma 2 dell art Cod. Civ., per i titoli azionari immei nel depoito a cutodia e amminitrazione indicato che debbano eere oppignorati a garanzia di un apertura di credito, a firmare in nome e per conto del cliente le girate in garanzia anche a proprio favore, nonché le girate tralative nel cao in cui i titoli doveero eere ceduti a eguito di riduzione di fido o nel cao di vendita ai eni e per gli effetti dell art Cod. Civ La Banca è altreì autorizzata ad effettuare in nome e per conto del cliente il traferimento, anche con girate a proprio favore ai eni dell art. 2 del R.D.L n. 239, dei titoli azionari di cui ia tata dipota la vendita o la conegna in liquidazione. Sottoezione B Servizio di Depoito a Cutodia e/o Amminitrazione di Titoli e Strumenti Finanziari Art. 1 - Oggetto del contratto 1.1 La Banca volge il ervizio di depoito in amminitrazione di titoli e trumenti finanziari (di eguito denominati anche emplicemente titoli) alle eguenti condizioni. Ove il ervizio attenga a trumenti finanziari dematerializzati, eo i epleta, in regime di getione accentrata, attravero appoiti conti (di eguito denominati indifferentemente depoiti). Art. 2 - Titoli e trumenti finanziari oggetto del depoito 2.1 Oggetto del depoito poono eere ia titoli e trumenti finanziari cartacei che trumenti finanziari dematerializzati ai eni del titolo V del Decreto legilativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. 2.2 Nel cao di depoito di titoli e trumenti finanziari cartacei il cliente deve preentare gli tei accompagnati da una ditinta contenente gli etremi neceari per identificarli. 2.3 Quando oggetto del depoito ono trumenti finanziari dematerializzati, la regitrazione contabile dello trumento finanziario a nome del cliente preo la Banca depoitaria prende luogo dalla conegna dello trumento medeimo ed il traferimento, ritiro o vincolo relativo agli tei potranno trovare attuazione olo attravero Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 58 di 68
63 icrizioni contabili econdo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa opra richiamata, retando eclua ogni poibilità di rilacio di certificati in forma cartacea. 2.4 La Banca ha facoltà di utilizzare, nell interee proprio o di terzi, gli trumenti finanziari ricevuti in cutodia ed amminitrazione, nei termini previti nella Sottoezione D. Art. 3 - Svolgimento del ervizio 3.1 La Banca cutodice i titoli cartacei e mantiene la regitrazione contabile degli trumenti finanziari dematerializzati, eige gli interei e i dividendi, verifica i orteggi per l attribuzione dei premi o per il rimboro del capitale, cura le ricoioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli tei. 3.2 Nel cao di eercizio del diritto di opzione, converione dei titoli o veramento di decimi, u titoli immei in Sitemi di getione centralizzata italiani, la Banca chiede itruzioni al cliente e provvede all eecuzione dell operazione oltanto a eguito di ordine critto e previo veramento dei fondi occorrenti. In mancanza di itruzioni in tempo utile, la Banca depoitaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente teo o, comunque, eercita la facoltà a uo giudizio meno oneroa e richioa, tra quelle poibili. 3.3 Per i titoli non quotati nelle Bore italiane, o immei in Sitemi di getione centralizzata eteri, la Banca provvede, per quanto poibile, in coniderazione dei tempi e modalità di ricezione delle necearie informazioni a chiedere al cliente le opportune itruzioni in mancanza delle quali, in tempo utile, cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente teo o, comunque, eercita la facoltà a uo giudizio meno oneroa e richioa, fra quelle poibili. 3.4 Sui titoli italiani, in mancanza di itruzioni contrarie da conferire alla Banca entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di negoziazione ex cedola o ex dividendo, la Banca medeima cura l incao degli interei o dei dividendi. 3.5 Per poter provvedere in tempo utile all incao degli interei o dei dividendi, la Banca ha facoltà di taccare le cedole con congruo anticipo ulla cadenza. 3.6 Qualora il Cliente intenda impartire itruzioni pecifiche per l eecuzione di ordini preo edi di eecuzione che comportano il traferimento dei relativi trumenti finanziari tra differenti organimi di depoito centralizzato, depoitari e ub-depoitari, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempetivamente e preventivamente anche le opportune itruzioni per conentire l eecuzione ed il regolamento dell operazione da eo pecificamente itruita. 3.7 Ai eni dell art. 83 duodecie 1 comma del TUF la Banca è tenuta a comunicare alla ocietà emittente quotata che ne facee richieta, e il cui tatuto lo preveda, i dati identificativi degli azioniti, che non abbiano epreamente vietato la comunicazione degli tei, e il numero delle azioni regitrate ui conti ad ei intetati. La tea dipoizione prevede, altreì, che l emittente ia tenuto ad effettuare la medeima richieta u itanza di tanti oci che rappreentino la metà della quota minima di partecipazione tabilita dalla Conob ai eni dell art. 147-ter, comma 1, del TUF. Inoltre, ai eni dell art. 136 del Regolamento Emittenti, in tema di ollecitazione delle deleghe di voto, il promotore della ollecitazione può richiedere alla Banca la comunicazione dei dati identificativi e del numero delle azioni poedute dai oggetti che non abbiano epreamente vietato la comunicazione dei propri dati. Il cliente è libero di determinare, in relazione ad entrambe o ad una oltanto delle fattipecie opra decritte, e conentire o meno l invio dei propri dati, fermo retando che, in aenza di una eplicita manifetazione di volontà, la Banca provvederà ad inviare i dati previti a coloro che ne facciano richieta ai eni di legge, in ottemperanza alla normativa vigente. Nel coro del rapporto, inoltre, il cliente potrà modificare la celta operata inizialmente, recandoi preo la propria filiale di riferimento e ottocrivendo un appoita dichiarazione con la quale, a econda del cao, autorizza o nega l invio dei propri dati, per entrambe o una oltanto delle fattipecie pree in coniderazione. Art. 4 - Obbligazioni del cliente 4.1Le pee di qualunque genere, che la Banca avee a otenere, in dipendenza di pignoramenti o di equetri operati ui titoli, aranno interamente a carico del cliente, anche e le dette pee non foero ripetibili nei confronti di chi ha promoo o otenuto il relativo procedimento. 4.2 La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad ea dovuto. Art. 5 - Vendita dei titoli in cao di inadempimento del cliente 5.1 Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle ue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dal ricevimento della tea. 5.2 Se il cliente rimane in mora, la Banca può valeri dei diritti ad ea pettanti ai eni degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depoitati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca tea. 5.3 Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il cliente con lettera raccomandata del uo propoito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni La Banca i oddifa ul ricavo netto della vendita e tiene il reiduo a dipoizione del cliente Se la Banca ha fatto vendere olo parte dei titoli, tiene in depoito gli altri alle tee condizioni. Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di depoito 6.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avvio alla Banca almeno 3 giorni prima. In cao di mancato ritiro nel giorno fiato l avvio deve eere rinnovato. 6.2 In cao di parziale o totale ritiro dei uddetti titoli ubdepoitati a norma dei ucceivi artt. 10, 11 e 12, la Banca provvederà alla loro retituzione al cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della neceità di ricevere i titoli tei dagli organimi ubdepoitari. Art. 7 - Comunicazioni periodiche 7.1 La Banca invia almeno una volta l anno al cliente un rendiconto ulla poizione dei titoli in depoito. Tracori 60 giorni dalla data di ricevimento di tale poizione, enza che ia pervenuto alla Banca per icritto un reclamo pecifico, la poizione tea i intenderà enz altro riconociuta eatta ed approvata. Art. 8 - Ceazione della facoltà di diporre eparatamente del depoito 8.1 In deroga all art. 9 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente, quando il depoito è intetato a più perone con facoltà per le medeime di compiere operazioni anche eparatamente, la Banca deve pretendere il concoro di tutti i cointetatari per diporre del depoito qualora da uno di ei le ia tata comunicata oppoizione o revoca della predetta facoltà anche olo con lettera raccomandata. 8.2 L oppoizione non ha effetto nei confronti della Banca finché queta non abbia ricevuto la comunicazione e non ia tracoro il tempo ragionevolmente neceario per provvedere. Art. 9 - Traferimento del depoito di titoli cartacei 9.1 La Banca ha facoltà di cutodire il depoito dei titoli cartacei ove ea ritiene più opportuno in rapporto alle ue eigenze e altreì di traferirlo anche enza darne immediato avvio al cliente. Art Subdepoito dei titoli cartacei preo ocietà di getione accentrata 10.1 La Banca è autorizzata a ubdepoitare i titoli cartacei preo una delle ocietà di getione accentrata ai eni e per gli effetti dell art. 80 e. Decreto legilativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione In relazione ai uddetti titoli ubdepoitati, il cliente prende atto che può diporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medeimi titoli a favore di altri depoitanti ovvero chiedere la conegna di un corripondente quantitativo di titoli della tea pecie di quelli ubdepoitati, tramite la Banca depoitaria-aderente e econdo le Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 59 di 68
64 modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei ervizi della ocietà di getione accentrata, riprodotte per etratto di eguito al preente contratto. Art Subdepoito dei titoli preo altri enti 11.1 La Banca è altreì autorizzata a ubdepoitare i titoli anche preo organimi diveri dalle ocietà di getione accentrata ivi compree altre ocietà appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Pachi di Siena, a cui ia conentita comunque la cutodia e l'amminitrazione accentrata; detti organimi a loro volta, per particolari eigenze, poono affidarne la materiale cutodia a terzi Qualora i titoli di cui al comma precedente preentino caratteritiche di fungibilità o quando altrimenti poibile - ferma retando la reponabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a conentirne il raggruppamento da parte dei predetti organimi ed il cliente accetta di ricevere in retituzione altrettanti titoli della tea pecie e qualità Reta comunque inteo che, anche relativamente ai titoli ubdepoitati ai eni di queto articolo, la Banca rimane reponabile nei confronti del cliente a norma del preente contratto. Art Subdepoito di titoli emei o circolanti all etero 12.1 Per i titoli emei o circolanti all etero la Banca è autorizzata a fari otituire nell eecuzione delle operazioni di cui all art. 3 - da ocietà etere ubdepoitarie a tal fine abilitate, depoitando coneguentemente i titoli preo le tee. Il ervizio i volge econdo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette ocietà etere ubdepoitarie Quando i conti di depoito contengono trumenti finanziari o omme di denaro che poono o potranno eere oggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari fornicono informativa di tale circotanza ed indicano in che miura i diritti del cliente o del potenziale cliente relativi a trumenti finanziari o omme di denaro poono eere influenzati. Art. 13 Depoiti ad uo interno 13.1 Qualora il cliente richieda di utilizzare titoli oggetto di depoito per la cotituzione di garanzie pignoratizie o comunque per la cotituzione di depoiti cauzionali, oppure effettui operazioni di pronto contro termine, la Banca crea, ecluivamente per uo interno, una getione eparata dei uddetti titoli, ancorché facenti parte del depoito in oggetto. Qualora al termine di un emetre il depoito non preenti aldi e non abbia avuto alcuna movimentazione nel emetre teo, i procederà alla ua etinzione, alvo divera dipoizione del depoitante. Art. 14 Intetazione dei titoli 14.1 Per tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immei in Depoiti cointetati, la Banca i rierva la facoltà di adottare, ecluivamente per uo interno, una getione eparata dei titoli medeimi mediante l apertura di ubdepoiti intetati ai ingoli cointetatari. Reta inteo che, per i Depoiti cointetati a firma digiunta, come previto dall art. 9 comma 1 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente, ciacun intetatario eparatamente potrà diporre dei titoli uddetti, ancorché non riferibili a lui teo, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointetatari, ferme retando le norme ulla girata ai eni dell Art. 2 del R.D.L n Etratto del regolamento MONTE TITOLI S.P.A. approvato con delibera CONSOB n del 8/7/1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/7/1997 Art. 27 Operazioni di ritiro 1. Il ritiro di tutti o di parte di trumenti finanziari i attua u richieta del depoitario. 2. Per le obbligazioni oggette ad etrazione il depoitario è tenuto ad indicare, nella richieta di ritiro, anche le relative pecifiche numeriche. 3. L ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei cai in cui non vengano ripettate le modalità tabilite per il conferimento dell ordine teo. 4. Gli trumenti finanziari ono retituiti al depoitario: -regolari di godimento, alvo accordi particolari tra il Monte ed il depoitario richiedente; -e nominativi, girati al depoitario, ai eni e per gli effetti dell art. 8 della Legge MT. 5. Se non ritirati preo il Monte, gli trumenti finanziari ono retituiti a cura del medeimo, anche per il tramite dell emittente, a pee e richio del depoitario. Art. 28 Operazioni di giro 1. Il traferimento degli trumenti finanziari dipoto dai depoitari nell ambito del itema viene effettuato, ai eni dell art. 4 della Legge MT, mediante operazioni di giro. 2. li giro conite nell ordine impartito al Monte da un depoitario (ordinante) di traferire gli trumenti finanziari da uno dei uoi conti titoli a quello di un altro depoitario (beneficiario) ovvero ad un altro dei uoi conti e non comporta alcun movimento fiico degli trumenti finanziari tei 3. Il depoitario beneficiario può diporre degli trumenti finanziari oggetto dell operazione di giro olo dopo che il Monte ha contabilizzato l accredito nel conto titoli relativo. 4. Per le obbligazioni oggette ad etrazione il depoitario è tenuto ad indicare, nell ordine di giro, le pecifiche numeriche dei titoli da traferire. 5. L ordine di giro può eere: - finalizzato all eecuzione di operazioni di liquidazione a mezzo Stanza di compenazione, o coneguenti ad ee. - A vita - Ad eecuzione differita ed è revocabile, e non ancora contabilizzato, con il coneno del depoitario beneficiario. 6. L ordine di giro viene annullato dal Monte nei cai in cui non vengano ripettate le modalità tabilite per il conferimento dell ordine teo. 7. In cao di mancanza di diponibilità i giri vengono poti in opeo - nei termini fiati dal Monte - e al ricreari della diponibilità. vengono eeguiti econdo la eguente priorità: - Giri finalizzati alla copertura del aldo da liquidare a mezzo Stanza di compenazione o all utilizzo dello teo. - Giri a vita 8. I giri non eeguiti, entro i termini fiati dal Monte, per mancanza di diponibilità vengono annullati, dandone comunicazione all ordinante. 9. Un ordine di giro non può eere eeguito parzialmente. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 60 di 68
65 Sottoezione C Servizio di Collocamento Art Nella pretazione del ervizio di collocamento la Banca i attiene alle dipoizioni impartite dall offerente o dal oggetto che cotituice o organizza il conorzio di collocamento, al fine di aicurare l uniformità delle procedure di offerta e, ove previto, di riparto, nel ripetto della normativa in materia. Provvede, altreì, a far ottocrivere ai clienti la cheda di adeione all offerta e ogni altra documentazione eventualmente previta in relazione all offerta medeima. Provvede, inoltre, a conegnare o mettere a dipoizione degli aderenti all offerta ogni documentazione previta dalle dipoizioni legilative e regolamentari vigenti. 1.2 Ove l offerta preveda l alletimento del propetto informativo, il cliente è invitato a leggere attentamente il medeimo prima di effettuare la ottocrizione degli trumenti finanziari oggetto di offerta, al fine di aicurari che lo trumento finanziario ia coerente con i propri obiettivi di invetimento e con il proprio grado di propenione al richio. 1.3 Quanto opra è valido ed efficace anche per l attività della Banca di collocamento di getione u bae individuale di portafogli di invetimento pretata da Società terze, che oltre a mettere a dipoizione, per il tramite della Banca, la documentazione necearia alla formalizzazione del contratto, riponderanno direttamente della relativa getione, degli obblighi informativi e di tutti gli adempimenti previti a carico degli intermediari dalla normativa tempo per tempo vigente in merito alla getione Sottoezione D Servizio di pretito di trumenti finanziari Art. 1 - Contenuto 1.1. Nell ambito del mandato conferito dal Cliente alla Banca quet ultima può tipulare, in nome proprio e per conto di eo Cliente, anche con terzi oggetti, contratti di pretito di trumenti finanziari, utilizzando gli trumenti finanziari nei limiti della Giacenza, come in proieguo definita, alle eguenti condizioni I richi del Servizio ono da porre in relazione al traferimento di proprietà degli trumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario. Tale traferimento comporta per il Cliente un richio di credito, addizionale ripetto ai richi propri degli trumenti finanziari oggetto di pretito, derivante dall eventualità che il Mutuatario non ia in grado di adempiere al proprio obbligo di retituzione, fermo retando che la Banca, nel cao in cui il Mutuatario ia un oggetto terzo, garantice comunque il buon fine dell operazione. Ne conegue pertanto che il richio di credito per il Cliente è rappreentato dall eventualità di inadempimento della Banca all obbligo di retituzione al Cliente degli trumenti prei a pretito. La poizione del Cliente non è aitita da alcuna garanzia reale e/o privilegio benì da una garanzia di valore coì come indicata all articolo 3.3 e pertanto la ua poizione è equiparabile a quella di un generico creditore chirografario della Banca. L adeione al Servizio non comporta una maggiore epoizione del Cliente al richio di mercato inerente il valore degli trumenti finanziari pretati, eendo eplicitamente previta la poibilità per il Cliente di eercitare la facoltà di Recall di cui all articolo 9 e di diporre in ogni momento degli trumenti finanziari pretati, anche vendendoli. Art. 2 Definizioni e dipoizioni preliminari 2.1 Nel preente mandato i intende per: - Conferma di Pretito: la conferma della concluione dell operazione di pretito in un propetto contenente la pecie e la quantità di trumenti finanziari prei a pretito, la data di decorrenza e di cadenza del pretito, il tao di pretito e la remunerazione pettante al Cliente. La Banca invierà le Conferme in forma cumulativa tramite la rendicontazione con periodicità trimetrale di cui al ucceivo articolo 4.2. Le informazioni in merito ai pretiti ed alle condizioni applicate potranno comunque eere richiete dal Cliente anche giornalmente preo la propria filiale; - Contratto: il preente contratto tra la Banca e il Cliente; - Depoito Amminitrato: il depoito amminitrato aperto a nome del Cliente in relazione al preente Contratto; - Giacenza: la maa degli trumenti finanziari depoitati/contabilizzati a credito nel Depoito Amminitrato, al momento del prelievo di cui all art. 3.1, con ecluione di quelli con riferimento ai quali il Cliente ha manifetato ai eni dell articolo 4.6 la volontà di renderli indiponibili; - Giorno lavorativo: ogni giorno in cui è poibile effettuare l operazione ed il relativo regolamento; - Mutuante o Mandante: il Cliente; - Mutuatario: il prenditore degli trumenti finanziari (la Banca o, a econda del cao, altro oggetto terzo); - Recall: il diritto riconociuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la retituzione, in tutto o in parte, degli trumenti finanziari a oggetto del pretito; - Servizio: il ervizio di pretito di trumenti finanziari. 2.2 Per tutto quanto non epreamente definito, valgono le definizioni contenute nel Contratto.. Art. 3 Modalità di eecuzione del mandato 3.1 La Banca ha piena dicrezionalità ed autonomia, nell ambito della Giacenza, di effettuare le ingole operazioni di pretito di trumenti finanziari e coneguentemente ea può liberamente operare enza neceità di acquiire, volta per volta, il preventivo aeno del Cliente e enza alcun obbligo di dar coro a pecifiche richiete del Cliente medeimo in merito a termini e modalità di eecuzione di dette operazioni. 3.2 La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in dicoro ed ha piena facoltà, nell ambito della Giacenza, di valutare e procedere o meno alla concluione di dette operazioni, di cegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la pecie e/o i quantitativi degli trumenti finanziari da utilizzare. 3.3 La Banca garantice al Cliente il buon fine delle ingole operazioni di pretito di trumenti finanziari conclue in attuazione del preente contratto, ponendo anche a garanzia titoli o altri trumenti finanziari. Tali garanzie permarranno anche quando la Banca non rivete la qualifica di Mutuatario, eendo queto rappreentato dal terzo oggetto prenditore degli trumenti finanziari. A tal fine viene acceo un depoito, preo una ocietà del Gruppo MPS, a tutela dell operatività in oggetto denominato "Pretito titoli clientela BMPS" nel quale confluicono, in forma cumulativa, contante e/o trumenti finanziari per un ammontare pari al controvalore totale degli trumenti finanziari oggetto di operazioni di pretito in eere. Tale depoito, intangibile per finalità ulteriori ripetto a quelle proprie del pretito titoli, verrà alimentato dalla ocietà del Gruppo MPS tramite contante e/o trumenti finanziari. La medeima avrà cura di garantire la capienza del conto/depoito econdo quanto opra riportato, con riferimento alla totalità dei pretiti in eere ed alla generalità dei mandati conferiti. Reta comunque inteo che il diritto di voto, gli eventuali proventi degli trumenti finanziari depoitati a tutela delle operazioni di pretito titoli, nonché gli altri diritti acceori e gli obblighi u detti trumenti finanziari petteranno alla ocietà del Gruppo MPS preo cui viene acceo il depoito a tutela dell operatività. 3.4 Il Cliente prende atto della circotanza che per il pretito titoli non eite un mercato regolamentato, quindi le operazioni contemplate nel preente mandato aranno eeguite fuori mercato. Art. 4 Oggetto e durata dei ingoli pretiti 4.1 Ogni operazione di pretito potrà avere durata di uno o più giorni lavorativi. 4.2 Ogni operazione di pretito effettuata ulla Giacenza non neceiterà di ratifica alcuna da parte del Cliente. In cao di operatività di pretito titoli, la Banca, con periodicità trimetrale, rende diponibili al Cliente il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente e delle operazioni effettuate. 4.3 La Banca potrà anche prendere in pretito trumenti finanziari di ocietà che abbiano deliberato lo tacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotei, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento otitutivo del dividendo al netto della ritenuta di cui alla normativa ficale tempo per tempo vigente. 4.4 La Banca non potrà prendere a pretito trumenti finanziari la cui ceione comporti l obbligo di egnalare a Conob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 61 di 68
66 a tali trumenti finanziari. 4.5 Il Cliente e la Banca convengono che non potranno eere oggetto di pretito i titoli oggetti a qualiai tipo di vincolo (a mero carattere eemplificativo e non eautivo, i titoli ottopoti a equetro o pignoramento o per i quali ia tata richieta la partecipazione all aemblea) e i titoli con riferimento ai quali il Cliente ha tempo per tempo manifetato ai eni dell articolo 4.6 la volontà di ecluderli dall operatività di pretito titoli. 4.6 Il Cliente potrà in ogni momento, mediante emplice comunicazione critta alla Banca, ecludere dal pretito, totalmente o anche parzialmente, determinati trumenti finanziari depoitati e/o contabilizzati nel Depoito Amminitrato. Tale ecluione arà efficace a partire dal primo Giorno lavorativo ucceivo alla ricezione della comunicazione da parte della Banca. Art. 5 Conegna degli trumenti finanziari 5.1 Il Cliente autorizza la Banca a traferire gli trumenti finanziari dal proprio Depoito Amminitrato a far tempo dalla data di decorrenza che arà indicata nella Conferma di Pretito. 5.2 Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necearia per il traferimento degli trumenti finanziari tei. Art. 6 Effetti del pretito Ditribuzione dei proventi e diritti inerenti agli trumenti finanziari 6.1 Per effetto di ciacuna operazione di pretito, gli trumenti finanziari oggetto della tranazione paeranno in proprietà del Mutuatario, ai eni dell'articolo 1814 Cod. Civ Il Cliente, fermo retando quanto previto all articolo 3.3, prende atto che il traferimento di cui all articolo 6.1 comporta un richio di credito addizionale derivante dall eventualità che il Mutuatario non ia in grado di adempiere al proprio obbligo di retituzione. 6.3 Il diritto di voto, i proventi degli trumenti finanziari dati in pretito nonché gli altri diritti acceori e gli obblighi ugli trumenti finanziari pettano, per l intera durata del pretito, al Mutuatario. 6.4 Le omme corripondenti agli eventuali proventi realizzati ugli trumenti finanziari aranno riconociute dalla Banca al Cliente, econdo le modalità tabilite dalle ocietà emittenti gli trumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute di cui all art. 4.3, con accredito ul conto aperto a nome del Cliente in relazione al preente Contratto. 6.5 Nel cao in cui gli trumenti finanziari oggetto delle ingole operazioni di pretito attribuicano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di trumenti finanziari della medeima tipologia di quelli oggetto del pretito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali trumenti finanziari e/o valori vengano conegnati al Mutuatario nel coro della durata del pretito, la Banca i impegna, anche per conto del Mutuatario, a conegnare al Cliente al termine del periodo di durata del pretito anche le predette quantità aggiuntive di trumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario. Art. 7 - Remunerazione 7.1 Per ciacuna operazione di pretito conclua, al Cliente petta un compeno, calcolato, econdo la formula eguente: ctv x gg x t / 360 dove ctv è il controvalore dato dalla quantità dello trumento finanziario pretato moltiplicato per il uo valore di mercato; gg ono i giorni effettivi di durata del pretito; t è il tao di pretito u bae annua epreo in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo diponibile preo tutte le Filiali della Banca e nella ezione Traparenza del ito internet della Banca ( Tale tao non arà comunque mai inferiore a 0,01% u bae annua. 7.2 La Banca effettuerà la ritenuta nella miura previta dalla normativa in materia ficale tempo per tempo vigente in qualità di otituto d impota ulla remunerazione corripota al Cliente. 7.3 Tale remunerazione arà corripota alla cadenza di ogni mee olare ulla bae dei pretiti effettuati nel periodo econdo le condizioni per tempo comunicate nelle Conferme di Pretito. 7.4 Reta fermo che le omme riconociute ai eni dei precedenti articoli 4.3 e 6.4 non cotituicono remunerazione. 7.5 Per ogni operazione di pretito conclua dalla Banca in eecuzione del preente mandato non verrà addebitata al cliente alcuna commiione né pea. Il Cliente prende atto della circotanza che, a fronte del Pretito di trumenti finanziari, non riceverà dalla Banca alcuna garanzia ulteriore ripetto a quella del buon fine delle operazioni di pretito di cui all art Art. 8 Operazioni conclue dalla Banca con e tea 8.1 La Banca è altreì fin d ora autorizzata, ai eni dell art Cod. Civ., a concludere le operazioni di pretito di trumenti finanziari oggetto del preente mandato anche con e tea oltre che con oggetti terzi. 8.2 Qualora la Banca concluda con e tea un operazione di pretito aume la vete di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell operazione di cui al precedente art Art. 9 Retituzione degli trumenti finanziari equivalenti e Recall 9.1 La Banca i impegna a retituire al Cliente, a concluione di ciacuna operazione di pretito, trumenti finanziari della tea pecie e quantità di quelli prei a pretito, unitamente ai diritti acceori eventualmente realizzati ui medeimi durante il periodo di durata del pretito. 9.2 La Banca riconoce epreamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà eere eercitato, per ogni ingola operazione di pretito, u tutti o parte degli trumenti finanziari mediante comunicazione da parte del Cliente di ordine di vendita dei titoli, receo o rioluzione dal Contratto o dal preente incarico, ordine di traferimento dei titoli ad altro Itituto bancario. Reta inteo che la predetta comunicazione dovrà eere effettuata per icritto nei modi e con gli effetti della richieta di dipoizione. 9.3 In tal cao la Banca darà eecuzione all ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell ordine medeimo. Art Rioluzione 10.1 Il preente incarico e ciacuna operazione di pretito i riolvono, ai eni dell articolo 1456 del Codice Civile, in uno dei eguenti cai: a) mancata retituzione anche di uno olo degli trumenti finanziari prei a pretito allo cadere di ogni ingola operazione di pretito; b) mancato adempimento di una delle Parti di una delle obbligazioni derivanti dal preente mandato e relative ad ogni ingola operazione di pretito. La rioluzione i verifica di diritto, retando epreamente eclua la neceità per la parte intereata di effettuare la dichiarazione di cui all art. 1456, comma Il preente mandato i intenderà, inoltre, automaticamente riolto con effetto immediato, qualora: a) una delle due parti abbia operato ceioni di beni ai creditori ex articolo 1977 Cod. Civ. o abbia propoto ai creditori altre forme di regolamentazione della propria poizione debitoria, in generale o per una ignificativa parte dei propri debiti; b) una delle due parti ia tata ottopota a fallimento o ad altra procedura concoruale avente analogo effetto. La parte nei cui confronti i ia verificata una di tali circotanze dovrà darne tempetiva comunicazione alla controparte e fornirle tutte le indicazioni richiete In ogni cao di rioluzione del contratto, tutte le operazioni di pretito in eere i concluderanno automaticamente e la Banca dovrà retituire, per ogni operazione di pretito, gli trumenti finanziari entro il primo giorno di liquidazione ucceivo alla data di rioluzione, fatto alvo ogni diritto delle parti, ivi compreo il riarcimento degli eventuali danni. Art. 11 Durata e receo 11.1 Il preente mandato è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione critta alla Banca; la Banca potrà eercitare analoga facoltà anche ai eni dell art Cod. Civ. dando un preavvio di almeno 30 giorni Il receo è efficace dal momento in cui il detinatario ne riceve comunicazione, da effettuari mediante lettera raccomandata A.R. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 62 di 68
67 11.3 Il receo non pregiudica la validità e l eecuzione delle ingole operazioni di pretito già pote in eere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti coneguenti a tali operazioni, fatto alvo il diritto di Recall Il receo dal preente mandato non comporta receo dal preente Contratto. Il receo dal preente Contratto comporta invece il receo anche dal preente mandato. Art. 12 Dipoizioni finali 12.1 Per tutto quanto non epreamente diciplinato nella preente ottoezione valgono le clauole del preente Contratto. In cao di contrato tra le previioni del preente Contratto e quelle della preente ottoezione, prevarranno quete ultime. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 63 di 68
68 Sottoezione E Servizio di Conulenza in materia di invetimenti Articolo 1. - Il Servizio di Conulenza 1.1La Banca preta il Servizio di Conulenza in materia di invetimenti, ai eni e econdo le previioni dell'art. 1 comma 5 eptie del TUF e delle relative norme di attuazione di cui agli articoli 28 e 31 del Regolamento Intermediari e ucceive modifiche ed integrazioni, ulla bae delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle ue conocenze ed eperienze in materia di invetimenti in trumenti finanziari, nonché ai uoi obiettivi di invetimento ed alla ua ituazione finanziaria come meglio pecificate all'articolo Il Servizio di Conulenza conite nel rilacio da parte della Banca, di ua iniziativa o dietro eprea richieta anche verbale del Cliente, di conigli e raccomandazioni peronalizzati e, dunque, preentati come adatti al Cliente riguardo ad una o più operazioni di invetimento relative ad uno o più trumenti, prodotti e/o ervizi finanziari Nel cao di conulenza ad iniziativa Banca ciacun coniglio e/o raccomandazione arà ottopoto a verifica di adeguatezza e non potranno pertanto eere conigliate operazioni che non iano coerenti con il profilo di conocenza, eperienza, ituazione finanziaria e obiettivo di invetimento del Cliente Nel cao di conulenza ad iniziativa Cliente la Banca effettuerà le verifiche di adeguatezza comunicando l'eito al Cliente il quale prende atto che olo in cao di eito poitivo potrà effettuare l'operazione. Il Cliente prende altreì atto che l'eito negativo della verifica di adeguatezza è vincolante per la Banca la quale non potrà in alcun modo, neppure ad iniziativa Cliente, eeguire l'operazione di invetimento. Reta inteo che nell'ipotei di conulenza obbligatoria, come meglio decritta all'articolo 3.2, non potrà eere eeguita, neppure ad iniziativa Cliente, alcuna operazione che non riulti adeguata. 1.3Il Cliente rimane comunque empre libero di eguire le indicazioni/raccomandazioni pretate dalla Banca e ritenute dalla tea adeguate. Il Cliente mantiene infatti piena e totale libertà di dare o meno eecuzione alle raccomandazioni fornite dalla Banca cotituendo ogni deciione ua aoluta prerogativa e mantenendo piena facoltà e dicrezionalità ia di darvi eguito ia di quale intermediario avvaleri. 1.4La Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel cao in cui, ucceivamente al conferimento dell'ordine, lo trumento/prodotto finanziario acquitato/ottocritto non riulti più adeguato a caua di una modifica delle ue caratteritiche e/o di un mutamento del profilo del Cliente. 1.5Il Cliente i impegna a utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca olo ed ecluivamente per uo proprio e non ai fini di una ceione, in qualunque forma, a terzi. 1.6La Banca nel pretare il Servizio di Conulenza nelle ue divere modalità i può ervire di upporti, anche di tipo telematico ed informatico, nonché di analii, tudi, informazioni anche mei a dipoizione da oggetti terzi. La Banca dichiara che le raccomandazioni e i conigli forniti al Cliente non cotituicono offerta al pubblico Articolo 2. - Raccolta del Profilo del Cliente (Profilazione) 2.1 Preuppoto neceario ed indipenabile per l'erogazione del Servizio di Conulenza è la raccolta del Profilo del Cliente da parte della Banca. Le raccomandazioni peronalizzate devono empre neceariamente eere adeguate al Profilo del Cliente. 2.2 La raccolta del Profilo del Cliente avviene tramite la compilazione di un quetionario bae (Quetionario Mifid) e, con riferimento alla ola Conulenza Avanzata, di un quetionario avanzato integrativo, mediante i quali la Banca raccoglie le informazioni relative alla conocenza ed eperienza finanziaria, alla ituazione finanziaria ed agli obiettivi di invetimento del Cliente. 2.3 La Banca determina la profilazione ulla bae delle informazioni acquiite dal Cliente, econdo le modalità opra indicate. 2.4 Il Cliente i impegna a collaborare con la Banca al fine dell'elaborazione e dell'aggiornamento della Profilazione ulla cui bae la Banca è tenuta a fornire raccomandazioni peronalizzate adeguate. 2.5 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento ulle informazioni ree e che è onere dello teo informare la Banca di ogni ignificativa loro variazione ai fini della verifica di un'eventuale modifica della Profilazione. Articolo 3. - Perimetro del Servizio di Conulenza 3.1 La Banca offre il Servizio di Conulenza, econdo le modalità indicate nell'articolo 6, anche in abbinamento agli altri ervizi e attività di invetimento pretati. 3.2 Fermo retando quanto previto all'articolo 3.1, la Banca abbina empre la pretazione del Servizio di Conulenza al Collocamento di prodotti e/o trumenti finanziari preenti tempo per tempo nel Catalogo, indipendentemente pertanto da qualivoglia eprea richieta del Cliente. In linea generale i evidenza che il Catalogo i compone dei prodotti e/o trumenti finanziari di cui al eguente elenco come tempo per tempo pecificamente indicati: - Obbligazioni e certificate collocati dalla Banca - Prodotti aicurativi finanziari (polizze ramo III e V) e polizze Multiramo - OICR (Fondi e Sicav) - Getioni di portafogli Fanno eccezione, ripetto all'elencazione di cui opra, i Titoli di tato per cui la Banca offre il ervizio di collocamento in fae di ottocrizione degli tei in ede di "ata". 3.3 Stante quanto opra il Cliente prende atto che nell'ambito della pretazione del Servizio di Collocamento gli trumenti finanziari preenti nel Catalogo di offerta della Banca potranno eere ottocritti ecluivamente a eguito della pretazione di conulenza e pertanto olo nel cao di eito poitivo della valutazione di adeguatezza da parte della Banca. 3.4 Il Cliente prende altreì atto che il Servizio di Conulenza non è mai pretato con riferimento alle operazioni dipote in autonomia dal Cliente mediante tecniche di comunicazione a ditanza (a titolo eemplificativo internet, phone e mobile banking), per le quali pertanto non è mai eeguita la valutazione di adeguatezza al Profilo del Cliente. Articolo 4. - Ambito oggettivo di pretazione del ervizio 4.1 La Banca preta il ervizio di Conulenza Bae nei confronti di tutta la propria Clientela. 4.2 La Banca preta il ervizio di Conulenza Avanzata ecluivamente nei confronti della Clientela che riulti, ulla bae del quetionario Mifid, avere un'adeguata e ufficiente eperienza finanziaria. Articolo 5. - Tutela connea alla pretazione del Servizio di Conulenza. 5.1 Nell'ambito della pretazione del Servizio di Conulenza, la Banca i impegna a fornire al Cliente informazioni ulla natura, ui richi e ulle implicazioni della pecifica operazione o del ervizio conigliato la cui conocenza ia necearia per effettuare conapevoli celte di invetimento o diinvetimento. In mancanza di tale adempimento la Banca non può conigliare alcuna operazione finanziaria. 5.2 La Banca i aterrà dal conigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla ituazione finanziaria, agli obiettivi di invetimento, all'eperienza in materia di invetimenti in trumenti finanziari, alla ua propenione al richio. 5.3 Alla Banca è fatto divieto di fornire raccomandazioni d'invetimento qualora il Cliente non fornica alla tea le informazioni necearie per poter volgere la propria attività di conulenza. 5.4 Con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria ituazione finanziaria, agli obiettivi di invetimento, alla propria propenione al richio nonché in merito ai rapporti intrattenuti ed alle attività detenute, il Cliente i aume ogni reponabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità di quanto dichiarato. Articolo 6. - Opzioni di acceo al Servizio di Conulenza. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 64 di 68
69 WSPI1030 Numero pratica NDC La Banca preta il Servizio di Conulenza mediante due divere modalità: Conulenza Bae enza riconocimento di alcun compeno da parte del Cliente e Conulenza Avanzata dietro riconocimento di compeno da parte del Cliente per ciacuna propota di invetimento. 6.2 Fermo retando quanto previto nei precedenti articoli, la Conulenza Bae conite nel fornire al Cliente, a fronte di ua richieta o, nei cai di cui all'articolo 3.2, u iniziativa tea della Banca, raccomandazioni peronalizzate di invetimento volte all'individuazione del ingolo prodotto/trumento finanziario adeguato alle eigenze del Cliente, in relazione ad una ingola operazione e non alla cotruzione di un portafoglio. 6.3 La Conulenza Avanzata, conite nella pretazione di raccomandazioni peronalizzate in relazione ad un inieme di operazioni volte alla cotruzione di un Portafoglio di invetimento inteo quale pecifica porzione di patrimonio detenuto preo la Banca ed a cui è tato aociato uno pecifico obiettivo di invetimento. 6.4 I conigli e le raccomandazioni peronalizzate di cui all'articolo 6.3 ono documentati attravero la conegna al Cliente di una propota di conulenza (di eguito, la "Propota"). 6.5 Il Cliente prende atto che la Propota ha una validità di giorni [15] e che alla cadenza di tale periodo la Banca non garantice l'adeguatezza delle operazioni propote che pertanto non potranno eere eeguite e non previa elaborazione di una nuova Propota. 6.6 La Conulenza Avanzata può eere pretata ecluivamente nei confronti di Clienti che, abbiano aderito all'ulteriore "Profilazione Avanzata" di cui all'articolo 2.2 baata ull'elaborazione di informazioni ulteriori raccolte mediante compilazione di un quetionario "avanzato" pecifico per ciacun Portafoglio coì come dichiarato dal Cliente. 6.7 Il Cliente prende atto che, ai fini della valutazione di adeguatezza delle ingole operazioni, le informazioni raccolte nel "Profilo Avanzato" prevalgono u quelle raccolte nell'ambito del quetionario (bae) Mifid. Art. 7 - Reponabilità della Banca 7.1 La Banca preta il Servizio di Conulenza con la diligenza e la profeionalità richiete dalla normativa in vigore, ma non garantice alcun riultato pecifico in termini di rendimenti finanziari. 7.2 Le indicazioni elaborate nell'ambito del Servizio di Conulenza hanno natura di conigli/raccomandazioni; l'adeione al Servizio di conulenza non comporta tuttavia l'obbligo per il Cliente di eguire tali indicazioni, rimanendo lo teo libero di aumere -in piena autonomia e a uo richio - deciioni di invetimento/diinvetimento 7.3 Per quanto opra neuna reponabilità potrà inorgere a carico della Banca per eventuali pregiudizi, danni ovvero per il verificari di rendimenti inferiori alle apettative che il Cliente dovee ubire o coneguire a eguito di operazioni di invetimento e/o diinvetimento eeguite ulla bae dei conigli e delle raccomandazioni ricevute nell'ambito della Conulenza pretata. 7.4 Il Cliente prende pertanto atto che le obbligazioni aunte dalla Banca i intendono correttamente adempiute con la pretazione della raccomandazione enza che ciò comporti il orgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio ugli invetimenti raccomandati 7.5 I conigli/raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi ia al mercato ia agli trumenti finanziari ia ai ervizi di invetimento forniti dalla Banca ono acquiiti da fonti ritenute attendibili dal mercato, enza che la Banca poa tuttavia garantire in aoluto, con particolare riferimento ai mercati e agli trumenti finanziari o ervizi di invetimento di terzi, la completezza o la veridicità degli tei. Le raccomandazioni peronalizzate individuate dal Servizio di Conulenza elaborando le informazioni acquiite ai eni dell'art. 2, non aicurano il mantenimento del capitale né garanticono riultati o rendimenti futuri. Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 65 di 68
70 Dichiaro/Dichiariamo di ben conocere ed approvare le parti del preente atto relative a: - Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente - Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario - Condizioni economiche - Sezione Servizi di Pagamento - Condizioni economiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito - Sezione pretazione SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla pretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA - Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario - Condizioni giuridiche - Sezione Servizio di incao o di accettazione degli effetti documenti ed aegni - Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in Conto Corrente - Condizioni giuridiche - Servizi di Pagamento - Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito e ervizi collegati - Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla pretazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO - Condizioni giuridiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA Dichiaro/Dichiariamo di conocere ed approvare il contenuto dei eguenti allegati che mi/ci avete conegnato: - Mandato per il conferimento dell incarico a volgere il ervizio di negoziazione, e tramiione ordini u trumenti finanziari e pretito di trumenti finanziari - Dichiarazione ulla Ficalità - Guida al Servizio di Multicanalità Integrata - Modulo opzioni pagatore Il tutto è contenuto nel preente facicolo, compoto da n. 72 pagine (oltre gli allegati opra citati), collegati fra loro a mezzo pillatura metallica. Dichiara / dichiarano di avere celto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche, conapevole/ i che, nel cao di mancata celta, le comunicazioni verranno inviate a mezzo pota: Forma cartacea (a mezzo pota); Forma elettronica: - tramite il ervizio DocumentiOnLine dell Internet Banking: la celta di tale opzione, che ottende l avvenuto perfezionamento del contratto di Internet Banking con la Banca, i deume dalla mancata indicazione di recapito e/o telefax. Il cliente prende atto che, fino a quando il ervizio DocumentiOnLine non arà tato da lui attivato mediante acceo all Internet Banking, riceverà le comunicazioni periodiche in forma cartacea a mezzo pota; - al eguente indirizzo al eguente numero telefax :... * * * Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto, ed averne aimilato il contenuto precedentemente alla concluione del preente contratto, il documento Nota Informativa cotituito dalle eguenti parti: Nota Informativa in dettaglio; Allegato A - Informativa ulla Politica di Getione dei Conflitti di Interee; Allegato B - Informativa ulla Strategia di tramiione e/o di eecuzione ordini; Allegato C - Informativa ugli incentivi percepiti dalla Banca; In particolare, con riferimento al contenuto dell allegato B, Informativa ulla Strategia di Tramiione e/o di Eecuzione degli ordini, preto/iamo pecifico coneno alla tea ed, in via generale, all eecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un itema multilaterale di negoziazione. (data) GG/MM/AAAA (firma) Approvo / approviamo pecificamente - ai eni e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C. - le eguenti clauole: $$keepf$ CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE Art. 8, commi 2, 4 e 5 Art. 10 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 20 (revoca, modifica e ceazione dei poteri di rappreentanza) (diritto di pegno e ritenzione, ceioni di crediti e garanzie) (diritto di compenazione ed operatività dei diritti di compenazione e di garanzia nei confronti dei cointetatari) (modifica delle condizioni) (foro competente) (modalità di invio delle comunicazioni periodiche) SEZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO Art. 2 (ervizio di Multicanalità Integrata) Art. 6 (addebito in conto di aegni e cambiali) Art. 12, comma 2 (non appoizione delle clauole "effettivo") Art. 13, commi 1 e 2 (capitalizzazione degli interei) Art. 14 (conto non movimentato) Art. 15, comma 4 (approvazione dell etratto conto) Art. 16, commi 2, 3 e 4 (compenazione e pagamento di aegni) Art. 17 (commiione di itruttoria veloce per rapporti non affidati) Art. 18 (receo). SEZIONE SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI Art. 2 (non invio degli avvii di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli aegni). Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 66 di 68
71 SEZIONE AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Art. 3 Art. 4 (Interei, corripettivo ull accordato (CA) e commiione di itruttoria veloce per rapporti affidati ) (receo) Art. 5 (receo, compenazione e pagamento aegni). SEZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO Dipoizioni generali regolanti i ervizi di pagamento Art. 8 (ricezione degli ordini di pagamento) Art. 9 (rifiuto degli ordini di pagamento) Art. 11 (comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo ineatto) Art. 13 (reponabilità del pagatore per l utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento) Art. 14 (identificativi unici ineatti) Art. 16 (ecluione di reponabilità) Art. 17 (modifica delle condizioni) Art. 18 (receo) Bonifici Italia e bonifici SEPA (SCT) Art. 2 (ricezione della dipoizione di bonifico) Art. 3 (rifiuto della dipoizione di bonifico) Pagamenti Vari Art. 2 (ricezione dell ordine di pagamento e addebito al Cliente). Art. 3 (rifiuto dell ordine di pagamento) Rid Debitore Art. 4 (rifiuto delle operazioni di pagamento) Art. 7 (deroghe in preenza di oggetti che non rivetono la qualifica di conumatori e di micro-imprea) SDD Debitore Art. 6 (rifiuto degli ordini di addebito) Art. 7 (rimbori di addebiti autorizzati SDD CORE) Art. 8 (rimbori di addebiti autorizzati SDD B2B) Art. 9 (identificativi unici ineatti) SEZIONE BANCOMAT/PAGOBANCOMAT E SERVIZI COLLEGATI Art. 1, comma 3,4 Modifica dei limiti di importo e delle modalità di erogazione dei Servizi. Art. 3, comma 4 Revoca o perdita dei poteri di rappreentanza Artt 20, 23, 27, 37, 42 Facoltà di modificare, opendere od abolire i Servizi ed eonero di reponabilità per interruzione degli tei. Artt. 7 comma 5 Opponibilità della denuncia di marrimento o di ottrazione Art. 10 Erogazione di ervizi; Art. 11 Valore probatorio delle critture. Art. 14 Condizioni economiche e contrattuali e facoltà di variarle Art. 12 Facoltà di receo della Banca. Artt. 25, 35 Etraneità della Banca alle controverie tra Cliente ed Eercente Convenzionato. Art. 36 articoli non applicabili CONDIZIONI GIURIDICHE - MULTICANALITA' INTEGRATA Art. 3, comma terzo (modifiche dell'orario di operatività ed interruzioni del Servizio); Art. 5 (modifiche del Servizio); Art. 6 (clauola riolutiva eprea); Art. 7 (oneri di comunicazione da parte del cliente e coneguenze in cao di mancato aolvimento); Art. 9 (facoltà della Banca di rifiutare le operazioni); Art. 10 (identificazione del Cliente ed eonero della reponabilità della Banca); Art. 11, (oneri di conervazione, uo, cutodia e blocco delle chiavi di autenticazione, reponabilità del cliente); Art. 14 (ecluione di reponabilità della Banca); Art. 17 (facoltà della Banca di inibire l'acceo e di opendere il Servizio); Art. 19 (ecluione di reponabilità della Banca per l ordine di non pagare aegni); Art. 20 (opponibilità alla Banca di eventi quali la morte e/o la opravvenuta incapacità del cliente); Art. 21 (receo ed eliminazioni di ervizi); Art. 22 (facoltà di receo della Banca); CONDIZIONI GIURIDICHE SERVIZIO DOCUMENTIONLINE (DOL) Art. 3 (modalità di inoltro delle comunicazioni periodiche da parte della Banca e rinuncia eprea del cliente) Art. 4 (onere del cliente di accedere al Servizio); Art. 7 (efficacia della documentazione on line); Art. 8 (receo dal Servizio e coneguenze); Art. 9 (cai di eonero da reponabilità per la Banca). Art. 10 (integrazione condizioni giuridiche dell Internet Banking) Condizioni giuridiche - Sezione SERVIZI DI INVESTIMENTO Dipoizioni comuni Art. 4 Art. 5 (Durata del Contratto - Receo) (Modifiche al Contratto) Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 67 di 68
72 $$keepf$ $$M999E$ Numero pratica NDC Sottoezione A Sottoezione B Sottoezione D Servizi di negoziazione u trumenti finanziari (Eecuzione, Ricezione e Tramiione di Ordini, Negoziazione in conto proprio) Servizio di depoito a cutodia e/o amminitrazione di titoli e trumenti finanziari Art. 3 (Svolgimento del ervizio) Art. 5 (Vendita dei titoli in cao di inadempimento del cliente) Art. 8 (Ceazione della facoltà di diporre eparatamente del depoito) Art. 10 (Subdepoito dei titoli cartacei preo ocietà di getione accentrata- ai eni e per gli effetti dell Art. 85, comma 2, Decreto legilativo 24 febbraio 1998, n. 58) Art. 11 (Subdepoito dei titoli al portatore preo altri Enti) Art. 12 (Subdepoito di titoli emei o circolanti all etero) Servizio di pretito di trumenti finanziari Art. 1 Contenuto Art. 3 Modalità di eecuzione del mandato; Art. 4 Oggetto e durata dei ingoli pretiti; Art. 6 Effetti del pretito Ditribuzione dei proventi e diritti inerenti agli trumenti finanziari; Art. 7 Remunerazione; Art. 8 Operazioni conclue dalla Banca con e tea; Art. 9 Retituzione di trumenti finanziari equivalenti e Recall; Art. 10 Rioluzione; Art Durata Receo. (data) GG/MM/AAAA (firma) Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto l'eemplare di mia / notra pettanza del preente contratto. (data) GG/MM/AAAA (firma) Verione 0 del GG/MM/AAAAA Pag. 68 di 68
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74 Allegato - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO - MANDATO PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI (ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO) E PRESTITO DI STRUMENTI FINANZIARI FILIALE, li GG/MM/AAAA Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di FILIALE Io/noi ottocritto/i: COGNOME NOME nato a CITTA il GG/MM/AAAA C.F. CODICE FISCALE premeo che: - mi/ci è tato preventivamente conegnata la Nota Informativa che riporta anche le informazioni ui richi generali degli invetimenti di cui all art. 31 del Regolamento Intermediari e ucceive modifiche ed integrazioni. - la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA agice in mio/notro nome e per mio/notro conto, con la ottocrizione della preente acconento/acconentiamo a che la banca tea, ai eni e per gli effetti del dipoto dell art. 21, comma 2, del decreto legilativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nell effettuazione delle operazioni derivanti dallo volgimento dei ervizi, agica anche in nome proprio e per mio/notro conto. Vi conferico/conferiamo l incarico di A) negoziare gli trumenti finanziari di cui agli ordini che Vi aranno impartiti, econdo i termini e le condizioni ivi previti; B) ricevere e tramettere i miei/notri ordini u trumenti finanziari che Vi aranno impartiti, econdo i termini e le condizioni ivi previti; C) concludere operazioni di pretito di trumenti finanziari, econdo i termini e le condizioni ivi previti. Il preente incarico è regolato dalle Condizioni economiche e dalle Condizioni giuridiche contenute nel Contratto relativo alla Pretazione di Servizi di Invetimento. $$keepf$ FIRMA
75 Numero pratica NDC Allegato - SERVIZI DI INVESTIMENTO DICHIARAZIONE SULLA FISCALITA FILIALE, li GG/MM/AAAA Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di FILIALE Depoito titoli: CUSTODIA n Rapporto etero: Intetazione: COGNOME NOME Oggetto: D.Lg.21 novembre 1997, n. 461 Opzione per il regime di taazione dei redditi diveri Il / I ottocritto / ottocritti, ai eni del decreto in oggetto, dichiara/dichiarano di optare per il Regime AMMINISTRATO di cui agli artt. 5,6 e 7 dello teo decreto e di impegnari, altreì, a comunicare tempetivamente per icritto l eventuale raggiungimento di partecipazioni qualificate e qualiai altro evento che poa far decadere l applicazione del regime precelto Il / I ottocritto / ottocritti prendono atto che, ai eni dell articolo 6 comma 2 del decreto in oggetto, con pecifico riferimento alle quote o azioni di invetimento collettivo del riparmio in mancanza di eercizio di opzione il regime ficale applicato è il Regime AMMINISTRATO e che può/poono modificare tale regime con comunicazione critta. $$keepf$ FIRMA Verione 0 del GG/MM/AAAA
76 Numero pratica NDC Pag. 1 di 16 $$keepf$ BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede ociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Cap. Soc. Euro ,76 - Ri. Euro ,54 alla data del 05/09/2011 Codice ficale, Partita IVA e n. icrizione al Regitro delle Impree di Siena: Gruppo Bancario Monte dei Pachi di Siena Codice Banca Codice Gruppo Icritta all'albo preo la Banca d'italia al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depoiti Il/I ottocritto/i NDC COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA Dichiara/Dichiarano di aver ricevuto e di averne aimilato il contenuto dei eguenti documenti che mi/ci avete conegnato: - Nota Informativa compota di n 15 pagine, unite tra loro a mezzo di pillatura metallica, e cotituito dalle eguenti parti: - Preente foglio che cotituice il frontepizio; S S S S - Nota Informativa in dettaglio; - Allegato A - Informativa ulla Politica di Getione dei Conflitti di Interee; - Allegato B - Informativa ulla Strategia di tramiione e/o di eecuzione ordini; - Allegato C - Informativa ugli Incentivi percepiti dalla Banca. In particolare, con riferimento al contenuto dell'allegato B, Informativa ulla Strategia di Tramiione e/o di Eecuzione degli ordini, preto/iamo pecifico coneno alla tea ed in via generale, all'eecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un itema multilaterale di negoziazione. (luogo e data) FILIALE, GG/MM/AAAA (firma) Verione 0 del GG/MM/AAAAA
77 Numero pratica NDC Pag. 2 di 16 NOTA INFORMATIVA Il preente documento precontrattuale illutra le informazioni previte dagli articoli da 29 a 32 del Regolamento Intermediari che deve eere conegnato ai clienti o ai potenziali clienti in tempo utile prima della pretazione dei ervizi di invetimento e acceori. Tali informazioni vengono fornite al cliente o al potenziale cliente affinché poa ragionevolmente comprendere la natura dei ervizi di invetimento e del tipo pecifico di trumenti finanziari e i richi ad ei connei e, coneguentemente, queto poa prendere le deciioni in materia di invetimenti in modo conapevole. Il documento i articola nelle eguenti ezioni. 1) Informazioni generali SEZIONE I INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI INVESTIMENTO E I SUOI SERVIZI Nome, ede legale e indirizzo degli intermediari e dei relativi recapiti : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA., ede legale e Direzione Generale in Piazza Salimbeni 3, Siena; La lingua con cui il cliente può comunicare con l intermediario e ricevere da queto documenti e altre informazioni : italiano. Dichiarazione che ogni intermediario(di eguito Banca) è tato autorizzato dall autorità competente: La Banca è autorizzata alla pretazione di tutti i ervizi e le attività di invetimento, nonché i ervizi acceori, indicato all art. 1 del D. Lg. 24 febbraio 1998 n. 58. Il GRUPPO MPS è icritto all'albo dei Gruppi Bancari preo la Banca d'italia n La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA è icritta all'albo delle Banche preo la Banca d'italia al n La Banca fornice ai clienti o potenziali clienti le eguenti ulteriori informazioni generali, ove iano pertinenti : a) metodi di comunicazione che devono eere utilizzati tra la Banca e il cliente, anche, e pertinente, per l invio e la ricezione di ordini; b) quando la Banca opera tramite un agente collegato in conformità all articolo 23 delle Direttiva 2004/39/CE, una dichiarazione in tal eno in cui viene pecificato lo Stato membro in cui tale agente è regitrato; c) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all invetitore a rendiconto dell attività volta, di cui agli articoli da 53 a 56 del Regolamento Intermediari Conob; d) ove la Banca detenga trumenti finanziari o omme di denaro di clienti, una decrizione intetica delle miure adottate per aicurare la loro tutela; e) il itema di indennizzo degli invetitori o di garanzia dei depoiti pertinente, con una decrizione generale delle modalità di copertura dello teo. 2) Informazioni ulla politica di getione dei conflitti di interee Le informazioni intetiche ulla Politica di Getione dei Conflitti di Interee ono contenute nell allegato A del preente documento. 3) Informazioni relative al Servizio di Getione di Portafogli La Banca adotta un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei riultati della getione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento ignificativo, che ia coerente con gli obiettivi di invetimento del cliente e con i tipi di trumenti finanziari inclui nel portafoglio del cliente, in modo da conentire al cliente la valutazione del ervizio pretato. Quando la Banca propone di fornire il ervizio di getione dei portafogli ad un cliente o ad un potenziale cliente, fornice, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma, le informazioni eguenti, ove pertinenti : a. informazioni ul metodo e ulla frequenza di valutazione degli trumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; b. i dettagli di eventuali deleghe della getione con pecificazione dell ampiezza della delega; c. la decrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; d. i tipi di trumenti finanziari che poono eere inclui nel portafoglio del cliente e i tipi di operazione che poono eere realizzate u tali trumenti, inclui eventuali limiti; e. gli obiettivi di getione, il livello del richio entro il quale il getore può eercitare la ua dicrezionalità ed eventuali pecifiche retrizioni a tale dicrezionalità. 4) Informazioni ulla trategia tramiione e/o di eecuzione degli ordini per conto dei clienti Nell allegato B al preente documento precontrattuale ono contenute le informazioni ulla trategia di tramiione e/o di eecuzione degli ordini per conto dei clienti adottata dalla Banca in conformità alla normativa vigente 5) Informazioni ugli incentivi percepiti dalla Banca Le informazioni intetiche ugli incentivi percepiti dalla Banca ono contenute nell allegato C del preente documento. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
78 Numero pratica NDC Pag. 3 di 16 SEZIONE II INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA La Banca ove detenga trumenti finanziari o omme di denaro appartenenti ai clienti fornicono a tali clienti le informazioni di cui ai commi eguenti ove pertinenti. La Banca informa il cliente o potenziale cliente della eventuale poibilità, che gli trumenti finanziari o le omme di denaro di tale cliente iano detenuti da un terzo per conto dell intermediario, nonché della reponabilità che ei i aumono conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualiai atto od omiione del terzo medeimo e delle coneguenze che l eventuale inolvenza di quet ultimo determinerebbe per il cliente. Quando gli trumenti finanziari del cliente o potenziale cliente poono eere detenuti in un conto omnibu da un terzo, gli intermediari informano il cliente e gli fornicono un avvio evidente circa i richi che ne derivano. Quando i conti che contengono trumenti finanziari o omme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente poono o potranno eere oggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari fornicono informativa di tale circotanza ed indicano in che miura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali trumenti finanziari o omme di denaro poano eerne influenzati. La Banca informa il cliente circa l eitenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la medeima, o il ubdepoitario, vanta o può vantare ugli trumenti finanziari o ulle omme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compenazione eitenti in relazione ad ei. La Banca prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, trumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, fornicono allo teo in tempo utile, u upporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate ugli obblighi e ulle reponabilità che l utilizzo di tali trumenti finanziari comporta per l intermediario, compree le condizioni di retituzione degli trumenti, e ui richi che ne derivano. SEZIONE III DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LE SEGUENTI INFORMAZIONI NON DESCRIVONO TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI. AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un invetimento in trumenti finanziari l invetitore deve informari preo il proprio intermediario ulla natura e i richi delle operazioni che i accinge a compiere. L invetitore deve concludere un operazione olo e ha ben compreo la ua natura ed il grado di epoizione al richio che ea comporta. Prima di concludere un operazione, una volta apprezzato il uo grado di richio, l invetitore e l intermediario devono valutare e l invetimento è adeguato o appropriato per l invetitore. PARTE A LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI Per apprezzare il richio derivante da un invetimento in trumenti finanziari è neceario tenere preenti i eguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello trumento finanziario; 2) la ua liquidità; 3) la divia in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di richi generali. 1) La variabilità del prezzo Il prezzo di ciacun trumento finanziario dipende da numeroe circotanze e può variare in modo più o meno accentuato a econda della ua natura. 1.1) Titoli di capitale e titoli di debito Occorre ditinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffui di tale categoria ono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffui titoli di debito i ricordano le obbligazioni e i certificati di depoito), tenendo conto che: a) acquitando titoli di capitale i diviene oci della ocietà emittente, partecipando per intero al richio economico della medeima; chi invete in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo ugli utili coneguiti nel periodo di riferimento che l aemblea dei oci deciderà di ditribuire. L aemblea dei oci può comunque tabilire di non ditribuire alcun dividendo; b) acquitando titoli di debito i diviene finanziatori della ocietà o degli enti che li hanno emei e i ha diritto a percepire periodicamente gli interei previti dal regolamento dell emiione e, alla cadenza, al rimboro del capitale pretato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più richioo di un titolo di debito, in quanto la remunerazione pettante a chi lo poiede è maggiormente legata all andamento economico della ocietà emittente. Il detentore di titoli di debito invece richierà di non eere remunerato olo in cao di dieto finanziario della ocietà emittente. Inoltre, in cao di fallimento della ocietà emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla uddiviione - che comunque i realizza in tempi olitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della ocietà, mentre è preoché ecluo che i detentori di titoli di capitale poano vederi retituire una parte di quanto invetito. 1.2) Richio pecifico e richio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il richio può eere idealmente compoto in due componenti: il richio pecifico ed il richio generico (o itematico). Il richio pecifico dipende dalle caratteritiche peculiari dell emittente (vedi il ucceivo punto 1.3) e può eere diminuito otanzialmente attravero la uddiviione del proprio invetimento tra titoli emei da emittenti diveri (diverificazione del portafoglio), mentre il richio itematico rappreenta quella parte di variabilità del prezzo di ciacun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può eere eliminato per il tramite della diverificazione. Il richio itematico per i titoli di capitale trattati u un mercato organizzato i origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che poono eere identificate nei movimenti dell indice del mercato. Il richio itematico dei titoli di debito (vedi il ucceivo punto 1.4) i origina dalle fluttuazioni dei tai d interee di mercato che i ripercuotono ui prezzi (e quindi ui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita reidua; la vita reidua di un titolo ad una certa data è rappreentata dal periodo di tempo che deve tracorrere da tale data al momento del uo rimboro. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
79 Numero pratica NDC Pag. 4 di ) Il richio emittente Per gli invetimenti in trumenti finanziari è fondamentale apprezzare la olidità patrimoniale delle ocietà emittenti e le propettive economiche delle medeime tenuto conto delle caratteritiche dei ettori in cui le tee operano. Si deve coniderare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle apettative che i partecipanti al mercato hanno circa le propettive di guadagno delle impree emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il richio che le ocietà o gli enti finanziari emittenti non iano in grado di pagare gli interei o di rimborare il capitale pretato i riflette nella miura degli interei che tali obbligazioni garanticono all invetitore. Quanto maggiore è la richioità percepita dell emittente tanto maggiore è il tao di interee che l emittente dovrà corripondere all invetitore. Per valutare la congruità del tao di interee pagato da un titolo i devono tenere preenti i tai di interee corripoti dagli emittenti il cui richio è coniderato più bao, ed in particolare il riferimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emiioni con pari cadenza. 1.4) Il richio d interee Con riferimento ai titoli di debito, l invetitore deve tenere preente che la miura effettiva degli interei i adegua continuamente alle condizioni di mercato attravero le variazioni del prezzo dei titoli tei. Il rendimento di un titolo di debito i avvicinerà a quello incorporato nel titolo teo al momento dell acquito olo nel cao in cui il titolo teo venie detenuto dall invetitore fino alla cadenza. Qualora l invetitore avee neceità di mobilizzare l invetimento prima della cadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelari divero da quello garantito dal titolo al momento del uo acquito. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interei in modo predefinito e non modificabile nel coro della durata del pretito (titoli a tao fio), più lunga è la vita reidua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo teo ripetto a variazioni dei tai d interee di mercato. Ad eempio, i conideri un titolo zero coupon - titolo a tao fio che prevede il pagamento degli interei in un unica oluzione alla fine del periodo con vita reidua 10 anni e rendimento del 10% all anno; l aumento di un punto percentuale dei tai di mercato determina, per il titolo uddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l invetitore, al fine di valutare l adeguatezza del proprio invetimento in queta categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere neceità di mobilizzare l invetimento. 1.5) L effetto della diverificazione degli invetimenti. Gli organimi di invetimento collettivo Come i è accennato, il richio pecifico di un particolare trumento finanziario può eere eliminato attravero la diverificazione, cioè uddividendo l invetimento tra più trumenti finanziari. La diverificazione può tuttavia riultare cotoa e difficile da attuare per un invetitore con un patrimonio limitato. L invetitore può raggiungere un elevato grado di diverificazione a coti contenuti invetendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organimi di invetimento collettivo (fondi comuni d invetimento e Società d invetimento a capitale variabile - SICAV). Queti organimi invetono le diponibilità verate dai riparmiatori tra le divere tipologie di titoli previti dai regolamenti o programmi di invetimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad eempio, i riparmiatori poono entrare o ucire dall invetimento acquitando o vendendo le quote del fondo ulla bae del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commiioni previte) della quota; valore che i ottiene dividendo il valore dell intero portafoglio getito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre ottolineare che gli invetimenti in quete tipologie di trumenti finanziari poono comunque riultare richioi a caua delle caratteritiche degli trumenti finanziari in cui prevedono d invetire (ad eempio, fondi che invetono olo nei titoli emei da ocietà operanti in un particolare ettore o in titoli emei da ocietà aventi edi in determinati Stati) oppure a caua di una inufficiente diverificazione degli invetimenti. 2) La liquidità La liquidità di uno trumento finanziario conite nella ua attitudine a traformari prontamente in moneta enza perdita di valore. Ea dipende in primo luogo dalle caratteritiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati u mercati organizzati ono più liquidi dei titoli non trattati u detti mercati. Queto in quanto la domanda e l offerta di titoli viene convogliata in gran parte u tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati ono più affidabili quali indicatori dell effettivo valore degli trumenti finanziari. Occorre tuttavia coniderare che lo mobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui ia difficile accedere, perché aventi ede in paei lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l invetitore difficoltà di liquidare i propri invetimenti e la neceità di otenere coti aggiuntivi. 3) La divia Qualora uno trumento finanziario ia denominato in una divia divera da quella di riferimento per l invetitore, tipicamente l euro per l invetitore italiano, al fine di valutare la richioità compleiva dell invetimento occorre tenere preente la volatilità del rapporto di cambio tra la divia di riferimento (l euro) e la divia etera in cui è denominato l invetimento. L invetitore deve coniderare che i rapporti di cambio con le divie di molti paei, in particolare di quelli in via di viluppo, ono altamente volatili e che comunque l andamento dei tai di cambio può condizionare il riultato compleivo dell invetimento. 4) Gli altri fattori fonte dei richi generali 4.1) Denaro e valori depoitati L invetitore deve informari circa le alvaguardie previte per le omme di denaro ed i valori depoitati per l eecuzione delle operazioni, in particolare, nel cao di inolvenza dell intermediario. La poibilità di rientrare in poeo del proprio denaro e dei valori depoitati potrebbe eere condizionata da particolari dipoizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha ede il depoitario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei cai di inolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del oggetto dietato. 4.2) Commiioni ed altri oneri Prima di avviare l operatività, l invetitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commiioni, pee ed altri oneri che aranno dovute all intermediario. Tali informazioni devono eere comunque riportate nel contratto d intermediazione. L invetitore deve empre coniderare che tali oneri andranno ottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre i aggiungeranno alle perdite ubite. 4.3) Operazioni eeguite in mercati aventi ede in altre giuridizioni Le operazioni eeguite u mercati aventi ede all etero, inclue le operazioni aventi ad oggetto trumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero eporre l invetitore a richi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero eere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli invetitori. Prima di eeguire qualiai operazione u tali mercati, l invetitore dovrebbe informari ulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre coniderare che, in tali cai, l autorità di controllo arà impoibilitata ad aicurare il ripetto delle norme vigenti nelle giuridizioni dove le operazioni vengono eeguite. L invetitore dovrebbe quindi informari circa le norme vigenti u tali mercati e le eventuali azioni che poono eere intrapree con riferimento a tali operazioni. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
80 Numero pratica NDC Pag. 5 di ) Sitemi elettronici di upporto alle negoziazioni Gran parte dei itemi di negoziazione elettronici od ad ata gridata ono upportati da itemi computerizzati per le procedure di tramiione degli ordini (order routing), per l incrocio, la regitrazione e la compenazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i itemi opra decritti poono ubire temporanei arreti o eere oggetti a malfunzionamenti. La poibilità per l invetitore di eere riarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi opra decritti potrebbe eere compromea da limitazioni di reponabilità tabilite dai fornitori dei itemi o dai mercati. L invetitore dovrebbe informari preo il proprio intermediario circa le limitazioni di reponabilità uddette connee alle operazioni che i accinge a porre in eere. 4.5) Sitemi elettronici di negoziazione I itemi di negoziazione computerizzati poono eere diveri tra loro oltre che differire dai itemi di negoziazione gridati. Gli ordini da eeguiri u mercati che i avvalgono di itemi di negoziazione computerizzati potrebbero riultare non eeguiti econdo le modalità pecificate dall invetitore o riultare ineeguiti nel cao i itemi di negoziazione uddetti ubiero malfunzionamenti o arreti imputabili all hardware o al oftware dei itemi medeimi. 4.6) Operazioni eeguite fuori da mercati organizzati Gli intermediari poono eeguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L intermediario a cui i rivolge l invetitore potrebbe pori anche in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può riultare difficoltoo o impoibile liquidare uno trumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva epoizione al richio, in particolare qualora lo trumento finanziario non ia trattato u alcun mercato organizzato. Per queti motivi, tali operazioni comportano l aunzione di richi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l invetitore deve aumere tutte le informazioni rilevanti ulle medeime, le norme applicabili ed i richi coneguenti. PARTE B LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Gli trumenti finanziari derivati ono caratterizzati da una richioità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell invetitore è otacolato dalla loro compleità. È quindi neceario che l invetitore concluda un operazione avente ad oggetto tali trumenti olo dopo averne compreo la natura e il grado di epoizione al richio che ea comporta. L invetitore deve coniderare che la compleità di tali trumenti può favorire l eecuzione di operazioni non adeguate. Si conideri che, in generale, la negoziazione di trumenti finanziari derivati non è adatta per molti invetitori. Una volta valutato il richio dell operazione, l invetitore e l intermediario devono verificare e l invetimento è adeguato per l invetitore, con particolare riferimento alla ituazione patrimoniale, agli obiettivi d invetimento ed all eperienza nel campo degli invetimenti in trumenti finanziari derivati di quet ultimo. Si illutrano di eguito alcune caratteritiche di richio dei più diffui trumenti finanziari derivati. 1) I future 1.1) L effetto leva Le operazioni u future comportano un elevato grado di richio. L ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) ripetto al valore dei contratti e ciò produce il coì detto effetto di leva. Queto ignifica che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato ui fondi depoitati preo l intermediario: tale effetto potrà riultare a favore o a favore dell invetitore. Il margine verato inizialmente, nonché gli ulteriori veramenti effettuati per mantenere la poizione, potranno di coneguenza andare perduti completamente. Nel cao i movimenti di mercato iano a favore dell invetitore, egli può eere chiamato a verare fondi ulteriori con breve preavvio al fine di mantenere aperta la propria poizione in future. Se l invetitore non provvede ad effettuare i veramenti addizionali richieti entro il termine comunicato, la poizione può eere liquidata in perdita e l invetitore reta debitore di ogni altra paività prodottai. 1.2) Ordini e trategie finalizzate alla riduzione del richio Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari maimi predeterminati poono riultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impoibile l eecuzione di tali ordini. Anche trategie d invetimento che utilizzano combinazioni di poizioni, quali le propote combinate tandard potrebbero avere la tea richioità di ingole poizioni lunghe o corte. 2) Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di richio. L invetitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). 2.1) L acquito di un opzione L acquito di un opzione è un invetimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l opzione giunga a cadenza enza alcun valore. In tal cao, l invetitore avrà pero l intera omma utilizzata per l acquito del premio più le commiioni. A eguito dell acquito di un opzione, l invetitore può mantenere la poizione fino a cadenza o effettuare un operazione di egno invero, oppure, per le opzioni di tipo americano, eercitarla prima della cadenza. L eercizio dell opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l acquito o la conegna dell attività ottotante. Se l opzione ha per oggetto contratti future, l eercizio della medeima determinerà l aunzione di una poizione in future e le connee obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. Un invetitore che i accingee ad acquitare un opzione relativa ad un attività il cui prezzo di mercato foe molto ditante dal prezzo a cui riulterebbe conveniente eercitare l opzione (deep out of the money), deve coniderare che la poibilità che l eercizio dell opzione diventi profittevole è remota. 2.2) La vendita di un opzione La vendita di un opzione comporta in generale l aunzione di un richio molto più elevato di quello relativo al uo acquito. Infatti, anche e il premio ricevuto per l opzione venduta è fio, le perdite che poono produri in capo al venditore dell opzione poono eere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell attività ottotante i muove in modo favorevole, il venditore dell opzione arà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la poizione aunta. Se l opzione venduta è di tipo americano, il venditore potrà eere in qualiai momento chiamato a regolare l operazione in denaro o ad acquitare o conegnare l attività ottotante. Nel cao l opzione venduta abbia ad oggetto contratti future, il venditore aumerà una poizione in future e le connee obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. L epoizione al richio del venditore può eere ridotta detenendo una poizione ul ottotante (titoli, indici o altro) corripondente a quella con riferimento alla quale l opzione è tata venduta. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
81 Numero pratica NDC Pag. 6 di 16 3) Gli altri fattori fonte di richio comuni alle operazioni in future e opzioni Oltre ai fattori fonte di richi generali già illutrati nella parte A, l invetitore deve coniderare i eguenti ulteriori elementi. 3.1) Termini o condizioni contrattuali L invetitore deve informari preo il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati u cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve eere pretata alle condizioni per le quali l invetitore può eere obbligato a conegnare o a ricevere l attività ottotante il contratto future e, con riferimento alle opzioni, alle date di cadenza e alle modalità di eercizio. In talune particolari circotanze le condizioni contrattuali potrebbero eere modificate con deciione dell organo di vigilanza del mercato o della clearing houe al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività ottotanti. 3.2) Sopenione o limitazione degli cambi e della relazione tra i prezzi Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l applicazione di talune regole vigenti u alcuni mercati (quali le openioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breaker), poono accrecere il richio di perdite rendendo impoibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le poizioni. Nel cao di poizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il richio di ubire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente eitenti tra il prezzo dell attività ottotante e lo trumento derivato potrebbero non tenere quando, ad eempio, un contratto future ottotante ad un contratto di opzione foe oggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo foe. L aenza di un prezzo del ottotante potrebbe rendere difficoltoo il giudizio ulla ignificatività della valorizzazione del contratto derivato. 3.3) Richio di cambio I guadagni e le perdite relative a contratti denominati in divie divere da quella di riferimento per l invetitore (tipicamente l euro) potrebbero eere condizionati dalle variazioni dei tai di cambio. 4) Operazioni u trumenti derivati eeguite fuori dai mercati organizzati. Gli SWAPS Gli intermediari poono eeguire operazioni u trumenti derivati fuori da mercati organizzati. L intermediario a cui i rivolge l invetitore potrebbe anche pori in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può riultare difficoltoo o impoibile liquidare una poizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva epoizione al richio. Per queti motivi, tali operazioni comportano l aunzione di richi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di tranazioni, poi, potrebbero riultare divere e fornire una tutela minore all invetitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l invetitore deve aumere tutte le informazioni rilevanti ulle medeime, le norme applicabili ed i richi coneguenti. 4.1) I contratti di wap I contratti di wap comportano un elevato grado di richio. Per queti contratti non eite un mercato econdario e non eite una forma tandard. Eitono, al più, modelli tandardizzati di contratto che ono olitamente adattati cao per cao nei dettagli. Per queti motivi potrebbe non eere poibile porre termine al contratto prima della cadenza concordata, e non otenendo oneri elevati. Alla tipula del contratto, il valore di uno wap è empre nullo ma eo può aumere rapidamente un valore negativo (o poitivo) a econda di come i muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di ottocrivere un contratto, l invetitore deve eere icuro di aver ben compreo in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento i riflettono ulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate ituazioni, l invetitore può eere chiamato dall intermediario a verare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per queti contratti è particolarmente importante che la controparte dell operazione ia olida patrimonialmente, poiché nel cao del contratto i origini un differenziale a favore dell invetitore eo potrà eere effettivamente percepito olo e la controparte riulterà olvibile. Nel cao il contratto ia tipulato con una controparte terza, l invetitore deve informari della olidità della tea e accertari che l intermediario riponderà in proprio nel cao di inolvenza della controparte. Se il contratto è tipulato con una controparte etera, i richi di corretta eecuzione del contratto poono aumentare a econda delle norme applicabili nel cao di pecie. PARTE C LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA Il ervizio di getione di patrimoni individuale conente di avvaleri delle conocenze e dell eperienza di profeioniti del ettore nella celta degli trumenti finanziari in cui invetire e nell eecuzione delle relative operazioni. L invetitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel coro dello volgimento del ervizio di getione impartendo itruzioni vincolanti per il getore. La richioità della linea di getione è eprea dalla variabilità dei riultati economici coneguiti dal getore. L invetitore può orientare la richioità del ervizio di getione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono eere effettuate le celte di getione. Tali limiti, compleivamente coniderati, definicono le caratteritiche di una linea di getione e devono eere riportati obbligatoriamente nell appoito contratto critto. La richioità effettiva della linea di getione, tuttavia, dipende dalle celte operate dall intermediario che, eppure debbano rimanere entro a limiti contrattuali, ono olitamente caratterizzate da ampi margini di dicrezionalità circa i titoli da acquitare o vendere e il momento in cui eeguire le operazioni. L intermediario deve comunque eplicitare il grado di richio di ciacuna linea di getione. L invetitore deve informari approfonditamente preo l intermediario ulle caratteritiche e ul grado di richio della linea di getione che intende precegliere e deve concludere il contratto olo e è ragionevolmente icuro di aver compreo la natura della linea di getione ed il grado di epoizione al richio che ea comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di richio della linea di getione precelta, l invetitore e l intermediario devono valutare e l invetimento è adeguato per l invetitore, con particolare riferimento alla ituazione patrimoniale, agli obiettivi d invetimento ed all eperienza nel campo degli invetimenti in trumenti finanziari di quet ultimo. 1) La richioità di una linea di getione L invetitore può orientare la richioità di una linea di getione principalmente attravero la definizione: a) delle categorie di trumenti finanziari in cui può eere invetito il patrimonio del riparmiatore e dai limiti previti per ciacuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell ambito della linea di getione. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
82 Numero pratica NDC Pag. 7 di ) Gli trumenti finanziari ineribili nella linea di getione Con riferimento alle categorie di trumenti finanziari ed alla valutazione del richio che tali trumenti comportano per l invetitore, i rimanda alla parte del preente documento ulla valutazione del richio di un invetimento in trumenti finanziari. Le caratteritiche di richio di una linea di getione tenderanno a riflettere la richioità degli trumenti finanziari in cui ee poono invetire, in relazione alla quota che tali trumenti rappreentano ripetto al patrimonio getito. Ad eempio, una linea di getione che preveda l invetimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a bao richio, avrà caratteritiche di richio imilari; al contrario, ove la percentuale degli invetimenti a bao richio previta foe relativamente piccola, la richioità compleiva della linea di getione arà divera e più elevata. 1.2) La leva finanziaria Nel contratto di getione deve eere tabilita la miura maima della leva finanziaria della linea di getione; la leva è rappreentata da un numero uguale o uperiore all unità. Si premette che per molti invetitori deve coniderari adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In queto cao, infatti, ea non influice ulla richioità della linea di getione. La leva finanziaria, in intei, miura di quante volte l intermediario può incrementare il controvalore degli trumenti finanziari detenuti in getione per conto del cliente ripetto al patrimonio di pertinenza del cliente teo. L incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della linea di getione patrimoniale L intermediario può innalzare la miura della leva finanziaria facendo ricoro a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando trumenti finanziari derivati (ove previti dalla linea di getione - i veda la parte B del preente documento). L invetitore, prima di elezionare una miura maima della leva finanziaria uperiore all unità, oltre a valutarne con l intermediario l adeguatezza in relazione alle proprie caratteritiche peronali, deve: a) indicare nel contratto di getione il limite maimo di perdite al raggiungimento delle quali l intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le poizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modeta entità dei prezzi degli trumenti finanziari preenti nel patrimonio getito poono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la miura della leva finanziaria utilizzata e che, in cao di variazioni negative dei prezzi degli trumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; c) comprendere che l uo di una leva finanziaria uperiore all unità può provocare, in cao di riultati negativi della getione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in getione e che pertanto l invetitore potrebbe trovari in una ituazione di debito nei confronti dell intermediario. 2) Gli altri richi generali connei al ervizio di getione patrimoniale 2.1) Richiamo Nell ambito del ervizio di getione patrimoniale vengono effettuate dall intermediario per conto del cliente operazioni u trumenti finanziari. È quindi opportuno che l invetitore prenda conocenza di quanto riportato al riguardo nelle parti A e B del preente documento. 2.2) Commiioni ed altri oneri Prima di concludere il contratto di getione, l invetitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commiioni ed alle modalità di calcolo delle medeime, delle pee e degli altri oneri dovuti all intermediario. Tali informazioni devono eere comunque riportate nel contratto d intermediazione. Nel valutare la congruità delle commiioni di getione patrimoniale, l invetitore deve coniderare che modalità di applicazione delle commiioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eeguite potrebbero aumentare il richio che l intermediario eegua operazioni non necearie. PARTE D TRADING ON LINE Il ervizio Home Banking conente di intaurare, con modalità Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo cambio di informazioni relative a ervizi diveri e conente, tra l altro, il paaggio diretto degli ordini di bora, con modalità di eecuzione on line. Su quet ultimo apetto i precia che la relativa rapidità e emplicità di getione dello trumento, può indurre l utilizzatore ad effettuare un elevato numero di operazioni nell ambito della tea giornata operativa (intraday). Atteo anche l ampio lao di tempo in cui i mercati ono attivi, i richiama l attenzione dell utente ul fatto che un elevato numero di operazioni intraday, facilmente raggiungibile per la emplicità del itema, può far lievitare coniderevolmente il richio inito nella pecifica attività e comportare ignificativi coti commiionali, ancorché in preenza di condizioni agevolate ripetto a quelle praticate di norma dalla Banca. SEZIONE IV INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI La Banca fornice ai clienti e ai potenziali clienti informazioni ui coti e ugli oneri connei alla pretazione dei ervizi, comprendenti, ove pertinenti, i eguenti elementi: - Il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo trumento finanziario o al ervizio di invetimento o acceorio, compree tutte le competenze, le commiioni, gli oneri e le pee connee, e tutte le impote che verranno pagate tramite l intermediario o, e non può eere indicato un prezzo eatto, la bae per il calcolo del prezzo totale coicché il cliente poa verificarla; - quando una parte qualiai del prezzo totale di cui alla lettera a) deve eere pagata o è eprea in valuta etera, l indicazione di tale valuta, nonchè dei tai e delle pee di cambio applicabili; - l indicazione della poibilità che emergano altri coti per il cliente, compree eventuali impote, in relazione alle operazioni connee allo trumento finanziario o al ervizio di invetimento, che non ono pagati tramite l intermediario o impoti da eo; - le modalità per il pagamento. Ai fini della lettera a), le commiioni applicate dall intermediario vengono in ogni cao indicate eparatamente. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
83 Numero pratica NDC Pag. 8 di 16 ALLEGATO A INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Politica del Gruppo MPS finalizzata a prevenire l inorgere di conflitti di interee. Il Gruppo MPS, in conformità con quanto previto dalle Direttive 2004/39/CE, c.d. MIFID (acronimo di Market in Financial Intrument Directive), e dalla Direttiva 2006/73/CE, applica e mantiene un efficace ed adeguata politica globale finalizzata a prevenire l inorgere dei conflitti di interee e, ove non completamente poibile, attiva un adeguata getione degli tei, in ambito della rete commerciale. Al fine di individuare e getire correttamente i conflitti di interee, gli intermediari del Gruppo MPS: - adottano e mantengono dipoizioni organizzative e amminitrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interei ( ) incidano negativamente ugli interei dei loro clienti (art. 13, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE); - identificano i conflitti di interee (art. 18, paragrafo 1, della Direttiva MIFID 2004/39/CE); - ove le dipoizioni organizzative o amminitrative adottate per getire i conflitti di interee non foero ufficienti per aicurare con ragionevole certezza che il richio di nuocere agli interei dei clienti ia evitato, ono chiaramente informati i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interee (art. 18, comma 2 della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Le informazioni ono fornite u upporto durevole e ufficientemente dettagliate al fine di conentire al cliente di aumere una deciione informata (art. 22, paragrafo 4, della Direttiva 2006/73/CE art. 3 della Direttiva 2006/73/CE); - elaborano in un documento critto, applicano e mantengono un efficace ed adeguata politica globale di getione dei conflitti di interee. Tale policy conente l individuazione delle ipotei di conflitti di interee che poono ledere gravemente gli interei dei clienti ed illutra le procedure e le miure adottate per getire tali conflitti (art. 22 della Direttiva 2006/73/CE); - mantengono ed aggiornano un regitro in cui ono riportati i tipi di ervizi di invetimento o acceori per i quali ia orto o poa orgere un conflitto di interee pregiudizievole per i clienti (art. 23 della Direttiva 2006/73/CE). Per prevenire i potenziali conflitti di interee le Banche e le ocietà del Gruppo MPS i impegnano a: - impedire o controllare lo cambio di informazioni tra i oggetti rilevanti attravero la eparatezza organizzativa, getionale e amminitrativa mediante la realizzazione di barriere informative (chinee wall); - attuare una vigilanza digiunta dei oggetti rilevanti mediante una direzione eparata delle trutture che volgono attività tra di loro conflittuali; - eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei oggetti pertinenti che volgono prevalentemente una certa attività e quella di altri oggetti pertinenti che eercitano un attività confliggente, nel cao in cui poa orgere un conflitto tra dette attività; - impedire o controllare la partecipazione imultanea o coneguente di un oggetto rilevante a ditinti ervizi o attività di invetimento o ervizi acceori, quando tale partecipazione poa nuocere alla getione corretta dei conflitti di interee; - eliminare o limitare l eercizio di influenze indebite ulle modalità di volgimento dei ervizi di invetimento o acceori, adottando miure volte a garantire l indipendenza: dei getori di portafoglio e degli altri oggetti che intervengono nel proceo di aet allocation dei portafogli individuali di invetimento (in particolare, indipendenza da obiettivi di budget di ocietà prodotto di gruppo e/o di terzi); dei getori del portafoglio di terzi da quelli che geticono il portafoglio di proprietà dell imprea di invetimento; dei oggetti che intervengono nel proceo di generazione ed erogazione delle raccomandazioni peronalizzate che cotituicono parte eenziale della pretazione del ervizio di conulenza (in particolare, indipendenza da obiettivi di vendita/raccolta, budget, ecc.); dei oggetti che producono o diffondono ricerche in materia di invetimenti. Al riguardo ono altreì attivati pecifici controlli volti a garantire che non uitano correlazioni confliggenti tra i oggetti del Gruppo MPS che partecipano imultaneamente alla pretazione di ervizi di invetimento o acceori, per quanto attiene pecificatamente il ervizio di getione individuale dei patrimoni. Al fine di evitare l inorgere di conflitti di interee, le ocietà del Gruppo MPS che volgono tale ervizio adottano le previioni in materia di egregazione amminitrativa e contabile, provvedendo a eparare il ervizio di getione di portafogli dagli altri ervizi di invetimento nonché dalle altre attività, fatto alvo il ervizio di conulenza in materia di invetimenti in trumenti finanziari. In particolare, al fine di ridurre al minimo il richio di conflitti d interee è previto che: - gli addetti al ervizio di getione operino in modo indipendente e enza vincoli di ubordinazione ripetto agli altri ettori aziendali; - non i verifichino cambi di informazioni tra gli altri ettori aziendali e quello che preta il ervizio di getione di portafogli (ed eventualmente di conulenza) ovvero con altre ocietà del gruppo che pretano ervizi di negoziazione, ricezione e tramiione di ordini, collocamento e ervizi acceori; - il ervizio di getione non ia poto in poizione di ubordinazione in termini di autonomia funzionale, deciionale e operativa ripetto alle altre trutture aziendali, compree quelle per l eercizio degli altri ervizi di invetimento. Identificazione e getione dei conflitti di interee Fermo retando l impegno del Gruppo MPS a definire ed applicare una politica finalizzata a prevenire l inorgere di conflitti di interee, ono tate definite pecifiche regole e norme per l identificazione e la getione dei conflitti di interee, ancorché potenziali. In coerenza con le previioni emanate dagli Organi di Vigilanza, coniderata la truttura polifunzionale del Gruppo MPS è previto che: - il verificari della ituazione di conflitto per un emittente di una ocietà del Gruppo MPS determina la ituazione di conflitto di interei per quell emittente da parte di tutte le ocietà del Gruppo; - il verificari della ituazione di conflitto per un emittente determina in generale che ogni operazione relativa ad uno qualiai dei titoli emei da quell emittente è in conflitto di interee per le cauali riconducibili all emittente teo; - il conflitto, in talune circotanze, può eere olo a livello di ingolo titolo; - qualora uita una ituazione di conflitto di interee per un emittente e/o per una ingola emiione la egnalazione di conflitto di interei viene prodotta per tutti i ervizi di invetimento intereati; - il verificari di una ituazione di conflitto per un emittente facente parte di un Gruppo Economico determina l applicazione della condizione di conflitto a tutte le altre ocietà dello teo Gruppo. - In ottemperanza a quanto previto dalla Direttiva MIFID, gli intermediari del Gruppo MPS elaborano ed applicano una pecifica procedura di getione dei conflitti di interee, aggiornandola regolarmente al variare delle fattipecie di conflitto di interee ovvero di circotanze in grado di inficiare l efficacia delle miure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti Di eguito i illutrano, per ciacun ervizio/attività, le modalità di getione adottate per preidiare le tipologie di conflitto individuate per gli intermediari del Gruppo MPS, Verione 0 del GG/MM/AAAAA
84 Numero pratica NDC opportunamente monitorate che formano oggetto di aggiornamento dello pecifico regitro. Pag. 9 di 16 Fattipecie di conflitto di interee: probabilità che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a pee del cliente Tipologia di ervizi/attività Potenziali conflitti/effetti ditorivi Modalità di preidio (Policy) Dicloure e modalità di comunicazione Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei dalla Banca o da oggetti terzi finanziati/partecipati in miura rilevante dalla Banca o da ocietà del Gruppo. La negoziazione per conto proprio di trumenti finanziari nel cao in cui iano emei dalla Banca o da oggetti terzi finanziati/partecipati in miura rilevante dalla Banca o da una ocietà del Gruppo/partecipante in miura rilevante al capitale della Banca o della ocietà che la controlla, nella fae di grey market, dalla data di lancio a quella di regolamento del collocamento, in cao di pretazione contemporanea del ervizio di collocamento a fermo o con garanzia, ia da parte del negoziatore che da parte di ocietà del Gruppo. L adeione, nello volgimento del ervizio di getione di portafogli, a collocamenti di trumenti finanziari emei da ocietà finanziate/partecipate in miura rilevante dalla Banca o da una ocietà del gruppo, qualora il finanziamento erogato dall intermediario ia in tutto o in parte rimborato con i proventi del collocamento o nell ipotei in cui l intermediario venda la propria partecipazione nell ambito del collocamento. L invetimento, nello volgimento del ervizio di getione di portafogli, in trumenti finanziari oggetto di negoziazione nella fae di grey-market. La conulenza in materia di invetimento u trumenti finanziari di cui alle ipotei elencate ai precedenti alinea n. 1 e 2. Le poizioni creditizie detenute dal oggetto emittente con ocietà del Gruppo MPS, ulla bae delle previioni di Bailea 2 e con riferimento a valutazioni interne al Gruppo MPS, evidenzianti parametri caratteritici con alto livello di attenzione (confinamenti peritenti, anomalie andamentali, crediti caduti, ecc.). La Banca volge pretazione contemporanea di negoziazione in conto proprio di trumenti finanziari emei da oggetti finanziati/partecipati e di ervizio di collocamento a fermo o con garanzia ia da parte del negoziatore che da parte di ocietà del Gruppo. La Banca che eroga il finanziamento, provvede al rimboro totale o parziale del proprio credito con i proventi del collocamento di trumenti finanziari emei da oggetti finanziati. La Banca vende totalmente e/o parzialmente la propria partecipazione mediante il collocamento di trumenti finanziari emei dai oggetti partecipati. Il Getore aderice al collocamento di trumenti finanziari, traferendo ul cliente titoli provenienti dalla traformazione della partecipazione della Banca in trumenti finanziari emei dai oggetti partecipati. Separatezza organizzativa e contabile fra le varie trutture della Banca o delle ocietà del Gruppo intereate alle attività di acquiizione di partecipazioni, getione delle politiche creditizie e del portafoglio crediti della Banca. La normativa aziendale garantice l indipendenza dei Getori di portafogli individuali e degli altri oggetti che volgono l attività di aet allocation dei portafogli individuali di invetimento da altre trutture della Banca. Divieto di aegnare, ai Getori di portafogli individuali, budget di invetimento in prodotti del Gruppo e di terzi. L organizzazione e le procedure aziendali garanticono la eparatezza di funzioni e l indipendenza tra i Getori di portafogli individuali ed i Getori del proprietary trading. La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla truttura di getione del Mater Anagrafico, della preenza di conflitto di interee ancorché potenziali, nonché della tipologia e dell etenione degli tei. La procedura utilizzata per la compravendita degli trumenti finanziari egnala la preenza di conflitto di interee nei cai dettagliati, effettua intetica comunicazione al cliente, con l utilizzo delle cauali appropriate. Fattipecie di conflitto di interee: La Banca ha nel riultato del ervizio pretato al cliente o dell operazione realizzata per conto di quet ultimo un interee ditinto da quello del cliente Tipologie di ervizi/attività Il collocamento con ottocrizione a fermo o garantita di trumenti finanziari, a precindere dal fatto che l emittente appartenga al medeimo Gruppo, ovvero ia un terzo. Il collocamento emplice di trumenti finanziari di propria emiione. Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei da oggetti terzi finanziati/partecipati in miura rilevante dalla Banca o da ocietà del Gruppo. Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei da oggetti partecipanti in miura rilevante al capitale della Banca o della ocietà che la controlla. Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei da ocietà del Gruppo. La negoziazione per conto proprio di trumenti finanziari, anche derivati, di propria emiione, ovvero conclui fuori mercato. La negoziazione per conto proprio di trumenti finanziari, anche derivati, emei da ocietà appartenenti al medeimo Gruppo, ovvero conclui fuori mercato. La negoziazione per conto proprio di trumenti finanziari emei da oggetti terzi finanziati/partecipati in miura rilevante dalla Banca o da una ocietà del gruppo/partecipante in miura rilevante al capitale della Banca o della ocietà che la controlla nella fae di grey market, dalla data di lancio a quella di regolamento del collocamento, in cao di pretazione contemporanea del ervizio di collocamento a fermo o con garanzia ia da parte del negoziatore che da parte di ocietà del Gruppo. La getione di portafogli, che preveda l invetimento in trumenti finanziari nelle ipotei elencate ai precedenti alinea. La conulenza in materia di invetimenti u trumenti finanziari nelle ipotei elencate nei precedenti alinea. La getione di portafogli, che preveda l utilizzo dei negoziatori di Gruppo. La getione di portafogli, che preveda l invetimento in trumenti finanziari emei da ocietà per le quali l imprea di invetimento volge contetualmente attività di conulenza (corporate finance). Verione 0 del GG/MM/AAAAA
85 Numero pratica NDC Pag. 10 di 16 Potenziali conflitti/effetti ditorivi I prezzi degli trumenti collocati/negoziati non riflettono il valore finanziario intrineco dello trumento teo. Nel ervizio di GPM la elezione degli trumenti finanziari non avviene ulla bae di criteri oggettivi. Modalità di preidio (Policy) Dicloure e modalità di comunicazione Adozione di adeguate politiche di pricing, allineate con le bet practice di mercato, che prevedono la confrontabilità con trumenti finanziari imilari. Implementazione adeguate politiche di rik management per valutare coerentemente il richio intrineco dei prodotti. Adozione di politiche d informativa alla clientela che conentono alla tea il raffronto con attività finanziarie di pari duration e free rik al fine di conentire celte conapevoli. La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla truttura di getione del Mater Anagrafico, della preenza di conflitto di interee ancorché potenziali, nonché della tipologia e dell etenione degli tei. Per quanto attiene le getioni patrimoniali mobiliari individuali la celta degli trumenti finanziari è effettuata ulla bae di analii quanti/qualitative finalizzate ad ottimizzare il richio/ rendimento. Separatezza organizzativa e contabile fra le varie trutture della Banca o delle ocietà del Gruppo intereate alle attività di negoziazione in conto proprio e le funzioni commerciali e/o di trutturazione dello trumento finanziario. La procedura controlla e egnala la preenza di conflitto di interee nel cao di collocamento, ottocrizione e negoziazione di trumenti finanziari di ocietà terze, qualora al oggetto emittente iano tati pretati da una ocietà del Gruppo ervizi acceori di finanza aziendale. Riguardo all utilizzo dei negoziatori di gruppo da parte di Getori di portafogli individuali, nel documento relativo all execution policy ono evidenziate le modalità operative tendenti a mitigare i conflitti di interee. Fattipecie di conflitto di interee: la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interei di un altro cliente o gruppo di clienti ripetto a quelli del cliente intereato Tipologia di ervizi/attività Il collocamento emplice, ovvero con ottocrizione a fermo o garantita, di trumenti finanziari emei da oggetti terzi a favore dei quali ono pretati, da parte di ocietà del Gruppo, altri ervizi/attività quali la conulenza in materia di truttura finanziaria, trategia indutriale e quetioni connee; ervizi connei all emiione e collocamento di trumenti finanziari e, cioè, il ervizio di tabilizzazione, il ervizio di ponor, liting partner, pecialit, market maker. Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei da oggetti terzi finanziati/partecipati in miura rilevante dalla Banca o da Società del Gruppo. Il collocamento emplice di trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) emei da oggetti partecipanti in miura rilevante al capitale della Banca o della Società che la controlla. Il collocamento emplice, ovvero con ottocrizione a fermo o garantita, di trumenti finanziari emei da oggetti terzi a favore dei quali, qualora iano tate pubblicate reearch ul titolo o ul ettore e/o epree da parte di ocietà del gruppo raccomandazioni ul titolo (e.: buy, hold, ell). Potenziali conflitti/effetti ditorivi La Banca creditrice volge attività di ricerca ed eprime, per otenere una ocietà finanziata, giudizi favorevoli ugli trumenti finanziari della tea. Modalità di preidio (Policy) L organizzazione, le procedure e la normativa aziendale garanticono l indipendenza dei oggetti che producono o diffondono ricerche in materia di invetimenti. La normativa aziendale, con l adozione del Codice di Autodiciplina vieta ai dipendenti l abuivo utilizzo delle informazioni acquiite nell eercizio delle proprie funzioni per il pereguimento di interei peronali o di terzi. La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla truttura di getione del Mater Anagrafico, della preenza di conflitto di interee ancorché potenziali, nonché della tipologia e dell etenione degli tei. Dicloure e modalità di comunicazione La procedura controlla e egnala la preenza di conflitto di interee nel cao di collocamento, ottocrizione e negoziazione di trumenti finanziari di ocietà terze, qualora al oggetto emittente iano tati pretati da una ocietà del Gruppo attività di tabilizzazione, attività di ponor o di liting partner. La procedura controlla e egnala la preenza di conflitto di interee nel cao di collocamento, ottocrizione e negoziazione di trumenti finanziari di ocietà terze, qualora iano tate pubblicate reearch ul oggetto emittente, ul titolo o ul ettore e/o iano tate epree da parte di ocietà del gruppo raccomandazioni ul titolo (e.: buy, hold, ell). Fattipecie di conflitto di interee: la Banca opera ui medeimi aet/trumenti finanziari del cliente Tipologia di ervizi/attività La pretazione del ervizio di getione di portafogli individuali e lo volgimento di un attività di proprietary trading avente ad oggetto la tea tipologia di trumenti finanziari. In tal cao, infatti, gli interei dell intermediario connei con le poizioni di richio aunte nell ambito dell attività di proprietary trading potrebbero influenzare le celte di invetimento effettuate dall intermediario teo per conto dei clienti getiti. La conulenza pretata a clientela in materia di invetimenti ugli tei trumenti finanziari oggetto di contetuale attività di proprietary trading. Potenziali conflitti/effetti ditorivi L attività volta dalla Banca è confliggente con gli obiettivi pereguiti dal cliente. Modalità di preidio (Policy) Adozione di eparatezza organizzativa e contabile fra le trutture della Banca. Adozione di eparatezza tra la truttura di trading proprietario e quella che cura la getione dei patrimoni individuali dei clienti. E tato adottato il Codice interno di autodiciplina, che limita le poibili ituazioni confliggenti. La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla truttura di getione del Mater Anagrafico, della preenza di conflitto di interee ancorché potenziali, nonché della tipologia e dell etenione degli tei. Dicloure e modalità di comunicazione La procedura utilizzata per la compravendita degli trumenti finanziari egnala la preenza di conflitto di interee nei cai dettagliati, effettua intetica comunicazione al cliente, con l utilizzo delle cauali appropriate Verione 0 del GG/MM/AAAAA
86 Numero pratica NDC Pag. 11 di 16 Fattipecie di conflitto di interee: la Banca riceve o riceverà da un oggetto divero dal cliente un incentivo, in relazione con il ervizio pretato al cliente, otto forma di denaro, di beni o di ervizi, divero dalle commiioni o dalle competenze normalmente percepite per tale ervizio Tipologia di ervizi/attività Potenziali conflitti/effetti ditorivi Modalità di preidio (Policy) Dicloure e modalità di comunicazione L identificazione delle fattipecie riconducibili a tale tipologia di conflitto di interee cotituice un criterio reiduale nell ambito degli incentivi ricevuti (o pagati) alle (o dalle) impree di invetimento da (ovvero a) terzi: in bae a quanto tabilito da detta previione, infatti, rilevano ai fini della diciplina del conflitto di interee olo gli incentivi diveri da quelli tandard, per tali intendendoi quelli normalmente previti come tipologia (e non già come ammontare) dalla prai di mercato a fronte di determinate attività (e.: le retroceioni di commiioni). Le commiioni retrocee alla Banca che volge il ervizio di getione di portafogli invetiti in OICR, dalle ocietà di getione degli tei. Le commiioni retrocee ai collocatori degli trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) dalle relative ocietà di getione/itituzione. Aumento delle retroceioni in funzione dei volumi raggiunti. I contributi di marketing e gli accordi di oft commiion. Il Getore di relazione coniglia gli trumenti finanziari (OICR, Polizze Aicurative, Certificate, ecc) in bae alle retroceioni. Il Getore di relazione propone, fra gli OICR diponibili, clai Retail con commiioni più elevate. La Rete, pur avendo a dipoizione un'ampia gamma di OICR, può limitare la propoizione commerciale ad un et più ritretto di prodotti in funzione delle caratteritiche della clientela di riferimento. I contributi percepiti dalle ocietà di getione degli OICR o dalle Compagnie di Aicurazione vengono utilizzati in toto o in parte per forme di incentivazione al peronale addetto alla vendita. La truttura delle Getioni patrimoniali è eparata organizzativamente dalla truttura che getice i rapporti economici con gli OICR e valuta la qualità degli OICR in offerta. Anche per quet ultima Area è garantita la eparatezza amminitrativa/contabile ed organizzativa dalle Aree Commerciali. A eguito della normativa MiFID non vengono tipulati accordi che contemplano l aumento delle retroceioni in bae ai volumi collocati. I prodotti da inerire a catalogo (Sicav, polizze, bond, certificate, ecc.) ono celti da una truttura organizzativamente eparata dalle Aree Commerciali, ulla bae di analii richio/rendimento. Le campagne commerciali ripettano un protocollo normativo a livello di Gruppo e non prevedono incentivi economici relativamente ad obiettivi di budget da raggiungere u ingolo prodotto o u ingola caa di invetimento. Le forme di incentivazione alle Reti, collegate al collocamento di ingoli trumenti finanziari, ono tate abolite. Le politiche retributive dei Getori di portafogli individuali ono tate vincolate dal raggiungimento di obbiettivi commiionali e collegate alle performance dei portafogli v benchmark. Nelle getioni patrimoniali di fondi il proceo di elezione è trutturato in bae a criteri oggettivi definiti, che tengono conto, anche in queto cao, del rendimento rettificato dal richio per l individuazione degli OICR e dei ingoli fondi/comparti u cui invetire. Le rebate ove percepite nell ambito del Servizio GP (Getioni individuali di Portafoglio), ono retituite al cliente mediante l incremento del patrimonio in getione. Il Getore della Relazione, al fine di permettere al cliente o potenziale cliente una celta conapevole, illutra le informazioni relative a tutti i prodotti imilari preenti nel catalogo d offerta della Banca. Le politiche di incentivazione dei dipendenti e dei Promotori Finanziari ono diciplinate in una pecifica Policy di Gruppo. L ampiezza della gamma di OICR offerta proattivamente è differente per egmento di clientela in funzione della potenzialità economica e della capacità di comprenione di valore e richi connei. Per alcuni egmenti di clientela, fermo retando il upporto amminitrativo/conulenziale e di pot vendita nonché la poibilità di accedere alla gamma prodotti completa, l azione proattiva è limitata ad un et più ritretto di prodotti tali da comprendere più agevolmente le caratteritiche ed i richi connei. Qualiai iniziativa finanziata tramite contributi di marketing di ocietà terze è di natura meramente formativa/informativa e, quindi, tea a migliorare il ervizio al cliente. La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla truttura di getione del Mater Anagrafico, della preenza di conflitto di interee ancorché potenziali, nonché della tipologia e dell etenione degli tei. Predipoizione di appoito documento contrattuale da conegnare al cliente al momento della ottocrizione degli trumenti finanziari. Tale documento riporta le informazioni ugli inducement e gli pecifici obblighi/vantaggi cui tali incentivi ono collegati. Rappreentazione dei ervizi aggiuntivi e dei vantaggi per il cliente che giutificano la preenza di inducement. Nella contrattualitica è eplicitato al cliente con il dettaglio delle commiioni implicite e di quelle eplicite. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
87 Numero pratica NDC Dicloure nei confronti della clientela ui conflitti di interee Al fine di informare compiutamente i clienti ulla preenza di conflitti di interee, ancorché potenziali, con l obiettivo di agevolare celte conapevoli, il Gruppo MPS attiva gli opportuni flui informativi. In bae a quanto previto dall art. 30 della Dir. 2006/73 CE, la policy di intei ui conflitti di interee è conegnata ai clienti al dettaglio prima della ottocrizione del contratto di intermediazione mobiliare ed attiene alle ituazioni di conflitto ipotetiche connee in modo trutturale all attività del Gruppo, che non è tato poibile prevenire completamente. Al riguardo la Banca, avendo cura di fornire le informazioni con modalità e contenuti adeguati, rende noto ai clienti i capialdi della propria politica di getione dei conflitti, aggiornata tempetivamente, tramite: - la conegna del uddetto documento intetico a tutti i clienti analogo documento è conultabile ul ito internet aziendale - che decrive la natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interee; - l inerimento del documento nell applicativo di home banking utilizzato per lo volgimento dei ervizi di invetimento; - la mea a dipoizione di un documento di maggior dettaglio ai clienti che ne facciano appoita richieta; analogo documento è diponibile anche ul ito internet aziendale. Oltre a ciò, in occaione di ciacuna operazione di compravendita ui doier titoli amminitrati (collocamento, raccolta ordini, negoziazione), della pretazione del ervizio di conulenza, della ottocrizione del contratto di getione patrimoni mobiliari, della fornitura di raccomandazioni, dello volgimento dei ervizi acceori, la Banca provvede a comunicare preventivamente al cliente, l eitenza del conflitto di interee, mediante appoiti diclaimer ui connei moduli d ordine o informativi. La Banca, avendo cura di controllare regolarmente l efficacia delle miure adottate per getire i conflitti di interee corregge eventuali carenze e comunica al cliente ogni modifica rilevante apportata. Pag. 12 di 16 Verione 0 del GG/MM/AAAAA
88 Numero pratica NDC Pag. 13 di 16 ALLEGATO B INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 1. Introduzione Il Regolamento Intermediari n della Conob, emanato ai eni della Direttiva europea 2004/39 ( MIFID ), impone agli intermediari che pretano i ervizi di eecuzione/ricezione e tramiione degli ordini l obbligo di adottare tutti gli accorgimenti ragionevolmente poibili per offrire una qualità di eecuzione ottimale alla propria clientela. In conformità con la citata normativa, la preente Strategia decrive in maniera intetica le miure, i meccanimi e le procedure adottati dalla Banca al fine di offrire alla propria clientela al dettaglio e profeionale una qualità di eecuzione ottimale (bet execution) degli ordini relativi alla compravendita di trumenti finanziari. Il proceo realizzato è in grado di ottenere la bet execution per la generalità degli ordini trattati, fermo retando che in relazione a ingoli ordini il riultato finale dell eecuzione può eere negativamente influenzato da caue e circotanze eterne alla Banca. La preente Strategia i applica agli ordini ricevuti dalla clientela, indipendentemente dal mezzo (lettera, internet, telefono) utilizzato dal cliente per la tramiione. 2. Condizioni Generali per la Getione degli Ordini dei Clienti Nella trattazione degli ordini, la Banca applica miure che aicurano una tramiione rapida, equa, corretta ed efficiente ripetto ad altri ordini di clienti e agli interei di negoziazione della Banca tea. La Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in ucceione e con prontezza a meno che le caratteritiche dell ordine e le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impoibile o gli interei dei clienti richiedano di procedere diveramente. In cao di difficoltà rilevanti che potrebbero influire ulla corretta eecuzione degli ordini la Banca informa il cliente non appena viene a conocenza di tali difficoltà. 3. Miure per l eecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente Al fine di migliorare il livello dei ervizi offerti alla propria clientela, la Banca tramette gli ordini di compravendita ricevuti ad intermediari pecializzati (Intermediari Eecutori), elezionati in funzione della capacità, verificata dalla Banca tea, di ottenere in maniera duratura la bet execution, avendo riguardo ai eguenti fattori: prezzo; coti; rapidità; probabilità di eecuzione e regolamento; dimenione dell ordine; natura dell ordine; ogni altro fattore rilevante. Per tabilire l importanza relativa dei uddetti fattori gli Intermediari Eecutori elezionati dalla Banca tengono conto dei eguenti criteri: caratteritiche del cliente della Banca, comprea la ua claificazione come cliente al dettaglio o cliente profeionale; caratteritiche dell ordine e degli trumenti finanziari; caratteritiche delle edi di eecuzione alle quali l ordine può eere diretto. In particolare, laddove l ordine da eeguire riguardi un cliente claificato al dettaglio dalla Banca, l Intermediario Eecutore determinerà il miglior riultato poibile in ragione del coiddetto corripettivo totale, rappreentato dal prezzo degli trumenti finanziari e dai coti connei all eecuzione. Con riferimento a tale tipologia di clientela, infatti, la normativa prevede che i fattori diveri da prezzo e coti poono eere prei in coniderazione oltanto a condizione che ei riultino trumentali ad un migliore riultato in termini di corripettivo totale (ad eempio, per un ordine dall importo conitente u un titolo relativamente liquido). Per quanto riguarda i clienti claificati come profeionali, nonotante la normativa non imponga di indirizzare l eecuzione degli ordini in ragione del corripettivo totale, la Banca ritiene che tale parametro ia comunque rilevante poiché, nell ottica generale di aumentare l efficienza del mercato ed aicurare protezione alla clientela, prezzo e coti aumono un importanza relativa elevata, ebbene in pecifiche circotanze, tenuto conto della pecificità di particolari ordini, altri fattori potranno eere ritenuti primari. Nella celta delle edi di eecuzione gli Intermediari Eecutori ono liberi di decidere e negoziare al di fuori di un mercato regolamentato o di un itema multilaterale di negoziazione, anche in contropartita diretta o con altri negoziatori in conto proprio, a condizione che l eecuzione econdo tali modalità conenta di ottenere il miglior riultato poibile per il cliente, tenuto conto non olo dei prezzi ottenibili, ma anche dei coti connei alle varie edi di eecuzione. 4. Gli Intermediari Eecutori Al fine di conentire in maniera più efficace l ottenimento della Bet Execution, la Banca ha decio di concentrare l eecuzione degli ordini u alcuni Intermediari Eecutori altamente qualificati, elezionati in ragione della politica di eecuzione degli ordini da ei riportata nella propria trategia di eecuzione nonché della tabilità patrimoniale e delle competenze viluppate da ciacuno con riferimento alle ingole categorie di trumenti finanziari trattati. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
89 Numero pratica NDC Pag. 14 di 16 La celta dei uddetti intermediari, elencati in dettaglio nell Annex 1 al preente documento, è operata dalla Banca anche nell ottica di alvaguardare miure, meccanimi, itemi e dipoitivi di tramiione già accentrati e conolidati a livello di gruppo, capaci pertanto di garantire la continuità operativa dell eecuzione a vantaggio della clientela. Nell interee della clientela, la Banca può decidere enza preavvio, in determinate circotanze di mercato o, in ogni cao, fatte le opportune valutazioni, al fine di aicurare meglio il pereguimento della Bet execution, di otituire o affiancare gli Intermediari Eecutori opra indicati con altri intermediari, che preentino analoghi requiiti in termini di competenze e tabilità patrimoniale e la cui politica di eecuzione ia coerente con quanto previto dalla preente Strategia. Eventuali variazioni che doveero eere apportate alla lita degli Intermediari Eecutori aranno pubblicate tempetivamente ul ito internet della Banca e aranno oggetto di pecifica comunicazione a tutta la clientela in occaione della prima reviione ucceiva della Strategia. 5. Itruzioni pecifiche del cliente Qualora il cliente impartica itruzioni pecifiche ulle modalità con le quali il uo ordine deve eere eeguito o trameo, la Banca tramette l ordine agli Intermediari Eecutori chiedendo di ripettare nell eecuzione le itruzioni ricevute. In tal cao la Banca e gli Intermediari Eecutori oddifano i ripettivi obblighi di Bet Execution emplicemente attenendoi alle itruzioni del cliente, non eendo ad ei imputabile l eventuale mancato pereguimento del miglior riultato poibile. Tuttavia, il fatto che il cliente abbia impartito itruzioni pecifiche riguardanti una parte o un apetto oltanto dell ordine non olleva la Banca e gli Intermediari Eecutori dai loro obblighi di tramiione/eecuzione per quanto riguarda le eventuali altre parti o apetti dell ordine non intereati da tali itruzioni pecifiche. 6. Inapplicabilità della Bet Execution Gli obblighi e le regole di condotta concernenti la diciplina della Bet Execution non i applicano ai clienti che rientrano nella categoria delle Controparti Qualificate, ai eni e per gli effetti dell art. 58, comma 3, del Regolamento Intermediari. Nel cao in cui i verifichino interruzioni nella normale operatività del mercato oppure i itemi eterni o interni utilizzati per realizzare la Strategia iano inutilizzabili per guati e malfunzionamenti impreviti, caue di forza maggiore non imputabili alla Banca, la Strategia può non eere ripettata per ordini che comportano come fattore primario la rapidità di eecuzione. 7. Verifica della qualita dell eecuzione ed aggiornamento della Strategia. La Banca verifica tempo per tempo la qualità dell eecuzione realizzata dagli Intermediari Eecutori, in modo da identificare e, e del cao, correggere eventuali carenze nella Strategia di tramiione adottata. La qualità dell eecuzione viene verificata raffrontando i riultati ottenuti dagli Intermediari Eecutori ugli ordini eeguiti con i riultati che arebbe tato poibile ottenere ulla tea ede di eecuzione o u altre edi, con la dovuta diligenza, tenuto conto dei fattori di eecuzione opra menzionati. La Banca, inoltre, verifica che nel tempo la politica di eecuzione degli ordini riportata dagli Intermediari Eecutori nella propria Strategia di eecuzione i mantenga coerente con quanto previto dalla preente Strategia di tramiione. La Banca rieamina le miure adottate e la Strategia con periodicità almeno annuale nonché ogni qualvolta ciò ia reo neceario dal verificari di circotanze rilevanti, tali da influire ulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior riultato poibile nell eecuzione degli ordini della clientela. La Banca comunica alla clientela eventuali modifiche (divere da quelle riguardanti la lita degli Intermediari Eecutori) apportate alla Strategia di tramiione e provvede ad aggiornare il proprio ito web al fine di aicurare che la Strategia ivi pubblicata corriponda empre all ultima verione tempo per tempo in vigore. 8. Aggregazione degli ordini Nell interee della clientela, normalmente la Banca non procede all aggregazione degli ordini ricevuti. Tuttavia, la Banca i rierva la poibilità di aggregare gli ordini qualora ciò riulti vantaggioo per i clienti, evitando che l aggregazione vada a dicapito di uno qualiai dei clienti tei ed in conformità con quanto previto dalla vigente normativa. In ogni cao, prima di procedere all aegnazione, la Banca ripartice correttamente gli ordini aggregati e le operazioni, con particolare riguardo alle modalità con cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le aegnazioni e il trattamento delle eecuzioni parziali. Annex 1 Azioni e titoli aimilabili il cui mercato di riferimento primario è in Italia (rientrano in tale categoria i diritti di ottocrizione, i certificate, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiui quotati, gli ETF); Intermonte S.i.m. Azioni e titoli aimilabili il cui mercato di riferimento primario non è l Italia (rientrano in tale categoria i diritti di ottocrizione, i certificate, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiui quotati, gli ETF); Goldman Sach Obbligazioni, quotate e non quotate. MPS Capital Service Banca per le Impree S.p.A. La data di riferimento e di aggiornamento della preente trategia è il 30 giugno 2009 Verione 0 del GG/MM/AAAAA
90 Numero pratica NDC Pag. 15 di 16 ALLEGATO C INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI PERCEPITI DALLA BANCA Premea L art. 52 del Regolamento Conob n , coì come aggiornato e modificato dalla recente normativa comunitaria, ha introdotto, a maggior tutela di correttezza e traparenza nei confronti del Cliente, il divieto per gli intermediari, e quindi per la Banca, di ricevere (e offrire) pagamenti o altri benefici, genericamente incentivi, in conneione alla pretazione di ervizi e attività di invetimento. In particolare, di eguito ci riferiamo alla fattipecie nella quale la Banca riceve o riceverà da un oggetto divero dal Cliente, un incentivo, in relazione al ervizio pretato al Cliente, otto forma di denaro, di beni o di ervizi, divero dalle commiioni o dalle competenze normalmente percepite per tale ervizio. Tali incentivi ono giutificati dalla normativa nel cao in cui, pur provenienti da oggetti terzi, ono comunicati al Cliente, ono volti ad accrecere il ervizio fornito al Cliente e non otacolano l obbligo dell intermediario di ervire al meglio gli interei dello teo. Di eguito perciò i fornice l informativa intetica ugli incentivi ricevuti dalla Banca in conformità all art. 52 uindicato, illutrando i vantaggi, diretti e indiretti, che al Cliente ne poono derivare. Servizio di getione di portafogli Nel cao in cui la linea precelta dal Cliente ottocrittore del ervizio di getione di portafogli prevede contrattualmente invetimenti in quote e/o azioni di OICR, la Banca potrebbe ricevere, a eguito di tali invetimenti, utilità da ocietà che hanno itituito i medeimi. Infatti, ulla bae di pecifici accordi contrattuali con le varie ocietà emittenti quote e/o azioni di OICR, appartenenti o non al Gruppo MPS, a fronte di ogni invetimento per conto del Cliente nei uddetti trumenti, la Banca potrebbe percepire una percentuale delle commiioni di getione relative al comparto in cui il patrimonio del Cliente è invetito. Tale percentuale, variabile in funzione della ocietà prodotto e della categoria del comparto, aume valori comprei da un minimo di 0% ad un maimo di 80 %. Nel cao in cui la Banca percepica tali utilità, relativamente ai contratti tipulati ucceivamente al 1 novembre 2007, l'importo arà interamente riaccreditato al conto di getione di competenza con periodicità trimetrale. Tali incentivi concorreranno perciò ad incrementare direttamente il portafoglio affidato in getione. Servizio di collocamento Collocamento di OICR A fronte della pretazione del ervizio di collocamento, la Banca riceve una commiione dalle ocietà prodotto commiurata agli trumenti e prodotti collocati. La miura di tale commiione è definita in appoiti accordi tipulati tra la Banca tea e il oggetto emittente/ditributore e, generalmente, conite in una retroceione del: - 100% delle commiioni di ottocrizione (ove previte) pagate dal Cliente - 100% delle commiioni di ditribuzione (ove previte) pagate dal Cliente - percentuale variabile da 31% a 80% di retroceione delle commiioni di getione pagate dal Cliente. La miura eatta della retroceione ditribuita da ogni ingola ocietà prodotto e per ogni ingolo comparto, è diponibile preo ogni filiale o punto vendita della Banca. La retroceione delle commiioni di ottocrizione è volta pecificamente a remunerare l attività ditributiva della Banca, la quale offre al Cliente l opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di trumenti, prodotti e ervizi affiancandogli durante la delicata fae promozionale un uo dipendente o un uo Promotore Finanziario in grado di fornirgli tutta la necearia aitenza. In particolare, il dipendente illutra preventivamente al Cliente le caratteritiche degli trumenti/prodotti/ervizi offerti e mette a dipoizione dello teo trumenti di analii quantitativa e indicatori oggettivi. La retroceione delle commiioni di getione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca preta al Cliente attravero i uoi dipendenti o i uoi Promotori Finanziari che, u richieta del Cliente o comunque in ogni cao, fornicono la necearia aitenza, monitorano il portafoglio, illutrano le opportunità di invetimento, curano la materiale tramiione degli ordini e delle dipoizioni. Si egnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing (materiale formativo e/o eventi formativi dedicati) finalizzati ad aumentare il livello di profeionalità della rete commerciale o a aumentare l informazione al Cliente attravero l organizzazione di eventi e convegni. Collocamento di Getioni Patrimoniali A fronte della pretazione del ervizio di collocamento, la Banca riceve una commiione dalle ocietà prodotto commiurata ai patrimoni oggetto di getione. La miura di tale commiione è definita in appoiti accordi tipulati tra la Banca tea e il oggetto che preta il ervizio di getione e, generalmente, conite in una retroceione del: - 100% delle commiioni di ottocrizione o di ingreo (ove previte) pagate dal Cliente - percentuale variabile dal 45% al 70% di retroceione delle commiioni di getione della linea di getione. La miura eatta della retroceione ditribuita da ogni ingola ocietà prodotto e per ogni ingola linea di getione è diponibile preo ogni filiale o punto vendita della Banca. La retroceione delle commiioni di ottocrizione è volta pecificamente a remunerare l attività ditributiva della Banca, la quale offre al Cliente l opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di linee di getione affiancandogli durante la delicata fae promozionale un uo dipendente o un uo Promotore Finanziario in grado di fornirgli tutta la necearia aitenza.. La retroceione delle commiioni di getione è diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca preta al Cliente attravero i uoi dipendenti o i uoi Promotori Finanziari che, u richieta del Cliente o comunque in ogni cao, fornicono la necearia aitenza, monitorano il portafoglio, illutrano le opportunità di invetimento (e witch di linea), curano la materiale tramiione degli ordini e delle dipoizioni pecifiche impartite dal cliente.. Al fine di migliorare la qualità del ervizio offerto alla clientela, la Banca può inoltre ricevere dalle ocietà prodotto contributi formativi (materiale formativo e/o eventi formativi dedicati) tei ad aumentare la profeionalità di coloro che geticono la relazione commerciale con i clienti. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
91 Numero pratica NDC Pag. 16 di 16 Collocamento di certificate e obbligazioni trutturate A fronte della pretazione del ervizio di collocamento, la Banca riceve una commiione dalle ocietà prodotto commiurata agli trumenti e prodotti collocati. La miura di tale commiione è definita in appoiti accordi tipulati tra la Banca tea e il oggetto emittente/reponabile del collocamento e, generalmente, conite in una retroceione del: - 100% delle commiioni di collocamento/ditribuzione (ove previte) pagate dal Cliente - percentuale variabile da 30% a 80% di retroceione delle commiioni di getione pagate dal Cliente. La miura eatta della retroceione ditribuita da ogni ingola ocietà prodotto e per ogni ingolo prodotto, è comunque indicato nelle condizioni definitive di ogni ingolo certificato/obbligazione ed è diponibile preo ogni filiale o punto vendita della Banca. In ogni modo ove vi iano indicazioni nelle condizioni definitive del certificato/obbligazione che differicono dalle percentuali indicate precedentemente, fa fede quanto indicato nelle condizioni definitive. Qualora lo trumento finanziario inveta in quote e/o azioni di OICR, la Banca potrebbe ricevere, a eguito di tali invetimenti, utilità dalla ocietà emittente/reponabile del collocamento dello trumento finanziario. L'entità e la modalità di trattamento di tali utilità è indicata per ogni prodotto nel propetto e nelle condizioni definitive. La retroceione delle commiioni di ottocrizione è volta pecificamente a remunerare l attività ditributiva della Banca, la quale offre al Cliente l opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di trumenti, prodotti e ervizi affiancandogli durante la delicata fae promozionale un uo dipendente o un uo Promotore Finanziario in grado di fornirgli tutta la necearia aitenza. In particolare, il dipendente illutra preventivamente al Cliente le caratteritiche degli trumenti/prodotti/ervizi offerti e cura la materiale tramiione delle dipoizioni. La retroceione delle commiioni di getione o le altre utilità opraindicate è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca preta al Cliente attravero i uoi dipendenti o i uoi Promotori Finanziari che, u richieta del Cliente o comunque in ogni cao, fornicono la necearia aitenza, monitorano il portafoglio, illutrano le opportunità di invetimento, curano la materiale tramiione degli ordini e delle dipoizioni. Si egnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati (materiale formativo e/o eventi formativi dedicati) ad aumentare il livello di profeionalità della rete commerciale o ad aumentare l informazione al Cliente attravero l organizzazione di eventi e convegni. Collocamento di polizze aicurative A fronte della pretazione del ervizio di collocamento, la Banca riceve una commiione dalle ocietà prodotto commiurata agli trumenti e prodotti collocati. La miura di tale commiione è definita in appoiti accordi tipulati tra la Banca tea e la compagnia aicuratrice e, generalmente, conite in una retroceione del: - Index linked percentuale variabile da 30% al 60% del caricamento - Unit Linked percentuale variabile da 20% al 81,5% del caricamento ul premio percentuale variabile dal 10% al 80% delle commiioni di getione pagate dal Cliente - Ramo V percentuale variabile dallo 0% al 60% del caricamento ul premio percentuale variabile dal 34% al 60% del rendimento trattenuto dalla Compagnia La miura eatta della retroceione ditribuita da ogni ingola ocietà prodotto e per ogni ingolo prodotto, è diponibile preo ogni filiale o punto vendita della Banca. La retroceione delle commiioni di ottocrizione è volta pecificamente a remunerare l attività ditributiva della Banca, la quale offre al Cliente l opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di trumenti, prodotti e ervizi affiancandogli durante la delicata fae promozionale un uo dipendente o un uo Promotore Finanziario in grado di fornirgli tutta la necearia aitenza. In particolare, il dipendente o il Promotore Finanziario illutra preventivamente al Cliente le caratteritiche degli trumenti/prodotti/ervizi offerti e cura la materiale tramiione delle dipoizioni. La retroceione delle commiioni di getione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca preta al Cliente attravero i uoi dipendenti o i uoi Promotori Finanziari che, u richieta del Cliente o comunque in ogni cao, fornicono la necearia aitenza, monitorano il portafoglio, illutrano le opportunità di invetimento, curano la materiale tramiione degli ordini e delle dipoizioni. Si egnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing (materiale formativo e/o eventi formativi dedicati) finalizzati ad aumentare il livello di profeionalità della rete commerciale o ad aumentare l informazione al Cliente attravero l organizzazione di eventi e convegni. Verione 0 del GG/MM/AAAAA
92 Numero pratica NDC Pag. 1 di 2 Guida al Servizio di Multicanalità Integrata I canali di Banca Diretta Internet Banking Phone Banking Mobile Banking Orario del ervizio Diponibile 24 ore u 24. Orario del ervizio Servizio informativo, con riponditore Orario del ervizio Diponibile 24 ore u 24. Riferimenti Raggiungibile dal ito della Banca Requiiti tecnici Peronal Computer Modem Abbonamento internet Brower con upporto a livello di crittografia SSL3 128 bit Sitema operativo Window 98, Window Millenium (ME),Window 2000, Window NT, Window XP e Macintoh automatico, diponibile 24 ore u 24. Riferimenti Dall Italia, numero verde Dall etero, a carico del cliente, Servizio dipoitivo, tramite operatore, diponibile tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle ed il abato dalle 9.00 alle Requiiti tecnici Neuno Riferimenti Per ervizio SMS Vodafone numero , altri operatori Sito mobile raggiungibile all indirizzo mobile.mp.it. Requiiti tecnici Principali telefonini in commercio. Chiavi di autenticazione Il Servizio prevede la conegna di tre codici di identificazione: il codice utente, la paword di acceo e la chiave elettronica (quet ultimo olo e al ervizio è collegato almeno un rapporto di conto corrente e/o un ervizio Spider) attravero la quale potrai generare la paword monouo ogni volta che ti arà richieto dalla tua Banca. Puoi definire in autonomia un tuo Codice Peronale numerico che potrai utilizzare in otituzione del codice utente conegnato dalla Banca. Ricorda che i codici di identificazione ono gli tei per tutti i canali diretti e, in particolare, che la modifica della paword di acceo effettuata u un canale è valida per tutti gli altri. I codici di identificazione ono trettamente peronali: non devono eere aolutamente divulgati a terze perone e vanno cutoditi eparatamente. Aicurati quindi di mantenere egreti i tuoi codici e cutodici con attenzione la tua chiave elettronica. In particolare, nel cao di Internet Banking, evita di utilizzare le funzionalità per la memorizzazione automatica della paword preente nei brower più diffui. Nel cao in cui all utente non ia conegnata una chiave elettronica, l autenticazione avviene con il ervizio Acceo Dove Vuoi via SMS, oia mediante l invio ul cellulare dell utente di un codice monouo con validità limitata. Il numero di cellulare utilizzato è quello comunicato dal cliente alla ottocrizione del contratto di Multicanalità Integrata; l utente ha la facoltà di modificarlo in eguito, anche tramite tecniche di comunicazione a ditanza mee a dipoizione dalla Banca. Acceo Dove Vuoi Queta modalità di acceo è diponibile olo dopo aver aderito al ervizio all'interno dell'internet Banking. L'Acceo Dove Vuoi prevede l'utilizzo di una Paword Monouo, unica e non replicabile, che cade dopo 10 minuti dall'invio. Queti limiti garanticono un livello di icurezza elevato anche enza l'uo della chiave elettronica.una volta indicati i recapiti, i può utilizzare l' Acceo Dove Vuoi a piacimento, elezionando la pecifica ezione Acceo Dove Vuoi nella pagina di ingreo ai ervizi di Internet Banking del ito della Banca. Il ervizio Acceo Dove Vuoi è diponibile ui canali Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking. Attivazione della chiave elettronica La chiave elettronica, conegnata dalla Filiale o pedita direttamente al tuo domicilio, non è attiva. Puoi fare l attivazione della chiave elettronica tramite il ervizio di Phone Banking, chiamando i numeri di telefono opra indicati, oppure al momento del primo acceo all Internet Banking o al Mobile Banking. Smarrimento/ottrazione o malfunzionamento Se hai marrito o ti hanno ottratto la chiave elettronica, puoi bloccare immediatamente la tua chiave elettronica chiamando il ervizio di Phone Banking, eguendo la procedura diponibile ul ito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale. Per richiedere la otituzione della chiave elettronica in cao di marrimento/ottrazione o malfunzionamento devi rivolgerti neceariamente alla tua Filiale. Ricorda che nei cai di marrimento/ottrazione è neceario farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia e preentare tale denuncia alla Filiale. Nei cai di malfunzionamento o rottura del dipoitivo devi invece riconegnare il dipoitivo da otituire alla tua Filiale. Blocco/blocco della chiave elettronica Puoi decidere in autonomia di bloccare la tua chiave elettronica tramite il ervizio di Phone Banking, eguendo la procedura di blocco diponibile ul ito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale Blocco/blocco dei canali telematici Puoi richiedere direttamente alla tua Filiale il blocco/lo blocco dei canali telematici, ovvero del codice utente e della paword di acceo. Verione 0 del
93 Numero pratica NDC Come accedere al Servizio con chiave elettronica Per l acceo al Servizio devi utilizzare i codici identificativi forniti dalla tua Banca econdo modalità differenti per canale. Il dettaglio delle modalità operative ono decritte nel manuale diponibile ul ito della Banca. Internet Banking Phone Banking Mobile Banking Collegati al ito della tua Banca e digita nella pagina di acceo il tuo Codice utente, la paword di acceo e una paword monouo generata dalla tua chiave elettronica. Chiama il numero del ervizio di Phone Banking e digita ulla tatiera del telefono il codice utente e la paword di acceo. Per il Sito Mobile collegati all indirizzo mobile.mp.it e digita nella pagina di acceo il tuo Codice utente, la paword di acceo e una paword monouo generata dalla tua chiave elettronica. Per alcuni modelli di telefono è diponibile un applicazione dedicata per accedere al ervizio di Mobile Banking. Per i ervizi informativi via SMS invia un meaggio SMS contenente la parola chiave che identifica il tipo di operazione eguita dalla paword di acceo Come concludere una operazione dipoitiva con chiave elettronica Per dar coro alle operazioni dipoitive la Banca ti chiede una paword monouo che dovrai generare premendo l appoito pulante preente ulla tua chiave elettronica. La paword monouo ha una validità di pochi econdi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il ervizio acceorio Stai al Sicuro, la Banca ti confermerà la prea in carico di un operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con meaggio, SMS o , econdo la tua celta. Come accedere al Servizio con Acceo Dove Vuoi via SMS Internet Banking Phone Banking Collegati al ito della tua Banca e digita nella pagina di acceo il tuo Codice utente, la paword di acceo e una paword monouo ricevuta ul tuo cellulare (indicato alla Banca). Chiama il numero del ervizio di Phone Banking e digita ulla tatiera del telefono il codice utente e la paword di acceo. Come concludere un operazione dipoitiva con Acceo Dove Vuoi via SMS Per dar coro alle operazioni dipoitive la Banca ti chiede una paword monouo che riceverai ul tuo cellulare via SMS. La paword monouo ha una validità di pochi econdi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il ervizio acceorio Stai al Sicuro, la Banca ti confermerà la prea in carico di un operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con meaggio, SMS o , econdo la tua celta. Verione Completa e verione Ridotta dell acceo alla multicanalità integrata Con la verione Ridotta (cioè enza conti correnti tra i rapporti collegati) le funzionalità e i canali abilitati ono quelli riportati nel contratto della Carta Prepagata Multiervizio (Spider). Con la verione Ridotta riultano inoltre diabilitate le eguenti funzionalità: - funzionalità collegate al conto corrente: informativa puh u eventi predefiniti; - funzionalità collegate al depoito titoli: informativa ed operatività in titoli. Con il paaggio alla verione Completa quete funzionalità ono automaticamente diponibili, in quanto collegate al conto corrente o al depoito titoli. Pag. 2 di 2 Verione 0 del
94 Numero pratica NDC $$keepf$ $$keepf$ FILIALE, lì GG/MM/AAAA Filiale di FILIALE Spett.le BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Modulo opzioni del pagatore Il ottocritto COGNOME NOME (nome e cognome del pagatore), con riferimento al contratto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) PAGATORE, autorizza la Banca a trattare gli ordini di addebito, pervenuti alla tea, a valere ul conto corrente n IBAN intetato a COGNOME NOME (anagrafica pagatore), aperto preo la filiale 01234, econdo le modalità di eguito elezionate. Il ottocritto autorizza altreì la Banca, in cao di incongruenza tra le opzioni addebiti SDD CORE e B2B di eguito indicate e gli accordi intercori tra lo teo e il beneficiario oppure in cao di incongruenza tra le tee opzioni e le dipoizioni pervenute alla Banca da parte del beneficiario, a procedere econdo quanto riportato nel preente modulo. Se, nelle opzioni che eguono, il pagatore indica gli pecifici beneficiari o mandati che intende accettare, la Banca rifiuterà tutti gli addebiti eventualmente pervenuti relativi a beneficiari o mandati diveri da quelli indicati. Allo teo modo, e il pagatore indica gli pecifici beneficiari che intende rifiutare, la Banca accetterà tutti gli addebiti eventualmente pervenuti relativi a beneficiari o mandati diveri da quelli indicati. $$keepf$ Opzioni addebiti SEPA DIRECT DEBIT CORE (SDD CORE) Il ottocritto dichiara che: NON ACCETTA ALCUN ADDEBITO SDD CORE $$keepf$ Data, GG/MM/AAAA Firma(*) Verione 0 del
95 $$keepf$ Numero pratica NDC 1 Allegato - Sezione conto corrente - Specimen di firma Filiale: 1234 FILIALE C/C n.: (intetazione) COGNOME NOME (C.A.P.) CAP (località) CITTA (via e numero civico) VIA Favorite prendere nota che ci obblighiamo, nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, validamente con la firma $$keepf$ Nominativo FILIALE, lì GG/MM/AAAA (provincia) NDC: Cognome e nome: COGNOME NOME Documento di riconocimento: CARTA D'IDENTITA' Comune di rilacio: CITTA Firma n.: in data: Vito per l identità della perona e della firma L ADDETTO Vito IL DIRETTORE Verione 0 del
Vi dichiaro/dichiariamo il nostro pieno accordo, con riferimento alla Vostra del GG/MM/AAAA il cui testo di seguito riportiamo:
XMULTIB N * 1 0 0 1 COGNOME NO ME VIA... CAP FILIALE CZ FILIALE N 1030 BANCA MONT E DEI PASCHI DI SIEN A - CRIF S.p.A. - Centrale Richi F inanziaria - Centrale dei Bilanci S.r. l. - Aociazione Italiana
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