Torino, 6 novembre 2012 L IVA. Parte I I presupposti applicativi. Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani

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1 Torino, 6 novembre 2012 L IVA Parte I I presupposti applicativi Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani

2 L Imposta sul Valore Aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché sulle importazioni (art.1 DPR 633/1972). 2

3 Affinché sia possibile applicare l Iva devono verificarsi contemporaneamente i tre seguenti presupposti: - Presupposto oggettivo - Presupposto soggettivo - Presupposto territoriale 3

4 Requisito oggettivo (art.2 e 3 DPR 633/1972) Occorre che si realizzino, anche alternativamente, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizio. 4

5 Cessioni di beni Ai fini Iva si considerano tali gli atti che hanno per oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. Inoltre la norma individua ed elenca una serie di operazioni che in nessun caso costituiscono cessioni di beni. 5

6 Prestazioni di servizi Sono tali le operazioni rese dietro pagamento di corrispettivo, in dipendenza di contratti d'opera, di appalto, trasporto, mandato, agenzia, ecc., nonché le prestazioni derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere, indipendentemente dalla causale. Anche in questo caso la norma prosegue con un elenco tassativo di operazioni che non si considerano prestazioni di servizio. 6

7 Requisito soggettivo (art.4 e 5 DPR 633/1972) Le operazioni devono essere rese nell esercizio di imprese o di arti e professioni, affinché vengano individuati i soggetti passivi, intesi quali soggetti obbligati al versamento dell imposta (così come ulteriormente disciplinato dall art.17 DPR 633/1972). 7

8 Esercizio di imprese Consiste nell esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali (o agricole) previste dal codice civile (artt e 2135 del c.c.). 8

9 Esercizio di arti o professioni Consiste nell esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata delle attività stesse. 9

10 Requisito territoriale (art.7 PR 633/1972) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rientrano nel campo applicativo dell Iva qualora sia soddisfatto il requisito della territorialità, nel senso che si devono considerare effettuate sul territorio dello Stato Italiano. 10

11 Torino, 6 novembre 2012 L IVA Parte II Base imponibile, rivalsa e detrazione Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani

12 Base imponibile (art.13 PR 633/1972) La base imponibile rappresenta l importo su cui va applicata l Iva. Essa è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti contrattualmente al cedente o prestatore. Fanno inoltre parte della base imponibile gli oneri accessori, nonché gli oneri e i debiti accollati all acquirente e le integrazioni dovute ai terzi. 12

13 Base imponibile (art.13 PR 633/1972) La determinazione della base imponibile avviene in riferimento al concetto di valore normale, intendendo con tale espressione l intero importo che il cessionario o committente dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore, al medesimo grado di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione di servizio. 13

14 Rivalsa (art.18 PR 633/1972) L obbligo di rivalsa in capo al cedente/prestatore va inteso nel senso che il soggetto passivo è tenuto ad applicare l Iva (nei casi e modi previsti per legge) sulle operazioni attive rivalendosi per questo direttamente sul cessionario/committente. 14

15 Detrazione (art.19 PR 633/1972) Per detrazione si intende la possibiltà di recupero da parte dei soggetti passivi, dell Iva assolta (ossia pagata ) sugli acquisti di beni o servizi, nonché sulle importazioni, nell esercizio dell attività. 15

16 Detrazione (art.19 PR 633/1972) Affinché il soggetto passivo possa esercitare il diritto alla detrazione è necessario che venga rispettato il principio dell inerenza; ossia è indispensabile verificare che i beni o i servizi acquistati, per i quali si vuole detrarre l Iva, siano attinenti all attività esercitata. 16

17 Limiti alla detrazione (art.19 PR 633/1972) Il diritto a detrarre dall'iva sulle fatture emesse quella assolta sugli acquisti effettuati non è assoluto e incondizionato ma deve rispettare due diverse tipologie di limiti: - Limiti oggettivi; -- Limiti soggettivi 17

18 Limiti oggettivi(art.19-bis1 PR 633/1972) Riguardano la natura degli acquisti di beni e servizi, per i quali valgono le stesse considerazioni operanti nei confronti dei consumatori finali. L art.19-bis1 reca una elencazione dettagliata e tassativa di tali tipologie di spese. 18

19 Limiti oggettivi(art.19-bis1 PR 633/1972) -- Areomobili e relativi servizi; -- Veicoli stradali a motore e relativi servizi; -- Pedaggi autostradali; -- Trasporto di persone; -- Omaggi e spese di rappresentanza, di costo unitario superiore a 25,82 euro; -- Alimenti e bevande; -- Telefoni cellulari; - Beni ad utilizzo promiscuo. 19

20 Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972) -Sono legate alla natura dell'impresa o del lavoratore autonomo, ed in particolare dipendono dalla tipologia di operazioni effettuate. Qualora vengano rese prestazioni di servizio o ceduti beni in esenzione di imposta, tali soggetti hanno il diritto di detrarre l'iva afferente gli acquisti in misura proporzionale a quanto emerge applicando il calcolo del prorata. 20

21 Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972) -L'applicazione del pro-rata può fornire o la % di detraibilità o quella di indetraibilità. -% di DETRAIBILITA = OPERAZIONI IMPONIBILI x TOTALE DELLE OPERAZIONI 21

22 Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972) -Nel caso della percentuale di indetraibilità: -% di INDETRAIBILITA = OPERAZIONI ESENTI x TOTALE DELLE OPERAZIONI 22

23 Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972) -Si tratta di operazioni che, pur rientrando tra quelle che possiedono tutti i requisiti per l'applicazione dell'imposta, ne sono esentati per espressa predisposizione normativa. Di seguito viene fornito un elenco che ripropone le più ricorrenti. 23

24 Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972) - - Operazioni di finanziamento e concessione di crediti; - - Assicurazioni; - - Locazioni e leasing di immobili (sia abitativi che strumentali); - - Cessioni di immobili abitativi e strumentali; - - Cessione gratuita di beni di propria produzione ad Onlus e ad altri soggetti; - - Prestazioni sanitarie rese alla persona; 24

25 Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972) - - Prestazioni di asili, colonie, case di riposo e ostelli della gioventù; - - Servizi delle pompe funebri; - - Corsi di formazione sovvenzionati da enti pubblici; - - Prestazioni educative e didattiche; - - Cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione totale. 25

26 Operazioni escluse (art.15 PR 633/1972) - Si tratta di operazioni che sono formalmente escluse dall applicazione dell Iva, sebbene vengano riaddebitate dal fornitore ed effettivamente pagate. I casi più ricorrenti sono solitamente i riaddebiti di interessi di mora o penalità, gli sconti, premi o abbuoni in natura e le anticipazioni in nome e per conto. 26

27 Aliquote d'imposta (art.16 PR 633/1972) - L aliquota ordinaria è ad oggi fissata nella misura del 21%, oltre a due aliquote ridotte pari al 4% e 10% che vanno applicate esclusivamente nei casi previsti ed elencati nella Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972. Le aliquote ridotte sono collegate a beni e servizi di prima necessità (4%) e di largo consumo (10%). 27

28 Aliquote d'imposta (art.16 PR 633/1972) - Nel caso di prestazioni accessorie soggette ad aliquota differente rispetto a quella prevista per l operazione principale, qualora non sia possibile separare le due operazioni, si applica su tutto il corrispettivo l aliquota del bene/servizio principale. 28

29 Note di variazione (art.26 PR 633/1972) - Possono riguardare sia la base imponibile che l imposta e si distinguono in due categorie: - - Rettifiche in aumento (dette note di addebito ); - - Rettifiche in diminuzione (dette note di accredito ). 29

30 Note di addebito (art.26 PR 633/1972) - Le rettifiche in aumento (o note di addebito) sono sempre obbligatorie e, nel caso in cui occorra variare la base imponibile, scontano la stessa aliquota iva dell operazione originale. 30

31 Note di accredito (art.26 PR 633/1972) - Le rettifiche in diminuzione (o note di accredito) non sono obbligatorie e, nel caso in cui occorra variare la base imponibile, scontano la stessa aliquota iva dell operazione originale, solo se la variazione interviene entro un anno dalla data di emissione del documento cui fa riferimento. Inoltre, le note di accredito possono avvenire solo in casi specifici, individuati dalla norma. 31

32 Torino, 6 novembre 2012 L IVA Parte III La distinzione delle operazioni (imponibili, non imponibili, escluse, esenti) ed il volume d affari Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani

33 A. Il momento imponibile Assume particolare rilevanza - ai fini di un corretto adempimento ai fini IVA - identificare con chiarezza il momento imponibile, ossia quando l operazione soggetta ad Iva si consideri effettuata e quindi di conseguenza, quando l imposta diviene esigibile da parte dell Erario. Il momento imponibile, generalmente, salvo alcuni casi particolari, coincide con l effettuazione delle operazioni. L art. 6 del D.P.R. 633/1972 illustra i criteri in base ai quali identificare tale momento, distinguendo tra: 1. cessioni di beni mobili ed immobili 2. prestazioni di servizi 33

34 1. Momento imponibile in caso di cessioni di beni 1.1. Beni immobili: Come principio generale l operazione si considera effettuata e l imposta diviene esigibile nel momento della stipulazione del contratto. Esempio: Una società immobiliare vende un immobile. L operazione assume rilevanza ai fini Iva nel momento in cui viene stipulato il contratto di compravendita nella forma dell atto pubblico Beni mobili L operazione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene. Esempio: La società ALFA vende una partita di merce alla società BETA. L operazione assume rilevanza ai fini Iva nel momento della consegna o della spedizione della merce. 34

35 1.3. Eccezioni Al principio generale fanno eccezione le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono successivamente alla consegna o alla spedizione, al verificarsi di determinate clausole. Clausole sospensive (riserva di gradimento, vendita a prova, etc ) Se si tratta di cessioni di beni mobili, esse si considerano comunque effettuate se è trascorso almeno un anno dalla spedizione o dalla consegna. Esempio La società ALFA commissiona alla società BETA la costruzione di un bene con clausola di riserva di gradimento (art.1520 C.C). In questo caso l operazione assume rilevanza ai fini Iva nel momento in cui la società ALFA, dopo aver visionato (ed eventualmente collaudato) il bene, manifesta alla società BETA il gradimento per il bene commissionato. (R.M ). Clausole risolutive In questo caso le cessioni si considerano comunque effettuate nel momento della consegna o della spedizione, salvo il verificarsi di una condizione risolutiva che dà origine all emissione di una nota di variazione di cui all art. 26 D.P.R. 633/

36 1.4. Casi particolari Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione di cose: l operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo e non rispettivamente nel momento dell esproprio e di ogni singola consegna. Per quanto riguarda i contratti di somministrazione viene richiesta, a titolo di prova, la forma scritta. Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell imprenditore o ad altra finalità estranea all esercizio dell impresa: l operazione si considera effettuata (e l imposta diviene esigibile) nel momento in cui vengono prelevati i beni. 36

37 Passaggi dal committente al commissionario o viceversa in esecuzione di contratti di commissione di acquisto o di vendita. Bisogna distinguere due casi: il soggetto A dà la commissione al soggetto B di vendere della merce al soggetto C (vendita che sarà effettuata da B in nome proprio ma per conto di A): l operazione si considera effettuata (e l imposta diviene esigibile) nel momento in cui la merce viene consegnata o spedita a C; il soggetto A dà la commissione al soggetto B di acquistare della merce dal soggetto C (acquisto che sarà effettuata da B in nome proprio ma per conto di A): l operazione si considera effettuata (e l imposta diviene esigibile) nel momento in cui la merce viene consegnata o spedita al committente A. Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: l operazione si considera effettuata (e l imposta diviene esigibile) nel momento della rivendita dei beni ai terzi; per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto dalle parti e comunque allo scadere di un anno dalla consegna o dalla spedizione. 37

38 Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa: l operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile. Acconti e pagamenti anticipati. In deroga al principio generale in base al quale l operazione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene, l operazione si considera effettuata (e l imposta diviene esigibile) nel momento in cui viene pagato un acconto, un anticipo o addirittura tutto il corrispettivo pattutito. Esempio A vende a B della merce con consegna a gg.60 a decorrere da oggi. B paga in data odierna a titolo di acconto il 20% del prezzo pattuito. L operazione si considera effettuata e l imposta diviene esigibile, seppur parzialmente, nel momento in cui viene pagato l acconto: infatti A emetterà una fattura di acconto pari al 20% dell operazione complessiva. 38

39 2. Momento imponibile in caso di prestazioni di servizi Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento del pagamento del corrispettivo. Se il pagamento del corrispettivo avviene in parte (ad esempio viene corrisposto un acconto) la prestazione si considera effettuata, seppur parzialmente, nel momento del pagamento dell acconto. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario, l operazione si considera effettuata nel momento in cui si riceve comunicazione da parte della banca. Esempio Un professionista presta in data 1 Giugno una consulenza ad un suo cliente che provvede a pagarlo in contanti in data 15 Luglio. La prestazione di servizi resa dal professionista diventa rilevante ai fini Iva nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo della consulenza e cioè il 15 Luglio. Esempio Un professionista presta in data 1 Giugno una consulenza ad un suo cliente che provvede a pagarlo mediante bonifico bancario datato 30 Giugno e con valuta 27 Giugno. La contabile bancaria perviene al professionista in data 2 luglio. Il momento in cui l operazione assume rilevanza ai fini Iva coincide con la data del 2 luglio. 39

40 3. Momento imponibile non coincidente con il momento di effettuazione delle operazioni Vi sono dei casi, in deroga al principio generale, in cui l imposta non è esigibile nel momento di effettuazione delle operazioni ma nel momento in cui il corrispettivo viene pagato. I casi in esame sono i seguenti: cessioni di prodotti farmaceutici; cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti; cessioni di beni e prestazioni di servizi a: Stato e a suoi organi, enti pubblici territoriali e CCIAA, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza. In questi casi l imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre ai fini dell emissione e dell annotazione delle fatture ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.P.R. 633/1972 si considera sempre il momento di effettuazione dell operazione. Rimane comunque salva la facoltà di applicare la regola generale e,quindi, di rinunciare al differimento del pagamento dell imposta. Il fornitore di beni o il prestatore di servizi deve apporre sulla fattura emessa una delle seguenti diciture: IVA ad esigibilità immediata IVA ad esigibilità differita Se non viene specificato nulla in fattura, si presume il differimento dell imposta. 40

41 B. LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI L ambito delle operazioni non imponibili comprende, per contro, l insieme di quelle operazioni economiche per le quali non sussistono i presupposti di assoggettamento. In particolare, tra queste occorre prendere in esame le operazioni di esportazione e quelle a queste assimilabili. B.1. Le cessioni all esportazione (art. 8 d.p.r. 633/1972) Le condizioni che devono essere rispettate affinché si realizzi un operazione di cessione all esportazione sono le seguenti: trasferimento della proprietà o di un diritto reale di godimento di uno o più beni; uscita dei beni fuori dal territorio della Comunità europea.

42 E opportuno ricordare che esiste una sostanziale differenza tra: cessioni all esportazione rilevanti ai fini IVA cessioni all esportazione rilevanti ai fini della normativa doganale (D.P.R. 43/1973) sebbene la normativa Iva sulle esportazioni si richiami alla normativa doganale. Esempio. Un azienda tessile italiana esporta temporaneamente dei tessuti in Tunisia dove vengono lavati, stampati e, quindi, rinviati in Italia. Questa operazione è a tutti gli effetti un operazione di cessione all esportazione ai fini doganali poiché la merce che proviene da un Paese comunitario esce dal territorio doganale della UE. Non rileva invece ai fini Iva perché manca la prima delle condizioni anzidette e cioè il trasferimento della proprietà dei beni.

43 Costituiscono cessioni all esportazione: le esportazioni dirette e congiunte (anche tramite commissionari) le esportazioni triangolari (anche tramite commissionari) le esportazioni con consegna di beni in Italia le cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali Sono esportatori abituali i soggetti residenti che nell anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, abbiano registrato (cfr. C.M. 145/E del ).: cessioni all esportazione cessioni intracomunitarie operazioni assimilate per un ammontare complessivo superiore al 10% del volume d affari determinato ai sensi dell art. 20 del D.P.R. 633/1972.

44 L operatore che ha la caratteristica di esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza pagamento dell IVA nel limite del cosiddetto plafond cioè dell ammontare complessivo delle: cessioni all esportazione cessioni intracomunitarie operazioni assimilate annotate nel registro delle fatture emesse dell anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) al mese di effettuazione degli acquisti senza assoggettamento all IVA.

45 La dichiarazione di intento. Deve essere inviata dall esportatore abituale al fornitore prima della data di effettuazione dell operazione. Nella dichiarazione d intento, datata e numerata, devono essere indicati: i dati anagrafici dell esportatore abituale, la P.IVA, gli Uffici Iva (o delle Entrate) territorialmente competenti con riferimento all esportatore abituale e al fornitore; il periodo di validità delle operazioni o l ammontare massimo delle operazioni sulle quali non deve essere applicata l IVA (la dichiarazione di intento può essere rilasciata per una sola o più operazioni tra le parti); firma dell esportatore abituale. Le dichiarazioni in oggetto devono essere annotate su un apposito registro tenuto a norma dell art. 39 del D.P.R. 633/1072 oppure in apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972.

46 Adempimenti dell operatore economico che effettua cessioni ad esportatori abituali numerare la dichiarazione d intento; annotare la dichiarazione d intento entro 15 giorni dalla data di ricevimento su apposito registro o nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi; emissione della fattura ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 633/1972 con annotazione: della dicitura operazione non imponibile ai sensi dell art. 8 co.1 lett.c) del D.P.R. 633/1972 ; e degli estremi (numero e data di emissione) della dichiarazione d intento.

47 C. LE OPERAZIONI ESENTI Il legislatore ha infine individuato un insieme di operazioni per le quali, ancorché sussistano i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, ha ritenuto, per ragioni di opportunità economica e sociale di non dare luogo ad assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. La norma di riferimento è l art. 10 del D.P.R. 633/1972 il quale elenca una serie di operazioni alle quali non viene applicata l imposta. Si riportano di seguito quelle che si ritiene possano essere più frequenti nei nostri studi professionali. C.1. Operazioni finanziarie Si tratta in genere delle operazioni di finanziamento effettuate dalle banche alle imprese ed anche tra imprese, ivi comprese le dilazioni di pagamento alla clientela. A tal proposito si precisa che le dilazioni di pagamento concesse da un soggetto al proprio cliente a seguito di una cessione di beni non vengono mai considerate, ai fini IVA, accessorie e, pertanto, mantengono il regime di esenzione IVA.

48 Come esempio di operazione esente possiamo considerare la fatturazione di interessi passivi a fronte di un finanziamento soci fruttifero. E opportuno soffermare l attenzione sul differente trattamento Iva tra l addebito di interessi per dilazione di pagamento (esenti ex art. 10) e l addebito di interessi di mora (esclusi ex. art. 15) in caso di ritardo nei pagamenti non prestabiliti tra le parti. In quest ultimo caso infatti gli interessi rivestono la natura di un indennizzo del danno subito dal cedente a fronte del ritardo nell adempimento relativo al pagamento del corrispettivo. C.2. Operazioni di assicurazione Pagamento del premio ed gli oneri accessori, quali ad esempio i diritti di incasso, sono esenti Iva

49 C.3. Operazioni relative ad azioni ed obbligazioni E esente da Iva la compravendita di azioni, obbligazioni e quote sociali da parte di imprese. Sono esenti da Iva le prestazioni di mandato, di mediazione e di intermediazione relative alle suddette operazioni. Si precisa che sono esenti da Iva le compravendite di titoli che non siano però rappresentative di merci poiché in tal caso si avrebbe una compravendita equiparabile a tutti gli effetti ad una compravendita di merce e, pertanto, imponibile ai fini IVA. C.4. Locazioni di beni immobili Sono esenti da Iva le locazioni non finanziarie e gli affitti di : terreni ed aziende agricole aree diverse da quelle destinate a parcheggio dei veicoli, senza destinazione edificatoria fabbricati, comprese le pertinenze, esclusi: quelli strumentali per natura (categoria catastale A/10, B, C, D, E): la locazione sconta l Iva con aliquota al 21% e quelli di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la rivendita: la locazione sconta l Iva con aliquota al 10%.

50 C.5. Cessioni di beni immobili Sono esenti da Iva : le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa (categorie catastali A/1 A/9 e A/11) le cessioni di porzioni di fabbricati a destinazione abitativa quando effettuate da soggetti diversi da: imprese costruttrici degli stessi, imprese che hanno eseguito o fatto eseguire interventi di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività svolta la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

51 C.6. Prestazioni sanitarie Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Con il D.M. 21 Gennaio 1994 sono state individuate le prestazioni esenti che rientrano nelle professioni sanitarie soggette a vigilanza. Sono tali quelle rese da: medici infermieri o assistenti sanitari ostetriche, odontotecnici, ottici, tecnici ortopedici biologi psicologi Sono esenti da Iva se accompagnate da prescrizione medica quelle rese da: terapisti della riabilitazione e dell ortottica massaggiatori e massafieroterapisti diplomati podologi

52 Si precisa infine che devono ritenersi esenti solo le prestazioni sanitarie rese a scopo terapeutico, diagnostico e curativo e non anche quelle rese per scopi di ricerca scientifica. Esempio: Un medico dentista effettua una prestazione sanitaria nei confronti di un suo paziente. Egli dovrà emettere fattura esente art. 10 n.18 D.P.R. 633/1972 ART. 10 co.1 n.27 quinquies D.P.R. 633/1972 Sono esenti da Iva le cessioni di beni il cui acquisto o importazione non ha concesso la detrazione totale dell imposta ai sensi degli artt.19, 19bis1 e 19bis2 del D.P.R. 633/1972. Esempio: Una società ha acquistato nel 2009 un autovettura nuova che non ha formato oggetto dell attività propria dell impresa né è stata destinata ad essere esclusivamente utilizzata come strumentale nell attività propria e, pertanto prudenzialmente, l IVA non è stata detratta. La società nel 2011 vende l auto ad un altra società. Nella fattura di vendita dovrà essere indicato che l operazione è esente art. 10 n.27 quinquies) D.P.R. 633/1972

53 D. LE OPERAZIONI ESCLUSE Non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi di quanto previsto dall art. 15, le seguenti fattispecie. D.1. interessi moratori e penalità Trattasi di somme riaddebitate ai clienti aventi natura non contrattuale ma meramente risarcitoria a fronte di ritardi o altre irregolarità nell adempimento dei propri obblighi contrattuali. D.2. Sconti, premi ed abbuoni Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio ed abbuono è escluso dalla base imponibile a condizione che: siano previsti contrattualmente il bene ceduto a titolo di sconto, premio ed abbuono non sia soggetto ad aliquota più alta rispetto a quello che ha formato principalmente l oggetto della cessione a titolo oneroso.

54 D.3. Imballaggi e recipienti Sono esclusi dalla formazione della base imponibile gli importi degli imballaggi e dei recipienti a condizione che ne sia stato pattuito espressamente il rimborso alla resa entro un termine convenuto. D.4. Spese anticipate in nome e per conto Sono escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate. Si considerino i seguenti casi.

55 SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO CON RAPPRESENTANZA) SPESE ANTICIPATE IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA) SPESE ADDEBITATE ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI Escluse ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 1) Il riaddebito delle spese è imponibile e segue il regime di imponibilità dell operazione principale (Esempio 3) SPESE ADDEBITATE NON ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI Il riaddebito configura una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell art. 2 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 2) Le spese riaddebitate costituiscono un operazione autonoma che viene disciplinata ai fini Iva secondo le disposizioni ordinarie (Esempio 4)

56 Esempio 1 La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome e per conto della società BETA il costo del trasporto fatturato dall autotrasportatore GAMMA alla società BETA per complessivi 5.000,00 + Iva al 21%. Nella fattura che ALFA emetterà nei confronti di BETA dovrà indicare separatamente: l operazione imponibile costituita dalla cessione del macchinario l operazione esclusa ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 633/1972 rappresentata dall anticipo delle spese di trasporto comprensive dell IVA (= 6.050,00). Risulta evidente che la fattura emessa da GAMMA non dovrà essere registrata da ALFA poiché è intestata a BETA. Esempio 2 La società ALFA anticipa in nome e per conto della società BETA le spese di consulenza rese da GAMMA e fatturate a BETA. L operazione si configura come una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell art. 2 D.P.R. 633/1972.

57 Esempio 3 La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome proprio ma per conto della società BETA il costo del trasporto fatturato dall autotrasportatore GAMMA alla società ALFA per complessive 5.000,00 + Iva al 21%. Nella fattura che ALFA emette nei confronti di BETA indicherà nell imponibile anche il riaddebito delle spese di trasporto che seguirà la stessa disciplina ed aliquota del bene ceduto. E ovvio rilevare che in questo caso la fattura emessa da GAMMA deve essere annotata nella contabilità generale ed Iva di ALFA. Esempio 4 La società ALFA anticipa in nome proprio ma per conto della società francese BETA le spese di pubblicità rese da GAMMA e fatturate ad ALFA. Il riaddebito delle spese da ALFA a BETA sarà fuori campo Iva ai sensi dell art. 7 D.P.R. 633/1972.

58 E. IL VOLUME D AFFARI Altro concetto fondamentale di riferimento nel procedimento di determinazione dell imposta dovuta è il volume d affari, individuato ai sensi di quanto previsto dall art. 20 del D.P.R. 633/1972 Il volume d affari è dato da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi: imponibili non imponibili esenti inesistenti (purché fatturate) soggette ad Iva ma senza applicazione dell imposta registrate (nei registri di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972) o soggette a registrazione (per esempio quelle che si sarebbero dovute registrare ma che non si sono registrate per errore o dimenticanza). Nella determinazione del volume d affari bisogna tener conto anche delle variazioni di cui all art. 26 D.P.R. 633/1972 a condizione che queste siano registrate nell anno. Non rientrano nel volume d affari: le cessioni di beni ammortizzabili i passaggi di beni e servizi tra attività separate.

59 Torino, 6 novembre 2012 L IVA Parte IV Obblighi dei Contribuenti (fatturazione, annotazione, liquidazione) Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani

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