compendio sull associazionismo Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio Politiche Giovanili e Comunitarie Unione Europea Programma Gioventù

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1 compendio sull associazionismo Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio Politiche Giovanili e Comunitarie Unione Europea Programma Gioventù

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3 indice Introduzione p Norme di carattere generale sulle associazioni p Come si avvia una associazione p Gli organi di una associazione p La gestione economica p Il personale p Forme particolari di associazione p Le associazioni di associazioni p La figura fiscale ONLUS p Il fondo comune e le donazioni p. 11 Materiali Allegati - Atto costitutivo - Statuto p. 13 1

4 introduzione Se una persona ha idee, interessi e passioni che condivide con altre persone e se tutti hanno voglia di darsi da fare per raggiungere alcuni obiettivi comuni, allora è possibile associarsi. In questo senso associarsi significa mettersi assieme per realizzare un progetto comune, creare qualche cosa di concreto con altre persone. Se si è appassionati di musica o di arte, se si vuole fare qualcosa per proteggere l ambiente naturale o gli animali, se si ama la recitazione o la danza se, insomma, dedichiamo gran parte del nostro tempo a qualche cosa che ci piace e ci coinvolge, allora il nostro impegno potrebbe assumere una forma più strutturata utile per organizzare meglio le cose. Naturalmente bisogna avere i mezzi necessari o, comunque, avere la capacità di procurarseli. In questo senso associarsi comporta dei vantaggi. Un singolo appassionato di musica difficilmente riuscirà ad ottenere una sala prove musicali dagli amministratori del proprio comune di appartenenza. Ma un gruppo di giovani appassionati di musica che da vita ad una piccola associazione può più facilmente sperare di essere ascoltato e, magari, di ottenere lo spazio che serve. Le associazioni, dunque, nascono dal desiderio di alcuni cittadini, i futuri soci, di mettersi assieme per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Possiamo affermare che il prodotto più importante di una associazione è proprio la socializzazione. A differenza delle imprese, le associazioni sono organizzazioni no-profit (senza scopo di lucro). Esse non hanno alcuna necessità di agire con logiche di profitto. Anzi, per quanto riguarda la destinazione degli eventuali utili, questi devono essere interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dello scopo dell associazione e non possono essere distribuiti, in forma diretta o indiretta, fra i soci. Tutte le risorse vanno quindi gestite in modo efficiente per permettere la vita sociale degli aderenti e per l espletamento delle attività che l associazione si prefigge. Queste attività possono essere di qualsiasi tipo purché non violino il codice penale. Ovviamente l Associazione ha dei limiti nello svolgimento di attività commerciali. Il primo punto da definire con chiarezza, quando si pensa di creare una associazione, è l attività, o le attività, che l associazione stessa deve svolgere. Esistono poi diverse forme di associazione tra cui scegliere a seconda del modo in cui si intende operare; ad esempio tramite l esclusivo apporto volontario degli individui o in maniera più professionale (vedi cap. 6 - forme particolari di associazioni). Il codice civile ci dice che le associazioni sono Enti costituiti da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo. Semplificando molto, si può dire che qualsiasi cosa produca o faccia una associazione, lo fa in via prioritaria per i suoi soci. In genere questa cosa è un servizio, una qualche cosa di cui si può usufruire se si è soci, o se lo si diventa. L associazione è anche uno strumento per potersi relazionare e per poter dialogare con la Pubblica Amministrazione. Il Comune è spesso l interlocutore privilegiato di una associazione e, proprio per questo motivo, bisogna imparare a rapportarsi nel modo corretto. Se si è giovani e alle prime esperienze occorre apprendere logiche e criteri dell amministrazione e imparare a dialogare in modo costruttivo. E indubbio che le amministrazioni attivano certi interventi anche grazie alle spinte delle associazioni. Ciò contribuisce, più o meno direttamente, alla realizzazione di interessi collettivi. 2

5 1 Norme di carattere generale sulle associazioni La libertà di associazione è riconosciuta dall art. 18 della Costituzione, che stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Libertà che conseguono alla libertà di associazione sono, per il singolo cittadino: a) la libertà di costituire un associazione b) la libertà di aderire ad un associazione c) la libertà di non far più parte di un associazione o di non prendervi parte. Tutte queste libertà trovano una loro limitazione qualora nel loro esercizio chi agisce in nome e per conto dell associazione commetta dei reati. Nonostante l importanza dell associazione, poche sono le norme che la regolano. La forma dell associazione è regolata all interno del Titolo II del Codice Civile art Accanto a queste regole di carattere generale presenti nel codice civile, la materia dell associazionismo è regolata da altre regole di carattere particolare (che derogano alle regole generali) presenti in alcune leggi speciali. Queste introducono e regolano alcune forme particolari di associazione: - la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato; - la legge 383/2000 sulle associazione di promozione sociale; - la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative (ONG). - La legge 133/1999 (modificata con la 342/2000) sulle organizzazioni sportive dilettantistiche. Accanto alle norme di carattere particolare è stato previsto (nel decreto legislativo 460/1997) uno speciale regime fiscale di cui è possibile usufruire solo in presenza di particolari requisiti e a determinate condizioni che portano alla denominazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o, in modo abbreviato, ONLUS (Vedi capitolo 8). Ma andiamo per ordine e partiamo dalle regole generali dettate, già nel 1942, dal codice civile ma ancora di importanza fondamentale. Secondo il Libro I, Titolo II, del codice civile le associazioni si dividono in associazioni riconosciute (poche) e non riconosciute (la maggior parte). Le differenze tra le due forme di associazione si sono andate assottigliando nel tempo. Ad oggi la differenza fondamentale fra le due forme giuridiche base di associazione rimane il riconoscimento della qualità di persona giuridica. Le associazioni riconosciute, come conseguenza del riconoscimento di persona giuridica, hanno autonomia patrimoniale, che implica la responsabilità limitata dei soci. I creditori dell associazione possono rifarsi esclusivamente sul patrimonio dell associazione che rimane distinto dal patrimonio personale di chi agisce per nome e per conto dell associazione stessa. Per ottenere lo status di persona giuridica, i promotori dell associazione devono richiedere tale riconoscimento all autorità amministrativa competente, che è il prefetto (o la Regione per gli enti non commerciali che operano in materie attribuite alle competenze delle regioni e le cui attività si esauriscono nell ambito di una sola regione). Il riconoscimento è determinato dall iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture e le Regioni. Sia il riconoscimento che la registrazione sono disciplinati dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile come modificati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n.361 che ha unificato i due momenti del riconoscimento e dell iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e le Regioni. Non entreremo nel discorso delle procedure necessarie per ottenere il riconoscimento in quanto esulano dallo scopo del presente compendio. Possiamo dire però che la legge prescrive alcuni obblighi sia sulla forma che sul contenuto dell atto costitutivo e dello statuto dell associazione. Inoltre, per sperare di ottenere il riconoscimento, il patrimonio dell associazione deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo sociale e dimostrato da apposita documentazione. Le associazioni non riconosciute sono la stragrande maggioranza e rappresentano l oggetto principale di questo compendio. Esse non godono di autonomia patrimoniale e di responsabilità limitata, per cui la responsabilità patrimoniale è di coloro che hanno 3

6 2 agito in nome e per conto dell associazione che risponderanno quindi dei debiti contratti qualora il fondo comune dell associazione non sia sufficiente a soddisfare i creditori. In altre parole, se il fondo comune dell associazione (costituito dai contributi degli associati e dai beni con questi acquistati) non è sufficiente a coprire il debito, rispondono gli amministratori con il loro patrimonio personale e il Presidente in primis. Un amministratore non risponde del debito solo se la sua contrarietà a contrarlo (in opposizione alla maggioranza degli ammistratori) è stata registrata nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo (vedi capitolo 3). Nei confronti delle associazioni non riconosciute valgono solo i limiti all autonomia negoziale (contrarietà a norma inderogabili, all ordine pubblico e al buon costume) e il limite costituzionale dell art.13 della Costituzione. Come si avvia un associazione Quando l attività di due o più persone ben motivate comincia a crescere e diventare più impegnativa, è probabile che si senta l esigenza di costituire un Associazione. Nell Associazione, infatti, è possibile trovare un giusto compromesso fra la spontaneità, che guidava le azioni dei singoli o del gruppo, e le esigenze burocratiche/organizzative. Queste esigenze diventano molto evidenti se ci si deve relazionare con l Ente Pubblico e anche con altri soggetti. Se il gruppo dei potenziali fondatori dell associazione è numeroso, dopo i primi incontri può essere importante cominciare ad individuare due o tre persone che, più delle altre, tirano le fila e hanno bene in mente le cose da fare. Si dovrà cominciare a discutere come far funzionare l associazione, le sue finalità, il nome e la sede. Dovranno essere discussi gli obiettivi, definiti i tempi per avviare le attività e considerati gli eventuali costi. Per costituire una associazione sono necessarie almeno due persone, anche se il loro numero è quasi sempre superiore. Giuridicamente stiamo parlando di una associazione non riconosciuta regolata dagli accordi liberamente presi tra i fondatori e dalla loro volontà di operare in modo organizzato e senza finalità di lucro. Normalmente, per prassi, si redigono l atto costitutivo (atto che sancisce la costituzione dell associazione) e lo statuto (atto che regola il funzionamento dell associazione). Questi atti sono sicuramente necessari se si vogliono richiedere fondi pubblici ed agevolazioni, ma non sono obbligatori. L atto costitutivo è un vero e proprio atto di nascita. Deve quindi riportare il nome dell associazione, la sua sede e i nomi dei fondatori. I fondatori, in genere, rappresentano il primo nucleo dei futuri associati e, molto spesso, alcuni entrano a far parte del primo organo dirigente, il consiglio direttivo. (Vedi allegato 1). Contemporaneamente all atto di nascita i primi associati stabiliscono regole e scopi precisi dell associazione che vengono scritti nello statuto. Lo statuto è un vero e proprio patto associativo. La parola patto riflette bene l importanza dello statuto in quanto in esso è racchiuso lo scopo che ha unito i fondatori e a cui dovranno adeguarsi coloro che, in futuro, intendono entrare a far parte dell associazione. Lo statuto, in genere, contiene: la denominazione e la sede, i principi e lo scopo, le regole sull ordinamento interno, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni delle loro ammissione, gli organi dell associazione, etc. (Vedi allegato 2). Come abbiamo già detto, affinché una associazione nasca non è necessario che l atto costitutivo sia redatto da un Notaio, anche se questo fatto offre all associazione maggiori tutele. Il fatto di depositare l atto costitutivo e lo statuto presso uno studio notarile offre la garanzia che due o più persone, la cui identità viene accertata dal Notaio, hanno sottoscritto nella tale data la nascita della tale associazione che ha i tali scopi,. Questa è la via migliore e più semplice per redigere i due atti, ma purtroppo anche la più costosa. Una soluzione intermedia fra il non registrare nulla e l andare dal notaio è quella 4

7 3 di depositare l atto costitutivo e lo statuto presso l Ufficio del Registro competente per territorio alla sede legale scelta per l Associazione. Il costo medio, tra imposte di registro e marche da bollo, è di circa 200 euro. Questa cifra è minore nel caso di ONLUS o di Associazioni di Volontariato (in questi casi occorre citare, nella richiesta inoltrata all Ufficio, la legge in forza della quale si chiede l esenzione dall imposta sul bollo). Questa registrazione permette, a chiunque voglia saperlo, di stabilire la data di avvio e gli scopi dell associazione. Non può ovviamente offrire certezze sull identità dei firmatari dell Atto Costitutivo. Registrare l associazione risulta importante se si intende accedere a finanziamenti o contributi pubblici, se si svolgono attività di gestione (con contratti o convenzioni), se si hanno rapporti con sponsor etc. Ogni eventuale e successiva variazione dello statuto comporta una nuova registrazione. Gli organi di una associazione È importante dire che i soci di una associazione possono essere sia persone fisiche che giuridiche (in una associazione possono infatti essere rappresentati anche Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Università etc.). Quando i soci si riuniscono, tutti assieme formano l Assemblea dei Soci. Bisogna sempre sapere con certezza quanti sono e chi sono i soci. Ecco perché l Associazione deve avere un Libro dei Soci aggiornato, con i dati di ciascuno. L Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente sono gli organi statutari principali, l ossatura dell associazione attraverso cui si sviluppa l attività, la gestione quotidiana e la partecipazione democratica di tutti gli associati. L assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio di previsione, per la valutazione delle attività, per la nomina degli altri organi, per la determinazione delle scelte principali dell associazione. Al presidente spetta la rappresentanza dell associazione. Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, spetta il compito di regolare la vita interna dell organizzazione e di organizzarne le attività. A questi organi principali, in genere, viene aggiunto il vice presidente (che ha il compito di sostituire il presidente nelle sue funzioni, oltre che avere anche altre mansioni) e il Tesoriere, che si occupa principalmente delle questioni amministrative. Se i soci fondatori lo ritengono opportuno, possono essere inserite altre figure di gestione (es. segretario, responsabili di progetto) o di controllo (es. i revisori dei conti). Nelle piccole associazioni capita spesso che poche persone si fanno carico di diversi compiti. La storia dell associazione viene raccolta in un diario un poco particolare, il Libro dei Verbali, che deve contenere il succo delle decisioni che il Consiglio Direttivo e l Assemblea dei Soci prendono per conto dell associazione quando si riuniscono. Trasparenza assoluta e democraticità, oltre che un obbligo, sono anche l unico modo di gestire di comune accordo l attività dell associazione. Spesso nelle associazioni le decisioni sono prese all unanimità, o quasi. Se non tutti sono d accordo con una decisione, questa dovrà essere presa a maggioranza. Appare quindi chiaro che ciò che caratterizza l associazionismo è la partecipazione. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri, quando si è in pochi come quando si diventa numerosi, e le scelte dovranno essere prese con chiarezza e rispetto reciproco, a cominciare dall ammissione di nuovi soci. Al Libro dei Soci e al Libro dei Verbali va aggiunto il Libro Prima Nota Cassa, dove si registrano le entrate e le uscite relative alle attività svolte dall associazione. Questi Libri, oltre ad essere obbligatori, rappresentano gli strumenti per tenere sotto controllo la situazione dell Associazione, con particolare riferimento a quella economica. Ciò non è, ovviamente, cosa di poco conto. Infine è consigliabile tenere anche un Libro della Corrispondenza, sia quella ricevuta che quella inviata. Se si usa solo la posta elettronica, questo libro può essere tenuto direttamente nel PC. Una volta costituiti, tutti gli Enti Associativi sono dei veri e propri soggetti di diritto: 5

8 4 possono stipulare contratti, possono stare in giudizio, hanno un proprio fondo comune autonomo con cui far fronte ai propri impegni economici. La gestione economica Idee, entusiasmo e passione sono il vero grande patrimonio morale delle associazioni che però non sempre è sufficiente per riuscire a svolgere le attività che l associazione si prefigge. Sono infatti necessarie anche risorse economiche. Vi sono due principali canali di finanziamento per le associazioni: le entrate di fonte privata e quelle di fonte pubblica. Le entrate che possono derivare da fonte privata sono essenzialmente: - quote sociali - contributi degli associati - ricavi da vendita di beni e servizi, di solito ai soci - donazioni, sottoscrizioni, raccolte di fondi etc. - sponsorizzazioni - redditi finanziari e patrimoniali Le entrate di fonte pubblica: - contributi e sussidi a sostegno delle attività associative - ricavi per contratti e convenzioni (es. per la gestione di servizi, di progetti etc.) Semplificando un poco le cose, possiamo dire che le quote annuali per rinnovare l iscrizione all associazione (se previste nello statuto) e i contributi a parziale o totale copertura delle spese sostenuta dall associazione per dar vita a corsi, manifestazioni e iniziative varie, versati dagli associati sono considerate entrate non commerciali. Le attività, naturalmente, debbono essere in linea con le finalità previste dallo statuto dell associazione. Le circoscrizioni, i Comuni, le Province possono finanziare con contributi le attività associative o, più spesso, particolari progetti proposti. La Provincia di Pesaro e Urbino, ad esempio, ha un canale di finanziamento attraverso la L.R. 46. Bisogna leggere le modalità di partecipazione nel bando e presentare il progetto su apposito modulo entro la data di scadenza prevista. Anche alcuni contributi degli enti pubblici nazionali e internazionali sono considerati entrate non commerciali (es. il Programma Europeo Gioventù). Per gestire contabilmente entrate di questo tipo è sufficiente che l associazione possieda il numero di codice fiscale e un conto corrente bancario (o postale). Se alle entrate usuali si aggiungono però quelle provenienti da corrispettivi per determinati servizi che devono essere fatturati, allora l associazione dovrà munirsi di partita IVA e tenere una contabilità separata tra questo ultimo tipo di entrate, che sono considerate commerciali, e quelle non commerciali. Un Ente Locale, ad esempio, potrebbe apprezzare la capacità di una associazione e affidargli direttamente la gestione di un determinato servizio per suo conto. Altre volte l Ente emette un bando nel quale descrive le caratteristiche del servizio da prestare e quali tipologie di soggetti (cooperative, associazioni etc.) possono partecipare alla gara per aggiudicarsi la gestione. In genere una associazione nasce per occuparsi di una determinata cosa. Ma le attività che può svolgere all interno di quella cosa sono molto varie. Una associazione giovanile che si occupa di musica, ad esempio, può avere ampie finalità come, ad esempio, favorire la diffusione della cultura musicale, organizzare corsi di formazione musicale, promuovere le produzioni artistiche dei giovani (con riguardo a quelle musicali), gestire servizi (sala prove musicali, studi di registrazione), organizzare concerti etc.. Sono molte le cose che possono essere fatte e tutte dovrebbero essere, da subito, previste nello statuto dell associazione (per evitare poi successive modifiche statutarie). L associazione non ha titolo per svolgere attività non previste nel suo statuto. 6

9 5 Per le associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza fine di lucro, nonché per le pro loco, è prevista la possibilità di determinazione forfetaria del reddito dei proventi derivati da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali applicando a questi ricavi un coefficiente di redditività e sommando le eventuali plusvalenze. L IVA relativa a tali proventi viene detratta nella misura forfetaria del 50% (ridotta a 1/3 per diritti televisivi e al 10% per le fatture di sponsorizzazione).. Per le entrate commerciali di una associazione il limite massimo di ricavi per cui può essere ammessa la determinazione forfetaria del reddito (regime forfetario) è stato fissato a euro (L. n 289 del 27/12/2002). Ma per tutto questo si consiglia di rivolgersi ad esperti (presso le associazioni di categoria o studi di commercialisti). Il personale Le organizzazioni di terzo settore, associazioni incluse, possono applicare ai propri lavoratori tutti i contratti previsti dalla legislazione del lavoro. Di fatto esistono tre grandi categorie di lavoro che sono: il lavoro subordinato, il lavoro parasubordinato o atipico e il lavoro autonomo. Le forme di lavoro parasubordinate, o atipiche, sono quelle più utilizzate dalle piccole associazioni, assieme al ricorso al lavoro autonomo. Per cui, considerato lo scopo di questo compendio, non tratteremo le forme di contratto subordinato... Il lavoratore parasubordinato si trova ad essere una figura ibrida e intermedia tra il dipendente e il lavoratore autonomo. Le forme contrattuali che disciplinano il lavoro parasubordinato sono state riformulate dalla cosiddetta legge Biagi. Il contratto parasubordinato che ci interessa maggiormente è il contratto a progetto (co.co.pro.) introdotto dalla legge 30/2003. Ciò che differenzia la collaborazione a progetto dagli altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è che il contratto a progetto deve contenere l indicazione di uno o più progetti specifici (o programmi di lavoro o fasi di esso) in base ai quali viene stipulato il contratto individuale di lavoro. Il progetto, il programma di lavoro o fase di esso è determinato dal committente ed è un indicazione essenziale. Qualora manchi questo riferimento, la legge stabilisce che il giudice può considerare il contratto a progetto lavoro subordinato a tempo indeterminato. Teoricamente la durata del contratto è definita dal progetto o programma di lavoro o fasi di esso, ma non ci sono limiti di tempo nell esecuzione della prestazione. Nel contratto individuale, di fatto, si può legittimamente definire anche un orario preciso della prestazione. Si tratta, insomma, di un contratto di cui si può facilmente usufruire se l associazione dovesse seguire un progetto per un anno e avesse bisogno della prestazione di uno o più collaboratori. Le collaborazioni occasionali, invece, prevedono un tipo di contratto che deve essere stipulato per collaborazioni limitate nel tempo e per singole attività svolte in completa autonomia senza essere vincolati dal committente ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell associazione. Va precisato che questi lavoratori non sono liberi professionisti perché non svolgono quella determinata attività con regolarità. L attività, inoltre deve avere una durata relativamente breve e anche occasionale. Il lavoratore non può prestare la sua opera due volte consecutive. Un esempio potrà chiarire meglio in che termini va usato questo contratto: se un associazione dovesse organizzare un corso di educazione interculturale in una scuola media per tre settimane, il tipo di contratto che conviene stipulare sarà proprio un contratto di collaborazione occasionale. Il lavoratore autonomo è colui che dietro un corrispettivo compie un opera o un servizio senza vincolo di subordinazione. Al lavoro autonomo appartiene quella categoria di lavoratori che svolge abitualmente attività professionale che non ha nessun vincolo nei confronti del committente. Si tratta di consulenti che un associazione può contattare (ad esempio se ha bisogno di un web-master per creare il proprio sito internet o se necessita di docenti per un corso di formazione e così via). Non ci sono vincoli per il datore di lavoro, tranne il pagamento di quanto pattuito. 7

10 6 Forme particolari di associazione Accanto alle regole di carattere generale presenti nel codice civile, la materia dell associazionismo si è arricchita, nel corso degli anni, di alcune leggi speciali che hanno introdotto forme specifiche di associazione, quali: Le associazioni di volontariato Le associazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge 266/91. Si tratta di una legge-quadro che disciplina in senso ampio la materia del volontariato e rimanda alle leggi regionali le ulteriori specificazioni. Ad oggi, seppur con un certo ritardo, tutte le regioni italiane si sono dotate di una legge regionale sul volontariato. La legge 266/91 definisce l attività volontaria come attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (Art.2.1). Inoltre specifica che, per la realizzazione di questa attività, l associazione di volontariato si deve avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (Art.3.1). I soci volontari possono tuttavia usufruire di un rimborso spese per la loro attività, di norma fissato dall organizzazione stessa attraverso dei criteri riportati nello statuto (alcune leggi regionali fissano il limite di tale rimborso). Il rimborso delle spese non deve mascherare una retribuzione in nero. Le legge prevede anche la possibilità di ricorrere a lavoratori dipendenti, o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Però esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell organizzazione oppure necessari per qualificare o specializzare l attività da essa svolta (Art.3.4). Chi svolge attività di volontariato all interno dell organizzazione non può allo stesso tempo lavorare in modo autonomo o subordinato per l organizzazione stessa. I soci dell associazione, tuttavia, possono usufruire di un rimborso spese per la loro attività. Di norma l ammontare del rimborso è fissato dall organizzazione stessa attraverso dei criteri riportati nello statuto La legge incentiva anche chi, avendo un altro lavoro, intende svolgere attività di volontariato. Chi è iscritto ad un organizzazione di volontariato e voglia contribuire al fine dell associazione ha quindi il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale (art.17). L assicurazione degli aderenti alle associazioni di volontariato è un altro importante argomento. Secondo l articolo 4 comma 1, le Associazioni per ottenere i contributi pubblici e poter stipulare con essi delle convenzioni, devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La legge quadro sul volontariato ha anche previsto l istituzione di un Osservatorio nazionale per il volontariato e dei Centri Servizi per il Volontariato. L Osservatorio, che si avvale del personale e dei mezzi del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di promuovere lo sviluppo del volontariato (censimento, studi e ricerche, pubblicazione di un bollettino periodico di informazione), anche attraverso il finanziamento di progetti sperimentali elaborati dalle organizzazioni di volontariato e sostenuti attraverso il Fondo per il volontariato. I Centri Servizi per il Volontariato, diffusi su tutto il territorio nazionale, hanno il compito di promuovere il volontariato e svolgere attività di formazione, consulenza e informazione per le organizzazioni di volontariato. Sono stati istituiti i registri regionali e quello nazionale (quest ultimo per le associazioni di Volontariato che hanno carattere nazionale). L iscrizione a questi registri non è obbligatoria, ma è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per ottenere agevolazioni fiscali. Alle Regioni e alle Province Autonome spetta il compito di revisionare periodicamente i registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. L articolo 10 della legge 266 delega alle Regioni la fissazioni delle norme che regolano: - le modalità per lo svolgimento delle attività di volontariato all interno di strutture pubbliche; - le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri; - i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la 8

11 stipulazione di convenzioni; - gli organi e le forme di controllo per la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato; - la partecipazione dei volontari aderenti a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti dalle regioni e dagli enti locali nelle materie d intervento delle organizzazioni di volontariato. La legge fissa anche i diritti e gli obblighi delle associazioni di volonariato. Solo se si rispettano certi obblighi è possibile essere iscritti ai registri. In particolare l atto costitutivo o lo statuto delle associazioni di volontariato, secondo l articolo 3 della L. 266/ 91, devono contenere: - L assenza di fini di lucro; - La democraticità della struttura; - L elettività e la gratuità delle cariche associative; - La gratuità delle prestazioni fornite dai soci; - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci; - I diritti e gli obblighi dei soci; - L obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; - Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci. Le associazioni di promozione sociale (APS) Analoghe disposizioni troviamo anche nella legge 383/00 che introduce la figura giuridica delle associazioni di promozione sociale. Secondo l art.2 della suddetta legge sono associazioni di promozione sociale tutte quelle associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività di utilità sociale a favore sia degli associati che della comunità. Il testo di legge esclude che i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati possano considerarsi associazioni di promozione sociale. La legge prevede che vi siano registri nazionali (per le APS a rilevanza nazionale che svolgono attività in almeno cinque regioni e 20 province) e regionali (per le APS a rilevanza territoriale). Prima della pubblicazione della legge nazionale, esistevano alcune leggi regionali che richiamavano la stessa tipologia associativa. La Regione Lazio, per esempio, nel 1999 approvò una legge regionale per la Promozione e sviluppo dell associazionismo. Le leggi regionali promulgate precedentemente alla 383/00 si sono ovviamente dovute adeguare alla normativa nazionale. Con la L.383 sono stati istituiti anche un Fondo per l associazionismo e gli Osservatori nazionale e regionali. Gli Osservatori debbono vigilare sull iscrizione ai registri Nazionale e locali e promuovere studi e ricerche. Su materie di comune interesse i due Osservatori svolgono il loro servizio in collaborazione. Le associazioni di promozione sociale, al pari delle associazioni di volontariato, si avvalgono in misura prevalente delle attività prestate dai loro associati in forma volontaria, libera e gratuita. A differenza delle organizzazioni di volontariato, però, e in caso di particolare necessità, le APS possono assumere dipendenti o lavoratori autonomi anche fra i propri associati. La legge 383 garantisce alle APS agevolazioni amministrative e fiscali, facilitazioni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e definisce le norme che riguardano la disciplina delle fonti di finanziamento e gli obblighi verso terzi. Lo statuto delle APS, al pari di quello delle associazioni di volontariato, deve contenere alcuni riferimenti specifici. Le organizzazioni non governative (ONG) Le organizzazioni non governative (ong), organizzazioni che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, sono state disciplinate dalla legge 49/87, che regola tutta la materia della cooperazione allo sviluppo italiana. Per legge possono assumere la forma giuridica dell Associazione o della Fondazione e debbono chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri (MAE) per poter operare in progetti di sviluppo finanziati con i fondi pubblici del Ministero. E quindi necessario che queste 9

12 7 organizzazioni: a) siano associazioni riconosciute, non riconosciute o fondazioni; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità; g) accettino controlli periodici all uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità; i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale. Le associazioni sportive La legge 133/99, successivamente modificata dalla Legge 342/00 prevede nuovi obblighi e agevolazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di promozione Sportiva. L insieme di queste norme consente alle Associazioni, ad esempio, di compensare atleti, tecnici, organizzatori di attività sportive con un regime agevolato (in pratica senza alcuna imposizione) fino a euro annuali e con imposizione ridotta fino a euro annuali per persona. Consente, inoltre, di ricevere erogazioni liberali, cioè contributi da privati cittadini o da aziende senza che ciò venga considerato come contributo tassabile. Nello stesso tempo viene consentito al donatore di detrarre, entro certi limiti, tale contributo dalle imposte dovute al fisco. Le associazioni di associazioni Costituire un associazione, condurla e farla crescere è sicuramente una bella esperienza ma non priva di difficoltà. Ci sono tutti i problemi di gestione e anche diverse responsabilità. Piuttosto che costituire una associazione ex novo, in certi casi può essere più conveniente e utile collaborare attivamente all interno di una associazione che esiste già e che svolge le attività a cui si è interessati. Magari ci si può ritagliare un proprio spazio di responsabilità contando su una serie di risorse, interne ed esterne, già esistenti nell associazione. Se si avvia una nuova associazione è consigliabile coinvolgere un commercialista o un esperto che dia una mano, soprattutto per gli adempimenti fiscali cui le associazioni sono sottoposte. Se ciò non fosse possibile, è spesso importante trovare delle risorse per pagare un professionista che segua questi compiti (il tutto va rapportato anche alla quantità di lavoro svolto dall associazione). In ogni caso molte associazioni non sono sole nell affrontare i problemi. Esistono infatti associazioni di associazioni che si prefiggono di assistere le varie forme di associazione, i circoli, le società sportive, fin dalla loro gestazione. Alcune di queste centrali operative sono specializzate in un determinato settore. Un esempio tipico sono le Federazioni Sportive Nazionali che raggruppano ognuna le società sportive di un unica disciplina. Tutte le federazioni sportive fanno poi capo al CONI, il comitato olimpico nazionale. Sempre dallo sport viene l esempio di centrali associative non specializzate. Si tratta degli Enti di Promozione Sportiva i quali hanno l obiettivo di promuovere l attività motoria e sportiva con finalità educative e sociali senza finalità agonistiche. E il caso del CSI (Centro sportivo Italiano), della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) etc.. Le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva assistono e consigliano le associazioni o i 10

13 8 9 circoli affiliati. In alcuni casi è indispensabile farne parte. Centrali analoghe esistono anche al di fuori dell ambito sportivo e affiliano associazioni di volontariato, associazioni culturali, ricreative etc. In alcuni casi tipologie anche diverse di associazioni. Le associazioni di volontariato, ad esempio, possono usufruire dell assistenza dei Centri Servizi per il Volontariato distribuiti a livello regionale e provinciale. Vi è infine una superfederazione che riunisce le organizzazioni no profit, il Forum Nazionale del Terzo Settore che è organizzato su base regionale. Infine vi sono spesso organismi che raggruppano più associazioni con sede in un unico Comune (es. le consulte) o anche organi di rappresentanza giovanile (es. i Forum delle associazioni giovanili). Questi ultimi hanno spesso l obiettivo di collaborare alla elaborazione di un piano giovani locale. La figura fiscale ONLUS Molte associazioni possono assumere la denominazione di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e godere di un regime fiscale privilegiato. Il decreto legislativo 460 del 4 dicembre 97 ha definito la nuova figura fiscale delle ONLUS. E bene specificare che si tratta solo di uno status fiscale e non di una specifica figura giuridica delle associazioni. In realtà il decreto ha stabilito un generale riordino fiscale del settore no-profit e introdotto regole e agevolazioni per gli enti senza scopo di lucro con finalità di solidarietà sociale che operano in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, promozione o valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell arte con apporti economici dello Stato. Per le attività svolte in questi settori il fine di solidarietà sociale viene considerato inerente all attività stessa. Assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, solo se tali attività vengono rivolte a soggetti svantaggiati. Per perseguire finalità di solidarietà sociale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie devono essere necessariamente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dal decreto, le organizzazioni no profit debbono prevedere espressamente nello statuto alcune voci specifiche. Inoltre l atto costitutivo e lo statuto vanno redatti nella forma dell atto pubblico (da un notaio) oppure della scrittura privata autenticata e registrata all Ufficio del Registro Atti Privati. Il fondo comune e le donazioni Il fondo comune, in qualsiasi associazione, è costituito dai contributi degli associati, dai beni con questi acquistati e dagli eventuali utili di gestione dell associazione. Prima delle modifiche apportate dalla legge 15 maggio 1997 n.127, così come modificata dalla legge 21 giugno 2000 n.192 (art.1), il fondo comune non poteva essere incrementato con donazioni e con disposizioni testamentarie per il divieto degli articoli 600 e 786 del codice civile. Tale incremento poteva avvenire solo se, entro un anno dal giorno in cui il testamento era eseguibile o la donazione era stata perfezionata, l associazione faceva richiesta di essere riconosciuta come persona giuridica. Il riconoscimento era quindi una condizione necessaria per il conseguimento degli atti di liberalità e per l acquisto di beni immobili. Il divieto degli articoli 600 e 786 non si applicava per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione civile. La legge, intervenendo in materia di acquisti sia a titolo gratuito (donazioni, testamenti e legati) che a titolo oneroso (acquisto di immobili) ha sostanzialmente esteso la normativa di favore prevista dalle leggi speciali rivolte alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a tutti gli enti non commerciali, sia riconosciuti che non riconosciuti. L art.13 della L.127/1997, infatti, prevede l abrogazione di tutte quelle norme che 11

14 prescrivono il riconoscimento o autorizzazioni per l acquisto di immobili o per l accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto. E importante sapere che questo speciale regime da normativa speciale è diventata generale ed è applicabile anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella entrata in vigore delle presente legge. 12

15 materiali allegati 1) modello di atto costitutivo di un associazione Atto costitutivo 1) Costituzione e sede È costituita l Associazione denominata..., con sede in...: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 2) Carattere dell Associazione L Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. 3) Durata dell Associazione La durata dell Associazione è illimitata. 4) Soci fondatori Nome, cognome, nato a, professione, c.f. 2) modello di statuto di un associazione (anche di promozione sociale) 1) Denominazione È costituita l associazione denominata 2) Sede La sede dell associazione è in..., via... 3) Principi e scopi L associazione ha per scopo... 4) Natura dell associazione L associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta. 5) Soci Possono far parte dell Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all attività della stessa. L ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1 Gennaio dell anno in cui la domanda è accolta. L appartenenza all Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell anno. b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino 13

16 indegnità. c) per ritardato pagamento dei contributi dell anno in corso entro il mese di Marzo. 6) Organi dell Associazione Organi dell Associazione sono: - l assemblea dei soci (indispensabile) - il consiglio direttivo (facoltativo) - il comitato dei garanti (facoltativo) - il collegio dei revisori dei conti (facoltativo) - il presidente (indispensabile) - il vicepresidente (facoltativo) - il tesoriere (facoltativo) a) Assemblea Hanno diritto di partecipare all assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto. L assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all anno entro il 30 Aprile per l approvazione del bilancio consuntivo nonché per l eventuale rinnovo delle cariche sociali. L assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l avviso dovrà specificare gli argomenti all ordine del giorno. È ammesso l intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega. L assemblea è presieduta dal presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I verbali della riunione dell assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui. All assemblea spettano le seguenti prerogative: - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo - eleggere il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti - fissare, su proposta del collegio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri - deliberare sullo scioglimento dell Associazione - deliberare sulle modifiche dello statuto - deliberare sul trasferimento della sede dell Associazione - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo o dal collegio dei probiviri. b) consiglio direttivo Il consiglio direttivo ha il compito di: - deliberare sulle questioni riguardanti l attività dell Associazione per l attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell assemblea - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione - procedere all inizio di ogni anno sociale alla revisione dell elenco dei soci - deliberare l accettazione delle domande per l ammissione di nuovi soci. Il consiglio direttivo è formato da presidente, tesoriere e tot membri nominati dall assemblea ordinaria scelti tra i soci. Il consiglio direttivo dura in carica tot anni e comunque sino all assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 14

17 Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro. c) presidente e il vicepresidente Il presidente dirige l Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all attuazione delle deliberazioni dell assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente è eletto dall assemblea e dura in carica tot anni e comunque sino all assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. d) tesoriere Il tesoriere cura l uso delle risorse e dei fondi dell associazione, in attuazione delle deliberazione dell assemblea e del consiglio direttivo. Ha l obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell associazione e di presentarlo all assemblea. E nominato dall assemblea e dura in carica tot anni. e) collegio dei probiviri Il collegio dei probiviri è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto. Al collegio dei probiviri è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili. I membri del consiglio dei probiviri in numero di tot sono nominati dall assemblea ordinaria tra i propri soci. Durano in carica tot anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, il collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. f) collegio dei revisori dei conti Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei conti sono nominati dall assemblea in numero di tot e durano in carica tot anni: essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte fra persone estranee all Associazione avuto riguardo alla loro competenza. 7) Patrimonio e Entrate dell Associazione Il patrimonio è costituito: - da beni mobili e immobili di proprietà dell associazione, - da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, - da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all atto dell ammissione all Associazione nella misura fissata dall assemblea ordinaria. b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall assemblea in relazione a particolari iniziative. d) da versamenti volontari degli associati e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali. I contributi ordinari devono essere pagati in un unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l anno solare in corso qualunque sia il momento dell avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l anno solare in corso. 8) Esercizi sociali L esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. 9) Scioglimento e liquidazione L associazione può essere sciolta solo dall assemblea dei soci, con maggioranza degli 15

18 almeno ¾ degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni (di promozione sociale se del caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all art.3 del presente statuto. 10) Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge. 16

19 Per informazioni: Servizio Mobilità Giovanile Europea della Provincia di Pesaro e Urbino Via Mazzolari, Pesaro Tel Fax sve@provincia.ps.it

20 Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio Politiche Giovanili e Comunitarie Unione Europea Programma Gioventù Questo compendio racchiude alcune nozioni sull associazionismo giovanile fornite durante il corso di formazione Youth Link ( Il corso ha permesso ai partecipanti di acquisire strumenti base per gestire in maniera adeguata un associazione e per progettare iniziative con il Programma Europeo Gioventù.

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