COMUNE DI CARAGLIO Provincia di Cuneo

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1 COMUNE DI CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE dei TRASPORTI FUNEBRI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2013 In vigore dal 1

2 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione di trasporto funebre Articolo 2 Definizione di attività funebre Articolo 3 Esercizio del trasporto funebre ed attività funebre Articolo 4 Disciplina dell attività di trasporto funebre Articolo 5 Tipologie di trasporto funebre Articolo 6 Trasporti funebri a carico del Comune Articolo 7 - Trasferimento di cadavere prima del funerale Articolo 8 Auto funebre CAPO II SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE Articolo 9 Trasporto funebre nel territorio comunale Articolo 10 Ditte / Imprese di trasporto funebre Articolo 11 - Corrispettivi e tariffe del trasporto funebre Articolo 12 Servizi gratuiti Articolo 13 Doveri professionali dell Impresa CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 Vigilanza e coordinamento Articolo 15 Controlli igienico-sanitari Articolo 16 Inadempimenti Articolo 17 Norme finali ALLEGATI: A Tariffe servizi trasporti funebri B Tariffe servizi onoranze funebri C Schema convenzione servizio trasporto funebre territorio comunale 2

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Definizione di trasporto funebre 1. Ai fini della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. Nella nozione di trasporto funebre sono altre sì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. 3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo avviene in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre. 4. Per accompagnamento salma si intendono le fasi del trasporto funebre che richiedono un intervento manuale di movimentazione del feretro. 5. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'asl limitatamente agli aspetti igienico-sanitari. ARTICOLO 2 Definizione di attività funebre 1. Ai sensi dell art. 5 della L.R. n. 15/2011 per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 3

4 2. L attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all articolo 5, comma 2, della L.R. 15/2011 in possesso dei requisiti e dei mezzi previsti dal DPGR n. 7/R del 8 agosto ARTICOLO 3 Esercizio del Trasporto funebre ed attività funebre 1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, in regime di libera concorrenza, dai soggetti esercenti attività funebre in possesso dei requisiti di legge. 2. Per svolgere l attività funebre nel territorio comunale le Imprese del settore devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune dove hanno la propria sede commerciale che ne accerta preventivamente, e ne verifica la permanenza nel tempo, il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento regionale di cui al DPGR n. 7/R in data e richiesti dal presente regolamento. 3. Le imprese già esercenti l attività funebre alla data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale ( ) devono adeguarsi ai requisiti dallo stesso previsti nelle termine di un anno da tale data. 4. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. 5. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio di tale attività ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l Amministrazione Comunale esercita funzione di controllo e di disciplina di tale servizio. ARTICOLO 4 Disciplina dell attività di trasporto funebre 1. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a: - orari di svolgimento dei servizi e relative modalità - orari di arrivo ai cimiteri - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri - eventuali termini ordinari per la veglia funebre nella camera mortuaria ubicata in locali comunali 4

5 2. Se il trasporto parte o arriva da/ad uno dei cimiteri comunali, gli orari di partenza e arrivo dovranno essere tempestivamente comunicati al personale dei servizi cimiteriali dei comuni interessati al fine di consentire, in tempo utile, la predisposizione del personale e delle attrezzature occorrenti per il trasporto funebre e la sepoltura. 3. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), il trasporto comprende: a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio; b) il tragitto all edificio di culto o al luogo di svolgimento delle esequie; c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto; d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta. 4. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. 5. In assenza di richieste di cui al precedente comma 3 da parte di chi richiede il funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura. 6. Il corteo funebre dovrà sempre percorrere le vie più brevi per raggiungere la destinazione, anche in deroga ai sensi di marcia obbligatori, salvo diverse istruzioni contenute nell autorizzazione. 7. Le persone tenute per legge alla denuncia di morte, o altre espressamente autorizzate, prenderanno accordi circa l ora e le modalità del trasporto funebre con l Ufficio di Stato Civile che rilascerà apposita autorizzazione in cui sono indicati: a) cognome e nome del defunto b) giorno e ora del trasporto c) luogo del prelievo d) luogo di svolgimento delle esequie e) destinazione della salma f) eventuali prescrizioni particolari per il trasportatore. 8. Tale autorizzazione sarà trasmessa a cura dell Ufficio di Stato Civile al Corpo di Polizia Locale, per gli adempimenti del caso. 9. L ora del funerale dovrà in ogni caso essere confermata dai competenti Uffici comunali, in base ad esigenze di servizio, a cerimonie concomitanti o a servizi funebri già prenotati anche se provenienti da altro comune. 5

6 10. In nessun caso si dovrà verificare la concomitanza di funerali sull intero territorio comunale e dovranno intercorrere almeno 60 minuti tra un funerale e l altro nei cimiteri comunali. Eventuali eccezioni al predetto divieto potranno essere valutate nel caso in cui la salma dopo il funerale venga avviata alla struttura di cremazione o alla tumulazione in cimitero di altro comune. 11. Per stabilire l ordine di precedenza dei funerali farà fede l ora di ricezione della richiesta del trasporto funebre da parte dell Ufficio Stato Civile. 12. Per ragioni di servizio e per esigenze di viabilità legate all attività mercatale, i funerali non potranno svolgersi nell intero territorio comunale di domenica e nei giorni festivi e nel solo Capoluogo di norma nella mattinata del mercoledì. 13. Tuttavia, nel caso di festività infrasettimanali ricadente il sabato od il lunedì, il trasporto funebre può essere consentito previo accordo con l Ufficio di Stato Civile o la domenica mattina o nella mattinata del giorno festivo infrasettimanale. 14. E facoltà del Sindaco nel caso di decessi di particolare risonanza (Cittadini onorari, ecc.), disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri straordinari con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica. 15. Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro e la solennità della cerimonia; il personale impiegato deve indossare abiti adeguati e tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso. 16. In caso di particolari esigenze cerimoniali il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute. 17. Le ditte di trasporto funebre si assumono tutte le spese, rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, dovendosi ritenere il Comune esonerato da ogni responsabilità in materia anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo. ARTICOLO 5 Tipologie di trasporto funebre 1. I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti: - trasporto con cerimonia civile o religiosa nel Comune di Caraglio (funerali); - trasporto da o per altri comuni con cerimonia; - trasporto senza cerimonia, da o per altri comuni o in qualsiasi cimitero comunale. 2. Il trasporto delle salme è: - a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; - a carico del Comune di Caraglio in ogni altro caso. 6

7 ARTICOLO 6 Trasporti funebri a carico del Comune 1. Sono a carico del Comune, ai sensi dell art. 16 del DPR 285/90 e dell art. 8 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 7/R del , i seguenti trasporti: a) la fornitura del feretro ed il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia su segnalazione del Servizio Sociale e comunque su provvedimento motivato del Sindaco; b) il recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al deposito di osservazione o all obitorio comunale, su segnalazione dell Autorità Giudiziaria; c) il trasporto di prodotti abortivi, nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; d) il trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente ASL, nei casi di indigenza e bisogno di cui alla precedente lettera a); e) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell Autorità Giudiziaria o del Servizio Sanitario. ARTICOLO 7 Trasferimento di cadavere prima del funerale 1. Il trasferimento di cadavere all obitorio ed al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/ Su richiesta scritta e motivata di un familiare, il Sindaco o suo delegato può autorizzare, secondo le prescrizioni di legge, il trasporto del cadavere dal locale di osservazione di cui all art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ad altra sede, nell ambito del Comune, affinché siano rese le onoranze funebri. 3. Il trasporto avrà luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere da parte dell incaricato dell azienda sanitaria locale (ASL CN1) o divieto per motivi di ordine giudiziario. 7

8 ARTICOLO 8 Auto funebre 1. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. 2. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. 3. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero del mezzo per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. 4. Il mezzo funebre deve essere dotato di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste ed essere conforme alle norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/ E obbligatorio mantenere l auto funebre in perfetto stato, decoro e pulizia e provvedere alla disinfezione periodicamente, almeno due volte la settimana e nei casi previsti dalla legge. 8

9 CAPO II SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE ARTICOLO 9 Trasporto funebre nel territorio comunale 1. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Caraglio è effettuato in regime di libera concorrenza fra le imprese di onoranze funebri, regolarmente autorizzate e la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti, ed in conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nella Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 (art. 6 punto 1 e 4). 2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari propri soci e/o membri, con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n Il Comune stipula con le Imprese Funebri che hanno una sede nel Comune di Caraglio apposita convenzione per la definizione delle modalità e dei costi di effettuazione del suddetto servizio. 4. Le suddette Imprese devono garantire pronta reperibilità e corretta esecuzione del servizio e costituire a favore del Comune, con la stipula della convenzione, una cauzione da definirsi nel contratto - a garanzia della perfetta osservanza degli obblighi di legge e del presente regolamento. 5. Tale cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Caraglio per tutta la durata della convenzione e verrà restituita all Impresa alla scadenza della convenzione stessa. 6. Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, l Impresa convenzionata dovrà reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 7. Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nel territorio comunale in connessione con l esercizio di attività funebre devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e richiedere di essere accreditate presso gli uffici comunali. 9

10 ARTICOLO 10 Ditte / Imprese di trasporto funebre 1. I trasporti funebri che si sviluppano interamente nel territorio comunale devono essere eseguiti da ditte/imprese convenzionate o accreditate. 2. Le imprese convenzionate devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver reso le dichiarazioni e comunicazioni previste dalla vigente normativa, necessarie per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri ed essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio; b) essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza per l esercizio dell attività di imprese funebri ; c) essere in regola con quanto stabilito dalla L.R. 15/2011 in merito all attività di servizio funebre; d) disporre nel concentrico cittadino di un ufficio aperto al pubblico, per almeno quattro ore al giorno nei giorni feriali; e) essere munite di allacciamento telefonico (telefono e fax) e casella di posta elettronica dedicata, per ricevere e per eseguire, tramite un proprio rappresentante, gli ordini e le istruzioni inerenti il servizio; f) essere reperibili sia di notte che di giorno per i servizi di recupero, fornendo il recapito telefonico e comunicandone tempestivamente le variazioni; g) possedere la capacità tecnica e di risorse umane richiesti dalle normative e leggi nazionali e regionali di settore vigenti per l esecuzione dei trasporti funebri, a garanzia della continuità e dell adeguatezza del servizio (da documentare mediante autocertificazione); h) essere in possesso di almeno un auto funebre in uso esclusivo, idonea in base alle normative vigenti e garantire la disponibilità di una ulteriore auto funebre in caso di emergenza; i) avere la disponibilità di una rimessa per auto funebri sita nel territorio comunale; j) essere in possesso di polizza assicurativa per danni causati a persone e cose. 3. Le imprese convenzionate devono stipulare con il comune apposita convenzione secondo lo schema allegato C. 10

11 4. Le imprese accreditate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver reso le dichiarazioni e comunicazioni previste dalla vigente normativa, necessarie per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri ed essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio; b) essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza per l esercizio dell attività di imprese funebri ; c) essere in regola con quanto stabilito dalla L.R. 15/2011, in merito all attività di servizio funebre; d) possedere la capacità tecnica e di risorse umane richiesti dalle normative e leggi nazionali e regionali di settore vigenti per l esecuzione dei trasporti funebri, a garanzia della continuità e dell adeguatezza del servizio; e) avere un auto funebre in dotazione all Impresa, in regola con le normative vigenti; f) presentare dichiarazione di impegno ad applicare, per i trasporti funebri, le tariffe di cui all allegato A del presente regolamento; g) essere in possesso di polizza assicurativa per danni causati a persone o cose. 5. L accreditamento dovrà essere richiesto al competente Ufficio Stato Civile del Comune, con istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta/impresa, con comunicazione tempestiva di eventuali variazioni. La predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445, da presentarsi contestualmente all istanza. ARTICOLO 11 Corrispettivi e tariffe del trasporto funebre a pagamento 1. I corrispettivi dovuti dai privati per il servizio dei trasporti funebri che si sviluppano interamente nel territorio comunale, vengono riscossi direttamente dalle imprese di onoranze funebri e non devono superare le tariffe massime indicate nell allegato A. 2. Il corrispettivo per i trasporti funebri fuori comune o per l accompagnamento dei partecipanti alle esequie, mediante autobus od altri mezzi di trasporto, è concordato direttamente fra committente ed impresa e da questa riscosso. 3. I trasporti a pagamento eseguiti nell ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri comuni o all estero e viceversa, sono soggetti alla corresponsione di una tariffa fissa ai sensi dell art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/1990, pari agli importi indicati nell allegato A, da aggiornare periodicamente con deliberazione di Giunta comunale. 11

12 4. Il versamento degli importi di cui al precedente comma 3 deve essere effettuato presso il concessionario del servizio di Tesoreria comunale direttamente o mediante bonifico bancario o conto corrente postale, entro la data di esecuzione del trasporto o del primo giorno feriale utile nel caso di trasporto effettuato in giorni festivi consecutivi. 5. La tariffa non è dovuta per le salme trasportate all obitorio comunale su disposizione dell Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, né per i trasporti effettuati a carico del Comune e per servizi gratuiti di cui agli artt. 6 e Sono esenti da qualsiasi tariffa comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri. 7. Le imprese funebri convenzionate si impegnano, altresì, ad eseguire, congiuntamente al trasporto funebre, tutte le prestazioni relative al servizio tipo di cui all art. 2 dello schema di convenzione allegato C, il cui corrispettivo è quello indicate nell allegato B ; tale corrispettivo è riscosso direttamente dalle imprese ed è sottoposto a revisione periodica con deliberazione di Giunta comunale, sentite le imprese interessate. 8. Il servizio di accompagnamento salma, viene fornito dall impresa, in forma diretta o a mezzo prestazione di terzi, a fronte del corrispettivo massimo indicato nelle tariffe dell allegato A. ARTICOLO 12 Servizi gratuiti 1. Le imprese convenzionate, sono tenute ad effettuare gratuitamente, a rotazione per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i seguenti servizi a mezzo di auto funebre: - il trasporto, in qualsiasi cimitero comunale, delle salme degli adulti e dei bambini, residenti in Caraglio, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dai Servizi Socio Assistenziali del Comune; - il trasporto dei prodotti abortivi in qualsiasi cimitero comunale. 2. Il trasporto delle salme per le quali è richiesto solo il trasferimento per riscontro diagnostico, o per abitazione o luogo inadatto, verrà effettuato a carico dell ente o dei parenti/eredi che lo richiedono, dall impresa già precedentemente contattata. 1. E obbligo dell impresa di attività funebre: ARTICOLO 13 Doveri professionali dell Impresa a) informare preventivamente l avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali; b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali; c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva. 12

13 CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 14 Vigilanza e coordinamento 1. Spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico sanitari dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l ordine e la vigilanza sull attività funebre. 2. L'amministrazione comunale esercita, tramite i Funzionari dei Servizi Comunali, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo, inoltre, che l'attività di trasporto possa essere svolta dagli operatori in condizioni di parità, anche per quanto concerne l'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture. ARTICOLO 15 Controlli igienico-sanitari 1. I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'unità Sanitaria Locale competente per territorio. 2. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati secondo le disposizioni della ASL competente per territorio. ARTICOLO 16 Inadempimenti 1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate. 2. In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri nel territorio comunale da parte di chi ne sia responsabile. 3. In ogni caso l'ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti, anche esterni all'amministrazione Comunale. 13

14 ARTICOLO 17 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari, fiscali e amministrativi vigenti in materia ed in particolare al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, alla Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 e al relativo regolamento di attuazione DPGR n. 7/R in data 8 agosto Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla divenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione. Da tale data è prevista la sua seconda pubblicazione stabilita dallo Statuto Comunale ed il suo inserimento sul sito istituzionale del Comune. Dalla stessa data sono revocate le norme contenute nel precedente regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri. 14

15 Tabella A TARIFFE SERVIZI TRASPORTI IN VIGORE DAL DESCRIZIONE SERVIZIO 1 TRASPORTO FUNEBRE Che si sviluppa interamente nel territorio comunale (tariffa fissa) 2 ACCOMPAGNAMENTO SALMA (tariffa fissa) 3 TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE SENZA CORTEO 4 TRASPORTI DA O PER FUORI OD ALL INTERNO DEL COMUNE CON CORTEO E/O CERIMONIA NEL COMUNE TARIFFA EURO 150,00 EURO 320,00 EURO 26,00 EURO 40,00 NOTE: - i corrispettivi di cui ai punti 01 e 02 vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse; - i corrispettivi per trasporti funebri fuori comune o per l accompagnamento dei partecipanti alle esequie, mediante autobus od altri mezzi di trasporto, è concordato direttamente fra committente ed impresa da questa riscosso; - i corrispettivi di cui ai punti 03 e 04 sono diritti fissi dovuti al Comune di Caraglio; - gli importi delle tariffe indicate verranno annualmente sottoposti a revision 15

16 COMUNE DI CARAGLIO PROVINCIA DI CUNEO tabella B - TARIFFE SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI IN VIGORE DAL DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TARIFFA A B C NOTE: FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; imbottitura completa; vestizione del defunto e incassamento; allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie. FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; imbottitura completa; vestizione del defunto e incassamento; allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; cassa interna in zinco idonea per tumulazioni; imbottitura completa; vestizione del defunto e incassamento; chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco; allestimento camera ardente con n. 2 candelabri; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie. - i corrispettivi di cui alla presente tabella vengono forniti dalle imprese e riscossi direttamente dalle stesse; - gli importi delle tariffe indicate verranno annualmente sottoposti a revisione; - restano esclusi dal Funerale-tipo: a. la stampa ed affissioni dei manifesti di annuncio del decesso, b. la fornitura dei fiori, c. il noleggio di autobus, i trasporti funebri da e per fuori comune; d. il trasporto e l accompagnamento delle salme (di cui alla tabella A ), e. tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di campi, loculi e cellette e le tariffe di cremazione. 800,00 950, ,00 16

17 COMUNE DI CARAGLIO Provincia di Cuneo SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI L anno duemilatredici il giorno del mese di in Caraglio sede Municipale, con la presente scrittura privata, redatta e sottoscritta in duplice originale, TRA La Sig.ra CHIAPELLO Vilma, nata a Cuneo in data , Responsabile dell Area Demografica del Comune di Caraglio P.IVA con sede in Piazza Giolitti n. 5, in conto ed in rappresentanza del quale agisce E Il Sig. che qui agisce in nome e per conto dell Impresa Onoranze Funebri (C.F. e/o P.IVA..) con sede in qualità di Titolare / Legale Rappresentante. Si stipula e conviene quanto segue ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il servizio di trasporti funebri nel territorio del Comune di Caraglio è effettuato in regime di libera concorrenza fra le imprese di onoranze funebri regolarmente autorizzate. Il Comune deve comunque garantire dei servizi di sua spettanza che sono: 17

18 1) il trasporto in qualsiasi Cimitero comunale, con annessa fornitura del feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso delle salme degli adulti e dei bambini residenti in Caraglio, in condizioni di estrema indigenza al momento del decesso ed assistiti in vita dal Servizio Socio-Assistenziale del comune; 2) la rimozione e il trasporto di salme o resti ossei dal luogo di decesso o del rinvenimento ad altra sede, previa autorizzazione dell Autorità Giudiziaria; 3) il trasporto di prodotti abortivi, di nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; 4) il trasporto di salme provenienti da abitazioni o luoghi inadatti o destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente ASL, per le salme dei deceduti di cui al precedente punto 1 o per le quali non siano reperibili familiari od eredi; Le Imprese di Onoranze Funebri devono assicurare ai cittadini i servizi tipo di funerale previsti al successivo art. 2 secondo le prescrizioni stabilite dalla L.R n. 15 e relativo regolamento di attuazione (DPGR n. 7/R in dta ) e dal regolamento comunale dei trasporti funebri. Ai fini della presente convenzione l attività funebre comprende e assicura le prestazioni indicate dagli art. 5 comma 1 e art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 15 del ART. 2 SERVIZI TIPO DI FUNERALE Il servizio-tipo di funerale di cui all art. 11 del Regolamento Comunale per il Servizio dei Trasporti Funebri come da allegato B allo stesso, comprende le seguenti prestazioni: A) FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; imbottitura completa; vestizione del defunto e incassamento; allestimento camera ardente con 2 candelabri; servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie. 18

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