Aldo Palumbo Direzione Generale Sanità Regione Lombardia. Firenze 20 maggio 2011

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1 PIANIFICAZIONE CIMITERIALE: FRA NUOVE REGOLE E ANTICHI DOVERI Normativa della Regione Lombardia in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali Firenze 20 maggio 2011 Aldo Palumbo Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

2 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (L.R n. 33 Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; artt )

3 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Norme per l esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione (L.R n. 64) Modifiche e integrazioni alle LL.RR n. 64 e n. 65 concernenti Norme per l esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione (L.R n. 61) Riorganizzazione del settore sanità e igiene (L.R n. 36)

4 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Indicazioni operative in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica (Circolare n. 32) Misure preventive per il controllo delle malattie infettive in ambito di polizia mortuaria (Circolare ) Norme per l attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l integrazione delle disposizioni legislative (L.R n. 4) Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria: artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90. Passaporto mortuario e autorizzazione all introduzione/estradizione delle salme (Circolare )

5 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Fascia di rispetto cimiteriale art. 338 del TULS così come modificato dall art. 28 della L. 166/2002 (Circolare n. 8) Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali (L.R n. 22) Prime indicazioni operative per l attuazione della L.R n. 22 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali (Circolare n. 7) Gestione dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria (Circolare n. 18) Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (Regolamento regionale n. 6)

6 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l attività funebre (art. 32),dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all art. 40 comma 4 (Delibera DGS n ) Interventi normativi per l attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamento 2005 (L.R n. 6 art. 6 c. 6) Indirizzi applicativi del regolamento regionale n. 6 (Circolare n. 21) Piano regionale dei crematori (Nota DGS n )

7 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Gestione di camere mortuarie, depositi di osservazione interni a strutture sanitarie e sociosanitarie (Circolare n. 2) Strutture ospedaliere: vigilanza nell ambito delle camere mortuarie (Circolare n. 19) Strutture ospedaliere:vigilanza nell ambito delle camere mortuarie Chiarimenti (Nota DGS n ) Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 (Regolamento n. 1) Indirizzi applicativi sulla normativa in materia di attività funebre e cimiteriale (Circolare n. 9)

8 PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA Gli impianti di cremazione in Lombardia (DGR n. 8/4642) Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione (DGR 04/03/2009 n. 8/9052)

9 IL CITTADINO AL CENTRO Principi fondanti della legislazione in Regione Lombardia Rispetto della dignità della persona Libertà di scelta

10 IL CITTADINO AL CENTRO I principi attuativi Semplificazione Responsabilità Efficacia

11 PRINCIPI E FINALITA rispetto della dignità e dei principi etici e religiosi di ogni persona tutela della salute pubblica tutela dell interesse degli utenti dei servizi funebri rispetto per l ambiente improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza

12 PIANI CIMITERIALI Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell arco dei venti anni successivi all approvazione dei piani stessi. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l ASL competente per territorio e l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

13 PIANI CIMITERIALI Elementi per la redazione dei piani cimiteriali: a) andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; b) ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni; d) necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e realizzazione di loculi aerati

14 PIANI CIMITERIALI e) zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; f) necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali; g) necessità di garantire l accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero

15 PIANI CIMITERIALI h) necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori; i) necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

16 PIANI CIMITERIALI Previsione di un area per l inumazione, di superfice minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento

17 PIANI CIMITERIALI Ai fini della determinazione della superficie destinata alle inumazioni non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l esumazione ordinaria.

18 PIANI CIMITERIALI Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l area destinata all inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero

19 INUMAZIONI I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune

20 LOCULI AERATI Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

21 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

22 GESTIONE DEI CIMITERI Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un area a sistema di inumazione. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi

23 GESTIONE DEI CIMITERI I soggetti autorizzati all esercizio di attività funebre non possono: a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d obbligo la separazione societaria.

24 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimodi 50 metri, previo parere favorevole dell ASL e dell ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell adozione del piano cimiteriale. Internamente all area minima di 50 metri, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

25 DEPOSITO MORTUARIO CARATTERISTICHE illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. pavimento e pareti di materiale facilmente lavabile adeguato scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

26 LUOGHI DI CULTO Nell area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

27 CREMAZIONE La cremazione di cadavere è autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto o aventi titolo. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

28 CREMAZIONE Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

29 CREMAZIONE Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

30 CREMAZIONE L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo

31 CREMAZIONE La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

32 CREMAZIONE Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

33 INUMAZIONE Per i nati morti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili, per i quali è richiesta l inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate

34 INUMAZIONE Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

35 In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

36 CREMATORI Nell ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

37 SEPOLTURE PRIVATE I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

38 ANIMALI D AFFEZIONE Nell ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell ASL e dell ARPA, la costruzione e l uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

39 IMPIANTI DI CREMAZIONE Incentivazione di forme di sepoltura a minor impatto ambientale Liberare spazi per sepolture all interno delle aree cimiteriali e ridurre le necessità di ampliamento Possibilità di cremazione per inumazioni avvenute da almeno 10 anni e tumulazioni da almeno 20 anni

40 IMPIANTI DI CREMAZIONE Indicatore di efficienza deve essere almeno pari a cremazioni/anno Localizzazione di nuovi impianti consentita considerando i seguenti elementi: distanza da impianti esistenti tale da salvaguardarne i criteri di efficienza e assicurare distribuzione più omogenea sul territorio regionale; viabilità e relative aree critiche; distanze e tempi di percorrenza adeguati rispetto ai possibili fruitori Possesso dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06

41 IMPIANTI DI CREMAZIONE Incentivazione di almeno un impianto con possibilità di ricevere cadaveri o esiti contenuti in casse sia di legno sia di zinco finalità Tutelare la salute degli operatori dei servizi cimiteriali addetti alle operazioni di trasferimento dei resti estumulati dalla cassa di zinco a quella di legno

42 IMPIANTI DI CREMAZIONE Obbligo di ricevere cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali alimentati con batterie elettrolitiche (con eccezione impianti ad alimentazione elettrica)

43 CREMAZIONI IMPIANTI 18 LINEE Media su decessi: circa 20% Potenzialità circa 40% Esiti di esumazioni/estumulazioni circa 5.000/anno

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