Oggetto: Semplificazioni fiscali

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1 Oggetto: Semplificazioni fiscali La dichiarazione dei redditi precompilata (artt. 1-5) Con la pubblicazione del decreto in oggetto è stata ufficialmente definita l'operazione, in sperimentazione, della "dichiarazione precompilata", che sarà completata nelle prossime settimane con i provvedimenti dell'agenzia delle Entrate relativi alle modalità di attuazione. La disciplina della dichiarazione dei redditi precompilata prevede che, a partire dal 2015, entro il 15 aprile di ciascun anno l'agenzia delle Entrate renderà disponibile, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione dei redditi precompilata attraverso i dati contenuti nell'anagrafe tributaria e nella nuova Certificazione Unica (che sostituisce il CUD) rilasciata dai sostituti d'imposta, nonché attraverso i dati trasmessi da banche, assicurazioni, enti previdenziali e altri soggetti terzi. A partire dal 2016, in riferimento al periodo d'imposta 2015, la dichiarazione precompilata conterrà anche i dati relativi alle spese sanitarie, che verranno resi disponibili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente, attraverso i servizi telematici dell'agenzia, oppure tramite il proprio sostituto d'imposta, o un CAF o un professionista abilitato. La dichiarazione può essere accettata o modificata dal contribuente (per il quale resta ferma, in ogni caso, la facoltà di presentare la dichiarazione autonomamente compilata secondo le modalità ordinarie): 1. nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata, senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, restano preclusi all A.F. i controlli formali sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili trasmessi dai soggetti terzi, nonché i controlli, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori complessivamente a 4.000, mentre restano invariati gli altri controlli da parte dell'amministrazione finanziaria; 2. nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata, con l'apporto di modifiche o integrazioni, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, i controlli rimangono quelli ordinari; 3. nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionista abilitato, i controlli formali vengono effettuati nei loro confronti, anche con riferimento ai dati forniti dai soggetti terzi, ma resta fermo nei 1

2 confronti del contribuente il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni, detrazioni e agevolazioni. Il nuovo scadenzario legato alla dichiarazione precompilata riguarderà i seguenti passaggi: 1. entroil 28 febbraio, banche, assicurazioni, enti previdenziali e altri soggetti terzi devono trasmettere alle Entrate i dati in loro possesso necessari ai controlli sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi sui mutui, polizze vita, contributi previdenziali e assistenziali, etc.); 2. entro il 7 marzo i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica la Certificazione Unica (rilasciata ai lavoratori entro il 28 febbraio) all'agenzia delle Entrate; per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica una sanzione pari a 100, ma nei casi di trasmissione errata la sanzione non si applica se viene trasmessa la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza; 3. entro il 7 luglio va presentata la dichiarazione precompilata (sia che il modello venga presentato direttamente dal contribuente, sia che venga presentato tramite sostituto d imposta, CAF o professionista); stesso termine per la consegna al contribuente della dichiarazione elaborata dai sostituti, dai CAF e dai professionisti e per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai medesimi soggetti. Visto di conformità rilasciato dal professionista(art. 6) Si modifica l art. 22 del D.M. n. 164/99 in virtù del quale il professionista, per poter rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione del contribuente, sia ora tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa che abbia un massimale minimo pari a (in luogo dei precedenti 2 miliardi di lire). Riguardo al regime sanzionatorio previsto in caso di visto di conformità infedele, il decreto, addebita agli intermediari non solo la sanzione, ma anche l imposta e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente tranne nel caso in cui il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa ogravemente colposa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF oil professionista trasmette una dichiarazione rettificativa delcontribuente o, qualora il contribuente non intenda presentare lanuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pariall'importo della sola sanzione. Entro la stessa data la sanzione è ravvedibile con la riduzione a 1/8. Nel caso di rettifica della dichiarazione alla quale è stato apposto il visto di conformità, ai fini della verifica, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione delladichiarazione, l'agenzia delle entrate trasmette, in via telematica, lerichieste di documenti e di chiarimenti, relative alle dichiarazioni,al CAF e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che harilasciato il visto di conformità, per la trasmissione all'agenzia delle entrate entro sessanta giornidelladocumentazione e dei chiarimenti richiesti. L'esito del controllo viene di seguito comunicato sempre in via telematica al CAF al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nelladichiarazione per consentire anche la segnalazione di 2

3 eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sededicontrollo del visto di conformità entro ulteriori sessanta giorni successivial ricevimento della comunicazione. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, possono essere pagate entro sessanta giorni dalricevimento della comunicazione. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla relativa sanzione (di cui all'art. 13, del d. lgs. n. 471/97), ridotta a 2/3. Semplificazioni in materia di addizionali regionali e comunali IRPEF (art. 8) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell addizionale regionale, ai fini della loro pubblicazione su apposito sito informatico, entro il 31 gennaio dell anno a cui l addizionale si riferisce. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico comporta l inapplicabilità di sanzioni e di interessi. I comuni sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, i dati contenuti nei regolamenti e nelle delibere concernenti l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. Dichiarazione di successione: documenti da presentare ed esoneri (art. 11) Viene introdotta, dal decreto, la possibilità di autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà(ex D.P.R. n. 445/2000) l autenticità: 1. degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; 2. dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; 3. dell'ultimo bilancio o inventario; 4. degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; 5. dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli. Resta salva la facoltà dell Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Qualora l attivo ereditario non sia superiore a e non vi siano immobili o beni mobili registrati gli eredi sono esonerati dall obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Abrogazione comunicazione per lavori che proseguono per più periodi d imposta ammessi alla detrazione IRPEF del 65% sulla riqualificazione energetica (art. 12) 3

4 Non è più previsto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta. Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13) I rimborsi IVA saranno eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all anno quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA. I rimborsi di ammontare superiore a sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Alla dichiarazione o istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Non è invece previsto l obbligo del visto di conformità per rimborsi di ammontare superiore a , per i quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale, (con decorrenza dalla data di esecuzione del rimborso), se richiesti da: 1. soggetti passivi che esercitano un attività d impresa da meno di 2 anni che non siano imprese start-up innovative; 2. soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano ; b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non ; c) all 1% degli importi dichiarati, o comunque a , se gli importi dichiarati superano ; 1. soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 2. soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Qualora successivamente al rimborso o alla compensazione venga notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, è tenuto al versamentodelle somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia, fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo Rimborso dei crediti d imposta e degli interessi in conto fiscale (art. 14) 4

5 Per ciò che concerne i rimborsi dei crediti di imposta, l erogazione è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, oppure entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente. Comunicazioni a Paesi in black list (art. 21) I soggetti interessati devono comunicare annualmente e per via telematica all Agenzia delle entrate le prestazioni intercorse con i Paesi black list. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni che complessivamente non superano : quest ultimo rappresenta il limite complessivo annuo. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (art. 22) L opzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie, esercitate con l apertura della partita IVA, determina l immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. Nel caso di comunicazione di dati incompleti o inesatti l Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Abrogazione della responsabilità tributaria solidale nei contratti di appalto (art. 28) Viene abrogata la norma che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. In capo al committente, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da a nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall appaltatore e dal subappaltatore. Semplificazioni e coordinamenti normativi (artt. da 29 a 33) Il decreto introduce, in ultimo, le seguenti semplificazioni e allineamenti con altre norme tributarie: 5

6 1. La percentuale di detrazione IVA forfetaria al 50% per le spese di sponsorizzazione è stata uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità per i soggetti che optano per la l. n. 398/91 (art. 29); 2. È ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 (art. 30); 3. Rettifica IVA per crediti non riscossi: è stata introdotta la possibilità di portare in detrazione l imposta ai sensi dell art. 26 del D.P.R. n. 633/72 anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 31); 4. Durante la vigenza di provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall imposta di bollo (art. 32); 5. Anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso, a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/72, sono quelle diverse dalle quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 33); 6

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