Condizioni e tariffe per la circolazione delle persone sui treni

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1 PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 7 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 7 Articolo 1. Obblighi delle FS 7 Articolo 2. Obblighi di chi si serve della ferrovia 7 Articolo 3. Modo di esecuzione dei trasporti 8 Articolo 4. Prescrizione per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie 8 CAPO II DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 10 Articolo 5. Ammissione al trasporto - Biglietto 10 Articolo 6. Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente 12 Articolo 7. Trasporto dei ragazzi 13 Articolo 8. Modificazioni al contratto di trasporto 13 Articolo 9. Irregolarità ed abusi 15 Articolo 10. Rilascio dei biglietti, convalida ed altre operazioni effettuate in treno 17 Articolo 11. Interruzioni - Ritardi - Soppressione di treni 18 Articolo 12. Rimborsi 19 Articolo 12 bis. Bonus per rinuncia al viaggio. 20 CAPO III - RESPONSABILITÀ - AZIONI 21 Articolo 13. Responsabilità e sue limitazioni 21 Articolo 14. Dell'azione 21 Articolo 15. Accertamento sanitario dei danni alle persone 22 Articolo 15 bis. Accertamento dei danni ai bagagli trasportati 22 Articolo 16. Rappresentanza delle FS 22 Articolo 17. Reclamo preventivo 22 Articolo 18. Prescrizione del diritto ad agire 23 PARTE SECONDA - CONDIZIONI PARTICOLARI 23 CAPO IV - FORMAZIONE DEI PREZZI DI TRASPORTO 23 Articolo 19. Calcolo dei prezzi _ 23 Articolo 20. Tassazione dei viaggi attraverso lo Stretto di Messina 24 Articolo 21. Supplementi di prezzo 24 Articolo 21 bis. Oneri fiscali 25 CAPO V - TARIFFE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE E DI ANDATA E RITORNO 25 Articolo 22. Viaggi di corsa semplice 25 Articolo 23. Viaggi di andata e ritorno 27 Articolo 24. Tariffe per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno in ambito Regionale/Provinciale 28 CAPO VI - TARIFFE PER TRENI INTERCITY E PER TRENI EUROSTAR ITALIA 29 Articolo 25. Tariffa per treni IC in servizio diurno 29 Pagina. 1

2 Articolo 26. Tariffa per treni IC notte 30 Articolo 27. Tariffa per treni Eurostar Italia 32 CAPO VI BIS TARIFFE PER IL TRASPORTO IN CARROZZE CUCCETTE ORDINARIE/COMFORT E CARROZZE LETTI 36 Articolo 28 Tariffa per il trasporto in carrozza cuccette ordinarie o comfort 36 Articolo 28 bis Tariffa per il trasporto in carrozza letti 39 CAPO VII - TARIFFE PER TRASPORTI SPECIALI 42 Articolo 29. Treni speciali e carrozze riservate in aggiunta a treni ordinari a richiesta della clientela42 Articolo 29 bis. Treni speciali ad iniziativa delle FS 43 Articolo 30. Carrozze riservate 43 Articolo 31. Compartimenti riservati 44 Articolo 32. Carrozze salone e saloncini delle FS 44 Articolo 32 bis. Bagagliai in uso esclusivo 44 Articolo 33. Carrozze speciali di altre Amministrazioni e di privati 44 Articolo 34. Ammalati 44 Articolo 35. Regole comuni ai trasporti speciali 45 CAPO VIII - TARIFFE PER VIAGGI IN COMITIVA 45 Articolo 36. Limiti di applicazione 45 Articolo Articolo 38. Condizioni particolari 46 CAPO IX - TARIFFA PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO COMBINABILE (per memoria) 47 CAPO X - TARIFFE PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO 47 Articolo 42. Abbonamento Ordinario Mensile 47 Articolo 43. Biglietto di abbonamento ordinario settimanale 49 Articolo 44. Biglietti di Abbonamento Annuale 50 CAPO XI 51 Articolo 45. Tariffe per Biglietti di Abbonamento Regionale 51 CAPO XII - TARIFFA PER ABBONAMENTI IC DIURNI 52 Articolo 46. Abbonamenti mensili per treni IC Diurni 52 Articolo 46 bis. Abbonamenti settimanali per treni IC Diurni 54 CAPO XIII - TARIFFA PER LA CARTA D AMMISSIONE AI TRENI IC DIURNI 55 Articolo 47. Carta di ammissione mensile ai treni IC Diurni 55 Articolo 47 bis. Carta di ammissione settimanale ai treni IC Diurni 56 CAPO XV - CARTA CLUB EUROSTAR PER L ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI PRIMA CLASSE 57 Articolo 49. Carta Club Eurostar 57 CAPO XV Bis - TARIFFA PER BIGLIETTI CHILOMETRICI 58 Pagina. 2

3 CAPO XV ter - CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE 58 Articolo 60 bis 58 CAPO XV quater (Per memoria) 59 Articolo 60 ter (Per memoria) _ 59 CAPO XV quinquies - CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DEI GIOVANI 59 Articolo 60 quater 59 CAPO XVI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 60 Articolo Articolo 62 (per memoria) 61 Articolo 63 (per memoria) 61 Articolo 64 (per memoria) 61 CAPO XVII 61 Articolo 65. Autoservizi viaggiatori 61 CAPO XVIII - TRASPORTO REGIONALE 62 Articolo 66. Generalità 62 Articolo 66 Bis. Tariffe del gruppo Articolo 67. Biglietti per una sola corsa (Per memoria) 63 Articolo 68. Biglietti di abbonamento mensile (Per memoria) 63 Articolo 68 bis. Biglietti di abbonamento integrativo (Per memoria) 63 Articolo 69. Tariffe integrate 63 Articolo 70. Viaggi da e per Fiumicino Aeroporto 66 Articolo 70 Bis. Linea Firenze S.M.N Pisa Aeroporto 67 Articolo 71. Biglietti a fasce chilometriche 67 Articolo 72. Biglietto di abbonamento a fasce chilometriche 68 CAPO XIX - SERVIZI COMPLEMENTARI 69 Articolo 73. Bici al seguito del viaggiatore 69 Articolo 74 (Per memoria) 72 PARTE SECONDA - - TARIFFE PREZZI 72 TARIFFE ORDINARIE N 1 Espressi/Regionali/Nazionali per viaggi di corsa semplice 72 TARIFFA N 1 ter - PER VIAGGI DA E PER FIUMICINO AEROPORTO 72 TARIFFA N 1/Quater - TRAGHETTAMENTO MEZZI VELOCI DA REGGIO CALABRIA A MESSINA (abrogata dal ) 73 TARIFFA N 1/Quater Bis - VILLA S. GIOVANNI - MESSINA 73 TARIFFA N 1/Quater Bis di andata e ritorno 73 TARIFFA N 1/Quater/ter/AR _ 73 TARIFFA N 1/Quater/ter/Quater/Aeroporto 73 Pagina. 3

4 TARIFFA N 3/Quater/Abbonamento mensile Aeroporto 73 TARIFFA N 10 TARIFFA PER TRENI INTERCITY 73 TARIFFA N 11- TARIFFA PER TRENI EUROSTAR (per memoria) 73 TARIFFA N 12 (Per memoria) 73 TARIFFA N 13 (Per memoria) 73 TARIFFA N 14 TRASPORTO METROPOLITANO 73 TARIFFA N 14/NA (Soppressa dal e sostituita dalla tariffa UNICO CAMPANIA) 74 TARIFFA N 14/RM 74 TARIFFA N 14/PA 75 TARIFFA N 14/VE 79 TARIFFA N 14/BA 82 TARIFFA NUMERO15 PREZZI DELLA CARTA PRIMA PER L ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI 1ª CLASSE 84 (PER MEMORIA Soppressa dal ) 84 Tariffa N 21/A PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE 84 Tariffa 21/A/bis PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO SETTIMANALE84 TARIFFA N 21/A/Ter PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ANNUALE 84 TARIFFA N 21/A/Quater 84 TARIFFA N 21/A/Quater/bis _ 84 TARIFFA N 21/A/Quater ridotto 84 TARIFFA N 21/A/Quater/bis ridotto 84 TARIFFA N 21/A/Quater/Quater/Aeroporto/Abbonamento 20 corse 85 TARIFFA N 22/A PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO MENSILE AI TRENI INTERCITY 85 TARIFFA N 22/A/Unid PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO MENSILE UNIDIREZIONALE AI TRENI INTERCITY 85 Tariffa 22/A/bis PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE AI TRENI INTERCITY 85 Tariffa 22/A/bis UNID PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE UNIDIREZIONALI AI TRENI INTERCITY 85 TARIFFA N 22/B PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO MENSILE AI TRENI EUROSTAR ITALIA (PER MEMORIA Soppresso dal ) 85 TARIFFA N 22/B/UNID PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO UNIDIREZIONALE AI TRENI EUROSTAR ITALIA (PER MEMORIA Soppresso dal ) 85 TARIFFA N 23/A PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE MENSILE AI TRENI INTERCITY 85 TARIFFA N 23/A/UNID PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE MENSILE UNIDIREZIONALE AI TRENI INTERCITY 85 Tariffa 23/A/bis PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE SETTIMANALE AI TRENI INTERCITY 85 Tariffa 23/A/bis UNID PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE SETTIMANALE UNIDIREZIONALE AI TRENI INTERCITY 85 Pagina. 4

5 TARIFFA N 23/B PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE AI TRENI EUROSTAR ITALIA (PER MEMORIA Soppressa dal ) 86 TARIFFA N 23/B/UNID PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE UNIDIREZIONALE AI TRENI EUROSTAR ITALIA (PER MEMORIA Soppressa dal ) 86 TARIFFA NUMERO24 PREZZI DELLA CARTA CLUB EUROSTAR PER L ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI 1ª CLASSE 86 TARIFFA NUMERO25 - PREZZI DEI BIGLIETTI CHILOMETRICI 86 TARIFFA N 26 PREZZI DELLE CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE 86 TARIFFA N 28 PREZZI DELLE CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DEI GIOVANI 86 TARIFFA N 29 PREZZI PER IL TRASPORTO DELLA BICI A SEGUITO 86 TARIFFA N 30 (Per memoria) 86 TARIFFA N 39 - PREZZI PER I BIGLIETTI A TARIFFA REGIONALE 87 TARIFFA N 39/1/ABRUZZO 87 TARIFFA N 39/2/BASILICATA 91 TARIFFA N 39/3/BOLZANO 94 TARIFFA N 39/4//CALABRIA 97 TARIFFA N 39/5/CAMPANIA (Soppressa dal e sostituita dalla tariffa UNICO CAMPANIA) 101 TARIFFA N 39/6/EMILIA ROMAGNA 102 TARIFFA N 39/7/FRIULI VENEZIA GIULIA 105 TARIFFA N 39/8/LAZIO 109 TARIFFA N 39/9/LIGURIA 113 TARIFFA N 39/9/WE/LIGURIA 117 TARIFFA N 39/10/LOMBARDIA 121 TARIFFA N 39/11/ MARCHE 125 TARIFFA N 39/12/MOLISE 130 TARIFFA N 39/13/PIEMONTE 133 TARIFFA N 39/14/PUGLIA 137 TARIFFA N 39/15/SARDEGNA 141 TARIFFA N 39/16/SICILIA 145 TARIFFA N 39/17/TOSCANA 149 ARIFFA N 39/18/TRENTO 153 TARIFFA N 39/19/UMBRIA 155 TARIFFA N 39/20/VALLE D AOSTA 159 TARIFFA N 39/21/VENETO 163 TARIFFA N 40 - PREZZI PER I BIGLIETTI DI ABBONAMENTO REGIONALE 167 TARIFFA N 40/1/ABRUZZO 167 TARIFFA N 40/2/BASILICATA 169 TARIFFA N 40/3/BOLZANO 173 TARIFFA N 40/4/CALABRIA 175 TARIFFA N 40/5/CAMPANIA (Soppressa dal e sostituita dalla tariffa UNICO CAMPANIA) 178 TARIFFA N 40/6/EMILIA ROMAGNA 179 TARIFFA N 40/7/FRIULI VENEZIA GIULIA 183 TARIFFA N 40/8/LAZIO 186 TARIFFA N 40/9/LIGURIA 202 TARIFFA N 40/10/LOMBARDIA 206 TARIFFA N 40/11/MARCHE 210 TARIFFA N 40/12/MOLISE 213 TARIFFA N 40/13/PIEMONTE 217 TARIFFA N 40/14/PUGLIA 220 TARIFFA N 40/15/SARDEGNA 223 TARIFFA N 40/16/SICILIA 226 TARIFFA N 40/17/TOSCANA 233 Pagina. 5

6 TARIFFA N 40/18/TRENTO 237 TARIFFA N 40/19/UMBRIA 239 TARIFFA N 40/20/VALLE D AOSTA 245 TARIFFA N 40/21/VENETO 249 TARIFFA N TARIFFA N 41/1/A (ABRUZZO) 255 TARIFFA N 41/3/A BOLZANO 257 TARIFFA N 41/4/A (Comprensorio di Reggio Calabria) 259 TARIFFA N 41/5/UNICO 263 France n Italy Pass 286 Pass della gamma Eurail_ 286 Inter Rail 286 TARIFFA N 41/7/A LINEA UDINE - TARVISIO 287 TARIFFA N 41/8/A CITTÀ DI ROMA 289 TARIFFA N 41/9/A GENOVA 290 TARIFFA N 41/10/A MILANO 297 TARIFFA N 41/13/A PIEMONTE 298 TARIFFA NUMERO 41/14/A FOGGIA MANFREDONIA 303 TARIFFA N 41/16/A CITTÀ DI PALERMO 304 TARIFFA N 41/21/A TREVISO PORTOGRUARO 306 PARTE TERZA 309 ALLEGATI DAL N 1 AL N ALLEGATO N 1 - DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI 309 ALLEGATO N 2 - GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLE FS 309 ALLEGATO N 3 - ELENCO DELLE STAZIONI DI CONFINE 310 ALLEGATO N 4 - NORME PARTICOLARI SULL EMISSIONE DEI BIGLIETTI INTERESSANTI TRATTI DI CONFINE 313 ALLEGATO N 5 - BIGLIETTI DI CONGIUNZIONE 314 ALLEGATO N 6 - ELENCO DEI PREZZI PER I BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE E DI ANDATA E RITORNO LOCALI 314 ALLEGATO NUMERO 7 - RILASCIO DEI BIGLIETTI IN TRENO 314 ALLEGATO N 8 (Per memoria) 315 ALLEGATO N 9 (Per memoria) 315 ALLEGATO N 10 - (Per memoria) 315 ALLEGATO N 11 - (Per memoria) 315 ALLEGATO N 11Bis DISPOSIZIONI PER L UTILIZZAZIONE DELLE CARROZZE RISTORANTE 315 ALLEGATO N 12 - BAGAGLI TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE 316 ALLEGATO N 13 - ELENCO DELLE STAZIONI DI CONFINE DELLE AREE REGIONALI/PROVINCIALI AI FINI TARIFFARI 319 Pagina. 6

7 PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Obblighi delle FS 1. Obbligo del trasporto. Le FS eseguono sulle linee da esse esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone dei quali sia richiesta, quando vi possa dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore. 2. Pubblicazione delle condizioni e tariffe. Le FS pubblicano e tengono a disposizione nelle stazioni, per la consultazione, gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico. 3. Obbligatorietà del prezzo spettante e correzione degli errori. Le presenti Condizioni e Tariffe devono essere strettamente applicate in ogni loro parte. Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione del prezzo spettante o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno delle FS, dà diritto a correzione. Le eccedenze di tassa che siano constatate dalla FS e superino Euro 2,00 per biglietto sono portate d'ufficio a conoscenza dell'interessato nei limiti del praticamente possibile e pagate al più presto. 4. Concessioni particolari. Il trasporto delle persone effettuato in base alle concessioni speciali od eccezionali, stabilite dalle leggi relative, è regolato dalle presenti condizioni generali in quanto non sia diversamente disposto nei singoli casi. Le FS possono accordare riduzioni di prezzo purché ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, offra eguali condizioni e si trovi in parità di circostanze. Non è ammesso il cumulo di riduzioni tariffarie spettanti a diverso titolo, se non nei casi espressamente previsti. Possono pure accordare facilitazioni di altro genere, ma non sono obbligate, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio. 5. Applicazione delle tariffe. A ciascun trasporto si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa che gli compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali. Articolo 2. Obblighi di chi si serve della ferrovia Chi si serve della ferrovia deve: a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle che comportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in vigore nel territorio dello Stato in materia di polizia, dogana, sanità e simili; b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia nonché sulla sicurezza delle proprie cose con particolare riferimento ai mezzi muniti di porte ad apertura e chiusura automatica; Pagina. 7

8 c) astenersi dal salire in treno o discenderne in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'orario Ufficiale, o di fermate fuori di stazione, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale; d) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto; e) risarcire - senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore - tutti i danni che cagiona alle FS ed al suo personale; e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la ferrovia abbia stabilita una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa. Articolo 3. Modo di esecuzione dei trasporti 1. Treni. Orario Ufficiale. I treni con i quali si effettua il trasporto delle persone sono indicati negli orari. Questi indicano le ore di arrivo e di partenza dei treni e sono regolati secondo il tempo medio dell'europa Centrale. Indicano ancora la categoria, il numero, la percorrenza, le fermate, la destinazione dei treni, le classi e le stazioni per cui fanno servizio e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie. La categoria dei treni è stabilita dalla FS, in relazione al servizio che esse sono chiamate a disimpegnare. A seconda di tale servizio viene assegnata la velocità tenuto conto del sistema di trazione, del tracciato della linea e delle altre speciali esigenze del servizio in genere. Per automotrici, ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili. 2. Limitazioni di ammissione nei treni. Con gli orari, le FS possono stabilire particolari limitazioni di ammissione per determinati treni e linee. Articolo 4. Prescrizione per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie 1. Stazioni e recinti ferroviari. E' proibito alle persone estranee al servizio di introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore. Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio. Le persone non munite di biglietto di viaggio possono accedere ai marciapiedi interni e agli atri delle stazioni solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza o in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario. Le FS hanno facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare, ovvero di subordinare, in determinate stazioni e in determinati periodi, l'ingresso stesso al pagamento di apposito biglietto. Il prezzo del biglietto di entrata può essere stabilito in misura diversa a seconda della stazione. Sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata i ragazzi di età inferiore ai quattro anni accompagnati da persona adulta. Il possessore del biglietto di entrata può accedere ai marciapiedi interni delle stazioni e, se in accompagnamento a persona munita di biglietto di viaggio, anche alle sale di attesa. Il biglietto di entrata è valevole fino al termine dell'ora successiva a quella di emissione indicata sul biglietto stesso. E' proibito l'ingresso nelle stazioni ai conduttori e commessi d'albergo in divisa nonché alle persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o di disturbo, si trovano in stato di ubriachezza, ovvero ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell'art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe. Pagina. 8

9 E' vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie. Chi è ammesso all'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia. In caso contrario le FS non rispondono dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per proprio servizio nell'interno delle stazioni. 2.-Sale di attesa e caffè ristoratori. Le sale di attesa sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto di viaggio della classe corrispondente o superiore a quella della sala d'attesa. Peraltro, nelle stazioni per l'ingresso nelle quali è previsto il biglietto di entrata, l'accesso alle sale di attesa è consentito ai possessori del biglietto stesso purché in accompagnamento di persona munita di biglietto di viaggio. Le sale di attesa sono sempre aperte - negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore - per i viaggiatori che debbono cambiare treno. Nelle ore notturne le sale di attesa possono essere utilizzate soltanto nell arco delle tre ore antecedenti l orario di partenza del treno da utilizzare. Nei caffè ristoratori delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita. Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè ristoratori vale quanto è detto al 6 del presente articolo. 3.Carrozze e treni - Prenotazione dei posti. Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno secondo la classe del biglietto di cui è munito. Ciascun viaggiatore, salvo diversa disposizione, non può occupare più di un posto a sedere. I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario possono accedere liberamente nella carrozza ristorante sia per i pasti che per le altre consumazioni. Essi sono tenuti a lasciare la carrozza stessa quando debba essere servita altra serie successiva di pasti. Le FS ammettono, con le modalità e per i treni indicati nell'orario ufficiale, la prenotazione dei posti nelle carrozze. Per determinati treni indicati nell'orario ufficiale le FS hanno la facoltà di prescrivere la prenotazione obbligatoria. La prenotazione può essere subordinata alla preventiva esibizione del biglietto di viaggio. Per la prenotazione è dovuto il pagamento della tassa indicata nell'allegato n 1, punto 2, la quale non è rimborsabile salvo quando il posto non venga riservato ovvero non venga utilizzato per fatto delle FS. In tal caso la responsabilità di queste ultime è limitata al rimborso della tassa pagata. Per esigenze di esercizio le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari, in eccezione a quanto disposto nel precedente alinea, per effettuare la riservazione gratuita dei posti. Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale. Il cartellino di prenotazione è valido fino a 15 minuti dopo la partenza del treno dalla stazione in cui tale prenotazione ha effetto. 4.Trasporto dei bagagli nelle carrozze. Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente nelle carrozze bagagli a condizione che siano posti nello spazio ordinariamente messo a sua disposizione. Può essere tollerato che tali bagagli eccedano detto limite di volume a condizione che non rechino incomodo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli. Pagina. 9

10 Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario verrà assoggettato al pagamento di una penalità di Euro 7,75 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Salvo le eccezioni stabilite dalle FS, è vietato introdurre nei mezzi di trasporto cose pericolose ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti nonché le cose che possano arrecare disturbo agli altri viaggiatori (Allegato n 12). Il trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore può essere consentito su determinati treni e alle condizioni stabilite dalle FS. Le FS hanno facoltà di stabilire apposite norme per il trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici (Allegato n 12). Il trasporto delle sedie a rotelle per invalidi è gratuito. Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze, a titolo gratuito e alle condizioni riportate nell'allegato n 12, di animali domestici, fatta eccezione per il trasporto di un cane sciolto per il quale é dovuto, salvo diversa disposizione tariffaria, il pagamento del prezzo di un biglietto di seconda classe con la riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria n 1 o n 39. I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi è accompagnato da una persona. In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Le FS possono, per determinate tariffe o treni, stabilire norme particolari per il trasporto dei bagagli. 5.Divieto di fumare. E vietato fumare nelle sale d attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nonché, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle carrozze, sui treni classificati Eurostar Italia, Regionali, Diretti, Interregionali, su altri treni resi noti nei modi d uso, sulle vetture letto e cuccette, nei corridoi e piattaforme delle vetture. Le FS possono estendere ai compartimenti per fumatori il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti, vi debbano prendere posto viaggiatori ai quali sia molesto il fumo. 6.Reclami contro il servizio della ferrovia. In tutte le stazioni abilitate é messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami riguardanti il servizio della ferrovia. CAPO II DEL CONTRATTO DI TRASPORTO Articolo 5. Ammissione al trasporto - Biglietto 1. Ammissione al trasporto. Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di recapito di viaggio presso la biglietteria di stazione. L'ammissione dei viaggiatori nei treni è limitata al numero dei posti disponibili. 2. Distribuzione dei biglietti. Le FS stabiliscono l'inizio e il termine della distribuzione dei biglietti di viaggio in relazione all'ora di partenza dei treni e all'importanza delle stazioni. Le FS hanno facoltà di autorizzare soggetti terzi alla vendita dei biglietti ferroviari. In deroga a quanto disposto dal precedente 1, è consentita anche in treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, la distribuzione di determinate tipologie di biglietti riportate nell Allegato n 7 delle presenti Condizioni e Tariffe, previo pagamento di una maggiorazione di prezzo di cui al successivo articolo Contenuto del biglietto. Sul biglietto sono normalmente esposte, oltre il logo FS e la partita IVA, le seguenti indicazioni: a) la stazione di partenza e quella di arrivo; Pagina. 10

11 b) l'itinerario quando questo non segua la via più breve; c) la classe e la tariffa applicata; il giorno di distribuzione; d) la data di inizio di validità, quando richiesta da norme particolari; e) la durata della validità, quando richiesta da norme particolari; f) il prezzo; g) l'indicazione, per i biglietti nominativi, degli elementi atti ad identificarne il legittimo possessore. Nel caso di biglietto nominativo collettivo sul quale non vi sia spazio per inserire le indicazioni di cui alla lettera g) del precedente alinea, queste si inseriscono in un elenco che i viaggiatori debbono a loro cura compilare. Tale elenco, vidimato dalla stazione che emette il biglietto collettivo, forma parte integrante di questo. Le FS possono istituire tipologie di biglietti privi di alcune delle indicazioni precedentemente indicate. I biglietti riuniti sotto copertina dalle agenzie o dagli uffici a ciò autorizzati costituiscono ciascuno un documento distinto di trasporto. 4. Validità e fermate. I biglietti hanno una validità oraria decorrente dall ora della convalida dei biglietti stessi che il viaggiatore, prima di iniziare il viaggio, deve apporre, a mezzo delle obliteratrici, nell ambito del periodo di utilizzazione previsto che decorre dal giorno di emissione del biglietto. 1 Quando le singole tariffe od altre disposizioni tariffarie non prevedono una validità oraria decorrente dalla convalida del biglietto, ma una validità che inizia dal giorno indicato sul biglietto stesso al momento dell emissione, tale validità si computa da una mezzanotte all altra e comprende il giorno di inizio di validità come primo giorno intero di validità. In tal caso può essere consentito che la data di inizio di validità sia successiva a quella di emissione. Singole tariffe o altre disposizioni tariffarie possono prevedere norme particolari sulla validità del biglietto nel caso di emissione con contestuale assegnazione del posto. Le tariffe stabiliscono se, ed a quali condizioni, il viaggiatore possa effettuare fermate intermedie. Non sono considerate fermate intermedie le soste rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari, purché il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile in base al biglietto di cui è in possesso. Quando non sia diversamente stabilito dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, le fermate intermedie, per viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, sono consentite soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto. 5. Pagamento. Il prezzo del trasporto deve, di norma, essere pagato prima della partenza e con moneta avente corso legale nello Stato. Le FS si riservano tuttavia la facoltà di autorizzare modalità di pagamento diverse da quella prevista. All atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia stata applicata la riduzione di prezzo spettante e che sia della classe, per la destinazione e per l itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda, per le tipologie di biglietti che ne prevedono l indicazione, a quello esposto sul biglietto e che nel cambio delle monete non vi sia stato errore. 1 Per i biglietti del servizio interno rilasciati dalle agenzie ubicate all estero ed utilizzati su treni diretti internazionali, la convalida deve essere apposta dal viaggiatore mediante le obliteratrici ubicate presso la stazione di confine oppure rivolgendosi al personale del treno prima della partenza del treno da detta stazione. Per i trasporti da e per la Sicilia e la Sardegna la validità dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno (con esclusione del tratto Villa S. G. - Messina e viceversa e del tratto Reggio Calabria - Messina e viceversa) è maggiorata di 24 ore, anche se i biglietti sono rilasciati per il solo percorso terrestre. Pagina. 11

12 6. Stazioni di confine e servizi con l'estero. Le località da considerare come stazioni di confine per i viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dalla FS (Allegato numero3). Le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari, anche in deroga alle rispettive tariffe, a riguardo del prezzo, della validità, delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e per i prodotti commercializzati all estero. Le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari sull'emissione di biglietti interessanti tratti di confine (Allegato numero 4). Le FS hanno facoltà di stabilire prezzi e condizioni particolari per il trasporto in servizio internazionale e per i prodotti commercializzati all estero. 7. Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto. La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio. La cessione dei biglietti nominativi è vietata. La cessione abusiva del biglietto e dei documenti personali di trasporto rende nullo il biglietto e i contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore. Il commercio dei biglietti e la loro vendita, quando questa non sia autorizzata dalla FS, sono vietati. I contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore. 8. Presentazione e riconsegna dei biglietti. I viaggiatori debbono presentare al personale ferroviario il biglietto e gli eventuali documenti prescritti per farne uso ogni qualvolta ne siano richiesti, e, riconsegnarlo, nel caso sia disposto, a viaggio terminato al personale incaricato del ritiro. Per i biglietti nominativi è prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale d'identificazione, da esibire a richiesta degli agenti ferroviari. 2 Articolo 6. Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente Non sono ammesse nei treni e ne possono venire allontanate, anche durante il viaggio, le persone che offendano la decenza, sono causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, si trovano in stato di ubriachezza, nonché quelle che ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell articolo 2 delle presenti Condizioni e Tariffe. E' vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, 2 I documenti di identificazione ritenuti validi dalle FS, sono i seguenti: - le carte di identità rilasciate dai Comuni; - i passaporti; - i porto d arma; - le patenti di guida regolarmente vidimate; - i libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'unione Postale Universale; - le tessere di riconoscimento postali; - i libretti e le tessere con fotografia previsti dal volume delle Concessioni Speciali per il godimento delle facilitazioni ferroviarie; - le tessere con fotografia di cui sono muniti gli impiegati ferroviari e le loro famiglie; - le tessere di riconoscimento per giornalisti; - le tessere di riconoscimento per l'uso dei biglietti di abbonamento a riduzione. Tutti questi documenti sono validi naturalmente solo se rispondenti ai requisiti di validità propri a ciascuno di essi. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni in luogo del documento di identificazione può essere esibita documentazione sostitutiva, ivi compresa auto certificazione resa dal genitore del minore, dalla quale si evinca l identità del ragazzo. Pagina. 12

13 cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione pecuniaria di Euro 15,00. 3 Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso. E' vietato il trasporto per ferrovia di viaggiatori affetti da malattie contagiose, o da altre malattie che possano recare disturbo agli altri viaggiatori. Tali persone possono essere trasportate alle condizioni e ai prezzi di cui all'articolo 34. Le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possono trovare le cure necessarie. Articolo 7. Trasporto dei ragazzi I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto e viaggino insieme a persona adulta. Qualora il compimento dei quattro anni abbia luogo durante il viaggio, il trasporto viene effettuato gratuitamente fino al termine della corsa del treno. 4 Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i dodici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti spettante. A questo effetto si tiene conto dell'età che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto. 5 Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta. Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe regionali e provinciali del gruppo 39. Articolo 8. Modificazioni al contratto di trasporto 1. Cambio del biglietto. Il viaggiatore, salvo che non sia diversamente disposto, può richiedere presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata la modificazione del biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno non ancora utilizzato di cui sia in possesso relativamente alla tariffa applicata, al numero delle persone, all itinerario, all origine e destinazione del viaggio, alla categoria del treno, al servizio utilizzato o alla classe, corrispondendo l eventuale differenza di prezzo. Qualora il prezzo dovuto sia inferiore a quello già corrisposto viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per la tipologia di biglietto di cui si richiede il cambio. Nel caso di biglietto con assegnazione contestuale del posto tali modificazioni, così come il cambio della data di partenza o del treno da utilizzare, possono essere richiesti secondo le modalità previste dalle singole tariffe. La modificazione dell itinerario o dell origine e destinazione del viaggio è consentita alle condizioni previste dagli articoli 22 e 23. Ai fini della tassazione e della validità del biglietto si tiene conto della nuova relazione o dell itinerario complessivo modificato, previo pagamento della differenza di prezzo tra quanto dovuto e quanto già corrisposto. 3 La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. 4 Nel caso che il viaggio venga effettuato in una carrozza in servizio diretto, la gratuità del trasporto spetta fino al termine di corsa della carrozza. 5 L età si considera compiuta il giorno successivo a quello anniversario della nascita. Per le sole tipologie di biglietti che non recano l indicazione del giorno di emissione, si tiene conto dell età del ragazzo nel giorno della convalida del biglietto. Pagina. 13

14 Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime dei Capi da X a XV Bis ovvero in base a Concessioni a rimborso il cambio di classe, salvo che non sia diversamente disposto, viene effettuato sulla base dei prezzi interi per adulti o, nel caso di ragazzi, sulla base della metà dei prezzi interi. Salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, a condizione che la richiesta sia avanzata prima della partenza e comunque prima di impegnare il percorso, possono essere richiesti a bordo treno il passaggio a classe, servizio o categoria di treno diversi o l effettuazione per la medesima relazione di un itinerario diverso da quello riportato sul biglietto, pagando, oltre all eventuale differenza di prezzo, un sovrapprezzo per le operazioni a bordo nei casi previsti dall articolo 10 delle presenti Condizioni e Tariffe. Nel caso di utilizzo di servizio o treno per il quale sia prevista l assegnazione del posto contestuale all emissione del biglietto tali modifiche sono subordinate all assegnazione del posto che verrà effettuata, se vi sono posti disponibili, dal personale del treno, previo pagamento del previsto sovrapprezzo. Nel caso in cui l importo complessivamente dovuto sia inferiore a quello già corrisposto non spetta alcun rimborso. 2. Biglietti di congiunzione. Possono essere rilasciati esclusivamente dal personale del treno, previo pagamento dell importo previsto dall articolo 10 delle presenti Condizioni e Tariffe per l emissione dei biglietti ed altre operazioni in treno, biglietti di congiunzione di corsa semplice, secondo le norme dell articolo 22, per proseguire con lo stesso treno oltre la stazione di destinazione del biglietto originario. Tale prolungamento di itinerario potrà essere richiesto in corso di viaggio anche per soddisfare alle condizioni previste dall Orario Ufficiale per l ammissione dei viaggiatori a determinati treni o classi. Quando le condizioni particolari di ammissione a determinati treni stabiliscono un tratto minimo di percorso oppure una distanza minima, i biglietti devono essere rilasciati, anche per percorsi non serviti dallo stesso treno: 1) almeno fino alla prima stazione situata al di là di quella estrema del tratto escluso; 2) almeno fino alla prima stazione che garantisca la copertura della distanza minima prescritta. Ai fini della tassazione e della validità il nuovo percorso richiesto viene considerato isolatamente con applicazione delle disposizioni tariffarie per esso previste. L emissione del biglietto di congiunzione non modifica né il prezzo né le disposizioni che regolano l uso dei titoli di viaggio già in possesso dei viaggiatori. I biglietti di congiunzione possono essere rilasciati, oltre che a prezzo intero, a prezzo ridotto, ove ammesso, verso presentazione nel secondo caso dei documenti prescritti e l eventuale ritiro degli appositi scontrini ed a condizione, nei casi previsti da specifiche disposizioni tariffarie, che anche il biglietto originale in possesso del viaggiatore, cui il biglietto stesso va congiunto, sia a prezzo ridotto. Inoltre nel caso di utilizzo di treno per il quale sia prevista l assegnazione del posto contestuale all emissione del biglietto, tali modifiche sono subordinate all assegnazione del posto che verrà effettuata, se disponibile, dal personale di bordo e al pagamento dell eventuale sovrapprezzo previsto. L emissione di biglietti di congiunzione può non essere ammessa da specifiche disposizioni tariffarie quando si tratti di raggiungere una località per la quale non sarebbe stato possibile ottenere direttamente in partenza il biglietto della specie di quello in possesso del viaggiatore. Pagina. 14

15 Articolo 9. Irregolarità ed abusi 1. Irregolarità nel recinto delle stazioni. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria di Euro 6,00 (*) : a) chi si introduce nel recinto delle stazioni o viene trovato in una sala di attesa, senza averne titolo a norma, rispettivamente, del 1 e del 2 dell articolo 4; b) chi, sprovvisto di biglietto e non dovendo viaggiare occupa, nei treni, posti a sedere ovvero chi simula l'occupazione di posti a sedere in corso di viaggio; c) chi distacca i contrassegni delle prenotazioni di posti, ovvero occupa, senza averne titolo, posti prenotati e non ottempera all'invito del personale di rendere disponibili i posti stessi. L'importo di detta sanzione è elevato a Euro 15,00 (*) per le infrazioni di cui ai comma nono e decimo del 1 dell'articolo 4. Quando con una stessa azione si commettono più infrazioni fra quelle innanzi previste si applica una sola sanzione pecuniaria. Ricorrendo più infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di importo diverso si applica quella di importo più elevato. Tuttavia, nell'ipotesi di cui alla lettera c), la sanzione pecuniaria è applicata per ogni contrassegno distaccato e per ogni posto indebitamente occupato. Il pagamento degli importi stessi non conferisce al trasgressore il diritto di mantenere l'indebita occupazione di posti. 2. Abusiva occupazione di posto in corso di viaggio. Il viaggiatore che simuli l'occupazione di posti a sedere durante il viaggio è sottoposto al pagamento di una penalità di Euro 6,00 per ogni posto indebitamente occupato. 3. Documenti di riduzione o di identificazione mancanti o scaduti di validità. Il viaggiatore trovato con documento di identificazione scaduto di validità, viene assoggettato, quando non sia disposto diversamente, ad una penalità di Euro 2,55. Il viaggiatore trovato sprovvisto di documento di riduzione o di identificazione richiesto dalla tariffa o con documento di riduzione scaduto di validità, viene regolarizzato, quando non sia diversamente disposto, mediante il pagamento della differenza tra il prezzo intero e quello ridotto fruito. Qualora risulti che il viaggiatore non ha titolo alla riduzione, la regolarizzazione viene effettuata in base al successivo Viaggio in classe superiore o in treno non consentito. Il viaggiatore, trovato a bordo treno con biglietto di classe inferiore a quella occupata viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza di prezzo, calcolata nei modi indicati al 1 dell'articolo 8, per tutto il percorso effettuato, più una soprattassa di Euro 7,75. Il viaggiatore che utilizza un treno, sul quale non avrebbe potuto accedere per limitazioni riguardanti la percorrenza, classe o tariffa, viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza di prezzo, a seconda dei casi, per il minimo percorso ammesso, per il cambio classe o per il complemento al prezzo dovuto, più una soprattassa di Euro 7, Viaggio fuori itinerario. Fermate non ammesse. Il viaggiatore che segue una via diversa da quella indicata sul biglietto o dalla via più breve, viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto al prezzo competente per tutto il nuovo percorso più una soprattassa di Euro 7,75. Nel caso in cui il viaggiatore non avrebbe potuto avere in partenza il titolo di viaggio per il nuovo itinerario, viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per tutto il nuovo percorso più una soprattassa di Euro 15,45. Il (*) La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica,11 Luglio 1980, n 753 Nuove Norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto. Pagina. 15

16 viaggiatore che abbia oltrepassato la stazione terminale, viene regolarizzato come sprovvisto del biglietto per il percorso indebitamente effettuato. Chi effettua fermate non ammesse è assoggettato al pagamento di una penalità di Euro 7, Mancanza del biglietto. Biglietto scaduto. Il viaggiatore che in corso di viaggio o all arrivo risulta essere sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità e non abbia provveduto ad avvisare il personale di controlleria, è assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di Euro 15,45. Qualora il titolo di viaggio mancante sia il solo biglietto di cambio servizio si applica una soprattassa di Euro 7, Mancanza o errata convalida del biglietto. Il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all arrivo con i titoli di viaggio richiesti non convalidati o convalidati in modo irregolare viene assoggettato, quando non sia diversamente disposto: a. Se l irregolarità viene accertata a bordo di treno classificato Espresso, Intercity diurno, Intercity notte, Eurostar Italia, nonché, per il percorso nazionale, Eurocity ed Euronight, al pagamento di una penalità di Euro 15,45 ed i titoli di viaggio vengono resi validi dal personale di controlleria. Qualora il titolo di viaggio sprovvisto della convalida sia il solo biglietto di cambio servizio si applica una penalità di Euro 7,75. b. Se l irregolarità viene accertata a bordo di treno classificato Regionale, Diretto o Interregionale, al pagamento di una penalità di Euro 15,45 ed i titoli di viaggio vengono resi validi dal personale di controlleria. Nel caso in cui il viaggiatore sia in possesso di un titolo di viaggio privo di convalida o erroneamente convalidato e contemporaneamente sia sprovvisto di altro titolo richiesto, viene regolarizzato una sola volta applicando l importo più elevato. 7. Riduzione non spettante. Viaggi irregolari dei ragazzi. Chi si avvale di un biglietto a riduzione senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l applicazione della riduzione stessa, è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al prezzo intero, più una soprattassa di Euro 7,75, salvo che non si tratti di abuso; in tal caso si applicano le sanzioni previste nel successivo 8, secondo alinea. Nel caso si tratti di un ragazzo che abbia superato i quattro anni, ma non i dodici, si provvede alla regolarizzazione mediante pagamento della metà del prezzo intero più una soprattassa di Euro 15, Abusi. Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contravvenzione dell articolo 5, 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento del biglietto, le FS hanno diritto di esigere il pagamento dell importo a prezzo intero per tutto il percorso del biglietto più una soprattassa pari a tre volte il detto importo con il minimo di Euro 30,95. Negli altri casi di abusi, o tentativi di abusi, le FS hanno diritto di esigere, salvo diversa disposizione particolare, il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello intero, più una soprattassa pari a tre volte la detta differenza con il minimo di Euro 30,95. I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori, vengono ritirati. 9. Diritto per esazioni differite di somme dovute per irregolarità di viaggio. Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento di tasse, soprattasse, penalità e simili, dovute per irregolarità di viaggio, la somma stessa, comprendente Pagina. 16

17 anche il diritto di cui al successivo articolo 10, deve essere aumentata di un diritto di esazione differita di Euro 5,00. Se il viaggiatore, all arrivo del treno si presta al pagamento immediato presso la stazione abilitata, delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso. 10. Esazioni riguardanti viaggi collettivi e il trasporto di bagagli nelle carrozze. Le soprattasse, le penalità fisse ed i diritti si applicano per ogni singolo viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelli previsti per i bagagli trasportati nelle carrozze, fatti salvi i piccoli animali. Le penalità previste per mancata o errata convalida del biglietto si applicano per ogni biglietto convalidato. Articolo 10. Rilascio dei biglietti, convalida ed altre operazioni effettuate in treno 1. Rilascio dei biglietti ed altre operazioni in treno. Nei limiti previsti nell Allegato n 7 alle presenti Condizioni e Tariffe é ammesso il rilascio in treno di biglietti ai viaggiatori che provvedano al momento della salita ad avvisare il personale del treno, mediante pagamento, oltre che del prezzo competente per il percorso richiesto, di una maggiorazione di prezzo, salvo che non sia diversamente previsto. (6) E ammesso altresì ottenere in treno la convalida dei biglietti ed altre operazioni diverse dall emissione dei biglietti, sempre a condizione che ne venga fatta richiesta al personale del treno al momento della salita, previo pagamento di un diritto aggiuntivo, salvo che non sia diversamente previsto. Sarà pertanto dovuto sia per il rilascio dei biglietti sia per le altre operazioni in treno: a) per i viaggiatori in partenza da impianti in cui il servizio di biglietteria è funzionante: Euro 5,00 per ciascun biglietto, se in partenza con treni Regionali, Diretti ed Interregionali; Euro 8,00 per viaggiatori in partenza con tutti gli altri treni (Espressi, Intercity, Intercity notte, Eurocity, Eurostar Italia ed Euronight); b) Euro 2,50 per ciascun viaggiatore, per coloro che utilizzano per il loro viaggio esclusivamente treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali, durante il periodo in cui il servizio di biglietteria non é funzionante nell impianto di partenza che è comunque dotato di punti alternativi di vendita (emettitrici self-service, agenzie di viaggio o punti di vendita esterni). Per tali viaggiatori potrà essere previsto, in relazione alla percorrenza chilometrica ed alla tipologia di biglietto richiesto, il pagamento di un importo globale (comprensivo del prezzo dovuto e della maggiorazione), oppure l applicazione di un limite massimo o di un limite minimo all importo complessivo da richiedere (7). (6) La maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non viene applicata sui treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali ai viaggiatori in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, sia di emettitrici self-service, sia di agenzie di viaggio sia di punti di vendita esterni, a condizione che i viaggiatori stessi provvedano, al momento della salita, ad avvisare il personale del treno. (7) Con esclusione dei viaggi interessanti la sola area provinciale di Bolzano (tariffa n 39/3/BOLZANO) e dei viaggi interessanti la sola area regionale della Campania (tariffa n 41/5/UNICO) verrà richiesto il seguente pagamento: A) per i viaggi effettuati in prima classe sia da adulti sia da ragazzi il prezzo competente per il percorso richiesto e la maggiorazione di prezzo di Euro 2,50 con il minimo di Euro 5,00 per i percorsi da 21 a 60 chilometri e di Euro 7,50 per i percorsi da 61 a 100 chilometri. Per la richiesta di convalida o di rilascio di biglietto a modifica di quello in possesso del viaggiatore l importo da corrispondere, comprensivo anche di quanto pagato per il biglietto originario, non deve essere inferiore ai minimi previsti. B) per i viaggi effettuati in seconda classe: Pagina. 17

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