Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori

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1 per i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori E.R.I.C.A. Soc. Coop. - Via S. Margherita ALBA (CN) - tel. 0173/33777 fax 0173/ P. IVA andreabertora@cooperica.it

2 INDICE 1. PREMESSA LEGISLAZIONE DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI OBIETTIVI DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO MERCEOLOGIA PRODUZIONI ATTESE ORGANICO CARTA E CARTONE CARTONE VETRO IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI VERDE INGOMBRANTI R.U.P SECCO RESIDUO COMPOSTAGGIO DOMESTICO ECOCENTRI START UP RISULTATI ATTESI NETTEZZA URBANA ANALISI ECONOMICA TARIFFA Premessa Il metodo normalizzato Il metodo puntuale

3 1. PREMESSA Il presente è un progetto per l incremento della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti urbani nei comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. L organizzazione dei servizi d igiene urbana ha subito in questi ultimi anni dei profondi cambiamenti in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa dell emergenza smaltimento venutasi a creare in molte realtà italiane, per la difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento. La modificazione degli scenari relativi alla gestione dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani), del mercato delle materie recuperate, del recupero energetico, è certamente centrale per poter affrontare le grandi scelte della raccolta differenziata, del trattamento, del riciclaggio, del recupero energetico con termovalorizzazione del CDR, derivanti dal divieto di smaltimento del tal quale in discarica. In tale contesto diventa importante stabilire e coordinare i ruoli dei diversi soggetti pubblici e privati e le concrete possibilità d azione e accordo tra le diverse fasi di gestione del sistema rifiuti. La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall altro di condizionare in maniera positiva l intero sistema di gestione. La raccolta differenziata consente: la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato; il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale; la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione. Le pregresse esperienze insegnano che le migliori performance sia in termini di quantità che di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistemi di raccolta 3

4 differenziata che hanno visto la rimozione dei contenitori stradali, dunque una riprogettazione dell intero servizio, per passare ad un servizio di raccolta porta a porta (dotazione di contenitori alla famiglie da tenere negli spazi privati fino al giorno di raccolta), almeno per l indifferenziato e l organico. Per il conseguimento delle performance di cui prima è tuttavia indispensabile che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo dei rifiuti recuperati. L elaborato si pone come obiettivo la progettazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani innovativi rispetto agli attuali sistemi di raccolta. In particolare saranno analizzate le attuali modalità di raccolta e individuate le eventuali integrazioni/innovazioni da apportare ai seguenti servizi: Servizio di raccolta differenziata di ORGANICO (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata di CARTA E CARTONE (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata del VETRO (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA (Cod. CER ) e METALLI (Cod. CER ) Servizio di raccolta INGOMBRANTI (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata di PILE ESAUSTE (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata di FARMACI SCADUTI (Cod. CER ) Servizio di raccolta differenziata del VERDE (Cod. CER ) Servizio di raccolta dei RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI o SECCO RESIDUO (Cod. CER ) 4

5 2. LEGISLAZIONE 2.1 La nuova Direttiva europea sui rifiuti Il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti è stato recentemente interessato da un importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22 novembre 2008, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dell Unione Europea sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 12 dicembre La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali, stabilisce misure volte a proteggere l ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell uso delle risorse e migliorandone l efficacia. Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo. Nella redazione del presente progetto le disposizioni fondamentali della Direttiva saranno prese in considerazione quali principi ispiratori per una corretta impostazione della gestione dei rifiuti. Tra queste, particolare rilievo assumono: a) la gerarchia dei rifiuti (art. 4); b) la prevenzione dei rifiuti (art. 9); c) recupero (art. 10); d) riutilizzo e riciclaggio (art. 11); e) smaltimento (art. 12); f) protezione della salute umana e dell ambiente (art. 13); g) costi (art. 14); h) responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 15); i) rifiuti organici (art. 22); j) partecipazione del pubblico (art. 31). 5

6 2.2 La normativa nazionale Introduzione Il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), recante l attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, è stato abrogato dal D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i). Il D.lgs. 152/2006, recante Norme in materia ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, è entrato in vigore il 29 aprile Il D.lgs. 152/2006 disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. L art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006, oltre a disporre la citata abrogazione, stabilisce che al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto. Con avviso del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, è stato reso noto che diciassette Decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.lgs. 152/2006, emanati il 02 maggio 2006, non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi dell art. 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. Il Governo si è avvalso della facoltà, prevista dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 6, di emanare decreti legislativi integrativi o correttivi al D.lgs. 152/2006. La L. 308/2004 è la legge recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione". 6

7 L art. 1, comma 6, di detta Legge, recita: Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. Il primo D.lgs. correttivo, 08 novembre 2006, n. 284, per quanto attiene alla Parte IV del D.lgs. 152/2006: a) abroga l art. 207 Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ; b) modifica l art. 224, comma 2, estendendo a dodici mesi il periodo di tempo, successivo all entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel medesimo D.lgs. 152/2006. Il secondo D.lgs. correttivo, più corposo, è stato pubblicato sulla G.U. il 29 gennaio 2008 (data di entrata in vigore: 13 febbraio 2008): è il D.lgs. 04/ Le nozioni di rifiuto e di raccolta differenziata Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso, o abbia l obbligo, di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a). Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, duplice: da un lato, viene definito rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate in Allegato A CRITERIO OGGETTIVO; dall altro, la condizione affinché tale sostanza od oggetto siano qualificati come rifiuto è rappresentata dal fatto che il detentore se ne disfi o abbia deciso e/o abbia l obbligo di disfarsene CRITERIO SOGGETTIVO. La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell art. 183, comma 1, lett. f). Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia. 7

8 La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati La nozione di recupero Per recupero si intendono tutte le operazioni (Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006) che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero; b) l adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; c) l utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (art. 181, comma 1). La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al compimento delle operazioni di recupero (art. 181, comma 3). Non sono più considerati rifiuti, le materie, le sostanze e gli oggetti che, pur essendo tali in origine, hanno subito operazioni di recupero. Non rientrano, nella definizione di rifiuto, le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno definiti con DM nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) i materiali ottenuti siano prodotti da un operazione di riutilizzo, di riciclo, o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità e alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l immissione in commercio; e) i materiali ottenuti abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato (art. 181-bis, comma 1). 8

9 Il predetto DM avrebbe dovuto essere emanato entro il 31/12/ La nozione di smaltimento Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, è lo smaltimento. Per smaltimento, si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta (art. 183, comma 1, lett. g). [L ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono la destinazione dei rifiuti allo smaltimento a tutto vantaggio delle operazioni di recupero] Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero (art. 182). 9

10 2.2.5 Le priorità della gestione dei rifiuti L art. 179, al comma 1, indica come prioritarie la prevenzione e la riduzione: della produzione di rifiuti; della nocività dei rifiuti. (Tali priorità sono rispettate dalle Pubbliche Amministrazioni in particolare mediante: lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; la messa a punto tecnica e l immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; lo sviluppo di tecniche appropriate per l eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero). Nel rispetto delle predette misure prioritarie, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all uso dei rifiuti come fonte di energia. Il recupero di materia è prioritario rispetto al recupero di energia. Sotto questo aspetto, la raccolta differenziata si pone come operazione propedeutica al recupero Definizione dei criteri per l attuazione della raccolta differenziata Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata: lo Stato indica i criteri generali per l organizzazione e l attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 195, comma 1, lett. q); allo Stato compete la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e); 10

11 le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti (art. 196, comma 1, lett. b); alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare (art. 197, comma 1): il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b); i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 198, comma 1) e a disciplinare tale gestione con appositi regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d Ambito): a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 11

12 f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all art. 195, comma 2, lettera e) Compiti in materia di gestione degli imballaggi L art. 222, comma 1, (contenuto nel Titolo II in merito alla gestione degli imballaggi) dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti La classificazione dei rifiuti Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. L art. 184, comma 1, distingue i rifiuti: secondo l origine, in urbani e speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 12

13 da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti L assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e i riflessi sulla tariffa Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall art. 184, comma 2, lett. b), del D.lgs. 152/2006, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli [ ] di civile abitazione [ ] assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198, comma 2, lett. g). Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamento con il quale i Comuni (o le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono 13

14 a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006). In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel dimensionamento del servizio che l Ente locale fornisce, nelle forme previste dalla Legge, alle utenze non domestiche. Tale provvedimento dà fondamento anche all applicazione della TARSU o della tariffa (ad esempio, Cassazione civile, sez. trib., 09 agosto 2006, n ; Cassazione civile, sez. trib., 27 giugno 2005, n ; Cassazione civile, sez. trib., 06 settembre 2004, n ). Per gli aspetti qualitativi e quali quantitativi dell assimilazione, gli Enti competenti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della competenza allo stesso riservata in materia dall art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006. I criteri statali per l assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo motivo, la L. 296/2006, all art. 1, comma 184, lett. b), ha previsto che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, confermando che il riferimento normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione interministeriale del 27 luglio La competenza di determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l assimilazione era già prevista in capo allo Stato dall art. 18, comma 2, lett. d), del D.lgs. 22/1997. Nell attesa di tali criteri di emanazione statale, la Regione Piemonte, con la D.G.R. n del 14 febbraio 2005, ha stabilito che i Comuni e i loro Consorzi di bacino si attengano alle seguenti indicazioni: a) per l aspetto quantitativo, possono essere assimilati i rifiuti non pericolosi elencati nella D.G.R. citata; b) per l aspetto quantitativo, possono essere assimilate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, le quantità massime di rifiuti espresse in Kg/m 2 /anno dall Allegato 1, tabelle 4a e 4b, del D.P.R. 158/1999. Entro tali quantità totali massime, i rifiuti urbani indifferenziati, per ciascuna categoria di utenza non domestica, devono essere contenuti nei limiti previsti dalla D.G.R. citata. Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 26, ha sostituito l art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006, prevedendo che: 14

15 a) è confermata la competenza dello Stato di determinare i criteri qualitativi e quali quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; b) ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite, che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono; c) alla predetta tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani; d) non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del ; e) per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione; f) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani Ai fini del presente decreto si intendono: [ ] d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a abitanti, art. 4, comma 1, lett. d), del D.lgs. 31 marzo 1998, n

16 Gli obiettivi di raccolta differenziata L art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il 65% entro il 31 dicembre Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Il soppresso comma 2 dell art. 205 precisava che la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell economicità, dell efficacia, dell efficienza e della trasparenza del sistema, contribuiva al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il comma 6 dell art. 205 stabilisce che le Regioni, con apposita Legge, e previa intesa con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero. L. 296/2006, art. 1, comma 1108: Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre

17 Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare, per il perseguimento dei fini sopra richiamati, è stabilita con Decreto ministeriale (L. 296/2006, art. 1, comma 1109). Il D.lgs. 22/1997, all art. 24, comma 1, prevedeva i seguenti obiettivi di Raccolta differenziata da conseguire in ogni ambito territoriale ottimale: 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.; 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.; 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs Cenni sull organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Gli ATO e la loro delimitazione La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell art. 199) nel rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell art. 195, comma 1, lett. m) e secondo i seguenti criteri indicati dall art. 200, comma 1: superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all interno dell ATO; valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 17

18 La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere comunicato alle Province e ai Comuni interessati (art. 200, comma 2). Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, i singoli Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all assegnazione a uno specifico ATO e di spostamento in altro ATO, limitrofo a quello di assegnazione (art. 200, comma 6). Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la delimitazione degli stessi è operata dalle Regioni interessate d intesa tra loro (art. 200, comma 3). Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra in merito alla delimitazione degli ATO (art. 200, comma 5). Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato (art. 200, comma 7). La Legge 24 dicembre 2007, n. 224 all art. 2, comma 38, per quanto attiene specificamente ai rifiuti, per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni per enti e organismi da esse istituiti, ha previsto che, le Regioni, nell'esercizio delle prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, procedono entro il 01 luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica: a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui all art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme 18

19 associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso; b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione di tale norma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali. Obiettivi degli ATO Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art. 201, comma 5): è raggiunta, nell arco di cinque anni dalla sua costituzione, l autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. Le Autorità d Ambito Territoriale Ottimale: nozione L Autorità d Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D.lgs. 152/2006, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d Ambito. Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre amministrazioni pubbliche, alle Autorità d Ambito sono demandati (art. 201, comma 1): 19

20 l organizzazione; l affidamento; il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Piani d ambito Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, l Autorità d Ambito adotta un apposito piano (art. 201, comma 3). Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l Autorità d Ambito elabora il predetto piano d ambito che comprende: un programma degli interventi necessari (per conseguire gli obiettivi ivi fissati); accompagnato da un piano finanziario: e dal connesso modello gestionale e organizzativo. Nel piano d ambito sono indicate, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall applicazione della tariffa sui rifiuti nel periodo considerato (art. 203, comma 3). La gestione e l erogazione del servizio Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull evidenza pubblica e secondo i principi stabiliti dall art. 202, per la gestione e per l erogazione del servizio nonché per il perseguimento degli obiettivi determinati, l Autorità d Ambito affida le seguenti attività (art. 201, comma 4): la realizzazione, gestione ed erogazione dell intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli impianti; la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all interno dell ATO. Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei 20

21 soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni (art. 201, comma 6). Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di competenza statale ai sensi dell art. 195, comma 1, lett. m), n) e o). In conformità a tale schema tipo, sono redatti i contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l Autorità d Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 203, comma 1). Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, l Autorità d Ambito: opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati, e definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3). Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell Autorità d Ambito (art. 204, comma 1). Sino all inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall Autorità d Ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nella forme di cui all articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 198, comma 1). 21

22 2.3 La normativa regionale A livello regionale, la materia della raccolta differenziata dei rifiuti è disciplinata dalla L.R. 21 giugno 1999, n. 18 e s. m. e i. e dalla L.R. 28 ottobre 2008, n Principi generali Ai sensi dell art. 21 della L.R. 18/1999 e s. m. e i. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al d.lgs. 22/1997 [ora D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.]: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a: a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia; b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione; c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale; d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante: 1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale; 2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti Competenze dei Comuni Ai sensi dell art. 25 della L.R. 18/1999 e s. m. e i., sono di competenza dei Comuni: a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge; 22

23 b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c), della medesima Legge; c) le funzioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997 [ora art. 198 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.] Organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti L organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti è disciplinata dagli articoli 26, 27 e 28 della L.R. 18/1999 e s. m. e i. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono prevedere nel piano di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), della medesima Legge, gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione. Il piano regionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima Legge, o la definizione di accordi fra Province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani. I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni [ora D.lgs. 18 agosto 2000, n.267]. A tal fine la Provincia convoca una conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative, con la relativa carta dei servizi. La Provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la metà più uno dei Comuni dell'ambito. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la Provincia provvede a: 23

24 a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli Enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 47, della medesima Legge, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto; b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio; c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio. Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione la Provincia: a) acquisisce il ruolo di Ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione; b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizio tipo con allegata carta dei servizi; c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempienza nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione. Nelle altre forme associative si applicano le pertinenti disposizioni di legge. La rappresentanza dei Comuni all'interno dell'organizzazione dell'ato è determinata dallo statuto o dalla convenzione e, in quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia nelle attività di coordinamento. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i Comuni e stabilite nei piani stessi La recente L.R. 39/2008 La recente L.R. 39/2008, con riguardo alle Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbanim, dispone, all art. 2, che sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province. In ciascun Ambito territoriale ottimale è costituita l'autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell'ambito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 24

25 Le quote di partecipazione dei Comuni all'aato sono determinate in ragione dei seguenti parametri: a) 10 per cento sulla base della superficie del territorio comunale; b) 60 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT disponibile. La quota di partecipazione della Provincia all'aato è pari al 30 per cento del totale. L'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del D.lgs. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'ato, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del d.lgs.152/2006. L'ordinamento ed il funzionamento dell'aato sono disciplinati dagli atti istitutivi di cui all'articolo 31 del D.lgs. 267/2000, adottati ai sensi dell'articolo 3 della L.R. di cui si tratta. Sono organi dell'aato il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. La nomina del Consiglio di Amministrazione del consorzio è proposta dalla Provincia all'assemblea, avendo riguardo che siano rappresentati i diversi territori provinciali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Provincia. Per ogni AATO sono previsti un Direttore e due segreterie tecnico-amministrative competenti rispettivamente per la gestione rifiuti e per le risorse idriche. I costi di funzionamento di tali strutture operative, come previsto dall'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, sono a carico degli enti locali, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'aato. Gli atti istitutivi dell AATO individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all'aato. Le decisioni dell'assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti enti che rappresentino sia la metà più uno degli enti costituenti il consorzio, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio. L art. 4 della L.R. 39/2008 stabilisce che nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'aato, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 25

26 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture). Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'aato può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa. L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 7 della medesima L.R., avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 2, comma 38, della L. 244/2007. L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del D.lgs. 152/2006. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'aato determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere. L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito. Per le finalità di cui al comma 5 dell art. 4 della L.R. di cui si tratta, nonché di quelle poste dal D.lgs. 152/2006, l'aato disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, 26

27 ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni. 8Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l'aato, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ato, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000 o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000. Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge. Devono essere comunque salvaguardati, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, i livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti. L'AATO assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per i consumi domestici essenziali secondo prefissati scaglioni di reddito, come previsto dall'articolo 154, comma 6 del d.lgs. 152/2006. La Regione provvede alla costituzione di un fondo per ulteriori agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, destinando a ciò il 20 per cento dei canoni di cui all'articolo 43 della Legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti). 27

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