a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile
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- Aureliana Castellano
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1 Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel fax per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare nr. 15 del 24 febbraio 2015 e-commerce Quali adempimenti? a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Recentemente ha avuto enorme diffusione l opportunità per gli operatori economici di utilizzare un nuovo mezzo per commercializzare i propri prodotti, il c.d. E-COMMERCE, ovvero "commercio elettronico". Si tratta di un metodo di scambio, che si affianca e spesso si sostituisce a quelli tradizionali e che in questi anni si è rivelato fonte di problematiche varie per quanto riguarda le modalità di applicazione delle imposte di consumo europee e principalmente le modalità di applicazione dell IVA.Se da una parte, i vantaggi economici producono effetti importanti sull evoluzione dei prezzi dei prodotti offerti in vendita sul web dall altra diventa sempre più urgente, in modo particolare per chi intende avviare un attività di vendita on-line, conoscere in maniera approfondita gli adempimenti da porre in essere per gestire correttamente il fenomeno. PREMESSA Quando si parla di commercio elettronico, ci si riferisce a quelle ATTIVITÀ CHE SONO DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI TRANSAZIONI PER VIA ELETTRONICA. Per una trattazione il più possibile riassuntiva (quindi senza approfondire gli aspetti più tecnici che dovranno comunque essere affidati al proprio Commercialista) bisogna innanzitutto definire le differenze esistenti tra COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ed INDIRETTO; nello specifico anche il Legislatore ha individuato una precisa distinzione tra quella che è: l attività di commercio elettronico vero e proprio (DIRETTO), che riguarda la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici; la semplice vendita a distanza tramite internet (INDIRETTO), consiste nelle tradizionali attività di compravendita che si servono di internet esclusivamente come mezzo per offrire i propri prodotti, come una vera e propria vendita per corrispondenza. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (Off-line) quando la cessione del bene avviene per via telematica, ma la consegna del medesimo avviene tramite i canali fisici (tradizionali); il soggetto venditore espone i propri prodotti in una sorta di vetrina virtuale, indicandone le caratteristiche, le condizioni di consegna ed i relativi prezzi. Dall altra parte, il cliente consulta il catalogo virtuale effettuando l ordine del prodotto che intende acquistare direttamente per via telematica. Il pagamento del prezzo da parte del cliente può avvenire attraverso svariate modalità (es.: carte di credito, carte prepagate, contrassegno, canali come PayPal o IW- Smile, ecc.). Una volta confermato l acquisto e pagato il corrispettivo, il prodotto verrà consegnato al cliente presso il luogo indicato mediante i canali tradizionali direttamente dal cedente ovvero da un soggetto da questi incaricato (vettore o spedizioniere). COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO (On-line) quando sia la cessione che la consegna del bene avvengono per via telematica. In questo caso, anche la consegna del bene avviene per via telematica. Di fatto, date le particolari tipologie dei beni che possono rientrare nel cd. e-commerce diretto, l acquirente scaricherà il bene direttamente sul proprio computer mediante la procedura comunemente chiamata download. E evidente che tali vendite possono riguardare esclusivamente prodotti virtuali, vale a dire prodotti che possono essere dematerializzati da parte del venditore alla partenza e materializzati da parte dell acquirente all arrivo. I beni che possono essere ricompresi nell ambito del commercio elettronico diretto sono elencati, in modo non esaustivo, nell allegato II alla Direttiva 2006/112/CE. Una maggior analisi e miglior esplicitazione è avvenuta di recente con il Regolamento (CE)
2 n.282/11.ad esempio: software, aggiornamenti antivirus, immagini, testi, musica, film, ecc.. cessione per via telematica consegna per via telematica COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO (On-line) beni immateriali (o digitalizzati) prestazioni di servizi cessione per via telematica consegna per canali tradizionali COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO (Off-line) beni materiali cessioni di beni ADEMPIMENTI AGENZIA ENTRATE MODELLO INIZIO ATTIVITÀ Per avviare un attività di e commerce è necessario procedere all apertura della posizione presso l Ufficio dell Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall inizio effettivo dell attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica). Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati: INDIRIZZO DEL SITO WEB Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, è necessario indicare l indirizzo del sito Web. Barrare la casella PROPRIO nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo. Barrare la casella OSPITANTE nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi. INTERNET SERVICE PROVIDER Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet. L ulteriore casella Cessazione attività di Commercio Elettronico dovrà essere selezionata quando il contribuente cesserà l attività di e commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. ARCHIVIO VIES L art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L autorizzazione si concretizza con l inserimento del soggetto autorizzato nell archivio VIES. VIES è un archivio informatico consultabile tramite internet che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
3 Per i soggetti che iniziano l attività e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) è sufficiente indicare nel quadro I operazioni intracomunitarie l ammontare presunto di tali operazioni. Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell istante stesso. L Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n del dicembre scorso ha intesto formulare le prime direttive sul NUOVO SISTEMA VIES introdotto con il D.L. n. 175/2014. Le principali novità riguardano i soggetti già titolari di partita Iva che intendono iscriversi al VIES al fine di effettuare operazioni in entrata e/o in uscita con l estero. Mentre nel precedente sistema l ingresso alla banca dati avveniva trascorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita istanza (per lo più cartacea) al competente ufficio delle Entrate, attualmente tale opzione è immediata attraverso apposita funzione resa disponibile nei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Pertanto il contribuente potrà immediatamente porre in essere operazioni con l estero, non appena avrà esercitato l opzione on-line; sarà cura dell Agenzia delle Entrate effettuare tutte le verifiche del caso al fine di intercettare eventuali anomalie, emanando al riguardo provvedimenti di cancellazione. L altra grande novità riguarda, per l appunto, la fuoriuscita dal sistema VIES. Questa potrà avvenire per esplicita richiesta del contribuente oppure per effetto di apposito provvedimento disposto dagli uffici finanziari. Tralasciando i provvedimenti di cancellazione emanati in tutti quei casi limite considerati potenzialmente pericolosi, l Agenzia delle entrate effettuerà periodicamente dei controlli formali nei confronti di tutti i soggetti passivi inclusi nella banca dati, soffermandosi, in particolar modo, sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. In particolare, procederà all esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Tale esclusione produrrà i suoi effetti soltanto dal sessantesimo giorno successivo alla data di un apposita comunicazione che la Direzione provinciale competente dovrà inviare presso il domicilio fiscale del contribuente ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE E necessario provvedere all apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall inizio dell attività. ADEMPIMENTI COMUNALI Quando il commercio elettronico è rivolto nei confronti del consumatore finale, esso è assimilato al commercio al dettaglio. L avvio dell attività è subordinato alla presentazione al SUAP del Comune di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente l indicazione del settore merceologico scelto e l attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali. L attività, oggetto della segnalazione, può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica Non si accettano più pratiche in forma cartacea. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione. Il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato ha comunque chiarito che in caso di esercizio congiunto di commercio all ingrosso e al dettaglio per via elettronica l operatore ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l attività all ingrosso e al dettaglio. In tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
4 Per quanto attinente al settore del commercio alimentare e l attività di somministrazione di alimenti e bevande, l art. 71 D.Lgs n. 59/2010 prevede ulteriori requisiti professionali. Si consiglia, comunque, di contattare il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di interesse al fine di conoscere se siano previsti specifici ed ulteriori requisiti e/o adempimenti rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 114/1998 e dal D. Lgs. n. 59/2010. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INDICAZIONI OBBLIGATORIE ALL INTERNO DEL SITO WEB L articolo 35 comma 1 del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA. L omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83. Inoltre, con decorrenza 14 luglio 2009, il Legislatore ha introdotto alcune modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile che prevedono l obbligo per le società di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito Web; in caso di inadempimento è prevista l erogazione delle sanzioni amministrative stabilite all articolo 2630 del codice civile per l omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, (da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00) da applicare, di regola, per ciascun componente dell organo di amministrazione. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI ATTESTAZIONE DELLA VENDITA COMMERCIO INDIRETTO Il COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO è assimilato, ai fini della disciplina IVA, al COMMERCIO PER CORRISPONDENZA. Per tali fattispecie NON È OBBLIGATORIA L EMISSIONE DELLA FATTURA, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione, come disposto dall art. 22, comma 1, n. 1). D.P.R.n. 633/1972. L art. 101, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 ha condizionato la previsione di non obbligatorietà della emissione della fattura sia al vincolo che il pagamento sia stato effettuato con l intervento di intermediari finanziari abilitati (es. carte di credito), sia alla necessità della presenza di idonea documentazione. Dato che l acquirente può richiedere l emissione della fattura è opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l acquirente, effettuare la relativa opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari per la fatturazione. Se la consegna o spedizione della merce risulta da documento di trasporto (DDT) può essere emessa fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione, a norma dell art. 21, c. 4 D.P.R. n. 633/1972. Le operazioni di e commerce, inoltre, non sono soggette all obbligo di certificazione fiscale (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. oo) D.P.R. 696/1996). Si riporta l estratto dell articolo: «Non sono soggette all obbligo di certificazione [scontrino o ricevuta fiscale]: oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni». Sussiste in ogni caso l obbligo di annotazione delle operazioni nei registri IVA (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse). Se è istituito il registro dei corrispettivi, vi andrà annotato l ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate. L istituzione di tale registro è una facoltà prevista per i commercianti al minuto e per gli altri soggetti ad essi assimilati (es. chi effettua vendite per corrispondenza) quale alternativa al registro delle fatture emesse.
5 IL CASO DEI RESI Va detto che l emissione della fattura consente di utilizzare la procedura di variazione prevista dall art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, (nota di accredito) qualora il cessionario restituisca i beni al venditore (ad esempio esercitando il diritto di recesso). Qualche dubbio interpretativo si è avuto nei casi in cui i beni ceduti, per cui non è stato prodotta la fattura, vengano restituiti al fornitore.per risolvere tali criticità si fa riferimento alla Ris. n. 274/E del 5 novembre In tale documento, l Agenzia delle Entrate asserisce che per recuperare l IVA sui resi di merce nell ambito delle attività di commercio elettronico indiretto che non comportino l obbligo di emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione, che consenta l identificazione degli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che prova la vendita originaria quali: le generalità del soggetto acquirente; l ammontare del prezzo rimborsato; il codice dell articolo oggetto di restituzione; il codice di reso (quest ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso). COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO LE TRANSAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO NON GODONO DELL ESONERO DALL OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA previsto dall art. 22 D.P.R. n. 633/1972, nonostante quanto previsto dall art. 101 della Legge 21 novembre 2000, n Tale disposizione prevedeva l emanazione di appositi regolamenti per semplificare gli adempimenti contabili e formali compresi quelli relativi all effettuazione di transazioni di commercio elettronico. Tra le semplificazioni della Legge n. 342 del 2000 vi era anche la «non obbligatorietà dell emissione della fattura in presenza di idonea documentazione». La prevista semplificazione, tuttavia, non è stata attuata, in quanto non sono stati emanati i relativi regolamenti; SUSSISTE QUINDI L OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO. Questo indirizzo è stato confermato recentemente nella risposta all interrogazione parlamentare n del , nella quale l Agenzia delle Entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico diretto (cd. servizi di e commerce ), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all obbligo di fatturazione, nei termini di cui all art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo. IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO : SCAMBI UE ED EXTRA-UE Come prima anticipato, il commercio elettronico di tipo indiretto eseguito in Italia è assimilato alle vendite a distanza o per corrispondenza. La disciplina IVA ed i connessi adempimenti sono differenti, a seconda che si tratti di: cessioni effettuate in Italia; cessioni intracomunitarie o acquisti intracomunitari; esportazioni o importazioni. In base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico indiretto può essere classificato come segue: BUSINESS TO CONSUMER (B2C): si tratta delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali; BUSINESS TO BUSINESS (B2B): si tratta dell insieme delle transazioni commerciali effettuate tra imprese. In base a tale suddivisione, si avranno profili IVA diversi a seconda dei casi: B2B Se un soggetto italiano cede il bene ad un soggetto passivo IVA UE e invia il bene stesso in un altro Paese UE si configura un operazione intracomunitaria. Di conseguenza si applicheranno tutte le disposizioni previste in materia di scambi intracomunitari previsti dal D.L. n.331/93.
6 SCAMBI DEL TIPO B2B SOGGETTO IVA SOGGETTO IVA CEDENTE CESSIONARIO IVA ITALIANO ITALIANO RILEVANTE IVA IN ITALIA ITALIANO UE CESSIONE INTRA NI art. 41 D.L. 331/93 L operazione si configura come una normale cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, l acquirente verserà l IVA nel proprio paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del reverse charge. ITALIANO EXTRA - UE CESS ALL EXP. NI art.8 c.1 lett. a) D.P.R. 633/72 Normale cessione all esportazione: il cedente emetterà fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e presenterà apposita dichiarazione in dogana per acquisire il cosiddetto visto uscire, il quale rappresenta la prova dell avvenuta esportazione definitiva del bene ceduto. UE ITALIANO ACQUISTO INTRA NI art. 38 D.L. 331/93 EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE B2C Le operazioni effettuate dal cedente italiano verso cessionari (non soggetti IVA) di altri Stati membri, scontano l IVA in Italia a condizione che: 1) i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di un altro Stato membro; 2) l importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino, nell anno precedente e nell anno in corso, non sia superiore ad Euro , o al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/CE. Il cedente che non abbia superato il limite prima indicato può comunque optare previa specifica opzione di durata triennale da esplicitare in sede di dichiarazione IVA, per l applicazione dell IVA nel paese di destinazione. Nel caso in cui il cedente opti volontariamente per la tassazione nel Paese di destinazione o ne sia costretto per superamento dei limiti, dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione oppure procedere ad identificarsi direttamente. SCAMBI DEL TIPO B2C SOGGETTO IVA PRIVATO CEDENTE CESSIONARIO IVA ITALIANO ITALIANO RILEVANTE IVA IN ITALIA ITALIANO UE SE SOTTO SOGLIA RILEVANTE IVA IN ITALIA Il cedente che non abbia superato il limite prima indicato può comunque optare previa specifica opzione di durata triennale da esplicitare in sede di dichiarazione IVA, per l applicazione dell IVA nel paese di destinazione. ITALIANO UE SE SOPRA SOGLIA CESSIONE INTRA NI art. 41 DL 331/93 + CESSIONE IVA UE Il cedente è costretto a tassare nel Paese di destinazione per superamento dei limiti, dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione oppure procedere ad identificarsi direttamente. In tal caso emetterà fattura non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 al rappresentante fiscale o, se il soggetto si è identificato direttamente, a se stesso con la partita IVA ottenuta nel paese della Comunità europea. Il cedente dovrà predisporre i modelli Intrastat, sia ai fini fiscali che statistici. ITALIANO EXTRA - UE CESS ALL EXP. NI art.8 c.1 lett. a) DPR 633/72 Normale cessione all esportazione: il cedente emetterà fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e presenterà apposita dichiarazione in dogana per acquisire il cosiddetto visto uscire, il quale rappresenta la prova dell avvenuta esportazione definitiva del bene ceduto. UE ITALIANO SE SOTTO SOGLIA IVA CON ALIQUOTA PAESE UE UE ITALIANO SE SOPRA SOGLIA
7 CESSIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA (RF O ID DEL SOGGETTO UE IN ITALIA + CESSIONE INTERNA) EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE Per la verifica delle soglie degli acquisti a distanza fissate dai singoli Stati membri può essere reperita anche all indirizzo Internet: Dal 1 gennaio di quest anno è stata prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop), cioè un regime opzionale che evita, alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini IVA in tutti i Paesi membri in cui l imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono stabiliti i clienti. La semplificazione consiste nella facoltà di accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell imposta in capo alla posizione IVA: del Paese in cui il fornitore, UE, ha fissato la sede della propria attività o dispone di una stabile organizzazione (cd. regime UE ); del Paese in cui il fornitore, non UE, ha deciso di identificarsi, a condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad identificarsi nell Unione europea (cd. regime non UE ). In sostanza: il regime UE si applica ai fornitori che hanno la sede dell attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori dell Unione Europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Con l opzione MOSS, tali imprese, attraverso il numero di partita IVA di cui sono già in possesso, adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell imposta relativi ai servizi digitali resi nell ambito dei rapporti B2C esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione. Sono, quindi, esclusi dal regime speciale i servizi digitali forniti a privati consumatori stabiliti negli stessi Paesi membri in cui l impresa ha la sede o dispone di una stabile organizzazione; sicché, per tali prestazioni, diventa obbligatoria l apertura di una partita IVA locale con la procedura di identificazione diretta o la nomina di un proprio rappresentante fiscale, con la conseguente gestione ordinaria dei relativi adempimenti attraverso tale posizione IVA. Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook
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