Osservazioni sul Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, in pubblica consultazione.
|
|
- Massimo Zanella
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I.N.A.-ASSITALIA- Via del Tritone, ROMA -Tel Fax Osservazioni sul Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, in pubblica consultazione. PREMESSA In primo luogo, si osserva che la pubblicazione per la consultazione in periodo estivo, con termine per le osservazioni entro il 15 settembre, a nostro avviso, non consente quanto disposto dall art. 191 del D.L. 209/2005, che prevede espressamente...procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione.... Ci auguriamo, pertanto, che possano essere prese ulteriori iniziative affinché la consultazione sia resa effettiva dando la possibilità alle diverse Associazioni di categoria di argomentare le proprie ragioni nell'ambito di riunioni allo scopo convocate. Per quanto riguarda il contenuto del Regolamento, già da un primo esame si rileva che lo stesso, oltre a presentare disposizioni particolarmente complesse e di difficile applicazione pratica, pone a carico degli Agenti adempimenti e vincoli tali da gravare notevolmente l attività agenziale. I termini fissati per la regolamentazione delle posizioni già in corso appaiono, decisamente ristretti. Si consideri, in particolare, che, entro il 31 ottobre p.v., gli Agenti con mandato da un Impresa di assicurazione, per ottenere il trasferimento nella Sez. A del Registro, dovranno inviare la dichiarazione sostituiva di cui all art. 63, comma 1, attestante di avere stipulato la polizza RCP nei termini previsti dallo stesso Regolamento. Le previsioni del Regolamento sui nuovi contenuti contrattuali della polizza, che integrano quelle contenute nel Codice delle assicurazioni, il quale si limita a descrivere l'oggetto della garanzia e fissare i massimali di copertura, rendono difficoltose le trattative sulla copertura con le Compagnie di assicurazione, incerte sull'interpretazione delle nuove norme. Peraltro, tali adempimenti si concentrerebbero in un periodo che vede le Agenzie particolarmente impegnate nella produzione. Chiediamo, quindi, di rinviare quanto meno il termine del 31 ottobre, soprattutto per l'esigenza di ottenere preventivamente, da parte di codesto Istituto, i chiarimenti necessari per i relativi adempimenti. Tanto premesso, per motivi di ordine sistematico riportiamo di seguito le osservazioni di questa Associazione, distinte per articoli ed argomenti. 2
2 PARTE I - Disposizioni di carattere generale Art. 3 (Ambito di applicazione) Il comma 3 considera attività di intermediazione assicurativa, riservata agli iscritti al Registro, "anche la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi ed il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca, a qualunque titolo, un compenso". Dal tenore testuale della norma in commento, sembra derivare la necessaria iscrizione al Registro anche di soggetti che stipulano occasionalmente polizze collettive nell'ambito di un'attività diversa dall'intermediazione assicurativa. Per tali soggetti un simile obbligo potrebbe essere ingiustificato e, pertanto, ne chiederemmo l'esplicita esclusione. PARTE II - Accesso all'attività di intermediazione Capo I - Disciplina del Registro Sezione I - Disposizioni generali Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) L'art. 4 prevede che debbano essere iscritti alla sez. E del Registro tutti gli addetti all'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nella sez. A. Sembra discenderne che dovranno essere iscritti nella sez. E non solo tutti coloro che svolgono attività di intermediazione per gli iscritti alla sez. A (Agenti) al di fuori dei loro locali, ma anche coloro che svolgono attività di intermediazione per gli intermediari della sez. E (Subagenti, Produttori), sia all'interno che all'esterno dei locali di questi ultimi. Pertanto, gli unici che non dovrebbero essere iscritti nel Registro sarebbero gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto alla sez. A. Se questa è la corretta interpretazione e ne chiediamo conferma all'isvap, non si comprende l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 42. Tale disposizione prevede, infatti, che anche gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, siano soggetti alle stesse 3
3 disposizioni previste per gli addetti che operano all interno dei locali dell'intermediario della sez. A, non tenendo conto del fatto che i primi sono già in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità in quanto obbligatoriamente iscritti nella sez. E. In quest'ambito, sarebbe opportuno approfondire la definizione di "locali dell'intermediario" di cui alla lettera s) dell'art. 2. Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro Art. 10 (Commissione Esaminatrice) Chiediamo di includere una rappresentanza di Agenti, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, tra i componenti della Commissione esaminatrice di cui all articolo 10. Art. 11 (Polizza di Responsabilità Civile) Preliminarmente, con particolare riferimento alle incombenze poste a carico degli intermediari (Agenti) dal contenuto di questo articolo, appare del tutto insufficiente il tempo disponibile rispetto alla scadenza del 31 ottobre 2006, al punto da doverne richiedere una specifica dilazione, rinviandolo, quantomeno, alla stessa data prevista per l entrata in vigore dell intero Regolamento. Se necessario, o comunque preferibile, questo rinvio potrebbe essere limitato soltanto agli Agenti già in possesso di una Polizza RCP in vigore. Sull intero contenuto dell articolo 11, esponiamo le seguenti osservazioni: - sul punto 1, poiché la Polizza deve coprire fino a cinque anni dalla cancellazione del Registro, se l Agente cessa dal mandato con qualsiasi impresa e non provvede a richiedere immediatamente la sua cancellazione, sarà cancellato dopo tre anni di mancato esercizio dell attività. Quindi, se ne potrebbe dedurre che la Polizza, in alcuni casi, debba arrivare a coprire fino a otto anni dalla cessazione del Mandato. Ma una simile ipotesi potrebbe apparire in contrasto con il termine quinquennale, posto dal punto 2 dello stesso articolo, per la validità delle denunce di sinistri successive alla cessazione di vigenza della Polizza. Potrebbe quindi essere opportuna una precisazione in merito. - Sul punto 2, la prescrizione che la Polizza, obbligatoria per le persone fisiche, iscritte nella sez. A del Registro (Agenti), debba anche coprire i dipendenti, collaboratori ed altre persone delle quali, a norma di legge, debbono rispondere le società (presumibilmente soprattutto Subagenti), iscritte nella sezione E, implica un corrispondente incremento dei premi a carico degli Agenti. 4
4 D'altra parte, la stessa prescrizione di copertura della Polizza RCP non sembra estesa anche ai dipendenti ed altri collaboratori delle persone fisiche, iscritte alla sez. E del Registro; in pratica di coloro che costituiscono la maggioranza dei Subagenti INA- Assitalia. Sarebbe opportuno chiarire se si tratti di una non deliberata omissione ed aggiungere ulteriori disposizioni eventualmente opportune in merito. - Sul punto 4, anche la prescrizione che la Polizza non debba prevedere scoperti o franchigie importa un corrispondente incremento di premi a carico degli intermediari iscritti nella sez. A (Agenti) assicurati. Poiché riteniamo che la ratio di questa disposizione voglia agevolare il totale risarcimento dei danni comprovati dai terzi reclamanti, fermo restando questo risultato, che è garantito dalle applicabili disposizioni di legge, nonostante gli attuali scoperti e le franchigie nella Polizza RCP, riterremmo auspicabile poter mantenere gli scoperti e le franchigie finora normalmente inclusi nelle polizze RCP. Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro Art. 15 (Polizza di Responsabilità Civile) Sul punto 1, relativamente alla prescrizione che la Polizza a carico delle società (Agenti) debba coprire anche i dipendenti, collaboratori ed altre persone delle quali, a norma di legge, debbono rispondere le società (presumibilmente soprattutto Subagenti), iscritte nella sezione E, valgono le stesse considerazioni esposte sul punto 2 dell articolo 11. Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del Registro Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società) L'art. 21 e l'art. 22 dettano requisiti per l'iscrizione nella sez. E del Registro, rispettivamente per le persone fisiche e per le società. Si rileva, in primo luogo, che, dall'esame degli articoli citati, non emerge alcuna disposizione relativa a dipendenti, collaboratori ed altre persone addette all'attività di intermediazione, di cui si avvalgono gli intermediari persona fisica iscritti nella sez. E. 5
5 Infatti, mentre l'art. 22 lett. e) (società), dispone che ai fini dell'iscrizione nella sez. E le società debbano preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti alla sez. E, l'art. 21 (persone fisiche) nulla dispone al riguardo. Si consideri che gli Agenti INA-Assitalia si avvalgono principalmente di collaboratori con mandato a persona fisica (ad. es. Subagenti) che, a loro volta si, avvalgono di propri collaboratori. Riteniamo, quindi, indispensabile un chiarimento dell'istituto sulla mancata considerazione di tali soggetti, ai fini dell iscrizione nella sez. E del Registro.. Quanto al destinatario degli obblighi di iscrizione, occorre, inoltre, rilevare che l'intermediario iscritto nella sez. A ha l onere di iscrivere nella sez. E le persone del cui operato intende avvalersi per l attività da svolgersi fuori dai locali agenziali. Non è, invece, chiarito, né nel Regolamento né nell'allegata modulistica, chi deve iscrivere i collaboratori dell'intermediario di cui alla sez. E. Per i collaboratori che devono essere iscritti nel Registro sez. E è necessario accertare i requisiti di onorabilità previsti dal Codice delle assicurazioni; l assenza di un rapporto di pubblico impiego; i requisiti di professionalità ed eventuali diverse incompatibilità, difficili da accertare. Pertanto, per accelerare i tempi delle iscrizioni e per verificare in modo realistico i requisiti previsti, come ormai introdotto anche nella Pubblica Amministrazione, chiediamo che gli intermediari iscritti nella sez. A possano procedere all'iscrizione nella sez. E dei propri collaboratori, presentando un'autocertificazione rilasciata dagli stessi, con la sola esclusione del requisito previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 21. PARTE III - Esercizio dell'attività di intermediazione Titolo I - Svolgimento dell'attività Capo I - Disposizioni generali Art. 36 (Obblighi di comunicazione) 6
6 Art. 37 (Adempimenti annuali) Art. 38 (Aggiornamento professionale) Tali articoli prevedono a carico degli intermediari di assicurazione iscritti nelle sez. A del Registro eccessivi obblighi di comunicazione all ISVAP. E evidente che tali comunicazioni richiedono una burocratizzazione posta a carico degli Agenti di assicurazione, i quali saranno costretti a sostenerne i relativi costi. Capo II Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro. Art. 41 (Condizioni per la distribuzione) Il comma 3 sembra regolamentare l'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di soggetti iscritti alla sez. D del Registro, senza un'adeguata delega rinvenibile nell'art. 119, comma 2, del Codice delle assicurazioni. Titolo II - Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela Capo I - Regole di comportamento Art. 47 (Regole generali di comportamento) Art. 49 (Informativa precontrattuale) Art. 51 (Modalità dell'informativa) Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) 7
7 Art. 53 (Documentazione da consegnare ai clienti) Ferme restando alcune fondamentali regole di comportamento, gli articoli sopra enumerati impongono una eccessiva mole di informativa precontrattuale, di garanzie sulla adeguatezza dei contratti offerti e di documentazione da consegnare agli assicurandi. Queste disposizioni, se da un lato sanciscono alcune condivisibili responsabilità a carico dell'intermediario, dall altro potrebbero ingenerare confusione nella possibilità di valutazione e giudizio del potenziale contraente, ai fini del suo consenso per la stipulazione dei contratti di assicurazione. Tali norme, quindi, potrebbero apparire in contrasto con quanto previsto dall'art. 191 del Codice delle assicurazioni, comma 2, che stabilisce che i regolamenti dell'isvap disciplinanti gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto debbano conformarsi al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. Basti pensare alle difficoltà che insorgerebbero per il cliente nell'acquistare una semplice polizza RC auto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto di pagamento dei premi in contanti, fermi i necessari controlli per evitare inconvenienti che possano penalizzare i clienti, sembra incompatibile con la soddisfazione di legittime esigenze relative alla dislocazione territoriale di alcuni intermediari iscritti alla sez. E. Pertanto, invitiamo l'isvap a prendere in considerazione alcune opportune modifiche degli articoli in questione, anche promovendo dei confronti con le Associazioni di categoria, che, dopo i necessari approfondimenti, potrebbero tornare sull'argomento con atteggiamento propositivo. Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale) Con tale articolo, tra l'altro, è disposto il versamento di tutti i premi, nel conto separato, non oltre i tre giorni successivi dall'incasso degli stessi. Considerato che tale incasso può essere effettuato non direttamente dall intermediario iscritto alla sez. A (Agente) ma da un suo addetto iscritto alla sez. E (Subagente), si chiede conferma che, in caso di mancato rispetto del termine di tre giorni, la responsabilità, anche ai fini delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 62, venga posta esclusivamente a carico di colui che per primo ha incassato il premio, ossia l intermediario iscritto nella sez. E. 8
8 PARTE V - Disposizioni transitorie Art. 63 (Trasferimento nel Registro delle persone fisiche iscritte nell Albo Nazionale degli Agenti di assicurazione) Art. 65 (Iscrizione al Registro delle società esercenti attività agenziale) È previsto quale termine ultimo per il trasferimento delle persone fisiche iscritte all Albo Agenti e per l iscrizione delle società esercenti attività agenziale, il 31 ottobre p.v.. I tempi fissati dall Istituto appaiono, come detto in premessa, decisamente ristretti. Infatti, entro tale termine, per l iscrizione nella sez. A, gli Agenti persona fisica e le società dovranno presentare apposita dichiarazione di attestazione della stipulazione di una polizza di Responsabilità Civile professionale con i requisiti di cui all art. 11 dello schema di Regolamento. Si ribadisce, quindi, in particolare, la necessità di rinviare il termine del 31 ottobre quantomeno, per quegli intermediari che possiedono già una polizza e necessitano soltanto di un adeguamento della stessa. Quanto alla previsione contenuta nell'art. 63, comma 4, relativa ai Subagenti, è previsto che questi ultimi, iscritti nella sezione seconda dell Albo Agenti, vengano trasferiti nella sez. A del Registro unico, come inoperativi. Nel caso in cui vogliano continuare ad esercitare attività di Subagente, devono presentare istanza di cancellazione dalla sez. A e gli intermediari che se ne avvalgono devono presentare istanza di iscrizione nella sez. E. Nel periodo intercorrente tra la cancellazione dalla sez. A, e la reiscrizione nella sez. E, riteniamo che i Subagenti possano continuare a svolgere la propria attività, in considerazione di quanto previsto dall'art. 73 che riconosce ai soggetti, trasferiti o iscritti al Registro ai sensi dell'art. 63, la facoltà di esercitare l'attività assicurativa corrispondente a quella per la quale erano autorizzati in qualità di iscritti nell'albo Agenti. Chiediamo all'isvap conferma di tale interpretazione. Si segnala, inoltre, che l art. 63, comma 4, prevede espressamente i soggetti che esercitano attività subagenziale. Da un interpretazione letterale della norma, risulterebbero esclusi tutti coloro che, sebbene iscritti nella seconda sezione dell Albo Agenti, esercitano attività di intermediazione assicurativa senza mandato di Subagente. È necessario, quindi, estendere la disposizioni a tutti coloro che, a diverso titolo, sono iscritti nella sezione seconda dell Albo Agenti. 9
9 Art. 67 (Iscrizione al Registro per titoli equipollenti) Coloro che matureranno i titoli equipollenti entro il 31 dicembre 2006, a norma dell art. 67, dovranno fare richiesta di iscrizione nella sez. A del Registro, con domanda da presentarsi entro il 31 marzo In pendenza del termine per l iscrizione, possono continuare a svolgere l attività precedentemente svolta. Poiché la domanda per titoli equipollenti dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2007, l intermediario iscritto nella sez. A è tenuto ad iscrivere nella sez. E tali collaboratori, con la comunicazione di cui al modello contenuto nell allegato n. 22, parte II. Nonostante il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni, sembrerebbe che l intermediario che presenta la domanda di iscrizione nella sez. A per titoli equipollenti, potendo continuare a svolgere l attività precedentemente svolta, possa mantenere l iscrizione nella sez. E, seppure in via transitoria. Non appena ricevuta la comunicazione dell avvenuto riconoscimento dei titoli equipollenti e, quindi, ottenuta l iscrizione nella sez. A, dovrà provvedere personalmente alla cancellazione dalla sez. E, ovvero vi procederà l intermediario iscritto nella sez. A o lo stesso Istituto di vigilanza? Tale collaboratore dovrà poi presentare successiva istanza di cancellazione e l intermediario di cui alla sez. A dovrà procedere ad una nuova iscrizione. Se tale interpretazione della norma è corretta, riteniamo necessario coordinare ed alleggerire gli adempimenti di iscrizione, cancellazione e reiscrizione. 10
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
ALLEGATO N. 7A Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa 1
DettagliArt. 21 (Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche)
Un soggetto chiede di conoscere i requisiti richiesti ad una società di formazione per poter gestire i corsi di formazione professionale, attestarne la partecipazione ed il superamento di eventuali test
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliREGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015
REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliRoma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA
Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA Lo scrivente Roberto Salvi, nella sua qualità di Presidente
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
DettagliArt. 63 (Trasferimento al registro delle persone fisiche iscritte nell Albo nazionale degli agenti di assicurazione) Comma 1
(introducendo l esclusione della sanzione in caso di violazione di obblighi negoziali di contenuto meramente dispositivo contenuti nell incarico o nell accordo di intermediazione) e punto 6 (aggiungendo
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliPROMEMORIA PROVVEDIMENTO N. 2720 DEL 2 LUGLIO 2009 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
PROMEMORIA PROVVEDIMENTO N. 2720 DEL 2 LUGLIO 2009 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 L'ISVAP ha pubblicato sul proprio sito il Provvedimento 2720 del 2 luglio 2009, che
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliREGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI
DettagliElenco delle norme di interesse generale applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi FEBBRAIO 2011
Elenco delle norme di interesse generale applicabili agli intermediari assicurativi e riassicurativi FEBBRAIO 2011 L elenco delle norme di interesse generale è stato redatto nel rispetto delle condizioni
DettagliINFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )
INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente
DettagliAssicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta
Avviso importante Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari Modulo di proposta Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliG E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it
G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
DettagliUnione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione
RELAZIONE CONTENENTE LE OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
DettagliALLE IMPRESE ASSOCIATE. Titolo IX Codice delle Assicurazioni - Art. 117 Separazione patrimoniale
30 Falso Prot. 0426 Circolare Roma, 22 dicembre 2005 Distribuzione ALLE IMPRESE ASSOCIATE Titolo IX Codice delle Assicurazioni - Art. 117 Separazione patrimoniale In previsione dell imminente entrata in
DettagliModello unico per l iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione Sezione D
SPAZI O RISERVATO ALL IVASS ALLEGATO 4 Modello unico per l iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione Sezione D BOLLO (applicare obbligatoriamente una marca dell importo previsto dalla disciplina vigente
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A
ALLEGATO N. 7A e 7B del Regolamento ISVAP n. 5/2006 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A Comunicazione informativa
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliDocumento di consultazione n. 3/2014
Documento di consultazione n. 3/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI,
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliBrevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
Dettagli@ssileo Broker S.r.l.
PARTE I Informazioni generali relative all intermediario che entra in contatto con il contraente Tabella 1.1 Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi Numero Data Sezione Nota per il contraente
DettagliConvenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.
Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come
DettagliRISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità
DettagliUNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?
UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliPrincipali modifiche al Regolamento ISVAP 5/2006 Le modifiche al regolamento introdotte dal provvedimento 2720/2009 sono indicate in rosso
Principali modifiche al Regolamento ISVAP 5/2006 Le modifiche al regolamento introdotte dal 2720/2009 sono indicate in rosso Esame semplificato per l iscrizione alla sezione A del RUI per iscritti alle
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliPARTE I Informazioni generali relative all intermediario che entra in contatto con il contraente
Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di
DettagliCIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO
Milano 3 giugno 2015 CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO L IVASS ha emanato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 che fissa le regole per la dematerializzazione dell attestato
Dettagli1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliINFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del
Qwzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A
ALLEGATO N. 7A e 7B del Regolamento ISVAP n. 5/2006 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A Comunicazione informativa
DettagliFiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio
DettagliLegenda. AIRA- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Legenda Documento di consultazione n. 5/2013 Regolamento su Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione Attuativo dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.
DettagliPARTE I INFORMAZIONI GENERALI
Polizza multirischi dell Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari Modulo di proposta Avviso importante Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.
DettagliIL PREVENTIVATORE UNICO RC AUTO
IL PREVENTIVATORE UNICO RC AUTO GUIDA RAPIDA CONTENUTI DELLA GUIDA - Domande e risposte - Consigli utili - La home page del Preventivatore Unico DOMANDE E RISPOSTE Che cos è? Come si accede? Cosa serve
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliSchema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..
Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
DettagliRisposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB
Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliOggetto: Mittente: Data:
Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015
Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliCOMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliCOMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo
DettagliModifiche alla disciplina del Credito al Consumo
Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario
Dettaglib) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per
Dettagli1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliLegenda. Commentatore. Osservazioni generali
Legenda Documento di consultazione n. 2/2013 Provvedimento su Gestione dei rapporti assicurativi via web Attuativo dell art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Dettagli(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)
R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L A L B O A U T O T R A S P O R T A T O R I D I C O S E P E R C O N T O T E R Z I D E L L A P R O V I N C I A D I F R O S I N O N E (Approvato
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliCIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA
CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliPARTE I Informazioni Generali relative all Intermediario che entra in contatto con il Contraente.
!""#$ %&' PARTE I Informazioni Generali relative all Intermediario che entra in contatto con il Contraente. (%(()*( %+%,,()-%(. o """/!01#0 o o 1 "1!"1" %,2%(*3(4"((553! "6" 6/!4$/!0 "111044 "# (78)**%+%&(
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliCircolari per la Clientela
Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliRISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con
DettagliFONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura
DettagliDecreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87
Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
Dettagli