COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

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2 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2004) 853 definitivo 2002/0061 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali IT IT

3 2002/0061 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 1 - ITER DEL DOCUMENTO Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002)119 def. 2002/0061(COD): 7 marzo Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 18 settembre Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 11 febbraio Data di trasmissione della proposta modificata: 20 aprile Data di adozione della posizione comune: 22 dicembre OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Consolidamento delle direttive esistenti, agevolazione della prestazione di servizi, semplificazione delle regole vigenti e potenziamento dell'informazione e della consulenza offerte ai cittadini. 3 - OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Considerazioni generali La Commissione può sostenere l'accordo politico del Consiglio del 18 maggio 2004, che mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione nella versione modificata. L'accordo politico è stato ripreso nella posizione comune adottata il Le modifiche apportate alla posizione comune riguardano in particolare la prestazione di servizi, la riorganizzazione formale dei livelli di qualificazione professionale su cui si fonda il regime generale e la reintroduzione di alcune disposizioni dell'acquis comunitario che non erano state incluse nella proposta della Commissione. IT 2 IT

4 3.2 Emendamenti del Parlamento di cui la posizione comune tiene conto Emendamenti inclusi nella proposta modificata e nella posizione comune Considerando (36) emendamento 31 : esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle attività che comportino, sia pure occasionalmente, una partecipazione diretta e specifica ai poteri pubblici. È stata eliminata la precisazione secondo la quale la direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 45 del trattato, in quanto tale considerando non può in alcun caso influire sulle condizioni di applicazione del trattato quali definite dalla Corte. Ne consegue che, se uno Stato membro non riserva ai propri cittadini l'accesso alle attività rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, del trattato, la presente direttiva resta applicabile. Considerando (37), articoli 2 e 5 emendamento 55 : esclusione della professione di revisore legale dei conti dal campo di applicazione del titolo II della proposta di direttiva, relativo alla libera prestazione di servizi. Al considerando (37) la posizione comune si riferisce esplicitamente alla professione di revisore legale dei conti e precisa in termini più generali che la direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni specifiche del diritto comunitario direttamente connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali. Articolo 4 emendamenti 39, 141 e 189 : assoggettamento del professionista migrante alle stesse condizioni di esercizio della professione vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Articoli 5, 6 e 7 emendamento 87 : la posizione comune si avvicina al regime vigente in materia di prestazioni di servizi da parte dei medici e va nel senso dell'emendamento 87. Articolo 9 emendamento 53 : obbligo del prestatore di servizi di fornire al destinatario del servizio la prova che è assicurato contro i rischi inerenti alla responsabilità professionale. Quanto al resto, gli obblighi di informare i destinatari del servizio sono stati attenuati, in sintonia con il rafforzamento del controllo esercitato direttamente dallo Stato membro ospitante sul prestatore di servizi. Articolo 11 emendamenti 192, 193, 216 e 217 : il testo della proposta modificata è stato ampiamente ripreso per quanto attiene alla definizione dei livelli di qualifica. L'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della posizione comune precisa che le formazioni a struttura particolare, di cui all'allegato II, riguardano unicamente i casi in cui la professione è regolamentata nello Stato membro interessato, riflettendo pienamente l'acquis. Le altre sono differenze solo redazionali: trasferimento del quinto livello all'articolo 13, paragrafo 3, e definizione delle formazioni regolamentate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Articolo 15 e considerando (13) emendamenti 12, 68, 70 e 185 : la posizione comune riprende sostanzialmente la proposta modificata, precisando che l'articolo 15 non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di regolamentazione delle professioni e di organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale. La posizione comune recepisce infine la proposta modificata per quanto attiene alla rappresentatività delle associazioni e organizzazioni professionali abilitate a presentare piattaforme comuni (la posizione comune si riferisce alla rappresentatività a livello sia nazionale che europeo). IT 3 IT

5 Articoli 17 e 18 emendamento 207 : per un elenco ridotto di attività, la posizione comune include l'emendamento inteso ad innalzare da cinque a sei anni la durata dell'esperienza professionale richiesta per il riconoscimento automatico. Articolo 22 - emendamenti 81, 86, 94, 101, 159 e 160 : per tutte le professioni oggetto di formazione coordinata è autorizzata la formazione a tempo parziale, che non ha carattere eccezionale e si basa su una formula semplice e uniforme. Per le stesse professioni è riconosciuto il ruolo della formazione continua. Su questi due punti è stato accolto il contenuto della proposta modificata. Articoli 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 e 47 - emendamenti 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 e 161 : è stato ripreso il testo della proposta modificata e gli elenchi delle conoscenze e competenze per le professioni oggetto di formazione coordinata sono trasferiti dagli allegati al testo della direttiva, senza alcuna modifica sostanziale. Articoli 42 e 45 emendamenti 96 e 162 : la proposta modificata è stata recepita e gli elenchi delle attività professionali dei farmacisti e delle ostetriche sono trasferiti dagli allegati al testo della direttiva, senza alcuna modifica sostanziale. Articolo 50 emendamenti 8, 62 e 63 : la posizione comune va oltre la proposta modificata, in quanto nel caso di formazioni in franchising consente allo Stato membro ospitante di procedere ad alcune verifiche presso lo Stato membro di origine, al fine di prevenire eventuali frodi. Di conseguenza la posizione comune riconosce che ai titoli di formazione acquisiti mediante una formazione in franchising si applica in via di principio la direttiva. Articolo 56 - emendamenti 32, 89 e 110 : la posizione comune accoglie l'impostazione della proposta modificata e sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, soprattutto nei casi di fatti gravi e specifici che producono conseguenze sulla continuazione dell'attività professionale. Questa disposizione figura nel titolo relativo alla cooperazione amministrativa ed è pertanto applicabile nel contesto dello stabilimento e della prestazione di servizi. Considerando (28) emendamento 26 : la proposta modificata accoglie l'emendamento 26 per quanto riguarda la trasparenza della rete dei punti di contatto e chiarisce il ruolo dei medesimi. Quest'aspetto è stato ripreso dalla posizione comune, che precisa d'altro canto che la designazione di un unico punto di contatto non pregiudica la possibilità degli Stati membri di attivare varie antenne. Dichiarazione della Commissione sulla creazione e il funzionamento di un gruppo di esperti emendamento 181 : con questa dichiarazione allegata alla posizione comune (si veda oltre) la Commissione si impegna a creare un gruppo di esperti e precisa il ruolo delle associazioni professionali nel quadro di un metodo flessibile di consultazione Emendamenti inclusi nella proposta modificata, ma non nella posizione comune Articolo 2 emendamento 34 : la posizione comune non precisa che il riconoscimento del diploma di un paese terzo da parte di un primo Stato membro in base alle proprie regole nazionali non consente a chi ha ottenuto tale riconoscimento di esercitare la professione in un altro Stato membro; è comunque accettabile in quanto tale impossibilità si evince chiaramente dall'articolo 3, paragrafo 3, della proposta di direttiva. IT 4 IT

6 Articoli 4 e 52 emendamenti 112 e 139: la posizione comune ha eliminato il riferimento alla possibilità per lo Stato membro ospitante di annettere al titolo professionale una menzione adeguata in caso di accesso parziale alla professione. È la conseguenza dell'eliminazione dell'articolo 4, paragrafo 3, relativo all'accesso parziale alla professione, come definita nel territorio dello Stato membro ospitante. Per la Commissione è accettabile, in quanto la giurisprudenza offre al migrante garanzie adeguate a questo proposito (sentenza "Säger" del causa C-76/90). Considerando (7b) della proposta modificata emendamenti 9 e 58 : la posizione comune non accoglie il considerando (7b) della proposta modificata, secondo il quale un professionista migrante non può avvalersi del riconoscimento delle proprie qualifiche professionali da parte di uno Stato membro ospitante per ottenere nel proprio Stato di origine diritti diversi da quelli derivanti dalle qualifiche professionali acquisite in tale Stato, se nello Stato ospitante non ha conseguito qualifiche supplementari. Tale pratica è stata comunque sempre considerata vietata dalle direttive relative al riconoscimento delle qualifiche (si veda in particolare la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 512/03 dell'onorevole Zappalà). Articolo 14 emendamento 151 : la posizione comune non segue la proposta modificata per quanto attiene alle disposizioni relative alla procedura di deroga alla scelta del migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Viceversa la posizione comune (re)introduce una deroga automatica alla scelta del migrante in determinati casi. Per la Commissione è accettabile, in quanto non comporta alcun passo indietro rispetto all'acquis comunitario. Articolo 21, paragrafo 1 emendamenti 152 e 153 : questa modifica introdotta dalla proposta modificata mirava a chiarire il testo, ma non comportava alcun cambiamento sostanziale del principio di riconoscimento automatico di cui all'articolo 21. Articolo 56 emendamenti 52, 116 e 117 : la posizione comune non riprende il termine "istanze competenti", che nella proposta modificata sostituisce il termine "autorità competenti". Tuttavia la designazione delle autorità/istanze responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali pertiene all'organizzazione interna di ogni Stato membro; non è quindi esclusa la designazione di enti diversi dalle amministrazioni. Considerando (32) emendamento 29 : la proposta modificata precisa che le carenze amministrative imputabili a uno Stato membro non possono autorizzare proroghe del recepimento della direttiva. Anche se il considerando non è incluso nella posizione comune, si tratta di un principio stabilito dalla Corte di giustizia, applicabile in ogni caso Divergenze tra la proposta modificata e la posizione comune Considerando (5) e articolo 5 emendamenti 4 e 45 : gli emendamenti 4 e 45 mirano ad eliminare il riferimento a una presunzione di sedici settimane per distinguere tra prestazione di servizi e stabilimento. La posizione comune ha accolto gli emendamenti del Parlamento e ha eliminato il riferimento alla presunzione basata sul criterio temporale di sedici settimane. Articolo 6 e considerando (8) emendamenti 5, 141, 143 e 189 : la posizione comune è conforme agli emendamenti 5, 141 e 189, perché estende la facoltà degli Stati membri di pretendere un'iscrizione pro forma per tutte le professioni regolamentate, allo scopo di facilitare l'applicazione delle norme disciplinari in vigore sul loro territorio, come previsto al considerando (8) e all'articolo 5, paragrafo 3. È accettabile in quanto la posizione comune IT 5 IT

7 precisa che spetta all'autorità competente dello Stato membro ospitante trasmettere a questo scopo copia della dichiarazione del prestatore di servizi all'organismo professionale, evitando in tal modo qualsiasi onere amministrativo supplementare a carico del prestatore. Articoli 7 e 8 e considerando (7) emendamenti 5, 6, 50, 136, 145 e 146 : la posizione comune va nel senso auspicato dal Parlamento europeo di garantire allo Stato membro ospitante la disponibilità di informazioni, e conformemente all'emendamento 5 prevede che per tutte le professioni regolamentate il prestatore di servizi invii la dichiarazione direttamente all'autorità competente dello Stato membro ospitante. La prima dichiarazione dev'essere corredata da una serie di documenti e va aggiornata annualmente in forma più semplice (solo la prova dell'assicurazione contro i rischi professionali dev'essere ripresentata tutti gli anni). Secondo la posizione comune, la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 8 si limita a consentire allo Stato membro ospitante di verificare l'esattezza delle informazioni di cui dispone. La dichiarazione preventiva - di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della posizione comune - non ha effetto sospensivo sulla prestazione di servizi, sostanzialmente in accordo con gli emendamenti 146 e 50. Gli emendamenti 6 e 136 miravano ad introdurre un riferimento alla prova delle qualifiche professionali e delle competenze del prestatore di servizi. La posizione comune tiene conto di questi emendamenti prevedendo all'articolo 7, paragrafo 4 - la possibilità che lo Stato membro ospitante eserciti un controllo ex ante delle qualifiche professionali del prestatore di servizi, ma solo per le professioni con incidenza sulla sanità o la sicurezza pubbliche che non sono oggetto di condizioni minime di coordinamento della formazione, e solo a condizione che il controllo sia commisurato all'obiettivo di evitare gravi danni alla salute o alla sicurezza del destinatario dei servizi, dovuti alla mancanza di qualifiche professionali. Per la Commissione la facoltà dello Stato membro ospitante di esercitare un controllo sulle prestazioni effettuate nel proprio territorio è accettabile, in quanto in un considerando (e in una dichiarazione della Commissione al processo verbale del Consiglio, cfr. allegato) è previsto un riesame periodico dell'esigenza di tale controllo alla luce dei progressi realizzati in materia di cooperazione amministrativa. Articolo 21 emendamenti 75 e 77 : per i titoli di formazione di architetto la posizione comune introduce all'articolo 21, paragrafo 7 una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. In una dichiarazione allegata la Commissione si impegna in caso di dubbi sulla conformità di un titolo di architetto alle condizioni di formazione di cui all'articolo 46 della direttiva a sottoporre il titolo a un gruppo di esperti che dovrà istituire per disporre delle competenze tecniche necessarie per un eventuale ritiro della pubblicazione. La soluzione è accettabile in quanto vicina alle garanzie del diritto consolidato relative alla pubblicazione dei titoli di formazione per le professioni soggette a condizioni minime di coordinamento della formazione. Articoli 21, 26, 35 e 37 e considerando (17) emendamenti 16, 134, 135, 156, 158 e 179 nonché emendamenti 127, 132, 133, 178rev/2, e 215 : al considerando (17) e agli articoli 21, paragrafo 1, e 26 la posizione comune sancisce il principio del riconoscimento automatico per le specializzazioni mediche e odontoiatriche comuni a 2/5 degli Stati membri. Di conseguenza, l'articolo 35 riprende le condizioni minime di coordinamento della formazione esistenti per i dentisti specialisti e i diritti acquisiti di cui all'articolo 37 sono stati adeguati. I relativi allegati sono stati modificati solo per recepire il diritto vigente, così come modificato dopo l'adozione della proposta da parte della Commissione. La soluzione è accettabile perché il riconoscimento automatico viene esteso mantenendo la semplificazione del sistema. IT 6 IT

8 Articolo 21 - emendamenti 18, 104, 162 e 163 : all'articolo 21, paragrafo 4, la posizione comune reintroduce la deroga al riconoscimento automatico dei titoli di farmacista in caso di creazione di nuove farmacie. La Commissione può accettare questa disposizione in quanto esiste nella legislazione vigente. Articolo 53 emendamento 114 : eliminando i riferimenti della proposta modificata al ruolo degli Stati membri in materia di conoscenze linguistiche e all'esplicita esclusione di esami sistematici di tali conoscenze, la posizione comune si allinea alla posizione del Parlamento. La Commissione può accettarla in quanto la disposizione dovrà in ogni caso essere interpretata alla luce della giurisprudenza. Articolo 55 emendamento 115 : la posizione comune si conforma alla legislazione vigente e limitatamente alle professioni di medico e di dentista vieta agli Stati membri di richiedere ai migranti un tirocinio o un'esperienza professionale ai fini di una convenzione con un'assicurazione contro le malattie. La Commissione può accettare questa impostazione, in quanto la disposizione è conforme alla legislazione vigente. 3.3 Nuove disposizioni Disposizioni non oggetto di emendamenti che sono state modificate nella posizione comune o che costituiscono un'estensione delle disposizioni già previste nella proposta iniziale Articolo 10 : la posizione comune chiarisce la proposta della Commissione riguardo ai casi di applicazione accessoria del regime generale di riconoscimento, elencando le varie fattispecie, attualmente disciplinate da regole ad hoc, o da disposizioni del trattato, oppure dal sistema generale di riconoscimento. Questa precisazione non comporta alcuna modifica sostanziale. Articolo 15 : la posizione comune precisa la nozione di piattaforma comune e le modalità di individuazione delle differenze sostanziali da compensare; estende inoltre agli Stati membri la possibilità di presentare piattaforme comuni. Sono precisazioni conformi allo spirito della proposta di direttiva, che con questa disposizione mirava a rendere più automatica la procedura di riconoscimento, dato che la piattaforma garantisce che il richiedente avendo soddisfatto i criteri così stabiliti ha preventivamente compensato le differenze sostanziali che possono sussistere tra la sua formazione e quella richiesta nello Stato membro ospitante. La posizione comune completa l'articolo 15 con un nuovo paragrafo 6, che invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tale disposizione ed eventualmente proposte di emendamenti all'articolo. Articoli 20, 25 e 26 : la posizione comune ordina più puntualmente le deleghe delle competenze, prevedendo agli articoli 20, 25, paragrafo 5, e 26, secondo comma, la modifica degli allegati IV e V, punto Articolo 51 : la posizione comune reintroduce all'articolo 51, paragrafo 2, il termine di quattro mesi concesso allo Stato membro ospitante per il riconoscimento nel caso delle professioni non soggette a coordinamento della formazione. IT 7 IT

9 3.3.2 Nuove disposizioni di merito Articolo 3 : la posizione comune si conforma all'acquis reintroducendo all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, alcune definizioni contenute nelle direttive in vigore. La definizione di "formazioni regolamentate" è trasferita dall'articolo 11 all'articolo 3, paragrafo 1. Articoli 11 e 13 : mentre la Commissione aveva proposto che gli allegati II e III (corrispondenti agli attuali allegati C e D della direttiva 92/51/CEE) avessero carattere indicativo, la posizione comune introduce, in linea con l acquis, all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, una procedura di comitatologia conforme alla decisione 1999/468/CE del Consiglio. Finché non verrà adottata la direttiva, a parere della Commissione le modifiche degli allegati devono seguire le procedure attualmente in vigore. Articolo 14 : la posizione comune reintroduce, all'articolo 14, paragrafo 3, alcuni elementi dell'acquis (deroga automatica alla scelta del migrante per le professioni che richiedono una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali un elemento essenziale consiste nel fornire consulenze e/o assistenza giuridiche; regime particolare di deroga automatica per le attività di cui alla direttiva 1999/42/CE), nonché una possibilità di deroga automatica alla scelta del migrante in tutti i casi che attualmente non rientrano nel sistema generale di riconoscimento ma che, in virtù dell'articolo 10 della proposta, saranno soggetti in futuro al regime generale. Articoli 23, 33, 37, 39, 43 e 49 : la posizione comune introduce le disposizioni relative ai diritti acquisiti del trattato di adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Articoli 33 e 43 : la Polonia ha introdotto nell'ordinamento nazionale una legislazione volta a consentire agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e alle ostetriche, la cui formazione non corrisponde alle condizioni minime di formazione, di elevare le loro qualifiche mediante una formazione complementare. La posizione comune introduce disposizioni di deroga costitutive di diritti acquisiti allo scopo di garantire il riconoscimento automatico dei professionisti che hanno completato tale formazione complementare Articolo 45 : la posizione comune reintroduce all'articolo 45, paragrafo 4 la deroga di cui fruisce attualmente il Lussemburgo per quanto concerne l'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro ai fini del rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico. Articolo 59 : la posizione comune prevede all'articolo 59, paragrafo 2 che la Commissione presenti ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della direttiva. 4 - CONCLUSIONI La Commissione ritiene che il testo della posizione comune accolga complessivamente gli elementi fondamentali contenuti nella sua proposta iniziale e negli emendamenti del Parlamento europeo ripresi nella proposta modificata. Riguardo alla prestazione di servizi, la Commissione, pur deplorando che la posizione comune non allevii ulteriormente le condizioni imposte al prestatore di servizi, ha accettato il principio di un controllo da parte dello Stato IT 8 IT

10 membro ospitante. Allo stato attuale della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, la Commissione ritiene che il testo della posizione comune rappresenti un equilibrio accettabile tra l'esigenza di favorire la prestazione di servizi e la verifica dello Stato membro ospitante sui servizi prestati nel proprio territorio. Per tali motivi pertanto la Commissione sostiene la posizione comune adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata. IT 9 IT

11 Allegato Dichiarazione della Commissione relativa alla libertà di prestazione di servizi La Commissione ritiene che la necessità di requisiti specifici per la prestazione di servizi da parte di professionisti qualificati, compresa la notifica di una dichiarazione allo Stato membro in cui deve essere prestato il servizio, come convenuto dal Consiglio, debba essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Inoltre, il presente accordo non deve essere di ostacolo agli sforzi tesi a realizzare il considerevole potenziale del mercato interno dei servizi per migliorare la competitività dell'ue. Dichiarazione della Commissione sulla creazione e il funzionamento di un gruppo di esperti, in particolare nel contesto degli articoli 58, 15 e 21, paragrafo 7 La Commissione intende creare un gruppo di esperti incaricato di fornire alla Commissione informazioni e consulenza su tutte le questioni inerenti all applicazione della direttiva. In particolare, il gruppo dovrebbe avere l opportunità di discutere questioni all esame della Commissione concernenti l esercizio delle competenze delegate a quest ultima dal legislatore comunitario prima che eventuali proposte di azione vengano presentate al comitato istituito ai sensi della direttiva. Il gruppo di esperti dovrebbe essere costituito da membri nominati dalla Commissione tra le autorità competenti degli Stati membri, fatta salva, se del caso, la possibilità che gli esperti siano accompagnati da altri partecipanti con particolare esperienza nelle questioni specifiche all ordine del giorno. Il gruppo di esperti dovrebbe rappresentare un foro di consultazione flessibile e moderno con gli organismi europei rappresentativi delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione, in particolare per le professioni per le quali il riconoscimento automatico dei titoli è subordinato ad un coordinamento minimo dei requisiti di formazione. Quando le proposte di azione comunicate dalle parti interessate figurano nell ordine del giorno di una riunione, i rappresentanti di tali parti interessate possono essere invitati a presentare le proposte e a rispondere alle domande. Il gruppo di esperti sarà inoltre consultato sulle piattaforme comuni sottoposte alla Commissione conformemente all articolo 15, paragrafo 2 della direttiva, affinché gli esperti degli Stati membri che regolamentano la professione oggetto della piattaforma possano esprimere il loro parere al riguardo. Qualora uno Stato membro dubiti seriamente che un titolo di formazione di architetto, pubblicato ai sensi dell articolo 21, paragrafo 7 della direttiva, soddisfi i criteri stabiliti dall articolo 46 della stessa, la Commissione sottoporrà la questione al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti fornirà alla Commissione le informazioni necessarie affinché quest ultima possa, se del caso, ritirare il titolo di formazione di architetto in questione. IT 10 IT

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