(Legge 977/67 come modificata D.Lgs. 345/99)

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1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Regione Lazio NOTA INFORMATIVA PER L UTENTE VISITE MEDICHE PER MINORI (Legge 977/67 come modificata D.Lgs. 345/99) Ai sensi della Legge 977/67 così come modificata dal D.Lgs. 345/99, tutti i lavoratori minorenni (età compresa tra 16 e 18 anni *) sono sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici. Se i minori di cui sopra non sono adibiti alle attività soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08, vengono visitati presso l Azienda USL territorialmente competente, rispetto alla sede del luogo di lavoro (ovvero da un Medico del Servizio Sanitario Nazionale). Le visite sono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro, preventivamente e periodicamente ad intervalli non superiori ad 1 anno (fino al compimento della maggiore età). Se invece i minori sono adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08, devono essere visitati, preventivamente e periodicamente, dal Medico Competente della ditta che assume il minore. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro; in questo caso, oltre che dal medico competente, le visite possono essere svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, sempre a cura e spese del datore di lavoro. AMBULATORI DI MEDICINA DEL LAVORO Sede Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro via del Casale De Merode 8, Roma (competente per i Municipi VI, IX, XI, XII) Telefoni Fax 06/ Orario dal lunedì al venerdì: Informazioni Orario Visite su appuntamento * l età minima per l ammissione al lavoro dei minori è fissata dalla normativa (Legge 27/12/2006 n. 296) al compimento dei 16 anni, se vi è stato adempimento all obbligo scolastico (10 anni di scuola). I minori di 16 anni e i bambini possono essere impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l integrità psicofisica e la frequenza scolastica. 1

2 Modalità di richiesta Modalità di effettuazione Modalità di consegna L utente deve documentare: ACCESSO ALLE PRESTAZIONI Richiesta di visita medica e dichiarazione del Datore di Lavoro, secondo il modulo di seguito allegato, disponibile anche presso la sede del Servizio. Documento di Riconoscimento valido Libretto delle Vaccinazioni Tessera Sanitaria Foglio Notizie sui dati della Ditta/Unità Produttiva, coma da modulo di seguito allegato, disponibile anche presso il Servizio (compilato dal Datore di Lavoro) Il minore quando si presenta a visita medica deve essere accompagnato da un genitore o da colui che esercita la patria potestà Quando il lavoratore si è munito della suddetta documentazione può prenotare la visita medica o telefonicamente o recandosi di persona presso il Servizio. Nella data stabilita, il lavoratore è sottoposto a visita medica ed eventualmente ad accertamenti complementari, se ritenuti necessari dal medico che effettua la visita. Gli accertamenti complementari sono effettuati presso lo stesso ambulatorio del Servizio od in altre sedi. In quest ultimo caso, il lavoratore, effettuati gli accertamenti, ritira personalmente i risultati e li consegna all ambulatorio per la conclusione della visita. Al termine della visita viene rilasciato il giudizio di idoneità che viene consegnato in duplice copia: per Datore di Lavoro, al genitore o al titolare della patria podestà, per l interessato. La validità del giudizio di idoneità, riportata nel giudizio stesso, è annuale o diversamente stabilita dal medico; se allo scadere il lavoratore è ancora minorenne il Datore di Lavoro ha l obbligo di far effettuare la visita periodica, con le stesse modalità della prima visita. Tariffe Visite e accertamenti sono a carico del Datore di Lavoro e gli importi sono quelli previsti dal Tariffario Regionale: Visita Preventiva 31,50 Visita periodica 24,27 Nel caso dovesse essere necessario effettuare accertamenti integrativi alla visita, presso il Servizio possono essere svolti i seguenti accertamenti con relativi importi Spirometria con curva flusso-volume 18,08 Esame Clinico-Funzionale del rachide 15,49 Test di ergonomia visiva 15,49 Esame audiometrico tonale 15,49 Gli importi devono essere versati sul CCP n intestato a ASL RM C Servizio Tesoreria Viale dell Arte ROMA indicando nella causale del versamento S.Pre.S.A.L. idoneità ai sensi D. Lgs. 345/99. Bollettini di pagamento già intestati sono disponibili presso la sede del Servizio. Il certificato di idoneità verrà rilasciato solo previa consegna dell attestazione di pagamento della visita medica e di eventuali accertamenti integrativi. Tempi La convocazione a visita si effettua, di norma, entro 3 giorni lavorativi. Il giudizio conclusivo viene rilasciato normalmente dopo l effettuazione della visita (previo pagamento del bollettino postale) o, se richiesti accertamenti complementari, all atto della consegna dei risultati di tali accertamenti. NOTE SULL ATTUALE NORMATIVA PER IL LAVORO MINORILE Il D. Lgs. 345/99 prevede che il Datore di Lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione del rischio prevista dagli attuali artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento a: a) lo sviluppo non ancora completo dell organismo del minore ed alla sua mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi; b) le attrezzature e la loro sistemazione nel luogo e nel posto di lavoro; c) la natura, il grado e la durata dell esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; d) la movimentazione manuale dei carichi; e) alla scelta, sistemazione di macchine, apparecchi e strumenti; f) l organizzazione del lavoro; g) la formazione ed informazione dei minori. Si ricorda che è comunque VIETATO adibire gli adolescenti (15-18 anni) alle mansioni, ai processi ed ai lavori indicati nell allegato del D. Lgs. 345/99, (di seguito riportato), se non per motivi didattici e di formazione professionale (tra cui rientra il contratto di apprendistato). In questo caso l attività di formazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro. 2

3 Spett.le ASL Roma C Servizio Pre.S.A.L. Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta con sede in Roma, via n. telefono fax P.I. esercente l attività di CHIEDE di sottoporre a visita preventiva / periodica il minore nato a il residente in via n. da adibire alla mansione di DICHIARA che, effettuata la valutazione dei rischi connessi all età, come previsto dell art. 8 del D.Lgs. 345/99 e dall art. 28 del D.Lgs 81/08, la mansione o le attività cui sarà/è adibito il minore, non rientrano tra quelle soggette all obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza: - del divieto di adibire i minori di anni 18 alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell allegato I del D.Lgs 345/99 - che l attività lavorativa non va svolta in orario notturno - che il lavoro deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute, come previsto dalle vigenti leggi - che gli esercenti la patria potestà devono essere resi edotti circa le modalità di svolgimento del lavoro, i rischi, l uso di eventuali dispositivi di protezione - che le spese relative alla visita e agli accertamenti sanitari sono a totale carico del datore di lavoro. Data Timbro e firma 3

4 Dati identificativi Ditta FOGLIO NOTIZIE (Si prega scrivere in stampatello) Ragione sociale Natura giuridica P. IVA / / / / / / / / / / / C.F. Legale rappresentante: Cognome Nome M ( ) F ( ) natoa ( ) il / / Nazione: Sede Unità Produttiva Locale DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO U.O.T. - Via del Casale de Merode n Roma - Tel. 06/ / Fax 06/ Prov. Comune Loc. Indirizzo N. Municipio Tel. / Fax / Attività Sede Legale Nazione Prov. Comune Municipio Indirizzo n. CAP Tel. / Fax / Numero Addetti Unità Produttiva Locale Maschi Femmine Totale Impiegati Operai Apprendisti Soci lavoratori Dirigenti Totale dipendenti di cui portatori di handicap Stagionali Data inizio attività Unità Produttiva: (giorno/mese/anno) / / Data: Firma del Dichiarante 4

5 ALLEGATO I DEL D.L.vo 345/99 E' VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI ALLE LAVORAZIONI, AI PROCESSI E AI LAVORI DI SEGUITO ELENCATI. I Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa). b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 db(a) di Lep,d 2. Agenti biologici 3. Agenti chimici a) agenti biologici dei gruppi 3 (Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) e 4 (Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche), ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (appartengono a questo gruppo tutti i microrganismi che non soddisfano i criteri contenuti nell Allegato II che definisce le caratteristiche dei microrganismi appartenenti al gruppo I. Pertanto appartengono al gruppo II quei microrganismi geneticamente modificati che soddisfano i seguenti criteri: 1) il recipiente o microrganismo parentale è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante; 2) la natura del vettore e l inserto è tale da conferire al microrganismo geneticamente modificato un fenotipo in grado di causare patologie alle persone, agli animali o alle piante o di causare effetti negativi nell ambiente; 3) il microrganismo geneticamente modificato è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante ed è in grado di causare effetti negativi all ambiente) di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 92 (DL 91/93: Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; DL92/93: Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati). a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128). b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R 39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R 40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di danni gravi per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comporti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l uso di dispositivi di protezione individuale: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ; d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (Titolo VII: Protezione da agenti cancerogeni); e) piombo e composti; f) amianto. 5

6 II. Processi e lavori: 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D. Lgs. N 66/2000. Il divieto è riferito solo alle fasi del processo produttivo e non all attività nel suo complesso : 1) produzione di auramina col metodo Michler; 2) lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone; 3) lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate; 4) processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico); 5) il lavoro comportante l esposizione a polveri di legno duro. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547). 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne ed alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: Art Definizione di alta e bassa tensione: 1. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua. 2. Quando tali limiti sono superati, l impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione). 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10)Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi. 11)Lavori nelle fonderie. 12)Processi elettrolitici. 13)Soppresso dal D.Lgs. n 262/ )Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15)Produzione e lavorazione dello zolfo. 16)Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17)Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18)Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19)Lavorazione dei tabacchi 20)Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21)Produzione di calce ventilata. 22)Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23)Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24)Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25)Lavori nei magazzini frigoriferi. 26)Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27)Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall art. 115 del decreto legislativo 30/04/1992 n 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28)Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29)Legaggio e abbattimento degli alberi. 30)Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31)Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32)Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33)Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34)Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza. 35)Produzione di polveri metalliche. 36)Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37)Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare

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