PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEI FALLIMENTI IMMOBILIARI E MISURE DI PREVENZIONE

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1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEI FALLIMENTI IMMOBILIARI E MISURE DI PREVENZIONE Consigliere Enrico Fontana

2 RELAZIONE Sono numerose (si stima ) le famiglie che dal 1993 sono state vittime di fallimenti immobiliari con la conseguenza, in alcuni casi, di aver perso i propri risparmi e la casa, in altri, di averla pagata due volte. La Regione Lazio purtroppo vanta il triste primato di quasi famiglie coinvolte in fallimenti immobiliari a far tempo da Grazie anche alla iniziativa Assocond-Conafi Associazione Italiana Condomini- Coordinamento dei Comitati delle vittime dei Fallimenti Immobiliari, il Parlamento prima (con disegno di legge presentato dall On.le Duilio, DL Margherita) ed il Governo poi hanno colmato il vuoto legislativo con provvedimenti mirati sia alla prevenzione dei rischi connessi ad eventuali situazioni di crisi del costruttore, sia all indennizzo delle vittime dei fallimenti dichiarati prima dell entrata in vigore della nuova disciplina. Infatti, a seguito alla legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, il Consiglio dei Ministri ha approvato il previsto decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, che, in primo luogo, ha disciplinato con norme di dettaglio la tutela degli acquirenti di immobili da costruire per il futuro, in secondo luogo ha previsto la costituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, che ne passato siano rimasti vittime dell insolvenza del costruttore. Con questa legge, l Italia si è messa alla pari con quegli ordinamenti europei (Francia, Spagna, Germania), che da anni prevedono adeguate tutele per gli acquirenti di immobili. Con riguardo alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire per il futuro, sono quattro gli strumenti principali previsti dalla nuova disciplina nazionale: 1) obbligatorietà di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli acconti versati dall acquirente; 2) polizza assicurativa obbligatoria per garantire l acquirente in ordine al risarcimento dei danni derivanti da rovina di edificio o gravi difetti costruttivi e verificatisi nei dieci anni successivi alla fine dei lavori; 3) diritto di prelazione del promissario acquirente che abita nell immobile, quando l immobile viene posto in vendita in sede di procedura esecutiva o concorsuale 4) contenuto obbligatorio del preliminare per dare completa informazione all acquirente. La nuova disciplina ha trovato difficoltà nella sua piena applicazione nel territorio della Regione per le seguenti cause: scarsa conoscenza delle norme da parte dei cittadini; resistenze da parte di settori dell imprenditoria operante nell edilizia, in considerazione del fatto che la normativa nazionale, imponendo il rilascio di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, obbliga ad una trasparenza di bilanci e di struttura finanziaria, che non agevola i soggetti imprenditoriali patrimonialmente meno dotati e riduce l evasione fiscale (prezzi simulati al ribasso); l inesistenza di un sistema di verifica del rispetto delle normativa e di un sistema sanzionatorio adeguato. La seguente proposta di legge ha come obiettivo quello di agevolare una piena e corretta applicazione delle normativa nazionale attraverso alcune attività specifiche (in particolare lo Sportello per i fallimenti immobiliari, sulla falsariga di quelle già attivato nella Regione Piemonte) e norme di carattere integrativo per quanto riguarda la concessione di contributi e il rilascio di titoli edificatori.

3 Articolo 1 (Finalità) La Regione Lazio si propone di sostenere le famiglie che hanno subito gravi danni economici nonché situazioni di vero e proprio disagio sociale e morale a seguito di truffe attuate da diversi soggetti in relazione alla costruzione di alloggi. La Regione Lazio attua tutte le azioni utili ad informare i cittadini sulle disposizioni di legge approvate a livello nazionale e regionale per prevenire il verificarsi di truffe immobiliari e sostenere le vittime delle stesse. La Regione attua tutte le azioni utili a garantire la trasparenza amministrativa e finanziaria di coloro che operano nel settore immobiliare per garantire i cittadini che intendano acquisire nuovi immobili.

4 Articolo 2 (Istituzione dello Sportello regionale fallimenti immobiliari) 1. E istituito, presso l Assessorato competente in materia, lo Sportello regionale per i fallimenti immobiliari. 2. L Assessorato competente, con proprio provvedimento, stabilirà sede, personale assegnato e modalità di funzionamento dello Sportello. 3. Lo Sportello regionale fallimenti immobiliari ha le seguenti finalità: a) informare le persone vittime di fallimenti immobiliari sulle modalità di intervento legale in relazione alla tipologia di danno subito; b) assistere le vittime di fallimenti immobiliari promuovendo azioni di mediazione con i soggetti creditori e le società immobiliari; c) assistere le vittime di fallimenti immobiliari attraverso l istruzione delle domande di concessione di contributi regionali e statali in relazione alle vigenti leggi settoriali; d) attuare tutte le azioni di informazione rivolte agli abitanti del territorio regionale in merito alle previsioni delle normative vigenti, in particolare la legge n. 210 del 2 agosto 2004 e il decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, anche in collaborazione con gli enti pubblici territoriali, con le associazioni dei costruttori edili e degli inquilini e condomini attive sul territorio regionale.

5 Articolo 3 ( Compiti e funzioni della Regione e dei Comuni) 1. La concessione di contributi relativi alla costruzione di nuovi alloggi a carattere residenziale pubblico da parte della Regione Lazio è subordinata al possesso, da parte dei soggetti beneficiari, dei seguenti requisiti, previsti dal Decreto Legislativo n. 122 del 20 Giugno 2005: a) rilascio agli acquirenti di nuovi immobili di fideiussione bancaria o assicurativa al momento della sottoscrizione del preliminare a garanzia delle somme versate dall acquirente prima del rogito; b) stipula di polizza assicurativa obbligatoria per garantire l acquirente in ordine al risarcimento dei danni derivanti da eventuale rovina di edificio e/o gravi difetti costruttivi verificatisi nei dieci anni successivi alla fine dei lavori; c) enunciazione chiara del diritto di prelazione del promissorio acquirente quando l immobile viene posto in vendita in sede di procedura esecutiva o concorsuale; d) osservanza, nel preliminare di vendita, del contenuto obbligatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 al fine di una completa informazione dell acquirente. 2. I Comuni, nell ambito delle proprie competenze, hanno l obbligo di verificare, prima del rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il possesso da parte dei soggetti richiedenti di polizza fideiussoria a garanzia degli assegnatari.

6 Articolo 4 (Sanzioni) Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell art. 3 comporta l immediata revoca dei contributi concessi e la restituzione delle somme eventualmente già erogate.

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