COMUNE DI SPERONE PROVINCIA DI AVELLINO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE. N. 56 del 09/07/2015

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1 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 del 09/07/2015 Oggetto: Art. 82 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..- Indennità di funzione Sindaco ed Assessori ANNO Determinazioni L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di LUGLIO, alle ore presso la Piazza Luigi Lauro - Sala Riunioni GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone di: MARCO SANTO ALAIA - (Presente) MARISA NAPOLITANO - (Assente) SOFIA D'ANNA - (Presente) GENNARO NAPOLITANO - (Presente) PIETRO SORICE - (Presente) Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art a del T.U. n. 267/2000) il Dott.ssa CARMELA GUERRIERO. Assume la Presidenza il MARCO SANTO ALAIA e, riconosciuta valida l adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno. Piazza Luigi Lauro Sperone (Avellino) Codice fiscale Partita IVA Sito web:

2 LA GIUNTA COMUNALE - Richiamato il capo IV^ del D. lgs. n. 267/2000 ad oggetto "Status degli Amministratori Locali" ed in particolare l'art. 82 che ha stabilito, tra l'altro, che al sindaco e ai componenti degli organi esecutivi compete un'indennità la cui misura è determinata con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 17 c. 3 L n. 400; - Visto il Decreto del Ministero dell'interno n. 119, pubblicato in G.U n. 110 con il quale sono state determinate le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli EE.LL. di cui al comma 8 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000; - Che l'art. 11 del citato D.M. consente agli aventi diritto alle indennità e gettoni di presenza di poter aumentare o diminuire gli importi secondo le modalità previste dal comma 11 dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 che ha definito preliminarmente gli organi competenti ad adottare i relativi provvedimenti; - Letto il decreto sindacale prot. 2575/U del di nomina degli assessori comunali e richiamata la delibera di C.C. n. 02 del con la quale il sindaco Avv. Marco Santo ALAIA ha dato comunicazione della nomina della Giunta Comunale nelle persone dei siggi: Napolitano Marisa (vicesindaco), Sorice Pietro, Napolitano Gennaro e D Anna Sofia; - Vista e richiamata la delibera n. 56 del avente ad oggetto: Art.82 D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.- Indennità di Funzione del Sindaco, Vicesindaco e Assessori- Determinazioni. - Precisato che il Sindaco Avv. Marco Santo Alaia, ha comunicato con propria nota, al fine di operare un contenimento della spesa funzionale agli obiettivi politici ed amministrativi, di rinunciare, per l anno 2015, alla indennità di funzione unitamente alla indennità di fine mandato come previsto dal citato D.M n. 119; - Dato ancora atto che per gli Assessori sigg.: Napolitano Marisa (vice-sindaco), Sorice Pietro, Napolitano Gennaro e D Anna Sofia, occorre iscrivere in bilancio le dovute somme ai fini della corresponsione delle relative indennità al netto dell importo di E ,00, hanno rinunciato a quota parte dell indennità spettante fino alla concorrenza dell importo complessivo di E ,00 (somma complessiva indennità devoluta da tutti gli assessori per finanziare la progettualità socio educativa ABELLA ALL ALBA DELL IMPERO del cui hanno partecipato gli alunni delle scuole medie ed elementari cfr delibera G.C. n. 33 del ); - Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della volontà di rinunciare all'indennità di funzione e di fine mandato espressa dal sindaco Avv. Marco Santo ALAIA per tutto il 2015 e della rinuncia, pro quota - degli assessori alla suddetta indennità 2015 fino alla concorrenza di E ,00 (cfr delibera di G.C. n. 33 del ) come da comunicazione in atti; Ritenuto, per quanto sopra iscrivere nel redigendo Documento Unico di Programmazione 2015 al competente di spesa 1001 codice U voce Indennità al Sindaco e Assessori.- Gettone di presenza Consiglieri Miss. 01 Prog TIT. 1 per indennità di funzione per la quale non è stata espressa alcuna rinuncia da parte dei componenti la Giunta Comunale; Considerato che: - l art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito: Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

3 a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita ; - l art. 2, comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito: All articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l ammontare percepito nell ambito di un mese da un consigliere può superare l importo pari ad un quarto dell indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»; b) i commi 4 e 6 sono abrogati; c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) articolazione dell indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»; d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso ; - tale facoltà di rideterminazione in aumento della indennità di funzione è stata interpretata come abrogazione implicita dell obbligo di riduzione del 10% stabilito dall art. 1, comma 54, lettera b), della legge n. 266 del 2005; - l art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha stabilito: A decorrere dal 1 gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell articolo 82 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del ;

4 - il Ministero dell Economia e delle Finanze, con circolare n. 32 del ha affermato che non sussistono i presupposti per aumentare le misure dei compensi degli organismi collegiali stabiliti al e ridotti del 10%; - la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 6/2010 del , ha ritenuto che l art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non deve ritenersi più vigente, ritenendo che l intenzione del legislatore è quella di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità degli amministratori locali rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell art. 82 del TUEL, in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ; - l art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha stabilito: Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore atre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a abitanti e per le province con popolazione fino a abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra e abitanti e per le province con popolazione tra e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. ; - lo schema del predetto decreto del Ministro dell Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta del , ma non è stato ancora emanato dal Ministro. Considerato che sul punto relativo alla riduzione o meno delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali si sono nel tempo consolidate due interpretazioni opposte: a) la prima che riteneva l art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006, applicabile solo per l esercizio 2006 e quindi non in grado di esplicare effetti oltre l arco temporale del relativo esercizio finanziario (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana - deliberazione n. 11/2007) e implicitamente abrogata per effetto dell entrata in vigore dell art. 2, comma 25, della legge 244/2007 e dell art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 6/2010, delibera Corte dei Conti Sezione Controllo per la Lombardia n. 418/2010; b) la seconda che riteneva l art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006, tuttora vigente ed applicabile (Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Liguria). Considerato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno esaminato la questione ed accolto la tesi minoritaria sull argomento, ritenendo che: - l art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006, tuttora vigente ed applicabile, in quanto l art. 2, comma 25, della legge 244/2007 non ha modificato l art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 e non ha introdotto alcun meccanismo di determinazione dell indennità di funzione che non fosse già esistente; - le norme successivamente emanate nulla dispongono circa la vigenza dell art. 1, comma 54, della

5 legge 23 dicembre 2005, n. 266; - l efficacia temporale dell art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è immediata e duratura e non trova delimitazione in nessuna disposizione normativa, per cui la decurtazione del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza devono ritenersi tuttora vigenti; - l ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che essere quello in godimento alla data dell entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria del 2006 ad oggi il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. - Dato atto pertanto che, per quanto concerne l importo da iscrivere nel bilancio relativo alle indennità per gli assessori che non hanno espresso la rinuncia, in considerazione che il Comune di Sperone ha una popolazione al di n , lo stesso viene iscritto nella misura indicata dal D.M. 119/2000 (stante la mancata emanazione del D.M. di aggiornamento delle indennità di cui all art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e con le modalità previste dallo stesso art. 82) al netto della riduzione del 10% prevista dall art. 1 c. 54 della L n. 266 nonché al netto dell ulteriore riduzione del 3% prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e richiamato in particolare il comma 7 dell art. 5) - Capo II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi di detta legge laddove è stato statuito, tra l altro, che ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a omissis Visto il DM 13 Maggio 2015 ( in GU n. 115 del ) che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n Visto il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011 e s. m. e i. Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni Letti e richiamati i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi; Viste le disposizioni legislative in materia; Vista la legge n. 190/2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". - Visti ed acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,resi dai Responsabili dei rispettivi Servizi, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. e i.; - Ritenuto procedere in merito; - Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; D E L I B E R A

6 - Di prendere atto, per quanto nella premessa specificato e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, della rinuncia all'indennità di funzione e di fine mandato prevista dall'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 nella misura stabilita dal D.M. n. 119 del , per l anno 2015, espressa dal sindaco Avv. Marco Santo ALAIA, come da dichiarazione datata e sottoscritta agli atti dell Ente; - Di prendere atto, altresì, delle comunicazioni agli atti di ufficio degli Assessori sigg.: Napolitano Marisa (vice-sindaco), Sorice Pietro, Napolitano Gennaro e D Anna Sofia, i quali al fine di consentire la realizzazione di importanti iniziative nel settore delle politiche sociali nel corso del 2015, hanno rinunciato a quota parte dell indennità spettante fino alla concorrenza dell importo complessivo di E ,00 (somma complessiva indennità devoluta da tutti gli assessori per finanziare la progettualità socio educativa ABELLA ALL ALBA DELL IMPERO del cui hanno partecipato gli alunni delle scuole medie ed elementari cfr delibera G.C. n. 33 del ); - Di iscrivere, nel bilancio es. fin al cap 1001 codice U voce Indennità al Sindaco e Assessori.- Gettone di presenza Consiglieri Miss. 01 Prog TIT. 1 - l importo relativo all indennità di funzione per gli Assessori Napolitano Marisa (vice-sindaco), Sorice Pietro, Napolitano Gennaro e D Anno Sofia al netto del suddetto importo da calcolarsi pro quota - Dare atto che, per quanto concerne l importo da iscrivere nel bilancio relativo alle indennità di cui sopra, in considerazione che il Comune di Sperone ha una popolazione al di n , lo stesso viene iscritto nella misura indicata dal D.M. 119/2000 (stante la mancata emanazione del D.M. di aggiornamento delle indennità di cui all art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e con le modalità previste dallo stesso art. 82) al netto della riduzione del 10% prevista dall art. 1 c. 54 della L n. 266 nonché al netto dell ulteriore riduzione del 3% prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e richiamato in particolare il comma 7 dell art. 5) - Capo II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi di detta legge laddove è stato statuito, tra l altro, che ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a omissis - Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134 c. 4 del D. lgs. N. 267/2000. Sindaco MARCO SANTO ALAIA #ETICHETTA_FIRMA_SEGRETARIO# Dott.ssa CARMELA GUERRIERO

7 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) Proposta di deliberazione n.: Oggetto: Art. 82 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..- Indennità di funzione Sindaco ed Assessori ANNO Determinazioni Si esprime parere FAVOREVOLE Sperone Responsabile Area Amministrativa 09/07/2015 Istr. Dir. MASSIMO FELICE FULCRO LEO

8 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) Proposta di deliberazione n.: Oggetto: Art. 82 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..- Indennità di funzione Sindaco ed Assessori ANNO Determinazioni Si esprime parere FAVOREVOLE Sperone Il Responsabile del Servizio Finanziario 09/07/2015 Rag. RAFFAELE NAPOLITANO

9 Area Amministrativa Istituzionale PUBBLICAZIONE (artt.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 del 09/07/2015 N. reg. 425 Copia della deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art.124, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. Sperone Responsabile Area Amministrativa 14/07/2015 Istr. Dir. MASSIMO FELICE FULCRO LEO

10 ESECUTIVITA' (art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 del 09/07/2015 Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) Sperone Segretario Comunale 14/07/2015 Dott.ssa CARMELA GUERRIERO

11 AVVERTENZA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 del 09/07/2015 Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

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